Lexipedia

Decisione

15.2024.136

Istanza di revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Motivazioni alternative. Diritto di essere sentito. Diritto alla prova e valutazione anticipata delle prove

2 luglio 2025Italiano13 min

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____87 emesso il 26 aprile 2022 dalla sede di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.136

Lugano

2 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Bellotti,

presidente

Jaques

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sulla domanda di revisione presentata il 23

dicembre 2024 da

avv. ISTA,

c/o S___P, L______

(Ca______)

in merito alla sentenza 15.2024.86 emessa il 28 novembre

2024 dalla Camera sul ricorso interposto dall’istante contro l’avviso di

pignoramento emesso il 4 giugno 2024 nell’ese­­cuzione n. _____87 promossa nei confronti dell’istante da

CO,

I______ – M______

(patrocinato dall’avv. PA1, L______)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____87 emesso il 26 aprile 2022 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a conva­lida del sequestro n. _____14, CO

ha escusso ISTA per l’incasso di fr. 29'500.–

e fr. 2'000.– oltre ad accessori.

B. Mediante

sentenza del 25 aprile 2024 (inc. 14.2023.61), questa Camera, nella sua veste

di autorità giurisdizionale superiore, ha parzialmente accolto il reclamo

interposto dall’escussa contro la decisione 17 maggio 2023 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5,

riformandola nel senso di limitare il rigetto definitivo del­l’opposizione

a fr. 29'800.– oltre agl’interessi del 5% dal 31 gennaio

2022 su fr. 27'800.– e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–.

C. Il

1° febbraio (limitatamente alla pretesa di fr. 2'000.–) e il 15 maggio 2024

(per quella di fr. 27'800.–) CO ha chiesto

la continuazione dell’esecuzione e il 4 giugno 2024 l’UE ha emes­so l’avviso di

pignoramento.

D. Con

decisione 15.2024.86 del 28 novembre 2024, questa Camera ha respinto, nella

misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto da ISTA contro l’avviso di pignoramento.

E. Mediante istanza del 23 dicembre 2024, ISTA ha postulato, previa concessione

dell’effetto sospensivo, la revisione della decisione, nel senso dell’accoglimento

del ricorso e, di conseguenza, dell’annullamento dell’avviso di pignoramento, protestate

tasse, spese e indennità della procedura di revisione.

F. Con

ricorso del 7 gennaio 2025, ISTA ha anche

impugnato la decisione del 28 novembre 2024 dinnanzi al Tribunale federale, che

lo ha dichiarato inammissibile mediante sentenza del 4 marzo 2025 (5A_28/2025).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La domanda di revisione di

una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’autorità di

vigilanza che ha giudicato (art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200]).

Avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione l’11 dicembre 2024, il

termine per presentare la domanda è scaduto sabato 21 dicembre 2024 durante le

ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2025 inclusi: art. 56 n. 2 LEF e

13.

LPR), ed è così stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la

fine delle stesse (art. 63 LEF e 13 LPR), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6

gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell'Epifania) e il 4 gennaio un

sabato; presentata in data 23 dicembre 2024, la domanda si avvera in linea di

principio ricevibile (art. 31 LEF

cum 143 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo

l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio

della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti

rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra

di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti

che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del

provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c). Chi

sostiene esservi contrasto nel senso dell’art.

26.

lett. a LPR con quan­to risulta dagli atti deve cumulativamente

indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per

inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente

e in modo impreciso e dimostrare che il con­trasto con quanto risulta

dagli atti è manifesto (tra tante: sentenze della CEF 15.2023.64 [2a

revisione] del 16 febbraio 2024, pag. 2, e 15.2023.64 [revisione] del 17

gennaio 2024, consid. 2, pronunciate su istanze sempre di ISTA). Fatta salva la violazione del diritto di essere sentito (art. 26 lett. c

LPR), con un’istanza di revisione possono dunque essere fatte valere unicamente

questio­ni di fatto, non questioni di diritto, che devono invece essere

fatte valere con un ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF) (sentenza della

CEF 14.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.3; v. anche citata 15.2023.64

[revisione] consid. 4 e 15.2002.124 del 23 dicembre 2002, pag. 4 in fondo).

3.

Nella

decisione di cui è chiesta la revisione, la Camera ha respin­to, per tre motivi

alternativi (consid. 2.1-2.3), la censura di ISTA secondo cui l’avviso di pignoramento andava

annullato, per­ché ella aveva chiesto nel frattempo l’annullamento dell’esecuzio­ne

a norma dell’art. 85a LEF e, nella causa (inc. 12.2024.87) allo­ra

pendente alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA), era in

attesa della decisione sull’effetto sospensivo.

3.1

Nell’istanza

di revisione, ISTA contesta il mancato

accertamento di “fatti ora

esplicitati in punto alla sospensione provvisoria dell’esecuzione”, che la Camera, per

inavvertenza, non avrebbe con­siderato laddove ha esposto, quale primo motivo sussidiario di rei­ezione (consid. 2.1), che pure l’ipotetico

accoglimento della domanda di effetto sospensivo al ricorso inoltrato alla

IICCA avrebbe sospeso gli effetti solo della decisione impugnata e non dell’ese­cuzione.

L’insorgente non invoca per contro alcun motivo di revisione per quanto attiene

al primo motivo principale (reiezione del reclamo

alla II CCA il 17 ottobre 2024) né agli altri due

motivi alternativi di reiezione (consid. 2.2. e 2.3), che reputa errati per

motivi giuridici. L’eventuale revisione della decisione sul primo motivo sussidiario

non sarebbe pertanto suscettibile di mutare l’esito del giudizio impugnato,

siccome la reiezione della censura andrebbe comunque confermata per gli altri

tre motivi. Al riguardo, l’istanza di revisione è pertanto irricevibile.

3.2

ISTA

non indica d’altronde precisamente gli atti a suo dire non presi in

considerazione dalla Camera né dimostra

che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto. L’attesa di

una decisione sulla sua domanda di effetto

sospensivo, evocata nel ricorso, riguardava ovviamente la domanda

formulata nel reclamo alla IICCA (diventata senza oggetto con la reiezione del

reclamo: sentenza 12.2024.87 consid. 10), mentre, come

risulta dall’art. 85a cpv. 2 LEF, la sola promozione dell’azione

disciplinata da tale norma non sospende l’esecuzione, ciò che richiede l’emanazione

di una decisione, come per altro ricordato nel consid. 2.1 in discussione.

Anche sotto questi aspetti l’istanza è irricevibile.

4.

ISTA ribadisce inoltre che l’esecuzione era

perenta relativamente al credito di fr. 2'000.– perché delle due l’una, o nel

fascicolo non c’era alcuna raccomandata a mano quando lo ha esaminato, o essa vi è stata inserita (anch’essa) solo in

seguito. A comprova della prima ipotesi, precisa ch’ella con il ricorso non

avrebbe censurato la mancanza della busta e del timbro di ricezione se nell’incarto

la raccomandata vi fosse stata veramente, e chiede di assumere la testimonianza

di un funzionario dell’UE (P______), con

cui ella ha parlato al momento della consultazione e “che era alquanto imbarazzato perché era palese che la

domanda di continuazione fosse stata introdotta ex post”. Critica la Camera

per non aver assunto la sua testimonianza già in sede di ricorso, benché ella

lo avesse chiesto. L’istante insiste nel citare la DTF 106 III 49 per sostenere

che CO non aveva adempiuto l’onere di

provare di aver presentato la domanda di continuazione (già) il 1° febbraio

2024.

Afferma che alla raccomandata era allegata la sentenza di rigetto dell’opposizione

relativa al credito di fr. 27'800.–, non a quello di fr. 2'000.–, e scrive che

non le è chiaro per quale motivo fosse acclusa tale sentenza, tra l’altro da

lei impugnata. Rileva che l’Ufficio ha atteso di ricevere anche la doman­da di

continuazione relativa al credito di fr. 27'800.– prima di emettere l’avviso di

pignoramento e non ritiene credibile ch’esso abbia proceduto in tal modo

soltanto per farle risparmiare le spese di spedizione (per rogatoria). L’istante

si duole pertanto che la Camera ha leso sia l’art. 20 LPR, sia l’art. 8 Cost.,

e, di conseguenza, l’art. 26 lett. c LPR.

4.1

Giusta

l’art. 26 lett. c LPR è dato un motivo di revisione “se una parte non è stata

sentita”. Tale motivo pare un corpo estraneo al­l’istituto della revisione,

perché il rimedio giuridico preposto alla correzione degli errori processuali non

è la revisione bensì il ricor­so al Tribunale federale (art. 19 LEF), via che ISTA ha del resto intrapreso senza successo.

L’ipotesi della violazione del diritto di essere sentita di una parte non è del

resto contemplata né nel Codice di procedura civile (art. 328 CPC), né nella Legge sulla procedura amministrativa (art. 57 LPAmm) e neppure nella

Legge sul Tribunale federale (art. 121 a 123 LTF). Interpretato in modo

sistematico e teleologico in relazione con l’ipotesi di cui alla lettera “a”,

il motivo della lettera “c” dovrebbe essere ammesso solo nei casi in cui il

diritto di essere sentita di una parte è stato violato per inavvertenza, così da

evitare alla parte di dover inutilmente ricorrere al Tribunale federale perché

retroceda la causa all’autorità di vigilanza cantonale al fine, ad esempio, di

assumere una prova o esaminare una censura ignorata per svista. Ora, nel caso

concre­to la Camera non ha trascurato per inavvertenza le censure sollevate da ISTA né i mezzi di prova da lei proposti.

4.2

In

effetti, nel ricorso del 12 agosto 2024 ISTA

si era limitata a scrivere che il funzionario P______

avrebbe potuto confermare che nel fascicolo mancasse la busta contenente la

domanda di continuazione dell’esecuzione del 1° febbraio 2024 relativa al

credito di fr. 2'000.– (pag. 4 ad 2.1). Ebbene, la Camera non ha ritenuto

necessario sentirlo dal momento che la domanda era stata presentata brevi manu allo

sportello, senza busta (consid. 3.1). Ora, il giudice può rifiutarsi di

ammettere una prova qualora giunga alla conclusione ch’essa sia inidonea fin da

principio (cioè in astratto) a dimostrare la veridicità o la falsità di

un fatto (cosiddetta valutazione anticipata delle prove impropria), la parte

che ne censura l’incostituzionalità dovendo invece spiegare per quale motivo la

prova è invece idonea (citata 5A_763/2018 consid. 2.1.1.2 e i riferimenti; v.

anche sentenza della CEF 15.2010.32 del 21 ottobre 2010 RtiD

2011.

II 767 n. 46c, consid. 3.2/a), ciò che in

concreto l’istante non ha fatto. Accanto alle due ipotesi da lei citate ne

esiste infatti una terza, ovvero che la “raccomandata a mano” del 1°

febbraio 2024 contenente la prima domanda di continuazione sia sfuggita alla

sua attenzione, focalizzata sulla domanda stessa e su presunte ossessioni di

manipolazione degli atti. Quanto a ipotetiche lesioni degli art. 20 LPR o 8

Cost., andavano fatte valere con un ricorso al Tribunale federale. Nella misura

in cui è ricevibile, anche sotto questo profilo l’istanza è infondata.

5.

ISTA ribadisce che l’esecuzione era perenta anche

relativamente al credito di fr. 27'800.– e ripete le argomentazioni già esposte

con il ricorso; aggiunge che il timbro di ricezione dell’UE mancava anche sulla

busta contenente la domanda di continuazione dell’esecuzione, che nell’incarto

non figuravano né lo scritto accompagnatorio, né i documenti a esso acclusi, e

che ad ogni modo la busta “indica

il peso di kg 0.153 che è troppo poco per una busta grande con lettera di

accompagnamento a cui sono stati allegati 8 (otto) [recte: sette] documenti”. Anche a comprova di queste circostanze, che secondo lei giustificano

una revisione giusta l’art. 26 lett. c LPR, chiede di assumere la testimonianza

del funzionario P______.

Orbene,

si tratta di allegazioni di fatto nuove, sulle quali evidentemente non aveva

chiesto alcuna assunzione di prova in prima se­de, sicché è esclusa ogni

violazione del suo diritto di essere sentita, men che meno inavvertita. Anche a

questo riguardo, l’istanza è priva di pregio.

6.

La

reclamante contesta infine di non avere un interesse a censurare una disparità

di trattamento in punto all’anticipazione delle spese di rogatoria, facendo

valere il principio di parità di tratta-mento dell’art. 8 Cost. Rimprovera alla

Camera di aver ignorato tale censura di ordine costituzionale violando così gli

art. 9 e 29 Cost. Afferma di avere chiesto all’UE la prova che la controparte

ha anticipato le spese senza ricevere risposta e ribadisce in questa sede la

sua richiesta. L’istante non spende però una parola sulla motivazione data

dalla Camera, secondo cui la facoltà di

chiedere l’anticipazione delle spese (giusta l’art. 68 cpv. 1 LEF) mira

a salvaguardare gl’interessi dello Stato. L’escussa non avendo alcun interesse

concreto a invocare un’eventuale inosservanza di tale norma, suscettibile di

danneggiare solo lo Stato – ma la Camera ha verificato che non fosse il caso

nella fattispecie (consid. 5.2) – e non lei, la censura era irricevibile ed è

anche il caso della domanda di revisione.

7.

ISTA puntualizza di essere domiciliata in C______ e di avere un domicilio secondario in

Svizzera, dove trascorrerebbe poco meno di sei mesi all’anno. A parte il fatto

che la nozione di domicilio nel senso degli art. 23 CC e 46 LEF non è quella

del diritto amministrativo e non dipende solo dal numero di giorni, ma è

definita come il luogo dove risiede la persona con l’intenzione

di stabilirvisi durevolmente, purché sia diventato in modo oggettivo e

riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e

dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021

consid. 5 e i rinvii), ad

ogni modo l’istante non deduce alcuna

conclusione dalle sue allegazioni, sicché la questione è sen­za interesse. Il rilievo si giustificava

nella decisione del 28 novembre 2024, poiché l’unico indirizzo indicato sul

ricorso era quello situato in C______. Nell’istanza

di revisione ISTA ha invece indicato anche

il recapito in Svizzera, di modo che non è necessario esaminare la questione

sotto l’angolo della revisione.

8.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

9.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia né

si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza di revisione è respinta.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’________

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.