15.2024.136
Istanza di revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Motivazioni alternative. Diritto di essere sentito. Diritto alla prova e valutazione anticipata delle prove
2 luglio 2025Italiano13 min
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____87 emesso il 26 aprile 2022 dalla sede di
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Incarto n.
15.2024.136
Lugano
2 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Bellotti,
presidente
Jaques
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sulla domanda di revisione presentata il 23
dicembre 2024 da
avv. ISTA,
c/o S___P, L______
(Ca______)
in merito alla sentenza 15.2024.86 emessa il 28 novembre
2024 dalla Camera sul ricorso interposto dall’istante contro l’avviso di
pignoramento emesso il 4 giugno 2024 nell’esecuzione n. _____87 promossa nei confronti dell’istante da
CO,
I______ – M______
(patrocinato dall’avv. PA1, L______)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____87 emesso il 26 aprile 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. _____14, CO
ha escusso ISTA per l’incasso di fr. 29'500.–
e fr. 2'000.– oltre ad accessori.
B. Mediante
sentenza del 25 aprile 2024 (inc. 14.2023.61), questa Camera, nella sua veste
di autorità giurisdizionale superiore, ha parzialmente accolto il reclamo
interposto dall’escussa contro la decisione 17 maggio 2023 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5,
riformandola nel senso di limitare il rigetto definitivo dell’opposizione
a fr. 29'800.– oltre agl’interessi del 5% dal 31 gennaio
2022 su fr. 27'800.– e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–.
C. Il
1° febbraio (limitatamente alla pretesa di fr. 2'000.–) e il 15 maggio 2024
(per quella di fr. 27'800.–) CO ha chiesto
la continuazione dell’esecuzione e il 4 giugno 2024 l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento.
D. Con
decisione 15.2024.86 del 28 novembre 2024, questa Camera ha respinto, nella
misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto da ISTA contro l’avviso di pignoramento.
E. Mediante istanza del 23 dicembre 2024, ISTA ha postulato, previa concessione
dell’effetto sospensivo, la revisione della decisione, nel senso dell’accoglimento
del ricorso e, di conseguenza, dell’annullamento dell’avviso di pignoramento, protestate
tasse, spese e indennità della procedura di revisione.
F. Con
ricorso del 7 gennaio 2025, ISTA ha anche
impugnato la decisione del 28 novembre 2024 dinnanzi al Tribunale federale, che
lo ha dichiarato inammissibile mediante sentenza del 4 marzo 2025 (5A_28/2025).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La domanda di revisione di
una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’autorità di
vigilanza che ha giudicato (art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]).
Avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione l’11 dicembre 2024, il
termine per presentare la domanda è scaduto sabato 21 dicembre 2024 durante le
ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2025 inclusi: art. 56 n. 2 LEF e
13.
LPR), ed è così stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la
fine delle stesse (art. 63 LEF e 13 LPR), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6
gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell'Epifania) e il 4 gennaio un
sabato; presentata in data 23 dicembre 2024, la domanda si avvera in linea di
principio ricevibile (art. 31 LEF
cum 143 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo
l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio
della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti
rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra
di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti
che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del
provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c). Chi
sostiene esservi contrasto nel senso dell’art.
26.
lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente
indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per
inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente
e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto risulta
dagli atti è manifesto (tra tante: sentenze della CEF 15.2023.64 [2a
revisione] del 16 febbraio 2024, pag. 2, e 15.2023.64 [revisione] del 17
gennaio 2024, consid. 2, pronunciate su istanze sempre di ISTA). Fatta salva la violazione del diritto di essere sentito (art. 26 lett. c
LPR), con un’istanza di revisione possono dunque essere fatte valere unicamente
questioni di fatto, non questioni di diritto, che devono invece essere
fatte valere con un ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF) (sentenza della
CEF 14.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.3; v. anche citata 15.2023.64
[revisione] consid. 4 e 15.2002.124 del 23 dicembre 2002, pag. 4 in fondo).
3.
Nella
decisione di cui è chiesta la revisione, la Camera ha respinto, per tre motivi
alternativi (consid. 2.1-2.3), la censura di ISTA secondo cui l’avviso di pignoramento andava
annullato, perché ella aveva chiesto nel frattempo l’annullamento dell’esecuzione
a norma dell’art. 85a LEF e, nella causa (inc. 12.2024.87) allora
pendente alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA), era in
attesa della decisione sull’effetto sospensivo.
3.1
Nell’istanza
di revisione, ISTA contesta il mancato
accertamento di “fatti ora
esplicitati in punto alla sospensione provvisoria dell’esecuzione”, che la Camera, per
inavvertenza, non avrebbe considerato laddove ha esposto, quale primo motivo sussidiario di reiezione (consid. 2.1), che pure l’ipotetico
accoglimento della domanda di effetto sospensivo al ricorso inoltrato alla
IICCA avrebbe sospeso gli effetti solo della decisione impugnata e non dell’esecuzione.
L’insorgente non invoca per contro alcun motivo di revisione per quanto attiene
al primo motivo principale (reiezione del reclamo
alla II CCA il 17 ottobre 2024) né agli altri due
motivi alternativi di reiezione (consid. 2.2. e 2.3), che reputa errati per
motivi giuridici. L’eventuale revisione della decisione sul primo motivo sussidiario
non sarebbe pertanto suscettibile di mutare l’esito del giudizio impugnato,
siccome la reiezione della censura andrebbe comunque confermata per gli altri
tre motivi. Al riguardo, l’istanza di revisione è pertanto irricevibile.
3.2
ISTA
non indica d’altronde precisamente gli atti a suo dire non presi in
considerazione dalla Camera né dimostra
che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto. L’attesa di
una decisione sulla sua domanda di effetto
sospensivo, evocata nel ricorso, riguardava ovviamente la domanda
formulata nel reclamo alla IICCA (diventata senza oggetto con la reiezione del
reclamo: sentenza 12.2024.87 consid. 10), mentre, come
risulta dall’art. 85a cpv. 2 LEF, la sola promozione dell’azione
disciplinata da tale norma non sospende l’esecuzione, ciò che richiede l’emanazione
di una decisione, come per altro ricordato nel consid. 2.1 in discussione.
Anche sotto questi aspetti l’istanza è irricevibile.
4.
ISTA ribadisce inoltre che l’esecuzione era
perenta relativamente al credito di fr. 2'000.– perché delle due l’una, o nel
fascicolo non c’era alcuna raccomandata a mano quando lo ha esaminato, o essa vi è stata inserita (anch’essa) solo in
seguito. A comprova della prima ipotesi, precisa ch’ella con il ricorso non
avrebbe censurato la mancanza della busta e del timbro di ricezione se nell’incarto
la raccomandata vi fosse stata veramente, e chiede di assumere la testimonianza
di un funzionario dell’UE (P______), con
cui ella ha parlato al momento della consultazione e “che era alquanto imbarazzato perché era palese che la
domanda di continuazione fosse stata introdotta ex post”. Critica la Camera
per non aver assunto la sua testimonianza già in sede di ricorso, benché ella
lo avesse chiesto. L’istante insiste nel citare la DTF 106 III 49 per sostenere
che CO non aveva adempiuto l’onere di
provare di aver presentato la domanda di continuazione (già) il 1° febbraio
2024.
Afferma che alla raccomandata era allegata la sentenza di rigetto dell’opposizione
relativa al credito di fr. 27'800.–, non a quello di fr. 2'000.–, e scrive che
non le è chiaro per quale motivo fosse acclusa tale sentenza, tra l’altro da
lei impugnata. Rileva che l’Ufficio ha atteso di ricevere anche la domanda di
continuazione relativa al credito di fr. 27'800.– prima di emettere l’avviso di
pignoramento e non ritiene credibile ch’esso abbia proceduto in tal modo
soltanto per farle risparmiare le spese di spedizione (per rogatoria). L’istante
si duole pertanto che la Camera ha leso sia l’art. 20 LPR, sia l’art. 8 Cost.,
e, di conseguenza, l’art. 26 lett. c LPR.
4.1
Giusta
l’art. 26 lett. c LPR è dato un motivo di revisione “se una parte non è stata
sentita”. Tale motivo pare un corpo estraneo all’istituto della revisione,
perché il rimedio giuridico preposto alla correzione degli errori processuali non
è la revisione bensì il ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF), via che ISTA ha del resto intrapreso senza successo.
L’ipotesi della violazione del diritto di essere sentita di una parte non è del
resto contemplata né nel Codice di procedura civile (art. 328 CPC), né nella Legge sulla procedura amministrativa (art. 57 LPAmm) e neppure nella
Legge sul Tribunale federale (art. 121 a 123 LTF). Interpretato in modo
sistematico e teleologico in relazione con l’ipotesi di cui alla lettera “a”,
il motivo della lettera “c” dovrebbe essere ammesso solo nei casi in cui il
diritto di essere sentita di una parte è stato violato per inavvertenza, così da
evitare alla parte di dover inutilmente ricorrere al Tribunale federale perché
retroceda la causa all’autorità di vigilanza cantonale al fine, ad esempio, di
assumere una prova o esaminare una censura ignorata per svista. Ora, nel caso
concreto la Camera non ha trascurato per inavvertenza le censure sollevate da ISTA né i mezzi di prova da lei proposti.
4.2
In
effetti, nel ricorso del 12 agosto 2024 ISTA
si era limitata a scrivere che il funzionario P______
avrebbe potuto confermare che nel fascicolo mancasse la busta contenente la
domanda di continuazione dell’esecuzione del 1° febbraio 2024 relativa al
credito di fr. 2'000.– (pag. 4 ad 2.1). Ebbene, la Camera non ha ritenuto
necessario sentirlo dal momento che la domanda era stata presentata brevi manu allo
sportello, senza busta (consid. 3.1). Ora, il giudice può rifiutarsi di
ammettere una prova qualora giunga alla conclusione ch’essa sia inidonea fin da
principio (cioè in astratto) a dimostrare la veridicità o la falsità di
un fatto (cosiddetta valutazione anticipata delle prove impropria), la parte
che ne censura l’incostituzionalità dovendo invece spiegare per quale motivo la
prova è invece idonea (citata 5A_763/2018 consid. 2.1.1.2 e i riferimenti; v.
anche sentenza della CEF 15.2010.32 del 21 ottobre 2010 RtiD
2011.
II 767 n. 46c, consid. 3.2/a), ciò che in
concreto l’istante non ha fatto. Accanto alle due ipotesi da lei citate ne
esiste infatti una terza, ovvero che la “raccomandata a mano” del 1°
febbraio 2024 contenente la prima domanda di continuazione sia sfuggita alla
sua attenzione, focalizzata sulla domanda stessa e su presunte ossessioni di
manipolazione degli atti. Quanto a ipotetiche lesioni degli art. 20 LPR o 8
Cost., andavano fatte valere con un ricorso al Tribunale federale. Nella misura
in cui è ricevibile, anche sotto questo profilo l’istanza è infondata.
5.
ISTA ribadisce che l’esecuzione era perenta anche
relativamente al credito di fr. 27'800.– e ripete le argomentazioni già esposte
con il ricorso; aggiunge che il timbro di ricezione dell’UE mancava anche sulla
busta contenente la domanda di continuazione dell’esecuzione, che nell’incarto
non figuravano né lo scritto accompagnatorio, né i documenti a esso acclusi, e
che ad ogni modo la busta “indica
il peso di kg 0.153 che è troppo poco per una busta grande con lettera di
accompagnamento a cui sono stati allegati 8 (otto) [recte: sette] documenti”. Anche a comprova di queste circostanze, che secondo lei giustificano
una revisione giusta l’art. 26 lett. c LPR, chiede di assumere la testimonianza
del funzionario P______.
Orbene,
si tratta di allegazioni di fatto nuove, sulle quali evidentemente non aveva
chiesto alcuna assunzione di prova in prima sede, sicché è esclusa ogni
violazione del suo diritto di essere sentita, men che meno inavvertita. Anche a
questo riguardo, l’istanza è priva di pregio.
6.
La
reclamante contesta infine di non avere un interesse a censurare una disparità
di trattamento in punto all’anticipazione delle spese di rogatoria, facendo
valere il principio di parità di tratta-mento dell’art. 8 Cost. Rimprovera alla
Camera di aver ignorato tale censura di ordine costituzionale violando così gli
art. 9 e 29 Cost. Afferma di avere chiesto all’UE la prova che la controparte
ha anticipato le spese senza ricevere risposta e ribadisce in questa sede la
sua richiesta. L’istante non spende però una parola sulla motivazione data
dalla Camera, secondo cui la facoltà di
chiedere l’anticipazione delle spese (giusta l’art. 68 cpv. 1 LEF) mira
a salvaguardare gl’interessi dello Stato. L’escussa non avendo alcun interesse
concreto a invocare un’eventuale inosservanza di tale norma, suscettibile di
danneggiare solo lo Stato – ma la Camera ha verificato che non fosse il caso
nella fattispecie (consid. 5.2) – e non lei, la censura era irricevibile ed è
anche il caso della domanda di revisione.
7.
ISTA puntualizza di essere domiciliata in C______ e di avere un domicilio secondario in
Svizzera, dove trascorrerebbe poco meno di sei mesi all’anno. A parte il fatto
che la nozione di domicilio nel senso degli art. 23 CC e 46 LEF non è quella
del diritto amministrativo e non dipende solo dal numero di giorni, ma è
definita come il luogo dove risiede la persona con l’intenzione
di stabilirvisi durevolmente, purché sia diventato in modo oggettivo e
riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e
dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021
consid. 5 e i rinvii), ad
ogni modo l’istante non deduce alcuna
conclusione dalle sue allegazioni, sicché la questione è senza interesse. Il rilievo si giustificava
nella decisione del 28 novembre 2024, poiché l’unico indirizzo indicato sul
ricorso era quello situato in C______. Nell’istanza
di revisione ISTA ha invece indicato anche
il recapito in Svizzera, di modo che non è necessario esaminare la questione
sotto l’angolo della revisione.
8.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
9.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia né
si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza di revisione è respinta.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
all’________
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.