15.2024.139
Reiezione della domanda di realizzazione del pegno sul fondo di un terzo. Fallimento dell’escusso. Continuazione dell’esecuzione
11 giugno 2025Italiano10 min
oltre agli interessi del 2.875% dal 30 giugno 2021, indicando quali pegni “Diverse cartelle ipotecarie e meglio come da
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Incarto n.
15.2024.139
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2024 della
RI 1,
__________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di
realizzazione emessa il 18 dicembre 2024 nell’esecuzione n. __________ in via
di realizzazione del pegno promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 2 in liquidazione, __________
procedura che interessa anche
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
quale terzo proprietario dei pegni di cui è
stata chiesta la realizzazione;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Mediante
precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno emesso il 2
novembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1
(in seguito: __________) ha escusso la PI 2 per l’incasso di fr. 4'528'962.37
oltre agli interessi del 2.875% dal 30 giugno 2021, indicando quali pegni “Diverse cartelle ipotecarie e meglio come da
allegato facente parte integrante del presente precetto esecutivo”, che menziona sei delle cartelle ipotecarie registrali gravanti sei
unità di proprietà per piani (PPP) intavolate nel Registro fondiario definitivo
di __________, di cui quattro (__________, __________, __________ e __________)
appartengono all’escussa e due (n. __________ e __________) a PI 1. Un
esemplare del precetto esecutivo è stato notificato il 9 novembre 2022 a quest’ultimo
nella sua qualità di terzo proprietario delle due PPP appena citate. Entrambi i
coescussi hanno interposto opposizione.
B. Con
sentenza del 16 novembre 2023 (SO.__________), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione promossa il
7 dicembre 2022 contro PI 1. Con decisione del 27 maggio 2024 (14.2023.133),
questa Camera ha riformato la sentenza pretorile, accogliendo l’istanza e, di
conseguenza, rigettando l’opposizione in via provvisoria.
C. Nel
frattempo, la Pretura del Distretto di Mendrisio Sud, il 9 giugno 2023, ha dapprima dichiarato lo scioglimento della PI 2 e ordinato la sua
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, quindi, il 19
settembre 2023, ne ha decretato il fallimento
dal giorno stesso alle ore 15:00, ma nel contempo ha sospeso la
liquidazione per mancanza di attivi.
D. Il
6 dicembre 2023, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato
senza oggetto e, di conseguenza, stralciato dai ruoli la procedura di rigetto
dell’opposizione promossa il 7 dicembre 2022 dalla RI 1 PI 2
E. Il 19 settembre 2024, la Pretura del Distretto di Mendrisio Sud ha (nuovamente)
sospeso il fallimento della PI 2 per mancanza di attivi.
F. Con
domanda del 5 dicembre 2024 la RI 1 ha chiesto all’UE la realizzazione di tutte
e sei le PPP e con email del 9 e del 13 dicembre ha precisato di chiedere la
realizzazione delle sole due appartenenti a PI 1.
G. Il
10 dicembre 2024, l’Ufficio del Registro di commercio ha iscritto nel Registro
che il fallimento della PI 2 era stato sospeso per mancanza di attivi e ch’essa
ne sarebbe stata radiata, se nessuno avesse fatto opposizione motivata entro
due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione (art. 159a cpv. 1 lett. a
ORC).
H. Mediante
provvedimento del 18 dicembre 2024, l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda
di realizzazione, giacché non era stato pronunciato il rigetto dell’opposizione
interposta dalla PI 2.
I. Con
ricorso del 23 dicembre 2024, la RI 1 si è aggravata contro il predetto
provvedimento, chiedendo di far ordine all’Ufficio di realizzare le PPP
appartenenti a PI 1.
L. Con
osservazioni del 29 aprile 2025, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,
protestate tasse, spese e ripetibili.
M. Nel
frattempo, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 29
settembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha
segnatamente avvisato i creditori pignoratizi della PI 2 ch’entro il 19 ottobre
avrebbero potuto chiedere la realizzazione dei loro pegni giusta l’art. 230a
cpv. 2 LEF. Hanno formulato tale richiesta sia lo Stato del Cantone Ticino, il
9 ottobre, sia la RI 1, il 13 ottobre. Con
pubblicazione del 9 luglio 2024, l’UF ha avvisato dell’incanto delle
PPP appartenenti alla fallita e del deposito del relativo elenco oneri da
quello stesso giorno, assegnando un termine di venti giorni per proporre l’azione
di appuramento dell’elenco oneri (recte: di contestazione della graduatoria);
nessuno ha proposto l’azione. Infine, con pubblicazione del 27 novembre l’Ufficio
ha comunicato in particolare che l’incanto si sarebbe svolto il 29 gennaio
2025. Quel giorno, i fondi sono stati aggiudicati alla RI 1 stessa, per fr. 2'000'000.–.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 dicembre 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
RI 1 sostiene che per le due PPP appartenenti a PI 1 non si può pretendere un’ulteriore
e separata procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla PI 2, giacché
non ha nessun senso e non è confortato da alcuna base
legale, neppure dall’art. 89 RFF invocato dall’UE, “posto che tale articolo concerne unicamente il
fallimento del debitore principale (PI 2) a condizione che il pegno non [le] appartenga”.
La ricorrente aggiunge che, anche volendo “concedere un’applicazione limitata di tale norma” alle due PPP, secondo la giurisprudenza e la dottrina se il debitore è
una persona giuridica ed è già fallita, l’esecuzione in via di realizzazione
del pegno può essere diretta o continuata unicamente nei confronti del terzo
proprietario, salvo notificare il credito
garantito nel fallimento. Precisa comunque di aver fatto valere tale
credito nei confronti della società nella procedura secondo l’art. 230a LEF.
Chiede pertanto di far ordine all’UE di realizzare le PPP appartenenti a PI 1.
3.
Giusta
l’art. 206 cpv. 1 LEF, dichiarato il fallimento, tutte le esecuzioni pendenti
contro il fallito cessano di diritto e non è possibile promuoverne altre per
crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (1° periodo); fa però
eccezione l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sempreché il pegno appartenga
a un terzo (2° periodo). Il motivo di tale eccezione è che un pegno
appartenente a un terzo non entra nella massa attiva (art. 197 LEF
a
contrario; viceversa, vi entrano invece i beni appartenenti al fallito,
anche se sono impegnati a favore di terzi (art. 198 LEF), sicché la sua
realizzazione non riduce il sostrato del fallimento (DTF 121 III 28 consid.
2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_828/2011 del 13 aprile 2011, consid.
3.3). Qualora il pegno sia un fondo, le conseguenze di tale eccezione sono che
l’esecuzione in via di realizzazione del pegno non cessa di diritto, ma può
essere continuata durante la procedura fallimentare contro il fallito (e non la massa
passiva: DTF 121 III 28 consid. 2/b) e il terzo, ove sia stata promossa prima
della dichiarazione di fallimento (art. 89 cpv. 1 RFF, RS 281.42). Una simile
esecuzione può e deve invece essere promossa unicamente contro il terzo se il
debitore è una persona giuridica che si è estinta a causa del suo fallimento
(art. 89 cpv. 2 RFF) oppure se il fallimento del debitore è già stato dichiarato
(DTF 140 III 36 consid. 3, pag. 39), fermo restando che una persona giuridica
si estingue nel senso dell’art. 89 cpv. 2 RFF quando viene radiata dal registro
di commercio (DTF 59 I 161, pag. 164; Wohlfahrt/Meyer-Honegger
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 206 LEF).
3.1
Benché
in realtà l’UE non lo abbia mai citato, l’art. 89 RFF è quindi applicabile al
caso concreto, ma non il secondo capoverso su cui la ricorrente fonda l’impugnativa,
giacché la PI 2 non si è ancora estinta (e non lo sarà prima del 10
dicembre 2026, v. sopra ad G e consid. 3 i.f.)
e l’esecuzione in questione è iniziata (nel 2022) prima del fallimento, bensì
il primo capoverso, secondo il quale se il debitore personale (la PI 2) è
caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa (ciò che è il caso
delle PPP intestate a PI 1), l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (in casu limitata a quelle due PPP) potrà
essere proseguita contro il fallito (la PI 2) “e” contro il terzo proprietario (PI
1) anche durante la procedura di fallimento (DTF 140 III 36 consid.
3, pag. 39).
3.2
Il
riferimento della ricorrente alla sentenza del Tribunale federale 5A_588/2012 pare essere un refuso, giacché la
stessa tratta di curatela. Nemmeno il rinvio a Christoph Thurnherr (Das Bauhandwerkerpfandrecht
im Konkurs in: Thomas Sprecher [a cura di], Sanierung und Insolvenz von
Unternehmen VIII, Immobilien und Insolvenz, 2017, pagg. 84-88) le è poi d’aiuto,
poiché l’autore si limita ad affermare che nel fallimento di una persona
giuridica “ist die Betreibung
auf Pfandverwertung ausschliesslich gegen den Dritten zu richten
(Art. 89 Abs. 2 VZG)” (op. cit., pag. 87), cioè si riferisce solo all’ipotesi della
promozione dell’esecuzione durante il fallimento e non quella della sua
continuazione. La ricorrente misconosce la distinzione tra le ipotesi dell’art.
89.
cpv. 1 e 2 RFF, in cui il secondo riguarda solo i casi in cui il debitore
principale è una persona giuridica estintasi in seguito al suo fallimento o l’esecuzione
è stata promossa contro il terzo durante il fallimento (cpv. 1 a contrario), come
chiaramente esposto nella DTF 140 III 36 consid. 3 (pag. 39), alla quale essa
pure si riferisce.
3.3
Ciò
posto, l’esecuzione può essere proseguita contro
il terzo proprietario del pegno – quindi il fondo realizzato (art. 154 cpv. 1
LEF) – soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale
(art. 88 cpv. 3 RFF), ciò che presuppone che anche l’opposizione di quest’ultimo
sia stata ritirata o rigettata (cfr. pure art. 100 cpv. 1 RFF; DTF 140 III
36.
consid. 3, pag. 39; sentenze del Tribunale federale 5A_227/2023 del 5 luglio
2023, consid. 5.2 e della CEF 14.2010.32-33 del 10 maggio 2010 consid. 5) mediante l’azione di riconoscimento di debito
(art. 79 LEF) o di rigetto (art. 80-82 LEF) (sentenza del Tribunale
federale 4A_637/2023 del 4 dicembre 2024, destinata alla pubblicazione nelle
DTF, consid. 3.2.2).
Al
riguardo, il fatto che la ricorrente abbia prodotto la sua pretesa nella
procedura di realizzazione dei fondi della PI 2 secondo l’art. 230a LEF
è senza rilievo, poiché ciò non può condurre al rigetto dell’opposizione all’esecuzione
n. __________, peraltro volta (ora) alla realizzazione di
altri fondi (quelli appartenenti a PI 1). Il provvedimento
impugnato si rivela pertanto corretto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.