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Decisione

15.2024.139

Reiezione della domanda di realizzazione del pegno sul fondo di un terzo. Fallimento dell’escusso. Continuazione dell’esecuzione

11 giugno 2025Italiano10 min

oltre agli interessi del 2.875% dal 30 giugno 2021, indicando quali pegni “Diverse cartelle ipotecarie e meglio come da

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.139

Lugano

11 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2024 della

RI 1,

__________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di

realizzazione emessa il 18 dicembre 2024 nell’esecuzione n. __________ in via

di realizzazione del pegno promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 2 in liquidazione, __________

procedura che interessa anche

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

quale terzo proprietario dei pegni di cui è

stata chiesta la realizzazione;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Mediante

precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno emesso il 2

novembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Uffi­­cio d’esecuzione (UE), la RI 1

(in seguito: __________) ha escusso la PI 2 per l’incasso di fr. 4'528'962.37

oltre agli interessi del 2.875% dal 30 giugno 2021, indicando quali pegni “Diverse cartelle ipotecarie e meglio come da

allegato facente parte integrante del presente precetto esecutivo”, che menziona sei delle cartelle ipotecarie registrali gravanti sei

unità di proprietà per piani (PPP) intavolate nel Registro fondiario definitivo

di __________, di cui quattro (__________, __________, __________ e __________)

appartengono all’escussa e due (n. __________ e __________) a PI 1. Un

esemplare del precetto esecutivo è stato notificato il 9 novembre 2022 a quest’ultimo

nella sua qualità di terzo proprietario delle due PPP appena citate. Entrambi i

coescussi hanno interposto opposizione.

B. Con

sentenza del 16 novembre 2023 (SO.__________), il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione promossa il

7 dicembre 2022 contro PI 1. Con decisione del 27 maggio 2024 (14.2023.133),

questa Camera ha riformato la sentenza pretorile, accogliendo l’istanza e, di

conseguenza, rigettando l’opposizione in via provvisoria.

C. Nel

frattempo, la Pretura del Distretto di Mendrisio Sud, il 9 giugno 2023, ha dapprima dichiarato lo scioglimento della PI 2 e ordinato la sua

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, quindi, il 19

settembre 2023, ne ha decretato il fallimento

dal giorno stesso alle ore 15:00, ma nel contempo ha sospeso la

liquidazione per mancanza di attivi.

D. Il

6 dicembre 2023, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato

senza oggetto e, di conseguenza, stralciato dai ruoli la procedura di rigetto

dell’opposizione promossa il 7 dicembre 2022 dalla RI 1 PI 2

E. Il 19 settembre 2024, la Pretura del Distretto di Mendrisio Sud ha (nuovamente)

sospeso il fallimento della PI 2 per mancanza di attivi.

F. Con

domanda del 5 dicembre 2024 la RI 1 ha chiesto all’UE la realizzazione di tutte

e sei le PPP e con email del 9 e del 13 dicembre ha precisato di chiedere la

realizzazione delle sole due appartenenti a PI 1.

G. Il

10 dicembre 2024, l’Ufficio del Registro di commercio ha iscritto nel Registro

che il fallimento della PI 2 era stato sospeso per mancanza di attivi e ch’essa

ne sarebbe stata radiata, se nessuno avesse fatto opposizione motivata entro

due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione (art. 159a cpv. 1 lett. a

ORC).

H. Mediante

provvedimento del 18 dicembre 2024, l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda

di realizzazione, giacché non era stato pronunciato il rigetto dell’opposizione

interposta dalla PI 2.

I. Con

ricorso del 23 dicembre 2024, la RI 1 si è aggravata contro il predetto

provvedimento, chiedendo di far ordine all’Ufficio di realizzare le PPP

appartenenti a PI 1.

L. Con

osservazioni del 29 aprile 2025, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,

protestate tasse, spese e ripetibili.

M. Nel

frattempo, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 29

settembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha

segnatamente avvisato i creditori pignoratizi della PI 2 ch’entro il 19 ottobre

avrebbero potuto chiedere la realizzazione dei loro pegni giusta l’art. 230a

cpv. 2 LEF. Hanno formulato tale richiesta sia lo Stato del Cantone Ticino, il

9 ottobre, sia la RI 1, il 13 ottobre. Con

pubblicazione del 9 lu­glio 2024, l’UF ha avvisato dell’incanto delle

PPP appartenenti alla fallita e del deposito del relativo elenco oneri da

quello stesso gior­no, assegnando un termine di venti giorni per proporre l’azione

di appuramento dell’elenco oneri (recte: di contestazione della gra­duatoria);

nessuno ha proposto l’azione. Infine, con pubblicazione del 27 novembre l’Ufficio

ha comunicato in particolare che l’incanto si sarebbe svolto il 29 gennaio

2025. Quel giorno, i fondi sono stati aggiudicati alla RI 1 stessa, per fr. 2'000'000.–.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 dicembre 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

RI 1 sostiene che per le due PPP appartenenti a PI 1 non si può pretendere un’ulteriore

e separata procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla PI 2, giacché

non ha nessun senso e non è confortato da alcuna base

legale, neppure dall’art. 89 RFF invocato dall’UE, “posto che tale articolo concerne unicamente il

fallimento del debitore principale (PI 2) a condizione che il pegno non [le] appartenga”.

La ricorrente aggiunge che, anche volendo “concedere un’applicazione limitata di tale norma” alle due PPP, secondo la giurisprudenza e la dottrina se il debitore è

una persona giuridica ed è già fallita, l’esecuzione in via di realizzazione

del pegno può essere diretta o continuata unicamente nei confronti del terzo

proprietario, salvo notificare il credito

garantito nel fallimento. Precisa comunque di aver fatto va­lere tale

credito nei confronti della società nella procedura secon­do l’art. 230a LEF.

Chiede pertanto di far ordine all’UE di realizzare le PPP appartenenti a PI 1.

3.

Giusta

l’art. 206 cpv. 1 LEF, dichiarato il fallimento, tutte le esecuzioni pendenti

contro il fallito cessano di diritto e non è possibile promuoverne altre per

crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (1° periodo); fa però

eccezione l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sempreché il pegno appartenga

a un terzo (2° periodo). Il motivo di tale eccezione è che un pegno

appartenente a un terzo non entra nella massa attiva (art. 197 LEF

a

contrario; viceversa, vi entrano invece i beni appartenenti al fallito,

anche se sono impegnati a favore di terzi (art. 198 LEF), sicché la sua

realizzazione non riduce il sostrato del fallimento (DTF 121 III 28 consid.

2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_828/2011 del 13 aprile 2011, consid.

3.3). Qualora il pegno sia un fondo, le conseguenze di tale eccezione sono che

l’esecuzione in via di realizzazione del pegno non cessa di diritto, ma può

essere continuata durante la procedura fallimentare contro il fallito (e non la massa

passiva: DTF 121 III 28 consid. 2/b) e il terzo, ove sia stata promossa prima

della dichiarazione di fallimento (art. 89 cpv. 1 RFF, RS 281.42). Una simile

esecuzione può e deve invece essere promossa unicamente contro il terzo se il

debitore è una persona giuridica che si è estinta a causa del suo fallimento

(art. 89 cpv. 2 RFF) oppure se il fallimento del debitore è già stato dichiarato

(DTF 140 III 36 consid. 3, pag. 39), fermo restando che una persona giuridica

si estingue nel senso dell’art. 89 cpv. 2 RFF quando viene radiata dal registro

di commercio (DTF 59 I 161, pag. 164; Wohlfahrt/Meyer-Honegger

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 206 LEF).

3.1

Benché

in realtà l’UE non lo abbia mai citato, l’art. 89 RFF è quindi applicabile al

caso concreto, ma non il secondo capoverso su cui la ricorrente fonda l’impugnativa,

giacché la PI 2 non si è ancora estinta (e non lo sarà prima del 10

dicembre 2026, v. sopra ad G e consid. 3 i.f.)

e l’esecuzione in questione è iniziata (nel 2022) prima del fallimento, bensì

il primo capoverso, secondo il quale se il debitore personale (la PI 2) è

caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa (ciò che è il caso

delle PPP intestate a PI 1), l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (in casu limitata a quelle due PPP) potrà

essere proseguita contro il fallito (la PI 2) “e” contro il terzo proprietario (PI

1) anche durante la procedura di fallimento (DTF 140 III 36 consid.

3, pag. 39).

3.2

Il

riferimento della ricorrente alla sentenza del Tribunale federale 5A_588/2012 pare essere un refuso, giacché la

stessa tratta di cu­ratela. Nemmeno il rinvio a Christoph Thurnherr (Das Bauhandwerkerpfandrecht

im Konkurs in: Thomas Sprecher [a cura di], Sanierung und Insolvenz von

Unternehmen VIII, Immobilien und Insolvenz, 2017, pagg. 84-88) le è poi d’aiuto,

poiché l’autore si limita ad affermare che nel fallimento di una persona

giuridica “ist die Betreibung

auf Pfandverwertung ausschliesslich gegen den Dritten zu richten

(Art. 89 Abs. 2 VZG)” (op. cit., pag. 87), cioè si riferisce solo all’ipotesi della

promozione dell’esecuzione durante il fallimento e non quella della sua

continuazione. La ricorrente misconosce la distinzione tra le ipotesi dell’art.

89.

cpv. 1 e 2 RFF, in cui il secondo riguarda solo i casi in cui il debitore

principale è una persona giuridica estintasi in seguito al suo fallimento o l’esecu­­zione

è stata promossa contro il terzo durante il fallimento (cpv. 1 a contrario), come

chiaramente esposto nella DTF 140 III 36 consid. 3 (pag. 39), alla quale essa

pure si riferisce.

3.3

Ciò

posto, l’esecuzione può essere proseguita contro

il terzo proprietario del pegno – quindi il fondo realizzato (art. 154 cpv. 1

LEF) – soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale

(art. 88 cpv. 3 RFF), ciò che presuppone che anche l’opposizione di quest’ultimo

sia stata ritirata o rigettata (cfr. pure art. 100 cpv. 1 RFF; DTF 140 III

36.

consid. 3, pag. 39; sentenze del Tribunale federale 5A_227/2023 del 5 luglio

2023, consid. 5.2 e della CEF 14.2010.32-33 del 10 maggio 2010 consid. 5) mediante l’azione di riconoscimento di debito

(art. 79 LEF) o di rigetto (art. 80-82 LEF) (sentenza del Tribunale

federale 4A_637/2023 del 4 dicembre 2024, destinata alla pubblicazione nelle

DTF, consid. 3.2.2).

Al

riguardo, il fatto che la ricorrente abbia prodotto la sua pretesa nella

procedura di realizzazione dei fondi della PI 2 secondo l’art. 230a LEF

è senza rilievo, poiché ciò non può condurre al rigetto dell’opposizione all’esecuzione

n. __________, peraltro volta (ora) alla realizzazione di

altri fondi (quelli appartenenti a PI 1). Il provvedimento

impugnato si rivela pertanto corretto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.