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Decisione

15.2024.140

Ricorso contro la domanda di realizzazione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione fino alla conclusione della procedura penale avviata dalla ricorrente (escussa)

24 gennaio 2025Italiano4 min

conclusione della procedura penale da lei avviata contro l’escutente e tale __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.140

Lugano

24 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 dicembre 2024 di

RI 1, __________

(c/o RI 2, __________)

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la domanda di realizzazione emessa il 16

dicembre 2024 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l'8

febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione (UE), PI 1

procede contro RI 1 per l'incasso di fr. 70'000.– oltre agli accessori;

che

dopo una sospensione dell’esecuzione per

grave malattia del­l’escussa nel senso dell’art. 61 LEF dal 31 ottobre al 15

dicembre 2023, e la reiezione, il 3 gennaio 2024, di una proroga della

sospensione, confermata da questa Camera con sentenza 15.2024.3 dell’8 aprile

2024, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al Tribunale federale

(sentenza 5A_264/2024 del 3 giugno 2024), il 24 maggio 20204 l’UE ha pignorato l’unità

Fatti

di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 62⁄1000 della

particella n. 670 RFD __________, di proprietà dell’escussa;

che

il 16 dicembre 2024, l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione

presentata da PI 1, precisando che il saldo dell’esecuzione era di fr.

83'940.30;

che

con il ricorso in esame, del 27 dicembre 2024, l’escussa, rappresentata dal

convivente RI 2, chiede di sospende­re (o annullare) l’esecuzione fino alla

conclusione della procedura penale da lei avviata contro l’escutente e tale __________

con denuncia del 5 maggio 2024 per falsificazione di documenti (art. 251 CP) e

furto di opere d’arte (art. 139 CP);

che

la ricorrente afferma che il pignoramento è il risultato di un’attività

criminale dell’escutente, che comprenderebbe la falsificazio­ne di documenti e il rilascio di false

dichiarazioni in tribunale a sco­po fraudolento, ciò di cui l’UE sarebbe

stato reso edotto;

che

né l’UE né la Camera sono competenti per verificare la validità del credito

posto in esecuzione da PI 1 (tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23

agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e

15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1), essendo una questione di competenza dell’autorità giudiziaria civile

(art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF) e delle autorità penali per gli aspetti

penali;

che

il ricorso si rivela pertanto irricevibile;

che d’altronde la ricorrente non allega di aver

rielaborato la denun­cia penale

secondo le indicazioni del Procuratore pubblico contenute nello scritto 17 maggio 2024 (accluso al ricorso),

sicché tutto dà da pensare che il fascicolo penale è stato archiviato senza

l’apertura di alcun procedimento penale;

che

Considerandi

lo scritto 18 gennaio 2025 della ricorrente è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e

pertanto anch’esso irricevibile, e non può nemmeno essere considerato

d’ufficio, perché l’insorgente non espone qua­le sarebbe il motivo di nullità

del provvedimento contestato (ai sen­si dell’art. 22 LEF), non bastando al

riguardo la semplice allegazione di una coazione (art. 181 CP) da parte

dell’escutente e la citazione di alcune decisioni del Tribunale federale in

materia penale, in assenza di una decisione dell’autorità penale preposta e – a

quanto pare – persino di una denuncia penale;

che

stante l’esito del ricorso, non è necessario assegnare alla ricorrente un

termine per munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l’art. 15 LPR (ciò

che non è il caso di RI 2) o ratificare il ricorso, firmandolo di proprio

pugno, esigenze già ricordate nelle due precedenti procedure di ricorso (15.2024.3 e 15.2023.63);

che

stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il

giudizio odierno né il ricorso, mentre la domanda di effetto sospensivo (art.

36.

LEF) diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI1 .

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.