15.2024.140
Ricorso contro la domanda di realizzazione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione fino alla conclusione della procedura penale avviata dalla ricorrente (escussa)
24 gennaio 2025Italiano4 min
conclusione della procedura penale da lei avviata contro l’escutente e tale __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.140
Lugano
24 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 dicembre 2024 di
RI 1, __________
(c/o RI 2, __________)
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro la domanda di realizzazione emessa il 16
dicembre 2024 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l'8
febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione (UE), PI 1
procede contro RI 1 per l'incasso di fr. 70'000.– oltre agli accessori;
che
dopo una sospensione dell’esecuzione per
grave malattia dell’escussa nel senso dell’art. 61 LEF dal 31 ottobre al 15
dicembre 2023, e la reiezione, il 3 gennaio 2024, di una proroga della
sospensione, confermata da questa Camera con sentenza 15.2024.3 dell’8 aprile
2024, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al Tribunale federale
(sentenza 5A_264/2024 del 3 giugno 2024), il 24 maggio 20204 l’UE ha pignorato l’unità
Fatti
di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 62⁄1000 della
particella n. 670 RFD __________, di proprietà dell’escussa;
che
il 16 dicembre 2024, l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione
presentata da PI 1, precisando che il saldo dell’esecuzione era di fr.
83'940.30;
che
con il ricorso in esame, del 27 dicembre 2024, l’escussa, rappresentata dal
convivente RI 2, chiede di sospendere (o annullare) l’esecuzione fino alla
conclusione della procedura penale da lei avviata contro l’escutente e tale __________
con denuncia del 5 maggio 2024 per falsificazione di documenti (art. 251 CP) e
furto di opere d’arte (art. 139 CP);
che
la ricorrente afferma che il pignoramento è il risultato di un’attività
criminale dell’escutente, che comprenderebbe la falsificazione di documenti e il rilascio di false
dichiarazioni in tribunale a scopo fraudolento, ciò di cui l’UE sarebbe
stato reso edotto;
che
né l’UE né la Camera sono competenti per verificare la validità del credito
posto in esecuzione da PI 1 (tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23
agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e
15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1), essendo una questione di competenza dell’autorità giudiziaria civile
(art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF) e delle autorità penali per gli aspetti
penali;
che
il ricorso si rivela pertanto irricevibile;
che d’altronde la ricorrente non allega di aver
rielaborato la denuncia penale
secondo le indicazioni del Procuratore pubblico contenute nello scritto 17 maggio 2024 (accluso al ricorso),
sicché tutto dà da pensare che il fascicolo penale è stato archiviato senza
l’apertura di alcun procedimento penale;
che
Considerandi
lo scritto 18 gennaio 2025 della ricorrente è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e
pertanto anch’esso irricevibile, e non può nemmeno essere considerato
d’ufficio, perché l’insorgente non espone quale sarebbe il motivo di nullità
del provvedimento contestato (ai sensi dell’art. 22 LEF), non bastando al
riguardo la semplice allegazione di una coazione (art. 181 CP) da parte
dell’escutente e la citazione di alcune decisioni del Tribunale federale in
materia penale, in assenza di una decisione dell’autorità penale preposta e – a
quanto pare – persino di una denuncia penale;
che
stante l’esito del ricorso, non è necessario assegnare alla ricorrente un
termine per munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l’art. 15 LPR (ciò
che non è il caso di RI 2) o ratificare il ricorso, firmandolo di proprio
pugno, esigenze già ricordate nelle due precedenti procedure di ricorso (15.2024.3 e 15.2023.63);
che
stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il
giudizio odierno né il ricorso, mentre la domanda di effetto sospensivo (art.
36.
LEF) diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RI1 .
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.