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Decisione

15.2024.15

Ricorso contro l’ingiunzione fatta a una banca prima dell’emissione del verbale di pignoramento di bloccare l’eventuale conto dell’escusso e di comunicarne il saldo e un estratto

3 maggio 2024Italiano5 min

versamento della somma posta in esecuzione (aumentata nel frattempo a fr. 377.90);

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.15

Lugano

3 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 2 febbraio

2024 dall’

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Biasca, o meglio contro la notifica del pignoramento di un suo conto all’PI

2 il 29 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con il precetto esecutivo n.__________ emesso il 10 marzo 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), lo Stato del Can­tone Ticino ha escusso l’RI 1 per l’incasso di

una multa di fr. 100.– e di tasse di diffida di altri fr. 100.–

complessivi;

che

a seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dall’escutente

Fatti

il 10 maggio 2023, il giorno successivo l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento

per il 12 ottobre 2023;

che

siccome l’escussa non era comparsa all’Ufficio il giorno fissa­to per il

pignoramento, il 17 ottobre 2023 l’UE l’ha invitata a presentarsi presso i suoi

sportelli entro il 27 ottobre;

che

tale invito essendo rimasto pure senza effetto, il 15 novembre 2023 l’UE ha

chiesto alla Polizia regione VII l’accompagnamento forzato di un rappresentante

dell’escussa;

che

dopo una comunicazione telefonica di un rappresentante del­l’escussa, con cui

aveva assicurato che avrebbe pagato il saldo dell’esecuzione

entro il 15 gennaio 2024, l’8 gennaio l’UE le ha in­viato la polizza di

versamento della somma posta in esecuzione (aumentata nel frattempo a fr. 377.90);

che

l’escussa non avendo dato seguito alla sua promessa, il 29 gennaio 2024 l’UE ha

provveduto d’ufficio a inviare a cinque banche e alla PostFinance la

notificazione del pignoramento di eventuali conti dell’escussa, con l’invito a

comunicarne il saldo e l’e­­stratto degli ultimi tre mesi;

che

il 31 gennaio 2023 l’PI 2 ha comunicato di aver bloccato fr. 300.– su un

conto intestato all’RI 1;

che

con ricorso del 2 febbraio 2024, quest’ultima ha chiesto che la “comunicazione” dell’UE

all’PI 2 venisse immediatamente annullata,

lamentandosi di non essere stata avvisata del pignoramen­to e

rimproverando all’UE di non aver allestito preventivamente un verbale di

pignoramento;

che

nelle sue osservazioni dell’8 febbraio 2024, l’UE ha ricordato tutti i suoi

tentativi (appena ricordati) di eseguire il pignoramento in presenza dell’escussa

e rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione,

in casi di particolare urgenza, può adottare provvedimenti conservativi (come

la notificazione al terzo debitore secondo l’art. 99 LEF) anche prima del pignoramento,

sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni

pignorabili;

che

l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso senza preventiva notifica all’escutente;

che

la ricorrente non ha contestato di aver avuto conoscenza degli atti esecutivi

emessi dall’UE prima dell’avviso inviato all’PI 2, descritti in dettaglio nelle osservazioni al ricorso, né di aver preso

contatto telefonicamente con l’UE per conoscere la somma esatta da pagare;

che

Considerandi

l’RI 1 è pertanto particolarmente malvenuta a dolersi di non essere stata

avvisata del provvedimento impugnato;

che

ad ogni modo la notificazione del pignoramento (art. 99 LEF) essendo una misura

cautelare (marginale degli art. 98 segg. LEF), può essere eseguita senza

preventivo avviso all’escusso, che del resto ne ha avuta notizia immediatamente

(v. la copia acclusa al suo ricorso);

che

se lo esigono le circostanze – come giustamente rilevato dal­l’UE – la misura può essere ordinata prima dell’esecuzione

del pi­gnoramento effettivo, e dunque prima dell’allestimento del

verbale di pignoramento, quale misura investigativa di preparazione del

pignoramento vero e proprio (volto all’identificazione degli attivi da

pignorare) a salvaguardia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303

consid. 2.1, pag. 306, 142 III 643 consid. 2.1, pag. 646, e 115 III 41, consid.

2; sentenze della CEF 15.2015.76 del 9 settembre 2016, consid. 7, 15.2014.49

del 2 luglio 2014, consid. 2, oppure 15.1997.5 del 29 maggio 1998, consid. 1/c);

che

stante il comportamento omissivo della ricorrente, ben si giustificava la

misura istruttoria e conservativa adottata dall’UE, che merita conferma;

che

di conseguenza il ricorso va respinto;

che

per evitare le spese supplementare del pignoramento, la ricorrente farebbe bene,

come già invitata dall’UE nelle osservazio­ni al ricorso, a pagare la somma

posta in esecuzione con la polizza di versamento (di nuovo) allegata a tali

osservazioni;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio

odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia a futura memoria che se agisce in mala fede o in

modo temerario la parte può essere condannata a una multa sino a fr. 1'500.–

nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo

LEF);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.