15.2024.15
Ricorso contro l’ingiunzione fatta a una banca prima dell’emissione del verbale di pignoramento di bloccare l’eventuale conto dell’escusso e di comunicarne il saldo e un estratto
3 maggio 2024Italiano5 min
versamento della somma posta in esecuzione (aumentata nel frattempo a fr. 377.90);
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.15
Lugano
3 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 2 febbraio
2024 dall’
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro la notifica del pignoramento di un suo conto all’PI
2 il 29 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con il precetto esecutivo n.__________ emesso il 10 marzo 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’RI 1 per l’incasso di
una multa di fr. 100.– e di tasse di diffida di altri fr. 100.–
complessivi;
che
a seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dall’escutente
Fatti
il 10 maggio 2023, il giorno successivo l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 12 ottobre 2023;
che
siccome l’escussa non era comparsa all’Ufficio il giorno fissato per il
pignoramento, il 17 ottobre 2023 l’UE l’ha invitata a presentarsi presso i suoi
sportelli entro il 27 ottobre;
che
tale invito essendo rimasto pure senza effetto, il 15 novembre 2023 l’UE ha
chiesto alla Polizia regione VII l’accompagnamento forzato di un rappresentante
dell’escussa;
che
dopo una comunicazione telefonica di un rappresentante dell’escussa, con cui
aveva assicurato che avrebbe pagato il saldo dell’esecuzione
entro il 15 gennaio 2024, l’8 gennaio l’UE le ha inviato la polizza di
versamento della somma posta in esecuzione (aumentata nel frattempo a fr. 377.90);
che
l’escussa non avendo dato seguito alla sua promessa, il 29 gennaio 2024 l’UE ha
provveduto d’ufficio a inviare a cinque banche e alla PostFinance la
notificazione del pignoramento di eventuali conti dell’escussa, con l’invito a
comunicarne il saldo e l’estratto degli ultimi tre mesi;
che
il 31 gennaio 2023 l’PI 2 ha comunicato di aver bloccato fr. 300.– su un
conto intestato all’RI 1;
che
con ricorso del 2 febbraio 2024, quest’ultima ha chiesto che la “comunicazione” dell’UE
all’PI 2 venisse immediatamente annullata,
lamentandosi di non essere stata avvisata del pignoramento e
rimproverando all’UE di non aver allestito preventivamente un verbale di
pignoramento;
che
nelle sue osservazioni dell’8 febbraio 2024, l’UE ha ricordato tutti i suoi
tentativi (appena ricordati) di eseguire il pignoramento in presenza dell’escussa
e rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione,
in casi di particolare urgenza, può adottare provvedimenti conservativi (come
la notificazione al terzo debitore secondo l’art. 99 LEF) anche prima del pignoramento,
sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni
pignorabili;
che
l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso senza preventiva notifica all’escutente;
che
la ricorrente non ha contestato di aver avuto conoscenza degli atti esecutivi
emessi dall’UE prima dell’avviso inviato all’PI 2, descritti in dettaglio nelle osservazioni al ricorso, né di aver preso
contatto telefonicamente con l’UE per conoscere la somma esatta da pagare;
che
Considerandi
l’RI 1 è pertanto particolarmente malvenuta a dolersi di non essere stata
avvisata del provvedimento impugnato;
che
ad ogni modo la notificazione del pignoramento (art. 99 LEF) essendo una misura
cautelare (marginale degli art. 98 segg. LEF), può essere eseguita senza
preventivo avviso all’escusso, che del resto ne ha avuta notizia immediatamente
(v. la copia acclusa al suo ricorso);
che
se lo esigono le circostanze – come giustamente rilevato dall’UE – la misura può essere ordinata prima dell’esecuzione
del pignoramento effettivo, e dunque prima dell’allestimento del
verbale di pignoramento, quale misura investigativa di preparazione del
pignoramento vero e proprio (volto all’identificazione degli attivi da
pignorare) a salvaguardia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303
consid. 2.1, pag. 306, 142 III 643 consid. 2.1, pag. 646, e 115 III 41, consid.
2; sentenze della CEF 15.2015.76 del 9 settembre 2016, consid. 7, 15.2014.49
del 2 luglio 2014, consid. 2, oppure 15.1997.5 del 29 maggio 1998, consid. 1/c);
che
stante il comportamento omissivo della ricorrente, ben si giustificava la
misura istruttoria e conservativa adottata dall’UE, che merita conferma;
che
di conseguenza il ricorso va respinto;
che
per evitare le spese supplementare del pignoramento, la ricorrente farebbe bene,
come già invitata dall’UE nelle osservazioni al ricorso, a pagare la somma
posta in esecuzione con la polizza di versamento (di nuovo) allegata a tali
osservazioni;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio
odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia a futura memoria che se agisce in mala fede o in
modo temerario la parte può essere condannata a una multa sino a fr. 1'500.–
nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo
LEF);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’RI 1, .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.