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Decisione

15.2024.17

Ricorso contro la graduatoria e gli elenchi oneri emessi nella procedura di fallimento. Esame delle insinuazioni da parte dell’UF. Ricorso

9 settembre 2024Italiano18 min

fallimento aperto il 2 giugno 2023 in via sommaria nei confronti dell’PI 1, il 7

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.17

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 19

febbraio 2024 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro la graduatoria e gli elenchi oneri emessi nella

procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della

PI 1,

procedura che interessa

anche

PI 2,

PI 3 e PI 4,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

fallimento aperto il 2 giugno 2023 in via sommaria nei confronti dell’PI 1, il 7

giugno 2023 PI 3 e PI 4 hanno insinuato un credito di complessivi fr. 1'666'528.32,

garantito dalle cartelle ipotecarie di fr. 450'000.– gravante in 1° grado

la quota di comproprietà per piani (PPP) n. __________, di fr. 250'000.–

gravante in 1° grado la PPP n. __________, di fr. 350'000.– gravante in 1°

grado la PPP n. __________, di fr. 350'000.– gravante in 1° grado la PPP

n. __________ e di fr. 400'000.– gravante in 1° grado la PPP n. __________

del fondo n. __________ RFD di __________. Nel loro scritto essi hanno

specificato altresì che la pretesa si compone di fr. 58'320.– per “onorari

di amministrazione + spese vive dal 2014 al 2022”, di fr. 1'080'000.–

per “mancati guadagni per inattività immobiliare dal 2014 al 2022”,

nonché degli interessi moratori.

B. Il

5 ottobre 2023 PI 3 e PI 4 hanno consegnato alla sede di Lugano dell’Ufficio

dei fallimenti (UF) le cartelle ipotecarie a garanzia della loro pretesa e con

e-mail del 22 dicembre 2023 hanno pure inviato il contratto di cessione del

credito insinuato, stipulato tra loro e l’ PI 2 il 21 dicembre 2023, già amministratore unico della fallita, osservan­do

quanto segue:

“la scrittura originale tra noi e l’ PI 2 era

molto articolata e complessa e comprendeva diverse clausole di natura

confidenziale, ragione per cui abbiamo ristipulato l’accordo qua accluso al

fine di espletamento della pratica fallimentare in oggetto. Detto documento

sommarizza dunque per sommi capi gli accordi già esistenti tra le parti”.

C. Il

9 febbraio 2024 l’UF ha depositato la graduatoria e gli elenchi oneri

concernenti le quote di PPP appartenenti alla fallita e menzionate nell’inventario.

La pretesa vantata da PI 3 e PI 4 è stata iscritta sia negli elenchi oneri sia

nella graduatoria in terza classe. È inoltre stata ammessa in graduatoria in

terza classe l’RI 1 per un credito di fr. 71'814.56. Non è invece stato

riconosciuto il credito di complessivi fr. 4'000.– che l’ PI 2 aveva

insinuato per aver anticipato le spese di dichiarazione e di continuazione del

fallimento.

D. Mediante

ricorso del 19 febbraio 2024 l’RI 1 contesta il credito insinuato da PI 3 e PI

4, chiedendo, in via principale, che sia estromesso dalla graduatoria e dagli

elenchi oneri e, in subordine, che l’incarto ven­ga retrocesso all’Ufficio per

nuova verifica del credito e suo rigetto dalla graduatoria e dagli elenchi

oneri. La ricorrente ha postulato altresì il conferimento dell’effetto sospensivo.

E. Tramite

ordinanza del 23 febbraio 2024 il presidente di questa Camera ha accolto la

domanda di effetto sospensivo, sospendendo il termine per contestare la

graduatoria con un’azione giudiziaria (art. 250 LEF) sino alla decisione sul

ricorso.

F. Con

osservazioni del 5 marzo 2024 l’ PI 2 domanda la reiezione del ricorso, come

pure PI 3 e PI 4 nelle loro del 13 marzo 2024. L’Ufficio si è invece rimesso al

giudizio della Camera nelle sue del 23 aprile 2024, pur ritenendo di aver agito

correttamente.

G. Il

6 maggio 2024 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, con cui si

oppone alle osservazioni delle controparti e ribadisce sostanzialmente le

richieste ricorsuali.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dal deposito della graduatoria e degli elenchi oneri, avvenuto il 9 febbraio

2024, il ricorso presentato il 19 febbraio 2024 è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nella

replica la ricorrente contesta la legittimazione a resistere in giudizio dell’ PI

2, sostenendo che “non è parte

relativamente al valore immobiliare nella procedura di contestazione” e che “sono semmai PI

3.

e PI 4 a dovere difendere la scelta operata dall’Ufficio Fallimenti”. Ora, emerge dagli atti che l’avv. PI 2 aveva insinuato un credito di fr. 1'000.–

per l’anticipo delle spese per ottenere la dichiarazione di fallimento e

garantire le spese di procedura fino all’eventuale sospensione per mancanza di

attivi, nonché un ulteriore credito di fr. 3'000.– quale garanzia per la

quota di spese non coperte dalla massa così che il fallimento potesse essere

liquidato in via sommaria giusta l’art. 230 cpv. 2 LEF. L’Ufficio non ha però riconosciuto

tali insinuazioni (v. graduatoria, pag. 5, posizione n. 21), trattandosi con

tutta eviden­za d’importi intesi a coprire le spese della procedura di

fallimento giusta l’art. 262 LEF che, come tutti i debiti della massa, devono

figurare nel conto finale anziché nella graduatoria e vanno pagati con i ricavi

della realizzazione degli attivi prima di ogni distribuzione ai creditori (art. 261 LEF; DTF 120 III 157 consid. 2/c; sentenza della CEF

15.2021.1

del 22 marzo 2021, consid. 3).

2.1

L’

PI 2 non ha contestato la decisione dell’Ufficio, sicché egli non può essere

considerato un creditore ammesso in graduatoria legittimato a presentare

osservazioni contro il ricorso al vaglio, l’effetto sospensivo conferito al

ricorso vertendo unicamente sull’insinuazione contestata dalla ricorrente, non

sull’intera graduatoria. Del resto, ove fosse considerato creditore ammesso in

graduatoria, neppure è dato di sapere quale interesse degno di protezione

potrebbe far valere in questa sede, l’estromissione del­la pretesa di PI 3 e PI

4.

dalla graduatoria conducendo all’aumento dei dividendi dei creditori

chirografari e favorendo pertanto, in quell’evenienza, anche lui.

2.2

Ci

si potrebbe infine domandare se l’ PI 2, quale ex-amministratore della fallita

e quindi suo ex-rappresentante legale, sia comunque legittimato, in tale veste,

a resistere in giudizio. Orbene, secondo la giurisprudenza, in linea di massima

il fallito non è legittimato a impugnare le decisioni relative all’appuramento

del passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne che sia ipotizzabile

un’eccedenza al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; sentenza

della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2 e rinvii). Lo stesso dovrebbe

valere in principio ove, come nella fattispecie, il fallito intenda resistere a

un ricorso promosso da un creditore ammesso in graduatoria. Stante l’esito del

giudizio odierno (sotto, consid. 7), la questione può però rimanere indecisa.

3.

I

resistenti PI 3 e PI 4 fanno valere preliminarmente che con il ricorso l’RI 1

sembra voler contestare l’esigibilità e l’esistenza dei crediti da loro

insinuati, ciò che – a loro detta – spetta al giudice di merito stabilire nell’ambito

dell’azione di contestazione della graduatoria.

3.1

Con

il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere

fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della

graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o

incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette

un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la

contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire

se e in quale misura (importo, rango ed

esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione

di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo

l’art. 250 LEF (DTF 114 III 110 consid. 3/d,

119.

III 84 consid. 2/a e 2/b; sentenza della CEF 15.2021.1 del 22 marzo 2022,

consid. 2.1 e rinvii).

3.2

Nella

fattispecie, la ricorrente contesta all’Ufficio di aver violato gli art. 244 e

245.

LEF, siccome – a suo parere – quest’ultimo non ha fatto i necessari

accertamenti riguardo all’insinuazione di PI 3 e PI 4. In altri termini, l’insorgente

rimprovera all’Ufficio di aver commesso errori formali e procedurali nell’allestimento

della graduatoria e degli elenchi oneri, che ne fanno parte integrante (art.

247.

cpv. 2 LEF). Sotto questo profilo, il gravame è pertanto ammissibile, i

creditori potendo contestare mediante ricorso le decisioni dell’amministrazione

del fallimento che ledono i loro interessi,

laddove quest’ultima ha ammesso un’in­­sinuazione di un altro creditore

senza aver proceduto in modo sufficiente o del tutto alle necessarie verifiche

(Sprecher, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 33 ad art. 244 LEF; Hierholzer/

Sogo

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF).

4.

Come

appena menzionato, la ricorrente sostiene che l’UF non ha fatto le necessarie

verifiche sul credito insinuato da PI 3 e PI 4. Essa fa notare che l’UF si è

limitato a chiedere documentazione complementare, senza però effettua­re

ulteriori verifiche, nonostante i creditori in questione non abbia­no fatto

alcuna chiarezza in merito ai crediti da loro – asseritamen­te – acquisiti

mediante cessione dell’avv. PI 2. Rileva in proposito che nella mail del 22

dicembre 2023 è indicato ch’essi han­no stipulato un precedente contratto, che

però non è mai stato consegnato, siccome – a detta degli interessati –

comprendeva diverse clausole di natura confidenziale. Rileva altresì che nello

stesso contratto è menzionato che le cartelle ipotecarie sono di proprietà

della società, sicché – a suo dire – è pacifico che tali cartelle al momento

del fallimento erano libere da crediti che le garantivano e pertanto

costituivano un attivo della società. Rimarca pure che in occasione del suo

interrogatorio, l’avv. PI 2, quale amministratore e azionista unico, aveva

dichiarato che non sussistevano cartelle ipotecarie. L’insorgente è dunque del

parere che in nessun caso l’amministratore avrebbe potuto cederle a sé stesso,

né prima del fallimento né a maggior ragione dopo, ragione per cui nemmeno

poteva cederle a PI 3 e PI 4. Non da ultimo, ricorda che i contratti sopra i fr. 1'000.–

che violano il divieto della doppia rappresentanza e il conflitto d’interessi

sono nulli in assenza di forma scritta, come previsto dall’art. 718b CO,

e di tale nullità deve tener conto anche l’UF, posto che in concreto non vi è

stato alcun contratto in forma scritta tra l’avv. PI 2 e la società. Alla luce

di tali considerazioni, il ricorrente rimprovera dunque all’Ufficio di aver

ammesso i crediti dei cessionari e le garanzie reali senza aver indagato

sufficientemente sull’insinuazione.

Da

parte loro, PI 3 e PI 4 spiegano nelle osservazioni di aver sottoscritto con l’avv.

PI 2 un contratto di cessione di credito e di pegni immobiliari, che prevede

clausole particolari che non ritengono di dover pubblicare, motivo per cui

hanno confermato il loro accordo con un secondo contratto di data successiva,

limitato alle clausole legate alla cessione del credito e dei pegni.

Dal

canto suo, l’avv. PI 2 espone l’antefatto che ha condotto all’insinuazione

della pretesa fatta valere da PI 3 e PI 4, di cui si entrerà nel dettaglio nel

prosieguo. Sostiene infine che i creditori cessionari hanno fornito tutte le

pez­ze giustificative d’appoggio alla loro insinuazione, sicché – a suo dire –

l’Ufficio non aveva altra possibilità che ammettere la loro pretesa.

4.1

Giusta

l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’am­ministrazione

del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su

ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per

legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e

imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di

un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012,

n. 1962; Jaques

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla

registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma

dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a

disposizione del­l’amministrazione (pezze

giustificative, libri contabili, corrisponden­za del fallito, documenti

prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14

ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di

prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque

ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata

(art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020,

consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’in­teressato

e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).

4.2

Nel

caso in rassegna, i resistenti allegano di essersi fatti cedere la pretesa dell’avv.

PI 2 contro la società fallita composta di un credito di fr. 58'320.– per “onorari di amministrazione + spese vive dal

2014.

al 2022”, di fr. 1'080'000.– per “mancati guadagni per inattività immobiliare

dal 2014 al 2022”, oltre agl’interessi di mora, che

sarebbe garantita da cinque cartelle ipotecarie al portatore gravanti le cinque

PPP che compongono l’unico attivo della fallita. Tuttavia, né nell’insinuazione

né in sede di ricorso essi hanno fornito la prova dell’esistenza del credito

dell’avv. PI 2.

4.2.1

Dalle

spiegazioni fornite dall’avv. PI 2 risulta che la pretesa di fr. 1'080'000.–

deriverebbe dal mancato pagamento da parte dell’ex azionista unico della

società, PI 5, delle pigioni per la locazione (anche se non risultano esistere

contratti scritti) o l’uso delle cinque unità di proprietà della fallita, in

cui egli ha lasciato i suoi effetti personali (osservazioni dell’avv. PI 2, pag.

4, ad 1.8). Ora, se esistono davvero, tale pretesa e le cartelle ipotecarie

sono di pertinenza della società e non del suo attuale azionista e

amministratore unico. L’avv. PI 2 non ha d’altronde mai allegato che la società

gli avrebbe ceduto la pretesa e le cartelle ipotecarie né precisato il motivo e

il momento dell’ipotetica cessione, la quale, in assenza della forma scritta

imposta dall’art. 718b CO, in particolare per i negozi tra la società e

l’azionista uni­co, sarebbe comunque da ritenere nulla (art. 11 cpv. 2 CO; DTF

144.

III 388 consid. 5.3.2; Watter/Roth Pellanda, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6a

ed. 2024, n. 1 ad art. 530 CO e n. 10 ad art. 718b CO; Peter/Cavadini

in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2ª ed.

2017, n. 9 ad art. 718b CO). Tutta l’operazione

appare del resto d’acchito revocabile nel senso del­l’art. 285 segg. LEF,

poiché giunge a sottrare alla massa fallimentare l’unico suo attivo senza spiegazione

e ragione valide, giacché il capitale totale delle cartelle ipotecarie (di fr. 1'800'000.–)

supera quello del valore di stima peritale delle 5 PPP, di fr. 1'240'000.–

(v. referto peritale 18 dicembre 2020 del valutatore immobiliare PI 6 agli

atti). Risulta quindi che l’UF ha ammesso a torto l’insinuazione dei resistenti,

siccome la stessa non era documentata, al di là della cessione (su cui vi sono

pure dubbi, sotto consid. 5), che tuttavia non è idonea a dimostrare l’esistenza

del credito ceduto (cfr. consid. 4.1).

4.2.2

Dagli

atti si evince altresì che la pretesa di fr. 58'320.– per “onorari di amministrazione + spese vive dal

2014.

al 2022” poggia invece sul contratto di amministrazione del 1° maggio 2014, stipulato

tra l’avv. PI 2 e la società fallita rappresentata da lui stesso (doc.

H, pag. 26). Tuttavia, lo stesso avv. PI 2

ha dichiarato che la so­cietà non ha avuto alcuna attività (doc F, pag.

2, ad D) e del resto neppure ha provveduto alla manutenzione degli appartamenti

(v. referto peritale 18 dicembre 2020 del valutatore immobiliare Alessandro

Coduri, pagg. 4 e 5, ad 1.5), né pagato le spese (in particolare le imposte),

né provato seriamente a incassare le pigioni (limitandosi a notificare la

disdetta dei supposti contratti di locazione senza andare avanti) o a

rilocarli, e nemmeno tentato di evitare le occupazioni abusive e i relativi

danni (v. osservazioni del­l’avv. PI 2, pag. 4, ad 1.8). In queste circostanze è

oltremodo dubbio che l’amministratore unico avesse diritto alla remunerazione

convenuta, fermo restando che manca pure una convenzione scritta di consegna

delle cartelle ipotecarie a garanzia della pretesa di remunerazione dell’amministratore

unico. Per queste ragioni, a un esame sommario l’UF avrebbe dovuto respingere l’insinuazione

anche per quest’ulteriore pretesa.

4.3

Ma

non è tutto. Dal momento che l’avv. PI 2 ha escusso la società e chiesto e

ottenuto il suo fallimento facendo valere il credito poi insinuato dai

resistenti (doc. H, pag. 8), si può pure ritenere, a prima vista, che la

cessione è avvenuta dopo l’apertura del fallimento, a un momento in cui l’amministratore

e azionista unico non poteva più disporre delle pretese della società ormai

fallita, in particolare di quelle per pigioni, che del resto sono inventariate

come tali (v. posizione n. 7 dell’inventario). Il contratto di cessione agli

atti (del 21 dicembre 2023) non potrebbe dunque, per delirio di ipotesi,

servire da contratto scritto di cessione delle pretese della società ai

resistenti (passando dall’azionista unico) giusta l’art. 718b CO. Il

preteso contratto di cessione precedente, firmato il 7 dicembre 2022 (v. osservazioni

dell’avv. PI 2, pag. 5, ad 1.12), non è stato prodotto e non basta certo ch’egli

ne fornisca espressa conferma “sul

suo onore”, poiché la legge esige la produzione di

documenti giustificativi (art. 59 cpv. 1 RUF). La tesi dei resistenti e dell’ex

amministratore unico si scontrano inoltre con il fatto che quest’ultimo ha premesso

nella cessione del 21 dicembre 2023 di essere “oggi titolare” del credito

ceduto (doc. H, pag. 24). Anche per tali motivi, a un esame sommario l’Ufficio

non avrebbe dovuto ammettere in graduatoria l’insinuazione in questione.

5.

Per

abbondanza, va rilevato che nell’e-mail del 22 dicembre 2023 PI 3 e PI 4,

riferendosi al contratto di cessione del 21 dicembre 2023, hanno specificato che

“la scrittura originale tra noi e l’ PI 2 era

molto articolata e comples­sa e comprendeva diverse clausole di natura

confidenziale, ragione per cui abbiamo

ristipulato l’accordo qua accluso al fine di espletamen­to della pratica fallimentare in oggetto”. Ora, pure di fronte a tale di­chiarazione,

l’UF non poteva limitarsi ad ammettere acriticamente l’insinuazione negli

elenchi oneri, ma avrebbe dovuto perlomeno fissare un termine agli interessati giusta

l’art. 59 cpv. 1 RUF per presentare “la

scrittura originale” (cfr. sentenza del Tribunale

federale 5A_141/2008 consid. 3.2.1; 5A_476/ 2007 consid. 2; Hier­holzer/Sogo, op. cit., n. 16 ad art. 244 LEF),

il contratto di cessione prodotto essendo stato stipulato a una data

manifestamente successiva all’insinuazione.

È

vero, come sostiene l’organo dei fallimenti nelle sue osservazio­ni, che l’esame

dell’insinuazione è sommario, ma a condizione che i mezzi di prova siano

completi (sopra, consid. 4.1), ciò che non è il caso nella fattispecie, gli

interessati avendo omesso di produrre il contratto di cessione originale. I

motivi di natura confidenziale sollevati dai resistenti sono del tutto

irrilevanti, incombendo infatti a loro di dimostrare con sufficienti mezzi di

prova le pretese già al momento dell’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF,

sopra consid. 4.1). Anche per tali ragioni l’operato dell’Ufficio non risulta

conforme alla legge.

6.

Va

dato infine atto alle parti che l’organo dei fallimenti ha commesso un

ulteriore errore laddove ha iscritto la nota pretesa, non solo negli elenchi oneri, ma anche nella

graduatoria per l’intero im­porto. L’Ufficio avrebbe dovuto invero limitarsi

a indicarvi il diritto degli interessati all’eventuale scoperto dopo la

realizzazione degli immobili, giacché secondo l’art. 85 RUF soltanto l’eventuale

importo scoperto dei creditori pignoratizi dopo la vendita dei fondi

inventariati viene in seguito iscritto nella graduatoria fra i crediti non

garantiti da pegno. Stante l’esito del giudizio, la questione è comunque ormai priva d’oggetto, l’insinuazione

dovendo essere an­nullata sia dagli elenchi oneri sia dalla graduatoria (sotto,

consid. 7).

7.

In

accoglimento del ricorso, è dunque fatto ordine all’UF di modificare la

graduatoria e gli elenchi oneri, nel senso di respingere le insinuazioni garantite

da pegno di PI 3 e PI 4 e di procedere alla pubblicazione della modifica nel

senso dell’art. 65 cpv. 2 LEF. Agli interessati è riservata naturalmente la

facoltà di contestare il rigetto nell’ambito di un’azione di contestazione

della graduatoria e degli elenchi oneri giusta l’art. 250 cpv. 1 LEF.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio dei

fallimenti di modificare la graduatoria e gli elenchi oneri emessi nel

fallimento dell’PI 1 e di procedere a una nuova pubblicazione nel senso del

considerando 7.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.