15.2024.17
Ricorso contro la graduatoria e gli elenchi oneri emessi nella procedura di fallimento. Esame delle insinuazioni da parte dell’UF. Ricorso
9 settembre 2024Italiano18 min
fallimento aperto il 2 giugno 2023 in via sommaria nei confronti dell’PI 1, il 7
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.17
Lugano
9 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19
febbraio 2024 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro la graduatoria e gli elenchi oneri emessi nella
procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della
PI 1,
procedura che interessa
anche
PI 2,
PI 3 e PI 4,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
fallimento aperto il 2 giugno 2023 in via sommaria nei confronti dell’PI 1, il 7
giugno 2023 PI 3 e PI 4 hanno insinuato un credito di complessivi fr. 1'666'528.32,
garantito dalle cartelle ipotecarie di fr. 450'000.– gravante in 1° grado
la quota di comproprietà per piani (PPP) n. __________, di fr. 250'000.–
gravante in 1° grado la PPP n. __________, di fr. 350'000.– gravante in 1°
grado la PPP n. __________, di fr. 350'000.– gravante in 1° grado la PPP
n. __________ e di fr. 400'000.– gravante in 1° grado la PPP n. __________
del fondo n. __________ RFD di __________. Nel loro scritto essi hanno
specificato altresì che la pretesa si compone di fr. 58'320.– per “onorari
di amministrazione + spese vive dal 2014 al 2022”, di fr. 1'080'000.–
per “mancati guadagni per inattività immobiliare dal 2014 al 2022”,
nonché degli interessi moratori.
B. Il
5 ottobre 2023 PI 3 e PI 4 hanno consegnato alla sede di Lugano dell’Ufficio
dei fallimenti (UF) le cartelle ipotecarie a garanzia della loro pretesa e con
e-mail del 22 dicembre 2023 hanno pure inviato il contratto di cessione del
credito insinuato, stipulato tra loro e l’ PI 2 il 21 dicembre 2023, già amministratore unico della fallita, osservando
quanto segue:
“la scrittura originale tra noi e l’ PI 2 era
molto articolata e complessa e comprendeva diverse clausole di natura
confidenziale, ragione per cui abbiamo ristipulato l’accordo qua accluso al
fine di espletamento della pratica fallimentare in oggetto. Detto documento
sommarizza dunque per sommi capi gli accordi già esistenti tra le parti”.
C. Il
9 febbraio 2024 l’UF ha depositato la graduatoria e gli elenchi oneri
concernenti le quote di PPP appartenenti alla fallita e menzionate nell’inventario.
La pretesa vantata da PI 3 e PI 4 è stata iscritta sia negli elenchi oneri sia
nella graduatoria in terza classe. È inoltre stata ammessa in graduatoria in
terza classe l’RI 1 per un credito di fr. 71'814.56. Non è invece stato
riconosciuto il credito di complessivi fr. 4'000.– che l’ PI 2 aveva
insinuato per aver anticipato le spese di dichiarazione e di continuazione del
fallimento.
D. Mediante
ricorso del 19 febbraio 2024 l’RI 1 contesta il credito insinuato da PI 3 e PI
4, chiedendo, in via principale, che sia estromesso dalla graduatoria e dagli
elenchi oneri e, in subordine, che l’incarto venga retrocesso all’Ufficio per
nuova verifica del credito e suo rigetto dalla graduatoria e dagli elenchi
oneri. La ricorrente ha postulato altresì il conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Tramite
ordinanza del 23 febbraio 2024 il presidente di questa Camera ha accolto la
domanda di effetto sospensivo, sospendendo il termine per contestare la
graduatoria con un’azione giudiziaria (art. 250 LEF) sino alla decisione sul
ricorso.
F. Con
osservazioni del 5 marzo 2024 l’ PI 2 domanda la reiezione del ricorso, come
pure PI 3 e PI 4 nelle loro del 13 marzo 2024. L’Ufficio si è invece rimesso al
giudizio della Camera nelle sue del 23 aprile 2024, pur ritenendo di aver agito
correttamente.
G. Il
6 maggio 2024 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, con cui si
oppone alle osservazioni delle controparti e ribadisce sostanzialmente le
richieste ricorsuali.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dal deposito della graduatoria e degli elenchi oneri, avvenuto il 9 febbraio
2024, il ricorso presentato il 19 febbraio 2024 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nella
replica la ricorrente contesta la legittimazione a resistere in giudizio dell’ PI
2, sostenendo che “non è parte
relativamente al valore immobiliare nella procedura di contestazione” e che “sono semmai PI
3.
e PI 4 a dovere difendere la scelta operata dall’Ufficio Fallimenti”. Ora, emerge dagli atti che l’avv. PI 2 aveva insinuato un credito di fr. 1'000.–
per l’anticipo delle spese per ottenere la dichiarazione di fallimento e
garantire le spese di procedura fino all’eventuale sospensione per mancanza di
attivi, nonché un ulteriore credito di fr. 3'000.– quale garanzia per la
quota di spese non coperte dalla massa così che il fallimento potesse essere
liquidato in via sommaria giusta l’art. 230 cpv. 2 LEF. L’Ufficio non ha però riconosciuto
tali insinuazioni (v. graduatoria, pag. 5, posizione n. 21), trattandosi con
tutta evidenza d’importi intesi a coprire le spese della procedura di
fallimento giusta l’art. 262 LEF che, come tutti i debiti della massa, devono
figurare nel conto finale anziché nella graduatoria e vanno pagati con i ricavi
della realizzazione degli attivi prima di ogni distribuzione ai creditori (art. 261 LEF; DTF 120 III 157 consid. 2/c; sentenza della CEF
15.2021.1
del 22 marzo 2021, consid. 3).
2.1
L’
PI 2 non ha contestato la decisione dell’Ufficio, sicché egli non può essere
considerato un creditore ammesso in graduatoria legittimato a presentare
osservazioni contro il ricorso al vaglio, l’effetto sospensivo conferito al
ricorso vertendo unicamente sull’insinuazione contestata dalla ricorrente, non
sull’intera graduatoria. Del resto, ove fosse considerato creditore ammesso in
graduatoria, neppure è dato di sapere quale interesse degno di protezione
potrebbe far valere in questa sede, l’estromissione della pretesa di PI 3 e PI
4.
dalla graduatoria conducendo all’aumento dei dividendi dei creditori
chirografari e favorendo pertanto, in quell’evenienza, anche lui.
2.2
Ci
si potrebbe infine domandare se l’ PI 2, quale ex-amministratore della fallita
e quindi suo ex-rappresentante legale, sia comunque legittimato, in tale veste,
a resistere in giudizio. Orbene, secondo la giurisprudenza, in linea di massima
il fallito non è legittimato a impugnare le decisioni relative all’appuramento
del passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne che sia ipotizzabile
un’eccedenza al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; sentenza
della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2 e rinvii). Lo stesso dovrebbe
valere in principio ove, come nella fattispecie, il fallito intenda resistere a
un ricorso promosso da un creditore ammesso in graduatoria. Stante l’esito del
giudizio odierno (sotto, consid. 7), la questione può però rimanere indecisa.
3.
I
resistenti PI 3 e PI 4 fanno valere preliminarmente che con il ricorso l’RI 1
sembra voler contestare l’esigibilità e l’esistenza dei crediti da loro
insinuati, ciò che – a loro detta – spetta al giudice di merito stabilire nell’ambito
dell’azione di contestazione della graduatoria.
3.1
Con
il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere
fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della
graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o
incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette
un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la
contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire
se e in quale misura (importo, rango ed
esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione
di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo
l’art. 250 LEF (DTF 114 III 110 consid. 3/d,
119.
III 84 consid. 2/a e 2/b; sentenza della CEF 15.2021.1 del 22 marzo 2022,
consid. 2.1 e rinvii).
3.2
Nella
fattispecie, la ricorrente contesta all’Ufficio di aver violato gli art. 244 e
245.
LEF, siccome – a suo parere – quest’ultimo non ha fatto i necessari
accertamenti riguardo all’insinuazione di PI 3 e PI 4. In altri termini, l’insorgente
rimprovera all’Ufficio di aver commesso errori formali e procedurali nell’allestimento
della graduatoria e degli elenchi oneri, che ne fanno parte integrante (art.
247.
cpv. 2 LEF). Sotto questo profilo, il gravame è pertanto ammissibile, i
creditori potendo contestare mediante ricorso le decisioni dell’amministrazione
del fallimento che ledono i loro interessi,
laddove quest’ultima ha ammesso un’insinuazione di un altro creditore
senza aver proceduto in modo sufficiente o del tutto alle necessarie verifiche
(Sprecher, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 33 ad art. 244 LEF; Hierholzer/
Sogo
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF).
4.
Come
appena menzionato, la ricorrente sostiene che l’UF non ha fatto le necessarie
verifiche sul credito insinuato da PI 3 e PI 4. Essa fa notare che l’UF si è
limitato a chiedere documentazione complementare, senza però effettuare
ulteriori verifiche, nonostante i creditori in questione non abbiano fatto
alcuna chiarezza in merito ai crediti da loro – asseritamente – acquisiti
mediante cessione dell’avv. PI 2. Rileva in proposito che nella mail del 22
dicembre 2023 è indicato ch’essi hanno stipulato un precedente contratto, che
però non è mai stato consegnato, siccome – a detta degli interessati –
comprendeva diverse clausole di natura confidenziale. Rileva altresì che nello
stesso contratto è menzionato che le cartelle ipotecarie sono di proprietà
della società, sicché – a suo dire – è pacifico che tali cartelle al momento
del fallimento erano libere da crediti che le garantivano e pertanto
costituivano un attivo della società. Rimarca pure che in occasione del suo
interrogatorio, l’avv. PI 2, quale amministratore e azionista unico, aveva
dichiarato che non sussistevano cartelle ipotecarie. L’insorgente è dunque del
parere che in nessun caso l’amministratore avrebbe potuto cederle a sé stesso,
né prima del fallimento né a maggior ragione dopo, ragione per cui nemmeno
poteva cederle a PI 3 e PI 4. Non da ultimo, ricorda che i contratti sopra i fr. 1'000.–
che violano il divieto della doppia rappresentanza e il conflitto d’interessi
sono nulli in assenza di forma scritta, come previsto dall’art. 718b CO,
e di tale nullità deve tener conto anche l’UF, posto che in concreto non vi è
stato alcun contratto in forma scritta tra l’avv. PI 2 e la società. Alla luce
di tali considerazioni, il ricorrente rimprovera dunque all’Ufficio di aver
ammesso i crediti dei cessionari e le garanzie reali senza aver indagato
sufficientemente sull’insinuazione.
Da
parte loro, PI 3 e PI 4 spiegano nelle osservazioni di aver sottoscritto con l’avv.
PI 2 un contratto di cessione di credito e di pegni immobiliari, che prevede
clausole particolari che non ritengono di dover pubblicare, motivo per cui
hanno confermato il loro accordo con un secondo contratto di data successiva,
limitato alle clausole legate alla cessione del credito e dei pegni.
Dal
canto suo, l’avv. PI 2 espone l’antefatto che ha condotto all’insinuazione
della pretesa fatta valere da PI 3 e PI 4, di cui si entrerà nel dettaglio nel
prosieguo. Sostiene infine che i creditori cessionari hanno fornito tutte le
pezze giustificative d’appoggio alla loro insinuazione, sicché – a suo dire –
l’Ufficio non aveva altra possibilità che ammettere la loro pretesa.
4.1
Giusta
l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione
del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su
ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per
legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e
imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di
un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012,
n. 1962; Jaques
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla
registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma
dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a
disposizione dell’amministrazione (pezze
giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti
prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14
ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di
prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque
ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata
(art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020,
consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’interessato
e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).
4.2
Nel
caso in rassegna, i resistenti allegano di essersi fatti cedere la pretesa dell’avv.
PI 2 contro la società fallita composta di un credito di fr. 58'320.– per “onorari di amministrazione + spese vive dal
2014.
al 2022”, di fr. 1'080'000.– per “mancati guadagni per inattività immobiliare
dal 2014 al 2022”, oltre agl’interessi di mora, che
sarebbe garantita da cinque cartelle ipotecarie al portatore gravanti le cinque
PPP che compongono l’unico attivo della fallita. Tuttavia, né nell’insinuazione
né in sede di ricorso essi hanno fornito la prova dell’esistenza del credito
dell’avv. PI 2.
4.2.1
Dalle
spiegazioni fornite dall’avv. PI 2 risulta che la pretesa di fr. 1'080'000.–
deriverebbe dal mancato pagamento da parte dell’ex azionista unico della
società, PI 5, delle pigioni per la locazione (anche se non risultano esistere
contratti scritti) o l’uso delle cinque unità di proprietà della fallita, in
cui egli ha lasciato i suoi effetti personali (osservazioni dell’avv. PI 2, pag.
4, ad 1.8). Ora, se esistono davvero, tale pretesa e le cartelle ipotecarie
sono di pertinenza della società e non del suo attuale azionista e
amministratore unico. L’avv. PI 2 non ha d’altronde mai allegato che la società
gli avrebbe ceduto la pretesa e le cartelle ipotecarie né precisato il motivo e
il momento dell’ipotetica cessione, la quale, in assenza della forma scritta
imposta dall’art. 718b CO, in particolare per i negozi tra la società e
l’azionista unico, sarebbe comunque da ritenere nulla (art. 11 cpv. 2 CO; DTF
144.
III 388 consid. 5.3.2; Watter/Roth Pellanda, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6a
ed. 2024, n. 1 ad art. 530 CO e n. 10 ad art. 718b CO; Peter/Cavadini
in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2ª ed.
2017, n. 9 ad art. 718b CO). Tutta l’operazione
appare del resto d’acchito revocabile nel senso dell’art. 285 segg. LEF,
poiché giunge a sottrare alla massa fallimentare l’unico suo attivo senza spiegazione
e ragione valide, giacché il capitale totale delle cartelle ipotecarie (di fr. 1'800'000.–)
supera quello del valore di stima peritale delle 5 PPP, di fr. 1'240'000.–
(v. referto peritale 18 dicembre 2020 del valutatore immobiliare PI 6 agli
atti). Risulta quindi che l’UF ha ammesso a torto l’insinuazione dei resistenti,
siccome la stessa non era documentata, al di là della cessione (su cui vi sono
pure dubbi, sotto consid. 5), che tuttavia non è idonea a dimostrare l’esistenza
del credito ceduto (cfr. consid. 4.1).
4.2.2
Dagli
atti si evince altresì che la pretesa di fr. 58'320.– per “onorari di amministrazione + spese vive dal
2014.
al 2022” poggia invece sul contratto di amministrazione del 1° maggio 2014, stipulato
tra l’avv. PI 2 e la società fallita rappresentata da lui stesso (doc.
H, pag. 26). Tuttavia, lo stesso avv. PI 2
ha dichiarato che la società non ha avuto alcuna attività (doc F, pag.
2, ad D) e del resto neppure ha provveduto alla manutenzione degli appartamenti
(v. referto peritale 18 dicembre 2020 del valutatore immobiliare Alessandro
Coduri, pagg. 4 e 5, ad 1.5), né pagato le spese (in particolare le imposte),
né provato seriamente a incassare le pigioni (limitandosi a notificare la
disdetta dei supposti contratti di locazione senza andare avanti) o a
rilocarli, e nemmeno tentato di evitare le occupazioni abusive e i relativi
danni (v. osservazioni dell’avv. PI 2, pag. 4, ad 1.8). In queste circostanze è
oltremodo dubbio che l’amministratore unico avesse diritto alla remunerazione
convenuta, fermo restando che manca pure una convenzione scritta di consegna
delle cartelle ipotecarie a garanzia della pretesa di remunerazione dell’amministratore
unico. Per queste ragioni, a un esame sommario l’UF avrebbe dovuto respingere l’insinuazione
anche per quest’ulteriore pretesa.
4.3
Ma
non è tutto. Dal momento che l’avv. PI 2 ha escusso la società e chiesto e
ottenuto il suo fallimento facendo valere il credito poi insinuato dai
resistenti (doc. H, pag. 8), si può pure ritenere, a prima vista, che la
cessione è avvenuta dopo l’apertura del fallimento, a un momento in cui l’amministratore
e azionista unico non poteva più disporre delle pretese della società ormai
fallita, in particolare di quelle per pigioni, che del resto sono inventariate
come tali (v. posizione n. 7 dell’inventario). Il contratto di cessione agli
atti (del 21 dicembre 2023) non potrebbe dunque, per delirio di ipotesi,
servire da contratto scritto di cessione delle pretese della società ai
resistenti (passando dall’azionista unico) giusta l’art. 718b CO. Il
preteso contratto di cessione precedente, firmato il 7 dicembre 2022 (v. osservazioni
dell’avv. PI 2, pag. 5, ad 1.12), non è stato prodotto e non basta certo ch’egli
ne fornisca espressa conferma “sul
suo onore”, poiché la legge esige la produzione di
documenti giustificativi (art. 59 cpv. 1 RUF). La tesi dei resistenti e dell’ex
amministratore unico si scontrano inoltre con il fatto che quest’ultimo ha premesso
nella cessione del 21 dicembre 2023 di essere “oggi titolare” del credito
ceduto (doc. H, pag. 24). Anche per tali motivi, a un esame sommario l’Ufficio
non avrebbe dovuto ammettere in graduatoria l’insinuazione in questione.
5.
Per
abbondanza, va rilevato che nell’e-mail del 22 dicembre 2023 PI 3 e PI 4,
riferendosi al contratto di cessione del 21 dicembre 2023, hanno specificato che
“la scrittura originale tra noi e l’ PI 2 era
molto articolata e complessa e comprendeva diverse clausole di natura
confidenziale, ragione per cui abbiamo
ristipulato l’accordo qua accluso al fine di espletamento della pratica fallimentare in oggetto”. Ora, pure di fronte a tale dichiarazione,
l’UF non poteva limitarsi ad ammettere acriticamente l’insinuazione negli
elenchi oneri, ma avrebbe dovuto perlomeno fissare un termine agli interessati giusta
l’art. 59 cpv. 1 RUF per presentare “la
scrittura originale” (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_141/2008 consid. 3.2.1; 5A_476/ 2007 consid. 2; Hierholzer/Sogo, op. cit., n. 16 ad art. 244 LEF),
il contratto di cessione prodotto essendo stato stipulato a una data
manifestamente successiva all’insinuazione.
È
vero, come sostiene l’organo dei fallimenti nelle sue osservazioni, che l’esame
dell’insinuazione è sommario, ma a condizione che i mezzi di prova siano
completi (sopra, consid. 4.1), ciò che non è il caso nella fattispecie, gli
interessati avendo omesso di produrre il contratto di cessione originale. I
motivi di natura confidenziale sollevati dai resistenti sono del tutto
irrilevanti, incombendo infatti a loro di dimostrare con sufficienti mezzi di
prova le pretese già al momento dell’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF,
sopra consid. 4.1). Anche per tali ragioni l’operato dell’Ufficio non risulta
conforme alla legge.
6.
Va
dato infine atto alle parti che l’organo dei fallimenti ha commesso un
ulteriore errore laddove ha iscritto la nota pretesa, non solo negli elenchi oneri, ma anche nella
graduatoria per l’intero importo. L’Ufficio avrebbe dovuto invero limitarsi
a indicarvi il diritto degli interessati all’eventuale scoperto dopo la
realizzazione degli immobili, giacché secondo l’art. 85 RUF soltanto l’eventuale
importo scoperto dei creditori pignoratizi dopo la vendita dei fondi
inventariati viene in seguito iscritto nella graduatoria fra i crediti non
garantiti da pegno. Stante l’esito del giudizio, la questione è comunque ormai priva d’oggetto, l’insinuazione
dovendo essere annullata sia dagli elenchi oneri sia dalla graduatoria (sotto,
consid. 7).
7.
In
accoglimento del ricorso, è dunque fatto ordine all’UF di modificare la
graduatoria e gli elenchi oneri, nel senso di respingere le insinuazioni garantite
da pegno di PI 3 e PI 4 e di procedere alla pubblicazione della modifica nel
senso dell’art. 65 cpv. 2 LEF. Agli interessati è riservata naturalmente la
facoltà di contestare il rigetto nell’ambito di un’azione di contestazione
della graduatoria e degli elenchi oneri giusta l’art. 250 cpv. 1 LEF.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio dei
fallimenti di modificare la graduatoria e gli elenchi oneri emessi nel
fallimento dell’PI 1 e di procedere a una nuova pubblicazione nel senso del
considerando 7.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.