15.2024.18
Comminatoria di fallimento. Contestazione dell’escusso della sua iscrizione nel registro di commercio come titolare di un’impresa individuale
6 marzo 2024Italiano3 min
tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;
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Incarto n.
15.2024.18
Lugano
6 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 febbraio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il
23 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 27 settembre 2023 dalla
PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'834.75
oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, appurato che la stessa PI 1 aveva
rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione
del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha
notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede
l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non
essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro
Fatti
di commercio sarebbe da stralciare e l’esecuzione da continuare in via di
pignoramento;
che
tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;
che
il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito
all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a
prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può
né deve verificare (DTF 135 III 370 consid.
3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art.
39 LEF e i rinvii);
che
sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta
individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione;
che
sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in
ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF);
che
Considerandi
il ricorso va pertanto respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.