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Decisione

15.2024.18

Comminatoria di fallimento. Contestazione dell’escusso della sua iscrizione nel registro di commercio come titolare di un’impresa individuale

6 marzo 2024Italiano3 min

tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.18

Lugano

6 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 febbraio 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il

23 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 27 settembre 2023 dalla

PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'834.75

oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, ap­purato che la stessa PI 1 aveva

rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione

del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha

notificato la comminatoria di fallimento;

che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede

l’an­nullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non

essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro

Fatti

di commercio sarebbe da stralciare e l’esecu­zione da continuare in via di

pignoramento;

che

tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;

che

il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito

all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a

prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può

né deve verificare (DTF 135 III 370 consid.

3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art.

39 LEF e i rinvii);

che

sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta

individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione;

che

sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in

ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF);

che

Considerandi

il ricorso va pertanto respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.