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Decisione

15.2024.2

Ricorso tardivo

17 gennaio 2024Italiano3 min

il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.2

Lugano

17 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 15 gennaio 2024 delle società

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinate dall’avv. PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro il provvedimento di revoca della cessione alle

ricorrenti del diritto della massa di promuovere azione civile o penale contro

gli organi della fallita emesso il 20 dicembre 2023 nella procedura di

fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’

RI 3,

__________

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con provvedimento del 20 dicembre 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio dei

fallimenti (UF) ha revocato la cessione a favore della RI 1 e della RI 2 del

diritto di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita RI

3;

che

con ricorso del 15 gennaio 2024, le società già cessionarie hanno postulato l’annullamento

del provvedimento appena citato;

che

Fatti

il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni

da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2

LEF);

che

nella fattispecie, secondo le loro stesse affermazioni, le ricorrenti hanno

avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 21 dicembre 2023, durante le ferie

natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n.

Considerandi

2.

LEF), sicché il termine di ricorso di dieci giorni, iniziato a

decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49

III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio 2024;

che

interposto solo lunedì 15 gennaio, il ricorso in esame è pertanto tardivo e

perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.