15.2024.2
Ricorso tardivo
17 gennaio 2024Italiano3 min
il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.2
Lugano
17 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 15 gennaio 2024 delle società
RI 1, __________
RI 2, __________
(patrocinate dall’avv. PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro il provvedimento di revoca della cessione alle
ricorrenti del diritto della massa di promuovere azione civile o penale contro
gli organi della fallita emesso il 20 dicembre 2023 nella procedura di
fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’
RI 3,
__________
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con provvedimento del 20 dicembre 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio dei
fallimenti (UF) ha revocato la cessione a favore della RI 1 e della RI 2 del
diritto di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita RI
3;
che
con ricorso del 15 gennaio 2024, le società già cessionarie hanno postulato l’annullamento
del provvedimento appena citato;
che
Fatti
il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF);
che
nella fattispecie, secondo le loro stesse affermazioni, le ricorrenti hanno
avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 21 dicembre 2023, durante le ferie
natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n.
Considerandi
2.
LEF), sicché il termine di ricorso di dieci giorni, iniziato a
decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49
III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio 2024;
che
interposto solo lunedì 15 gennaio, il ricorso in esame è pertanto tardivo e
perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.