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Decisione

15.2024.20

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Concorso tra esecuzioni contro la (sub)comunione ereditaria della madre in quella del padre e quelle contro i due figli, unici eredi ed entrambi escussi

8 ottobre 2024Italiano21 min

per fr. 9'389.70 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Bellinzona dell’Uf­­ficio d’esecuzione (UE), il 19 giugno 2020 tale sede ha pignorato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.20

Lugano

8 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sull’istanza presentata

il 15 febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, con

cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti

a

PI 1, __________ (__________)

PI 3, __________ (__________)

Comunione ereditaria fu PI 2 († 2018)

(composta di PI 1 e PI 3

e rappresentata da PI 1, __________)

nella comunione

ereditaria del padre fu PI 4 († 2008), composta degli escussi

nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona dell’Ufficio e in quella (n. __________)

del gruppo n. 1 della sede di

Acquarossa promosse nei confronti di PI 1, così come nelle ventitré esecuzioni (__________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________) dei

gruppi n. da 1 a 4 della sede di Acquarossa promosse nei confronti di PI 3

nonché nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 9

della stessa sede promosse nei confronti della comunione ereditaria fu PI 2 da

PI 5,

__________

(esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentata dall’RA 2, __________)

PI 6, __________ (esecuzioni n. __________ e __________)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(esecuzioni n. __________, __________, __________,

__________, __________ e __________)

(rappresentato talvolta dall’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative, Bellinzona, talaltra dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(esecuzioni n. __________, __________, __________

e __________)

(rappresentata talvolta dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, talaltra dalla RA 4, __________)

Schweizerische Bundesbahnen

SBB, Berna (esecuzione n. __________)

(rappresentate dall’RA 3, __________)

Comune di PI 10, __________

(esecuzioni n. __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

4 è deceduto il 24 marzo 2008. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE)

la vedova PI 2 nonché i figli PI 3 e PI 1, i quali sono succeduti alla madre,

sempre in comunione, al suo decesso, avvenuto il 10 settembre 2018.

B. In due delle esecuzioni (n. __________ e __________)

che formano il gruppo n. 1 promosse nel 2019 nei confronti di PI 1

per fr. 9'389.70 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Bellinzona dell’Uf­­ficio d’esecuzione (UE), il 19 giugno 2020 tale sede ha pignorato

i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di

pignoramento, l’UE ha indicato quali beni appartenenti alla comunione il fondo

n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 1 è stato attribuito

il valore di stima di fr. 1.–.

Nell’esecuzione n. __________ costituente il

“gruppo” n. 1, avviata nel 2022 contro PI 1 per fr. 3'030.80

(sempre al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 2 agosto

2022 tale sede ha pignorato l’interessenza dell’escussa sul noto fondo. Nel verbale

di pignoramento, l’UE ha menzionato che il fondo è gravato da una cartella

ipotecaria (CI) di 1° grado a favore del portatore a garanzia di un credito di fr. 50'000.–

oltre agl’interessi del 10%. La “quota

di comproprietà” (recte: quota ereditaria) di PI

1 è stata stimata in fr. 147'545.–.

C. Frattanto, nelle quattro esecuzioni (n. __________,

__________, __________ e __________) formanti il gruppo n. 1 promosse

nel 2021 nei confronti di PI 3 per fr. 13'285.95 (al 30 luglio 2024)

presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 24 febbraio 2022 tale sede ha

nuo-vamente pignorato i diritti spettanti

all’escusso nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha

indicato quali beni appartenenti alla comunione sempre il fondo n. __________,

precisando che su di esso grava la nota CI. Alla quota ereditaria di PI 3 è stato attribuito il valore di stima di

fr. 73'772.50.

D. In

altre due esecuzioni (n. __________ e __________) formanti il gruppo n. 9,

avviate nel 2021 contro la comunione ereditaria fu PI 2 per fr. 1'259.90

(al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 25 aprile 2022

tale sede ha pignorato i diritti spettanti alla CE della madre nella CE del

padre di PI 1 e PI 3. Anche in questo caso,

quali beni appartenenti alla comunione del padre è stato indicato il fondo

n. 836, gravato dal noto pegno. La quota ereditaria è stata stimata

in fr. 147'545.–.

E. Nelle

due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 2, nel­le tre (n. __________, __________, e __________)

del gruppo n. 3 e nelle quattordici (n. __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________) del gruppo n. 4 promosse

presso la sede di Acquarossa dell’UE nel 2022 (le prime cinque) e nel 2023 (le

restanti) nei confronti di PI 3 per fr. 3'884.95,

fr. 12'362.15 e fr. 17'835.35 (al 30 luglio 2024), il 16

settembre 2022, come pure il 30 gennaio e il 13 settembre 2023, tale sede ha

ancora pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del

padre. In tutti e tre i verbali di pignoramento, l’UE ha ribadito quanto

indicato nel verbale di cui al pignoramento del 24 febbraio 2022.

F. Avendo

la (unica) creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona chiesto

la realizzazione delle interessenze pignorate, tale sede l’ha convocata,

insieme alla CE “PI 2 ora eredi” (con

recapito presso PI 1) e ai figli della defunta, a una udienza di conciliazione

tenutasi il 29 agosto 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna

conciliazione ha potuto essere raggiun­ta, giacché nessuno è comparso.

G. Essendo

la conciliazione fallita, il 30 agosto 2023 l’UE ha assegnato ai destinatari

della convocazione all’udienza un termine di dieci giorni per presentare

eventuali proposte concrete per la

realizzazione delle quote ereditarie.

Nel

termine assegnato nessuno ha dato seguito all’invito.

H. Nel

frattempo, anche i creditori di PI 3 e della comu-nione ereditaria fu PI

2 hanno chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, ma essi non sono

stati convocati a un’udienza di conciliazione, e non è stato loro assegnato un

termine per presentare eventuali proposte.

I. Ricevuto dalla sede di Bellinzona l’incarto

concernente tutti i pignoramenti in parola, con istanza del 15 febbraio 2024 la

sede di Acquarossa ha chiesto

a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie

pignorate a favore di tutte e ventotto le esecuzioni.

L. In

ulteriori cinque esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________

e __________) formanti il gruppo n. 5 promosse presso la

sede di Acquarossa dell’UE nel 2023 (le prime tre) e nel 2024 (le restanti) nei

confronti di PI 3 per fr. 31'904.80 (al 30 luglio 2024), il 27 maggio 2024

tale sede ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del

padre. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha confermato quanto indicato nel

verbale di cui al pignoramento del 24 febbraio 2022. Due creditori hanno

chiesto la realizzazione il 10 e l’11 luglio 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di

diritti in comunione si applica soltanto se entra in considerazione il

pignoramento (e la realizzazione), per l’appunto, di diritti in una comunione

(detti anche “interessenze”: art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC). La sua applicazione

dipende dunque esclusivamente dal bene da pignorare, non dal debitore che ne è

titolare: in assenza di una disposizione contraria, il debitore può infatti

essere non solo una persona fisica (art. 46 cpv. 1 LEF) o giuridica (art. 46

cpv. 2 LEF), ma anche la “comunione” dei comproprietari (art. 649b cpv.

1.

CC e art. 46 cpv. 4 LEF) oppure una comunione in senso stretto, come una

società di persone (art. 46 cpv. 2, 1° periodo LEF), un’indivi­sione (art. 336

segg. CC e 46 cpv. 3 LEF) e perfino una comunione

ereditaria (art. 49 e 59 cpv. 2 LEF: “eredità”), purché vanti

diritti in una (altra) comunione.

Il pignoramento dell’interessenza della comunione ereditaria fu PI 2

nella comunione fu PI 4 è quindi giuridicamente ineccepibile (come del resto

già implicitamente ammes­so dalla Camera nelle sentenze 15.2019.91 del 23

gennaio 2020, ad A, e 15.2006.54 del 29 maggio 2006, consid. 1).

2.

Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di concilia-zione (art. 9 cpv. 1 ODiC),

dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.

10.

cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della

quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio

esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente

il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in

sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­­ferta

ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che

la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore

reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo

aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso

(sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

3.

Nella fattispecie, il valore di stima ufficiale (o fiscale) del

fondo, di fr. 147'545.–, tolto

l’aggravio ipotecario di fr. 50'000.–, raggiunge

so­stanzialmente l’importo totale dei

crediti per i quali è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza di PI 1, pari a fr. 12'420.50 (fr. 9'389.70 + fr. 3'030.80), di quella del fratello, di fr. 79'273.20 (fr. 13'285.95 + 3'884.95

+ 12'362.15 + 17'835.35 + 31'904.80), e di

quella della CE materna nella CE del padre, di fr. 1'259.90,

ovvero complessivi fr. 92'953.60. È però notorio che il valore di stima

ufficiale è più basso di quello venale, anche di meno della metà. Un’alienazione agl’incanti delle quote

ereditarie rischierebbe quin­di di tradursi in una vendita a vil prezzo, ciò

che giurisprudenza e dottrina proscrivono (sopra consid. 2), sicché tale modo

di realizzazione va escluso, specie nel caso in esame, in cui la divisione

delle eredità sembra ad ogni modo inutile (v. sotto consid. 4.2).

4.

Quale modo alternativo di realizzazione,

l’ODiC prevede lo scioglimento della comunione ereditaria. La

particolarità della fattispecie è però che entrambi i membri delle

comunioni ereditarie fu PI 4 e fu PI 2 sono escussi sicché non sono coinvolti

interessi di terzi. Non è pertanto necessaria una conciliazione

degl’interessi dei creditori e dell’escusso con quelli dei coeredi per ipotesi

non escussi – tale è l’idea su cui si fonda tutta la procedura prevista dall’ODiC

–, ma è sufficiente che l’UE badi, per quanto qui importa, che i creditori di

un erede non vengano pagati con il ricavato spettante al coerede, nel rispetto

del principio di responsabilità patrimoniale (sentenza della CEF 15.2021.72

dell’8 marzo 2022, consid. 3.2).

4.1

Stante

l’inutilità di una procedura di conciliazione, è senza rilievo che soltanto gli

eredi escussi e l’unica creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di

Bellinzona siano stati invitati all’udi­­enza di conciliazione

(giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) e che solo a loro sia stato impartito il termine

per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC), mentre i creditori

del gruppo n. 1 della sede di Acquarossa relativo alle esecuzioni contro PI 1,

come pure quelli dei gruppi n. da 1 a 3 relativi alle esecuzioni contro PI 3

non sono stati coinvolti nella procedura di realizzazione, pure essendo stata

presentata la domanda di realizzazione per ciascuno di tali gruppi prima dell’udienza

del 29 agosto 2023. Ad ogni modo, poiché l’Ufficio dovrà comunque comunicare

loro il modo di realizzazione stabilito da questa Camera, notifican­do loro una

copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno pur

sempre la possibilità di proporre, mediante ricor­so, un modo di realizzazione

alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne

conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza

della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).

4.2

Ciò

posto, ricordata la

latitudine che l’art. 132 cpv. 3 LEF lascia all’autorità di vigilanza, la

soluzione che concilia al meglio i diversi interessi in gioco è quella di

ordinare all’UE di procedere alla vendita diretta del fondo n. __________ RFD __________

all’incanto o a trattative private (così: citata 15.2021.72 consid. 4).

Del resto, un preliminare scioglimento delle comunioni non solo comporterebbe

un inutile allungamento della procedura e costi supplementari evitabili, ma

sarebbe anche superfluo, poiché anche in tale ipotesi, comunque sia, il fondo

dovrebbe essere venduto, la situazione finanziaria degli eredi escussi non

permettendo d’ipotizzare che uno di loro ne diventi proprietario individuale

mediante pagamento di un conguaglio all’altro.

5.

Come

premesso, la soluzione della vendita diretta del fondo è accettabile solo se

rispetta il principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4). Debiti

di un erede non devono essere pagati con la quota del provento della

realizzazione spettante all’altro. Nella fattispecie, si pone inoltre la

questione di sapere se i debiti posti in esecuzione contro la CE della madre

devono essere pagati prima dei crediti fatti valere in via esecutiva verso i

figli oppure se devono, allo stadio della distribuzione, essere aggiunti ai

debiti dei figli, in proporzione delle loro quote, ovvero metà ciascuno (art.

457.

cpv. 2 CC, né il padre né la madre risultando aver lasciato un testamen­to).

La risposta va cercata nel diritto successorio.

5.1

Se

una persona fisica ha due o più eredi, all’“apertura” della successione,

ovvero alla sua morte (art. 537 cpv. 1 CC), essi formano una comunione

ereditaria, titolare di tutti i beni e responsabile di tutti i debiti del

defunto (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), che dura, finché non si estingue (sotto

consid. 2.2). All’erede che muore prima del­l’estinzione subentra, all’interno

della comunione, il suo erede. Se subentrano due o più eredi, essi hanno ognuno

un voto (art. 542 cpv. 2 CC; DTF 75 III 196 consid. 2/b pag. 201; tra altri: Minnig in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 7 ad art. 602 CC; Spahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 8 ad

art. 602 CC; Paul-Henri Steinauer,

Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1192); secondo la regola

suesposta (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), gli eredi dell’erede deceduto formano però

a loro volta una comunione ereditaria, che comprende, oltre a eventuali altri

beni, la quota indivisa dell’erede deceduto (Minnig

parla al riguar­do di una “subcomunione” ereditaria [“Untererbengemeinschaft”]).

5.2

La comunione ereditaria si

estingue, quando un solo erede ne riprende tutte le quote, quando essa viene

divisa o trasformata in un altro tipo di comunione (Steinauer, op. cit., n. 1190), quando, con i beni che la

compongono, viene costituita una comproprietà (anche nella forma della

proprietà per piani [PPP]) (Spahr, op. cit., n. 5 ad art. 602)

oppure quando cessano i presupposti della sua esistenza, per esempio in caso di

rinuncia all’eredità da parte di tutti gli eredi, purché ne siano ancora dati i

presupposti (art. 566, 567, 568 e 571 cpv. 2 CC) o di scomparsa di tutti i beni

e di tutti i debiti (Minnig, op. cit., n. 37-39 ad art. 602). Una confusione dei patrimoni dei

defunti, come ipotizzata in alcune sentenze della CEF (15.2023.66 del 15

dicembre 2023, consid. 3, e 15.2023.2 del 4

maggio 2023, consid. 2), si realizza solo a livello di liquidazio­ne;

giuridicamente le CE rimangono separate fino alla loro estinzione (di regola al

termine delle divisioni) e dal profilo passivo gli eredi sono solidalmente

responsabili dei debiti dei defunti e della successione verso i terzi (art. 603

cpv. 1 e 639 CC).

5.3

Salvo

nei casi in cui è stato designato un esecutore testamentario o un amministratore (liquidatore) ufficiale, casi

in cui gli attivi e passivi dell’eredità costituiscono un patrimonio

separato (per l’esecu­zione testamentaria: Sandoz in: Commentaire

romand, Code civil II, 2016, n. 3 e 4 ad art. 564 CC; Tuor/Picenoni,

Berner Kommentar, Art. 537-640 ZGB, 2a ed. 1966, n. 17 ad art. 564

CC; per la liquidazione d’ufficio: art. 593 cpv. 3 CC; Leu/Brugger in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed.

2023, n. 2 ad art. 593-597 CC; Bianchi

in: Commentaire

romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 593-597 CC; Steinauer, op. cit., n. 1045), sicché l’esecutore

o l’amministratore è tenuto a pagare i debiti del defunto e della successione (art.

518.

cpv. 2 e 596 cpv. 1 CC) prima dei

legati e della consegna dei lotti agli eredi (per l’esecuzione

testamentaria: Leu in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 51 ad art. 518 CC; Piller in: Commentaire

romand, Code civil II, 2016, n. 71 ad art. 518 CC; Steinauer, op. cit., n. 1174 e 1175b; per

la liquidazione d’ufficio: Leu/Brugger,

op. cit., n. 4 ad art. 593-597; Bianchi,

ibidem; Steinauer, op. cit., n. 1070-1072), negli

altri casi, compreso quello della divisione in una procedura giudiziaria, gli

eredi non sono tenuti in linea di massima a provvedere al pagamento dei debiti

del defunto e della successione prima dell’at­tribuzione dei lotti (Steinauer, op. cit., n. 1279; Wolf/Hrubesch-Millauer,

Schweizerisches Erbrecht, 2a ed. 2020, n. 1754; implicitamente: Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo,

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14a ed. 2015, n. 25 ad § 83), ovvero

possono, come per gli attivi, attribuire o dividere i passivi tra di loro (Wolf, Berner Kommentar Art. 602-619 ZGB,

2014, n. 33 ad art. 610 CC; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar Art. 537-640

ZGB, 2a ed. 1966, n. 6 ad art. 610 CC; Escher/Escher,

Zürcher Kommentar Art. 537-640 ZGB, 3a ed. 1960, n. 5 ad art. 610

CC).

È

nondimeno vero che, salvo decisione unanime e contraria di tutti gli eredi,

occorre tenere conto dell’assegnazione di un debito a un erede riducendo in

debita proporzione la quota degli altri eredi (art. 610 cpv. 1 CC: principio

della parità di trattamento tra gli eredi riguardo agli attivi, valida, per

analogia, anche per i passivi; Stein­auer,

op. cit., n. 248 per i debiti del de cuius, n.

260.

per quelli della successione) e che ogni erede ha il diritto imperativo di

esigere il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610

cpv. 3 CC; Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 12 ad art. 610

CC; Spahr in: Commentaire romand,

Code civil II, 2016, n. 37 ad art. 610 CC; Steinauer, op.

cit., n. 1278), non fosse che per evitare la propria responsabilità solidale

(per l’intero debito) per cinque anni dopo la divisione (art. 639 CC), con il

rischio di non potersi rivalere sui coeredi per ipotesi insolvibili.

Di

conseguenza, salvo nei due suindicati casi di patrimonio separato, di principio

i creditori del defunto non possono esigere di essere soddisfatti con

precedenza rispetto ai creditori degli eredi. Se hanno fondati motivi di temere

che i debiti della successione non siano pagati, possono però chiedere la

liquidazione d’ufficio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione

del testamento, salvo che siano soddisfatti od ottengano delle garanzie (art.

594.

cpv. 1 CC).

5.4

Nell’ipotesi

in cui sono escussi sia la comunione ereditaria (per debiti del defunto o della

successione) sia gli eredi (per debiti personali), soltanto i creditori della

successione hanno il diritto di fare realizzare gli attivi del patrimonio

successorio, mentre i creditori personali degli eredi possono esigere la

realizzazione unicamente dei beni patrimoniali spettanti al singolo erede e della

sua quota nella comunione ereditaria (cfr. DTF 146 III 106 consid. 3.2.1;

113.

III 79 consid. 4; Schmid in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 49 LEF; Schüpbach in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 49 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 17

ad art. 49 LEF). Siccome la quota ereditaria dell’erede verte solo sulla parte

spettantegli nella liquidazione della comunione (art. 11 cpv. 1 ODiC), e non

direttamente sugli attivi successori (DTF 109 III 90 consid. 1; Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 9 ad art. 132 LEF), in caso di

concorrenza tra un’esecuzione contro la comunione ere­ditaria e una

o più esecuzioni contro uno o più eredi, l’ufficio d’e­secuzione dovrà

disinteressare per primo i creditori del defunto e della successione, mentre

solo un’eventuale eccedenza potrà essere versata ai creditori – personali e

successori – degli eredi (implicitamente: Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les

dettes successorales, 1999, pag. 244 ad 2, secondo cui l’esecuzione dei

creditori successori contro l’erede, giusta l’art. 59 cpv. 3 LEF, presenta l’inconveniente

di porli in concorso con i creditori personali dell’erede). Tale

soluzione, rispetto a quella consistente a mettere sullo stesso pia­no tutti i

creditori, permette d’evitare che l’erede la cui quota è sufficiente a pagare

tutti i suoi creditori, compresi quelli del defunto e della successione, di cui

risponde per intero (in solido, art. 603 cpv. 1 e 639 CC), non riesca poi a

rivalersi sugli altri eredi, per ipotesi insolvibili, per quanto pagato in più

della propria quota nei rapporti interni (art. 640 CC). Ora, l’autorità, ove

rappresenti uno o più eredi (come nel caso dell’autorità ai sensi dell’art. 609

CC) o agisca in loro vece (l’ufficio di esecuzione nell’ipotesi in cui tutti

gli eredi siano escussi), deve, nel primo caso, salvaguardare i loro interessi esigendo

il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC),

e nel secondo pagare in priorità i debiti della comunione escussa.

5.5

Nella

fattispecie, l’UE procederà quindi alla realizzazione del fon­do n. __________ RFD __________ e ne distribuirà il ricavato ai

creditori della CE fu PI 2, di PI 1 e di PI 3 facenti parte di gruppi in cui

almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione. Qualora il

provento della realizzazione, contro ogni attesa (v. sopra consid. 3), non

permettes­se di pagare tutte le esecuzioni in questione, in ossequio del

principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4 e 5) l’UE dovrà

tacitare in modo prioritario le due esecuzioni dirette contro la CE fu PI 2,

poi ripartire la rimanenza tra i creditori di PI 1 e di PI 3, metà ciascuno

(sopra consid. 5), nell’ordine dei rispettivi gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF), e all’in­terno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF

(per il rinvio del­l’art. 146 cpv. 2). A tale scopo, l’UE depositerà uno

stato di riparto, da notificare a tutti i creditori e ai figli escussi, onde

permettere loro, se del caso, di contestare la ripartizione così come

stabilita.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione

di procedere alla

realizzazione del fondo n. __________ RFD __________ e di

distribuirne il ricavato in conformità alle indicazioni contenute

nel soprastante considerando 5.5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione agli Uffici d’esecuzione, sede di Bellinzona e sede

di Acquarossa, e, per il tramite di quest’ultimo, agli escussi e a tutti i

creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di

realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.