15.2024.20
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Concorso tra esecuzioni contro la (sub)comunione ereditaria della madre in quella del padre e quelle contro i due figli, unici eredi ed entrambi escussi
8 ottobre 2024Italiano21 min
per fr. 9'389.70 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il 19 giugno 2020 tale sede ha pignorato
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.20
Lugano
8 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sull’istanza presentata
il 15 febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, con
cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti
a
PI 1, __________ (__________)
PI 3, __________ (__________)
Comunione ereditaria fu PI 2 († 2018)
(composta di PI 1 e PI 3
e rappresentata da PI 1, __________)
nella comunione
ereditaria del padre fu PI 4 († 2008), composta degli escussi
nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona dell’Ufficio e in quella (n. __________)
del gruppo n. 1 della sede di
Acquarossa promosse nei confronti di PI 1, così come nelle ventitré esecuzioni (__________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________) dei
gruppi n. da 1 a 4 della sede di Acquarossa promosse nei confronti di PI 3
nonché nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 9
della stessa sede promosse nei confronti della comunione ereditaria fu PI 2 da
PI 5,
__________
(esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________)
(rappresentata dall’RA 2, __________)
PI 6, __________ (esecuzioni n. __________ e __________)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________, __________ e __________)
(rappresentato talvolta dall’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative, Bellinzona, talaltra dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Confederazione Svizzera, Berna
(esecuzioni n. __________, __________, __________
e __________)
(rappresentata talvolta dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona, talaltra dalla RA 4, __________)
Schweizerische Bundesbahnen
SBB, Berna (esecuzione n. __________)
(rappresentate dall’RA 3, __________)
Comune di PI 10, __________
(esecuzioni n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
4 è deceduto il 24 marzo 2008. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE)
la vedova PI 2 nonché i figli PI 3 e PI 1, i quali sono succeduti alla madre,
sempre in comunione, al suo decesso, avvenuto il 10 settembre 2018.
B. In due delle esecuzioni (n. __________ e __________)
che formano il gruppo n. 1 promosse nel 2019 nei confronti di PI 1
per fr. 9'389.70 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il 19 giugno 2020 tale sede ha pignorato
i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di
pignoramento, l’UE ha indicato quali beni appartenenti alla comunione il fondo
n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 1 è stato attribuito
il valore di stima di fr. 1.–.
Nell’esecuzione n. __________ costituente il
“gruppo” n. 1, avviata nel 2022 contro PI 1 per fr. 3'030.80
(sempre al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 2 agosto
2022 tale sede ha pignorato l’interessenza dell’escussa sul noto fondo. Nel verbale
di pignoramento, l’UE ha menzionato che il fondo è gravato da una cartella
ipotecaria (CI) di 1° grado a favore del portatore a garanzia di un credito di fr. 50'000.–
oltre agl’interessi del 10%. La “quota
di comproprietà” (recte: quota ereditaria) di PI
1 è stata stimata in fr. 147'545.–.
C. Frattanto, nelle quattro esecuzioni (n. __________,
__________, __________ e __________) formanti il gruppo n. 1 promosse
nel 2021 nei confronti di PI 3 per fr. 13'285.95 (al 30 luglio 2024)
presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 24 febbraio 2022 tale sede ha
nuo-vamente pignorato i diritti spettanti
all’escusso nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha
indicato quali beni appartenenti alla comunione sempre il fondo n. __________,
precisando che su di esso grava la nota CI. Alla quota ereditaria di PI 3 è stato attribuito il valore di stima di
fr. 73'772.50.
D. In
altre due esecuzioni (n. __________ e __________) formanti il gruppo n. 9,
avviate nel 2021 contro la comunione ereditaria fu PI 2 per fr. 1'259.90
(al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 25 aprile 2022
tale sede ha pignorato i diritti spettanti alla CE della madre nella CE del
padre di PI 1 e PI 3. Anche in questo caso,
quali beni appartenenti alla comunione del padre è stato indicato il fondo
n. 836, gravato dal noto pegno. La quota ereditaria è stata stimata
in fr. 147'545.–.
E. Nelle
due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 2, nelle tre (n. __________, __________, e __________)
del gruppo n. 3 e nelle quattordici (n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________) del gruppo n. 4 promosse
presso la sede di Acquarossa dell’UE nel 2022 (le prime cinque) e nel 2023 (le
restanti) nei confronti di PI 3 per fr. 3'884.95,
fr. 12'362.15 e fr. 17'835.35 (al 30 luglio 2024), il 16
settembre 2022, come pure il 30 gennaio e il 13 settembre 2023, tale sede ha
ancora pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del
padre. In tutti e tre i verbali di pignoramento, l’UE ha ribadito quanto
indicato nel verbale di cui al pignoramento del 24 febbraio 2022.
F. Avendo
la (unica) creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona chiesto
la realizzazione delle interessenze pignorate, tale sede l’ha convocata,
insieme alla CE “PI 2 ora eredi” (con
recapito presso PI 1) e ai figli della defunta, a una udienza di conciliazione
tenutasi il 29 agosto 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna
conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché nessuno è comparso.
G. Essendo
la conciliazione fallita, il 30 agosto 2023 l’UE ha assegnato ai destinatari
della convocazione all’udienza un termine di dieci giorni per presentare
eventuali proposte concrete per la
realizzazione delle quote ereditarie.
Nel
termine assegnato nessuno ha dato seguito all’invito.
H. Nel
frattempo, anche i creditori di PI 3 e della comu-nione ereditaria fu PI
2 hanno chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, ma essi non sono
stati convocati a un’udienza di conciliazione, e non è stato loro assegnato un
termine per presentare eventuali proposte.
I. Ricevuto dalla sede di Bellinzona l’incarto
concernente tutti i pignoramenti in parola, con istanza del 15 febbraio 2024 la
sede di Acquarossa ha chiesto
a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie
pignorate a favore di tutte e ventotto le esecuzioni.
L. In
ulteriori cinque esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________
e __________) formanti il gruppo n. 5 promosse presso la
sede di Acquarossa dell’UE nel 2023 (le prime tre) e nel 2024 (le restanti) nei
confronti di PI 3 per fr. 31'904.80 (al 30 luglio 2024), il 27 maggio 2024
tale sede ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del
padre. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha confermato quanto indicato nel
verbale di cui al pignoramento del 24 febbraio 2022. Due creditori hanno
chiesto la realizzazione il 10 e l’11 luglio 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di
diritti in comunione si applica soltanto se entra in considerazione il
pignoramento (e la realizzazione), per l’appunto, di diritti in una comunione
(detti anche “interessenze”: art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC). La sua applicazione
dipende dunque esclusivamente dal bene da pignorare, non dal debitore che ne è
titolare: in assenza di una disposizione contraria, il debitore può infatti
essere non solo una persona fisica (art. 46 cpv. 1 LEF) o giuridica (art. 46
cpv. 2 LEF), ma anche la “comunione” dei comproprietari (art. 649b cpv.
1.
CC e art. 46 cpv. 4 LEF) oppure una comunione in senso stretto, come una
società di persone (art. 46 cpv. 2, 1° periodo LEF), un’indivisione (art. 336
segg. CC e 46 cpv. 3 LEF) e perfino una comunione
ereditaria (art. 49 e 59 cpv. 2 LEF: “eredità”), purché vanti
diritti in una (altra) comunione.
Il pignoramento dell’interessenza della comunione ereditaria fu PI 2
nella comunione fu PI 4 è quindi giuridicamente ineccepibile (come del resto
già implicitamente ammesso dalla Camera nelle sentenze 15.2019.91 del 23
gennaio 2020, ad A, e 15.2006.54 del 29 maggio 2006, consid. 1).
2.
Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di concilia-zione (art. 9 cpv. 1 ODiC),
dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.
10.
cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con
consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della
quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio
esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente
il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in
sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta
ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che
la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore
reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo
aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso
(sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).
3.
Nella fattispecie, il valore di stima ufficiale (o fiscale) del
fondo, di fr. 147'545.–, tolto
l’aggravio ipotecario di fr. 50'000.–, raggiunge
sostanzialmente l’importo totale dei
crediti per i quali è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza di PI 1, pari a fr. 12'420.50 (fr. 9'389.70 + fr. 3'030.80), di quella del fratello, di fr. 79'273.20 (fr. 13'285.95 + 3'884.95
+ 12'362.15 + 17'835.35 + 31'904.80), e di
quella della CE materna nella CE del padre, di fr. 1'259.90,
ovvero complessivi fr. 92'953.60. È però notorio che il valore di stima
ufficiale è più basso di quello venale, anche di meno della metà. Un’alienazione agl’incanti delle quote
ereditarie rischierebbe quindi di tradursi in una vendita a vil prezzo, ciò
che giurisprudenza e dottrina proscrivono (sopra consid. 2), sicché tale modo
di realizzazione va escluso, specie nel caso in esame, in cui la divisione
delle eredità sembra ad ogni modo inutile (v. sotto consid. 4.2).
4.
Quale modo alternativo di realizzazione,
l’ODiC prevede lo scioglimento della comunione ereditaria. La
particolarità della fattispecie è però che entrambi i membri delle
comunioni ereditarie fu PI 4 e fu PI 2 sono escussi sicché non sono coinvolti
interessi di terzi. Non è pertanto necessaria una conciliazione
degl’interessi dei creditori e dell’escusso con quelli dei coeredi per ipotesi
non escussi – tale è l’idea su cui si fonda tutta la procedura prevista dall’ODiC
–, ma è sufficiente che l’UE badi, per quanto qui importa, che i creditori di
un erede non vengano pagati con il ricavato spettante al coerede, nel rispetto
del principio di responsabilità patrimoniale (sentenza della CEF 15.2021.72
dell’8 marzo 2022, consid. 3.2).
4.1
Stante
l’inutilità di una procedura di conciliazione, è senza rilievo che soltanto gli
eredi escussi e l’unica creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di
Bellinzona siano stati invitati all’udienza di conciliazione
(giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) e che solo a loro sia stato impartito il termine
per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC), mentre i creditori
del gruppo n. 1 della sede di Acquarossa relativo alle esecuzioni contro PI 1,
come pure quelli dei gruppi n. da 1 a 3 relativi alle esecuzioni contro PI 3
non sono stati coinvolti nella procedura di realizzazione, pure essendo stata
presentata la domanda di realizzazione per ciascuno di tali gruppi prima dell’udienza
del 29 agosto 2023. Ad ogni modo, poiché l’Ufficio dovrà comunque comunicare
loro il modo di realizzazione stabilito da questa Camera, notificando loro una
copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno pur
sempre la possibilità di proporre, mediante ricorso, un modo di realizzazione
alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne
conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza
della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).
4.2
Ciò
posto, ricordata la
latitudine che l’art. 132 cpv. 3 LEF lascia all’autorità di vigilanza, la
soluzione che concilia al meglio i diversi interessi in gioco è quella di
ordinare all’UE di procedere alla vendita diretta del fondo n. __________ RFD __________
all’incanto o a trattative private (così: citata 15.2021.72 consid. 4).
Del resto, un preliminare scioglimento delle comunioni non solo comporterebbe
un inutile allungamento della procedura e costi supplementari evitabili, ma
sarebbe anche superfluo, poiché anche in tale ipotesi, comunque sia, il fondo
dovrebbe essere venduto, la situazione finanziaria degli eredi escussi non
permettendo d’ipotizzare che uno di loro ne diventi proprietario individuale
mediante pagamento di un conguaglio all’altro.
5.
Come
premesso, la soluzione della vendita diretta del fondo è accettabile solo se
rispetta il principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4). Debiti
di un erede non devono essere pagati con la quota del provento della
realizzazione spettante all’altro. Nella fattispecie, si pone inoltre la
questione di sapere se i debiti posti in esecuzione contro la CE della madre
devono essere pagati prima dei crediti fatti valere in via esecutiva verso i
figli oppure se devono, allo stadio della distribuzione, essere aggiunti ai
debiti dei figli, in proporzione delle loro quote, ovvero metà ciascuno (art.
457.
cpv. 2 CC, né il padre né la madre risultando aver lasciato un testamento).
La risposta va cercata nel diritto successorio.
5.1
Se
una persona fisica ha due o più eredi, all’“apertura” della successione,
ovvero alla sua morte (art. 537 cpv. 1 CC), essi formano una comunione
ereditaria, titolare di tutti i beni e responsabile di tutti i debiti del
defunto (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), che dura, finché non si estingue (sotto
consid. 2.2). All’erede che muore prima dell’estinzione subentra, all’interno
della comunione, il suo erede. Se subentrano due o più eredi, essi hanno ognuno
un voto (art. 542 cpv. 2 CC; DTF 75 III 196 consid. 2/b pag. 201; tra altri: Minnig in: Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 7 ad art. 602 CC; Spahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 8 ad
art. 602 CC; Paul-Henri Steinauer,
Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1192); secondo la regola
suesposta (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), gli eredi dell’erede deceduto formano però
a loro volta una comunione ereditaria, che comprende, oltre a eventuali altri
beni, la quota indivisa dell’erede deceduto (Minnig
parla al riguardo di una “subcomunione” ereditaria [“Untererbengemeinschaft”]).
5.2
La comunione ereditaria si
estingue, quando un solo erede ne riprende tutte le quote, quando essa viene
divisa o trasformata in un altro tipo di comunione (Steinauer, op. cit., n. 1190), quando, con i beni che la
compongono, viene costituita una comproprietà (anche nella forma della
proprietà per piani [PPP]) (Spahr, op. cit., n. 5 ad art. 602)
oppure quando cessano i presupposti della sua esistenza, per esempio in caso di
rinuncia all’eredità da parte di tutti gli eredi, purché ne siano ancora dati i
presupposti (art. 566, 567, 568 e 571 cpv. 2 CC) o di scomparsa di tutti i beni
e di tutti i debiti (Minnig, op. cit., n. 37-39 ad art. 602). Una confusione dei patrimoni dei
defunti, come ipotizzata in alcune sentenze della CEF (15.2023.66 del 15
dicembre 2023, consid. 3, e 15.2023.2 del 4
maggio 2023, consid. 2), si realizza solo a livello di liquidazione;
giuridicamente le CE rimangono separate fino alla loro estinzione (di regola al
termine delle divisioni) e dal profilo passivo gli eredi sono solidalmente
responsabili dei debiti dei defunti e della successione verso i terzi (art. 603
cpv. 1 e 639 CC).
5.3
Salvo
nei casi in cui è stato designato un esecutore testamentario o un amministratore (liquidatore) ufficiale, casi
in cui gli attivi e passivi dell’eredità costituiscono un patrimonio
separato (per l’esecuzione testamentaria: Sandoz in: Commentaire
romand, Code civil II, 2016, n. 3 e 4 ad art. 564 CC; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, Art. 537-640 ZGB, 2a ed. 1966, n. 17 ad art. 564
CC; per la liquidazione d’ufficio: art. 593 cpv. 3 CC; Leu/Brugger in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed.
2023, n. 2 ad art. 593-597 CC; Bianchi
in: Commentaire
romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 593-597 CC; Steinauer, op. cit., n. 1045), sicché l’esecutore
o l’amministratore è tenuto a pagare i debiti del defunto e della successione (art.
518.
cpv. 2 e 596 cpv. 1 CC) prima dei
legati e della consegna dei lotti agli eredi (per l’esecuzione
testamentaria: Leu in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 51 ad art. 518 CC; Piller in: Commentaire
romand, Code civil II, 2016, n. 71 ad art. 518 CC; Steinauer, op. cit., n. 1174 e 1175b; per
la liquidazione d’ufficio: Leu/Brugger,
op. cit., n. 4 ad art. 593-597; Bianchi,
ibidem; Steinauer, op. cit., n. 1070-1072), negli
altri casi, compreso quello della divisione in una procedura giudiziaria, gli
eredi non sono tenuti in linea di massima a provvedere al pagamento dei debiti
del defunto e della successione prima dell’attribuzione dei lotti (Steinauer, op. cit., n. 1279; Wolf/Hrubesch-Millauer,
Schweizerisches Erbrecht, 2a ed. 2020, n. 1754; implicitamente: Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo,
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14a ed. 2015, n. 25 ad § 83), ovvero
possono, come per gli attivi, attribuire o dividere i passivi tra di loro (Wolf, Berner Kommentar Art. 602-619 ZGB,
2014, n. 33 ad art. 610 CC; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar Art. 537-640
ZGB, 2a ed. 1966, n. 6 ad art. 610 CC; Escher/Escher,
Zürcher Kommentar Art. 537-640 ZGB, 3a ed. 1960, n. 5 ad art. 610
CC).
È
nondimeno vero che, salvo decisione unanime e contraria di tutti gli eredi,
occorre tenere conto dell’assegnazione di un debito a un erede riducendo in
debita proporzione la quota degli altri eredi (art. 610 cpv. 1 CC: principio
della parità di trattamento tra gli eredi riguardo agli attivi, valida, per
analogia, anche per i passivi; Steinauer,
op. cit., n. 248 per i debiti del de cuius, n.
260.
per quelli della successione) e che ogni erede ha il diritto imperativo di
esigere il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610
cpv. 3 CC; Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 12 ad art. 610
CC; Spahr in: Commentaire romand,
Code civil II, 2016, n. 37 ad art. 610 CC; Steinauer, op.
cit., n. 1278), non fosse che per evitare la propria responsabilità solidale
(per l’intero debito) per cinque anni dopo la divisione (art. 639 CC), con il
rischio di non potersi rivalere sui coeredi per ipotesi insolvibili.
Di
conseguenza, salvo nei due suindicati casi di patrimonio separato, di principio
i creditori del defunto non possono esigere di essere soddisfatti con
precedenza rispetto ai creditori degli eredi. Se hanno fondati motivi di temere
che i debiti della successione non siano pagati, possono però chiedere la
liquidazione d’ufficio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione
del testamento, salvo che siano soddisfatti od ottengano delle garanzie (art.
594.
cpv. 1 CC).
5.4
Nell’ipotesi
in cui sono escussi sia la comunione ereditaria (per debiti del defunto o della
successione) sia gli eredi (per debiti personali), soltanto i creditori della
successione hanno il diritto di fare realizzare gli attivi del patrimonio
successorio, mentre i creditori personali degli eredi possono esigere la
realizzazione unicamente dei beni patrimoniali spettanti al singolo erede e della
sua quota nella comunione ereditaria (cfr. DTF 146 III 106 consid. 3.2.1;
113.
III 79 consid. 4; Schmid in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 49 LEF; Schüpbach in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 49 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 17
ad art. 49 LEF). Siccome la quota ereditaria dell’erede verte solo sulla parte
spettantegli nella liquidazione della comunione (art. 11 cpv. 1 ODiC), e non
direttamente sugli attivi successori (DTF 109 III 90 consid. 1; Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 9 ad art. 132 LEF), in caso di
concorrenza tra un’esecuzione contro la comunione ereditaria e una
o più esecuzioni contro uno o più eredi, l’ufficio d’esecuzione dovrà
disinteressare per primo i creditori del defunto e della successione, mentre
solo un’eventuale eccedenza potrà essere versata ai creditori – personali e
successori – degli eredi (implicitamente: Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les
dettes successorales, 1999, pag. 244 ad 2, secondo cui l’esecuzione dei
creditori successori contro l’erede, giusta l’art. 59 cpv. 3 LEF, presenta l’inconveniente
di porli in concorso con i creditori personali dell’erede). Tale
soluzione, rispetto a quella consistente a mettere sullo stesso piano tutti i
creditori, permette d’evitare che l’erede la cui quota è sufficiente a pagare
tutti i suoi creditori, compresi quelli del defunto e della successione, di cui
risponde per intero (in solido, art. 603 cpv. 1 e 639 CC), non riesca poi a
rivalersi sugli altri eredi, per ipotesi insolvibili, per quanto pagato in più
della propria quota nei rapporti interni (art. 640 CC). Ora, l’autorità, ove
rappresenti uno o più eredi (come nel caso dell’autorità ai sensi dell’art. 609
CC) o agisca in loro vece (l’ufficio di esecuzione nell’ipotesi in cui tutti
gli eredi siano escussi), deve, nel primo caso, salvaguardare i loro interessi esigendo
il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC),
e nel secondo pagare in priorità i debiti della comunione escussa.
5.5
Nella
fattispecie, l’UE procederà quindi alla realizzazione del fondo n. __________ RFD __________ e ne distribuirà il ricavato ai
creditori della CE fu PI 2, di PI 1 e di PI 3 facenti parte di gruppi in cui
almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione. Qualora il
provento della realizzazione, contro ogni attesa (v. sopra consid. 3), non
permettesse di pagare tutte le esecuzioni in questione, in ossequio del
principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4 e 5) l’UE dovrà
tacitare in modo prioritario le due esecuzioni dirette contro la CE fu PI 2,
poi ripartire la rimanenza tra i creditori di PI 1 e di PI 3, metà ciascuno
(sopra consid. 5), nell’ordine dei rispettivi gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF), e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF
(per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2). A tale scopo, l’UE depositerà uno
stato di riparto, da notificare a tutti i creditori e ai figli escussi, onde
permettere loro, se del caso, di contestare la ripartizione così come
stabilita.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione
di procedere alla
realizzazione del fondo n. __________ RFD __________ e di
distribuirne il ricavato in conformità alle indicazioni contenute
nel soprastante considerando 5.5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione agli Uffici d’esecuzione, sede di Bellinzona e sede
di Acquarossa, e, per il tramite di quest’ultimo, agli escussi e a tutti i
creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di
realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.