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Decisione

15.2024.21

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

27 maggio 2024Italiano3 min

l’Ufficio d’esecuzione ha parzialmente riconsiderato il provvedimento impugnato,

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2024.21

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 4 marzo 2024 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro l’emissione del precetto esecutivo solo il 14

febbraio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1

preso atto che con decisione del 14 marzo 2024

l’Ufficio d’esecuzione ha parzialmente riconsiderato il provvedimento impugnato,

annullando le spese di fr. 8.– per la comunicazione all’escutente dell’impossibilità

di notificare il precetto esecutivo all’escusso, nel frattempo trasferitosi in

Italia, e le spese di fr. 45.– per la pubblicazione del precetto esecutivo

sul Foglio ufficiale cantonale (FUC);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato

impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può

riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,

dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio

alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo

provvedimento accoglie integralmen­te le richieste ricevibili del ricorrente, l’autorità

Considerandi

di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

constatato come la ricorrente chieda pure che l’Ufficio

sia riconosciuto colpevole per aver agito in modo negligente e che le spese e

costi supplementari dovuti a tale negligenza (pubblicazione,

sequestro, nuova domanda d’esecuzione) siano posti a carico dello Stato;

rilevato che l’UE ha già annullato le spese di

pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC, sicché anche su questo punto il

ricorso è senza interesse;

osservato come l’esecuzione tenda alla realizzazione

di un pegno manuale (e più precisamente su un motoveicolo Ducati M900I.E.

Monster che si trova nei locali dell’escutente e sul quale essa vanta un

diritto di ritenzione), di modo che risultano superflui un sequestro o una

nuova domanda d’esecuzione e pure senza oggetto la domanda di accertamento

della responsabilità dello Stato in merito alle relative (inesistenti) spese,

per tacere del fatto che la questione esulerebbe in ogni caso dalla competenza

di questa Camera quale autorità di vigilanza (cfr. art. 5, 17 cpv. 1 LEF e

art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli

agenti pubblici [RL 166.100]; sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020,

consid. 1);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dichiarato senza oggetto

ed è stralciato dai ruoli.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– __________, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.