15.2024.22
Comminatoria di fallimento notificata a un’escussa iscritta a registro di commercio come direttrice di un’impresa individuale. Segnalazione di nullità trasmessa dal giudice del fallimento
24 aprile 2024Italiano4 min
entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera, il 19 aprile 2024 la PI
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Incarto n.
15.2024.22
Lugano
24 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla segnalazione di possibile nullità sporta il 12 marzo 2024 dalla
IS 1
in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio alla notifica della comminatoria di fallimento emessa il 9
gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 2, __________
contro
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che adito con la domanda di fallimento presentata dalla PI 2 contro PI
Fatti
1 sulla scorta della comminatoria di fallimento appena citata, con decisione
ordinatoria del 12 marzo 2024 il Pretore della Giurisdizione di Lugano, Sezione
5, ha differito la sua decisione in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF e sottoposto
il caso alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza
cantonale, affinché esaminasse la validità della comminatoria di fallimento,
notificata a una persona che non risulta iscritta nel registro di commercio in
una delle qualità enumerate dall’art. 39 LEF;
che
entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera, il 19 aprile 2024 la PI
Considerandi
2.
ha comunicato di concordare sull’erroneità dell’emissione della comminatoria
di fallimento, ma tenuto conto del fatto che ha agito in buona fede senza l’ausilio
di un legale, ha chiesto il rimborso delle spese anticipate;
che
dagli accertamenti eseguiti sui siti “ti.chregister.ch” (Registro di
commercio del Canton Ticino) e “zefix.ch” (indice centrale delle ditte),
si evince che l’escussa PI 1 è iscritta nel registro di commercio del Cantone
Ticino solo come “direttrice” dell’impresa individuale di __________ “__________”;
che
tale qualità non figura tra quelle enumerate esaustivamente all’art. 39 LEF in
merito alle persone soggette alla via del fallimento;
che
tra le persone fisiche menzionate all’art. 39 cpv. 1 LEF si annoverano solo il
titolare stesso di una ditta commerciale (n. 1) – e non un suo direttore –, il
socio di una società in nome collettivo (n. 2), il socio illimitatamente responsabile
di una società in accomandita (n. 3) e il membro dell’amministrazione di una
società in accomandita per azioni (n. 4);
che
emessa nei confronti di una persona non soggetta alla via del fallimento, la comminatoria di fallimento n. __________
è pertanto nulla (DTF 73 I 353,
pag. 356; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art.
39.
LEF), ciò che l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio
(art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);
che
la questione della sorte delle spese giudiziarie anticipate dalla PI 2 compete
al giudice del fallimento (il Pretore);
che
le spese dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per la comminatoria di fallimento sono
annullate insieme all’atto stesso, fermo restando che spetta alla PI 2
comunicare all’UE se intende che l’esecuzione venga ora continuata in via di
pignoramento;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. È accertata la nullità della comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.