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Decisione

15.2024.22

Comminatoria di fallimento notificata a un’escussa iscritta a registro di commercio come direttrice di un’impresa individuale. Segnalazione di nullità trasmessa dal giudice del fallimento

24 aprile 2024Italiano4 min

entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera, il 19 aprile 2024 la PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.22

Lugano

24 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulla segnalazione di possibile nullità sporta il 12 marzo 2024 dalla

IS 1

in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio alla notifica della comminatoria di fallimento emessa il 9

gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

PI 2, __________

contro

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che adito con la domanda di fallimento presentata dalla PI 2 contro PI

Fatti

1 sulla scorta della comminatoria di fallimento appena citata, con decisione

ordinatoria del 12 marzo 2024 il Pretore della Giurisdizione di Lugano, Sezione

5, ha differito la sua decisione in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF e sottoposto

il caso alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza

cantonale, affinché esaminasse la validità della comminatoria di fallimento,

notificata a una persona che non risulta iscritta nel registro di commercio in

una delle qualità enumerate dall’art. 39 LEF;

che

entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera, il 19 aprile 2024 la PI

Considerandi

2.

ha comunicato di concordare sull’erronei­tà dell’emissione della comminatoria

di fallimento, ma tenuto con­to del fatto che ha agito in buona fede senza l’ausilio

di un legale, ha chiesto il rimborso delle spese anticipate;

che

dagli accertamenti eseguiti sui siti “ti.chregister.ch” (Registro di

commercio del Canton Ticino) e “zefix.ch” (indice centrale delle ditte),

si evince che l’escussa PI 1 è iscritta nel registro di commercio del Cantone

Ticino solo come “direttrice” del­l’impresa individuale di __________ “__________”;

che

tale qualità non figura tra quelle enumerate esaustivamente all’art. 39 LEF in

merito alle persone soggette alla via del fallimen­to;

che

tra le persone fisiche menzionate all’art. 39 cpv. 1 LEF si annoverano solo il

titolare stesso di una ditta commerciale (n. 1) – e non un suo direttore –, il

socio di una società in nome collettivo (n. 2), il socio illimitatamente responsabile

di una società in accomandita (n. 3) e il membro dell’amministrazione di una

società in accomandita per azioni (n. 4);

che

emessa nei confronti di una persona non soggetta alla via del fallimento, la comminatoria di fallimento n. __________

è pertanto nul­la (DTF 73 I 353,

pag. 356; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art.

39.

LEF), ciò che l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio

(art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);

che

la questione della sorte delle spese giudiziarie anticipate dalla PI 2 compete

al giudice del fallimento (il Pretore);

che

le spese dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per la comminatoria di fallimento sono

annullate insieme all’atto stesso, fermo restando che spetta alla PI 2

comunicare all’UE se intende che l’ese­cuzione venga ora continuata in via di

pignoramento;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. È accertata la nullità della comminatoria di fallimento emessa nel­l’esecuzione n. __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.