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Decisione

15.2024.25

Determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria del padre

30 settembre 2024Italiano17 min

2023), 17 (nove), 18 (dieci), 19 (nove), 20 (tre) e 21 (cinque), tutte e quarantatré

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.25

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata

il 16 novembre 2023 dall’Ufficio d’ese­­cuzione, sede di Locarno, con

cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’in­­teressenza

spettante a

PI 2, __________ (__________)

nella comunione ereditaria del padre fu PI 1

(† 2021),

composta, oltreché dall’e­­scusso, anche di

PI 3, __________

PI 4, IT – __________

PI 5, IT – __________

PI 6, IT – __________

(patrocinati dall’avv. PA 3, __________)

nelle 43 esecuzioni dei gruppi

n. da 16 a 21 promosse nei confronti di PI 2 da

PI 7, __________

(rappresentata dall’RA 2, __________)

Comune di PI 9, __________

(rappresentato dalla sua Cancelleria

comunale)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato, talvolta, dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona,

talaltra, dall’Ufficio rette, anticipi e

incassi, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata, talvolta, dall’Amministrazione

federale delle finanze

Ufficio centrale d’incasso, Berna,

talaltra, dall’Ufficio esazione e con-

doni, Bellinzona)

PI 11, __________

PI 8, __________

(rappresentata dal suo RA 3, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

1 è deceduto il 17 giugno 2021. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE)

la vedova PI 3, nonché i due figli PI 2 e PI 13, coniugata __________.

B. Il 9 agosto 2022, PI 13 ha presentato un’azione di divisione della CE

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

C. Nelle

esecuzioni formanti i gruppi n. 16 (otto, meno una pagata il 7 aprile

2023), 17 (nove), 18 (dieci), 19 (nove), 20 (tre) e 21 (cinque), tutte e quarantatré

promosse dal 2021 al 2023 nei confronti di PI 2 per poco più di fr. 93'000.–

(al 22 luglio 2024), l’11 marzo, il 15

giugno e il 27 settembre 2022, come pure il 2 gen­naio, il 5 luglio e il

14 novembre 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota del reddito dell’escus­so

eccedente il suo minimo vitale, così come i diritti spettantigli nella

comunione ereditaria del padre. In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha

indicato che la CE è composta, oltreché dell’escus­so,

anche di PI 3 e PI 13. Quali beni appartenenti

alla comunione esso ha indicato “in particolare” l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________9 del fondo base

n. __________5 RFD __________, gravata

da un’ipoteca a garanzia di un credito di fr. 150'000.–, nonché le

quote di comproprietà di ½ del fondo n. __________6 RFD __________ e di ¼ del

fondo n. __________7, intavolato nello stesso registro fondiario. La quota

ereditaria di PI 2 è stata quantificata in ⅓

dell’eredità e le è stato attribuito un valore di stima di fr. 75'739.69.

D. PI

13 è deceduta il 25 febbraio 2023. Le sono succeduti in CE il vedovo PI 4,

nonché i figli PI 5 e PI 6.

E. Avendo i creditori dei gruppi n. 16 a 21 di PI 2

chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha

convocati tutti, salvo PI 11, unitamente agli eredi, a un’udi­­enza tenutasi il

15 febbraio 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunio­ne (ODiC, RS 281.41). Il 10 febbraio 2024, PI 3 ha scrit­to che non

avrebbe potuto parteciparvi per motivi medici e ha anticipato di “non [essere] pronta a vendere” la sua quota della particella n. __________6 né quella sulla PPP n. __________9. Ha aggiunto che erano in cor­so trattative in un procedimento presso la Pretura

di Locarno, in esito alle quali avrebbe deciso se “ritirare” sia le quote ereditarie del­l’escusso, sia

quelle di PI 13.

In

occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché erano presenti soltanto l’escusso

e il patrocina­tore di PI 4, PI 5 e PI 6. Il verbale riporta che il 5 febbraio

precedente il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città aveva, da

un lato, disposto “lo

scioglimento della comproprietà

relativa alla quota B di ½ della particella n. __________6 RFD di __________,

mediante vendita agli incanti privati”, e dall’altro fissato gl’incanti

per il 12 aprile seguente.

F. Poiché

la conciliazione era fallita, il 16 febbraio 2024 l’UE ha assegnato a tutti gl’interessati,

salvo – nuovamente – PI 11, un termine di dieci giorni per presentare eventuali

proposte concrete per la realizzazione

della quota ereditaria.

Il

29 febbraio 2024, PI 2 ha chiesto di sospendere per sei mesi la realizzazione

per poter “trattare con i coeredi e la ban­ca”,

sì da convincere la madre a comprare le quote ereditarie sua e degli altri

eredi sui fondi n. __________6 e __________7. Quale alternativa, ha proposto di

versare mensilmente fr. 500.– per ridurre i suoi debiti.

Con scritto dello stesso giorno, PI 4 e i suoi

figli si sono detti sorpresi dell’ammontare dei debiti dell’escusso e

hanno affermato ch’egli fa ostruzionismo

allo scioglimento della comunione ereditaria

in parola. Secondo loro, “l’unica possibilità concreta anche per arrivare a chiudere le posizioni debitorie”

dell’escusso è quella di vendere all’asta i due (interi) fondi n. __________6 e

__________7, i quali, secondo la loro stima, valgono almeno un milione di

franchi; hanno però precisato ch’essi, come pure la vedova “dovranno essere tutelati con separato accordo per le

loro quote ereditarie sul restante

[fondo n. __________5] dove vive quest’ultima”. Quale

alternativa, hanno proposto di vendere all’asta anche la PPP n. __________9.

G. Frattanto, nell’appello del 21 febbraio 2024 contro

la decisione del Pretore aggiunto, volto a revocare l’ordine di vendita all’asta

della particella n. __________6, PI 3 ha quantificato il valore del fondo in fr. 329'936.–.

Nel loro appello del 6 marzo 2024 contro la stessa decisione, PI 4 e i suoi

figli hanno “prudenzialmen­-te”

quantificato il valore dei fondi __________6 e __________7, come pure della PPP

n. __________9 in fr. 650'000.–, fr. 10'000.– e fr. 350'000.–

(al netto di un aggravio di fr. 150'000.–),

quello di un’automobile appartenen­te al defunto in fr. 6'000.– e

quello di averi bancari, di cui egli era titolare, in fr. 11'246.–; hanno

poi fatto valere che PI 2 è debitore di fr. 201'700.– nei confronti della

comunione ereditaria del padre.

H. Il 15

marzo 2024, l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dell’interessenza. Ha ribadito che la sostanza ereditaria è

composta dei tre noti fondi e quantificato in ¼ la quota ereditaria di PI 2. Ha

precisato di aver stimato la quota dell’escusso in fr. 16'131.70 con

riguardo alla PPP n. __________9, a

fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 129'053.60 e di un “debito ipotecario” di fr. 151'000.–, in fr. 40'617.– con

riguardo alla quo­ta di comproprietà del fondo n. __________6, a fronte di

un valore di stima ufficiale di fr. 324'936.–, e in fr. 56.– con

riguardo alla quota di comproprietà del fondo n. __________7, a fronte di un

valore di stima ufficiale di fr. 897.–.

I. Nel

frattempo, nelle cinque esecuzioni formanti il gruppo n. 22 e nelle altrettante

formanti il gruppo n. 23, tutte promosse nel 2023 e nel 2024 nei confronti di PI

2, rispettivamente l’11 marzo e il 13 agosto 2024, l’UE ha nuovamente pignorato

i beni già pignorati nei sei gruppi

precedenti. Nel gruppo n. 22 la

domanda della creditrice dell’esecuzione n. __________ volta all’emis­­sione di

un attestato di carenza di beni è stata tratta come una do­manda di realizzazione, accolta però

(verosimilmente per errore) soltanto per le quote di salario pignorate.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC),

dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.

10.

cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude

quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente

determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della

seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il

resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità

di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC

tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10,

consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di

stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione.

In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta

ha supera­to l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio

concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo

valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio,

dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’even­tuale eccedenza all’escusso

(sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un

gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di

quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di conciliazione. Appare però

opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre

misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto

di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione

(citata 15.2023.116, consid. 2, e i rinvii).

Nel

caso in esame, l’UE ha quindi giustamente citato soltanto i creditori dei

gruppi n. 16 a 21 e invitato solo loro a proporre misure di realizzazione nel

senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, giacché nessun creditore dei gruppi n. 22 e 23

aveva chiesto la realizzazione dell’interessenza.

L’Ufficio ha invero dimenticato sia di convocare PI 11, sia di

assegnargli un termine per formulare proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’e­­scusso.

Non è tuttavia necessario consultarlo prima del giudizio siccome

l’UE dovrà comunque comunicargli il modo di realizzazione stabilito da questa

Camera, così come ai creditori dei gruppi n. 22 e 23, qualora nel frattempo uno

di loro dovesse chiedere la realizzazione

dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione

odierna (sotto dispositivo n. 3), sicché essi avranno pur sempre la

possibilità di proporre, mediante ricorso, un modo di realizzazione alternativo

a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza

di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza della CEF

15.2023.122

del 25 settembre 2024, consid. 2).

3.

Sulle

proposte concrete per la

realizzazione della quota ereditaria dell’escusso giunte all’UE va detto quanto segue.

3.1

La

richiesta dell’escusso di sospendere per sei mesi la realizzazione per

permettere alla madre di comprare tutte le quote ereditarie non è una proposta concreta di realizzazione, ma semmai di

dilazione della realizzazione. Sono infatti tutto fuorché concrete la

possibilità e l’intenzione di PI 3 di comprare la quota del figlio (v. il suo

scritto all’UE del 10 febbraio 2024),

a un prezzo del resto imprecisato. Una dilazione andrebbe poi chiesta all’UE

(non a questa Camera) rendendo verosimili i presupposti dell’art. 123 LEF, in

particolare la possibilità per l’escusso di estinguere i suoi debiti in dodici rate mensili. La sua

proposta alternativa di ver­sare fr. 500.– mensili è al riguardo

manifestamente insufficiente se messa a confronto con l’ammontare dei suoi

debiti, di quasi fr. 100'000.–, per

tacere del fatto ch’egli non spiega né rende verosimile come potrebbe versare mensilmente anche solo fr. 500.–,

giacché la parte dei suoi redditi eccedente il suo minimo vitale è già

pignorata.

3.2

In

assenza di un accordo di tutti i componenti della CE, non è possibile la

vendita all’asta dei fondi n. __________6 e __________7, e neppure della PPP

n. __________9, come proposto da PI 4 anche per i suoi figli. PI 3 lo ha infatti escluso nel suo scritto

del 10 feb­braio 2024 all’UE

e la Camera non ha competenze giudiziarie in materia di divisione ereditaria,

che la legge attribuisce al giudice civile (art. 604 CC e 1 LAC; citata

15.2023.122, consid. 4.3.1).

3.3

Di conseguenza, non resta che scegliere un altro

modo di realizzazione, previsto dall’ODiC o alternativo (art. 132 cpv. 3

LEF).

4.

Occorre

anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è

sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei

suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).

4.1

Nei

verbali di pignoramento, l’Ufficio ha stabilito che l’interessenza spettante

all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 1 è di ⅓ e nell’istanza di ¼. La seconda indicazione è quella corretta. In

assenza di disposizioni mortis causa

del defunto, PI 3, ossia il coniuge superstite, ha diritto a ½ dell’eredità in concorso con i figli PI 2 e PI 13 (art. 462 n.

1.

CC), i quali hanno dunque diritto ognuno a ¼ (art. 457 cpv. 1 e 2 CC).

In base alle medesime norme, col decesso della figlia PI 13, il marito PI 4 ha

diritto a ½ della sua interessenza nella CE paterna in concorso con i figli PI

5.

e PI 6, i quali hanno diritto ognuno a ¼.

4.2

Sia

nei verbali di pignoramento, sia nell’istanza, l’UE ha stabilito che il

patrimonio della comunione ereditaria fu PI 1 è composto della PPP (recte: della quota di

comproprietà di ½ sulla PPP) n. __________9 della particella n. 95 RFD __________,

nonché le quote di comproprietà di ½ del fondo n. __________6 e di ¼ del fondo

n. __________7, RFD __________, e ha

assegnato all’interessenza spettan­te all’escusso un valore di

stima di fr. 75'739.69, ridotto nell’istan­­za a fr. 56'804.70 in

totale, di cui fr. 16'131.70 per la

PPP n.__________9, fr. 40'617.– per il fondo n. __________6 e fr. 56.–

per il fondo n. __________7.

4.2.1

Nel loro appello, PI 4 e i

suoi figli hanno citato anche altri beni (averi bancari

del defunto di fr. 11'246.–, un’automobile stimata in

fr. 6'000.– e un credito di fr. 201'700.– della

CE nei confronti di PI 2) e hanno prudenzialmente

quantificato il valore del fondo n. __________6 in fr. 650'000.–, valutato da PI 3

nel suo in fr. 329'936.–, quello del fondo n.__________7 in fr. 10'000.–

e quello della PPP in fr. 350'000.– (al netto di un aggravio complessivo

di fr. 150'000.–).

4.2.2

Gli accertamenti dell’UE risultano incompleti e non affidabili, poiché

esso ha manifestamente stimato il valore dei fondi fondandosi sul valore di stima ufficiale

(o fiscale), che notoriamente è inferiore al valore di realizzazione. Volendosi

attenere al valore dei fondi indicati dagli eredi PI 4 e i suoi figli (per il n. __________6 quello minore menzionato

da PI 3 corrisponde al valore di stima ufficiale di fr. 324'936.–, che

come già esposto non è determinante ai fini del giudizio) e a quello del conto

e dell’automobile, il valore di realizzazione dell’asse ereditario risulta

ammontare a oltre fr. 1'000'000.– e la quota dell’escusso a più di fr. 250'000.–

(¼, sopra consid. 4.1). Tolto il suo preteso debito di fr. 201'700.– nei confronti

della CE, quanto da lui ottenibile nella divisione varrebbe circa fr. 50'000.–,

ovvero meno dei debiti per cui è stata chiesta la realizzazione, di poco

più di fr. 93'000.– complessivi

(al 22 luglio 2024).

4.2.3

I

dati menzionati da PI 4 sono invero approssimati e non sostanziati con indizi

concreti, specie per quanto attiene al debito dell’escusso nei confronti della

CE. Non appare d’altronde necessario retrocedere l’incarto all’UE per ulteriori

accertamenti, che a prima vista non potrebbero giungere a dati del tutto

affidabili prima della divisione effettiva della successione. Siccome la

procedura di divisione è già iniziata, e parte delle spese giudiziarie sono già

state pagate dagli eredi, il modo di

realizzazione migliore per tutti gl’interessati appare essere quello per

cui l’UE faccia intervenire nella divisione, al posto dell’escusso e nel suo

interesse e in quello dei suoi creditori, l’autorità

competente secondo l’art. 609 CC – nel Ticino l’ufficiale delle esecuzioni

(art. 96 cpv. 2 LAC). Sarà infatti nella procedura

di divisione che si determineranno in modo definitivo i beni successori

spettanti all’escusso. La soluzione alternativa della sua vendita all’incanto

pubblico sembra specularmente inopportuna, non solo perché il valore dell’interessenza

pignorata non è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC,

stanti i dubbi sugli attivi e sulle pretese tra coeredi (cfr. DTF 80 III

117.

consid. 1), ma anche perché rischierebbe di favorire l’unico “grosso”

creditore (lo Stato del Canton Ticino), che vanta all’incirca il 58% del valore complessivo dei crediti

per cui l’interessenza è stata pignorata, a scapito dei “piccoli” creditori, verosimilmente

non disposti a formulare offerte vicine al prezzo effettivo della quota e che, di conseguenza non percepirebbero alcunché in

caso di aggiudicazione a favore dello Stato del Canton Ticino (cfr. sentenza della CEF 15.2021.2 del 6 settembre 2021,

consid. 2.2).

4.3

Quale modo di realizzazione dei diritti pignorati occorre quindi

ordinare all’UE di fare intervenire nella divisione, al posto dell’escus­so

e nel suo interesse e in quello dei suoi

creditori, l’ufficiale delle esecuzioni

sotto la vigilanza di questa Camera (citata 15.2023.122, consid. 3.3 e

4.1.2).

4.4

In linea di massima, le spese connesse con la procedura di divisio­ne,

limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’escus­so e alla

prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai

creditori, pena la vendita agl’incanti

pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC),

tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di

ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a

suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui

l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata

anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in

comunione pignorati (citata 14.2023.122, consid. 5.3). Nel caso in

esame, le spese della procedura di divisione sono già sta­te in parte pagate

dagli eredi e la vendita di un fondo potrebbe verosimilmente

permettere di pagare altre spese. La questione del­le conseguenze di un

eventuale mancato anticipo risulta quindi prematura e forse senza oggetto,

sicché può rimanere indecisa.

5.

Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi,

nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine

stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al

soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento dell’interessenza.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di far intervenire l’Ufficiale

delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, perché si

sostituisca a PI 2 nella procedura di

divisione dell’eredità del padre PI 1.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, e,

per il suo tramite, all’escusso, agli membri della comunione ereditaria e a

tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda

di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.