15.2024.25
Determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria del padre
30 settembre 2024Italiano17 min
2023), 17 (nove), 18 (dieci), 19 (nove), 20 (tre) e 21 (cinque), tutte e quarantatré
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.25
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata
il 16 novembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, con
cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI 2, __________ (__________)
nella comunione ereditaria del padre fu PI 1
(† 2021),
composta, oltreché dall’escusso, anche di
PI 3, __________
PI 4, IT – __________
PI 5, IT – __________
PI 6, IT – __________
(patrocinati dall’avv. PA 3, __________)
nelle 43 esecuzioni dei gruppi
n. da 16 a 21 promosse nei confronti di PI 2 da
PI 7, __________
(rappresentata dall’RA 2, __________)
Comune di PI 9, __________
(rappresentato dalla sua Cancelleria
comunale)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato, talvolta, dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona,
talaltra, dall’Ufficio rette, anticipi e
incassi, Bellinzona)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata, talvolta, dall’Amministrazione
federale delle finanze
Ufficio centrale d’incasso, Berna,
talaltra, dall’Ufficio esazione e con-
doni, Bellinzona)
PI 11, __________
PI 8, __________
(rappresentata dal suo RA 3, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
1 è deceduto il 17 giugno 2021. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE)
la vedova PI 3, nonché i due figli PI 2 e PI 13, coniugata __________.
B. Il 9 agosto 2022, PI 13 ha presentato un’azione di divisione della CE
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
C. Nelle
esecuzioni formanti i gruppi n. 16 (otto, meno una pagata il 7 aprile
2023), 17 (nove), 18 (dieci), 19 (nove), 20 (tre) e 21 (cinque), tutte e quarantatré
promosse dal 2021 al 2023 nei confronti di PI 2 per poco più di fr. 93'000.–
(al 22 luglio 2024), l’11 marzo, il 15
giugno e il 27 settembre 2022, come pure il 2 gennaio, il 5 luglio e il
14 novembre 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota del reddito dell’escusso
eccedente il suo minimo vitale, così come i diritti spettantigli nella
comunione ereditaria del padre. In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha
indicato che la CE è composta, oltreché dell’escusso,
anche di PI 3 e PI 13. Quali beni appartenenti
alla comunione esso ha indicato “in particolare” l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________9 del fondo base
n. __________5 RFD __________, gravata
da un’ipoteca a garanzia di un credito di fr. 150'000.–, nonché le
quote di comproprietà di ½ del fondo n. __________6 RFD __________ e di ¼ del
fondo n. __________7, intavolato nello stesso registro fondiario. La quota
ereditaria di PI 2 è stata quantificata in ⅓
dell’eredità e le è stato attribuito un valore di stima di fr. 75'739.69.
D. PI
13 è deceduta il 25 febbraio 2023. Le sono succeduti in CE il vedovo PI 4,
nonché i figli PI 5 e PI 6.
E. Avendo i creditori dei gruppi n. 16 a 21 di PI 2
chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha
convocati tutti, salvo PI 11, unitamente agli eredi, a un’udienza tenutasi il
15 febbraio 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41). Il 10 febbraio 2024, PI 3 ha scritto che non
avrebbe potuto parteciparvi per motivi medici e ha anticipato di “non [essere] pronta a vendere” la sua quota della particella n. __________6 né quella sulla PPP n. __________9. Ha aggiunto che erano in corso trattative in un procedimento presso la Pretura
di Locarno, in esito alle quali avrebbe deciso se “ritirare” sia le quote ereditarie dell’escusso, sia
quelle di PI 13.
In
occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché erano presenti soltanto l’escusso
e il patrocinatore di PI 4, PI 5 e PI 6. Il verbale riporta che il 5 febbraio
precedente il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città aveva, da
un lato, disposto “lo
scioglimento della comproprietà
relativa alla quota B di ½ della particella n. __________6 RFD di __________,
mediante vendita agli incanti privati”, e dall’altro fissato gl’incanti
per il 12 aprile seguente.
F. Poiché
la conciliazione era fallita, il 16 febbraio 2024 l’UE ha assegnato a tutti gl’interessati,
salvo – nuovamente – PI 11, un termine di dieci giorni per presentare eventuali
proposte concrete per la realizzazione
della quota ereditaria.
Il
29 febbraio 2024, PI 2 ha chiesto di sospendere per sei mesi la realizzazione
per poter “trattare con i coeredi e la banca”,
sì da convincere la madre a comprare le quote ereditarie sua e degli altri
eredi sui fondi n. __________6 e __________7. Quale alternativa, ha proposto di
versare mensilmente fr. 500.– per ridurre i suoi debiti.
Con scritto dello stesso giorno, PI 4 e i suoi
figli si sono detti sorpresi dell’ammontare dei debiti dell’escusso e
hanno affermato ch’egli fa ostruzionismo
allo scioglimento della comunione ereditaria
in parola. Secondo loro, “l’unica possibilità concreta anche per arrivare a chiudere le posizioni debitorie”
dell’escusso è quella di vendere all’asta i due (interi) fondi n. __________6 e
__________7, i quali, secondo la loro stima, valgono almeno un milione di
franchi; hanno però precisato ch’essi, come pure la vedova “dovranno essere tutelati con separato accordo per le
loro quote ereditarie sul restante
[fondo n. __________5] dove vive quest’ultima”. Quale
alternativa, hanno proposto di vendere all’asta anche la PPP n. __________9.
G. Frattanto, nell’appello del 21 febbraio 2024 contro
la decisione del Pretore aggiunto, volto a revocare l’ordine di vendita all’asta
della particella n. __________6, PI 3 ha quantificato il valore del fondo in fr. 329'936.–.
Nel loro appello del 6 marzo 2024 contro la stessa decisione, PI 4 e i suoi
figli hanno “prudenzialmen-te”
quantificato il valore dei fondi __________6 e __________7, come pure della PPP
n. __________9 in fr. 650'000.–, fr. 10'000.– e fr. 350'000.–
(al netto di un aggravio di fr. 150'000.–),
quello di un’automobile appartenente al defunto in fr. 6'000.– e
quello di averi bancari, di cui egli era titolare, in fr. 11'246.–; hanno
poi fatto valere che PI 2 è debitore di fr. 201'700.– nei confronti della
comunione ereditaria del padre.
H. Il 15
marzo 2024, l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dell’interessenza. Ha ribadito che la sostanza ereditaria è
composta dei tre noti fondi e quantificato in ¼ la quota ereditaria di PI 2. Ha
precisato di aver stimato la quota dell’escusso in fr. 16'131.70 con
riguardo alla PPP n. __________9, a
fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 129'053.60 e di un “debito ipotecario” di fr. 151'000.–, in fr. 40'617.– con
riguardo alla quota di comproprietà del fondo n. __________6, a fronte di
un valore di stima ufficiale di fr. 324'936.–, e in fr. 56.– con
riguardo alla quota di comproprietà del fondo n. __________7, a fronte di un
valore di stima ufficiale di fr. 897.–.
I. Nel
frattempo, nelle cinque esecuzioni formanti il gruppo n. 22 e nelle altrettante
formanti il gruppo n. 23, tutte promosse nel 2023 e nel 2024 nei confronti di PI
2, rispettivamente l’11 marzo e il 13 agosto 2024, l’UE ha nuovamente pignorato
i beni già pignorati nei sei gruppi
precedenti. Nel gruppo n. 22 la
domanda della creditrice dell’esecuzione n. __________ volta all’emissione di
un attestato di carenza di beni è stata tratta come una domanda di realizzazione, accolta però
(verosimilmente per errore) soltanto per le quote di salario pignorate.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC),
dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.
10.
cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con
consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude
quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente
determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della
seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il
resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità
di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la
LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC
tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10,
consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di
stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione.
In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta
ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio
concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo
valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio,
dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso
(sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un
gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di
quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione. Appare però
opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre
misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto
di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione
(citata 15.2023.116, consid. 2, e i rinvii).
Nel
caso in esame, l’UE ha quindi giustamente citato soltanto i creditori dei
gruppi n. 16 a 21 e invitato solo loro a proporre misure di realizzazione nel
senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, giacché nessun creditore dei gruppi n. 22 e 23
aveva chiesto la realizzazione dell’interessenza.
L’Ufficio ha invero dimenticato sia di convocare PI 11, sia di
assegnargli un termine per formulare proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso.
Non è tuttavia necessario consultarlo prima del giudizio siccome
l’UE dovrà comunque comunicargli il modo di realizzazione stabilito da questa
Camera, così come ai creditori dei gruppi n. 22 e 23, qualora nel frattempo uno
di loro dovesse chiedere la realizzazione
dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione
odierna (sotto dispositivo n. 3), sicché essi avranno pur sempre la
possibilità di proporre, mediante ricorso, un modo di realizzazione alternativo
a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza
di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza della CEF
15.2023.122
del 25 settembre 2024, consid. 2).
3.
Sulle
proposte concrete per la
realizzazione della quota ereditaria dell’escusso giunte all’UE va detto quanto segue.
3.1
La
richiesta dell’escusso di sospendere per sei mesi la realizzazione per
permettere alla madre di comprare tutte le quote ereditarie non è una proposta concreta di realizzazione, ma semmai di
dilazione della realizzazione. Sono infatti tutto fuorché concrete la
possibilità e l’intenzione di PI 3 di comprare la quota del figlio (v. il suo
scritto all’UE del 10 febbraio 2024),
a un prezzo del resto imprecisato. Una dilazione andrebbe poi chiesta all’UE
(non a questa Camera) rendendo verosimili i presupposti dell’art. 123 LEF, in
particolare la possibilità per l’escusso di estinguere i suoi debiti in dodici rate mensili. La sua
proposta alternativa di versare fr. 500.– mensili è al riguardo
manifestamente insufficiente se messa a confronto con l’ammontare dei suoi
debiti, di quasi fr. 100'000.–, per
tacere del fatto ch’egli non spiega né rende verosimile come potrebbe versare mensilmente anche solo fr. 500.–,
giacché la parte dei suoi redditi eccedente il suo minimo vitale è già
pignorata.
3.2
In
assenza di un accordo di tutti i componenti della CE, non è possibile la
vendita all’asta dei fondi n. __________6 e __________7, e neppure della PPP
n. __________9, come proposto da PI 4 anche per i suoi figli. PI 3 lo ha infatti escluso nel suo scritto
del 10 febbraio 2024 all’UE
e la Camera non ha competenze giudiziarie in materia di divisione ereditaria,
che la legge attribuisce al giudice civile (art. 604 CC e 1 LAC; citata
15.2023.122, consid. 4.3.1).
3.3
Di conseguenza, non resta che scegliere un altro
modo di realizzazione, previsto dall’ODiC o alternativo (art. 132 cpv. 3
LEF).
4.
Occorre
anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è
sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei
suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).
4.1
Nei
verbali di pignoramento, l’Ufficio ha stabilito che l’interessenza spettante
all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 1 è di ⅓ e nell’istanza di ¼. La seconda indicazione è quella corretta. In
assenza di disposizioni mortis causa
del defunto, PI 3, ossia il coniuge superstite, ha diritto a ½ dell’eredità in concorso con i figli PI 2 e PI 13 (art. 462 n.
1.
CC), i quali hanno dunque diritto ognuno a ¼ (art. 457 cpv. 1 e 2 CC).
In base alle medesime norme, col decesso della figlia PI 13, il marito PI 4 ha
diritto a ½ della sua interessenza nella CE paterna in concorso con i figli PI
5.
e PI 6, i quali hanno diritto ognuno a ¼.
4.2
Sia
nei verbali di pignoramento, sia nell’istanza, l’UE ha stabilito che il
patrimonio della comunione ereditaria fu PI 1 è composto della PPP (recte: della quota di
comproprietà di ½ sulla PPP) n. __________9 della particella n. 95 RFD __________,
nonché le quote di comproprietà di ½ del fondo n. __________6 e di ¼ del fondo
n. __________7, RFD __________, e ha
assegnato all’interessenza spettante all’escusso un valore di
stima di fr. 75'739.69, ridotto nell’istanza a fr. 56'804.70 in
totale, di cui fr. 16'131.70 per la
PPP n.__________9, fr. 40'617.– per il fondo n. __________6 e fr. 56.–
per il fondo n. __________7.
4.2.1
Nel loro appello, PI 4 e i
suoi figli hanno citato anche altri beni (averi bancari
del defunto di fr. 11'246.–, un’automobile stimata in
fr. 6'000.– e un credito di fr. 201'700.– della
CE nei confronti di PI 2) e hanno prudenzialmente
quantificato il valore del fondo n. __________6 in fr. 650'000.–, valutato da PI 3
nel suo in fr. 329'936.–, quello del fondo n.__________7 in fr. 10'000.–
e quello della PPP in fr. 350'000.– (al netto di un aggravio complessivo
di fr. 150'000.–).
4.2.2
Gli accertamenti dell’UE risultano incompleti e non affidabili, poiché
esso ha manifestamente stimato il valore dei fondi fondandosi sul valore di stima ufficiale
(o fiscale), che notoriamente è inferiore al valore di realizzazione. Volendosi
attenere al valore dei fondi indicati dagli eredi PI 4 e i suoi figli (per il n. __________6 quello minore menzionato
da PI 3 corrisponde al valore di stima ufficiale di fr. 324'936.–, che
come già esposto non è determinante ai fini del giudizio) e a quello del conto
e dell’automobile, il valore di realizzazione dell’asse ereditario risulta
ammontare a oltre fr. 1'000'000.– e la quota dell’escusso a più di fr. 250'000.–
(¼, sopra consid. 4.1). Tolto il suo preteso debito di fr. 201'700.– nei confronti
della CE, quanto da lui ottenibile nella divisione varrebbe circa fr. 50'000.–,
ovvero meno dei debiti per cui è stata chiesta la realizzazione, di poco
più di fr. 93'000.– complessivi
(al 22 luglio 2024).
4.2.3
I
dati menzionati da PI 4 sono invero approssimati e non sostanziati con indizi
concreti, specie per quanto attiene al debito dell’escusso nei confronti della
CE. Non appare d’altronde necessario retrocedere l’incarto all’UE per ulteriori
accertamenti, che a prima vista non potrebbero giungere a dati del tutto
affidabili prima della divisione effettiva della successione. Siccome la
procedura di divisione è già iniziata, e parte delle spese giudiziarie sono già
state pagate dagli eredi, il modo di
realizzazione migliore per tutti gl’interessati appare essere quello per
cui l’UE faccia intervenire nella divisione, al posto dell’escusso e nel suo
interesse e in quello dei suoi creditori, l’autorità
competente secondo l’art. 609 CC – nel Ticino l’ufficiale delle esecuzioni
(art. 96 cpv. 2 LAC). Sarà infatti nella procedura
di divisione che si determineranno in modo definitivo i beni successori
spettanti all’escusso. La soluzione alternativa della sua vendita all’incanto
pubblico sembra specularmente inopportuna, non solo perché il valore dell’interessenza
pignorata non è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC,
stanti i dubbi sugli attivi e sulle pretese tra coeredi (cfr. DTF 80 III
117.
consid. 1), ma anche perché rischierebbe di favorire l’unico “grosso”
creditore (lo Stato del Canton Ticino), che vanta all’incirca il 58% del valore complessivo dei crediti
per cui l’interessenza è stata pignorata, a scapito dei “piccoli” creditori, verosimilmente
non disposti a formulare offerte vicine al prezzo effettivo della quota e che, di conseguenza non percepirebbero alcunché in
caso di aggiudicazione a favore dello Stato del Canton Ticino (cfr. sentenza della CEF 15.2021.2 del 6 settembre 2021,
consid. 2.2).
4.3
Quale modo di realizzazione dei diritti pignorati occorre quindi
ordinare all’UE di fare intervenire nella divisione, al posto dell’escusso
e nel suo interesse e in quello dei suoi
creditori, l’ufficiale delle esecuzioni
sotto la vigilanza di questa Camera (citata 15.2023.122, consid. 3.3 e
4.1.2).
4.4
In linea di massima, le spese connesse con la procedura di divisione,
limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’escusso e alla
prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai
creditori, pena la vendita agl’incanti
pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC),
tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di
ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a
suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui
l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata
anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in
comunione pignorati (citata 14.2023.122, consid. 5.3). Nel caso in
esame, le spese della procedura di divisione sono già state in parte pagate
dagli eredi e la vendita di un fondo potrebbe verosimilmente
permettere di pagare altre spese. La questione delle conseguenze di un
eventuale mancato anticipo risulta quindi prematura e forse senza oggetto,
sicché può rimanere indecisa.
5.
Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi,
nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine
stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al
soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento dell’interessenza.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di far intervenire l’Ufficiale
delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, perché si
sostituisca a PI 2 nella procedura di
divisione dell’eredità del padre PI 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, e,
per il suo tramite, all’escusso, agli membri della comunione ereditaria e a
tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda
di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.