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Decisione

15.2024.26

Ricorso contro il verbale di sequestro. Effetto sospensivo concesso in un altro procedimento. Procura data da un Comune a un ufficio cantonale per l’esazione d’imposte comunali. Stima di un fondo fuori Cantone

15 novembre 2024Italiano16 min

decisione di richiesta di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 26 maggio 2023,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.26

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 marzo 2024 di

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 5

marzo 2024 a carico del ricorrente e a favore di

Confederazione Svizzera, Berna

Canton Soletta, Soletta

Comune di PI 2, __________

Comune di PI 1, __________

(rappresentati dal Kantonale

Steueramt Solothurn, Soletta

e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

decisione di richiesta di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 26 maggio 2023,

l’Ufficio fiscale del Canton Soletta (Kantonale Steueramt) ha imposto a RI 1 di prestare una garanzia per

crediti d’imposta diretta di complessivi fr. 2'378'080.–, vantati nei suoi confronti dalla Confederazione Svizzera, dal Canton Soletta

e dai Comuni di PI 2 e PI 1.

Mediante

ricorso del 29 giugno 2023, RI 1 ha impugnato la Sicherstellungsverfügung al Tribunale

fiscale del Canton Soletta, che ha dichiarato l’impugnativa irricevibile

con sentenza del 25 settembre 2023.

Mediante ricorso

del 23 novembre 2023, RI 1 ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale,

che con decreto (supercautelare) del 27 novembre ha accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel

ricorso, ordinan­do che fino alla decisione sull’istanza non venisse

eseguito alcun provvedimento. L’Alta Corte ha poi respinto l’impugnativa con

decisione del 21 febbraio 2024 (9C_734/2023).

B. Parallelamente, sulla scorta di un decreto di

sequestro (Arrestbe­fehl)

dell’8 agosto 2023 fondato sulla nota Sicherstellungsverfügung, quello stesso giorno la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato i fondi n. __________3 e __________9

RF O__________, appartenenti a RI 1 e siti nel circondario dell’Ufficio di

esecuzione (Betreibungsamt) di __________, nonché un suo credito di fr. 7.2

milioni, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–. Il 21 agosto 2023 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. __________7).

Mediante

ricorso del 29 agosto 2023, RI 1 si è aggravato contro detto verbale,

postulandone l’annullamento, con riguardo sia agli immobili, sia al credito.

Con sentenza del 27 dicembre 2023 (15.2023.95/96), questa Camera ha parzialmente accolto l’impu­­gnativa

limitatamente ai fondi, ma per inavvertenza ha integralmen­te annullato il verbale, sicché il 10 gennaio 2024

ha rettificato il dispositivo erroneamente redatto. RI 1 ha impugnato la

decisione di rettifica al Tribunale federale con ricorso del 19 gennaio (inc.

5A_38/2024) chiedendone l’annullamento; il 13 febbraio, l’Alta Corte ha accolto

la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa,

nel senso di mantenere il provvedimento sia sugl’immobili, sia sul credito, ma

di vietare la continuazione della procedura di sequestro fino all’evasione del

ricorso. La procedura è tuttora pendente.

C. Nel

frattempo, a domanda comune dei quattro enti sequestranti, il 4 settembre 2023 l’Ufficio ha emesso un unico precetto esecutivo (n. __________)

per l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento a convalida del sequestro. Mediante ricorso del 13 set­tembre,

RI 1 ha impugnato detto provvedimento. Con sentenza del 13 febbraio 2024

(15.2023.105) questa Camera ha accolto l’impugnativa, annullando il precetto.

D. In precedenza, in ottemperanza alla sentenza di questa Camera del 27 dicembre 2023 rettificata il 10 gennaio 2024, il 6 febbraio 2024 l’UE aveva emesso un verbale di

sequestro rettificato. Mediante ricorso del 19 febbraio 2024 (inc. 15.2024.19),

RI 1 ha impugnato tale provvedimento. Con decreto del 23 febbraio, il presidente

della Camera ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo

formulata nell’impugnativa, nel senso di sospendere la procedura di ricorso

fino alla decisione del Tribunale federale sul ricorso presentato contro la

predetta sentenza.

E. Sulla

scorta di un secondo Arrestbefehl, emesso il 27 febbraio 2024 sempre dal Kantonale Steueramt e nuovamente fondato sulla

nota

Sicherstellungsverfügung,

ma solo a favore di crediti d’imposta di complessivi fr. 347'528.40

vantati dai Comuni di PI 2 e PI 1, quello stesso giorno l’Ufficio ha

sequestrato gli stessi be­ni già oggetto del primo sequestro. Il 5 marzo

2024, l’UE ha emes­so il (secondo) verbale di sequestro (n. __________0).

F. Mediante

ricorso del 15 marzo 2024, RI 1 si è aggravato anche contro il secondo verbale,

postulandone l’annullamento.

G. Il

29 marzo 2024, il Presidente della Camera ha respinto l’istanza di concessione

dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa.

H. Mediante

osservazioni del 15 aprile 2024, i Comuni di PI 2 e PI 1, entrambi rappresentati

dal Kantonale Steueramt, hanno chiesto la reiezione del ricorso, l’addebito delle spese

processuali e ripetibili al ricorrente, e la sua condanna a una multa di fr. 1'500.–. Nelle sue del 22 aprile

2024, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica spontanea

del 3 maggio 2024, RI 1 si è riconfermato nella sua posizione.

I. Il

17 settembre 2024, il Betreibungsamt ha comunicato all’UE che, su istanza di RI 1 del 19 febbraio 2024,

aveva fatto eseguire una nuova valutazione dei fondi e che il loro valore

complessivo ammonta a fr. 6'135'000.–.

L. Nel frattempo, con sei precetti esecutivi “per l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o

di fallimento”, tutti emessi il 7 maggio 2024 dall’UE,

la Confederazione Svizzera, il

Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e PI 1 hanno escusso RI 1 per l’in­­casso dei

quattro crediti fiscali già indicati nel primo Arrestbefehl, nonché per altre due pretese

dei Comuni a convalida del secondo sequestro (n. __________). Mediante sei ricorsi distinti, tutti del

23 mag­gio 2024, l’escusso ha impugnato tali provvedimenti,

sostituiti per quattro di essi con i nuovi precetti esecutivi n. __________,

__________, __________ e __________ “per l’esecuzione per una prestazione di garanzia”. Con un’unica sentenza di data odierna (15.2024.50-55), questa Camera

ha stralciato due ricorsi dal ruolo e respinto gli altri nella misura della

loro ricevibilità.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 marzo 2024 dall’UE, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel ricorso, RI 1 ricorda in primo luogo che in

una proce­dura concernente la Sicherstellungsverfügung del 26 maggio 2023,

su cui si basa il sequestro oggetto del ricorso in esame, con decreto del 27 novembre 2023 il Tribunale federale ha ordinato di

sospendere ogni procedura esecutiva nei suoi confronti e con decreto del 13 febbraio 2024 si è poi pronunciato nello stesso modo nella procedura di ricorso

contro la decisione rettificata della Camera del 10 gennaio 2024 (inc. 15.2023.95/96). Chiede

pertanto di non decidere fino alla decisione del Tribunale federale.

2.1

Orbene,

circa la prima decisione federale, anche se è vero che il (verbale di)

sequestro qui impugnato si basa sulla Sicherstellungsverfügung del 26 maggio 2023, ancorché su un diverso Arrestbefehl (del 27 febbraio

2024.

anziché dell’8 agosto 2023), è altrettanto vero che il decreto dell’Alta

Corte ha perso efficacia, giacché essa ha frattanto respinto il ricorso (9C_734/2023), ciò che anche la sentenza precisa (consid. 1.3).

2.2

Circa

la seconda decisione federale, RI 1 non si avvede che in realtà il decreto

riguarda solo l’atto allora impugnato, ovvero l’esecuzione del sequestro n. __________7,

e vieta quindi unicamente provvedimenti volti a completarne l’esecuzione (come quelli conservativi, cui rinvia

l’art. 275 LEF, oppure procedure di rivendicazione giusta gli art. 106 segg.

LEF), ma non provvedimenti indipendenti. Il decreto di effetto sospensivo

citato dal ricorrente non impediva dunque ai Comuni, alla Confederazione e al

Cantone di ottenere e far eseguire il sequestro n. __________0.

2.3

Sul

punto, il ricorso è pertanto infondato.

3.

Nella

replica, RI 1 rileva che in un procedimento retto dalla LEF un creditore non è

autorizzato a rappresentarne un altro e ad agire per suo conto senza una

corrispondente procura. Sottolinea che le “presunte” procure del Comune

di PI 2 “e/o” di PI 1 accluse alle osservazioni al ricorso (doc. 4) non sono “datate nel dettaglio” e non sono state consegnate al proprio patrocinatore. Non indica però

motivi di dubbi sull’autenticità delle procure né quali dettagli supplementari

andavano specificati oltre al giorno, il mese e l’anno del loro conferimento.

Non spiega neppure perché le procure avrebbero dovuto essere consegnate al suo

patrocinatore. Ammette del resto di aver ricevuto le osservazioni con le

procure allegate. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

4.

RI

1.

sostiene che il Kantonale

Steueramt non possa rappresentare

a priori i Comuni, principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella

sentenza 15.2023.105. Egli rileva d’altronde che il Regolamento fiscale (Steuerreglement) dei Comuni di PI 2 (al § 13) e

PI 1 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse

dall’amministrazione comunale e non prevedono invece – come neppure altre leggi – che tale compito sia delegabile, se non (entrambi al § 15) quando si tratta d’incassare tributi

risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il

commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale (Kommentar zum Mustersteuerreglement, § 12 e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega. Tutto

ciò posto, ricorda che secondo il Tribunale federale gli atti compiuti da un’autorità

non competente sono nulli e la nullità dev’essere accertata d’ufficio.

4.1

Ora, il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai

Comuni al Kantonale Steueramt, atti che già di per sé

escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza “a priori” dei

Comuni. È d’altronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di pagare

una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna

intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steueramt senza che quest’ultimo

riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincolati dal contenuto delle procure comunicate nella

procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per

analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto, disposizioni necessarie del diritto pubblico

mancano: Chap­puis in:

Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e

i rinvii). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull’organizzazione

dell’esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è

neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.

4.2

In ogni caso, proprio perché l’amministrazione fiscale comunale dei

Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali (Steuerreglement dei

Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la

riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni

fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d’impôts

directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf]). Del resto, trattandosi di rappresentanza diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dall’ammini­­strazione

fiscale comunale stessa.

Nulla

muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del

Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il

Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell’incasso di

pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in

questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola

esazione dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un’autorità

pubblica come il Kantonale

Steueramt.

5.

RI

1.

ritiene che la stima di ambedue i fondi sia “a priori” nulla, giacché gli

stessi si trovano nel Canton Soletta, di modo che l’UE non era competente per

eseguirla. Ad ogni modo, contesta la valutazione, di fr. 5'500'000.– per

il fondo n. __________3 RF __________ e di fr. 33'200.– per quello n. __________9

intavolato nel medesimo registro, dal momento che l’Ufficio non ha “spiegato e motivato”

le ragioni dietro a tale valutazione e, comunque sia, a suo avviso l’UE non ha

la competenza tecnica per compierla. Aggiunge di aver impugnato anche la stima degl’immobili

compiuta dal Betreibungsamt.

Sennonché,

il ricorrente misconosce che l’UE non ha eseguito alcuna stima dei fondi.

Poiché la valutazione di una cosa pignorata (o

sequestrata, per il rinvio dell’art. 275 LEF), situata al di fuori del

circondario dell’ufficio d’esecuzione pignorante, spetta all’ufficio nel cui

circondario la cosa è situata (art. 4 e 89 LEF; DTF 145 III 487 consid. 3.4.2 e

i riferimenti; citata 15.2023.95/96, consid. 4), al quale il primo deve quindi

indirizzare una richiesta di assistenza (DTF 145 III 487 consid. 3.4.4 e il

riferimento; citata 15.2023.95-96 consid. 4.1), l’UE si è

infatti – correttamente – limitato a riportare nel verbale di sequestro qui impugnato la valutazione compiuta

dal Betreibungsamt, allegando il relativo verbale. Non si pongono dunque problemi di

competenza. Un discorso analogo vale con riguardo all’assenza

di motivazione della stima, come pure di competenza tecnica per eseguirla. Tali

questioni dovevano essere sollevate mediante impugnazione della valutazione

compiuta dal­l’ufficio esecutore, ovvero il Betreibungsamt (DTF 145 III

487.

consid. 3.4.2 e i riferimenti; citata 15.2023.95/96 consid. 4.3), ciò che

il ricorrente afferma del resto di aver fatto. Al riguardo, il ricorso è

pertanto privo di pregio.

6.

Nel

ricorso, RI 1 asserisce che il sequestro è eccessivo, ovvero viola l’art.

97.

cpv. 2 LEF (cui rinvia l’art. 275 LEF). Ammes­-so e non concesso che il

valore complessivo dei fondi ammonti a fr. 5'500'000.– (n. __________3) e fr. 33'200.–

(n. __________9), cui, a suo avviso, andrebbero aggiunti “i frutti e i redditi derivanti dagli immobili

(art. 102 LEF)”, fa notare che l’ammontare complessivo

dei crediti alla base del provvedimento, di fr. 347'528.40, è invero

sedici volte inferiore. Per questo motivo sostiene che l’UE avrebbe potuto (e dovuto)

limitare il sequestro al solo credito di

fr. 7.2 milioni, che del resto è un bene di più facile realizzazione. Nelle osservazioni, i Comuni rilevano che in realtà il credito è stato

ceduto e gl’immobili sono gravati da cartelle ipotecarie. Ricordano che in una

passata decisione (citata 15.2023.95/96) questa Camera aveva statuito che il

sequestro di tutti e tre i beni resisteva alla critica. Nella replica spontanea,

il ricorrente scrive che l’unico aggravio ipotecario sugl’immobili è quello

della cartella di 1° grado a garanzia di fr. 4'385'000.–, le altre cinque cartelle

(di grado dal 2° al 6°) essendo intestate a lui, come risulta dai due estratti

del registro fondiario di __________

allegati alla memoria. Ne deduce che il fondo n. __________3

sarebbe stato sufficiente per coprire i crediti alla base del provvedimento. Circa

la decisione menzionata, osserva ch’essa “non è in grado di modificare questa situazione,

poiché questa Camera aveva ipotizzato all’epoca valori stimati diversi e non

era a conoscenza dell’effettivo gravame ipotecario”.

6.1

A

parte il fatto che neppure la cartella ipotecaria di secondo grado è intestata

al ricorrente, ad ogni modo con la replica spontanea non è consentito allegare

nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di pro­va

né presentare nuovi motivi d’impugnazione (sentenza della CEF 15.2024.68

del 4 ottobre 2024 consid. 2.1 e i rinvii). Non si può pertanto tenere conto

del doc. I allegato alla replica spontanea. D’altronde il credito sequestrato

di fr. 7.2 milioni si è in realtà ridotto a fr. 2'170'959.15, in seguito a una cessione parziale, ciò

che il ricorrente non ha contestato in occasione della precedente procedura

(citata 15.2023.95/96 consid. 4.4). Non va infine dimentica­to che il

sequestro n. __________7 è tuttora in vigore e garantisce crediti per fr. 2'378'080.–,

giacché il Tribunale federale ha mantenuto il provvedimento, sia pure vietandone

la continuazione fino all’e­­vasione del ricorso (decisione 5A_38/2024 del 13 febbraio 2024). Si

volesse anche dedurre dalla somma garantita dal primo sequestro quella, di fr. 347'528.40, garantita dal secondo, siccome risul­ta vertere

sulle stesse imposte comunali comprese nel primo sequestro (scritto 6 febbraio

2024.

dell’avv. PA 2 all’UE), non si giungerebbe a un risultato diverso di

quello accertato nella citata 15.2023.95/96 (consid. 4.4). Si può lasciare indecisa la questione di sapere

se i redditi derivanti dai fondi debbano essere considerati perché il

ricorrente non li ha né quantificati né sostanziati. Anche al riguardo il

verbale di sequestro impugnato resiste alla critica

6.2

A

scanso di equivoci, va precisato che non incombe a questa Camera statuire sugli

effetti della nuova stima dei fondi eseguita dal Betreibungsamt. Si tratta infatti di un fatto successivo alla

decisione impugnata. L’eventuale domanda di dissequestro fondata su quel fatto

va rivolta all’UE, che valuterà in base all’insieme delle circostanze, anche

successive al ricorso (e perciò non note alla Came­ra), se e in quale misura

accogliere la richiesta.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]). Gli escutenti chiedono

invero di addebitare al ricorrente tutte le spese processuali

e (ancorché senza base legale) adeguate ripetibili, e d’infliggergli una multa per ricorso interposto in

mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a

cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché sta “intas[ando] le scrivanie delle autorità con gravami senza

fondamento e

manifestamente finalizzati a ritardare il momento di pagare quanto dovuto in

termini di imposte”. Tuttavia, anche se le censure formali (procure, legittimazione del Kantonale Steueramt a rappresentare i

Comuni) sfiorano il pretesto, non si può ancora reputare il ricorso del tutto

temerario, perché le censure trattate ai considerandi 2.2 e 6 non erano

insostenibili.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.