15.2024.26
Ricorso contro il verbale di sequestro. Effetto sospensivo concesso in un altro procedimento. Procura data da un Comune a un ufficio cantonale per l’esazione d’imposte comunali. Stima di un fondo fuori Cantone
15 novembre 2024Italiano16 min
decisione di richiesta di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 26 maggio 2023,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.26
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 marzo 2024 di
RI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 5
marzo 2024 a carico del ricorrente e a favore di
Confederazione Svizzera, Berna
Canton Soletta, Soletta
Comune di PI 2, __________
Comune di PI 1, __________
(rappresentati dal Kantonale
Steueramt Solothurn, Soletta
e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
decisione di richiesta di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 26 maggio 2023,
l’Ufficio fiscale del Canton Soletta (Kantonale Steueramt) ha imposto a RI 1 di prestare una garanzia per
crediti d’imposta diretta di complessivi fr. 2'378'080.–, vantati nei suoi confronti dalla Confederazione Svizzera, dal Canton Soletta
e dai Comuni di PI 2 e PI 1.
Mediante
ricorso del 29 giugno 2023, RI 1 ha impugnato la Sicherstellungsverfügung al Tribunale
fiscale del Canton Soletta, che ha dichiarato l’impugnativa irricevibile
con sentenza del 25 settembre 2023.
Mediante ricorso
del 23 novembre 2023, RI 1 ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale,
che con decreto (supercautelare) del 27 novembre ha accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel
ricorso, ordinando che fino alla decisione sull’istanza non venisse
eseguito alcun provvedimento. L’Alta Corte ha poi respinto l’impugnativa con
decisione del 21 febbraio 2024 (9C_734/2023).
B. Parallelamente, sulla scorta di un decreto di
sequestro (Arrestbefehl)
dell’8 agosto 2023 fondato sulla nota Sicherstellungsverfügung, quello stesso giorno la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato i fondi n. __________3 e __________9
RF O__________, appartenenti a RI 1 e siti nel circondario dell’Ufficio di
esecuzione (Betreibungsamt) di __________, nonché un suo credito di fr. 7.2
milioni, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–. Il 21 agosto 2023 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. __________7).
Mediante
ricorso del 29 agosto 2023, RI 1 si è aggravato contro detto verbale,
postulandone l’annullamento, con riguardo sia agli immobili, sia al credito.
Con sentenza del 27 dicembre 2023 (15.2023.95/96), questa Camera ha parzialmente accolto l’impugnativa
limitatamente ai fondi, ma per inavvertenza ha integralmente annullato il verbale, sicché il 10 gennaio 2024
ha rettificato il dispositivo erroneamente redatto. RI 1 ha impugnato la
decisione di rettifica al Tribunale federale con ricorso del 19 gennaio (inc.
5A_38/2024) chiedendone l’annullamento; il 13 febbraio, l’Alta Corte ha accolto
la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa,
nel senso di mantenere il provvedimento sia sugl’immobili, sia sul credito, ma
di vietare la continuazione della procedura di sequestro fino all’evasione del
ricorso. La procedura è tuttora pendente.
C. Nel
frattempo, a domanda comune dei quattro enti sequestranti, il 4 settembre 2023 l’Ufficio ha emesso un unico precetto esecutivo (n. __________)
per l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento a convalida del sequestro. Mediante ricorso del 13 settembre,
RI 1 ha impugnato detto provvedimento. Con sentenza del 13 febbraio 2024
(15.2023.105) questa Camera ha accolto l’impugnativa, annullando il precetto.
D. In precedenza, in ottemperanza alla sentenza di questa Camera del 27 dicembre 2023 rettificata il 10 gennaio 2024, il 6 febbraio 2024 l’UE aveva emesso un verbale di
sequestro rettificato. Mediante ricorso del 19 febbraio 2024 (inc. 15.2024.19),
RI 1 ha impugnato tale provvedimento. Con decreto del 23 febbraio, il presidente
della Camera ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo
formulata nell’impugnativa, nel senso di sospendere la procedura di ricorso
fino alla decisione del Tribunale federale sul ricorso presentato contro la
predetta sentenza.
E. Sulla
scorta di un secondo Arrestbefehl, emesso il 27 febbraio 2024 sempre dal Kantonale Steueramt e nuovamente fondato sulla
nota
Sicherstellungsverfügung,
ma solo a favore di crediti d’imposta di complessivi fr. 347'528.40
vantati dai Comuni di PI 2 e PI 1, quello stesso giorno l’Ufficio ha
sequestrato gli stessi beni già oggetto del primo sequestro. Il 5 marzo
2024, l’UE ha emesso il (secondo) verbale di sequestro (n. __________0).
F. Mediante
ricorso del 15 marzo 2024, RI 1 si è aggravato anche contro il secondo verbale,
postulandone l’annullamento.
G. Il
29 marzo 2024, il Presidente della Camera ha respinto l’istanza di concessione
dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa.
H. Mediante
osservazioni del 15 aprile 2024, i Comuni di PI 2 e PI 1, entrambi rappresentati
dal Kantonale Steueramt, hanno chiesto la reiezione del ricorso, l’addebito delle spese
processuali e ripetibili al ricorrente, e la sua condanna a una multa di fr. 1'500.–. Nelle sue del 22 aprile
2024, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica spontanea
del 3 maggio 2024, RI 1 si è riconfermato nella sua posizione.
I. Il
17 settembre 2024, il Betreibungsamt ha comunicato all’UE che, su istanza di RI 1 del 19 febbraio 2024,
aveva fatto eseguire una nuova valutazione dei fondi e che il loro valore
complessivo ammonta a fr. 6'135'000.–.
L. Nel frattempo, con sei precetti esecutivi “per l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o
di fallimento”, tutti emessi il 7 maggio 2024 dall’UE,
la Confederazione Svizzera, il
Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e PI 1 hanno escusso RI 1 per l’incasso dei
quattro crediti fiscali già indicati nel primo Arrestbefehl, nonché per altre due pretese
dei Comuni a convalida del secondo sequestro (n. __________). Mediante sei ricorsi distinti, tutti del
23 maggio 2024, l’escusso ha impugnato tali provvedimenti,
sostituiti per quattro di essi con i nuovi precetti esecutivi n. __________,
__________, __________ e __________ “per l’esecuzione per una prestazione di garanzia”. Con un’unica sentenza di data odierna (15.2024.50-55), questa Camera
ha stralciato due ricorsi dal ruolo e respinto gli altri nella misura della
loro ricevibilità.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 marzo 2024 dall’UE, il ricorso è
in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel ricorso, RI 1 ricorda in primo luogo che in
una procedura concernente la Sicherstellungsverfügung del 26 maggio 2023,
su cui si basa il sequestro oggetto del ricorso in esame, con decreto del 27 novembre 2023 il Tribunale federale ha ordinato di
sospendere ogni procedura esecutiva nei suoi confronti e con decreto del 13 febbraio 2024 si è poi pronunciato nello stesso modo nella procedura di ricorso
contro la decisione rettificata della Camera del 10 gennaio 2024 (inc. 15.2023.95/96). Chiede
pertanto di non decidere fino alla decisione del Tribunale federale.
2.1
Orbene,
circa la prima decisione federale, anche se è vero che il (verbale di)
sequestro qui impugnato si basa sulla Sicherstellungsverfügung del 26 maggio 2023, ancorché su un diverso Arrestbefehl (del 27 febbraio
2024.
anziché dell’8 agosto 2023), è altrettanto vero che il decreto dell’Alta
Corte ha perso efficacia, giacché essa ha frattanto respinto il ricorso (9C_734/2023), ciò che anche la sentenza precisa (consid. 1.3).
2.2
Circa
la seconda decisione federale, RI 1 non si avvede che in realtà il decreto
riguarda solo l’atto allora impugnato, ovvero l’esecuzione del sequestro n. __________7,
e vieta quindi unicamente provvedimenti volti a completarne l’esecuzione (come quelli conservativi, cui rinvia
l’art. 275 LEF, oppure procedure di rivendicazione giusta gli art. 106 segg.
LEF), ma non provvedimenti indipendenti. Il decreto di effetto sospensivo
citato dal ricorrente non impediva dunque ai Comuni, alla Confederazione e al
Cantone di ottenere e far eseguire il sequestro n. __________0.
2.3
Sul
punto, il ricorso è pertanto infondato.
3.
Nella
replica, RI 1 rileva che in un procedimento retto dalla LEF un creditore non è
autorizzato a rappresentarne un altro e ad agire per suo conto senza una
corrispondente procura. Sottolinea che le “presunte” procure del Comune
di PI 2 “e/o” di PI 1 accluse alle osservazioni al ricorso (doc. 4) non sono “datate nel dettaglio” e non sono state consegnate al proprio patrocinatore. Non indica però
motivi di dubbi sull’autenticità delle procure né quali dettagli supplementari
andavano specificati oltre al giorno, il mese e l’anno del loro conferimento.
Non spiega neppure perché le procure avrebbero dovuto essere consegnate al suo
patrocinatore. Ammette del resto di aver ricevuto le osservazioni con le
procure allegate. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
4.
RI
1.
sostiene che il Kantonale
Steueramt non possa rappresentare
a priori i Comuni, principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella
sentenza 15.2023.105. Egli rileva d’altronde che il Regolamento fiscale (Steuerreglement) dei Comuni di PI 2 (al § 13) e
PI 1 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse
dall’amministrazione comunale e non prevedono invece – come neppure altre leggi – che tale compito sia delegabile, se non (entrambi al § 15) quando si tratta d’incassare tributi
risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il
commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale (Kommentar zum Mustersteuerreglement, § 12 e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega. Tutto
ciò posto, ricorda che secondo il Tribunale federale gli atti compiuti da un’autorità
non competente sono nulli e la nullità dev’essere accertata d’ufficio.
4.1
Ora, il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai
Comuni al Kantonale Steueramt, atti che già di per sé
escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza “a priori” dei
Comuni. È d’altronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di pagare
una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna
intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steueramt senza che quest’ultimo
riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincolati dal contenuto delle procure comunicate nella
procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per
analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto, disposizioni necessarie del diritto pubblico
mancano: Chappuis in:
Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e
i rinvii). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull’organizzazione
dell’esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è
neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.
4.2
In ogni caso, proprio perché l’amministrazione fiscale comunale dei
Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali (Steuerreglement dei
Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la
riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni
fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d’impôts
directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf]). Del resto, trattandosi di rappresentanza diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dall’amministrazione
fiscale comunale stessa.
Nulla
muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del
Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il
Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell’incasso di
pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in
questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola
esazione dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un’autorità
pubblica come il Kantonale
Steueramt.
5.
RI
1.
ritiene che la stima di ambedue i fondi sia “a priori” nulla, giacché gli
stessi si trovano nel Canton Soletta, di modo che l’UE non era competente per
eseguirla. Ad ogni modo, contesta la valutazione, di fr. 5'500'000.– per
il fondo n. __________3 RF __________ e di fr. 33'200.– per quello n. __________9
intavolato nel medesimo registro, dal momento che l’Ufficio non ha “spiegato e motivato”
le ragioni dietro a tale valutazione e, comunque sia, a suo avviso l’UE non ha
la competenza tecnica per compierla. Aggiunge di aver impugnato anche la stima degl’immobili
compiuta dal Betreibungsamt.
Sennonché,
il ricorrente misconosce che l’UE non ha eseguito alcuna stima dei fondi.
Poiché la valutazione di una cosa pignorata (o
sequestrata, per il rinvio dell’art. 275 LEF), situata al di fuori del
circondario dell’ufficio d’esecuzione pignorante, spetta all’ufficio nel cui
circondario la cosa è situata (art. 4 e 89 LEF; DTF 145 III 487 consid. 3.4.2 e
i riferimenti; citata 15.2023.95/96, consid. 4), al quale il primo deve quindi
indirizzare una richiesta di assistenza (DTF 145 III 487 consid. 3.4.4 e il
riferimento; citata 15.2023.95-96 consid. 4.1), l’UE si è
infatti – correttamente – limitato a riportare nel verbale di sequestro qui impugnato la valutazione compiuta
dal Betreibungsamt, allegando il relativo verbale. Non si pongono dunque problemi di
competenza. Un discorso analogo vale con riguardo all’assenza
di motivazione della stima, come pure di competenza tecnica per eseguirla. Tali
questioni dovevano essere sollevate mediante impugnazione della valutazione
compiuta dall’ufficio esecutore, ovvero il Betreibungsamt (DTF 145 III
487.
consid. 3.4.2 e i riferimenti; citata 15.2023.95/96 consid. 4.3), ciò che
il ricorrente afferma del resto di aver fatto. Al riguardo, il ricorso è
pertanto privo di pregio.
6.
Nel
ricorso, RI 1 asserisce che il sequestro è eccessivo, ovvero viola l’art.
97.
cpv. 2 LEF (cui rinvia l’art. 275 LEF). Ammes-so e non concesso che il
valore complessivo dei fondi ammonti a fr. 5'500'000.– (n. __________3) e fr. 33'200.–
(n. __________9), cui, a suo avviso, andrebbero aggiunti “i frutti e i redditi derivanti dagli immobili
(art. 102 LEF)”, fa notare che l’ammontare complessivo
dei crediti alla base del provvedimento, di fr. 347'528.40, è invero
sedici volte inferiore. Per questo motivo sostiene che l’UE avrebbe potuto (e dovuto)
limitare il sequestro al solo credito di
fr. 7.2 milioni, che del resto è un bene di più facile realizzazione. Nelle osservazioni, i Comuni rilevano che in realtà il credito è stato
ceduto e gl’immobili sono gravati da cartelle ipotecarie. Ricordano che in una
passata decisione (citata 15.2023.95/96) questa Camera aveva statuito che il
sequestro di tutti e tre i beni resisteva alla critica. Nella replica spontanea,
il ricorrente scrive che l’unico aggravio ipotecario sugl’immobili è quello
della cartella di 1° grado a garanzia di fr. 4'385'000.–, le altre cinque cartelle
(di grado dal 2° al 6°) essendo intestate a lui, come risulta dai due estratti
del registro fondiario di __________
allegati alla memoria. Ne deduce che il fondo n. __________3
sarebbe stato sufficiente per coprire i crediti alla base del provvedimento. Circa
la decisione menzionata, osserva ch’essa “non è in grado di modificare questa situazione,
poiché questa Camera aveva ipotizzato all’epoca valori stimati diversi e non
era a conoscenza dell’effettivo gravame ipotecario”.
6.1
A
parte il fatto che neppure la cartella ipotecaria di secondo grado è intestata
al ricorrente, ad ogni modo con la replica spontanea non è consentito allegare
nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova
né presentare nuovi motivi d’impugnazione (sentenza della CEF 15.2024.68
del 4 ottobre 2024 consid. 2.1 e i rinvii). Non si può pertanto tenere conto
del doc. I allegato alla replica spontanea. D’altronde il credito sequestrato
di fr. 7.2 milioni si è in realtà ridotto a fr. 2'170'959.15, in seguito a una cessione parziale, ciò
che il ricorrente non ha contestato in occasione della precedente procedura
(citata 15.2023.95/96 consid. 4.4). Non va infine dimenticato che il
sequestro n. __________7 è tuttora in vigore e garantisce crediti per fr. 2'378'080.–,
giacché il Tribunale federale ha mantenuto il provvedimento, sia pure vietandone
la continuazione fino all’evasione del ricorso (decisione 5A_38/2024 del 13 febbraio 2024). Si
volesse anche dedurre dalla somma garantita dal primo sequestro quella, di fr. 347'528.40, garantita dal secondo, siccome risulta vertere
sulle stesse imposte comunali comprese nel primo sequestro (scritto 6 febbraio
2024.
dell’avv. PA 2 all’UE), non si giungerebbe a un risultato diverso di
quello accertato nella citata 15.2023.95/96 (consid. 4.4). Si può lasciare indecisa la questione di sapere
se i redditi derivanti dai fondi debbano essere considerati perché il
ricorrente non li ha né quantificati né sostanziati. Anche al riguardo il
verbale di sequestro impugnato resiste alla critica
6.2
A
scanso di equivoci, va precisato che non incombe a questa Camera statuire sugli
effetti della nuova stima dei fondi eseguita dal Betreibungsamt. Si tratta infatti di un fatto successivo alla
decisione impugnata. L’eventuale domanda di dissequestro fondata su quel fatto
va rivolta all’UE, che valuterà in base all’insieme delle circostanze, anche
successive al ricorso (e perciò non note alla Camera), se e in quale misura
accogliere la richiesta.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]). Gli escutenti chiedono
invero di addebitare al ricorrente tutte le spese processuali
e (ancorché senza base legale) adeguate ripetibili, e d’infliggergli una multa per ricorso interposto in
mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a
cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché sta “intas[ando] le scrivanie delle autorità con gravami senza
fondamento e
manifestamente finalizzati a ritardare il momento di pagare quanto dovuto in
termini di imposte”. Tuttavia, anche se le censure formali (procure, legittimazione del Kantonale Steueramt a rappresentare i
Comuni) sfiorano il pretesto, non si può ancora reputare il ricorso del tutto
temerario, perché le censure trattate ai considerandi 2.2 e 6 non erano
insostenibili.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.