15.2024.27
Revisione. Motivi di revisione e motivi di ricorso. Nova
5 settembre 2024Italiano6 min
credito dell’escutente andavano semmai fatte valere con un ricorso all’autorità
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.27
(Revisione)
Lugano
5 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda di revisione 9 agosto 2024 di
RI
1 c/o __________,
in merito alla sentenza emanata il 19 luglio 2024
dalla Camera (inc. 15.2024.27) sul ricorso interposto dall’istante contro il
provvedimento 23 febbraio 2024, con il quale la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
ha respinto la richiesta di RI 1 di constatare la caducità del sequestro n. __________
limitatamente all’importo di fr. 51'057.20, eseguito a domanda del
creditore sequestrante
PI
1
(patrocinato
dall’ PA 1 )
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
con ricorso dell’8 marzo 2024 contro il provvedimento emesso il
23 febbraio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 ha chiesto a questa Camera di
annullarlo o dichiararne la nullità e di constatare l’intervenuta caducità del
sequestro n. __________ eseguito a favore di PI 1 con liberazione a suo favore di fr. 51'057.20 oltre ad accessori
dalle relazioni bancarie sequestrate;
che con sentenza 15.2024.27 del 19 luglio 2024, la Camera ha parzialmente accolto il
ricorso, nella misura in cui era ricevibile, facendo
ordine all’UE di rettificare i dati del proprio sistema informatico relativi al sequestro n. __________, stralciando dall’importo garantito la
posizione n. 3 relativa a tale pretesa (consid. 3.2.2), ma confermando per il
resto il sequestro a garanzie delle pretese di fr. 113'710.–
e fr. 1'399'132.10 (fr. 1'512'842.10 in tutto) fatte valere da PI 1
con l’azione di merito (con riferimento alla sentenza 15.2023.64 dell’8
novembre 2023, v. consid. 3.2.1);
che
la Camera ha anche respinto la domanda di liberazione
a favore dell’escussa di fr. 51'057.20 oltre ad accessori dalle relazioni
bancarie sequestrate, rilevando, in primo luogo, che la ricorrente non aveva
allegato, né comprovato, che il valore degli attivi sequestrati superasse di
oltre fr. 51'057.20 (e accessori) la somma per cui il sequestro rimane in
vigore, ovvero fr. 1'512'842.10 oltre a interessi e spese, e osservando in
secondo luogo che il 13 maggio 2024
l’UE aveva eseguito, sempre a richiesta di PI 1, un nuovo sequestro (n. __________)
dei medesimi valori patrimoniali già sequestrati in precedenza a garanzia della pretesa per spese legali penali
di fr. 51'057.20 oltre ad accessori, sicché non si sarebbe potuto
dare seguito alla domanda di dissequestro tale finché il nuovo sequestro non fosse
stato revocato o decaduto (consid. 3.3);
che
con la domanda in esame, RI 1 chiede la revisione dei considerandi 3.3 e 4
della sentenza (15.2024.27) del 19 luglio 2024 e la
modifica del dispositivo n. 1 nel senso dell’accoglimento
del suo ricorso, l’annullamento del provvedimento dell’UE e il dissequestro delle
provviste sui conti a lei intestati presso PI 2 e PI 3 limitatamente a fr. 51'027.20
oltre ad accessori, protestate tasse, spese e indennità;
che
l’istante allega di aver chiesto il 17 luglio 2019 all’UE lo sblocco parziale
dei conti sequestrati limitatamente alla somma eccedente quella garantita dal
sequestro di PI 1, fornendo l’estratto del conto presso PI 3 e chiedendo il
dissequestro del conto presso PI 2;
che
l’istante afferma pertanto di non aver ritenuto di dover provare che il valore
degli attivi sequestrati superi di oltre fr. 51'027.20 (e accessori) la
somma per cui il sequestro è tuttora in vigore, dal momento che l’UE poteva
accertarlo direttamente;
che
la censura costituisce invero un motivo di ricorso (in materia civile al
Tribunale federale) e non di revisione, giacché nemmeno l’istante afferma che
gli estratti di ambedue i conti erano presenti nell’incarto trasmesso a questa
Camera, la quale avrebbe inav-vertitamente omesso di considerarli nel senso
dell’art. 26 lett. a LPR, ciò che spettava a RI 1 dimostrare, come il manifesto
contrasto con quanto risulta dagli atti (sentenze della CEF 15. 2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1,
recentemente citate nelle decisioni 17 gennaio, 16 febbraio e 5 settembre 2024
sulle tre istanze di revisione da lei presentate contro la sentenza 15.2023.64
dell’8 novembre 2023);
che
insufficientemente motivata, la domanda in esame è irricevibile, per tacere del
fatto che estratti conto del 2019 non sarebbero stati sufficienti a
giustificare la modifica della sentenza di cui è chiesta la revisione, anche
perché RI 1 non ha precisato la sorte riservata alla sua richiesta di
dissequestro del 17 luglio 2019;
che
alla Camera è comunque noto di aver giudicato prematuro un ricorso contro la
reiezione di tale domanda e di aver rilevato che i conti sequestrati risultavano inoltre pignorati per oltre fr. 278'000.–(sentenza
15.2019.57 del 18 settembre 2019 consid. 3.1 e 3.2);
che nel frattempo PI 3 ha
informato l’UE che un portafoglio presentava un saldo positivo di fr.
2'196'101.98 e l’altro un saldo negativo di fr. 11'061.28 al 12 luglio 2024,
mentre PI 2 ha comunicato che i saldi delle relazioni sequestrate erano di €
124'201.97, € 55'133.60 e fr. 8.85 al 16 luglio 2024, ora complessivamente di
fr. 175'049.45 al tasso €/fr. dello 0.9761 secondo il convertitore del sito www.fxtop.com, e per le due banche di fr.
2'360'090.15, a fronte di una pretesa di nominali fr. 1'512'842.10
salita a fr. 2'561'102.85 compresi interessi e spese al 29 agosto 2024
(estratto conto UE);
che per quanto attiene al
secondo motivo alternativo indicato nella sentenza di cui è chiesta la
revisione – il nuovo sequestro a garanzia della pretesa di fr. 51'057.20 – l’istante
sostiene che la Camera non ne poteva tenere conto, in quanto il nuovo
provvedimento era successivo allo scambio degli allegati e l’escutente non vi
si era riferito;
che
anche tale censura costituisce un motivo di ricorso e non di revisione, che del
resto contrasta con la giurisprudenza, secondo cui i veri nova sono ammissibili
nella procedura cantonale di ricorso (sentenza della CEF 15.2023.6 del 17
maggio 2023 consid. 2), e con l’obbligo dell’autorità di vigilanza di accertare
Fatti
i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF);
che
pure le censure relative al nuovo sequestro, alla sentenza del Tribunale
federale 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 e alla pre-tesa prescrizione del
credito dell’escutente andavano semmai fatte valere con un ricorso all’autorità
Considerandi
di vigilanza (la prima) o al Tribunale federale (le altre due, che siccome
riguardano questioni di merito esulano del resto dalla cognizione delle
autorità esecutive), ma comunque sia non con la via della revisione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR), quand’anche
la domanda di revisione sia al limite del temerario secondo l’art. 20a
cpv. 2 n. 2, secondo periodo LEF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La
domanda di revisione è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.