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Decisione

15.2024.27

Revisione. Motivi di revisione e motivi di ricorso. Nova

5 settembre 2024Italiano6 min

credito dell’escutente andavano semmai fat­te valere con un ricorso all’autorità

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.27

(Revisione)

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sulla domanda di revisione 9 agosto 2024 di

RI

1 c/o __________,

in merito alla sentenza emanata il 19 luglio 2024

dalla Camera (inc. 15.2024.27) sul ricorso interposto dall’istante contro il

provvedimento 23 febbraio 2024, con il quale la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

ha respinto la richiesta di RI 1 di constatare la caducità del sequestro n. __________

limitatamente all’importo di fr. 51'057.20, eseguito a domanda del

creditore sequestrante

PI

1

(patrocinato

dall’ PA 1 )

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che

con ricorso dell’8 marzo 2024 contro il provvedimento emesso il

23 febbraio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 ha chiesto a questa Camera di

annullarlo o dichiararne la nullità e di constatare l’intervenuta caducità del

sequestro n. __________ eseguito a favore di PI 1 con liberazione a suo favore di fr. 51'057.20 oltre ad accessori

dalle relazioni bancarie sequestrate;

che con sentenza 15.2024.27 del 19 luglio 2024, la Camera ha parzialmente accolto il

ricorso, nella misura in cui era ricevibile, facendo

ordine all’UE di rettificare i dati del proprio sistema informatico relativi al sequestro n. __________, stralciando dall’importo garantito la

posizione n. 3 relativa a tale pretesa (consid. 3.2.2), ma confermando per il

resto il sequestro a garanzie delle pretese di fr. 113'710.–

e fr. 1'399'132.10 (fr. 1'512'842.10 in tutto) fatte valere da PI 1

con l’azione di merito (con riferimento alla sentenza 15.2023.64 dell’8

novembre 2023, v. consid. 3.2.1);

che

la Camera ha anche respinto la domanda di liberazione

a favore dell’escussa di fr. 51'057.20 oltre ad accessori dalle relazioni

bancarie sequestrate, rilevando, in primo luogo, che la ricorrente non aveva

allegato, né comprovato, che il valore degli attivi sequestrati superasse di

oltre fr. 51'057.20 (e accessori) la somma per cui il sequestro rimane in

vigore, ovvero fr. 1'512'842.10 oltre a interessi e spese, e osservando in

secondo luogo che il 13 maggio 2024

l’UE aveva eseguito, sempre a richiesta di PI 1, un nuovo sequestro (n. __________)

dei medesimi valori patrimoniali già sequestrati in precedenza a garanzia della pretesa per spese legali penali

di fr. 51'057.20 oltre ad accessori, sicché non si sarebbe potuto

dare seguito alla domanda di dissequestro tale finché il nuovo sequestro non fosse

stato revocato o decaduto (consid. 3.3);

che

con la domanda in esame, RI 1 chiede la revisione dei considerandi 3.3 e 4

della sentenza (15.2024.27) del 19 luglio 2024 e la

modifica del dispositivo n. 1 nel senso dell’accoglimento

del suo ricorso, l’annullamento del provvedimento dell’UE e il dissequestro delle

provviste sui conti a lei intestati presso PI 2 e PI 3 limitatamente a fr. 51'027.20

oltre ad accessori, protestate tasse, spese e indennità;

che

l’istante allega di aver chiesto il 17 luglio 2019 all’UE lo sbloc­co parziale

dei conti sequestrati limitatamente alla somma eccedente quella garantita dal

sequestro di PI 1, fornen­do l’estratto del conto presso PI 3 e chiedendo il

dissequestro del conto presso PI 2;

che

l’istante afferma pertanto di non aver ritenuto di dover provare che il valore

degli attivi sequestrati superi di oltre fr. 51'027.20 (e accessori) la

somma per cui il sequestro è tuttora in vigore, dal momento che l’UE poteva

accertarlo direttamente;

che

la censura costituisce invero un motivo di ricorso (in materia civile al

Tribunale federale) e non di revisione, giacché nemmeno l’istante afferma che

gli estratti di ambedue i conti erano presenti nell’incarto trasmesso a questa

Camera, la quale avrebbe inav-vertitamente omesso di considerarli nel senso

dell’art. 26 lett. a LPR, ciò che spettava a RI 1 dimostrare, come il manifesto

contrasto con quanto risulta dagli atti (sentenze della CEF 15. 2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1,

recentemente citate nelle decisioni 17 gennaio, 16 febbraio e 5 settembre 2024

sulle tre istanze di revisione da lei presentate contro la sentenza 15.2023.64

dell’8 novembre 2023);

che

insufficientemente motivata, la domanda in esame è irricevibile, per tacere del

fatto che estratti conto del 2019 non sarebbero stati sufficienti a

giustificare la modifica della sentenza di cui è chiesta la revisione, anche

perché RI 1 non ha precisato la sorte riservata alla sua richiesta di

dissequestro del 17 luglio 2019;

che

alla Camera è comunque noto di aver giudicato prematuro un ricorso contro la

reiezione di tale domanda e di aver rilevato che i conti sequestrati risultavano inoltre pignorati per oltre fr. 278'000.–(sentenza

15.2019.57 del 18 settembre 2019 consid. 3.1 e 3.2);

che nel frattempo PI 3 ha

informato l’UE che un portafoglio presentava un saldo positivo di fr.

2'196'101.98 e l’altro un saldo negativo di fr. 11'061.28 al 12 luglio 2024,

mentre PI 2 ha comunicato che i saldi delle relazioni sequestrate erano di €

124'201.97, € 55'133.60 e fr. 8.85 al 16 luglio 2024, ora complessivamente di

fr. 175'049.45 al tasso €/fr. dello 0.9761 secondo il convertitore del sito www.fxtop.com, e per le due banche di fr.

2'360'090.15, a fronte di una pretesa di nominali fr. 1'512'842.10

salita a fr. 2'561'102.85 compresi interessi e spese al 29 agosto 2024

(estratto conto UE);

che per quanto attiene al

secondo motivo alternativo indicato nella sentenza di cui è chiesta la

revisione – il nuovo sequestro a garanzia della pretesa di fr. 51'057.20 – l’istante

sostiene che la Camera non ne poteva tenere conto, in quanto il nuovo

provvedimento era successivo allo scambio degli allegati e l’escutente non vi

si era riferito;

che

anche tale censura costituisce un motivo di ricorso e non di revisione, che del

resto contrasta con la giurisprudenza, secondo cui i veri nova sono ammissibili

nella procedura cantonale di ricor­so (sentenza della CEF 15.2023.6 del 17

maggio 2023 consid. 2), e con l’obbligo dell’autorità di vigilanza di accertare

Fatti

i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF);

che

pure le censure relative al nuovo sequestro, alla sentenza del Tribunale

federale 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 e alla pre-tesa prescrizione del

credito dell’escutente andavano semmai fat­te valere con un ricorso all’autorità

Considerandi

di vigilanza (la prima) o al Tribunale federale (le altre due, che siccome

riguardano questioni di merito esulano del resto dalla cognizione delle

autorità esecutive), ma comunque sia non con la via della revisione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR), quand’anche

la domanda di revisione sia al limite del temerario secondo l’art. 20a

cpv. 2 n. 2, secondo periodo LEF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La

domanda di revisione è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.