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Decisione

15.2024.3

Sospensione dell’esecuzione a seguito di malattia (complicazioni di una colonscopia). Escusso a beneficio di una rendita AVS e di un assegno per grandi invalidi

8 aprile 2024Italiano9 min

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.3

Lugano

8 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 gennaio 2024 di

RI 1

(rappresentata da RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 3 gennaio 2024 con cui esso

ha negato la sospensione dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti

della ricorrente da

PI 1,

(patrocinato dall’ PR 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 febbraio 2021 dalla sede

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

di fr. 70'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2021.

B. Dando

seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione dell’escutente del 5

giugno 2023, dopo aver accertato che con decisione pretorile del 21 marzo 2023 l’opposizione

interposta dall’e­­scussa al precetto esecutivo era stata rigettata in via

definitiva, il 19 giugno 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 4

settembre 2023.

C. Mediante

provvedimento del 31 ottobre 2023 l’Ufficio ha sospeso l’esecuzione in questione

giusta l’art. 61 LEF fino al 15 dicembre 2023, accogliendo la relativa

richiesta di RA 1, convivente di RI 1, fondata sul certificato medico del 29

settembre 2023 della Dr.ssa med. PI 2.

D. Tramite

scritto del 1° dicembre 2023 il convivente RA 1 ha chiesto all’organo esecutivo

un’ulteriore “interruzione” dell’esecuzione fino al 30 aprile 2024, facendo valere che lo stato di

salute della debitrice non era migliorato. In risposta a tale domanda, il 14

dicembre 2023 l’UE ha rifiutato di accordare un’altra sospensione.

E. Il

31 dicembre 2023 RA 1 ha dichiarato di non accettare il provvedimento dell’Ufficio,

sollecitando nuovamente la sospensione dell’esecuzione. Il 3 gennaio 2024 l’organo

esecutivo ha però ribadito di non poter più concedere un’ulteriore sospensione.

F. Con

ricorso del 12 gennaio 2024, a nome di RI 1, il convivente RA 1 chiede alla

Camera di annullare il predetto provvedimento e concedere “un’interruzione fino al 15 luglio 2024” a causa della grave malattia dell’escussa.

G. Tramite

osservazioni del 19 gennaio 2024 l’Ufficio si oppone al gravame, postulando che

sia dichiarato irricevibile, in quanto intempestivo.

H. Mediante

replica spontanea del 31 gennaio 2024 RA 1 contesta le osservazioni dell’organo

esecutivo e confer­ma le sue conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso

presentato il 15 gennaio 2024 sarebbe in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF), il termine essendo difatti scaduto (al più presto) sabato 13 gennaio

2024, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 gennaio 2024 in virtù

dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF). Sennonché, a ben

guardare, lo scritto 3 gennaio 2024 impugnato altro non è che la conferma della

precedente decisione del 14 dicembre 2023, ove l’Ufficio aveva già rifiutato di

sospen-dere l’esecuzione, respingendo la relativa richiesta del convivente di RI

1.

del 1° dicembre 2023. Proprio perché trattasi della conferma del precedente

provvedimento e non di una decisione nuova e indipendente, l’atto impugnato non

fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza

della CEF 15.2022.133 del 22 febbraio 2023, consid. 1, con riman­do).

1.1

A

favore della ricorrente va tuttavia dato atto che in realtà, sempre per il

tramite del convivente, ella aveva già contestato il preceden­te provvedimento,

ricevuto il 23 dicembre 2023 (v. tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.71170

4.00064018), con una comunicazione inoltrata per raccomandata all’UE

il 2 gennaio 2024, ove aveva affermato di non accettare siffatta decisione. Ad

ogni modo, non occorre soffermarsi ulteriormente sulla questione di sapere se

tale comunicazione debba considerarsi un ricorso nel sen­so dell’art. 17 LEF, dal momento che, come esposto

in seguito (con­sid. 2.2), il gravame risulta infondato.

1.2

Per

lo stesso motivo, neppure è necessario assegnare alla ricorrente un termine per

munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l’art. 15 LPR o ratificare il

ricorso, firmandolo di proprio pugno, ricordato nuovamente (sentenza della CEF

15.2023.63

del 2 ottobre 2023, pag. 2) che la rappresentanza nelle cause di

ricorso all’autorità di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali

(curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al

libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale

(art. 15 della leg­ge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 280.200]).

2.

Nel

ricorso RI 1 contesta il rifiuto dell’UE di sospendere (nuovamente) l’esecuzione

giusta l’art. 61 LEF, facendo valere di aver subito gravi lesioni interne

durante una colonscopia rutinaria all’Ospedale

__________ di L__________, ciò che ha comportato una lunghissima degenza

e ulteriori gravi complicazioni, tra cui smemoratezza, disorientamento e ansia.

Spiega altresì di doversi sottoporre presso l’Ospedale __________ di M__________

e l’Ospedale cantonale di S__________ a ulteriori esami medici, che però sono

stati rinviati, motivo per cui ha chiesto all’Ufficio “un’interruzione” dell’ese­cuzione.

A sostegno delle sue dichiarazioni, ella ha prodotto le lettere d’appuntamento

delle visite mediche e alcuni referti medici. Cita inoltre una sentenza del Tribunale

federale per ricordare che una sospensione nel senso dell’art. 61 LEF può

intervenire non solo per permettere di designare un rappresentante legale, come

sostenuto dall’UE nella decisione impugnata, ma anche per motivi umanitari, se

la malattia impedisce al debitore di esercitare un’at­tività lucrativa (DTF 58

III 18).

2.1

Giusta

l’art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l’uffi­­ciale può

accordargli la sospensione per un tempo determinato. Stabilire se sono riunite

le condizioni per la concessione di una sospensione dell’esecuzione è una questione

di opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o

di praticità. Il solo fatto che l’escusso sia gravemente malato non basta in sé

a giustificare una sospensione: essa dev’essere giustificata in considerazione

delle circostanze concrete della fattispecie (Foëx/

Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61 LEF).

Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere

sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante

nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di esercitare un’attività

lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 101 consid. 3; 74

III 37, pag. 39; sentenza della CEF 15.2013.64 del 17 settembre 2013, consid. 1

e rinvii; Schmid/Bauer, in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7-8

ad art. 61 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 61 LEF). Visto il

tenore della legge sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art.

61).

2.2

Nel

caso in rassegna, per sua stessa ammissione, RI 1 è al beneficio di una rendita

AVS e di un assegno per grandi invalidi (v. ricorso, pag. 2), sicché la

decisione da lei citata nel ricorso (DTF 58 III 18) non le viene

in soccorso, poiché la colonscopia del 2022

non ha potuto impedirle di esercitare un’attività

lucrativa che non aveva più, essendo

invalida e pensionata già dal 2016 (è nata il 23 aprile 1953). D’altronde,

la sua presunta insolvenza non risulta causata dalle conseguenze della

colonscopia, dal momento che i primi

attestati di carenza di beni rilasciati a suo carico risalgono già al

2005.

I problemi di salute consecutivi alla colonscopia del 2022 non

costituiscono pertanto un motivo umanitario che secondo la giurisprudenza

attuale (sopra consid. 2.1) giustificano una sospensione dell’esecuzione giusta

l’art. 61 LEF. Ci si potrebbe del resto chiedere, alla stregua del Tribunale

federale in una sentenza più recente (5A_344/2016 del 13 luglio 2016, consid.

2.3.1), in cui però ha infine lasciato la questione aperta, se la giurisprudenza

attuale possa considerarsi in generale ancora adeguata alla luce della diffusa copertura

finanziaria contro i rischi di perdita di guadagno a causa di malattia, attraverso

i redditi di sostituzione versati dalle assicurazioni sociali. Ora, nella

fattispecie, la ricorrente non ha allegato né dimostrato di aver subito, per

causa di una grava malattia, una perdita di guadagno che ha pro-vocato la sua

insolvenza, e nemmeno fa valere altri motivi per ottenere la sospensione dell’esecuzione.

La grave malattia non potendo costituire da sola una ragione sufficiente per

concedere la sospensione (sopra, consid. 2.1), il provvedimento impugnato va

confermato e il ricorso, infondato, dev’essere respinto.

3.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare al­l’escutente né il

ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.