15.2024.31
Domanda di continuazione dell’esecuzione. Reiezione in mancanza di produzione dell’attestazione d’inesistenza di una causa di disconoscimento di debito
22 aprile 2024Italiano7 min
ricorrente per produrre un esemplare del ricorso firmato dal fiduciario __________, da un
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.31
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 26 marzo 2024 di
RI
1
(rappresentata
dalla RA 1 )
contro
l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio di
esecuzione, o meglio contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI
1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 12 marzo 2024 la RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) la continuazione dell’esecuzione
n. __________ da essa
promossa nei confronti della PI 1;
che con decisione d’irricevibilità dello stesso
12 marzo, l’UE ha comunicato all’escutente di non aver potuto registrare
la sua domanda in quanto essa non aveva allegato la prova o dichiarazione che
il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito fosse trascorso
infruttuoso o che l’azione fosse stata ritirata o definitivamente respinta,
precisando che non bastasse al riguardo il timbro di passaggio in giudicato sulla decisione di rigetto dell’opposizione;
che con “reclamo” del 26 marzo 2024 la rappresentante dell’escutente ha chiesto l’accoglimento immediato della sua
domanda e l’annullamento immediato
della fattura n. 202419664 di fr. 14.20 relativa al provvedimento
impugnato;
che il 28 marzo 2024 la ricorrente ha prodotto la
dichiarazione 8 febbraio 2024 del
Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest attestante come in relazione con il
rigetto dell’opposizione provvisorio non fosse stata inoltrata alcuna azione di
disconoscimento di debito, pur precisando di rimanere ferma sulla posizione
espressa nel ricorso;
che il
29 marzo 2024 la ricorrente ha completato la documentazione inviata all’UE, in
particolare con la procura conferita alla sua rappresentante;
che
nelle sue osservazioni del 3 aprile 2024, l’UE ha confermato la correttezza
della decisione impugnata, conforme alla giurisprudenza federale e cantonale
esplicitamente citata, ha considerato però che il ricorso fosse diventato
probabilmente senza oggetto in seguito alla produzione della prova richiesta
nel provvedimento avversato, tanto che avrebbe (ed effettivamente ha) emesso la
comminatoria di fallimento dopo la fine delle ferie esecutive pasquali (o
meglio l’8 aprile 2024), ha proposto il mantenimento della fattura contestata a
carico dell’escutente e ha chiesto alla Camera di respingere il ricorso senza
ulteriori atti istruttori;
che con replica spontanea del 4 aprile 2024, la
ricorrente ha chiesto una decisione della Camera e lo stralcio della
fattura di fr. 14.20;
che per
quanto riguarda la questione principale dell’annullamento della decisione
impugnata, il ricorso è diventato senza oggetto con la produzione da parte della ricorrente dell’attestazione
chiesta dall’UE nella decisione d’irricevibilità,
la successiva emissione della comminatoria di fallimento (l’8 aprile 2024) e l’estinzione
dell’esecuzione il 19 aprile 2024 in seguito al pagamento del credito posto in
esecuzione;
che il
ricorso rimane però di attualità per quanto attiene alla fattura di fr. 14.20,
la quale può essere addossata alla ricorrente solo se la decisione d’irricevibilità
è corretta;
che la
(rappresentante della) ricorrente ritiene la decisione d’irricevibilità “immotivata, inaccettata ed
inammissibile”, facendo valere
che il titolare della RA 1, che svolge l’attività di recupero crediti dal 1911, non si è mai trovato in vita sua
dinanzi a “un’assurdità simile” e insinuando che la funzionaria all’origine
della deci-sione impugnata potrebbe avere “forse degli interessi diretti e personali con il
debitore”;
che tale
esternazione, oltre che inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze
nell’ambito amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle
parti e delle istituzioni, dimostra anche un’ignoranza sorprendente per chi si
vanta di essere professionalmente attivo da oltre un ventennio nel settore del
recupero crediti (pur persistendo a
chiamare “reclamo” il rimedio giuridico all’autorità di vigilanza che l’art. 17 LEF designa come
“ricorso” dal 1997);
che il
modulo n. 4 intitolato “Domanda di continuazione dell’esecuzione” (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx)
menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non
è stata promossa un’azione di
inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata
o respinta definitivamente, se l’opposizione è stata rigettata solo in via
provvisoria”, in conformità con
la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la
nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azione di
disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze
del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF
15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II
751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159
LEF);
che l’esecuzione
può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa
(art. 159 LEF) – solo se l’opposizione al precetto esecutivo è stata tolta in
base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione
rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo,
ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del
debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF);
che il
timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta
l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione –
che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono
immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non
avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può
sostituirsi all’attestazione relativa
all’azione di disconoscimento di debito, poiché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non
che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale
azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o
definitivamente respinta;
che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurisprudenza
federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escutente avrebbe la
scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di
rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente
posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente
nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n. 4 (DTF 37 I 583)
– quand’anche ne fosse già in possesso, giacché l’attestazione prodotta solo il
28 marzo reca la data dell’8 febbraio 2024;
che l’UE
non “rema contro
Fatti
i creditori” a chiedere il
rispetto delle formalità legali;
che nella
misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso va dunque respinto;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario impartire un termine alla
ricorrente per produrre un esemplare del ricorso firmato dal fiduciario __________, da un
rappresentante legale della stessa
ricorrente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR, né
notificare alla controparte il ricorso e la decisione;
che
in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF)
Considerandi
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
alla .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.