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Decisione

15.2024.31

Domanda di continuazione dell’esecuzione. Reiezione in mancanza di produzione dell’attestazione d’inesistenza di una causa di disconoscimento di debito

22 aprile 2024Italiano7 min

ricorrente per produrre un esemplare del ricorso firmato dal fiduciario __________, da un

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.31

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso 26 marzo 2024 di

RI

1

(rappresentata

dalla RA 1 )

contro

l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio di

esecuzione, o meglio contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione

dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI

1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 12 marzo 2024 la RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) la continuazio­ne dell’esecuzione

n. __________ da essa

promossa nei confronti del­la PI 1;

che con decisione d’irricevibilità dello stesso

12 marzo, l’UE ha comunicato all’escutente di non aver potuto registrare

la sua doman­da in quanto essa non aveva allegato la prova o dichiarazione che

il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito fosse trascorso

infruttuoso o che l’azione fosse stata ritirata o definitivamente respinta,

precisando che non bastasse al riguardo il timbro di passaggio in giudicato sulla decisione di rigetto dell’opposizione;

che con “reclamo” del 26 marzo 2024 la rappresentante dell’escu­tente ha chiesto l’accoglimento immediato della sua

domanda e l’an­­nullamento immediato

della fattura n. 202419664 di fr. 14.20 relativa al provvedimento

impugnato;

che il 28 marzo 2024 la ricorrente ha prodotto la

dichiarazione 8 feb­braio 2024 del

Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest attestante come in relazione con il

rigetto dell’opposizione provvisorio non fosse stata inoltrata alcuna azione di

disconoscimento di debito, pur precisando di rimanere ferma sulla posizione

espressa nel ricorso;

che il

29 marzo 2024 la ricorrente ha completato la documentazio­ne inviata all’UE, in

particolare con la procura conferita alla sua rappresentante;

che

nelle sue osservazioni del 3 aprile 2024, l’UE ha confermato la correttezza

della decisione impugnata, conforme alla giurisprudenza federale e cantonale

esplicitamente citata, ha considerato però che il ricorso fosse diventato

probabilmente senza oggetto in seguito alla produzione della prova richiesta

nel provvedimento avversato, tanto che avrebbe (ed effettivamente ha) emesso la

comminatoria di fallimento dopo la fine delle ferie esecutive pasquali (o

meglio l’8 aprile 2024), ha proposto il mantenimento della fattura contestata a

carico dell’escutente e ha chiesto alla Camera di respingere il ricorso senza

ulteriori atti istruttori;

che con replica spontanea del 4 aprile 2024, la

ricorrente ha chiesto una decisione della Camera e lo stralcio della

fattura di fr. 14.20;

che per

quanto riguarda la questione principale dell’annullamento della decisione

impugnata, il ricorso è diventato senza oggetto con la produzione da parte della ricorrente dell’attestazione

chiesta dal­l’UE nella decisione d’irricevibilità,

la successiva emissione della comminatoria di fallimento (l’8 aprile 2024) e l’estinzione

dell’ese­cuzione il 19 aprile 2024 in seguito al pagamento del credito posto in

esecuzione;

che il

ricorso rimane però di attualità per quanto attiene alla fattura di fr. 14.20,

la quale può essere addossata alla ricorrente solo se la decisione d’irricevibilità

è corretta;

che la

(rappresentante della) ricorrente ritiene la decisione d’irrice­vibilità “immotivata, inaccettata ed

inammissibile”, facendo valere

che il titolare della RA 1, che svolge l’attività di recupero crediti dal 1911, non si è mai trovato in vita sua

dinanzi a “un’assur­dità simile” e insinuando che la funzionaria all’origine

della deci-sione impugnata potrebbe avere “forse degli interessi diretti e personali con il

debitore”;

che tale

esternazione, oltre che inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze

nell’ambito amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle

parti e delle istituzioni, dimostra anche un’ignoranza sorprendente per chi si

vanta di essere professionalmente attivo da oltre un ventennio nel settore del

recupero crediti (pur persistendo a

chiamare “reclamo” il rimedio giuridico all’autorità di vigilanza che l’art. 17 LEF designa come

“ricor­so” dal 1997);

che il

modulo n. 4 intitolato “Domanda di continuazione dell’esecu­zione” (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx)

menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non

è stata promossa un’azione di

inesistenza del debito, oppure che, pro­posta simile azione è stata ritirata

o respinta definitivamente, se l’op­posizione è stata rigettata solo in via

provvisoria”, in conformità con

la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la

nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azio­ne di

disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze

del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF

15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II

751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159

LEF);

che l’esecuzione

può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa

(art. 159 LEF) – solo se l’opposizio­ne al precetto esecutivo è stata tolta in

base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione

rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo,

ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del

debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF);

che il

timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta

l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione –

che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono

immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non

avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può

sostituirsi all’attestazione relativa

all’azione di disconoscimento di debito, poi­ché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non

che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale

azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o

definitivamente respinta;

che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurispruden­za

federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escu­tente avrebbe la

scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di

rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente

posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente

nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n. 4 (DTF 37 I 583)

– quand’anche ne fosse già in possesso, giacché l’attestazione prodotta solo il

28 marzo reca la data dell’8 febbraio 2024;

che l’UE

non “rema contro

Fatti

i creditori” a chiedere il

rispetto delle formalità legali;

che nella

misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso va dunque respinto;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario impartire un termine alla

ricorrente per produrre un esemplare del ricorso firmato dal fiduciario __________, da un

rappresentante legale del­la stessa

ricorrente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR, né

notificare alla controparte il ricorso e la decisione;

che

in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF)

Considerandi

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

alla .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.