15.2024.32
Minimo di esistenza. Spese per esami medici. Certificato medico
1 luglio 2024Italiano6 min
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.32
Lugano
1 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2024 della
RI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento del 22 marzo
2024 emesso nelle sei esecuzioni, formanti il gruppo n. 1, promosse nei
confronti di
PI 1, __________
dalla ricorrente e da
PI 2, __________
(rappresentata dalla RA 2, __________)
PI 3, __________
PI 4, __________
Comune di PI 5, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
sei esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti di PI 1 dai
creditori appena indicati, il 6 febbraio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti
dalla sua attività indipendente sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'000.00
100%
Totale
fr.
3'000.00
100%
Minimo
d’esistenza
Importo di base
fr.
850.00
convive
Spesa per l’alloggio
fr.
900.00
quota escusso; di fatto CHF 1800.–
“Spese mediche e dentali”
fr.
200.00
gravi problemi di salute
Totale
fr.
1'950.00
100%
L’UE
ha quindi pignorato presso l’escusso l’eccedenza mensile di fr. 1'050.–
(fr. 3'000.– ./. fr. 1'950.–) dal giorno stesso. Ha emesso il
relativo verbale il 22 marzo 2024.
B. Con
ricorso del 28 marzo 2024, la RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,
chiedendo di decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso la voce “gravi problemi di salute” di fr. 200.– mensili.
C. Dopo
la presentazione del ricorso, PI 1 ha prodotto un certificato medico.
D. Con
osservazioni del 23 aprile 2024, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. PI
1 è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 marzo 2024 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto
dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali
e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese
indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi
in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta
l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n.
35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data
dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;
108.
III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio
2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93
cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Nel
ricorso la RI 1 afferma che la deduzione di spese
dal reddito è ammissibile soltanto “dietro
presentazione di giustificativi esistenti al momento del pignoramento”.
In assenza di tali giustificativi nel caso concreto, chiede pertanto di
decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso
la voce “Spese
mediche e dentali” di fr. 200.–
mensili. Da parte sua, l’UE osserva che “le
spese mediche […] risultano
sostenute da un certificato medico recente (2024) che attesta esplicitamente la
necessità di esami continui mensili da parte dell’escusso”.
3.1
Ora, dopo la presentazione del ricorso PI 1 ha
trasmesso all’UE un certificato medico del 4 aprile 2024 attestante
ch’egli “necessita per importanti motivi
medici di effettuare esami continui mensili dell’importo di 200 fr.”.
La necessità e la ricorrenza degli esami in questione risultano quindi
comprovate. Il certificato, ovviamente, non attesta invece che PI 1 paghi
effettivamente e regolarmente il costo di quegli esami. In particolare, non è
dato di sapere se il costo sia assunto interamente dall’escusso, ciò di cui è
lecito dubitare stante la sua situazione esecutiva (12 attestati di carenza di
beni per quasi fr. 50'000.– dal 2019 a fine del 2023), oppure, come pare
verosimile, dall’assicurazione malattia, perlomeno per la parte eccedente la
franchigia, pure ignota, ove le sue prestazioni non siano state sospese in
virtù dell’art. 64a cpv. 7 LAMal e gli esami non debbano essere
considerati un caso di urgenza medica. In assenza di prova dell’effettivo e
regolare pagamento del supplemento in discussione, in accoglimento del ricorso
esso dev’essere stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso (sopra consid.
2.
i.f.).
3.2
Ciò
posto, la decisione odierna non impedisce all’escusso, se del caso, di chiedere
all’UE, con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), il rimborso dei costi
degli esami avvenuti dopo l’esecuzione del pignoramento, ch’egli ha pagato o
dovesse pagare in futuro, oppure il pagamento delle relative fatture con le
somme pignorate. A tale scopo, l’UE lascerà in deposito le trattenute incassate
fino al termine annuale di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF).
4.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il supplemento per “Spese mediche e dentali” di
fr. 200.– è stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, che è quindi
ridotto a complessivi fr. 1'750.– mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RA 1, __________,
__________, __________;
– PI 1, __________,
__________;
– RA 2, __________;
– PI 3, __________, __________;
– PI 4, __________,
__________;
– Cassa
del Comune di PI 5, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.