Lexipedia

Decisione

15.2024.32

Minimo di esistenza. Spese per esami medici. Certificato medico

1 luglio 2024Italiano6 min

d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.32

Lugano

1 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2024 della

RI 1, __________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento del 22 marzo

2024 emesso nelle sei esecuzioni, formanti il gruppo n. 1, promos­se nei

confronti di

PI 1, __________

dalla ricorrente e da

PI 2, __________

(rappresentata dalla RA 2, __________)

PI 3, __________

PI 4, __________

Comune di PI 5, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

sei esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti di PI 1 dai

creditori appena indicati, il 6 febbraio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti

dalla sua attività indipendente sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'000.00

100%

Totale

fr.

3'000.00

100%

Minimo

d’esistenza

Importo di base

fr.

850.00

convive

Spesa per l’alloggio­

fr.

900.00

quota escusso; di fatto CHF 1800.–

“Spese mediche e dentali”

fr.

200.00

gravi problemi di salute

Totale

fr.

1'950.00

100%

L’UE

ha quindi pignorato presso l’escusso l’eccedenza mensile di fr. 1'050.–

(fr. 3'000.– ./. fr. 1'950.–) dal giorno stesso. Ha emesso il

relativo verbale il 22 marzo 2024.

B. Con

ricorso del 28 marzo 2024, la RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,

chiedendo di decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso la voce “gravi problemi di salute” di fr. 200.– mensili.

C. Dopo

la presentazione del ricorso, PI 1 ha prodotto un certificato medico.

D. Con

osservazioni del 23 aprile 2024, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. PI

1 è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 marzo 2024 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto

dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali

e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese

indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi

in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta

l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n.

35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data

dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;

108.

III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio

2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione

potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93

cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Nel

ricorso la RI 1 afferma che la deduzione di spese

dal reddito è ammissibile soltanto “dietro

presentazione di giustificativi esistenti al momento del pignoramento”.

In assenza di tali giustificativi nel caso concreto, chiede pertanto di

decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso

la voce “Spese

mediche e dentali” di fr. 200.–

mensili. Da parte sua, l’UE osserva che “le

spese mediche […] risultano

sostenute da un certificato medico recente (2024) che attesta esplicitamente la

necessità di esami continui mensili da parte dell’escusso”.

3.1

Ora, dopo la presentazione del ricorso PI 1 ha

trasmes­so all’UE un certificato medico del 4 aprile 2024 attestante

ch’egli “necessita per importanti motivi

medici di effettuare esami continui mensili dell’importo di 200 fr.”.

La necessità e la ricorrenza degli esami in questione risultano quindi

comprovate. Il certificato, ovviamente, non attesta invece che PI 1 paghi

effettivamente e regolarmente il costo di quegli esami. In particolare, non è

dato di sapere se il costo sia assunto interamente dall’escusso, ciò di cui è

lecito dubitare stante la sua situazione esecutiva (12 attestati di carenza di

beni per quasi fr. 50'000.– dal 2019 a fine del 2023), oppure, come pare

verosimile, dall’assicurazione malattia, perlomeno per la parte eccedente la

franchigia, pure ignota, ove le sue prestazioni non siano state sospese in

virtù dell’art. 64a cpv. 7 LAMal e gli esami non debbano essere

considerati un caso di urgenza medica. In assenza di prova dell’effettivo e

regolare pagamento del supplemento in discussione, in accoglimento del ricorso

esso dev’essere stralciato dal minimo esistenziale del­l’escusso (sopra consid.

2.

i.f.).

3.2

Ciò

posto, la decisione odierna non impedisce all’escusso, se del caso, di chiedere

all’UE, con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), il rimborso dei costi

degli esami avvenuti dopo l’esecuzione del pignoramento, ch’egli ha pagato o

dovesse pagare in futuro, oppure il pagamento delle relative fatture con le

somme pignorate. A tale scopo, l’UE lascerà in deposito le trattenute incassate

fino al termine annuale di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF).

4.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il supplemento per “Spese mediche e dentali” di

fr. 200.– è stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, che è quindi

ridotto a complessivi fr. 1'750.– mensili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RA 1, __________,

__________, __________;

– PI 1, __________,

__________;

– RA 2, __________;

– PI 3, __________, __________;

– PI 4, __________,

__________;

– Cassa

del Comune di PI 5, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.