15.2024.33
Minimo di esistenza. Alimenti per ex moglie e figli, dedotta la pigione per l’alloggio messo a disposizione dall’ex marito. Rincaro. Debiti preesistenti. Spese per la cassa malati, l’istruzione e le cure dei figli
30 agosto 2024Italiano25 min
esecuzioni n. __________ e __________, il 19 e il 25 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.33
Lugano
30 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 16 febbraio
2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 13
febbraio 2024 a favore delle esecuzioni n. ____________________ e __________ dall’altra, promosse nei confronti
della ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________
(rappresentata dall’RA 1, __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________, il 19 e il 25 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha avvisato RI 1 del pignoramento fissato per il 25 gennaio. Siccome ella non si era presentata, l’UE l’ha convocata con
scritto dello stesso 25 gennaio a presentarsi presso i suoi sportelli
entro il 2 febbraio 2024 portando con sé la sentenza di divorzio, la prova del
versamento del contributo di mantenimento, la polizza della cassa malati e la
prova del pagamento dei premi dei tre mesi precedenti, nonché i conteggi di
eventuali altre spese e i relativi giustificativi di pagamento.
B. RI
1 non ha dato seguito alla convocazione né trasmesso la documentazione richiesta, ma con
e-mail del 27 gennaio 2024 ha contestato il credito dell’PI 1 e ha
chiesto all’Ufficio sia di sospendere l’esecuzione, sia d’indicarle la
procedura da seguire per ottenere la “revisione di questa decisione” (con cui – pare di capire – la sua opposizione all’esecuzione dell’PI 1 è stata parzialmente
rigettata in via provvisoria).
L’UE
ha risposto all’escussa con e-mail del 29 gennaio seguente ch’ella avrebbe
dovuto impugnare la sentenza 9 novembre 2023 della Pretura di Mendrisio-Nord
mediante reclamo entro dieci giorni dal suo ricevimento, sicché essa era
passata in giudicato, e l’ha invitata nuovamente a trasmettergli la
documentazione richiesta nello scritto del 25 gennaio 2024.
C. Con
messaggio elettronico dell’8 febbraio 2024, l’Ufficio ha invitato RI 1 per la
terza volta a trasmettergli la documentazione richiesta nello scritto del 25
gennaio 2024.
Sempre
in via elettronica l’escussa ha risposto all’UE di non aver ricevuto alcuna
richiesta d’inoltrare documenti oltre a quelli già in possesso dell’Ufficio. Ha ricordato di aver già trasmesso sia il (nuovo)
contratto di locazione, sia la sentenza di divorzio. Ha precisato che avrebbe
potuto “al massimo” aggiungere le fatture per la psicoterapia della figlia PI 4, il “necessario per far mangiare i figli a scuola” e la fattura di un magazzino, in cui aveva depositato varie cose in
attesa che l’ex marito PI 5 comprasse l’alloggio che ora abitano lei e i figli.
Infine, ha ribadito che la sua situazione economica era invariata.
In
risposta sempre dell’8 febbraio 2024,
l’Ufficio ha precisato di essere tenuto, a ogni esecuzione, a chiedere i
giustificativi delle entrate e delle uscite, nonché la prova dei relativi
pagamenti, sebbene tali documenti fossero già stati prodotti in precedenza. L’ha
quindi invitata, per la quarta volta, a trasmettergli la
documentazione richiesta.
L’escussa
ha replicato di poter “reperire
facilmente i contratti”, ma di non poter fare lo
stesso con i giustificativi, perché “non li ricev[e]
in tempo reale visto che pag[a] con la carta”. Ella non ha però trasmesso alcunché.
Nella
sua e-mail del 9 febbraio 2024, l’Ufficio ha puntualizzato che nella
determinazione del minimo d’esistenza poteva “prendere in considerazione unicamente le spese che [ella] giustifica […] con le prove
di pagamento”, dovendone “dare prova ai creditori”.
D. Il
13 febbraio 2024 l’Ufficio ha determinato
la quota pignorabile dei redditi di RI 1, composti degli alimenti di fr. 6'960.–
versati dall’ex marito PI 5 a lei e ai figli PI 3 (2007) e PI 4 (2008), dedotti
fr. 2'400.– da lui assunti direttamente per le spese dell’alloggio di sua
proprietà messo a diposizione loro, sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
4'560.00
100% alimenti
Totale
fr.
4'560.00
100%
Minimo
d’esistenza
Importo di base
fr.
1'350.00
Supplemento figlio minorenne con più di 10 anni (PI
3)
fr.
600.00
Supplemento figlio minorenne con più di 10 anni (PI
4)
fr.
600.00
Spesa per l’alloggio
fr.
2'400.00
già dedotto dagli alimenti
Totale
fr.
4'950.00
100%
L’UE
ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso PI 5, l’importo di fr. 2'010.–,
pari al reddito dell’escussa (fr. 4'560.–), dedotto il minimo esistenziale
di lei e dei figli (di fr. 2'550.– al netto delle spese d’alloggio di fr. 2'400.–
già tolte dagli alimenti).
E. Il 15 febbraio 2024, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio
in via elettronica diversi documenti (ordini di pagamento, fatture relative alla psicoterapia della figlia PI 4 e al deposito presso il
noto magazzino) di cui esso “non
[aveva] tenuto conto” nella decisione di pignoramento.
F. Con
ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 ha chiesto “un sensibile ridimensionamento della cifra pignorata”
e, al contempo, la concessione della possibilità di
versarla mediante ordine permanente “come del resto fino ad ora fatto”. Ha
allegato all’impugnativa i documenti già trasmessi il giorno precedente, oltre
a diversi altri (attestazione di frequenza del liceo di Lugano da parte di PI 4;
pagella scolastica liceale di PI 3; certificazione che quest’ultimo è affetto
da una “patologi[a] neoplastica maligna”; offerta dell’PI 6 all’escussa di pagare un debito pregresso mediante
versamenti mensili di fr. 66.15; comunicazione della __________ all’escussa
relativa al blocco della sua carta di credito fino al pagamento dello scoperto
di fr. 7'362.10).
G. Con
osservazioni del 9 aprile 2024, l’PI 1 ha postulato la reiezione del ricorso,
protestate spese e ripetibili, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera, pur ritenendo di non aver commesso alcun errore. Lo Stato del Cantone
Ticino è invece rimasto silente.
H. Il
25 aprile 2024 l’UE ha emesso l’avviso di partecipazione al pignoramento nell’esecuzione
n. __________ dello Stato del Cantone Ticino.
I. Nel termine assegnatole dal presidente della
Camera con ordinanza del 19 luglio 2024, il 6 agosto 2024 la ricorrente
ha prodotto parte dei documenti
giustificativi richiesti, con le relative spiegazioni, aggiungendo
altri documenti e osservazioni sul credito fatto valere dall’PI 1. Gli
escutenti non hanno presentato osservazioni al riguardo entro il termine
impartito loro con ordinanza del 14 agosto 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 febbraio 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
3.
Con il ricorso, RI 1 chiede “un sensibile ridimensionamento della cifra pignorata e, al contempo, che sia
[ella] direttamente a
versarla mediante ordine permanente, come del resto [ha] fino ad ora
fatto”, e ciò per varie ragioni.
3.1
Innanzitutto,
RI 1 contesta il provvedimento impugnato, siccome non tiene conto di
diversi contratti esistenti, tra cui
quello relativo alla carta di credito usata per comprare i materassi, le sedie,
la lavatrice e le scrivanie per i suoi figli, rilevando che l’impossibilità di rimborsare
le relative rate, a causa del pignoramento, porterà a nuove esecuzioni e dunque
a un ulteriore indebitamento, che secondo lei il pignoramento dovrebbe evitare.
La ricorrente evoca inoltre gli accordi con cui si è impegnata a pagare i
crediti posti in esecuzione in passato, osservando che il pignoramento
contestato le impedirà di adempirli e così di beneficiare delle facilitazioni
accordatele.
3.1.1
Ebbene,
pagamenti di debiti all’infuori dell’esecuzione non liberano l’escusso
da quelli posti in esecuzione e non gli danno diritto a un minimo esistenziale
superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF. Non possono quindi essere
computati né in deduzione dei suoi redditi, né come supplemento al minimo
vitale, ove non si tratti di una trattenuta obbligatoria o di una spesa vitale
ricorrente nel senso dell’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18
settembre 2023, consid. 6). Nel caso in esame, non risulta dai documenti
prodotti con il ricorso (essenzialmente degli ordini di pagamento [doc. 5 e 7],
il cui valore probante circa l’effettiva esecuzione è del resto dubbio) che
riguardino spese esistenziali correnti. Per quanto
attiene alle spese pagate con la carta di credito fornita dalla Viseca, non
solo non si evince il loro oggetto dal documento accluso al ricorso (doc. 6),
ma secondo la cifra II/7 della Tabella pagamenti rateali per l’acquisto a rate,
la locazione o il leasing di beni impignorabili sono da considerare nel minimo
vitale solo se le pattuizioni contrattuali lo esigono e l’escusso ne dimostri
il versamento, a condizione che il venditore si sia validamente riservato la
proprietà, presupposto che nel caso concreto non risulta adempiuto.
3.1.2
Contrariamente
poi a quanto crede la ricorrente, il pignoramento è un provvedimento di
esecuzione forzata che non serve a impedire nuove esecuzioni o indebitamenti, bensì
a soddisfare l’escutente in via coattiva. Su questo punto il ricorso è dunque
infondato.
3.2
La
ricorrente si duole d’altronde che la decisione impugnata non tiene conto del
suo ordine permanente attivato da oltre un anno a favore dell’UE, sicché il pignoramento del contributo di mantenimento
direttamente presso l’ex marito “non ha
ragione di essere, anzi, infastidendo il [suo] ex marito, serve solo a rendere tesi i [loro] rapporti,
cosa che si ripercuote sul benessere dei [loro] figli”.
3.2.1
In
linea di principio l’ufficio d’esecuzione è tenuto ad avvertire del
pignoramento il terzo debitore del reddito pignorato e del suo obbligo di
pagare d’ora innanzi i suoi debiti all’ufficio (art. 99 LEF). Un pignoramento
solo nelle mani del debitore senz’avviso al terzo debitore – detto Stillpfändung o pignoramento silenzioso – è
ammesso nella prassi a determinate condizioni quando verte sul salario dell’escusso,
ma egli non ha il diritto di esigerlo (Sievi
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 99 LEF).
Le tre condizioni, cumulative, sono indizi credibili che il posto di lavoro del
debitore è a rischio, il consenso di tutti i creditori del gruppo e la promessa
attendibile da parte del debitore di pagare regolarmente lui stesso l’importo
mensile pignorato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_544/2012 del 24
luglio 2012).
3.2.2
Nella
fattispecie, a parte il fatto che appare dubbia l’estensione della prassi del
pignoramento silenzioso ai contributi alimentari, la ricorrente non ha in ogni
caso alcun diritto a esigerlo e difettano almeno due dei tre presupposti
stabiliti dalla prassi, ovvero il consenso di tutti i creditori del gruppo e
indizi concreti che la ricorrente sia in grado di versare all’ufficio, mediante
un ordine di pagamento permanente, la somma mensile ora pignorata (fr. 2'010.–), quello esistente,
di fr. 100.– mensili, essendo manifestamente insufficiente, a
supporre che sia tuttora attivo, ciò di cui è permesso dubitare stante il
blocco della sua carta di credito. Non può quindi essere dato seguito alla sua
richiesta.
3.3
RI
1.
lamenta anche l’omessa presa in considerazione delle spese della cassa
malati.
3.3.1
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti
interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito
l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di
circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro
situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se
fuori dall’ordinario (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7
del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii).
Con
il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare
i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e
produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se
egli non presta la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente
attendere, l’autorità di vigilanza non è te-nuta ad accertare
fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011 consid. 2.1) e in caso di
rifiuto può
dichiararne irricevibili le conclusioni (art.
20a cpv. 2 n. 2 LEF; decisioni della CEF
15.2022.166
del 17 maggio 2023 consid. 3.1).
3.3.2
Anche
le spese della cassa malati possono essere considerate nel minimo
esistenziale soltanto se l’escusso ne prova l’ammontare e il regolare
pagamento (tra tante: citata 15.2023.32 consid. 1, e sopra consid. 2; Tabella,
punto II/8). Sebbene l’UE l’abbia invitata a produrre detta prova per ben
quattro volte in modo espresso (convocazione del 25 gennaio 2024, e-mail del 29 gennaio e [due] dell’8 febbraio) e in modo
generico (e-mail del 9 febbraio), la ricorrente non ha prodotto le prove
richieste, neppure con il ricorso né con il
suo scritto del 6 agosto 2024. Si è limitata a scrivere, contro ogni evidenza,
di “non
[aver]
ricevuto alcuna richiesta
di inoltrare documenti oltre quelli che [erano] già in
possesso”
dell’UE (e-mail dell’8 febbraio 2024) e in
ogni caso non ha poi prestato la collaborazione richiesta, neppure dinnanzi alla Camera, pur avendola adita nel proprio interesse, sicché i premi della cassa malati, il cui regolare pagamento non
risulta dagli atti, non possono essere aggiunti al suo minimo vitale (sopra
consid. 3.3.1).
3.3.3
Alla
ricorrente rimane la facoltà, prevista dall’art. 93 cpv. 4 LEF entrato in
vigore il 1° luglio 2024, di chiedere all’UE di pagare i premi e partecipazioni
ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal)
direttamente all’assicuratore prelevando le somme necessarie dagli alimenti
pignorati. Ciò presuppone tuttavia che la ricorrente consegni all’UE il
contratto d’assicurazione e le fatture dei suoi premi e partecipazioni. Quelli
dei figli vanno invece pagati con la parte degli alimenti che spettano loro (v.
sotto consid. 4 e 4.1).
3.4
Secondo
RI 1, l’Ufficio ha ignorato un suo ricorso nei confronti di uno dei
“debitori”
(recte:
creditori), con cui ha contestato il fatto che “non
[le] sono ancora stati notificati
i giustificativi delle somme richieste e che già in passato avev[a]
dimostrato che erano state conteggiate in modo deficitario”.
In
realtà RI 1 non ha presentato alcun ricorso formale oltre a
quello in esame. Si è infatti limitata, con un’e-mail del 27 gennaio 2024, a
contestare il credito dell’PI 1, per cui l’UE l’aveva avvisata del pignoramento.
L’organo esecutivo le ha giustamente risposto che una simile contestazione avrebbe
dovuta essere fatta valere mediante un reclamo contro la decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione entro dieci giorni dalla notifica-zione della
stessa. Ella non ha poi più fatto alcun accenno alla questione né presentato
ricorso contro l’avviso di pignoramento. Al riguardo il ricorso è pertanto
infondato.
3.5
RI
1.
contesta il provvedimento impugnato anche perché l’UE non ha computato le
spese di vitto, di viaggio e di acquisto del materiale scolastico, ch’ella
afferma di sostenere per il fatto che i suoi due figli frequentano il liceo.
3.5.1
Orbene,
le spese per il pranzo dei figli a scuola sono già comprese nell’importo
di base di fr. 600.– per figlio che l’Ufficio ha computato nella decisione
impugnata in base al punto I della Tabella. Quanto alle spese di viaggio
e per il materiale scolastico dei figli, possono essere riconosciute quali
supplementi particolari per la loro istruzione (sentenza della CEF 15.2023.109
del 27 dicembre 2023, consid. 3.1 e Tabella, punto II/6), ma, come per tutti
gli altri supplementi, a condizione che l’escusso ne provi l’ammontare
e il regolare pagamento (sopra consid. 3.3.1), ciò che doveva essere chiaro
alla la ricorrente (sopra consid. 3.3.2). Ciò nonostante, sia davanti all’UE
che con il ricorso, ella non ha né quantificato il supplemento richiesto né ne
ha dimostrato il regolare pagamento.
3.5.2
Con
lo scritto del 6 agosto 2024, la ricorrente ha finalmente prodotto la ricevuta
d’acquisto dell’abbonamento annuo Arcobaleno per la figlia, di fr. 714.–,
necessario al suo spostamento dal domicilio di Mendrisio al liceo cantonale di
Lugano 1, e diverse ricevute d’acquisto di libri scolastici per complessivi fr. 618.10.
Si potrebbe così aggiungere d’ufficio (cfr. art. 22 LEF) al minimo esistenziale
della famiglia un supplemento per spese d’istruzione dei figli di fr. 111.–
mensili ([fr. 714.– + 618.10] ÷
12). Alle due fatture per uscite di studio del figlio, di fr. 380.– e fr. 46.–,
non è invece allegata la prova del pagamento, sicché non possono essere
riconosciute. La questione è invero senza rilievo poiché gli alimenti dovuti ai
figli coprono le loro spese esistenziali (sotto consid. 4.2).
3.6
RI
1.
lamenta che l’UE non abbia preso in considerazione i seguenti costi: 1) le
spese per gli “esami/interventi chirurgici” del figlio, malato oncologico, nonché per le
trasferte con la sua automobile per accompagnarlo (e, in caso di urgenza, con
cui può andare a riprenderlo rapidamente) aIl’Istituto nazionale dei tumori di
Milano, l’unico centro in Europa che tratta il suo tipo di tumore (“patologie neoplastiche maligne e da tumori di
comportamento incerto”), la cui necessità risulta dal fatto che “le terapie lo rendono debilitato e [dunque] non [può] portarlo in treno (che ha
comunque un costo sovrapponibile alla benzina)”; 2) le spese per le
sedute settimanali di “psicoterapia
specialistica” della figlia plusdotata, “a rischio di disturbi alimentari ed emotivi gravi”, nonché
per le trasferte con l’automobile per
accompagnarla a Varese, giacché l’unico specialista presente in Ticino
pratica una tariffa più costosa, che sarebbe comunque interamente a suo carico.
3.6.1
Secondo
il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio
mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche
e ospedaliere) ch’egli o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante
il periodo di validità del pignoramento, ritenuto che solo le spese di
automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (tra
tante: sentenza della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid. 3.1, e
Tabella, punto II/8).
3.6.2
In concreto, nel ricorso RI 1 non ha specificato
né quantificato le spese mediche per il figlio da lei mediamente
sostenute prima del pignoramento, precisando il numero, il luogo e il costo
delle sedute in media mensile, e neppure dimostrato che tali spese siano a
carico suo, e non dell’assicurazione malattia obbligatoria, che lo saranno anche durante il periodo di validità del pignoramento
e che le paghi effettivamente. Era pertanto impossibile per l’UE tenerne conto
nel calcolo del minimo esistenziale.
Con
lo scritto del 6 luglio 2024, la ricorrente ha prodotto alcune fatture per
esami cui si è sottoposto il figlio PI 3 presso l’Istituto nazionale dei tumori
(per complessivi € 407.60, pari a fr. 33.– mensili). Non ha però allegato,
come richiestole nell’ordinanza del 19 luglio 2024, la prova del pagamento di
quelle spese né l’attestato fiscale della cassa malati di PI 3 per i costi
sanitari del 2023. Non può di conseguenza esserne tenuto conto. Gli alimenti
spettanti al figlio coprirebbero del resto anche quelle spese (sotto consid.
4.2).
3.6.3
Per
quanto riguarda le cure della figlia, la ricorrente ha prodotto tre fatture
(all. 4) che indicano dodici sedute psicoterapiche in tre mesi, ossia in media
quattro al mese di € 80.– ognuna (fr. 304.– mensili al cambio €/fr. di
0.95). Ammette però che queste cure, anche se fossero prestate in Svizzera, non
sarebbero prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria. Non possono
quindi ritenersi assolutamente necessarie nel senso dell’art. 93 LEF. Infatti, secondo la giurisprudenza solo i premi dell’assicurazione
malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel
calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell’assicurazione
malattie complementare (DTF 134 III 323
consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.59 del 18 ottobre 2023 consid. 6.1). Se
ne può dedurre che anche le spese a carico dell’assicurazione complementare non
fanno parte del minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF. Anche su questo
punto la decisione impugnata va confermata.
4.
Dalla
decisione di divorzio prodotta dalla ricorrente con lo scritto del 6 agosto 204
si evince che gli alimenti versati da PI 3 comprendono un contributo di fr. 2'000.–
mensili per ogni figlio, oltre agli assegni
di studio, mentre quello spettante personalmente alla moglie è di fr. 2'500.–
(dispositivi n. 2.5 e 2.6).
4.1
Orbene,
gli alimenti e le rendite d’invalidità della cassa pensione per i
figli minorenni non possono essere considerati come redditi del genitore
affidatario, ma vanno dedotti interamente (e non per un solo terzo come i redditi
dell’attività lucrativa del figlio) dal minimo esistenziale del genitore che li
riceve, ma al massimo a concorrenza delle somme computate per il mantenimento
del figlio, quali il supplemento di base, i premi dell’assicurazione malattia
obbligatoria del figlio, le spese mediche e
per l’istruzione del figlio ecc.; se sussiste un saldo importante, va
computato come contributo equo alle spese esistenziali dell’economia domestica giusta
l’art. 319 cpv. 1 CC (sentenza della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, RtiD
2022.
II 726 n. 43c, consid. 4.2).
4.2
Nella
fattispecie, occorre dunque anche riformare d’ufficio (cfr. art. 22 LEF)
la decisione impugnata nel senso di limitare il pignoramento ai soli alimenti
dovuti alla ricorrente, pari a fr. 2'500.–, da cui occorre dedurre la
propria quota (di 5⁄12) delle spese d’abitazione
di fr. 2'400.– compensate da PI 5 con la messa a disposizione
dell’alloggio di sua proprietà, pari a fr. 1'000.–, e limitare il
minimo esistenziale alle spese di lei senza le spese calcolate per i bisogni
dei figli (minimi di base di fr. 1'200.– complessivi, quota parte delle
spese di alloggio, spese d’istruzione e di cure sanitarie), pari a fr. 3'048.–
(fr. 1'200.– + [2'400.– ./. 1'000.–] + fr. 111.– + fr. 33.– + fr. 304.–),
che appaiono coperte dagli alimenti spettanti loro (fr. 4'000.–) anche
prescindendo dalla prova del pagamento, specie perché le spese mediche dei
figli che eccedono fr. 300.– devono essere sopportate per metà dal padre
(sentenza di divorzio, dispositivo n. 2.4/c).
Il
computo rettificato del minimo esistenziale della sola ricorrente si presenta
quindi così:
Redditi
Debitrice
fr.
1'500.00
100% alimenti personali della moglie, dedotto la sua
quota delle spese d’alloggio di fr. 2'400.–
Totale
fr.
1'500.00
100%
Minimo
d’esistenza
Importo di base
fr.
1'350.00
Supplementi figlio minorenni con più di 10 anni
fr.
0.00
coperti dagli alimenti spettanti loro
Spesa per l’alloggio
fr.
0.00
già dedotta dagli alimenti
Spese d’istruzione dei figli
fr.
0.00
coperti dagli alimenti spettanti loro
Spese di cura dei figli
fr.
0.00
coperti dagli alimenti spettanti loro
Totale
fr.
1'350.00
100%
Il
minimo vitale si riduce così da fr. 2'550.– a fr. 1'350.– e l’eccedenza
pignorabile indicativamente da fr. 2'010.– a fr. 150.– mensili.
5.
Secondo
RI 1, l’Ufficio ha ignorato la sentenza di divorzio del 2017, che aveva
stabilito un contributo di mantenimento già limitato al minimo esistenziale suo
e dei figli, giacché allora l’ex marito “non
aveva sufficiente sostanza per versare a [lei] l’intero stipendio cui [ella ha] dovuto rinunciare per
accudire [il loro] figlio malato”. Allega inoltre che il contributo
di mantenimento non è mai stato adeguato al rincaro, ma che non intende
chiederne l’adeguamento, sia perché il suo avvocato ritiene che “non [ne]
valga la pena”, sia perché non può permettersi la spesa di un
procedimento civile.
5.1
La
nozione di minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF) non è
identica a quella del minimo “allargato” sviluppata dalla giurisprudenza per la
determinazione dei contributi di mantenimento del diritto di famiglia (DTF 144 III 386
consid. 7.1.4; sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021 consid. 3)
e ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione è esclusivamente competente per stabilire
il minimo di tipo esecutivo, a prescindere da quello civile stabilito in un’eventuale
decisione giudiziaria (cfr. sentenza della CEF 15.2023.37 dell’8 settembre
2023.
consid. 4.2). Da questo punto di vista la sentenza di divorzio del 2017
invocata dalla ricorrente non vincola l’UE.
5.2
Dalla
sentenza di divorzio (dispositivo n. 2.7) che la ricorrente ha prodotto solo
con lo scritto 6 agosto 2024 si evince effettivamente che il contributo dovuto
dall’ex marito debba essere adeguato al rincaro, di +/- fr. 99.– per i
figli e fr. 124.– per la moglie, quando l’indice nazionale dei prezzi al
consumo, di 101.1 punti al momento dell’emanazione della decisione di divorzio
nel febbraio 2018, aumenta o diminuisce di 5 punti (base: dicembre 2015 = 100
punti). Ora, l’indice è variato nel 2024
da 108.0 a 108.7, sicché gli alimenti dovuto da PI 3 sembrano dover
essere adeguati al rincaro. Sennonché non spetta all’UE agire contro di lui, la
sua competenza limitandosi di principio all’incasso di crediti esigibili e
incontestati (cfr. art. 100 LEF), bensì all’ex moglie (ancorché a suo dire
il suo avvocato lo sconsigli), se del caso facendo capo all’istituto del gratuito patrocinio (art. 118 CPC), oppure agli escutenti, previa richiesta di pignoramento e
assegnazione delle pretese per la parte degli alimenti da adeguare al rincaro
nel senso dell’art. 131 LEF.
6.
RI
1.
conclude il ricorso scrivendo che “al
momento attuale non h[a] nemmeno i
letti per dormire nella nuova casa (la sola che h[a] trovato con le
esecuzioni in corso), cercav[a] di acquistare qualcosa ogni mese ma ora [le]
sarà impedito” e che “togliendo […] la somma di 2010 fr si pone molto al di sotto
della soglia di povertà prevista per le famiglie con 3 persone, il che
significa costringer[li] a gravare sull’assistenza [sociale],
oltre a peggiorare l’indebitamento”. La censura diventa senza
oggetto con il pressoché accoglimento integrale del ricorso.
7.
Nello
scritto del 6 agosto 2024, la ricorrente allega, per la prima volta, diverse
nuove spese per i figli (lenti a contatto e occhiali, acquisti di medicamenti),
da lei pagate recentemente. Trattandosi di spese diventate esigibili
durante il pignoramento, non possono essere fatte valere nella procedura di
ricorso, ma mediante revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), con una domanda all’UE di
pagamento o di rimborso con le eccedenze incassate, se saranno sufficienti,
dimostrando che gli alimenti versati a favore dei figli, dedotta la quota parte
a carico del padre, non basta (v. sopra consid. 4.2).
8.
L’UE
ha tenuto conto della pigione di fr. 2'400.– che PI 5 deduce dagli
alimenti che versa(va) all’ex moglie e ai figli. Le osservazioni esposte dalla
ricorrente nello scritto del 6 agosto 2024, oltre che tardive, sono quindi
senza rilievo. Sono per contro irricevibili le censure rivolte alle pretese
dell’PI 1 (sopra consid. 3.4). Quanto alla modifica della situazione che si
verificherà quando il figlio PI 3 diventerà maggiorenne (il 9 gennaio 2025), l’UE
ne terrà conto nel quadro di una procedura di revisione della decisione odierna
(art. 93 cpv. 3 LEF), come pure di un’eventuale futura operazione.
9.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso indicato nel sopra (consid.
4.2).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che il pignoramento è limitato agli alimenti dovuti personalmente alla
ricorrente, di fr. 1'500.– mensili
(dedotta la sua quota di fr. 1'000.– delle spese di alloggio di fr. 2'400.–),
e il minimo esistenziale mensile è ridotto a fr. 1'350.–, sicché
il pignoramento è limitato alla parte degli alimenti eccedente fr. 1'350.–
(indicativamente fr. 150.–).
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, __________,
__________;
– RA 1, __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.