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Decisione

15.2024.34

Ricorso contro l’esecuzione di sequestri di un conto dell’escusso sul quale è stato versato un capitale di previdenza

12 agosto 2024Italiano14 min

2022 oggetto di ACB e decreti di multa). Il giorno successivo, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ne ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.34

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 8 aprile 2024 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________

avvenuta il 6 febbraio 2024 a carico del ricorrente su istanze di

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza della Confederazione Svizzera e dello Stato del Cantone Ticino, il 5

febbraio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha emesso due

decreti di sequestro a carico di RI 1 a garanzia di fr. 61'977.– (imposte

federali dirette dal 2013 al 2022 oggetto di attestati di carenza di beni

[ACB]), rispettivamente di fr. 169'418.55 (imposte cantonali dal 2013 al

2022 oggetto di ACB e decreti di multa). Il giorno successivo, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ne ha

proceduto all’esecu­zione, notificando alla Postfinance AG il sequestro del

conto di RI 1 limitatamente a fr. 231'395.55 (pari alla somma dei due

sequestri), oltre alle spese. L’UE ha inviato alle parti i relativi

verbali (n. __________8 e __________4) il 9 febbraio e nuovamente una rettifica

dello stesso il 15 febbraio 2024.

B. Il

12 febbraio 2024, l’Ufficio esazione e condoni (UEC), per conto degli enti

sequestranti, ha convalidato i sequestri con due doman­de di esecuzione. RI 1

non ha interposto opposizione ai relativi precetti esecutivi (n. __________3 e __________9).

Adito con due domande di proseguire quelle esecuzioni, il 18 e il 21 marzo 2024

l’UE ha emesso due avvisi di partecipazione al pignoramento già eseguito il 28

febbraio 2024 in via supercautelare a favore delle esecuzioni della PI 3 (n. __________),

dello Stato del Canton Ticino (n. __________) e della PI 4 (n. __________) con

la notifica del pignoramento di un credito di fr. 34'553.– alle principali

banche della piazza (ma apparentemente non alla Postfinance AG).

C. Con

ricorso dell’8 aprile 2024, RI 1 ha chiesto, in via supercautelare, di far

ordine all’UE di bloccare qualsivoglia versamento ai suoi creditori al

beneficio dei due sequestri, e nel merito di annullarli e di revocare il blocco

dei suoi conti presso la Postfinance AG.

D. Con

ordinanza del 17 aprile 2024, il presidente della Camera ha respinto la domanda

di effetto sospensivo.

E. Con

osservazioni del 23 aprile 2024, gli enti sequestranti si sono rimessi alla

decisione della Camera e così ha fatto anche l’UE nelle sue del 17 maggio 2024.

F. L’11

luglio 2024, RI 1 ha chiesto all’UE di sbloccare il conto sequestrato almeno a

concorrenza degli interessi ipotecari e di mora fino al 31 luglio 2024, di fr. 12'651.70,

così come dello scoperto sul conto d’appoggio e spese di chiusura, di fr. 391.15,

menzionati nello scritto 2 luglio 2024 con cui l’UBS ha disdetto il mutuo

ipotecario relativo alla sua residenza, in modo da permettergli di scongiurare la perdita del suo

alloggio. Interpellato dal pre­sidente della Camera, il ricorrente ha

prodotto la lista dei saldi dei conti sequestrati, pari a complessivi fr. 213'876.91,

affermando che sono tutti bloccati, tranne il conto privato sul quale vengono

accreditate le rendite AI, il cui saldo è di fr. 647.65. Invitato a

spiegare perché sul suo e-conto di risparmio risultava un saldo di soli fr. 18'042.99,

mentre nel suo scritto dell’8 febbraio 2024 la Postfinance aveva comunicato all’UE

di aver “riservato” su quel conto fr. 41'881.91 (oltre ai fr. 189'513.64

bloccati sul conto privato), il ricorrente è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono

essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne

ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.1

Sia l’UE sia l’UEC ritengono il ricorso

manifestamente tardivo, giac­ché i verbali di sequestro sono stati

notificati all’escusso il 19 febbraio 2024 ed egli non ha interposto

opposizione contro i precetti esecutivi a convalida dei sequestri.

L’UEC

riserva invero la possibilità di farne astrazione in caso di violazione del

minimo esistenziale dell’escusso, ciò che a suo parere non sarebbe comunque

ancora dimostrato.

1.2

In

virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che

manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia,

ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 66

ad art. 93 LEF). Ancorché manifestamente tardivo, il ricorso può quindi

nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF

(cfr. sentenza della CEF 15.2023.104 del 20 dicembre 2023, consid. 1.2), specie

perché l’UE non ha ancora proceduto al calcolo del minimo esistenziale dell’escusso, neppure dopo aver saputo, a

ricezione dei documenti inviati dalla patrocinatrice del ricorrente il

13.

maggio 2024 dopo l’inoltro del ricorso, che l’avere sul conto pignorato è

verosimilmente il saldo del versamento del

suo avere di libero passaggio di fr. 426'510.13 presso la Cassa

pensione FFS effettuato il 20 mar­zo

2023.

dalla Fondazione istituto collettore LPP (v. sotto consid. 2.2).

2.

Il ricorrente allega che sul suo conto presso la

PostFinance, ogget­to dei sequestri (e dei pignoramenti), è stato

versato il suo libero passaggio in seguito al riconoscimento di una rendita d’invalidità

del 100%. Afferma che la sua rendita AI di fr. 2'450.– mensili è insufficiente

a coprire il suo minimo esistenziale, da

lui valutato in fr. 3'700.– (base di fr. 1'200.– + interessi

ipotecari, ammortamenti e spese di fr 1'700.– + premi LAMal di fr. 600.– + spese di trasferte con l’automobile di fr. 200.–),

sicché deve far capo al suo avere pensionistico, da ritenere secondo lui

impignorabile, poiché è necessario a compensare l’ammanco di fr. 15'000.–/anno

riportato a un’aspettativa di vita di almeno 20 anni.

2.1

Nelle

osservazioni al ricorso l’UEC si rimette al giudizio della Camera pur qualificando

il ricorso come un “processo

alle intenzioni”, dal momento che l’UE non si è ancora

determinato sulla pignorabilità dei diritti sequestrati.

Nelle

sue l’UE giunge alla stessa conclusione, non senza contestare la censura

relativa al mancato accertamento della situazione finanziaria dell’escusso, facendo valere ch’egli è rimasto silente fi­no

al ricorso dell’8 aprile 2014 e non ha prodotto alcun documento a sostegno

delle sue contestazioni. Rileva che la somma sequestrata è limitata a fr. 231'395.55

a fronte di un libero passaggio di fr. 426'506.10 (all’8 marzo 2023).

2.2

Si

dà atto all’UE che prima del ricorso non era possibile determinare l’origine

dei fondi depositati sul conto postale sequestrato poiché l’escusso era rimasto

silente fino ad allora. La situazione è però cambiata dopo l’inoltro dell’impugnativa,

con cui il ricorrente ha reso verosimile che l’avere sequestrato potesse essere

costituito della prestazione di libero passaggio di fr. 426'506.10 al 16

febbraio 2023 di cui all’attestazione prodotta quale doc. H, confermata dal dettaglio dei movimenti del conto

(stampato dall’app della Postfinance)

accluso all’invio del 13 maggio 2024, relativo all’ac­credito di fr. 426'510.13

il 20 marzo 2023 da parte della Schweize­rische Sozialpartner-Stiftung (Fondazione istituto collettore LPP).

2.2.1

Secondo

la giurisprudenza citata nell’ordinanza di questa Camera del 17 aprile 2024, le prestazioni della previdenza professionale,

una volta esigibili, ovvero dopo il verificarsi dell’evento assicurato

oppure dopo il trasferimento della prestazione d’uscita a un istituto di libero

passaggio e una richiesta dell’escusso volta al suo versamento (DTF 148 III 232

consid. 6.2), sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. art.

92.

cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; citata 148 III 232 consid. 6.2.2; DTF 121

III 285 consid. 3; 120 III 71 consid. 2/c).

Il Tribunale federale ha parificato, sotto que­sto profilo, i versamenti in capitale alle rendite in

modo da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal

legislatore (DTF 117 III 20 consid. 4/a e 4/b; 115 III 45 consid. 1/b; 113 III

10.

consid. 1-3). Siccome il debitore non può essere costretto a comprare una

rendita con l’importo ricevuto a titolo di capitale di previdenza, l’Uf­ficio

deve stabilire l’importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso,

in base alla sua età, potrebbe comprare pres­so

un assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza, co­sì poi

da limitarne il pignoramento per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) alla parte della

rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza (DTF 113 III 10 consid. 5; sentenze della CEF 15.2014.49 del 2 lu­-glio

2014.

consid. 2.2 e 15.2008.64 del 29 agosto 2008, RtiD I 2009 730 n. 64c,

consid. 8).

2.2.2

Nel

caso in esame, per poter pignorare la prestazione di libero passaggio versata

sul conto postale dell’escusso, l’UE avrebbe quindi dovuto stabilire il suo

minimo esistenziale, d’ufficio, già allo stadio del sequestro (art. 93 LEF, cui

rinvia l’art. 275), e in ogni caso in vista del pignoramento, cui esso doveva

procedere a ricezione delle domande di proseguimento delle esecuzioni a convalida dei sequestri presentate l’11 marzo 2024, la

sola partecipazio­ne al pignoramento già eseguito il 28 febbraio 2024

non bastando, siccome verte su un credito di fr. 34'553.– insufficiente a

coprire sia l’una che l’altra delle pretese degli enti sequestranti (oltre ai

crediti degli altri partecipanti al gruppo).

2.3

Che

la somma da garantire con i sequestri, di fr. 231'395.55 oltre ad

accessori, sia inferiore al libero passaggio di fr. 426'506.10

riconosciuto all’escusso all’8 marzo 2023 non è decisivo, da una parte perché

non è dato di sapere a quanto ammonti ora il saldo dei conti postali (al 24

luglio 2024 risultava di soli fr. 213'876.91 secondo l’estratto assunto

dalla Camera) e dall’altra poiché secondo la

giurisprudenza appena citata (sopra consid. 2.2.1) il pignoramento non può

eccedere dodici volte la quota pignorabile (eccedente il minimo esistenziale dell’escusso)

della rendita vitalizia immediata che l’escusso, in base alla sua

età, potrebbe comprare presso un

assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza.

3.

Nel

ricorso RI 1 ha sostenuto che il suo minimo vitale ammonta a fr. 3'700.– mensili (base di fr. 1'200.–

+ interessi ipotecari, ammortamenti e spese di fr 1'700.– + premi LAMal di fr. 600.– + spese di trasferte con l’automobile

di fr. 200.–). Entro il termine impartito dall’UE il 3 maggio 2024 per

produrre tutti i giustificativi di pagamento delle spese da lui sostenute, l’escusso

ha allegato al suo scritto del 13 maggio 2024 il dettaglio delle sue “spese correnti mensili”, ammontanti a fr. 3'936.30

complessivi.

3.1

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’UE “presumerebbe” che

il fabbisogno del ricorrente possa essere di fr. 2'745.– mensili (base di fr. 1'200.–,

spese d’abitazione di fr. 1'325.–, pari agl’interessi ipotecari dovuti all’UBS

senza ammortamenti e spese di riscaldamento di fr. 220.–, ancorché il

pagamento di tali spese non sia stato comprovato). Ritiene invece di non poter

riconoscere il premio della cassa malattia KPT, di fr. 476.90, in quanto

non è più pagato da tempo, tanto che al riguardo sono pendenti esecuzioni e

attestati di carenza di beni, né i premi dell’assicurazione responsabilità

civile ed economia domestica, le spese d’elettricità non relative al riscal-damento

(AIL), le spese di telecomunicazione e le tasse per l’ac­qua, la raccolta dei

rifiuti e l’uso delle canalizzazioni, tutte comprese nel minimo di base di fr. 1'200.–.

Non possono neppure essere considerati eventuali costi legati all’uso del

veicolo privato, poiché esso non “apparirebbe” impignorabile.

3.2

Si

deve prendere atto che l’UE non ha emesso alcuna decisione sul minimo

esistenziale del ricorrente, non ha verificato quale par­te del saldo dei conti

postali è costituita dal capitale previdenziale versatogli, non ha stabilito

quale rendita vitalizia immediata potrebbe essere comperata con il saldo di

tale capitale e non ha pertanto determinato

la quota pignorabile di siffatta rendita, tenuto con­to della rendita AI

di fr. 2'450.– mensili, nel senso dell’art. 93 LEF. Occorre pertanto

rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a tali accertamenti, o meglio:

a) stabilisca

con un provvedimento il minimo esistenziale del ricorrente, tenuto conto che

secondo la più recente giurisprudenza della Camera gli escussi che vivono in

casa propria hanno il diritto di aggiungere al proprio minimo vitale la tassa per

l’uso delle canalizzazioni (sentenze della CEF 15.2023.32 del 18 settembre

2023, consid. 4.3.1 e 15.2021.129 del 3 maggio 2022, RtiD 2023 I 670 n.

41c, consid. 5.1) e ricordata la facoltà offerta all’escusso dall’art.

93.

cpv. 4 LEF, entrato in vigore il 1° luglio 2024, di chiedere all’ufficio d’esecuzione

di pagare, per la durata del pignoramento, i premi correnti e le partecipazioni

ai costi dell’assicura­zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal)

direttamen­te all’assicuratore prelevando le somme necessarie dai redditi

pignorati, ciò che presuppone tuttavia che l’escusso consegni all’UE il

contratto d’assicurazione e le fatture dei suoi premi e partecipazioni maturati

durante il pignoramento;

b) chieda

alla Postfinance un estratto dei conti sequestrati (e da pignorare) con i

movimenti dal marzo del 2023 e determini

quale parte del saldo attuale è da ricondurre al capitale previdenziale versato

il 20 marzo 2023;

c) domandi a

un assicuratore privato di calcolare quale rendita vitalizia immediata l’escusso

potrebbe comprare con il saldo del capitale previdenziale stabilito al punto “b”

che precede;

d) determini

la quota pignorabile del capitale previdenziale residuo (secondo il punto “b”)

nel senso dell’art. 93 LEF, ovvero la differen­za tra la somma della rendita AI (di fr. 2'450.–

mensili) – impignorabile ma computabile (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii) – e della rendita

vitalizia immediata calcolata al punto “c” e il minimo esistenziale fissato al

punto “a”;

e) pignori

(e confermi il sequestro) del saldo dei conti postali limitatamente a dodici

volte la quota pignorabile stabilita al punto “d” (art. 93 cpv. 2 LEF; sopra

consid. 2.2.1);

f) prelevi,

se l’escusso chiederà il pagamento diretto dei premi LAMal correnti e delle

eventuali partecipazioni e fornirà i documenti necessari (sopra ad “a”), le

spese in questione direttamente sulla somma pignorabile accertata al punto “e”,

non computandole nel minimo esistenziale.

4.

Non

risulta che la moglie del ricorrente abbia un diritto reale sul capitale

previdenziale, che d’altronde è stato versato su un conto intestato

esclusivamente a lui. Ella potrà se del caso rivendicare la metà che il

ricorrente asserisce essere di spettanza di lei (art. 106 LEF). Nel frattempo

ciò non osta al sequestro e al pignoramento dell’intera quota pignorabile di

questo capitale.

5.

In

assenza d’indicazioni contrarie del ricorrente (sopra ad F), il saldo non

pignorato del conto postale privato sul quale la Postfinance ha “riservato”

(solo) fr. 41'881.91 dovrebbe permettere di pagare le somme indicate nel

suo scritto dell’11 luglio 2024. Non può quindi essere dato seguito alla sua

richiesta dell’11 luglio 2024.

Gli

rimane ad ogni modo la facoltà di ripresentare la domanda all’UE, fermo

restando che la nuova decisione, fondata sul considerando 3.2, dovrebbe

limitare il pignoramento in modo sufficiente a lasciare a sua disposizione

quanto necessario al pagamento delle somme in questione.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è

retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché determini nuovamente il sequestro

dei conti postali di RI 1 secondo le indicazioni riportate nel soprastante

considerando 3.2.

2. Non

è dato seguito alla richiesta del ricorrente dell’11 luglio 2024.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.