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Decisione

15.2024.37

Comminatoria di fallimento. Mancato ritiro da parte dell’escusso della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, ma non dell’assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza

22 luglio 2024Italiano5 min

in realtà, perlomeno in caso di contestazione, spetta all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.37

Lugano

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 aprile 2024 di

RI 1 IT- (VA)

(patrocinato dall’avv. PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa

l’8 aprile 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dalla

PI 1,

IT- __________ (VA)

(rappr. dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 6 settembre 2023 dal­la

PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 7'652.17, l’8 aprile 2024 la sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appura­to che il Pretore del

Distretto di Bellinzona, con sentenza del 1° feb­braio 2024, aveva parzialmente

rigettato in via provvisoria l’opposi­zione

interposta dall’escusso limitatamente a fr. 7'052.17 oltre agli interessi, gli ha notificato la

comminatoria di fallimento il 16 aprile 2024;

che

con ricorso del 26 aprile 2024, RI 1 ha chiesto l’annul­lamento della

comminatoria di fallimento, allegando di essere ve-nuto a conoscenza della

causa e del rigetto (parziale) della sua opposizione solo a ricezione della

comminatoria di fallimento, riservandosi la facoltà d’impugnare la decisione di

rigetto e preannunciando in ogni caso l’inoltro di un’azione di disconoscimento

Fatti

di debito, che effettivamente ha promosso con petizione dello stesso 26 aprile;

che nelle sue osservazioni del 30 aprile 2024 l’UE ritiene

che la censura riguarda la decisione della Pretura di Bellinzona ed

esuli pertanto dalla sua competenza;

che

in realtà, perlomeno in caso di contestazione, spetta all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di

vigilanza) verificare in qua­le data la decisione di rigetto dell’opposizione è

stata notificata al­l’escusso e se questi ha inoltrato un’azione di

disconoscimento di debito entro venti giorni da tale data, poiché la

comminatoria di fallimento emessa prima della scadenza del termine di venti

giorni dev’essere annullata (DTF 101 III 40 consid. 1; sentenze del Tribunale

federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023, consid. 4.2, 2° par., e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020,

consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c;

promemoria n. 11 del­l’Ispettorato CEF ad II/B; nella DTF 149 III 410 consid.

6.3.3, pag. 417, il Tribunale federale ha però considerato che la comminatoria

può essere emessa anche durante il termine di venti giorni, ma la questione

principale sottoposta al suo esame era quella del computo dell’art. 166 cpv. 2

LEF) oppure sospesa se è stata emessa prima della concessione

dell’effetto sospensivo al reclamo contro la decisione di rigetto provvisorio (DTF

130 III 657 consid. 2.2.2 e 2.2.3; citata 5A_579/2022, consid. 4.3.2;

sentenza della CEF 15.2022.4 dell’11 luglio 2022 consid. 4.3);

che

dalle informazioni assunte d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) dalla

Pretura del Distretto di Lugano, risulta che il 6 novembre 2023 RI 1 ha

ritirato, dietro la propria firma, la raccomandata n. 98.41.912373.00263699

contenente l’assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza;

che

contrariamente a quanto allega, egli era pertanto a conoscen­za della procedura

di rigetto e doveva dunque aspettarsi la notifica della sentenza del 1° febbraio 2024, sicché essa è da reputarsi

notificata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138

cpv. 3 lett. a CPC), ossia dalla trasmissione dell’avviso di ritiro, avvenuto

il 5 febbraio 2024 (v. tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00266030),

Considerandi

vale a dire il 12 febbraio 2024;

che di

conseguenza il termine di reclamo contro la decisione di rigetto è scaduto

infruttuoso il 22 febbraio (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 3 e 321 cpv. 2

CPC) e quello per l’inoltro dell’azione disconoscimento di debito il 4 marzo

(art. 83 cpv. 2 LEF);

che la

nuova trasmissione della decisione al patrocinatore del ricorrente il 24 aprile

2024.

non ha fatto rinascere i termini appena menzionati (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_79/2021 del 22 giugno 2021 consid. 4.1.2);

che inoltrata solo il 26 aprile 2024 l’azione

di disconoscimento di de­bito

è pertanto manifestamente tardiva, ciò che questa Camera de­ve accertare d’ufficio (DTF 117 III 17 consid. 2; 102 III 70 consid. 2/b; sentenza della CEF 15.2016.93 del 15

dicembre 2016 consid. 5);

che la

comminatoria di fallimento impugnata si conferma così valida, donde la

reiezione del ricorso;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.