15.2024.37
Comminatoria di fallimento. Mancato ritiro da parte dell’escusso della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, ma non dell’assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza
22 luglio 2024Italiano5 min
in realtà, perlomeno in caso di contestazione, spetta all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.37
Lugano
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 aprile 2024 di
RI 1 IT- (VA)
(patrocinato dall’avv. PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa
l’8 aprile 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dalla
PI 1,
IT- __________ (VA)
(rappr. dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 6 settembre 2023 dalla
PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 7'652.17, l’8 aprile 2024 la sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che il Pretore del
Distretto di Bellinzona, con sentenza del 1° febbraio 2024, aveva parzialmente
rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dall’escusso limitatamente a fr. 7'052.17 oltre agli interessi, gli ha notificato la
comminatoria di fallimento il 16 aprile 2024;
che
con ricorso del 26 aprile 2024, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
comminatoria di fallimento, allegando di essere ve-nuto a conoscenza della
causa e del rigetto (parziale) della sua opposizione solo a ricezione della
comminatoria di fallimento, riservandosi la facoltà d’impugnare la decisione di
rigetto e preannunciando in ogni caso l’inoltro di un’azione di disconoscimento
Fatti
di debito, che effettivamente ha promosso con petizione dello stesso 26 aprile;
che nelle sue osservazioni del 30 aprile 2024 l’UE ritiene
che la censura riguarda la decisione della Pretura di Bellinzona ed
esuli pertanto dalla sua competenza;
che
in realtà, perlomeno in caso di contestazione, spetta all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di
vigilanza) verificare in quale data la decisione di rigetto dell’opposizione è
stata notificata all’escusso e se questi ha inoltrato un’azione di
disconoscimento di debito entro venti giorni da tale data, poiché la
comminatoria di fallimento emessa prima della scadenza del termine di venti
giorni dev’essere annullata (DTF 101 III 40 consid. 1; sentenze del Tribunale
federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023, consid. 4.2, 2° par., e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020,
consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c;
promemoria n. 11 dell’Ispettorato CEF ad II/B; nella DTF 149 III 410 consid.
6.3.3, pag. 417, il Tribunale federale ha però considerato che la comminatoria
può essere emessa anche durante il termine di venti giorni, ma la questione
principale sottoposta al suo esame era quella del computo dell’art. 166 cpv. 2
LEF) oppure sospesa se è stata emessa prima della concessione
dell’effetto sospensivo al reclamo contro la decisione di rigetto provvisorio (DTF
130 III 657 consid. 2.2.2 e 2.2.3; citata 5A_579/2022, consid. 4.3.2;
sentenza della CEF 15.2022.4 dell’11 luglio 2022 consid. 4.3);
che
dalle informazioni assunte d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) dalla
Pretura del Distretto di Lugano, risulta che il 6 novembre 2023 RI 1 ha
ritirato, dietro la propria firma, la raccomandata n. 98.41.912373.00263699
contenente l’assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza;
che
contrariamente a quanto allega, egli era pertanto a conoscenza della procedura
di rigetto e doveva dunque aspettarsi la notifica della sentenza del 1° febbraio 2024, sicché essa è da reputarsi
notificata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138
cpv. 3 lett. a CPC), ossia dalla trasmissione dell’avviso di ritiro, avvenuto
il 5 febbraio 2024 (v. tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00266030),
Considerandi
vale a dire il 12 febbraio 2024;
che di
conseguenza il termine di reclamo contro la decisione di rigetto è scaduto
infruttuoso il 22 febbraio (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 3 e 321 cpv. 2
CPC) e quello per l’inoltro dell’azione disconoscimento di debito il 4 marzo
(art. 83 cpv. 2 LEF);
che la
nuova trasmissione della decisione al patrocinatore del ricorrente il 24 aprile
2024.
non ha fatto rinascere i termini appena menzionati (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_79/2021 del 22 giugno 2021 consid. 4.1.2);
che inoltrata solo il 26 aprile 2024 l’azione
di disconoscimento di debito
è pertanto manifestamente tardiva, ciò che questa Camera deve accertare d’ufficio (DTF 117 III 17 consid. 2; 102 III 70 consid. 2/b; sentenza della CEF 15.2016.93 del 15
dicembre 2016 consid. 5);
che la
comminatoria di fallimento impugnata si conferma così valida, donde la
reiezione del ricorso;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.