15.2024.38
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escusso nella comunione ereditaria del padre e in quella della madre. Anticipo spese
4 ottobre 2024Italiano13 min
beni appartenenti alla comunione, l’UE ha indicato “in particolare” i ventun fondi
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.38
Lugano
4 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza 2 maggio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze
spettanti a
PI 1, __________
nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 2
(† 2018) e
della madre fu PI 9 († 2022), composte, oltreché dall’escusso, anche di
PI 3, __________
nelle 27 esecuzioni dei gruppi n. da 7 a 10
promosse nei confronti di PI 1 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 6, __________
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
Comune di PI 7, __________
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
2 è deceduto il 1° febbraio 2018; gli sono succeduti in comunione ereditaria
(CE) la vedova PI 9, nonché i figli PI 1 e PI 3, i quali sono succeduti in
comunione anche alla madre dopo il decesso di lei avvenuto il 6 marzo 2022.
B. Nelle
cinque esecuzioni formanti il gruppo n. 7, promosse nel 2021 e nel 2022 nei
confronti di PI 1 per fr. 7'833.75 (al 23 luglio 2024), il 26 aprile 2022
la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, quali
beni appartenenti alla comunione, l’UE ha indicato “in particolare” i ventun fondi
n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, 3883, 3908, 3915,
3930, __________, __________ e __________ RFD __________, nonché l’unità di
proprietà per piani (PPP) n. __________ sul fondo n. __________ intavolato
nello stesso circondario.
C. Nelle
ulteriori ventidue esecuzioni formanti i gruppi n. 8 (tredici, meno una
annullata il 22 settembre 2023), 9 (sette, meno una annullata il 15 marzo 2024)
e 10 (quattro), tutte promosse nel 2022 e nel 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 73'349.90
(sempre al 23 luglio 2024), il 22 settembre 2022, come pure il 14 marzo e il 6
settembre 2023 l’Ufficio ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella
CE del padre e in quella della madre. Nel verbale di pignoramento, quali beni
appartenenti alla prima comunione, l’UE ha indicato gli stessi fondi già
indicati per il pignoramento del 26 aprile 2022, e quali beni appartenenti alla
seconda comunione “in
particolare” i fondi n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ RFD __________.
D. Avendo
i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, l’Ufficio
li ha convocati a un’udienza tenutasi l’8 aprile 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna
conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché nessuno si era
presentato. Il verbale riporta il “valore di
stima ufficiale globale” lordo dei fondi dei defunti, di fr. 663'403.–,
e quello dei relativi aggravi ipotecari, di fr. 275'600.–,
onde il valore di stima netto dei fondi di fr. 387'803.–
corrispondente a quello della quota ereditaria dell’escusso.
E. Poiché la conciliazione era fallita, il 9 aprile
2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per
presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie. Nel termine assegnato non
è pervenuta alcuna proposta.
F. Il 16 novembre 2023, l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze. Ha scritto di aver attribuito un valore di stima
netto di fr. 387'803.– “all’intera sostanza ereditaria”.
G. Nelle tredici esecuzioni formanti il gruppo n. 11, promosse nel 2023 e nel 2024 nei confronti di PI 1
per fr. 23'432.50 (al 23 luglio 2024), il 10 giugno 2024 l’Ufficio ha nuovamente
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre e della madre. Nel
verbale di pignoramento, quali beni appartenenti alle comunioni, l’UE ha
indicato gli stessi fondi già indicati per il pignoramento del 26 settembre
2022. Ha attribuito alla quota dell’escusso un valore di stima di fr. 193'901.50,
già dedotti gli aggravi ipotecari. La realizzazione delle interessenze è stata
chiesta il 12 luglio, il 28 agosto e l’11 settembre 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF
96.
III 10, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un
simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa ri-versare
un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116
del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).
2.
Vanno
invitati al tentativo di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i
creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i
diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano
parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di
realizzazione di quei diritti prima dell’invito al tentativo di
conciliazione. Appare però opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il
termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai
creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione del
tentativo di conciliazione (citata 15.2023.116, consid. 2, e i rinvii).
Nel
caso in esame, l’UE ha quindi giustamente citato soltanto i creditori dei
gruppi n. da 7 a 10 e invitato solo loro a proporre misure di realizzazione nel
senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, giacché in
quel tempo nessun creditore del gruppo n. 11 aveva ancora chiesto la
realizzazione delle interessenze. Sebbene nel frattempo alcuni creditori di quel
gruppo abbiano presentato la domanda di realizzazione, la Camera non ha
ritenuto necessario consultarli prima dell’emanazione del giudizio odierno siccome
l’UE dovrà comunque comunicare loro il modo
di realizzazione stabilito (sotto dispositivo n. 3), sicché avranno pur
sempre la possibilità di proporre, mediante ricorso, un modo di realizzazione
alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso
tenerne conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza
della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).
3.
Occorre
anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è
sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei
suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).
3.1
Nel
verbale del tentativo di conciliazione l’UE ha menzionato un “valore di stima ufficiale globale” lordo
di fr. 663'403.– e al netto degli aggravi ipotecari di fr. 387'803.–.
Nessuno ha contestato tale stima e non risultano validi motivi di scostarsene.
3.2
Nell’istanza
l’UE ha indicato in fr. 387'803.– il valore sia dell’“intera sostanza ereditaria”
sia della quota dell’escusso. Si tratta manifestamente di un errore, perché l’escusso
non è l’unico erede del padre e della madre (ciò che renderebbe l’istanza senza
oggetto). Non essendo note disposizioni mortis
causa dei defunti, l’interessenza dell’escusso, perlomeno da un
punto di vista economico –facendo cioè astrazione dell’esistenze di due comunioni
ereditarie distinte, l’una del padre e l’altra della madre, fino alla
conclusione della divisione della prima (sentenze della CEF 15.2023.66 del 15
dicembre 2023, consid. 3, e 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 2) – è in
realtà di ½, come risulta dall’applicazione dei combinati art. 457 cpv. 1 e 2
CC. Le quote ereditarie dell’escusso, al netto degli aggravi ipotecari, valgono
quindi complessivi fr. 193'901.50 (fr. 387'803.– ÷ 2), come del resto
correttamente indicato nel verbale di pignoramento emesso dopo la presentazione
dell’istanza.
3.3
Poiché
il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione
sia lo scioglimento delle comunioni ereditarie, sia la vendita all’asta delle
relative quote ereditarie dell’escusso.
3.3.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote
ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento delle interessenze, di fr. 76'273.80 (fr. 7'833.75 + fr. 68'440.05),
è nettamente inferiore al valore delle quote ereditarie spettanti all’escusso
nelle CE paterna e materna, di fr. 193'901.50 (sopra consid. 3.2), sicché,
con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra
consid. 1).
3.3.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento delle
comunioni ereditarie. La soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote
ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è
esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso
concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla
divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella
divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza
ordinare all’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale
delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – di procedere in modo da ottenere lo scioglimento
delle comunioni e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv.
2.
ODiC; sotto consid. 3.4; citata 15.2023.116 consid. 4.2
e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).
È
comunque fatta salva la possibilità per il fratello dell’escusso (e per
eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento della successione
pagando i crediti per i quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure
formulando un’offerta di vendita delle quote a trattative private che possa trovare l’adesione di tutti i
creditori pignoranti e dell’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
3.4
Incomberà
quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto
la vigilanza di questa Camera, intervenire,
in rappresentanza di PI 1 e nel suo interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie
di padre e madre e la divisione del patrimonio comune, chiedendo, qualora il coerede dovesse opporvisi, la divisione delle
successioni alla competente autorità giudiziaria (art. 12 e 13 cpv. 2
ODiC; sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 3.3, 4.1.2 e
4.3.1).
3.5
In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento
della comunione ereditaria e di divisione del patrimonio comune, limitatamente
a quanto attiene alla rappresentanza dell’escusso e alla prestazione
degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la
vendita agl’incanti pubblici dei diritti in
comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il
valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota spettante
all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte rilevante
delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza può
statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia
alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citata 15.2023.122,
consid. 5.3).
Nel
caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e
le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e
il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato
(sopra consid. 3.3.1), sicché non si giustifica di prevedere la conseguenza
dell’art. 10 cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché non è dato di
sapere se il fratello dell’escusso si oppone alla divisione. L’Ufficiale potrà
sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione dovesse
effettivamente porsi in futuro.
4.
Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,
l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) in cui
almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione, e
all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio
dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al
pignoramento delle interessenze.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di
autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire, in rappresentanza di PI 1 e dei
suoi creditori, in modo da ottenere
lo scioglimento delle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu PI 9 e la
divisione del patrimonio comune, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione
quanto ottenuto per conto di PI 1.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio
d’esecuzione, sede di Faido, e, per il suo tramite, all’escusso, all’altro
membro delle comunioni ereditarie e a tutti i creditori facenti parte di gruppi
in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.