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Decisione

15.2024.38

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escusso nella comunione ereditaria del padre e in quella della madre. Anticipo spese

4 ottobre 2024Italiano13 min

beni appartenenti alla comunione, l’UE ha indicato “in particolare” i ventun fondi

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.38

Lugano

4 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza 2 maggio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido,

con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze

spettanti a

PI 1, __________

nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 2

(† 2018) e

della madre fu PI 9 († 2022), composte, oltreché dall’escusso, anche di

PI 3, __________

nelle 27 esecuzioni dei gruppi n. da 7 a 10

promosse nei confronti di PI 1 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 6, __________

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

Comune di PI 7, __________

(rappresentato dal proprio Municipio, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

2 è deceduto il 1° febbraio 2018; gli sono succeduti in comunione ereditaria

(CE) la vedova PI 9, nonché i figli PI 1 e PI 3, i quali sono succeduti in

comunione anche alla madre dopo il decesso di lei avvenuto il 6 marzo 2022.

B. Nelle

cinque esecuzioni formanti il gruppo n. 7, promosse nel 2021 e nel 2022 nei

confronti di PI 1 per fr. 7'833.75 (al 23 luglio 2024), il 26 aprile 2022

la sede di Faido dell’Ufficio d’esecu­­zione (UE) ha pignorato i diritti

spettanti all’escusso nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, quali

beni appartenenti alla comunione, l’UE ha indicato “in particolare” i ventun fondi

n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, 3883, 3908, 3915,

3930, __________, __________ e __________ RFD __________, nonché l’unità di

proprietà per piani (PPP) n. __________ sul fondo n. __________ intavolato

nello stesso circondario.

C. Nelle

ulteriori ventidue esecuzioni formanti i gruppi n. 8 (tredici, meno una

annullata il 22 settembre 2023), 9 (sette, meno una annullata il 15 marzo 2024)

e 10 (quattro), tutte promosse nel 2022 e nel 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 73'349.90

(sempre al 23 luglio 2024), il 22 settembre 2022, come pure il 14 marzo e il 6

settembre 2023 l’Ufficio ha pignorato i diritti spettanti al­l’e­­scusso nella

CE del padre e in quella della madre. Nel verbale di pignoramento, quali beni

appartenenti alla prima comunione, l’UE ha indicato gli stessi fondi già

indicati per il pignoramento del 26 aprile 2022, e quali beni appartenenti alla

seconda comunione “in

particolare” i fondi n. __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ RFD __________.

D. Avendo

i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, l’Ufficio

li ha convocati a un’udienza tenutasi l’8 aprile 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna

conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché nessuno si era

presentato. Il verbale riporta il “valore di

stima ufficiale globale” lordo dei fondi dei defunti, di fr. 663'403.–,

e quello dei relativi aggravi ipotecari, di fr. 275'600.–,

onde il valore di stima netto dei fondi di fr. 387'803.–

corrispondente a quello della quota ereditaria dell’escusso.

E. Poiché la conciliazione era fallita, il 9 aprile

2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per

presentare even­tuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie. Nel termine assegnato non

è pervenuta alcuna proposta.

F. Il 16 novembre 2023, l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze. Ha scritto di aver attribuito un valore di stima

netto di fr. 387'803.– “all’intera sostanza ereditaria”.

G. Nelle tredici esecuzioni formanti il gruppo n. 11, promosse nel 2023 e nel 2024 nei confronti di PI 1

per fr. 23'432.50 (al 23 luglio 2024), il 10 giugno 2024 l’Ufficio ha nuovamente

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre e della madre. Nel

verbale di pignoramento, quali beni appartenenti alle comunioni, l’UE ha

indicato gli stessi fondi già indicati per il pignoramento del 26 settembre

2022. Ha attribuito alla quota dell’escusso un valore di stima di fr. 193'901.50,

già dedotti gli aggravi ipotecari. La realizzazione delle interessenze è stata

chiesta il 12 luglio, il 28 agosto e l’11 settembre 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96.

III 10, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa ri-versare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116

del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

2.

Vanno

invitati al tentativo di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i

creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i

diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano

parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di

realizzazione di quei diritti prima dell’in­­vito al tentativo di

conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione impartisca il

termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai

creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione del

tentativo di conciliazione (citata 15.2023.116, consid. 2, e i rinvii).

Nel

caso in esame, l’UE ha quindi giustamente citato soltanto i creditori dei

gruppi n. da 7 a 10 e invitato solo loro a proporre misure di realizzazione nel

senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, giacché in

quel tempo nessun creditore del gruppo n. 11 aveva ancora chie­sto la

realizzazione delle interessenze. Sebbene nel frattempo alcuni creditori di quel

gruppo abbiano presentato la domanda di realizzazione, la Camera non ha

ritenuto necessario consultarli prima dell’emanazione del giudizio odierno siccome

l’UE dovrà comunque comunicare loro il modo

di realizzazione stabilito (sotto dispositivo n. 3), sicché avranno pur

sempre la possibilità di propor­re, mediante ricorso, un modo di realizzazione

alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso

tenerne conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza

della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).

3.

Occorre

anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è

sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei

suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).

3.1

Nel

verbale del tentativo di conciliazione l’UE ha menzionato un “valore di stima ufficiale globale” lordo

di fr. 663'403.– e al netto degli aggravi ipotecari di fr. 387'803.–.

Nessuno ha contestato tale stima e non risultano validi motivi di scostarsene.

3.2

Nell’istanza

l’UE ha indicato in fr. 387'803.– il valore sia dell’“intera sostanza ereditaria”

sia della quota dell’escusso. Si tratta manifestamente di un errore, perché l’escusso

non è l’unico erede del padre e della madre (ciò che renderebbe l’istanza senza

oggetto). Non essendo note disposizioni mortis

causa dei defunti, l’interes­senza dell’escusso, perlomeno da un

punto di vista economico –facendo cioè astrazione dell’esistenze di due comunioni

ereditarie distinte, l’una del padre e l’altra della madre, fino alla

conclusione della divisione della prima (sentenze della CEF 15.2023.66 del 15

dicembre 2023, consid. 3, e 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 2) – è in

realtà di ½, come risulta dall’applicazione dei combinati art. 457 cpv. 1 e 2

CC. Le quote ereditarie dell’escusso, al netto degli aggravi ipotecari, valgono

quindi complessivi fr. 193'901.50 (fr. 387'803.– ÷ 2), come del resto

correttamente indicato nel verbale di pignoramento emesso dopo la presentazione

dell’istanza.

3.3

Poiché

il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia lo scioglimento delle comunioni ereditarie, sia la vendita all’asta delle

relative quote ereditarie dell’escusso.

3.3.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta delle quote

ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento delle interessenze, di fr. 76'273.80 (fr. 7'833.75 + fr. 68'440.05),

è nettamente inferiore al valore delle quote ereditarie spettanti all’escus­­so

nelle CE paterna e materna, di fr. 193'901.50 (sopra consid. 3.2), sicché,

con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra

consid. 1).

3.3.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimen­to delle

comunioni ereditarie. La soluzione alternativa dell’asse­­gnazione delle quote

ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è

esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso

concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla

divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella

divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza

ordinare all’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale

delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – di procedere in modo da ottenere lo scioglimento

delle comunioni e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv.

2.

ODiC; sotto consid. 3.4; citata 15.2023.116 consid. 4.2

e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).

È

comunque fatta salva la possibilità per il fratello dell’escusso (e per

eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento della successione

pagando i crediti per i quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure

formulando un’offerta di vendita delle quote a trattative private che possa trovare l’adesione di tutti i

creditori pignoranti e dell’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).

3.4

Incomberà

quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto

la vigilanza di questa Camera, intervenire,

in rappresentanza di PI 1 e nel suo interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie

di padre e madre e la divisione del patrimonio comune, chiedendo, qualora il coerede dovesse opporvisi, la divisione delle

successioni alla com­petente autorità giudiziaria (art. 12 e 13 cpv. 2

ODiC; sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 3.3, 4.1.2 e

4.3.1).

3.5

In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento

della comunione ereditaria e di divisione del patrimonio comune, limitatamente

a quanto attiene alla rappresentanza dell’e­­scusso e alla prestazione

degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la

vendita agl’incanti pubblici dei diritti in

comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il

valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota spettante

all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte rilevante

delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza può

statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia

alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citata 15.2023.122,

consid. 5.3).

Nel

caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e

le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e

il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato

(sopra consid. 3.3.1), sicché non si giustifica di prevedere la conseguenza

dell’art. 10 cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché non è dato di

sapere se il fratello dell’escusso si oppone alla divisione. L’Ufficiale potrà

sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione dovesse

effettivamente porsi in futuro.

4.

Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,

l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) in cui

almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione, e

all’interno di es­si nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio

dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al

pignoramento delle interessenze.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di

autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire, in rappresentanza di PI 1 e dei

suoi creditori, in modo da ottenere

lo scioglimento delle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu PI 9 e la

divisione del patrimonio comu­ne, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione

quanto ottenuto per conto di PI 1.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio

d’esecuzione, sede di Faido, e, per il suo tramite, all’escusso, all’altro

membro delle comunioni ereditarie e a tutti i creditori facenti parte di gruppi

in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.