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Rettifica d’ufficio di una decisione dell’autorità di vigilanza

Numero d'incarto: 15.2024.39

Data decisione, Autorità: 18.03.2025, CEF

Titolo: Rettifica d’ufficio di una decisione dell’autorità di vigilanza

Incarto n.
15.2024.39

Rettifica

Lugano

18 marzo 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla terza domanda di revisione presentata il 26 aprile 2024 da

IS 1 c/o __________,

in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023 dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del creditore sequestrante

CO 1, IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

e ora sulla rettifica d’ufficio della decisione emessa il 5 settembre 2024 da questa Camera

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con sentenza del 5 settembre 2024 (inc. 15.2024.39) la Camera ha respinto la domanda 26 aprile 2024 di IS 1 di restituzione del termine per presentare istanza di revisione (dispositivo n. 1), nonché dichiarato irricevibile, siccome tardiva e temeraria, la sua domanda di stessa data volta alla revisione della decisione 15.2023.64 (2a revisione) emanata da questa Camera il 16 febbraio 2024 (dispositivo n. 2);

che stante l’esito di quel giudizio, la Camera ha posto la tassa e le spese di quella procedura, di fr. 500.–, a carico di IS 1, cui inoltre è stata inflitta una multa di fr. 500.– per domanda di revisione temeraria (dispositivo n. 3),

che nella stessa decisione, per un errore di redazione (brano ricopiato da un’altra decisione), figura anche che “non si prelevano spe­se né si assegnano indennità” (dispositivo n. 4);

che giusta l’art. 30 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’au­­torità li interpreta o li rettifica;

che la rettifica presuppone di principio la presentazione di un’ap­­posita domanda scritta entro dieci giorni dalla notifica della decisione da rettificare (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR), ma questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l’autorità di vigilanza può rettificare d’ufficio gli errori di redazione e di calcolo contenuti nel dispositivo delle sue decisioni (art. 129 cpv. 1 LTF e 334 cpv. 1 CPC per analogia), poiché da una parte la rettifica d’ufficio degli errori di redazione e di calcolo che riguardano il dispositivo è un principio generale del diritto federale che s’impone ai Cantoni e dall’altra perché non modifica la decisione dal profilo materiale, sicché pare escluso il suo annullamento in un’eventuale procedu­ra di ricorso contro la decisione rettificata (sentenza della CEF 15.2023.59 [rettifica] del 15 novembre 2023, pag. 2 e riferimenti citati);

che nel caso in rassegna è manifesto che, nella misura in cui stabilisce che “non si prelevano spese”, il dispositivo n. 4 della nota decisione contraddice sia il dispositivo n. 3 sia l’ultimo considerando di pagina 4, ove la Camera aveva giudicato la domanda di revisione di IS 1 “temeraria”, ponendo quindi a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– e infliggendole altresì una multa di fr. 500.–;

che trattandosi palesemente di una svista, ovvero di un errore di redazione nel senso dell’art. 30 LPR, occorre correggerlo d’ufficio, eliminando la parte del dispositivo n. 4 inerente alle spese, senza necessità d’interpellare preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16 cpv. 1 LPR).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il dispositivo n. 4 della sentenza 15.2024.39 del 5 settembre 2024 è rettificato d’ufficio come segue:

4. Non si assegnano indennità.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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