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Decisione

15.2024.39

Rettifica d’ufficio di una decisione dell’autorità di vigilanza

18 marzo 2025Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2023.64 (2a revisione) emanata da questa Camera il 16 febbraio

2024 (dispositivo n. 2);

che

stante l’esito di quel giudizio, la Camera ha posto la tassa e le spese di

quella procedura, di fr. 500.–, a carico di IS 1, cui inoltre è stata

inflitta una multa di fr. 500.– per domanda di revisione temeraria (dispositivo n. 3),

che

nella stessa decisione, per un errore di redazione (brano ricopiato da un’altra decisione), figura anche che “non si prelevano spe­se né si assegnano indennità” (dispositivo n. 4);

che

giusta l’art. 30 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), se in una sentenza dell’autorità di

vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di

Considerandi

redazione o di calcolo, l’au­­torità li interpreta o li rettifica;

che

la rettifica presuppone di principio la presentazione di un’ap­­posita domanda

scritta entro dieci giorni dalla notifica della decisione da rettificare (art.

31.

cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR), ma questa Camera ha già avuto modo di stabilire che

l’autorità di vigilanza può rettificare d’ufficio gli errori di redazione e di

calcolo contenuti nel dispositivo delle sue decisioni (art. 129 cpv. 1 LTF e

334.

cpv. 1 CPC per analogia), poiché da una parte la rettifica d’ufficio degli

errori di redazione e di calcolo che riguardano

il dispositivo è un principio generale del diritto federale che s’impone

ai Cantoni e dall’altra perché non modifica la decisione dal profilo materiale,

sicché pare escluso il suo annullamento in un’eventuale procedu­ra di ricorso

contro la decisione rettificata (sentenza della CEF 15.2023.59 [rettifica] del

15.

novembre 2023, pag. 2 e riferimenti citati);

che

nel caso in rassegna è manifesto che, nella misura in cui stabilisce che “non si prelevano spese”, il dispositivo n. 4 della nota decisione contraddice sia il

Dispositivo

dispositivo n. 3 sia l’ultimo considerando di pagina 4, ove la Camera aveva

giudicato la domanda di revisione di IS 1 “temeraria”, ponendo quindi a

suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– e infliggendole

altresì una multa di fr. 500.–;

che

trattandosi palesemente di una svista, ovvero di un errore di redazione nel

senso dell’art. 30 LPR, occorre correggerlo d’ufficio, eliminando la parte del

dispositivo n. 4 inerente alle spese, senza necessità d’interpellare

preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16 cpv.

1 LPR).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il dispositivo n. 4 della sentenza 15.2024.39 del 5 settembre 2024 è

rettificato d’ufficio come segue:

4. Non si assegnano indennità.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.