15.2024.39
Rettifica d’ufficio di una decisione dell’autorità di vigilanza
18 marzo 2025Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.39
Rettifica
Lugano
18 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla terza domanda di revisione presentata il 26 aprile 2024 da
IS 1 c/o __________,
in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023
dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il
provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,
ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del
creditore sequestrante
CO 1, IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
e ora sulla rettifica d’ufficio della decisione emessa il 5 settembre
2024 da questa Camera
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con sentenza del 5 settembre 2024 (inc. 15.2024.39) la Camera ha
respinto la domanda 26 aprile 2024 di IS 1 di restituzione del termine per
presentare istanza di revisione (dispositivo
n. 1), nonché dichiarato irricevibile, siccome tardiva
e temeraria, la sua domanda di stessa data volta alla revisione della decisione
Fatti
15.2023.64 (2a revisione) emanata da questa Camera il 16 febbraio
2024 (dispositivo n. 2);
che
stante l’esito di quel giudizio, la Camera ha posto la tassa e le spese di
quella procedura, di fr. 500.–, a carico di IS 1, cui inoltre è stata
inflitta una multa di fr. 500.– per domanda di revisione temeraria (dispositivo n. 3),
che
nella stessa decisione, per un errore di redazione (brano ricopiato da un’altra decisione), figura anche che “non si prelevano spese né si assegnano indennità” (dispositivo n. 4);
che
giusta l’art. 30 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), se in una sentenza dell’autorità di
vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di
Considerandi
redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica;
che
la rettifica presuppone di principio la presentazione di un’apposita domanda
scritta entro dieci giorni dalla notifica della decisione da rettificare (art.
31.
cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR), ma questa Camera ha già avuto modo di stabilire che
l’autorità di vigilanza può rettificare d’ufficio gli errori di redazione e di
calcolo contenuti nel dispositivo delle sue decisioni (art. 129 cpv. 1 LTF e
334.
cpv. 1 CPC per analogia), poiché da una parte la rettifica d’ufficio degli
errori di redazione e di calcolo che riguardano
il dispositivo è un principio generale del diritto federale che s’impone
ai Cantoni e dall’altra perché non modifica la decisione dal profilo materiale,
sicché pare escluso il suo annullamento in un’eventuale procedura di ricorso
contro la decisione rettificata (sentenza della CEF 15.2023.59 [rettifica] del
15.
novembre 2023, pag. 2 e riferimenti citati);
che
nel caso in rassegna è manifesto che, nella misura in cui stabilisce che “non si prelevano spese”, il dispositivo n. 4 della nota decisione contraddice sia il
Dispositivo
dispositivo n. 3 sia l’ultimo considerando di pagina 4, ove la Camera aveva
giudicato la domanda di revisione di IS 1 “temeraria”, ponendo quindi a
suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– e infliggendole
altresì una multa di fr. 500.–;
che
trattandosi palesemente di una svista, ovvero di un errore di redazione nel
senso dell’art. 30 LPR, occorre correggerlo d’ufficio, eliminando la parte del
dispositivo n. 4 inerente alle spese, senza necessità d’interpellare
preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16 cpv.
1 LPR).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il dispositivo n. 4 della sentenza 15.2024.39 del 5 settembre 2024 è
rettificato d’ufficio come segue:
4. Non si assegnano indennità.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.