Lexipedia

Decisione

15.2024.39

Revisione. Domanda di restituzione del termine per chiederla

5 settembre 2024Italiano8 min

i presupposti della nullità non sono adempiuti in caso d’inos­­servanza di un

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.39

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sulla terza domanda di revisione presentata

il 26 aprile 2024 da

IS 1, c/o __________,

in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023

dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il

provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,

ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del

creditore sequestrante

CO 1, IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con sentenza dell’8 novembre

2023 (inc. 15.2023.64) questa Camera ha respinto

il ricorso 23 giugno 2023 interposto da IS 1 contro il

provvedimento del 21 giugno 2023, con cui la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) aveva confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a

domanda di CO 1;

che

con decisioni del 17 gennaio e 16 febbraio 2024 la Camera ha respinto due domande

di revisione della sentenza dell’8 novem­bre 2023 formulate dall’escussa il 23 novembre 2023 e il 5 febbraio 2024, rilevando che la seconda istanza

era al limite del temerario secondo l’art. 20a cpv. 2 n. 2, secondo

periodo LEF;

che

con scritto del 26 aprile 2024, IS 1 chiede, da una parte, la (terza)

revisione della sentenza 15.2023.64 (2a revisione) emanata il 16

febbraio 2024 da questa Camera (domanda “A”), e dall’altra, “in alternativa o in subordine”, il “riesame” della sentenza 14.2019.53 del 6

giugno 2019 con cui la Camera ha decretato il noto sequestro, con contestuale

accertamento della prescrizione dell’azione di merito di CO 1 (domanda “B”);

che

il 6 maggio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la disgiunzione delle

conclusioni “A” e “B”, che si riferiscono a due decisioni diverse (15.2023.64

la prima e 14.2019.53 la seconda);

che

con il presente giudizio viene esaminata la conclusione “A”;

che

l’istante stessa ammette la tardività della sua domanda di revisione del 26

aprile 2024, inoltrata dopo la scadenza del termine di dieci giorni stabilito

dall’art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sul­la procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), siccome la decisione di cui chiede la revisione le è giunta

già il 25 marzo 2024;

che

la degenza della madre già dal 7 marzo 2024 non è un ostacolo ai sensi dell’art.

33 cpv. 4 LEF che impediva alla figlia di agire tempestivamente, sicché non si

può accogliere la sua domanda di restituzione del termine per presentare l’istanza

di revisione;

che

già per questo motivo la conclusione “A” è irricevibile;

ch’essa

andrebbe del resto respinta nel merito;

che

l’istante fonda infatti la domanda su due documenti nuovi, ossia una conferma per

e-mail della Posta dell’11 giugno 2019 e un’e-mail del 22 aprile 2024 dell’__________

con cui la banca le conferma di aver trasmesso la copia del decreto di

sequestro anche al suo patrocinatore, avv. __________, deducendone di aver

avuto conoscenza del sequestro già l’11 giugno 2019 (e non il 13), sicché fa valere

nuovamente la tardività della propria opposizione al sequestro e di riflesso la

mancata sospensione del termine di convalida del sequestro giusta l’art. 279

cpv. 5 n. 1 LEF, con la conseguenza che il sequestro sarebbe caduco, l’azione

di merito non avendolo convalidato tempestivamente;

che nelle decisioni relative alle sue due precedenti domande di

revisione, già si è ricordato a IS 1 che chi sostiene esservi contrasto nel

senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve

cumulativamente indicare in termini espliciti quali atti non sono stati

considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente o in modo

impreciso e dimostrare che il contrasto con quan­to risulta dagli atti è manifesto

(sentenza della CEF 15.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1 e riferimento

citato);

che

nel caso in esame IS 1 non allega e ancora meno prova che i documenti da lei

prodotti per la prima volta in questa sede siano già stati agli atti della

causa 15.2023.64 (e ad ogni modo manifestamente escluso

per l’e-mail del 22 aprile 2024);

che

le circostanze nuove allegate dall’istante non possono nemmeno essere reputate

costituire fatti che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento

secondo l’art. 26 lett. b LPR, poiché non sono in gioco prescrizioni emanate

nell’interesse pubblico (ma solo in quello delle parti alla procedura di

sequestro) né interessi di terzi che non sono parte del procedimento nel senso

dell’art. 22 cpv. 1 LEF;

che

il rispetto dei termini di azione o di ricorso è sì un presupposto processuale

che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni grado di giudizio (art. 60

CPC), ma se viene emessa una decisione di merito definitiva malgrado l’assenza

di un presupposto processu­ale, essa è nulla solo se il vizio è particolarmente

grave (sentenza del Tribunale federale 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, consid.

3.2), ad esempio in caso d’incompetenza materiale o funzionale (DTF 137 III 217

consid. 2.4.3) o di grave violazione del diritto di essere sentito (DTF 137 I 273 consid. 3.1), purché il vizio sia manifestamente o almeno agevolmente

riconoscibile e l’ammissione della nullità non minacci seriamente la

sicurezza del diritto (DTF 137 I 273 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2), come

già spiegato all’istante in una recente sentenza (14.2024.42 del 19 luglio 2024

consid. 3.3);

che

Fatti

i presupposti della nullità non sono adempiuti in caso d’inos­­servanza di un

termine di azione o di ricorso, poiché proprio lo scopo di sicurezza del

diritto e di pace sociale perseguito dalle norme su quei termini impone di non

modificare la situazione giuridica stabilita dalla decisione che le parti non

hanno impugnato tempestivamente;

che

ad ogni modo il giudice non è tenuto a ricercare d’ufficio i fatti dai quali

dedurre la mancanza di un presupposto processuale, a meno che ne diano adito le

allegazioni delle parti o fatti notori (sentenza del Tribunale federale

4A_100/2016 del 13 luglio 2016 consid. 2.1.1; nello stesso senso la decisione

4P.197/2003 del 16 gennaio 2004, consid. 3.2, citata dall’istante);

che

l’istante non ha fatto valere nella procedura di opposizione al sequestro le

allegazioni di fatto e i documenti addotti per la prima volta con la domanda in

esame;

che

la nuova tesi di RI 1 è del resto manifestamente abusiva se non temeraria,

poiché aveva sostenuto l’ammissibilità del­la sua opposizione al sequestro in

prima come in seconda istanza (v. sentenza della CEF 14.2021.89/90 del 31

Considerandi

gennaio 2022) e l’ha ancora ribadita esplicitamente nella prima istanza di

revisione (ad 1.1, pagg. 3 e 4), prima di tornare sui suoi

passi in modo inopinato e strumentale alla luce della decisione sulla prima

istanza di revisione;

che

IS 1 non può seriamente invocare la propria buona fede (a pag. 3 della domanda),

mentre afferma lei stessa di aver discusso con il suo patrocinatore, avv. __________,

del decreto di sequestro;

che

contraddittorio, il suo modo di agire non meriterebbe ad ogni buon conto alcuna

tutela (art. 2 cpv. 2 CC);

che

il suo comportamento s’inserisce d’altronde in una tendenza recente a

contestare tutte le decisioni, anche da tempo passate in giudicato (v. inc.

sentenza odierna 14.2024.61), con domande di riesame o di revisione (domanda 9

agosto 2024 relativa alla sentenza 15.2024.17 del 19 luglio 2024), contando

apparentemente, per quanto attiene ai provvedimenti degli organi di esecuzione

e fallimento, sulla gratuità della procedura, a differenza di quanto vale in caso

di ricorso al Tribunale federale;

che siccome la domanda è temeraria, la tassa di giustizia e le spese,

di fr. 500.–, vanno poste a carico dell’istante, cui va inoltre inflitta

una multa di fr. 500.– (art. 20a cpv. 2 n. 5, secondo periodo LEF,

e 16 cpv. 1 LPR), tenuto conto del fatto che si tratta della prima sanzione

inflitta a IS 1 (però già ammonita, in una procedura di ricorso, con sentenza

15.2022.64

del 8 settembre 2022, pag. 5);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine per presentare istanza di

revisione è respinta.

2. La

domanda di revisione è irricevibile siccome tardiva e temeraria.

3. La

tassa e le spese della presente procedura, di fr. 500.–, sono poste a

carico di IS 1, cui viene inoltre inflitta una multa di fr. 500.– per domanda

di revisione temeraria.

4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.