15.2024.40
Ricorso contro gli avvisi d’incanto immobiliari nella procedura di fallimento in seguito alla revoca del blocco LAFE. Azioni di contestazione della graduatoria
11 settembre 2024Italiano14 min
27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura
Source ti.ch
Incarti n.
15.2024.40
15.2024.41
Lugano
11 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 3 maggio 2024 di
RI
1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro gli avvisi d’incanto immobiliare pubblicati il
24 aprile 2024 nei fallimenti delle società
PI 1,
PI 9,
procedura
che interessa anche
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
PI 3,
PI 4,
PI 5,
PI 6,
(patrocinate dall’ PR 1)
PI 7,
PI 8,
PI 2,
(patrocinata dall’ PR 1)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
due decreti del 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha dichiarato il fallimento della PI 1 (in seguito PI 1) e quello della PI 2
(in seguito PI 9), entrambe con sede a __________, a far tempo dal 22 settembre
2017 alle ore 10:00.
B. Il
27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura
delle liquidazioni in procedura sommaria sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC).
C. Entro
il termine per insinuare le pretese nei confronti delle fallite, RI 1 ha notificato nel fallimento della PI 1
un credito di fr. 100'000.– e nel fallimento della PI 2 uno di fr. 283'823.40.
D. Il
28 febbraio e nuovamente il 4 marzo 2019, l’UF ha comunicato a RI 1 di aver
respinto le sue pretese, ciò che figura anche nelle graduatorie depositate dal
1° al 19 marzo 2020. Essa ha quindi presentato due azioni di contestazione
della graduatoria dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, le
quali sono tuttora pendenti (__________). Mediante due ulteriori azioni ella ha
pure contestato i crediti insinuati dalle società PI 6, con sede a __________, PI
7, con sede a __________, PI 5, con sede a __________, e PI 7, con sede a __________.
Tali procedure __________ __________) sono attualmente sospese in attesa dell’esito
delle prime due.
E. Adita
con due ricorsi di RI 1, mediante sentenza del 12 maggio 2021 (inc.
15.2020.98/99) questa Camera ha annullato gli avvisi d’incanto pubblicati il 15
settembre 2020 dall’UF e concernenti le proprietà per piani (PPP) n. __________,
__________ e __________ del fondo n. __________
RFD di __________, appartenenti alla PI 1, e della PPP n. __________ del
medesimo fondo, appartenente alla PI 2. La Camera ha inoltre invitato l’Ufficio
a sollecitare l’Autorità cantonale di I istanza LAFE (in
seguito detta “Autorità LAFE”) a emanare una decisione di
merito nella procedura LAFE, iniziata più di dieci anni prima, oppure perlomeno
a chiederle l’autorizzazione a procedere alla vendita forzata dei fondi previa
cancellazione dei blocchi LAFE menzionati nel registro fondiario o assicurargli
per iscritto che non sarebbe stato dichiarato nullo il trapasso né richiesto il
ripristino dello stato anteriore, garantendole la trattenuta di un’eventuale
eccedenza a favore del Cantone giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE.
F. Richiamata
la predetta sentenza, mediante scritto del 16 ottobre 2023 l’organo dei
fallimenti ha chiesto all’Autorità LAFE di aggiornarlo su eventuali sviluppi riguardo
alla revoca del blocco sui fondi di spettanza delle fallite.
G. Tramite
comunicazione del 9 aprile 2024 l’Autorità LAFE ha autorizzato l’Ufficio a
procedere alle realizzazioni immobiliari, revocando il blocco ordinato il 23
ottobre 2009 dall’allora Autorità di I istanza LAFE del Distretto di Lugano, a
condizione che un’eventuale eccedenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE fosse
trattenuta a favore del Cantone. Anche l’autorità cantonale legittimata a
ricorrere ha sottoscritto siffatta comunicazione, confermando che il trapasso a
seguito di aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe stato
richiesto il ripristino dello stato anteriore.
H. Preso
atto di tale provvedimento, il 24 aprile 2024 l’Ufficio ha pubblicato sul FUSC
e sul Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d’incanto delle note PPP per il 26
giugno 2024.
I. Con
due distinti ricorsi del 3 maggio 2024 RI 1 si aggrava contro gli avvisi d’incanto, chiedendone l’annullamento, previo conferimento
dell’effetto sospensivo. Tramite istanza del 10 maggio 2024 ella domanda
inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
L. Il
10 maggio 2024 ella ha pure impugnato il provvedimento 9 aprile 2024 dell’Autorità
LAFE dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), domandandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto
sospensivo.
Mediante sentenza del 31 maggio 2024 (inc. __________) il
TRAM ha dichiarato il ricorso irricevibile, come pure i gravami presentati
contro lo stesso provvedimento dalle società PI 4 e PI 6.
M. Con
ordinanza del medesimo giorno il presidente di questa Camera ha congiunto le due procedure di ricorso contro gli avvisi d’incanto
e respinto le domande di concessione dell’effetto sospensivo.
N. Tramite
osservazioni del 14 giugno 2024 la PI 2 si è rimessa al giudizio della Camera,
pur ritenendo che gl’incanti forzati debbano aver luogo. Nelle sue di stessa
data l’UF si è pure rimesso al giudizio dell’autorità di vigilanza. Le altre
parti interessate sono invece rimaste silenti.
O. Mediante
due separati ricorsi del 17 giugno 2024 RI 1 ha impugnato dinanzi al Tribunale
federale l’ordinanza 31 maggio 2024 del presidente di questa Camera, postulando
altresì il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame, ciò che il
Tribunale federale ha respinto con due decisioni del 20 giugno 2024. Anche i
ricorsi sono infine stati respinti con sentenza del 14 agosto 2024 (inc. __________
e __________).
P. Il
26 giugno 2024 l’UF ha realizzato ai pubblici incanti tutti gli immobili
oggetto dei ricorsi al vaglio, conseguendo un ricavo di fr. 620'000.– per
le PPP della PI 1 e di fr. 930'000.– per la PPP della PI 9.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto
impugnato pubblicato sul FUSC e FUC del 24 aprile 2024, i ricorsi inviati il 3
maggio 2024 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo (art. 17
LEF).
Nonostante
i noti immobili siano stati aggiudicati agli incanti pubblici dello scorso 26
giugno, i ricorsi non possono essere considerati senza interesse, e di conseguenza
stralciati dai ruoli in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR, siccome l’annullamento
degli avvisi d’incanto impugnati porterebbe a dichiarare nulle le
aggiudicazioni, ragione per cui devono essere esaminati nel merito.
2.
La
ricorrente sostiene anzitutto che la “presa di posizione” 9 aprile 2024 dell’Autorità
LAFE è nulla, siccome non si tratta di una decisione di merito che permette
alle parti di esaminare preventivamente tutti gli atti e di eventualmente
contestarla dinanzi alle competenti autorità di ricorso, come – a suo dire –
intendeva questa Camera nella sentenza del 12 maggio 2021. A mente dell’insorgente,
tale circostanza imponeva l’annullamento degl’incanti pubblici, l’UF avendo passivamente dato seguito allo
scritto in questione ben sapendo che non poteva costituire una
decisione di merito. Secondo RI 1, anche nell’ipotesi in cui l’Ufficio avesse
chiesto all’Autorità LAFE l’autorizzazione a procedere alla vendita, come
previsto in alternativa nella precedente sentenza della Camera, il suo diritto
di essere sentita doveva essere garantito mediante la notifica di una
decisione di merito. Contesta altresì la condizione dell’Autorità LAFE volta a
far trattenere dall’UF un’eventuale eccedenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE a
favore del Cantone. A sua detta, siffatta norma trova applicazione solo in caso di rimozione dello stato
illecito, non invece in caso di liquidazione in via fallimentare secondo
le norme della LEF. Ribadisce pertanto l’esigenza di una notificazione di una
decisione di merito, onde evitare un’espropriazione materiale ai suoi danni,
nella sua veste di azionista delle società fallite.
2.1
A
scanso di equivoci, occorre rilevare prima di tutto che con la precedente
sentenza, al fine di procedere a una nuova realizzazione forzata, la Camera non
ha imposto all’Ufficio di sollecitare l’Autorità LAFE a emanare una decisione
di merito, bensì in alternativa di autorizzarlo a porre i fondi all’asta previa
cancellazione dei blocchi menzionati nel registro fondiario, ciò che in
definitiva è avvenuto il 9 aprile 2024, tra l’altro con il beneplacito dell’autorità
legittimata a ricorrere e la conferma che il trapasso a seguito di
aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe stato richiesto
il ripristino dello stato anteriore.
2.2
Ciò
posto, ad ogni modo non spetta a questa Camera esaminare la validità della
decisione di sblocco dell’Autorità LAFE, la propria competenza limitandosi a
verificare la conformità alla legge dell’operato degli organi d’esecuzione o
di fallimento. Del resto, con sentenza del
30.
maggio 2024 (inc. __________)
l’autorità di ricorso competente, il TRAM, ha dichiarato irricevibile il
ricorso di RI 1 contro il provvedimento in
questione, constatando che nella rivendicata veste di azionista e
beneficiaria economica della PI 1 e della PI 9, ella difetta della
legittimazione a ricorrere, siccome non è personalmente e direttamente toccata
dalla revoca del blocco cautelare sui fondi delle fallite (consid. 3.2.1). A
fronte di tali considerazioni, l’Ufficio ha agito conformemente alla legge
laddove ha dato seguito alla decisione dell’Autorità LAFE di autorizzarla a
vendere i fondi. Sotto questo profilo,
nella misura della sua ricevibilità, il ricorso risulta pertanto
infondato.
3.
L’insorgente
ricorda inoltre che sono tuttora pendenti sia le azioni di contestazione della
graduatoria da lei promosse contro le società offshore che a suo dire sono
riconducibili all’ex marito PI 11, sia un’azione volta ad accertare se l’azionista
delle società fallite è lui o lei, sia
ancora un procedimento penale avviato dalla Staatsanwaltschaft di __________ contro di lui, in cui ella si è costituita accusatrice privata.
Fa notare in proposito che l’eventuale estromissione dei crediti delle offshore dalla graduatoria potrebbe far tornare
le società fallite in bonis e
consentire la revoca dei fallimenti, sicché l’incanto dei beni immobili delle
fallite sarebbe pregiudizievole, cagionandole un grave danno. Ella è dunque del
parere che occorre attendere l’esito di quelle cause prima di realizzare i
fondi, onde garantire la sicurezza del diritto. Fa pure notare che in caso di
vendita, non si potrebbe in ogni caso procedere al riparto dei ricavi, giacché
le graduatorie non sono ancora definitive. Per tale ragione, è convinta che
agli altri creditori non cambierebbe molto se l’incanto avesse luogo dopo la
conclusione dei procedimenti pendenti.
3.1
Le azioni di contestazione
della graduatoria ostano sì in generale al riparto dei ricavi, che in linea di
massima non avviene prima che la graduatoria sia divenuta definitiva (art. 261
LEF e 83 cpv. 1 RUF), non invece alla vendita forzata degli attivi inventariati
nella procedura di
fallimento. L’UF ha pertanto agito correttamente laddove ha fissato l’incanto e
vi ha in seguito effettivamente proceduto.
3.2
Va inoltre rilevato che le
azioni di contestazione della graduatoria inoltrate dalla ricorrente riguardano
solo le insinuazioni di tre società e pertanto non limitano il diritto degli
altri creditori alla realizzazione dei fondi entro i termini di legge (cfr. art.
270.
LEF) – nella fattispecie già molto dilatati, siccome i fallimenti
sono stati aperti nel 2017 – né se del caso alla ripartizione
provvisoria del ricavato (art.
266.
LEF, 82 e 88 RUF), che dal 1° agosto 2021 è possibile anche nelle procedure
sommarie (art. 231 cpv. 3 LEF), stante l’abrogazione dell’art. 96 lett. c RUF
(v. RU 2021 400).
3.3
Neppure l’azione volta all’accertamento
dell’azionista delle società fallite è di rilievo per la questione in esame.
Anche se la ricorrente ne venisse riconosciuta l’azionista, non sarebbe
legittimata a opporsi alla realizzazione dei fondi, neppure per il tramite di
organi da lei nominati.
3.4
La ricorrente non
dimostra, poi, che sussistano altri eventuali impedimenti oggettivi a procedere
all’incanto (come ad esempio la pronuncia di una sospensione nell’ambito delle
cause civili pendenti o di un sequestro conservativo dei fondi nel procedimento
penale), motivo per cui, anche sotto questa prospettiva, i ricorsi si rivelano
infondati.
3.5
La procedura LAFE non è d’altronde
più un ostacolo alla vendita dei fondi, giacché l’autorità LAFE l’ha
autorizzata, revocando il blocco ordinato il 23 ottobre
2009, e confermato che il trapasso a seguito di aggiudicazione non sarebbe
stato dichiarato nullo né sarebbe stato richiesto il ripristino dello stato
anteriore. Se i fondi
venissero venduti per il loro valore di stima (ossia per complessivi fr. 1'000'000.–
per i fondi della PI 1 e per fr. 1'450'000.–
per quello della PI 9), visto ch’essi
risultano gravati collettivamente da ipoteche convenzionali della Banca
Migros per complessivi fr. 1'235'178.80, oltre che da singole ipoteche
legali rispettivamente per fr. 1'769.15, fr. 1'267.25, fr. 855.30
e fr. 12'283.40, più della metà dei ricavi, dopo prelevamento delle spese d’inventario, di amministrazione e di
realizzazione (art. 262 cpv. 2 LEF), andrebbe versata immediatamente ai
creditori pignoratizi, la cui buona fede appare a prima vista pacifica, giacché
i pegni sono stati iscritti nel periodo dal
1987.
al 1989, prima della menzione del blocco LAFE del 23 ottobre 2009 (cfr. art. 27 cpv. 5
LAFE e 975 cpv. 2 CC; sentenza di questa Camera 15.2020.98/99 del
12.
maggio 2021, consid. 3.3 e 3.5.2, con un
rinvio alla DTF 111 III 26 consid. 3/b). Già solo per questo motivo, non vi sono ragioni per ritenere che la realizzazione dei fondi sia
inopportuna o prematura, siccome perlomeno i creditori pignoratizi hanno
diritto a una ripartizione indilatata del ricavato, senz’aspettare una
decisione definitiva dell’Autorità LAFE né un’eventuale insinuazione del
credito dello Stato relativo alla parte del ricavato netto eccedente le spese d’acquisizione
dei fondi pagate dalle società fallite (art. 27 cpv. 2 LAFE e 251 LEF). In
definitiva, i ricorsi vanno quindi respinti.
4.
La
richiesta di gratuito patrocinio soggiace agli art. 117 e segg. CPC e alla
legge cantonale sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è
quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3
LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c
CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017
consid. 7.1). Secondo
la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso
nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima
dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in
generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando
il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di
scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza
del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122
III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, RtiD 2015
II 920 n. 65c consid. 12.1, e da ultima 15.2024.48 del 12 agosto 2024, pag. 2).
Nel caso in rassegna, le
censure sollevate dall’insorgente erano fin dall’inizio prive di possibilità di
successo, tanto che le domande di effetto sospensivo sono state respinte. In
mancanza del presupposto di legge della possibilità di successo del ricorso (art. 117 lett. b CPC), la domanda di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va pertanto respinta.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso relativo al fallimento
della PI 1 è respinto.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso relativo al fallimento della PI 2 è
respinto.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– ;
– PR 1, __________, __________.
Comunicazione
a:
– Autorità cantonale di I
istanza LAFE, Via Bossi 2a, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti,
Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.