Lexipedia

Decisione

15.2024.40

Ricorso contro gli avvisi d’incanto immobiliari nella procedura di fallimento in seguito alla revoca del blocco LAFE. Azioni di contestazione della graduatoria

11 settembre 2024Italiano14 min

27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura

Source ti.ch

Incarti n.

15.2024.40

15.2024.41

Lugano

11 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sui ricorsi 3 maggio 2024 di

RI

1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro gli avvisi d’incanto immobiliare pubblicati il

24 aprile 2024 nei fallimenti delle società

PI 1,

PI 9,

procedura

che interessa anche

Comune di Lugano, Lugano

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

PI 3,

PI 4,

PI 5,

PI 6,

(patrocinate dall’ PR 1)

PI 7,

PI 8,

PI 2,

(patrocinata dall’ PR 1)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

due decreti del 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, ha dichiarato il fallimento della PI 1 (in seguito PI 1) e quello della PI 2

(in seguito PI 9), entrambe con sede a __________, a far tempo dal 22 settembre

2017 alle ore 10:00.

B. Il

27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura

delle liquidazioni in procedura sommaria sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC).

C. Entro

il termine per insinuare le pretese nei confronti delle fallite, RI 1 ha notificato nel fallimento del­la PI 1

un credito di fr. 100'000.– e nel fallimento della PI 2 uno di fr. 283'823.40.

D. Il

28 febbraio e nuovamente il 4 marzo 2019, l’UF ha comunicato a RI 1 di aver

respinto le sue pretese, ciò che figura anche nelle graduatorie depositate dal

1° al 19 marzo 2020. Essa ha quindi presentato due azioni di contestazio­ne

della graduatoria dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, le

quali sono tuttora pendenti (__________). Mediante due ulteriori azioni ella ha

pure contestato i crediti insinuati dalle società PI 6, con sede a __________, PI

7, con sede a __________, PI 5, con sede a __________, e PI 7, con sede a __________.

Tali procedure __________ __________) sono attualmente sospese in attesa dell’esito

delle prime due.

E. Adita

con due ricorsi di RI 1, mediante sentenza del 12 maggio 2021 (inc.

15.2020.98/99) questa Camera ha annullato gli avvisi d’incanto pubblicati il 15

settembre 2020 dall’UF e concernenti le proprietà per piani (PPP) n. __________,

__________ e __________ del fondo n. __________

RFD di __________, appartenenti alla PI 1, e della PPP n. __________ del

medesimo fondo, appartenente alla PI 2. La Camera ha inoltre invitato l’Ufficio

a sollecitare l’Autorità cantonale di I istanza LAFE (in

seguito detta “Autorità LAFE”) a emanare una decisione di

merito nella procedura LAFE, iniziata più di dieci anni prima, oppure perlomeno

a chiederle l’autorizzazione a procedere alla vendita forzata dei fondi previa

cancellazione dei blocchi LAFE menzionati nel registro fondiario o assicurargli

per iscritto che non sarebbe stato dichiarato nullo il trapasso né richiesto il

ripristino dello stato anteriore, garantendole la trattenuta di un’eventuale

eccedenza a favore del Cantone giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE.

F. Richiamata

la predetta sentenza, mediante scritto del 16 ottobre 2023 l’organo dei

fallimenti ha chiesto all’Autorità LAFE di aggiornarlo su eventuali sviluppi riguardo

alla revoca del blocco sui fondi di spettanza delle fallite.

G. Tramite

comunicazione del 9 aprile 2024 l’Autorità LAFE ha autorizzato l’Ufficio a

procedere alle realizzazioni immobiliari, revocan­do il blocco ordinato il 23

ottobre 2009 dall’allora Autorità di I istan­za LAFE del Distretto di Lugano, a

condizione che un’eventuale eccedenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE fosse

trattenuta a favore del Cantone. Anche l’autorità cantonale legittimata a

ricorrere ha sottoscritto siffatta comunicazione, confermando che il trapasso a

seguito di aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe stato

richiesto il ripristino dello stato anteriore.

H. Preso

atto di tale provvedimento, il 24 aprile 2024 l’Ufficio ha pubblicato sul FUSC

e sul Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d’incanto delle note PPP per il 26

giugno 2024.

I. Con

due distinti ricorsi del 3 maggio 2024 RI 1 si aggrava contro gli avvisi d’incanto, chiedendone l’annullamento, previo conferimento

dell’effetto sospensivo. Tramite istanza del 10 maggio 2024 ella domanda

inoltre l’ammissio­­ne al beneficio del gratuito patrocinio.

L. Il

10 maggio 2024 ella ha pure impugnato il provvedimento 9 aprile 2024 dell’Autorità

LAFE dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), domandandone l’annullamento, previa concessio­ne dell’effetto

sospensivo.

Mediante sentenza del 31 maggio 2024 (inc. __________) il

TRAM ha dichiarato il ricorso irricevibile, come pure i gravami presentati

contro lo stesso provvedimento dalle società PI 4 e PI 6.

M. Con

ordinanza del medesimo giorno il presidente di questa Camera ha congiunto le due procedure di ricorso contro gli avvisi d’in­­canto

e respinto le domande di concessione dell’effetto sospensivo.

N. Tramite

osservazioni del 14 giugno 2024 la PI 2 si è rimessa al giudizio della Camera,

pur ritenendo che gl’incanti forzati debbano aver luogo. Nelle sue di stessa

data l’UF si è pure rimesso al giudizio dell’autorità di vigilanza. Le altre

parti interessate sono invece rimaste silenti.

O. Mediante

due separati ricorsi del 17 giugno 2024 RI 1 ha impugnato dinanzi al Tribunale

federale l’ordinanza 31 maggio 2024 del presidente di questa Camera, postulando

altresì il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame, ciò che il

Tribunale federale ha respinto con due decisioni del 20 giugno 2024. Anche i

ricorsi sono infine stati respinti con sentenza del 14 agosto 2024 (inc. __________

e __________).

P. Il

26 giugno 2024 l’UF ha realizzato ai pubblici incanti tutti gli immobili

oggetto dei ricorsi al vaglio, conseguendo un ricavo di fr. 620'000.– per

le PPP della PI 1 e di fr. 930'000.– per la PPP della PI 9.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto

impugnato pubblicato sul FUSC e FUC del 24 aprile 2024, i ricorsi inviati il 3

maggio 2024 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo (art. 17

LEF).

Nonostante

i noti immobili siano stati aggiudicati agli incanti pubblici dello scorso 26

giugno, i ricorsi non possono essere considerati senza interesse, e di conseguenza

stralciati dai ruoli in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR, siccome l’annullamento

degli avvisi d’in­­canto impugnati porterebbe a dichiarare nulle le

aggiudicazioni, ragione per cui devono essere esaminati nel merito.

2.

La

ricorrente sostiene anzitutto che la “presa di posizione” 9 aprile 2024 dell’Autorità

LAFE è nulla, siccome non si tratta di una decisione di merito che permette

alle parti di esaminare preventivamente tutti gli atti e di eventualmente

contestarla dinanzi alle competenti autorità di ricorso, come – a suo dire –

intendeva questa Camera nella sentenza del 12 maggio 2021. A mente dell’insor­­gente,

tale circostanza imponeva l’annullamento degl’incanti pubblici, l’UF avendo passivamente dato seguito allo

scritto in questio­ne ben sapendo che non poteva costituire una

decisione di merito. Secondo RI 1, anche nell’ipotesi in cui l’Ufficio avesse

chiesto all’Autorità LAFE l’autorizzazione a procedere alla vendita, come

previsto in alternativa nella precedente sentenza della Camera, il suo diritto

di essere sentita dove­va essere garantito mediante la notifica di una

decisione di merito. Contesta altresì la condizione dell’Autorità LAFE volta a

far trattenere dall’UF un’eventuale eccedenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE a

favore del Cantone. A sua detta, siffatta norma trova applicazio­ne solo in caso di rimozione dello stato

illecito, non invece in caso di liquidazione in via fallimentare secondo

le norme della LEF. Ribadisce pertanto l’esigenza di una notificazione di una

decisione di merito, onde evitare un’espropriazione materiale ai suoi danni,

nella sua veste di azionista delle società fallite.

2.1

A

scanso di equivoci, occorre rilevare prima di tutto che con la precedente

sentenza, al fine di procedere a una nuova realizzazione forzata, la Camera non

ha imposto all’Ufficio di sollecitare l’Autorità LAFE a emanare una decisione

di merito, bensì in alternativa di autorizzarlo a porre i fondi all’asta previa

cancellazione dei blocchi menzionati nel registro fondiario, ciò che in

definitiva è avvenuto il 9 aprile 2024, tra l’altro con il beneplacito dell’autorità

legittimata a ricorrere e la conferma che il trapasso a seguito di

aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe sta­to richiesto

il ripristino dello stato anteriore.

2.2

Ciò

posto, ad ogni modo non spetta a questa Camera esaminare la validità della

decisione di sblocco dell’Autorità LAFE, la propria competenza limitandosi a

verificare la conformità alla legge dell’o­­perato degli organi d’esecuzione o

di fallimento. Del resto, con sentenza del

30.

maggio 2024 (inc. __________)

l’autorità di ricorso competente, il TRAM, ha dichiarato irricevibile il

ricorso di RI 1 contro il provvedimento in

questione, constatando che nella rivendicata veste di azionista e

beneficiaria economica della PI 1 e della PI 9, ella difetta della

legittimazione a ricorrere, siccome non è personalmen­te e direttamente toccata

dalla revoca del blocco cautelare sui fon­di delle fallite (consid. 3.2.1). A

fronte di tali considerazioni, l’Ufficio ha agito conformemente alla legge

laddove ha dato seguito alla decisione dell’Autorità LAFE di autorizzarla a

vendere i fondi. Sotto questo profilo,

nella misura della sua ricevibilità, il ricorso ri­sulta pertanto

infondato.

3.

L’insorgente

ricorda inoltre che sono tuttora pendenti sia le azioni di contestazione della

graduatoria da lei promosse contro le società offshore che a suo dire sono

riconducibili all’ex marito PI 11, sia un’azione volta ad accertare se l’azionista

delle società fallite è lui o lei, sia

ancora un procedimento penale avviato dalla Staatsanwaltschaft di __________ contro di lui, in cui ella si è costituita accusatrice privata.

Fa notare in proposito che l’eventuale estromissione dei crediti delle offshore dalla graduatoria potrebbe far tornare

le società fallite in bonis e

consentire la revoca dei fallimenti, sicché l’incanto dei beni immobili delle

fallite sarebbe pregiudizievole, cagionandole un grave danno. Ella è dunque del

parere che occorre attendere l’esito di quelle cause prima di realizzare i

fondi, onde garantire la sicurezza del diritto. Fa pure notare che in caso di

vendita, non si potrebbe in ogni caso procedere al riparto dei ricavi, giacché

le graduatorie non sono ancora definitive. Per tale ragione, è convinta che

agli altri creditori non cambierebbe molto se l’incanto avesse luogo dopo la

conclusione dei procedimenti pendenti.

3.1

Le azioni di contestazione

della graduatoria ostano sì in generale al riparto dei ricavi, che in linea di

massima non avviene prima che la graduatoria sia divenuta definitiva (art. 261

LEF e 83 cpv. 1 RUF), non invece alla vendita forzata degli attivi inventariati

nella procedura di

fallimento. L’UF ha pertanto agito correttamente laddove ha fissato l’incanto e

vi ha in seguito effettivamente proceduto.

3.2

Va inoltre rilevato che le

azioni di contestazione della graduatoria inoltrate dalla ricorrente riguardano

solo le insinuazioni di tre società e pertanto non limitano il diritto degli

altri creditori alla realizzazione dei fondi entro i termini di legge (cfr. art.

270.

LEF) – nella fattispecie già molto dilatati, siccome i fallimenti

sono stati aperti nel 2017 – né se del caso alla ripartizione

provvisoria del ricavato (art.

266.

LEF, 82 e 88 RUF), che dal 1° agosto 2021 è possibile anche nelle procedure

sommarie (art. 231 cpv. 3 LEF), stante l’a­­brogazione dell’art. 96 lett. c RUF

(v. RU 2021 400).

3.3

Neppure l’azione volta all’accertamento

dell’azionista delle società fallite è di rilievo per la questione in esame.

Anche se la ricorrente ne venisse riconosciuta l’azionista, non sarebbe

legittimata a opporsi alla realizzazione dei fondi, neppure per il tramite di

organi da lei nominati.

3.4

La ricorrente non

dimostra, poi, che sussistano altri eventuali impedimenti oggettivi a procedere

all’incanto (come ad esempio la pronuncia di una sospensione nell’ambito delle

cause civili pendenti o di un sequestro conservativo dei fondi nel procedimento

penale), motivo per cui, anche sotto questa prospettiva, i ricorsi si rivelano

infondati.

3.5

La procedura LAFE non è d’altronde

più un ostacolo alla vendita dei fondi, giacché l’autorità LAFE l’ha

autorizzata, revocando il blocco ordinato il 23 ottobre

2009, e confermato che il trapasso a seguito di aggiudicazione non sarebbe

stato dichiarato nullo né sarebbe stato richiesto il ripristino dello stato

anteriore. Se i fondi

venissero venduti per il loro valore di stima (ossia per complessivi fr. 1'000'000.–

per i fondi della PI 1 e per fr. 1'450'000.–

per quello della PI 9), visto ch’essi

risultano gravati collettivamen­te da ipoteche convenzionali della Banca

Migros per complessivi fr. 1'235'178.80, oltre che da singole ipoteche

legali rispettivament­e per fr. 1'769.15, fr. 1'267.25, fr. 855.30

e fr. 12'283.40, più della metà dei ricavi, dopo prelevamento delle spese d’inventario, di amministrazione e di

realizzazione (art. 262 cpv. 2 LEF), andrebbe versata immediatamente ai

creditori pignoratizi, la cui buona fede appare a prima vista pacifica, giacché

i pegni sono stati iscritti nel periodo dal

1987.

al 1989, prima della menzione del blocco LAFE del 23 ottobre 2009 (cfr. art. 27 cpv. 5

LAFE e 975 cpv. 2 CC; sentenza di questa Camera 15.2020.98/99 del

12.

maggio 2021, consid. 3.3 e 3.5.2, con un

rinvio alla DTF 111 III 26 consid. 3/b). Già solo per questo motivo, non vi sono ragioni per ritenere che la realizzazione dei fondi sia

inopportuna o prematura, siccome perlomeno i creditori pignoratizi hanno

diritto a una ripartizione indilatata del ricavato, senz’aspettare una

decisione definitiva dell’Auto­rità LAFE né un’eventuale insinuazione del

credito dello Stato relativo alla parte del ricavato netto eccedente le spese d’acquisizio­­ne

dei fondi pagate dalle società fallite (art. 27 cpv. 2 LAFE e 251 LEF). In

definitiva, i ricorsi vanno quindi respinti.

4.

La

richiesta di gratuito patrocinio soggiace agli art. 117 e segg. CPC e alla

legge cantonale sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è

quindi subordinata, oltre all’indigenza del richieden­te e alle possibilità di

successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3

LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c

CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017

consid. 7.1). Secondo

la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso

nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima

dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in

generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando

il caso o le questioni da risolvere sono comples­se, il richiedente fruisce di

scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza

del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122

III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, RtiD 2015

II 920 n. 65c consid. 12.1, e da ultima 15.2024.48 del 12 agosto 2024, pag. 2).

Nel caso in rassegna, le

censure sollevate dall’insorgente erano fin dall’inizio prive di possibilità di

successo, tanto che le domande di effetto sospensivo sono state respinte. In

mancanza del presupposto di legge della possibilità di successo del ricorso (art. 117 lett. b CPC), la domanda di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va pertanto respinta.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso relativo al fallimento

della PI 1 è respin­to.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso relativo al fallimento della PI 2 è

respinto.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

– ;

– PR 1, __________, __________.

Comunicazione

a:

– Autorità cantonale di I

istanza LAFE, Via Bossi 2a, Lugano;

– Ufficio dei fallimenti,

Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.