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Decisione

15.2024.42

Minimo di esistenza. Pignoramento della tredicesima mensilità

14 agosto 2024Italiano6 min

escutenti sopraindicati, il 2 maggio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.42

Lugano

14 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella

composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 maggio 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il

2 maggio 2024 nelle diciotto esecuzioni del gruppo n. 21, promosse nei

confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione

Svizzera, Berna

(rappresentati

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

diciotto esecuzioni formanti il gruppo n. 21, promosse contro RI 1 dagli

escutenti sopraindicati, il 2 maggio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota pignorabile

del suo salario sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

6'451.25

66.50%

Coniuge

fr.

3'250.25

33.50%

Totale

fr.

9'701.50

100%

Minimo

d’esistenza

Importo di base (comune)

fr.

1'700.00

Spesa per l’alloggio (comune)

fr.

2'006.40

Spesa per l’assicurazione malattia (debitore)

fr.

521.50

Spesa per l’assicurazione malattia (coniuge)

fr.

533.25

Spesa per pasti consumati fuori domicilio (debitore)

fr.

211.00

“pasti consumati in quanto deve recarsi sui vari

cantieri ubicati nel distretto del Comune di __________”

Spesa per pasti consumati fuori domicilio (coniuge)

fr.

211.00

Altra spesa (debitore)

fr.

105.00

“lavoro a turni [con] orari variabili”

Altra spesa (coniuge)

fr.

105.00

“lavoro a turni”

Altra spesa (debitore

fr.

700.00

“tasse arretrate presso [l’]Ufficio esazione e condoni”

Altra spesa (debitore)

fr.

300.00

“spese [per

il] dentista […]”

Altra spesa (debitore)

fr.

50.00

“vestiario”

Spesa di trasferta fino al luogo di lavoro con

trasporto privato (coniuge)

fr.

350.00

Altra spesa (coniuge)

fr.

64.00

Totale

fr.

6'857.15

100%

L’UE

ha quindi pignorato, dal giorno stesso, presso il datore di lavoro dell’escusso,

il Comune di __________, l’importo del suo salario eccedente la sua parte del

minimo di esistenza comune, di fr. 4'559.83 mensili (66.50% di 6'857.15),

ossia indicativamente fr. 1'891.40.

B. Con ricorso del 7 maggio 2024, RI 1 si è aggravato contro il predetto

provvedimento, di cui ha chiesto la riforma, nel senso di pignorare la

tredicesima mensilità anche solo per la parte eccedente il suo minimo vitale. Stante

il prevedibile esito dell’odi­­erno giudizio, il ricorso non è stato

notificato per osservazioni né all’UE né agli escutenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 maggio 2024 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

3.

Nel

ricorso RI 1 chiede che la trattenuta di salario, “fissata a CHF 4'559.85 mensili” (in realtà si tratta della sua parte del minimo vitale) sia applicata

anche alla tredicesima mensilità, poiché dice di non vedere “motivazione per cui si

dovrebbe calcolar[la] come extra salariale”. Aggiunge che il

pignoramento per intero della tredicesima gl’impedirebbe di far fronte ai suoi

impegni finanziari e, dunque, di “rientrare”.

4.

In

virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, il pignoramento del reddito dell’e­­scusso (e

quindi anche del salario) verte su “ogni

provento […] che non sia

assolutamente necessari[o] al

sostentamento del debitore e della sua famiglia”. Fatte

salve eventuali spese esistenziali (giusta l’art. 93 LEF) straordinarie che al

momento attuale non sono prevedibili, la parte del minimo esistenziale comune a

carico di RI 1 per i mesi di giugno e di dicembre del 2024 sarà ancora di fr. 4'559.85

(come per gli altri mesi) e quindi la parte che eccede tale somma dell’intero suo

salario per quei due mesi, compresa la relativa metà della tredicesima

mensilità versata a giugno e dicembre, risulta non assolutamente necessaria al sostentamento suo e della moglie e va

pertanto pignorata (DTF 71 III 62; sentenza della CEF 15.2018.8 del 1°

marzo 2018). Non può essere dedotto dalla tredicesima, come richiesto dal

ricorrente, il minimo esistenziale di un tredicesimo mese che non esiste nel

calendario civile.

Non

si disconosce che l’integrale pignoramento della tredicesima impedirebbe a RI 1

di “rientrare”. Sennonché, impegni pregressi non liberano l’escusso dai suoi

altri debiti (in concreto e in particolare quelli posti in esecuzione

dai creditori partecipanti al gruppo n. 21), né gli danno il diritto a un

minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF

15.2023.32

del 18 settembre 2023, consid. 6). La tredicesima mensilità

pignorata deve pertanto servire a disinteressare prioritariamente quei

creditori escutenti. Infondato, il ricorso va respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, via __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.