15.2024.43
Comminatoria di fallimento. Carenza di motivazione del ricorso, anche entro il termine assegnato dall’ufficio d’esecuzione per sanare la mancanza
12 agosto 2024Italiano4 min
2023 dalla PI 1 contro RI 1 (quale titolare dell’impresa individuale __________),
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Incarto n.
15.2024.43
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 aprile 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Faido, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 aprile
2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________, promossa il 28 luglio
Fatti
2023 dalla PI 1 contro RI 1 (quale titolare dell’impresa individuale __________),
per l’incasso di fr. 53'323.75, il 9 aprile 2024 la sede di Faido dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha emesso la comminatoria di fallimento;
che
il 15 aprile 2024 RI 1 ha interposto “opposizione” (recte: ricorso giusta l’art. 17 cpv. 1
LEF) alla comminatoria di fallimento alla Pretura del Distretto di Leventina;
che
il 18 aprile 2024 la Pretura ha trasmesso l’“opposizione” all’UE per competenza;
che
siccome l’“opposizione” […] è priv[a] delle allegazioni
previste ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR” (in
particolare di una motivazione), con
raccomandata dello stesso giorno l’UE ha assegnato a RI 1 un termine perentorio
di dieci giorni per rimediare “a
tali mancanze motivando l’opposizione”, avvertendolo
che, scaduto infruttuosamente il termine,
il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che
a norma dell’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR il ricorso deve indicare una
motivazione, anche sommaria, e secondo il capoverso 5 dev’essere assegnato al
ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso (cioè dieci
Considerandi
giorni), per rimediare alla mancanza, tra l’altro, delle allegazioni
prescritte, con la comminatoria che altrimenti il ricorso verrà dichiarato
irricevibile;
che
nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcun motivo, neppure sommariamente,
alla sua “opposizione” alla
comminatoria di fallimento, limitandosi a scrivere “voglio fare opposizione”;
ch’entro
il termine impartitogli dall’UE con lo scritto del 18 aprile
2024, il ricorrente non ha neppure
motivato l’impugnativa;
ch’egli
si doveva aspettare, e quindi ritirare, tale scritto siccome aveva lui stesso
adito l’autorità per contestare la comminatoria di fallimento, sicché esso è da considerare notificato a
prescindere dal suo mancato ritiro (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR;
art. 14 cpv. 3 LPR);
che
stante l’esito del giudizio odierno si può lasciare indeciso il quesito di
sapere se la facoltà di sanatoria prevista dall’art. 7 cpv. 5 LPR sia
compatibile con il diritto federale con riguardo alla motivazione del ricorso
(cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b);
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile (art.
7.
cpv. 5 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1, via __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.