15.2024.44
Ricorso contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento. Ricorso complementare. Tempestività. Errata indicazione dell’indirizzo dell’escusso
23 agosto 2024Italiano10 min
una “diffida di esecuzione” (“Betreibungsandrohung”) del 28 dicembre 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha ricordato ad RI 1
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Incarto n.
15.2024.44
Lugano
23 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 aprile 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido,
o meglio contro il precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2024 e
il conseguente avviso di pignoramento emesso il 15 aprile 2024 nell’esecuzione
promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentato dal suo Servizio incassi, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Mediante
una “diffida di esecuzione” (“Betreibungsandrohung”) del 28 dicembre 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha ricordato ad RI 1
ch’egli, nonostante precedenti diffide, non aveva ancora pagato una
partecipazione ai costi di fr. 549.75 e lo ha avvertito che avrebbe dovuto
promuovere un’esecuzione forzata nei suoi confronti se entro il termine di
sette giorni non avesse pagato tale partecipazione, nonché una tassa di
sollecito (“Mahngebühr”) di fr. 65.–.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2024 dalla sede di Faido
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 549.75
(indicando quale causa del credito la “Partecipazione ai costi LAMal 02/2023 – 03/2023”) e di fr. 65.– (per le “Spese di sollecito LAMal 10/2023, Spese amministrative LAMal”).
C. Il
28 febbraio 2024, RI 1 si è lamentato con l’PI 1 per il fatto ch’essa, da anni,
gl’invia scritti all’indirizzo sbagliato (in via __________ 5, anziché 53) e ha
sostenuto che, per tale motivo, non aveva
potuto sapere dei crediti posti in esecuzione, né dunque pagarli,
sicché ha escluso di dover saldare alcuni di essi, per esempio, le spese di
sollecito. Ha pertanto comunicato all’assicuratore che interponeva opposizione (“erhebe ich Rechtsvorschlag”) al precetto esecutivo, notificatogli dalla Polizia di Biasca il 26 febbraio
precedente, e gli ha chiesto d’inviargli una distinta dei suoi costi per la
salute ancora dovuti, che si è detto pronto a pagare, esclusi, per l’appunto, quelli
amministrativi (incluse le eventuali spese dell’UE).
D. Con
scritto del 7 marzo 2024, l’PI 1 ha risposto ad RI 1 di aver preso nota del suo
indirizzo corretto, gli ha trasmesso copia della “diffida di esecuzione”,
chiedendogli di pagare direttamente all’Ufficio i crediti posti in esecuzione,
e gli ha spiegato che le spese di sollecito sono dovute, siccome
contrattualmente previste, quando l’assicuratore invia un secondo richiamo di
pagamento (qual è, per l’appunto, la “diffida di esecuzione”).
E. Il
15 aprile 2024, l’UE ha spedito ad RI 1 l’avviso di pignoramento.
F. Mediante
ricorso del 24 aprile 2024, RI 1 si è aggravato sia contro il precetto
esecutivo, sia contro l’avviso di pignoramento, affermando di “non poterli
accettare”.
G. Con
scritto del 25 aprile 2024, l’UE ha rilevato che il ricorso è privo delle
allegazioni e degli allegati previsti dall’art. 7 cpv. 5 Legge sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) e ha
pertanto assegnato ad RI 1 un termine per rimediare a tali mancanze.
H. Il
3 maggio 2024, RI 1 ha trasmesso un complemento al ricorso.
I. Nelle
sue osservazioni del 7 maggio 2024, l’Ufficio si è riconfermato nei propri
provvedimenti e ha pertanto postulato la reiezione del ricorso senza preventiva
notifica all’PI 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF) –
nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]) – dev’essere interposto entro dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento impugnato (cpv. 2).
1.1
La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine anzidetto.
Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è
assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi
momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto
comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo
esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2 e 110 III 9 consid. 2;
sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 4). Di conseguenza,
il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione
comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il
debitore possa determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del
credito (sentenza della CEF 15.2021.144 del 28 febbraio 2022, consid. 4).
Poiché
RI 1 ammette di aver ricevuto, e quindi conosciuto il contenuto del precetto
esecutivo in esame il 26 febbraio 2024 (sotto consid. 3), quando ha
presentato l’impugnativa, il 2 aprile successivo, il termine per impugnarlo era
ormai decorso da tempo. Di conseguenza, per quanto concerne il precetto, il
ricorso è ampiamente tardivo e dunque irricevibile.
1.2
Per
quanto concerne l’avviso di pignoramento, emesso il 15 aprile 2024, il ricorso è
invece senz’altro tempestivo e pertanto di principio ricevibile.
2.
Nel
ricorso, RI 1 lamenta che l’Ufficio non ha verificato la correttezza del suo
indirizzo prima di emettere il precetto esecutivo e giudica l’esecuzione senza
fondamento, per il motivo che “ha
annullato” il contratto con la __________ (recte: l’PI 1) il 31 dicembre 2022. Per
questi motivi, afferma che “non
può accettare” né il precetto, né l’avviso di
pignoramento.
Nelle
osservazioni del 25 aprile 2024, l’UE spiega che, a seguito della segnalazione
del ricorrente, ha modificato il suo indirizzo nel suo sistema informatico e ricorda
che nella procedura di ricorso non possono essere vagliate questioni di merito
(cioè relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione).
2.1
Non
è inutile precisare, per abbondanza, che per quanto concerne il precetto
esecutivo il ricorso, oltre che irricevibile (sopra consid. 1.1), è anche
infondato.
2.1.1
Il
precetto esecutivo riporta infatti le indicazioni della domanda di esecuzione
(art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). In linea di massima, l’ufficio d’esecuzione
non è tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda
d’esecuzione né può modificarle, tranne quando non sono chiare o complete oppure quando sa che sono false (sentenza
della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015, consid. 3). Nella
fattispecie, l’UE non aveva motivo di dubitare
dell’indirizzo dell’escusso indicato dall’PI 1 e non era tenuto a
verificarne l’esattezza (DTF 120 III 111
consid. 1/a). L’ha subito rettificato nel suo sistema informatico quando
ha saputo dell’errore leggendo il ricorso e ha annullato le spese di notifica
dell’atto tramite la polizia. L’operato dell’UE è pertanto ineccepibile. L’inesattezza
non ha poi causato alcun pregiudizio ad RI 1, che a ricezione del precetto
esecutivo notificatogli dalla polizia ha potuto prenderne conoscenza del
contenuto, chiaro e completo, e volendolo avrebbe potuto interporre
opposizione. Anche se il ricorso fosse stato tempestivo,
la validità del precetto esecutivo sarebbe stata confermata nel merito.
2.1.2
L’esistenza,
l’importo o la titolarità del credito posto in esecuzione sono questioni di
merito, e come tali sottratte all’esame dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità
di vigilanza (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024,
consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). La censura – di
merito – secondo cui il precetto esecutivo sarebbe privo di fondamento, perché RI
1, a suo dire, avrebbe “annullato” il contratto con l’PI 1 il 31 dicembre 2022, è irricevibile in questa sede. Va semmai fatta
valere secondo la procedura prevista dal diritto delle assicurazioni sociali
(v. sotto consid. 3.2).
2.2
Se
l’escusso è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, ricevuta la domanda
di continuazione, l’ufficio procede al pignoramento (art. 89 cpv. 2 LEF) previo
apposito avviso (art. 90 LEF). È ciò che ha giustamente fatto l’UE nella
fattispecie. Il ricorrente non invoca alcun motivo di annullamento dell’avviso
di pignoramento se non la pretesa irregolarità e infondatezza del precetto
esecutivo, censure già dichiarate
irricevibili (sopra consid. 2.1). Tanto basta per respingere
integralmente il ricorso nella misura della sua ricevibilità.
3.
Il complemento di ricorso del 3 maggio 2024 è irricevibile
in quanto presentato da RI 1 dopo la scadenza del termine di ricorso di dieci
giorni (sopra consid. 1; DTF 126 III 30 consid. 1/b). Nulla cambia al riguardo
il fatto che l’UE abbia assegnato al ricorrente, il 25 aprile 2024, il termine
sanatorio dell’art. 7 cpv. 5 LPR per rimediare alla carenza di “allegazioni” e “allegati”
previsti dall’art. 7 cpv. 5 (recte: 3 e 4) LPR,
anche se tali indicazioni imprecise dovessero essere comprese come riferendosi
a una carenza di motivazione. L’art. 17 cpv. 2 LEF è infatti un termine di
legge che neppure l’UE può prorogare. D’altronde, il ricorso del 24 aprile 2024
conteneva una motivazione, che seppur sommaria soddisfaceva l’esigenza posta all’art.
7.
cpv. 3 lett. b LPR, sicché non giustificava alcuna sanatoria.
3.1
Ad
ogni modo, la doglianza relativa alla pretesa mancata informativa circa la
possibilità d’interporre opposizione al precetto esecutivo andrebbe respinta
anche nel merito, poiché, oltre che nella legge (art. 17 LEF), tale
informazione figura esplicitamente sul precetto stesso (retro, in basso a
sinistra). La legge non impone in più all’agente notificatore di comunicarla
verbalmente al destinatario. Spetta a quest’ultimo leggere
attentamente il precetto e se del caso informarsi delle conseguenze di un
simile atto ufficiale presso l’agente notificatore, l’ufficio d’esecuzione o
una persona di fiducia (sentenza della CEF 15.2018.33 del 20 aprile 2018).
3.2
Rimane,
comunque sia, la facoltà per il ricorrente di chiedere all’assicuratore l’emanazione
di una decisione scritta sui costi posti in esecuzione (art. 49 cpv. 1 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS
830.1]) e, accessoriamente, la sospensione e/o l’annullamento dell’esecuzione
in virtù dell’art. 85a LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2017.79 del
15.
dicembre 2017 consid. 3.2; Bangert in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11e ad art. 85a LEF).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– RI 1, __________,
__________;
– PI 1, Casella
postale __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.