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Decisione

15.2024.44

Ricorso contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento. Ricorso complementare. Tempestività. Errata indicazione dell’indirizzo dell’escusso

23 agosto 2024Italiano10 min

una “diffida di esecuzione” (“Betreibungsandrohung”) del 28 dicembre 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha ricordato ad RI 1

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.44

Lugano

23 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 aprile 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido,

o meglio contro il precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2024 e

il conseguente avviso di pignoramento emesso il 15 aprile 2024 nell’esecuzione

promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappresentato dal suo Servizio incassi, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Mediante

una “diffida di esecuzione” (“Betreibungsandrohung”) del 28 dicembre 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha ricordato ad RI 1

ch’egli, nonostante precedenti diffide, non aveva ancora pagato una

partecipazione ai costi di fr. 549.75 e lo ha avvertito che avrebbe dovuto

promuovere un’esecuzione forzata nei suoi confronti se entro il termine di

sette giorni non avesse pagato tale partecipazione, nonché una tassa di

sollecito (“Mahngebühr”) di fr. 65.–.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2024 dalla sede di Faido

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 549.75

(indicando quale causa del credito la “Partecipazione ai costi LAMal 02/2023 – 03/2023”) e di fr. 65.– (per le “Spese di sollecito LAMal 10/2023, Spese amministrative LAMal”).

C. Il

28 febbraio 2024, RI 1 si è lamentato con l’PI 1 per il fatto ch’essa, da anni,

gl’invia scritti all’indirizzo sbagliato (in via __________ 5, anziché 53) e ha

sostenuto che, per tale motivo, non aveva

potuto sapere dei crediti posti in esecuzione, né dunque pa­garli,

sicché ha escluso di dover saldare alcuni di essi, per esempio, le spese di

sollecito. Ha pertanto comunicato all’assicuratore che interponeva opposizione (“erhebe ich Rechtsvorschlag”) al precetto esecutivo, notificatogli dalla Polizia di Biasca il 26 febbraio

precedente, e gli ha chiesto d’inviargli una distinta dei suoi costi per la

salute ancora dovuti, che si è detto pronto a pagare, esclusi, per l’appunto, quelli

amministrativi (incluse le eventuali spese del­l’UE).

D. Con

scritto del 7 marzo 2024, l’PI 1 ha risposto ad RI 1 di aver preso nota del suo

indirizzo corretto, gli ha trasmesso copia della “diffida di esecuzione”,

chiedendogli di pagare direttamente all’Ufficio i crediti posti in esecuzione,

e gli ha spiegato che le spese di sollecito sono dovute, siccome

contrattualmente previste, quando l’assicuratore invia un secondo richiamo di

pagamento (qual è, per l’appunto, la “diffida di esecuzione”).

E. Il

15 aprile 2024, l’UE ha spedito ad RI 1 l’avviso di pignoramento.

F. Mediante

ricorso del 24 aprile 2024, RI 1 si è aggravato sia contro il precetto

esecutivo, sia contro l’avviso di pignoramento, affermando di “non poterli

accettare”.

G. Con

scritto del 25 aprile 2024, l’UE ha rilevato che il ricorso è privo delle

allegazioni e degli allegati previsti dall’art. 7 cpv. 5 Legge sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) e ha

pertanto assegnato ad RI 1 un termine per rimediare a tali mancanze.

H. Il

3 maggio 2024, RI 1 ha trasmesso un complemento al ricorso.

I. Nelle

sue osservazioni del 7 maggio 2024, l’Ufficio si è riconfermato nei propri

provvedimenti e ha pertanto postulato la reiezione del ricorso senza preventiva

notifica all’PI 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF) –

nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200]) – dev’essere interposto entro dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento impugnato (cpv. 2).

1.1

La

notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con

la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine anzidetto.

Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è

assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi

momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto

comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ulti­­mo

esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2 e 110 III 9 consid. 2;

sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 4). Di conseguenza,

il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione

comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il

debitore possa determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del

credito (sentenza della CEF 15.2021.144 del 28 febbraio 2022, consid. 4).

Poiché

RI 1 ammette di aver ricevuto, e quindi conosciuto il contenuto del precetto

esecutivo in esame il 26 febbraio 2024 (sotto consid. 3), quando ha

presentato l’impugnativa, il 2 aprile successivo, il termine per impugnarlo era

ormai decorso da tempo. Di conseguenza, per quanto concerne il precetto, il

ricorso è ampiamente tardivo e dunque irricevibile.

1.2

Per

quanto concerne l’avviso di pignoramento, emesso il 15 aprile 2024, il ricorso è

invece senz’altro tempestivo e pertanto di principio ricevibile.

2.

Nel

ricorso, RI 1 lamenta che l’Ufficio non ha verificato la correttezza del suo

indirizzo prima di emettere il precetto esecutivo e giudica l’esecuzione senza

fondamento, per il motivo che “ha

annullato” il contratto con la __________ (recte: l’PI 1) il 31 dicembre 2022. Per

questi motivi, afferma che “non

può accettare” né il precetto, né l’avviso di

pignoramento.

Nelle

osservazioni del 25 aprile 2024, l’UE spiega che, a seguito della segnalazione

del ricorrente, ha modificato il suo indirizzo nel suo sistema informatico e ricorda

che nella procedura di ricorso non possono essere vagliate questioni di merito

(cioè relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione).

2.1

Non

è inutile precisare, per abbondanza, che per quanto concerne il precetto

esecutivo il ricorso, oltre che irricevibile (sopra consid. 1.1), è anche

infondato.

2.1.1

Il

precetto esecutivo riporta infatti le indicazioni della domanda di esecuzione

(art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). In linea di massima, l’ufficio d’esecuzione

non è tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda

d’esecuzione né può modificarle, tranne quando non sono chiare o complete oppure quando sa che sono false (sentenza

della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015, consid. 3). Nella

fattispecie, l’UE non aveva motivo di dubitare

dell’in­­dirizzo dell’escusso indicato dall’PI 1 e non era tenuto a

verificarne l’esattezza (DTF 120 III 111

consid. 1/a). L’ha subito rettificato nel suo sistema informatico quando

ha saputo dell’errore leggendo il ricorso e ha annullato le spese di notifica

dell’atto tramite la polizia. L’operato dell’UE è pertanto ineccepibile. L’inesattezza

non ha poi causato alcun pregiudizio ad RI 1, che a ricezione del precetto

esecutivo notificatogli dalla polizia ha potuto prenderne conoscenza del

contenuto, chiaro e completo, e volendolo avrebbe potuto interporre

opposizione. Anche se il ricorso fosse stato tempestivo,

la validità del precetto esecutivo sarebbe stata confermata nel merito.

2.1.2

L’esistenza,

l’importo o la titolarità del credito posto in esecuzione sono questioni di

merito, e come tali sottratte all’esame dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità

di vigilanza (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024,

consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). La censura – di

merito – secondo cui il precetto esecutivo sarebbe privo di fondamento, perché RI

1, a suo dire, avrebbe “annullato” il contratto con l’PI 1 il 31 dicembre 2022, è irricevibile in questa sede. Va semmai fatta

valere secondo la procedura prevista dal diritto delle assicurazioni sociali

(v. sotto consid. 3.2).

2.2

Se

l’escusso è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, ricevuta la domanda

di continuazione, l’ufficio procede al pignoramento (art. 89 cpv. 2 LEF) previo

apposito avviso (art. 90 LEF). È ciò che ha giustamente fatto l’UE nella

fattispecie. Il ricorrente non invoca alcun motivo di annullamento dell’avviso

di pignoramento se non la pretesa irregolarità e infondatezza del precetto

esecutivo, censure già dichiarate

irricevibili (sopra consid. 2.1). Tanto basta per respingere

integralmente il ricorso nella misura della sua ricevibilità.

3.

Il complemento di ricorso del 3 maggio 2024 è irricevibile

in quanto presentato da RI 1 dopo la scadenza del termine di ricorso di dieci

giorni (sopra consid. 1; DTF 126 III 30 consid. 1/b). Nulla cambia al riguardo

il fatto che l’UE abbia assegnato al ricorrente, il 25 aprile 2024, il termine

sanatorio dell’art. 7 cpv. 5 LPR per rimediare alla carenza di “allegazioni” e “allegati”

previsti dal­l’art. 7 cpv. 5 (recte: 3 e 4) LPR,

anche se tali indicazioni imprecise dovessero essere comprese come riferendosi

a una carenza di motivazione. L’art. 17 cpv. 2 LEF è infatti un termine di

legge che neppure l’UE può prorogare. D’altronde, il ricorso del 24 aprile 2024

conteneva una motivazione, che seppur sommaria soddisfaceva l’esigenza posta all’art.

7.

cpv. 3 lett. b LPR, sicché non giustificava alcuna sanatoria.

3.1

Ad

ogni modo, la doglianza relativa alla pretesa mancata informativa circa la

possibilità d’interporre opposizione al precetto esecutivo andrebbe respinta

anche nel merito, poiché, oltre che nella legge (art. 17 LEF), tale

informazione figura esplicitamente sul precetto stesso (retro, in basso a

sinistra). La legge non impone in più all’agente notificatore di comunicarla

verbalmente al destinatario. Spetta a quest’ultimo leggere

attentamente il precetto e se del caso informarsi delle conseguenze di un

simile atto ufficiale presso l’agente notificatore, l’ufficio d’esecuzione o

una persona di fiducia (sentenza della CEF 15.2018.33 del 20 aprile 2018).

3.2

Rimane,

comunque sia, la facoltà per il ricorrente di chiedere al­l’assicuratore l’emanazione

di una decisione scritta sui costi posti in esecuzione (art. 49 cpv. 1 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS

830.1]) e, accessoriamente, la sospensione e/o l’annullamento dell’esecuzione

in virtù dell’art. 85a LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2017.79 del

15.

dicembre 2017 consid. 3.2; Bangert in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11e ad art. 85a LEF).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– RI 1, __________,

__________;

– PI 1, Casella

postale __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.