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Decisione

15.2024.45

Sequestro di salario. Minimo di esistenza. Tredicesima mensilità. Spesa per l’alloggio. Pretesa convivenza del sequestrato con un terzo. Dovere di collaborazione del ricorrente nell’accertamento dei f

19 agosto 2024Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni lavorativi soggiorna

presso la mia abitazione […] a __________ […]. Come d’accordo,

collabora alle spese di affitto e utenze con un importo di euro 750”.

Se ne può desumere ch’ella è proprietaria dell’abitazione e non convive con

l’escusso né mette il suo alloggio

gratuitamente a disposizione di lui. L’assenza di convivenza è

confermata dall’attestato, agli atti, concernente la trattenuta

d’imposta sul salario versato a un dipendente dimorante al­l’estero per il

periodo fiscale 2023, in cui la PI 2 attesta che il sequestrato non “vive in regime di convivenza”. In mancanza di alcuna contestazione circostanziata del ricorrente, non

c’è motivo di scostarsi dall’accertamento ufficiale, sicché la spesa per l’alloggio, da considerare vitale nel

senso dell’art. 93 LEF, va confermata. Il destino del ricorso è pertanto

segnato.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

Considerandi

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, __________,

__________;

– PI 1, c/o

PI 2, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.