Lexipedia

Decisione

15.2024.45

Sequestro di salario. Minimo di esistenza. Tredicesima mensilità. Spesa per l’alloggio. Pretesa convivenza del sequestrato con un terzo. Dovere di collaborazione del ricorrente nell’accertamento dei fatti

19 agosto 2024Italiano7 min

sezione 5, ha decretato il sequestro del salario versato dalla PI 2 a PI 1 fino a concorrenza di fr. 280'201.60

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.45

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 maggio 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale del sequestro n. __________ emesso il 10

maggio 2024 in esecuzione del decreto emanato il 29 aprile 2024 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di

PI 1, IT – __________

(c/o la PI 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza di RI 1, il 29 aprile 2024 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha decretato il sequestro del salario versato dalla PI 2 a PI 1 fino a concorrenza di fr. 280'201.60

oltre agl’interessi del 5% dal 30 aprile 2015.

B. In esecuzione del decreto, il 10 maggio 2024 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota sequestrabile del salario sulla base del

seguente computo (verbale

n. __________):

Redditi

Debitore

fr.

2'209.75

100%

Totale

fr.

2'209.75

100%

Minimo

d’esistenza

Importo di base

fr.

960.00

Spesa per l’alloggio

fr.

733.45

“Euro 750 mensili (convertitore valuta fxtop al

10.05.2024)”

Spesa per il pasto consumato fuori domicilio

fr.

211.00

“pausa breve”

Totale

fr.

1'904.45

100%

Quello

stesso giorno, l’Ufficio ha quindi sequestrato presso la PI 2, dal 3 maggio

2024, la parte del salario versato a PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza

arrotondato a fr. 1'905.–, ossia indicativamente fr. 304.75 mensili.

Ha precisato che la trattenuta annullava e sostituiva quella notificata il 28

marzo 2024.

C. Con

“opposizione/reclamo” (recte: ricorso) del 16 maggio

2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo di

sequestrare l’importo eccedente fr. 1'222.90 mensili.

D. Con

osservazioni del 29 maggio 2024, PI 1 postula la reiezione del ricorso e nelle

sue del 5 giugno, l’Ufficio si riconferma nel proprio operato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 maggio 2024 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato – e quindi

sequestrato (art. 275 LEF) – in quanto a giudizio dell’Uf­ficiale non sia

assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Per stabilire l’eccedenza pignorabile o sequestrabile, le autorità di

esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo

dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione

del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del

debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per

il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;

108.

III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale fede­rale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto

che del­le successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento o del sequestro (art. 93 cpv. 3 LEF;

DTF 108 III 10 consid. 4).

3.

Nell’impugnativa,

RI 1 sostiene che la PI 2 versa a PI 1 un salario diviso in tredici mensilità,

e non soltanto dodici. Ritiene dunque che il sequestro di ogni mensilità debba

estendersi anche a un dodicesimo della tredicesima.

Il

ricorrente misconosce che l’UE ha pignorato la parte del salario percepito da PI

1.

che eccede il suo minimo d’esistenza (calcolato in fr. 1'905.–), sicché

anche la tredicesima o la parte di tredicesima (se corrisposta in più rate)

versata in un singolo mese viene compresa automaticamente nella somma pignorata

se il resto del salario basta a coprire il minimo vitale di quel mese (DTF 71

III 62; sentenza della CEF 15.2018.8 del 1° marzo 2018). Infondato, su questo

punto il ricorso va respinto.

4.

RI

1.

asserisce poi che PI 1 convive con PI 3 “nella abitazione di loro proprietà” di modo ch’egli non deve sostenere alcuna spesa per l’alloggio, motivo

per cui il relativo supplemento computato dall’UE dev’essere stralciato.

Nelle

sue osservazioni, l’Ufficio rileva che la spesa per l’alloggio è suffragata

dalla dichiarazione di PI 3 (proprietaria dell’al­loggio occupato dall’escusso)

e che dall’attestato-ricevuta per il periodo fiscale 2023 risulta

che il sequestrato è vedovo e non è un contribuente “in regime di convivenza”.

4.1

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito

l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (DTF 123 III 328 consid. 3;

sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’auto­rità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente

deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett.

c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).

4.2

Nella

fattispecie, RI 1 si è limitato ad allegare che PI 1 convive con PI

3.

“nella abitazione di loro

proprie­tà” senza fornire il benché minimo indizio al

riguardo, in particolare per quanto attiene al fatto che l’escusso sia

(com)proprietario del­l’alloggio in cui (con)vive. Siccome egli non ha fatto

fronte al suo obbligo di collaborazione all’accertamento dei fatti, la Camera

non ha motivo di approfondire la questione. Del resto, l’UE ha rilevato nelle

sue osservazioni, senza contestazione da parte del ricorren­te, che PI 3 ha

dichiarato per scritto che PI 1 “durante

i giorni lavorativi

soggiorna

presso la mia abitazione […] a __________ […]. Come d’accordo,

collabora alle spese di affitto e utenze con un importo di euro 750”.

Se ne può desumere ch’ella è proprietaria dell’abitazione e non convive con

l’escusso né mette il suo alloggio

gratuitamente a disposizione di lui. L’assenza di convivenza è

confermata dall’attestato, agli atti, concernente la trattenuta

d’imposta sul salario versato a un dipendente dimorante al­l’estero per il

periodo fiscale 2023, in cui la PI 2 attesta che il sequestrato non “vive in regime di convivenza”. In mancanza di alcuna contestazione circostanziata del ricorrente, non

c’è motivo di scostarsi dall’accertamento ufficiale, sicché la spesa per l’alloggio, da considerare vitale nel

senso dell’art. 93 LEF, va confermata. Il destino del ricorso è pertanto

segnato.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, __________,

__________;

– PI 1, c/o

PI 2, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.