15.2024.47
Notifica del precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escusso dietro eventuale sua autorizzazione. Tempestività dell’opposizione
27 settembre 2024Italiano8 min
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.47
Lugano
27 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 16 maggio 2024 da
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la decisione che ammette l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2024 nell’esecuzione promossa dal
ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2024 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
di complessivi fr. 347'000.– oltre ad accessori.
B. Il
22 aprile 2024 l’UE ha ritornato all’escutente l’esemplare del precetto
esecutivo per il creditore con l’indicazione della sua avvenuta notifica all’escusso
l’8 aprile 2024 e il timbro “Nessuna opposizione”.
C. Mediante
scritto del 30 aprile 2024 l’avv. PA 2, patrocinatrice dell’escusso, ha
segnalato all’UE che il suo cliente, per il suo tramite, era venuto a
conoscenza del precetto esecutivo soltanto quel giorno, dopo ch’ella si era
recata presso l’ufficio, e ha quindi chiesto all’organo esecutivo di darle conferma
dell’opposizione totale interposta con il medesimo scritto.
D. Preso
atto di tale comunicazione, tramite e-mail del 30 aprile 2024 l’Ufficio ha
chiesto chiarimenti all’agente della polizia comunale di Locarno incaricato di
notificare il precetto esecutivo, il quale, con e-mail di medesima data, ha
risposto come segue:
“Da quello che mi ricordo, gli è stato messo
in buca lettere nel pomeriggio, di Venerdì 5 Aprile, in busta chiusa, dopo
autorizzazione scritta e contatto telefonico (0__________, nei giorni
precedenti).”
E. Facendo
riferimento a tale dichiarazione, con provvedimento del 3 maggio 2024 l’Ufficio
ha accertato che la notificazione è avvenuta validamente solo il 30 aprile
2024, sicché ha stabilito che l’opposizione interposta quello stesso giorno
dalla patrocinatrice dell’escusso era tempestiva.
F. Con
ricorso del 16 maggio 2024 RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendo di
annullare l’opposizione.
G. Tramite
osservazioni del 5 giugno 2024 PI 1 si è opposto al gravame, postulandone la
reiezione, come pure l’UE nelle sue del 21 agosto 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 6 maggio 2024, il ricorso
presentato il 16 maggio successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2.
Il
ricorrente contesta la tempestività dell’opposizione interposta dall’escusso
per il tramite della sua patrocinatrice, sostenendo che, come attestato nell’e-mail
30.
aprile 2024 dell’agente di polizia, PI 1 ha autorizzato costui a depositare
il precetto esecutivo nella sua buca delle lettere, ciò che l’agente ha indicato
di aver fatto il 5 aprile 2024, motivo per cui – a dire dell’insorgente – l’escusso
era perfettamente a conoscenza della notificazione ed è affare suo se non si è
premunito, nei giorni successivi, di ritirarlo. A fronte di tale circostanza, RI
1.
reputa che l’opposizione dell’escusso attraverso la casuale scoperta dell’esistenza
del precetto soltanto dopo l’ispezione
della sua patrocinatrice presso l’UE il 30 aprile 2024 appaia un
espediente che non può essere tutelato da questa Camera. Fa altresì notare che
lo scritto della patrocinatrice si limita a menzionare che l’escusso non era a
conoscenza del precetto, ma non indica nulla circa il fatto ch’egli sapeva di
dover ricevere l’atto in questione, giacché tra le parti era pendente un
contenzioso dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, e ch’egli stesso
ne aveva chiesto il deposito nella cassetta delle
lettere. Per tale ragione, l’insorgente è del parere che l’escusso
neppure può avvalersi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, non avendo invero fornito nello
scritto del 30 aprile 2024 alcuna motivazione riguardo alla restituzione del
termine per interporre opposizione.
Da
parte sua, il resistente contesta di aver ricevuto il precetto esecutivo per
posta o tramite la polizia, come pure nella maniera più assoluta l’esistenza di
qualsivoglia intesa con la polizia, facendo valere di non aver rilasciato
alcuna autorizzazione all’agente notificatore. Rileva pure in particolare che
agli atti non vi è nessuna prova in tal senso, che nell’e-mail del 30 aprile
2024.
l’agente di polizia si è espresso con un vago “da quello che mi ricordo…”,
che non ha indicato chi esattamente ha depositato il precetto, limitandosi a spiegare
che l’atto “gli è stato messo
in buca lettere nel pomeriggio”, e che non ha menzionato
alcuna eventuale autorizzazione rilasciatagli dall’escusso.
2.1
I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF). L’agente
incaricato di notificare l’atto (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure
funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnarli aperti al
destinatario (o al suo rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue
gli originali l’avvenuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF). Il deposito del
precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua
casella postale non costituisce una valida notifica, quand’anche l’escusso
dovesse aver preventivamente accettato tale modo di comunicazione (DTF 117 III
7.
consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2021.118 del 23 febbraio 2022, consid. 3.1
e i rinvii).
2.2
Nel
caso in rassegna, a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il
creditore l’agente notificatore ha indicato di aver consegnato l’atto al
destinatario, ovvero a PI 1, l’8 aprile 2024 (doc. B). Sennonché, a successiva
richiesta dell’UE, l’agente di polizia incaricato di consegnare il precetto,
ovvero il cpl PI 2, ha risposto che, da quanto si ricordava, il precetto ese-cutivo
era stato depositato, in busta chiusa, nella buca delle lettere dell’escusso
venerdì 5 aprile, dopo contatti telefonici e sua autorizzazione scritta (e-mail
del 30 aprile 2024).
Ora,
ricordato che secondo la giurisprudenza l’onere della prova della notificazione
di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità notificatrice
(sentenza della CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, consid. 2.2 e rinvio), dalla
dichiarazione rilasciata dall’agente di polizia emergono, come rileva a ragione
il resistente, legittimi dubbi in particolare riguardo alle espressioni usate
dal suo autore (“da quello che
mi ricordo”) e alla contraddizione esistente tra la
data di notificazione indicata sul precetto esecutivo (8 aprile) e quella sulla
dichiarazione (5 aprile). Ad ogni modo, anche tenendo per attendibile il suo
contenuto, il precetto esecutivo non può essere considerato validamente
notificato il 5 aprile 2024, siccome, contrariamente a quanto prescrive la
legge (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF), è stato depositato in busta chiusa nella cassetta
delle lettere dell’escusso, e ciò indipendentemente dal fatto che PI 1 abbia
eventualmente rilasciato all’agente di polizia un’autorizzazione ad agire in
tal senso, comunque non presente agli atti e da lui contestata (sopra, consid.
2.1
i.f.).
2.3
Il
ricorrente non può essere seguito nemmeno ove sostiene che l’escusso doveva
aspettarsi di ricevere il precetto esecutivo, dal momento che tra le parti era
pendente un contenzioso dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona. La
finzione di notificazione dell’atto alla scadenza del termine di giacenza
postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale invero
per il precetto esecutivo, proprio perché la legge prescrive la notifica nelle
mani dell’escusso o del suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF; sentenza
della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022, consid. 3.1.1 e riferimenti citati),
circostanza che nella fattispecie né l’UE né l’escutente sono stati in grado di
comprovare, motivo per cui ci si deve fondare sulle allegazioni dell’escusso,
secondo cui è venuto a conoscenza del precetto esecutivo il 30 aprile 2024, a
seguito di un’ispezione della sua patrocinatrice presso l’UE.
2.4
Infine,
la questione della restituzione del termine di opposizione giusta l’art. 33
cpv. 4 LEF non si pone nella fattispecie, siccome l’escusso ha tempestivamente
interposto opposizione al precetto esecutivo
non appena ne è venuto a conoscenza per il tramite della sua
patrocinatrice.
2.5
In
definitiva, l’UE ha correttamente registrato l’opposizione dell’escusso con la
data del 30 aprile 2024. Il ricorso s’avvera infondato e va pertanto respinto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.