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Decisione

15.2024.47

Notifica del precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escusso dietro eventuale sua autorizzazione. Tempestività dell’opposizione

27 settembre 2024Italiano8 min

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.47

Lugano

27 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 16 maggio 2024 da

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro la decisione che ammette l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2024 nell’esecuzione promossa dal

ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2024 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso

di complessivi fr. 347'000.– oltre ad accessori.

B. Il

22 aprile 2024 l’UE ha ritornato all’escutente l’esemplare del precetto

esecutivo per il creditore con l’indicazione della sua avvenuta notifica all’escusso

l’8 aprile 2024 e il timbro “Nessuna opposizione”.

C. Mediante

scritto del 30 aprile 2024 l’avv. PA 2, patrocinatrice dell’escusso, ha

segnalato all’UE che il suo cliente, per il suo tramite, era venuto a

conoscenza del precetto esecutivo soltanto quel giorno, dopo ch’ella si era

recata presso l’ufficio, e ha quindi chiesto all’organo esecutivo di darle conferma

dell’opposi­­zione totale interposta con il medesimo scritto.

D. Preso

atto di tale comunicazione, tramite e-mail del 30 aprile 2024 l’Ufficio ha

chiesto chiarimenti all’agente della polizia comunale di Locarno incaricato di

notificare il precetto esecutivo, il quale, con e-mail di medesima data, ha

risposto come segue:

“Da quello che mi ricordo, gli è stato messo

in buca lettere nel pomeriggio, di Venerdì 5 Aprile, in busta chiusa, dopo

autorizzazione scrit­ta e contatto telefonico (0__________, nei giorni

precedenti).”

E. Facendo

riferimento a tale dichiarazione, con provvedimento del 3 maggio 2024 l’Ufficio

ha accertato che la notificazione è avvenuta validamente solo il 30 aprile

2024, sicché ha stabilito che l’opposizione interposta quello stesso giorno

dalla patrocinatrice dell’escusso era tempestiva.

F. Con

ricorso del 16 maggio 2024 RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendo di

annullare l’opposizione.

G. Tramite

osservazioni del 5 giugno 2024 PI 1 si è opposto al gravame, postulandone la

reiezione, come pure l’UE nelle sue del 21 agosto 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 6 maggio 2024, il ricorso

presentato il 16 maggio successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2.

Il

ricorrente contesta la tempestività dell’opposizione interposta dall’escusso

per il tramite della sua patrocinatrice, sostenendo che, come attestato nell’e-mail

30.

aprile 2024 dell’agente di polizia, PI 1 ha autorizzato costui a depositare

il precetto esecutivo nella sua buca delle lettere, ciò che l’agente ha indicato

di aver fatto il 5 aprile 2024, motivo per cui – a dire dell’insorgente – l’escusso

era perfettamente a conoscenza della notificazione ed è affare suo se non si è

premunito, nei giorni successivi, di ritirarlo. A fronte di tale circostanza, RI

1.

reputa che l’opposi­zione dell’escusso attraverso la casuale scoperta dell’esistenza

del precetto soltanto dopo l’ispezione

della sua patrocinatrice pres­so l’UE il 30 aprile 2024 appaia un

espediente che non può essere tutelato da questa Camera. Fa altresì notare che

lo scritto della patrocinatrice si limita a menzionare che l’escusso non era a

conoscenza del precetto, ma non indica nulla circa il fatto ch’egli sapeva di

dover ricevere l’atto in questione, giacché tra le parti era pendente un

contenzioso dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, e ch’egli stesso

ne aveva chiesto il deposito nella cassetta delle

lettere. Per tale ragione, l’insorgente è del parere che l’escus­so

neppure può avvalersi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, non avendo invero fornito nello

scritto del 30 aprile 2024 alcuna motivazione riguardo alla restituzione del

termine per interporre opposizione.

Da

parte sua, il resistente contesta di aver ricevuto il precetto esecutivo per

posta o tramite la polizia, come pure nella maniera più assoluta l’esistenza di

qualsivoglia intesa con la polizia, facendo valere di non aver rilasciato

alcuna autorizzazione all’agente notificatore. Rileva pure in particolare che

agli atti non vi è nessuna prova in tal senso, che nell’e-mail del 30 aprile

2024.

l’agente di polizia si è espresso con un vago “da quello che mi ricordo…”,

che non ha indicato chi esattamente ha depositato il precetto, limitandosi a spiegare

che l’atto “gli è stato messo

in buca lettere nel pomeriggio”, e che non ha menzionato

alcuna eventuale autorizzazione rilasciatagli dall’escusso.

2.1

I

precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani

del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF). L’agente

incaricato di notificare l’atto (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure

funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnarli aperti al

destinatario (o al suo rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue

gli originali l’av­venuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF). Il deposito del

precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua

casella postale non costituisce una valida notifica, quand’anche l’escusso

dovesse aver preventivamente accettato tale modo di comunicazione (DTF 117 III

7.

consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2021.118 del 23 febbraio 2022, consid. 3.1

e i rinvii).

2.2

Nel

caso in rassegna, a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il

creditore l’agente notificatore ha indicato di aver consegnato l’atto al

destinatario, ovvero a PI 1, l’8 aprile 2024 (doc. B). Sennonché, a successiva

richiesta dell’UE, l’agente di polizia incaricato di consegnare il precetto,

ovvero il cpl PI 2, ha risposto che, da quanto si ricordava, il precetto ese-cutivo

era stato depositato, in busta chiusa, nella buca delle lettere dell’escusso

venerdì 5 aprile, dopo contatti telefonici e sua autorizzazione scritta (e-mail

del 30 aprile 2024).

Ora,

ricordato che secondo la giurisprudenza l’onere della prova della notificazione

di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità notificatrice

(sentenza della CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, consid. 2.2 e rinvio), dalla

dichiarazione rilasciata dall’agente di polizia emergono, come rileva a ragione

il resisten­te, legittimi dubbi in particolare riguardo alle espressioni usate

dal suo autore (“da quello che

mi ricordo”) e alla contraddizione esistente tra la

data di notificazione indicata sul precetto esecutivo (8 aprile) e quella sulla

dichiarazione (5 aprile). Ad ogni modo, anche tenendo per attendibile il suo

contenuto, il precetto esecutivo non può essere considerato validamente

notificato il 5 aprile 2024, siccome, contrariamente a quanto prescrive la

legge (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF), è stato depositato in busta chiusa nella cassetta

delle lettere dell’escusso, e ciò indipendentemente dal fatto che PI 1 abbia

eventualmente rilasciato all’agente di polizia un’au­torizzazione ad agire in

tal senso, comunque non presente agli atti e da lui contestata (sopra, consid.

2.1

i.f.).

2.3

Il

ricorrente non può essere seguito nemmeno ove sostiene che l’escusso doveva

aspettarsi di ricevere il precetto esecutivo, dal momento che tra le parti era

pendente un contenzioso dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona. La

finzione di notificazione dell’atto alla scadenza del termine di giacenza

postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale invero

per il precetto esecutivo, proprio perché la legge prescrive la notifica nelle

mani dell’escusso o del suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF; sentenza

della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022, consid. 3.1.1 e riferimenti citati),

circostanza che nella fattispecie né l’UE né l’escutente sono stati in grado di

comprovare, motivo per cui ci si deve fondare sulle allegazioni dell’escusso,

secondo cui è venuto a conoscenza del precetto esecutivo il 30 aprile 2024, a

seguito di un’ispezione della sua patrocinatrice presso l’UE.

2.4

Infine,

la questione della restituzione del termine di opposizione giusta l’art. 33

cpv. 4 LEF non si pone nella fattispecie, siccome l’escusso ha tempestivamente

interposto opposizione al precetto esecutivo

non appena ne è venuto a conoscenza per il tramite del­la sua

patrocinatrice.

2.5

In

definitiva, l’UE ha correttamente registrato l’opposizione dell’e­scusso con la

data del 30 aprile 2024. Il ricorso s’avvera infondato e va pertanto respinto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.