15.2024.5
Segnalazione disciplinare. Trasmissione alla Sezione delle risorse umane di rapporti d’ispezione e delle relative considerazioni dell’autorità di vigilanza. Segreto d’ufficio
25 gennaio 2024Italiano5 min
potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.5
Lugano
25 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla segnalazione trasmessa il 14 dicembre
2023 dal capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione della
giustizia
DE 1
relativa all’operato
__________ dell’Ufficio d’esecuzione (__________)
DN 1, Lugano
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 14 dicembre 2023 il capo della Sezione esecuzione e
fallimenti della Divisione della giustizia (SEF) ha segnalato al presidente della
Camera una possibile violazione del segreto d’ufficio da parte DN 1 dell’Ufficio
di esecuzione (UE), in quanto egli ha trasmesso alla Sezione delle risorse
umane (SRU), unitamente alle sue osservazioni relative al modulo di valutazione
annuale delle sue prestazioni allestito il 23 novembre 2023 dal capo della SEF,
Fatti
i rapporti d’ispezione straordinaria dei settori immobiliari dell’UE del Sopra
e del Sottoceneri e le considerazioni finali della Camera;
che
per il segnalante i documenti in questione hanno carattere confidenziale e
nulla hanno a che vedere con la procedura di valutazione;
che
giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il
potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento [LALEF, RL
280.100]);
che
il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento dell’ordine,
così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità e
la fiducia nelle stesse;
che
le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo
che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli
organi sottoposti al potere disciplinare (in ultimo luogo: sentenza della CEF
15.2023.36 del 4 luglio 2023 e riferimenti citati);
che
i fatti costitutivi d’infrazione disciplinare non sono definiti nella
legge;
che
in senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri
di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione
dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto
esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza
(citata 15.2023.35, consid. 4);
che
per la sua stessa natura, il potere disciplinare dell’autorità di vigilanza
verte su atti degli organi di esecuzione e fallimento suscettibili d’incrinare
la fiducia dei cittadini nell’amministrazione, ovvero su atti che sono portati
Considerandi
a conoscenza del pubblico all’infuori dell’amministrazione stessa;
che
le violazioni dei doveri di servizio i cui effetti rimangono confinati all’interno
dell’amministrazione rilevano invece del potere disciplinare dell’autorità di
nomina (art. 34 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti [LORD, RL 173.100]);
che
nel caso in esame l’atto rimproverato a__________ è rimasto confinato all’interno
dell’amministrazione cantonale;
che la Camera non è quindi competente per
valutarne le eventuali conseguenze disciplinari;
che
ad ogni modo i rapporti d’ispezione e le considerazioni finali della Camera non
hanno carattere confidenziale, perlomeno nei riguardi della SRU, né per il loro
carattere né per le circostanze o per istruzione speciale della Camera (nel
senso dell’art. 29 cpv. 1 LORD);
che
d’altronde lo scopo delle ispezioni era di accertare la consistenza e l’origine
dei ritardi constatati nel trattamento delle procedure di realizzazione
immobiliare e la Camera è giunta alla conclusione secondo cui la spiegazione
più probabile dei ritardi stia nella riduzione delle risorse umane anche nel
settore delle realizzazioni immobiliari dal 2015 in poi, ciò che non appare
costituire un dato da tenere segreto verso la SRU;
che,
infine, non pare a prima vista che i documenti allegati alle
osservazioni DN 1 nulla abbiano a che vedere con la procedura di valutazione;
che
il capo della SEF ha infatti valutato insufficiente (livello E) il senso di responsabilità dell’__________,
principalmente per alcuni suoi atteggiamenti
nei confronti dei suoi superiori, in particolare per avere contraddetto affermazioni loro, secondo cui i
ritardi riscontrati nel settore immobiliare sarebbero “questioni operative che
deve risolvere DN 1 con le risorse a disposizione” (osservazioni DN 1, a pag.
2);
che in tali circostanze i noti
documenti, trasmessi all’autorità competente indicata in fondo al modulo di
valutazione, chiamata a ricevere le osservazioni del funzionario valutato,
coinvolgere il valutatore ed eventualmente il suo superiore e fornire
successivamente riscontro al dipendente valutato (secondo la cifra 6 del
Manuale “Valutazione periodica degli impiegati”), risultano un elemento di
particolare rilevanza nel processo valutativo (o, comunque sia, dovrebbero
esserlo);
Dispositivo
che per questi motivi non va
dato alcun seguito disciplinare alla segnalazione;
che per
legge non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare
nei confronti __________ DN 1.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a DN 1, __________, __________, __________.
Comunicazione
all’avv. Fernando Piccirilli, Caposezione,
Via Guisan
3, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.