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Decisione

15.2024.5

Segnalazione disciplinare. Trasmissione alla Sezione delle risorse umane di rapporti d’ispezione e delle relative considerazioni dell’autorità di vigilanza. Segreto d’ufficio

25 gennaio 2024Italiano5 min

potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.5

Lugano

25 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sulla segnalazione trasmessa il 14 dicembre

2023 dal capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione della

giustizia

DE 1

relativa all’operato

__________ dell’Ufficio d’esecuzione (__________)

DN 1, Lugano

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 14 dicembre 2023 il capo della Sezione esecuzione e

fallimenti della Divisione della giustizia (SEF) ha segnalato al presidente della

Camera una possibile violazione del segreto d’ufficio da parte DN 1 dell’Ufficio

di esecuzione (UE), in quanto egli ha trasmesso alla Sezione delle risorse

umane (SRU), unitamente alle sue osservazioni relative al modulo di valutazione

annuale delle sue prestazioni allestito il 23 novembre 2023 dal capo della SEF,

Fatti

i rapporti d’ispezione straordinaria dei settori immobiliari del­l’UE del Sopra

e del Sottoceneri e le considerazioni finali della Camera;

che

per il segnalante i documenti in questione hanno carattere confidenziale e

nulla hanno a che vedere con la procedura di valutazione;

che

giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il

potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento [LALEF, RL

280.100]);

che

il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimen­to dell’ordine,

così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità e

la fiducia nelle stesse;

che

le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo

che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli

organi sottoposti al potere disciplinare (in ultimo luogo: sentenza della CEF

15.2023.36 del 4 luglio 2023 e riferimenti citati);

che

i fatti costitutivi d’infrazione disciplinare non sono definiti nella

legge;

che

in senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri

di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione

dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto

esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza

(citata 15.2023.35, consid. 4);

che

per la sua stessa natura, il potere disciplinare dell’autorità di vigilanza

verte su atti degli organi di esecuzione e fallimento suscettibili d’incrinare

la fiducia dei cittadini nell’amministrazione, ovvero su atti che sono portati

Considerandi

a conoscenza del pubblico all’infuori dell’amministrazione stessa;

che

le violazioni dei doveri di servizio i cui effetti rimangono confinati all’interno

dell’amministrazione rilevano invece del potere disciplinare dell’autorità di

nomina (art. 34 cpv. 1 della legge sull’or­dinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti [LORD, RL 173.100]);

che

nel caso in esame l’atto rimproverato a__________ è rimasto confinato all’interno

dell’amministrazione cantonale;

che la Camera non è quindi competente per

valutarne le eventuali conseguenze disciplinari;

che

ad ogni modo i rapporti d’ispezione e le considerazioni finali della Camera non

hanno carattere confidenziale, perlomeno nei riguardi della SRU, né per il loro

carattere né per le circostanze o per istruzione speciale della Camera (nel

senso dell’art. 29 cpv. 1 LORD);

che

d’altronde lo scopo delle ispezioni era di accertare la consistenza e l’origine

dei ritardi constatati nel trattamento delle procedure di realizzazione

immobiliare e la Camera è giunta alla conclusione secondo cui la spiegazione

più probabile dei ritardi stia nella riduzione delle risorse umane anche nel

settore delle realizzazioni immobiliari dal 2015 in poi, ciò che non appare

costituire un dato da tenere segreto verso la SRU;

che,

infine, non pare a prima vista che i documenti allegati alle

osservazioni DN 1 nulla abbiano a che vedere con la procedura di valutazione;

che

il capo della SEF ha infatti valutato insufficiente (livello E) il senso di responsabilità dell’__________,

principalmente per alcuni suoi atteggiamenti

nei confronti dei suoi superiori, in particolare per ave­re contraddetto affermazioni loro, secondo cui i

ritardi riscontrati nel settore immobiliare sarebbero “questioni operative che

deve risolvere DN 1 con le risorse a disposizione” (osservazioni DN 1, a pag.

2);

che in tali circostanze i noti

documenti, trasmessi all’autorità competente indicata in fondo al modulo di

valutazione, chiamata a ricevere le osservazioni del funzionario valutato,

coinvolgere il valutatore ed eventualmente il suo superiore e fornire

successivamen­te riscontro al dipendente valutato (secondo la cifra 6 del

Manuale “Valutazione periodica degli impiegati”), risultano un elemento di

particolare rilevanza nel processo valutativo (o, comunque sia, dovrebbero

esserlo);

Dispositivo

che per questi motivi non va

dato alcun seguito disciplinare alla segnalazione;

che per

legge non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare

nei confronti __________ DN 1.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a DN 1, __________, __________, __________.

Comunicazione

all’avv. Fernando Piccirilli, Caposezione,

Via Guisan

3, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.