15.2024.50
Ricorsi contro precetti esecutivi. Effetto sospensivo concesso al ricorso contro un sequestro precedente. Procura data da un Comune a un ufficio cantonale per l’esazione d’imposte comunali
15 novembre 2024Italiano16 min
agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato due
Source ti.ch
Incarti n.
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15.2024.55
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 23 maggio 2024 di
RI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro i sei precetti esecutivi emessi il 7 maggio 2024 nelle
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Comune di PI 1, __________
(n. __________ [inc. 15.2024.55] e __________
[inc. 15.2024.50])
Comune di PI 2, __________
(n. __________ [inc. 15.2024.54] e __________
[inc. 15.2024.53])
Confederazione Svizzera, Berna (n. __________
[inc. 15.2024.51)
Canton Soletta, Soletta (n. __________ [inc. 15.2024.52])
(rappresentati dal Kantonale Steueramt
Solothurn, Soletta
e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta di un decreto emesso dall’Ufficio
fiscale del Canton Soletta (Kantonale Steueramt), l’8
agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato due
immobili appartenenti a RI 1 e un suo credito di fr. 7.2 milioni, il tutto
fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–, pari alla somma di vari crediti
fiscali per gli anni dal 2012 al 2022 vantati nei suoi confronti dalla Confederazione Svizzera, dal Canton Soletta
e dai Comuni di PI 1 e di PI 2. Il 21 agosto 2023 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. __________537).
B. Mediante
ricorso del 29 agosto 2023, RI 1 ha impugnato detto verbale, postulandone l’annullamento,
con riguardo sia agli immobili, sia al credito. Mediante decisione del 27
dicembre 2023 (15.2023.95/96), questa Camera ha parzialmente accolto l’impugnativa
limitatamente ai fondi, ma per inavvertenza ha integralmente annullato il
verbale, sicché il 10 gennaio 2024 ha rettificato il dispositivo erroneamente
redatto. RI 1 ha impugnato la decisione di rettifica al Tribunale federale con ricorso
del 19 gennaio 2024 (inc. 5A_38/2024) chiedendone l’annullamento; il 13
febbraio 2024, l’Alta Corte ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo contenuta nell’impugnativa, nel senso di vietare la continuazione
della procedura di ricorso fino all’evasione del ricorso.
C. Nel
frattempo, con provvedimento del 6 febbraio 2024 l’Ufficio ha rettificato il
verbale di sequestro. Mediante ricorso del 19 febbraio 2024, RI 1 ha impugnato detto provvedimento, postulandone l’annullamento
e la concessione dell’effetto sospensivo all’impugnativa (inc. 15.2024.19). Il
23 febbraio 2024, il presidente della Camera ha accolto la seconda domanda nel
senso che “fino alla decisione sul ricorso
non si può procedere ad atti e misure esecutivi”.
D. Con sei precetti esecutivi “per l’esecuzione ordinaria
in via di pignoramento o di fallimento”, tutti emessi il 7 maggio 2024 dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________12) il Canton Soletta (n. __________87) e i Comuni di PI 1 (n. __________42) e di PI 2 (n. __________32), tutti rappresentati dal Kantonale Steueramt,
hanno escusso RI 1 per l’incasso dei quattro crediti fiscali già
indicati nel citato decreto di sequestro dell’8 agosto 2023, nonché per altre due
pretese dei Comuni di PI 1 (n. __________37, per le imposte 2012-2021)
e di PI 2 (n. __________52, per le imposte 2012,
2016 e 2019-2021) a
convali__________60) eseguito dall’UE il 27 febbraio 2024, oltre alle spese di
sequestro.
E. Mediante
sei ricorsi distinti, tutti del 23 maggio 2024, RI 1 si è aggravato contro i
precetti esecutivi 1) n. __________12 e __________87, per il motivo che l’UE li
aveva emessi in via di pignoramento anziché in via di prestazione di garanzie (inc.
15.2024.51 e 52)__________ __________52 e __________37, contestando che il Kantonale Steueramt
potesse validamente rappresentare gli
escutenti (15.2024.54 e 55) e 3) n. __________42 e __________32, per entrambe
le predette ragioni (15.2024.50 e 53), chiedendo l’annullamento di tutte le
esecuzioni e il conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi.
F. Nelle
sue osservazioni del 27 maggio 2024, l’UE ha preannunciato che avrebbe annullato
quattro dei sei precetti esecutivi, e che ne avrebbe emessi altrettanti,
identici, salvo che in via di prestazione di garanzie; si è invece rimesso al
giudizio della Camera in merito alla facoltà del Kantonale Steueramt
di rappresentare gli escutenti. Quello stesso giorno, l’Ufficio ha emesso
i nuovi precetti esecutivi n.__________95, __________29, __________34 e __________86
“per l’esecuzione per una
prestazione di garanzia” in sostituzione__________12, __________87,
__________32 e __________42. RI 1 non ha impugnato i nuovi provvedimenti.
G. Con decisione del 6 giugno 2024 il Presidente
dalla Camera ha dichiarato senza oggetto le domande di effetto sospensivo
concernenti i ricorsi avverso i precetti esecutivi n. __________12 e __________87
e ha accolto quelle relative alle altre impugnazioni, nel senso di sospendere
la continuazione delle esecuzioni.
H. Mediante
osservazioni del 14 giugno 2024, presentate nella procedura 15.2024.50, ma
valide anche per tutte le altre, gli escutenti hanno chiesto la reiezione dei
ricorsi, l’addebito delle spese processuali e ripetibili al ricorrente, e la
sua condanna a una multa di fr. 1'500.–;
hanno allegato due procure rilasciate al Kantonale Steueramt dai Comuni di PI 1 e di PI 2 il 10 aprile 2024, nonché una rilasciata dal
Kantonale Steueramt all’avv. PA 2 il 19 settembre 2023.
Nelle
sue del 17 giugno 2024, l’UE ha ribadito le conclusioni della sua precedente
memoria.
Con
replica, duplica, triplica, quadruplica, quintuplica e sestuplica del 4, 16, 26
e 30 luglio, 20 e 23 agosto 2024, tutte spontanee, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa
(LPAmm, RL 165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano
proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,
decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in
attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i
ricorsi vertono sullo stesso complesso di fatti. Si giustifica pertanto di
decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente
(tra tante: sentenza della CEF 15.2023.8 13 ottobre 2023, consid. 2).
2.
Con i ricorsi 15.2024.51 e 15.2024.52 RI 1 chiede
l’annullamento delle esecuzioni n. __________12 (della Confederazione Svizzera) e __________87 (del Canton Soletta), che l’UE ha
però poi riconsiderato in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, annullandole ed
emettendo in sostituzione i precetti esecutivi n. __________95 e __________29, ambedue
secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto
corretto dal ricorrente. Dal momento che le nuove esecuzioni non sono state
contestate, entrambe le procedure di ricorso sono da considerare senza oggetto,
sicché vanno stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).
3.
Con
i ricorsi 15.2024.50 e 15.2024.53 RI 1 chiede anche l’annullamento delle
esecuzioni n. __________42 (del Comune di PI 1) e n. __________32
(del Comune di PI 2), che
l’UE ha poi anch’esse annullato, emettendo in sostituzione i precetti
esecutivi n.__________86 e __________34, ambedue secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto corretto
dal ricorrente, ma reiteratamente con l’indicazione del Kantonale Steueramt
come rappresentante degli escutenti, qualità
che il ricorrente contesta. Siccome su quest’ultimo punto i nuovi provvedimenti
non accolgono integralmente le richieste del ricorrente, non è possibile
stralciare i ricorsi in questione dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3).
4.
Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati
la cui contestazione non è diventata senza oggetto, i ricorsi 15.2024.50, 53,
54, e 55 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
5.
Nei
ricorsi relativi alle esecuzioni dei Comuni, RI 1 afferma che il Kantonale Steueramt
non può validamente rappresentarli.
5.1
Egli
rileva dapprima che nell’incarto non figura alcuna procura a favore del Kantonale Steueramt. Sennonché,
i due Comuni hanno allegato alle osservazioni al ricorso due procure conferite
al Kantonale Steueramt il 10 aprile 2024 (doc. 3 e 4), ovvero prima dell’emissione dei
precetti esecutivi, il 7 maggio 2024. Ad ogni modo, persino una ratifica dell’operato
del Kantonale Steueramt sarebbe possibile anche in sede di ricorso (DTF 107 III 49 consid. 1), sicché la
produzione delle procure con le osservazioni al ricorso è senz’altro
ammissibile. Le allegazioni di fatto relative alle procure formulate solo con
la triplica e la quintuplica spontanee (e non già nella replica) non possono
essere prese in considerazione (cfr. sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio
2024.
consid. 2). Anche su questo punto, i ricorsi sono infondati.
5.2
Pur ammettendo che l’autorità fiscale cantonale
possa rappresentare un Comune in una procedura di
richiesta di garanzie fiscali, RI 1 osserva che la fattispecie
concerne invece procedure esecutive,
sicché secondo lui il Kantonale
Steueramt non può rappresentare a priori i Comuni,
principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella sentenza 15.2023.105. Egli rileva d’altronde che il Regolamento fiscale (Steuerreglement) dei
Comuni di PI 1 (al § 13) e PI 2 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse dall’amministrazione
comunale e non prevedono invece – come
neppure altre leggi – che
tale compito sia delegabile, se non (entrambi al § 15) quando si tratta d’incassare
tributi risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il
commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale (Kommentar zum
Mustersteuerreglement, §
12.
e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega.
Tutto ciò posto, ricorda che secondo l’Alta Corte gli atti compiuti da un’autorità
non competente sono nulli e la nullità dev’essere accertata d’ufficio.
5.2.1
Ora,
il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai
Comuni al Kantonale Steueramt, atti che già di per sé
escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza “a priori” dei
Comuni. È d’altronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di
pagare una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna
intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steueramt senza che quest’ultimo
riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincolati dal contenuto delle procure comunicate nella
procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per
analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto, disposizioni necessarie del diritto pubblico
mancano: Chappuis in:
Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e
i rinvii). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull’organizzazione
dell’esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è
neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.
5.2.2
In ogni caso, proprio perché l’amministrazione fiscale comunale dei
Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali (Steuerreglement dei
Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la
riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni
fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d’impôts
directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf]). Del resto, trattandosi di rappresentanza diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dall’amministrazione
fiscale comunale.
Nulla
muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del
Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il
Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell’incasso di
pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in
questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola esazione
dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un’autorità pubblica come
il Kantonale Steueramt.
5.3
Nella replica, RI 1 aggiunge
che nel Canton Soletta la riscossione unica
(Einheitsbezug)
da parte del solo Kantonale Steueramt non è la regola, il che significa che i Comuni devono riscuotere essi
stessi le proprie imposte. Con riferimento all’Ordinanza fiscale (Steuerverordnung)
cantonale n. 23, egli precisa che il Kantonale Steueramt può agire per conto del
Comune soltanto se, previamente e cumulativamente, da un lato quest’ultimo ha
modificato in tal senso il proprio Steuerreglement, ciò che nella fattispecie gli
escutenti non hanno fatto, e dall’altro l’ente e il Cantone hanno concluso un
apposito accordo. Il ricorrente ritiene che in assenza di Einheitsbezug il
Cantone non sia autorizzato a eseguire un compito comunale, sia perché
mancherebbe una base legale nel senso dell’art. 36 cpv. 1 Cost., sia perché,
così facendo, violerebbe la libertà economica garantita al Comune dall’art. 27
Cost. Chiosa che la mancanza della base legale non è sanabile né dal rilascio di una procura al Cantone, né dalla ratifica
comunale degli atti cantonali già compiuti.
5.3.1
Ancora
una volta, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione a criticare,
alla luce del diritto solettese, la delega al Kantonale Steueramt dell’esazione
forzata dei crediti dei Comuni nei suoi confronti (sopra consid. 5.2.1).
5.3.2
Sia
come sia, neppure la norma (§ 256bis) della legge fiscale solettese (Gesetzes über die Staats- und
Gemeindesteuern [BGS 614.11]) che istituisce lo strumento della riscossione unica (Einheitsbezug) esclude direttamente né indirettamente
la delegazione puntuale al Kantonale Steueramt della riscossione di un determi-nato credito,
specie in via esecutiva. Non è al riguardo necessaria una base legale secondo l’art.
36.
cpv. 1 Cost., poiché il diritto alla riscossione di tributi pubblici non è
un diritto fondamentale (giusta gli art. 7-34 Cost.), ma neppure è richiesta
una norma di diritto positivo giusta l’art. 5 cpv. 1 Cost. che permetta
esplicitamente la delega contrattuale della riscossione di un credito fiscale
determinato (v. la giurisprudenza in materia di contratti di diritto
amministrativo: DTF 136 I 142 consid. 4.1 e 4.2; Dubey, in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 41 ad art. 5 Cost.). Come collettività pubbliche, i Comuni non
sono poi titolari della
libertà economica, perlomeno per quanto attiene all’esercizio di compiti
statali come la percezione
delle imposte (Martenet in: Commentaire romand, Constitution fédérale I,
2021, n. 34 ad art. 27 Cost.), sicché è inconcepibile una restrizione nel senso
dell’art. 36 Cost. (Dubey in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 14 ad art. 36 Cost.). Il consenso dei Comuni alla delega esclude, comunque sia, che la
stessa possa essere considerata una lesione di un loro (inesistente) diritto
fondamentale (cfr. Dubey, op.
cit., n. 75 ad art. 36 Cost. e i rinvii).
6.
RI
1.
fa notare a più riprese che i due Comuni non hanno conferito una procura all’avv.
PA 2, che patrocina il Kantonale
Steueramt. Non è però necessario. L’avv. PA 2 agisce
sulla base di una procura rilasciatale dal Kantonale Steueramt, il quale
rappresenta validamente i Comuni (sopra consid. 5.2.2). La censura cade quindi
nel vuoto.
7.
Nella replica spontanea, RI 1 fa valere
che nella procedura di ricorso 15.2024.19, concernente il primo verbale di
sequestro (n. __________537), questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo
all’impugnativa nel senso che “fino
alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure esecutivi”.
A suo dire le procedure oggetto dei ricorsi ora in esame “ha[nno] origine proprio da questo sequestro”,
sicché i precetti esecutivi impugnati, senz’altro da qualificare come “atti esecutivi”, a suo dire non
potevano essere emessi. Postula pertanto già per questo motivo
l’annullamento delle esecuzioni __________32, __________42, __________37 e __________52.
7.1
La
censura, presentata più di dieci giorni dopo che il ricorrente ha avuto
conoscenza dei provvedimenti impugnati, è tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF) e
pertanto irricevibile.
7.2
Ad
ogni buon conto, la decisione sull’effetto sospensivo riguarda solo l’atto
allora impugnato, ovvero l’esecuzione del primo sequestro, e vieta quindi “atti e misure esecutivi” volti a
completarne l’esecuzione (come i provvedimenti conservativi cui rinvia l’art.
275.
LEF o procedure di rivendicazione
giusta gli art. 106 segg. LEF), ma non provvedimenti esecutivi
indipendenti, come le nuove esecuzioni n. __________32 e __________42 dei
Comuni di PI 2 e PI 1, ma
neppure le esecuzioni n. __________37 (PI 1) e __________52
(PI 2), promosse a convalida di un altro sequestro,
successivo (__________60). Il decreto di effetto sospensivo citato dal
ricorrente non impediva pertanto i Comuni di far spiccare i precetti impugnati
(né quelli emessi in sostituzione). Sul punto, la censura è anche infondata.
8.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
8.1
Gli escutenti chiedono invero di addebitare al
ricorrente spese processuali e (ancorché senza base
legale) ripetibili, e d’infliggergli una
multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché il “suo
comportamento processuale ingiustificatamente oppositivo e dilatorio sta
cagionando un volume di spese notevole”.
8.2
Tuttavia,
anche se la contestazione della legittimazione del Kantonale Steueramt a
rappresentare i Comuni nelle procedure esecutive sfiora il pretesto, non si può
ancora reputare il ricorso del tutto temerario, non solo perché la censura
trattata al considerando 5 non era insostenibile, ma anche perché i resistenti
non hanno portato tutta la chiarezza auspicabile
sulla delega dell’esazione forzata al Kantonale Steueramt.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso nella procedura 15.2024.51 (es. n. __________12) è
dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
2. Il
ricorso nella procedura 15.2024.52 (es. n. __________87) è dichiarato senza
oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella
procedura 15.2024.50 (es. n. __________42) è respinto.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella
procedura 15.2024.53 (es. n. __________32) è respinto.
5. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella
procedura 15.2024.54 (es. n. __________52) è respinto.
6. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella
procedura 15.2024.55 (es. n. __________37) è respinto.
7. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
8. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.