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Decisione

15.2024.50

Ricorsi contro precetti esecutivi. Effetto sospensivo concesso al ricorso contro un sequestro precedente. Procura data da un Comune a un ufficio cantonale per l’esazione d’imposte comunali

15 novembre 2024Italiano16 min

agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato due

Source ti.ch

Incarti n.

15.2024.50

15.2024.51

15.2024.52

15.2024.53

15.2024.54

15.2024.55

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 23 maggio 2024 di

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro i sei precetti esecutivi emessi il 7 maggio 2024 nelle

esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Comune di PI 1, __________

(n. __________ [inc. 15.2024.55] e __________

[inc. 15.2024.50])

Comune di PI 2, __________

(n. __________ [inc. 15.2024.54] e __________

[inc. 15.2024.53])

Confederazione Svizzera, Berna (n. __________

[inc. 15.2024.51)

Canton Soletta, Soletta (n. __________ [inc. 15.2024.52])

(rappresentati dal Kantonale Steueramt

Solothurn, Soletta

e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta di un decreto emesso dall’Ufficio

fiscale del Canton Soletta (Kantonale Steueramt), l’8

agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato due

immobili appartenenti a RI 1 e un suo credito di fr. 7.2 milioni, il tutto

fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–, pari alla somma di vari crediti

fiscali per gli anni dal 2012 al 2022 vantati nei suoi confronti dalla Confederazione Svizzera, dal Canton Soletta

e dai Comuni di PI 1 e di PI 2. Il 21 agosto 2023 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. __________537).

B. Mediante

ricorso del 29 agosto 2023, RI 1 ha impugnato detto verbale, postulandone l’annullamento,

con riguardo sia agli immobili, sia al credito. Mediante decisione del 27

dicembre 2023 (15.2023.95/96), questa Camera ha parzialmente accolto l’impu­gnativa

limitatamente ai fondi, ma per inavvertenza ha integralmente annullato il

verbale, sicché il 10 gennaio 2024 ha rettificato il dispositivo erroneamente

redatto. RI 1 ha impugnato la decisione di rettifica al Tribunale federale con ricorso

del 19 gennaio 2024 (inc. 5A_38/2024) chiedendone l’annullamento; il 13

febbraio 2024, l’Alta Corte ha accolto la richiesta di concessio­ne dell’effetto

sospensivo contenuta nell’impugnativa, nel senso di vietare la continuazione

della procedura di ricorso fino all’evasione del ricorso.

C. Nel

frattempo, con provvedimento del 6 febbraio 2024 l’Ufficio ha rettificato il

verbale di sequestro. Mediante ricorso del 19 febbraio 2024, RI 1 ha impugnato detto provvedimento, postulan­done l’annullamento

e la concessione dell’effetto sospensivo al­l’impugnativa (inc. 15.2024.19). Il

23 febbraio 2024, il presidente della Camera ha accolto la seconda domanda nel

senso che “fino alla decisione sul ricorso

non si può procedere ad atti e misure esecutivi”.

D. Con sei precetti esecutivi “per l’esecuzione ordinaria

in via di pignoramento o di fallimento”, tutti emessi il 7 maggio 2024 dall’UE, la Con­federazione Svizzera (n. __________12) il Canton Soletta (n. __________87) e i Comuni di PI 1 (n. __________42) e di PI 2 (n. __________32), tutti rappresentati dal Kantonale Steueramt,

hanno escusso RI 1 per l’incasso dei quattro crediti fiscali già

indicati nel citato decreto di sequestro dell’8 agosto 2023, nonché per altre due

pretese dei Comuni di PI 1 (n. __________37, per le imposte 2012-2021)

e di PI 2 (n. __________52, per le imposte 2012,

2016 e 2019-2021) a

convali__________60) eseguito dall’UE il 27 febbraio 2024, oltre alle spese di

sequestro.

E. Mediante

sei ricorsi distinti, tutti del 23 maggio 2024, RI 1 si è aggravato contro i

precetti esecutivi 1) n. __________12 e __________87, per il motivo che l’UE li

aveva emessi in via di pignoramento anziché in via di prestazione di garanzie (inc.

15.2024.51 e 52)__________ __________52 e __________37, contestando che il Kantonale Steuer­amt

potesse validamente rappresentare gli

escutenti (15.2024.54 e 55) e 3) n. __________42 e __________32, per entrambe

le predette ragioni (15.2024.50 e 53), chiedendo l’annullamento di tutte le

esecuzioni e il conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi.

F. Nelle

sue osservazioni del 27 maggio 2024, l’UE ha preannuncia­to che avrebbe annullato

quattro dei sei precetti esecutivi, e che ne avrebbe emessi altrettanti,

identici, salvo che in via di prestazione di garanzie; si è invece rimesso al

giudizio della Camera in merito alla facoltà del Kantonale Steueramt

di rappresentare gli escutenti. Quello stesso giorno, l’Ufficio ha emesso

i nuovi precetti esecutivi n.__________95, __________29, __________34 e __________86

“per l’esecuzione per una

prestazione di garanzia” in sostituzione__________12, __________87,

__________32 e __________42. RI 1 non ha impugnato i nuovi provvedimenti.

G. Con decisione del 6 giugno 2024 il Presidente

dalla Camera ha dichiarato senza oggetto le domande di effetto sospensivo

concer­nenti i ricorsi avverso i precetti esecutivi n. __________12 e __________87

e ha accolto quelle relative alle altre impugnazioni, nel senso di sospendere

la continuazione delle esecuzioni.

H. Mediante

osservazioni del 14 giugno 2024, presentate nella procedura 15.2024.50, ma

valide anche per tutte le altre, gli escutenti hanno chiesto la reiezione dei

ricorsi, l’addebito delle spese processuali e ripetibili al ricorrente, e la

sua condanna a una multa di fr. 1'500.–;

hanno allegato due procure rilasciate al Kantonale Steu­eramt dai Comuni di PI 1 e di PI 2 il 10 aprile 2024, nonché una rilasciata dal

Kantonale Steueramt all’avv. PA 2 il 19 settembre 2023.

Nelle

sue del 17 giugno 2024, l’UE ha ribadito le conclusioni della sua precedente

memoria.

Con

replica, duplica, triplica, quadruplica, quintuplica e sestuplica del 4, 16, 26

e 30 luglio, 20 e 23 agosto 2024, tutte spontanee, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa

(LPAmm, RL 165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano

proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto

sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,

decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in

attesa dell’i­struzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i

ricorsi vertono sullo stesso complesso di fatti. Si giustifica pertanto di

decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’au­tonomia, nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente

(tra tante: sentenza della CEF 15.2023.8 13 ottobre 2023, consid. 2).

2.

Con i ricorsi 15.2024.51 e 15.2024.52 RI 1 chiede

l’annul­lamento delle esecuzioni n. __________12 (della Confederazione Svizze­ra) e __________87 (del Canton Soletta), che l’UE ha

però poi riconsiderato in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, annullandole ed

emettendo in sostituzione i precetti esecutivi n. __________95 e __________29, ambedue

secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto

corretto dal ricorrente. Dal momento che le nuove esecuzioni non sono state

contestate, entrambe le procedure di ricorso sono da considerare senza oggetto,

sicché vanno stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).

3.

Con

i ricorsi 15.2024.50 e 15.2024.53 RI 1 chiede anche l’annullamento delle

esecuzioni n. __________42 (del Comune di PI 1) e n. __________32

(del Comune di PI 2), che

l’UE ha poi an­ch’esse annullato, emettendo in sostituzione i precetti

esecutivi n.__________86 e __________34, ambedue secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto corretto

dal ricorrente, ma reiteratamente con l’indicazione del Kantonale Steueramt

come rappresentante degli escutenti, qualità

che il ricorrente contesta. Siccome su quest’ul­timo punto i nuovi provvedimenti

non accolgono integralmente le richieste del ricorrente, non è possibile

stralciare i ricorsi in questione dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3).

4.

Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati

la cui contestazione non è diventata senza oggetto, i ricorsi 15.2024.50, 53,

54, e 55 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

5.

Nei

ricorsi relativi alle esecuzioni dei Comuni, RI 1 afferma che il Kantonale Steueramt

non può validamente rappresentarli.

5.1

Egli

rileva dapprima che nell’incarto non figura alcuna procura a favore del Kantonale Steueramt. Sennonché,

i due Comuni hanno allegato alle osservazioni al ricorso due procure conferite

al Kantonale Steueramt il 10 aprile 2024 (doc. 3 e 4), ovvero prima del­l’emissione dei

precetti esecutivi, il 7 maggio 2024. Ad ogni modo, persino una ratifica dell’operato

del Kantonale Steueramt sarebbe possibile anche in sede di ricorso (DTF 107 III 49 consid. 1), sicché la

produzione delle procure con le osservazioni al ricorso è sen­z’altro

ammissibile. Le allegazioni di fatto relative alle procure formulate solo con

la triplica e la quintuplica spontanee (e non già nella replica) non possono

essere prese in considerazione (cfr. sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio

2024.

consid. 2). Anche su questo punto, i ricorsi sono infondati.

5.2

Pur ammettendo che l’autorità fiscale cantonale

possa rappresentare un Comune in una procedura di

richiesta di garanzie fiscali, RI 1 osserva che la fattispecie

concerne invece procedure esecutive,

sicché secondo lui il Kantonale

Steueramt non può rappresentare a priori i Comuni,

principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella sentenza 15.2023.105. Egli rileva d’altronde che il Regolamento fiscale (Steuerreglement) dei

Comuni di PI 1 (al § 13) e PI 2 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse dall’amministrazione

comunale e non prevedono invece – come

neppure altre leggi – che

tale compito sia delegabile, se non (entrambi al § 15) quando si tratta d’incassare

tributi risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il

commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale (Kommentar zum

Mustersteuerreglement, §

12.

e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega.

Tutto ciò posto, ricorda che secondo l’Alta Corte gli atti compiuti da un’autorità

non competente sono nulli e la nullità dev’essere accertata d’ufficio.

5.2.1

Ora,

il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai

Comuni al Kantonale Steueramt, atti che già di per sé

escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza “a priori” dei

Comuni. È d’al­tronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di

pagare una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna

intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steuer­amt senza che quest’ultimo

riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincolati dal contenuto delle procure comunicate nella

procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per

analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto, disposizioni necessarie del diritto pubblico

mancano: Chap­puis in:

Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e

i rinvii). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull’organizzazione

dell’esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è

neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.

5.2.2

In ogni caso, proprio perché l’amministrazione fiscale comunale dei

Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali (Steuerreglement dei

Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la

riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni

fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d’impôts

directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf]). Del resto, trattandosi di rappresentanza diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dall’ammini­strazione

fiscale comunale.

Nulla

muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del

Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il

Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell’incasso di

pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in

questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola esazione

dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un’autorità pubblica come

il Kantonale Steueramt.

5.3

Nella replica, RI 1 aggiunge

che nel Canton Soletta la riscossione unica

(Einheitsbezug)

da parte del solo Kantonale Steu­eramt non è la regola, il che significa che i Comuni devono riscuotere essi

stessi le proprie imposte. Con riferimento all’Ordinanza fiscale (Steuerverordnung)

cantonale n. 23, egli precisa che il Kantonale Steueramt può agire per conto del

Comune soltanto se, previamente e cumulativamente, da un lato quest’ultimo ha

modifica­to in tal senso il proprio Steuerreglement, ciò che nella fattispecie gli

escutenti non hanno fatto, e dall’altro l’ente e il Cantone hanno concluso un

apposito accordo. Il ricorrente ritiene che in assenza di Einheitsbezug il

Cantone non sia autorizzato a eseguire un compito comunale, sia perché

mancherebbe una base legale nel sen­so dell’art. 36 cpv. 1 Cost., sia perché,

così facendo, violerebbe la libertà economica garantita al Comune dall’art. 27

Cost. Chiosa che la mancanza della base legale non è sanabile né dal rilascio di una procura al Cantone, né dalla ratifica

comunale degli atti can­tonali già compiuti.

5.3.1

Ancora

una volta, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione a criticare,

alla luce del diritto solettese, la delega al Kantonale Steueramt dell’esazione

forzata dei crediti dei Comuni nei suoi confronti (sopra consid. 5.2.1).

5.3.2

Sia

come sia, neppure la norma (§ 256bis) della legge fiscale solettese (Gesetzes über die Staats- und

Gemeindesteuern [BGS 614.11]) che istituisce lo strumento della riscossione unica (Einheitsbezug) esclude direttamente né indirettamente

la delegazione puntuale al Kantonale Steueramt della riscossione di un determi-nato credito,

specie in via esecutiva. Non è al riguardo necessaria una base legale secondo l’art.

36.

cpv. 1 Cost., poiché il diritto alla riscossione di tributi pubblici non è

un diritto fondamentale (giusta gli art. 7-34 Cost.), ma neppure è richiesta

una norma di diritto positivo giusta l’art. 5 cpv. 1 Cost. che permetta

esplicitamente la delega contrattuale della riscossione di un credito fiscale

determinato (v. la giurisprudenza in materia di contratti di diritto

amministrativo: DTF 136 I 142 consid. 4.1 e 4.2; Dubey, in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 41 ad art. 5 Cost.). Come collettività pubbliche, i Comuni non

sono poi titolari della

libertà economi­ca, perlomeno per quanto attiene all’esercizio di compiti

statali come la percezione

delle imposte (Martenet in: Commentaire romand, Constitution fédérale I,

2021, n. 34 ad art. 27 Cost.), sicché è inconcepibile una restrizione nel senso

dell’art. 36 Cost. (Dubey in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 14 ad art. 36 Cost.). Il consenso dei Comuni alla delega esclude, comunque sia, che la

stessa possa essere considerata una lesione di un loro (inesistente) diritto

fondamentale (cfr. Dubey, op.

cit., n. 75 ad art. 36 Cost. e i rinvii).

6.

RI

1.

fa notare a più riprese che i due Comuni non hanno conferito una procura all’avv.

PA 2, che patrocina il Kantonale

Steueramt. Non è però necessario. L’avv. PA 2 agisce

sulla ba­se di una procura rilasciatale dal Kantonale Steueramt, il quale

rappresenta validamente i Comuni (sopra consid. 5.2.2). La censura cade quindi

nel vuoto.

7.

Nella replica spontanea, RI 1 fa valere

che nella procedura di ricorso 15.2024.19, concernente il primo verbale di

sequestro (n. __________537), questa Camera ha concesso l’effetto sospensi­vo

all’impugnativa nel senso che “fino

alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure esecutivi”.

A suo dire le procedure oggetto dei ricorsi ora in esame “ha[nno] origine proprio da questo sequestro”,

sicché i precetti esecutivi impugnati, senz’altro da qualificare come “atti esecutivi”, a suo dire non

potevano essere emes­si. Postula pertanto già per questo motivo

l’annullamento delle esecuzioni __________32, __________42, __________37 e __________52.

7.1

La

censura, presentata più di dieci giorni dopo che il ricorrente ha avuto

conoscenza dei provvedimenti impugnati, è tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF) e

pertanto irricevibile.

7.2

Ad

ogni buon conto, la decisione sull’effetto sospensivo riguarda solo l’atto

allora impugnato, ovvero l’esecuzione del primo sequestro, e vieta quindi “atti e misure esecutivi” volti a

completarne l’esecuzione (come i provvedimenti conservativi cui rinvia l’art.

275.

LEF o procedure di rivendicazione

giusta gli art. 106 segg. LEF), ma non provvedimenti esecutivi

indipendenti, come le nuove esecuzioni n. __________32 e __________42 dei

Comuni di PI 2 e PI 1, ma

neppure le esecuzioni n. __________37 (PI 1) e __________52

(PI 2), promosse a convalida di un altro sequestro,

successivo (__________60). Il decreto di effetto sospensivo citato dal

ricorrente non impediva pertanto i Comuni di far spiccare i precetti impugnati

(né quelli emessi in sostituzione). Sul punto, la censura è anche infondata.

8.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

8.1

Gli escutenti chiedono invero di addebitare al

ricorrente spese processuali e (ancorché senza base

legale) ripetibili, e d’infliggergli una

multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché il “suo

comportamento processuale ingiustificatamente oppositivo e dilatorio sta

cagionando un volume di spese notevole”.

8.2

Tuttavia,

anche se la contestazione della legittimazione del Kantonale Steueramt a

rappresentare i Comuni nelle procedure esecutive sfiora il pretesto, non si può

ancora reputare il ricorso del tutto temerario, non solo perché la censura

trattata al considerando 5 non era insostenibile, ma anche perché i resistenti

non hanno portato tutta la chiarezza auspicabile

sulla delega dell’esa­zione forzata al Kantonale Steueramt.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso nella procedura 15.2024.51 (es. n. __________12) è

dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

2. Il

ricorso nella procedura 15.2024.52 (es. n. __________87) è dichiarato senza

oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella

procedura 15.2024.50 (es. n. __________42) è respinto.

4. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella

procedura 15.2024.53 (es. n. __________32) è respinto.

5. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella

procedura 15.2024.54 (es. n. __________52) è respinto.

6. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella

procedura 15.2024.55 (es. n. __________37) è respinto.

7. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

8. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.