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Decisione

15.2024.57

Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione a terzi di un’esecuzione perenta giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF

11 settembre 2024Italiano6 min

2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso l’RI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.57

Lugano

11 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 31 maggio 2024 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Biasca, o meglio contro il provvedimento del 21 maggio 2024, con cui ha

rigettato la richiesta della ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n.

__________ promossa nei suoi confronti dalla

PI 1,

(rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto in fatto e considerando

in diritto:

che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio

Fatti

2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso l’RI

1 per l’incasso di fr. 886.74 oltre ad accessori;

che

ricevuto il precetto il 30 gennaio 2023, l’RI 1 vi ha immediatamente interposto

opposizione;

che

il 16 maggio 2024 l’escussa ha presentato all’UE una doman­da di non dar

notizia a terzi dell’esecuzione in questione giusta l’art. 8a cpv. 3

lett. d LEF;

che

con provvedimento del 21 maggio 2024 l’Ufficio ha rigettato la domanda,

indicando quale motivo che “dopo

la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo giusta l’art.

88 cpv. 2 LEF il debitore non può presentare alcuna domanda di non dar notizia

dell’esecuzione a terzi secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF”;

che

con ricorso del 31 maggio 2024 RI 1 contesta il rigetto della sua domanda,

chiedendo di accoglierla e, se possibile, di cancellare l’esecuzione;

che

la ricorrente sostiene che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF non specifica

una scadenza entro la quale occorre presentare la domanda di non divulgazione,

ma solo un periodo di attesa prima di presentarla;

che

a suo parere, dovrebbe essere inoltre “automatico” che un’e­­secuzione cui il

debitore ha interposto opposizione venga oscura­ta o addirittura cancellata, qualora “il creditore non abbia chiesto l’e­liminazione dell’opposizione entro 20 giorni”;

che

secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa

procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in

tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre

che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il

creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di

eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo

restando che “se tale prova è

fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono

nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;

che

nonostante non sia stato indicato nella decisione impugnata, la motivazione dell’UE

si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui né il

testo né i lavori preparatori dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF consentono di concludere che il debitore può an­cora

presentare una richiesta di non divulgazione di un’esecuzione dopo la

scadenza del termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 147

III 544 consid. 3, confermata nella sentenza del Tribunale federale 5A_652/2023

del 24 ottobre 2023, consid. 5.2);

che pur criticata (cfr. ad esempio la nota di E. Muster in: JdT 2023 II 104 e le osservazioni

di C. Bernauer in: AJP 2021

pag. 1536 e segg.) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della

Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022

(n. 22.400) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF

nel senso che la persona oggetto di un’esecuzione possa presen-tare una

domanda di non comunicazione anche soltanto dopo la scadenza di un anno dalla

notificazione del precetto esecutivo, per ora la giurisprudenza

del Tribunale federale continua a vincolare sia l’UE sia questa Camera, seppur

dall’assenza di un termine massimo nel testo della norma e nei lavori

preparatori sembrerebbe doversi logicamente dedurre che le richieste di non

divulgazione rimangano possibili dopo la scadenza del termine dell’art. 88 cpv.

Considerandi

2.

LEF, in accordo con lo scopo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, che

vincola la non divulgazione all’inazione dell’escutente;

che nella fattispecie, l’RI 1 ha presentato la

doman­da di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ il 16 maggio 2024, ossia dopo la scadenza del termine annuale

di validità del precetto esecutivo giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF, iniziato il 30

gennaio 2023 il giorno della notifica del precetto esecutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e scaduto quindi il 30 gennaio 2024,

giacché non è stato sospeso da un’azione giudiziaria tesa all’eli­minazione

dell’opposizione;

che

in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento

impugnato va pertanto confermato;

che

per quanto attiene alla domanda di cancellazione dell’esecu­­zione, siccome – a

detta dell’insorgente – “lo

stesso precetto è oltretutto scaduto”, va rilevato che

la scadenza del termine annuale secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF determina la

perenzione dell’esecu­­zione e quindi la sua chiusura, sicché in virtù dell’art.

8a cpv. 4 LEF il diritto di consultazione dei terzi si estinguerà cinque

anni dopo tale evento (sentenza della CEF 15.2022.111 del 29 novembre 2022,

pag. 3), vale a dire nel caso concreto il 30 gennaio 2029, non dunque

automaticamente con la perenzione del procedimento esecutivo;

che

di conseguenza, anche sotto questa prospettiva, il ricorso si avvera infondato

e va dunque respinto;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 544 consid. 3.4.6;

citata 5A_652/2023 consid. 5.2) rimane salva la facoltà

per la ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesi­stenza del credito

posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita azione

disciplinata dagli art. 85 o 85a LEF;

che per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.