15.2024.57
Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione a terzi di un’esecuzione perenta giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF
11 settembre 2024Italiano6 min
2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso l’RI
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Incarto n.
15.2024.57
Lugano
11 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 31 maggio 2024 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro il provvedimento del 21 maggio 2024, con cui ha
rigettato la richiesta della ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n.
__________ promossa nei suoi confronti dalla
PI 1,
(rappresentata dalla RA 1, )
ritenuto in fatto e considerando
in diritto:
che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio
Fatti
2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso l’RI
1 per l’incasso di fr. 886.74 oltre ad accessori;
che
ricevuto il precetto il 30 gennaio 2023, l’RI 1 vi ha immediatamente interposto
opposizione;
che
il 16 maggio 2024 l’escussa ha presentato all’UE una domanda di non dar
notizia a terzi dell’esecuzione in questione giusta l’art. 8a cpv. 3
lett. d LEF;
che
con provvedimento del 21 maggio 2024 l’Ufficio ha rigettato la domanda,
indicando quale motivo che “dopo
la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo giusta l’art.
88 cpv. 2 LEF il debitore non può presentare alcuna domanda di non dar notizia
dell’esecuzione a terzi secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF”;
che
con ricorso del 31 maggio 2024 RI 1 contesta il rigetto della sua domanda,
chiedendo di accoglierla e, se possibile, di cancellare l’esecuzione;
che
la ricorrente sostiene che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF non specifica
una scadenza entro la quale occorre presentare la domanda di non divulgazione,
ma solo un periodo di attesa prima di presentarla;
che
a suo parere, dovrebbe essere inoltre “automatico” che un’esecuzione cui il
debitore ha interposto opposizione venga oscurata o addirittura cancellata, qualora “il creditore non abbia chiesto l’eliminazione dell’opposizione entro 20 giorni”;
che
secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa
procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in
tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre
che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il
creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di
eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo
restando che “se tale prova è
fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono
nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;
che
nonostante non sia stato indicato nella decisione impugnata, la motivazione dell’UE
si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui né il
testo né i lavori preparatori dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF consentono di concludere che il debitore può ancora
presentare una richiesta di non divulgazione di un’esecuzione dopo la
scadenza del termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 147
III 544 consid. 3, confermata nella sentenza del Tribunale federale 5A_652/2023
del 24 ottobre 2023, consid. 5.2);
che pur criticata (cfr. ad esempio la nota di E. Muster in: JdT 2023 II 104 e le osservazioni
di C. Bernauer in: AJP 2021
pag. 1536 e segg.) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della
Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022
(n. 22.400) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
nel senso che la persona oggetto di un’esecuzione possa presen-tare una
domanda di non comunicazione anche soltanto dopo la scadenza di un anno dalla
notificazione del precetto esecutivo, per ora la giurisprudenza
del Tribunale federale continua a vincolare sia l’UE sia questa Camera, seppur
dall’assenza di un termine massimo nel testo della norma e nei lavori
preparatori sembrerebbe doversi logicamente dedurre che le richieste di non
divulgazione rimangano possibili dopo la scadenza del termine dell’art. 88 cpv.
Considerandi
2.
LEF, in accordo con lo scopo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, che
vincola la non divulgazione all’inazione dell’escutente;
che nella fattispecie, l’RI 1 ha presentato la
domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ il 16 maggio 2024, ossia dopo la scadenza del termine annuale
di validità del precetto esecutivo giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF, iniziato il 30
gennaio 2023 il giorno della notifica del precetto esecutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e scaduto quindi il 30 gennaio 2024,
giacché non è stato sospeso da un’azione giudiziaria tesa all’eliminazione
dell’opposizione;
che
in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento
impugnato va pertanto confermato;
che
per quanto attiene alla domanda di cancellazione dell’esecuzione, siccome – a
detta dell’insorgente – “lo
stesso precetto è oltretutto scaduto”, va rilevato che
la scadenza del termine annuale secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF determina la
perenzione dell’esecuzione e quindi la sua chiusura, sicché in virtù dell’art.
8a cpv. 4 LEF il diritto di consultazione dei terzi si estinguerà cinque
anni dopo tale evento (sentenza della CEF 15.2022.111 del 29 novembre 2022,
pag. 3), vale a dire nel caso concreto il 30 gennaio 2029, non dunque
automaticamente con la perenzione del procedimento esecutivo;
che
di conseguenza, anche sotto questa prospettiva, il ricorso si avvera infondato
e va dunque respinto;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 544 consid. 3.4.6;
citata 5A_652/2023 consid. 5.2) rimane salva la facoltà
per la ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesistenza del credito
posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita azione
disciplinata dagli art. 85 o 85a LEF;
che per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.