15.2024.59
Minimo di esistenza. Obbligo del debitore di assistenza del coniuge al mantenimento del figliastro che convive con loro in Italia. Diritto applicabile. Richieste esorbitanti del resistente. Multa disciplinare
2 ottobre 2024Italiano12 min
nei confronti di RI 1, a convalida del sequestro n. __________, il 24 maggio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.59
Lugano
2 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 giugno 2024 di
RI 1, IT – __________
(patrocinato dal MLaw PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24
maggio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
da
PI 1,
IT- __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione n. __________, promossa da PI 1
nei confronti di RI 1, a convalida del sequestro n. __________, il 24 maggio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Salario
fr.
3'032.10
82.20%
Coniuge
Rendita d’invalidità LAI
fr.
373.00
10.11%
Coniuge
Rendita d’invalidità LPP
fr.
283.50
7.69%
Figlio – PI 4
Rendita AI per figli
fr.
45.50
Totale [senza l’AI del figlio]
fr.
3'688.60
100.00%
Minimo
d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'212.00
fr. 1'360.– ./. AF fr. 148.–. Versamento
fuori dalla busta paga ogni 6 mesi ca. (1184.35 x 8 mesi)
Figlio
Supplemento figli con più di 10 anni
fr.
240.00
Non ci sono sentenze di alimenti; in accordi bonari, il
padre biologico provvede alle spese sportive e mediche del figlio. Pertanto
si decide di prendere in considerazione le spese al 50% a carico della madre
Comune
Affitto
fr.
772.90
euro 750.– + spese euro […] 50.– ([…] pari a fr. 772.90 cambio
20.3.2024 0.97)
Comune
Riscaldamento
fr.
166.00
ca. 172.– euro al cambio 0.972
Comune
Spese condominio comuni
fr.
9.60
euro 115 annuali, pari a 10 euro [mensili]
Debitore
Pasti fuori domicilio
95.80
fr. 5.– a pasto, restante coperto dai buoni
mensa
Debitore
Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con
il trasporto privato
377.00
1'057 km/mese a 0.357 fr./km = fr. 377.– […] __________ – __________
Figlio
Spesa per il pasto consumato fuori domicilio
fr.
47.90
Supplemento di fr. 5.– per pasto rispetto a
quanto già previsto nel minimo di base. La scuola non è provvista di una
mensa. Scuola a 15 km dal domicilio, ½ ora di pausa pranzo. Totale fr. 95.80
(quota della madre fr. 47.90)
Figlio
./. Rendita AI per figli ./.
fr.
45.50
[Deduzione del contributo del figlio]
Totale
fr.
2'875.70
100%
L’UE
ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la datrice di lavoro dell’escusso,
l’PI 2, l’importo eccedente fr. 2'363.90 mensili (indicativamente fr. 668.20),
pari alla sua quota (82.20%) del minimo d’esistenza familiare.
B. Con
ricorso del 6 giugno 2024, RI 1 si è aggravato contro il predetto
provvedimento, chiedendone la riforma, nel senso di aumentare a fr. 480.–
il supplemento per figlio.
C. Il
13 giugno il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto l’istanza di
concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso, sospendendo la
ripartizione del salario pignorato.
D. Nelle
osservazioni del 4 luglio 2024, PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso, di
ridurre il minimo esistenziale dell’escusso di almeno il 20%, di stralciare
la spesa per l’alloggio e quella per trasferta fino al suo luogo di lavoro, “di provvedere a una eventuale liquidazione
immediata del dovuto, a fronte di una verifica delle risorse possedute sul
conto corrente del sig. RI 1, che si presume facilmente abbia ampia
disponibilità finanziaria”, nonché di condannarlo a un
risarcimento per torto morale. Nelle sue del 10 luglio 2024, l’Ufficio si è riconfermato
nel proprio provvedimento.
E. Con
replica e duplica spontanee del 22 e 30 luglio 2024, escusso ed escutente hanno
ribadito le rispettive e antitetiche posizioni, la seconda postulando inoltre
di condannare il primo al pagamento di una somma non precisata “per risarcire ulteriormente quest’ultimo
anno perso inutilmente e per unica colpa del sig. RI 1, che si è ostinato a
dilungare la fase di riscossione”, nonché di una
multa, per lo stesso motivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 24 maggio 2024 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
3.
Nel
ricorso, RI 1 espone di essere, con PI 1, sua ex moglie, genitore di PI 6, ma di
convivere attualmente con PI 3, sua nuova moglie, e PI 4, figlio di lei e di PI
5.
Egli rammenta in primo luogo che giusta l’art. 278 cpv. 2 CC un coniuge ha l’obbligo
di assistere, e dunque di mantenere, non solo l’altro coniuge, ma anche suo
figlio (cioè il figliastro), ancorché tale obbligo indiretto sia sussidiario
rispetto all’obbligo di mantenimento dell’altro genitore del figliastro. Al
riguardo, rileva che PI 5 ha dichiarato di provvedere al mantenimento del
figlio PI 4 unicamente per quanto riguarda le spese sportive e le spese mediche
straordinarie. Critica quindi la decisione dell’UE d’imputare a PI 5 la metà
del supplemento per figlio, computando nel
suo minimo vitale solo l’altra metà, di fr. 240.–. Afferma infatti che in Italia, ove PI 5 vive, il
sistema sanitario è finanziato tramite la fiscalità generale, sicché l’importo
per le spese mediche straordinarie è necessariamente modesto, e asserisce che
le spese sportive non sono comprese nel supplemento per figli, sicché esse sono
irrilevanti ai fini della ripartizione di quest’ultimo tra i genitori. Il
ricorrente ne deduce che PI 5 spende ben poco per il mantenimento di PI 6, a
cui egli sostiene invece di provvedere in maniera completa, come prevede la
legge.
In
secondo luogo, RI 1 ricorda che in base all’art. 277 cpv. 2 CC l’obbligo di mantenimento
del genitore nei confronti del figlio cessa quando quest’ultimo ha conseguito
una formazione adeguata, purché egli s’impegni negli studi. In merito, fa
notare che suo figlio PI 6 è ormai venticinquenne, ma non segue alcuna
formazione e dimostra scarso impegno negli studi, mentre PI 4 è attualmente
agli studi. Ne conclude che il suo salario deve poter essere utilizzato per
coprire il completo fabbisogno del figliastro. Chiede in conclusione la riforma
del provvedimento impugnato, nel senso di aumentare a fr. 480.–
il supplemento per figlio.
3.1
Giusta
l’art. 30a LEF, le disposizioni della Legge federale sul diritto
internazionale privato (LDIP, RS 291) si applicano anche nella procedura
esecutiva disciplinata dalla LEF. In virtù degli art. 49 e 83 cpv. 1 LDIP, l’obbligo
di mantenimento tra coniugi come tra genitori e figlio è pertanto regolato
dalla Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari (RS 0.211.213.01), secondo la quale alle obbligazioni alimentari è
applicabile il diritto dello Stato in cui il creditore ha la dimora abituale
(art. 4 § 1).
3.2
Nella
fattispecie, RI 1 fonda la sua argomentazione su disposizioni di
diritto svizzero, ovvero gli art. 277 cpv. 2 e 278 cpv. 2 CC Poiché PI 3, PI 4
(del 2008) e PI 6 (del 1999) hanno
pacificamente la dimora abituale in Italia, la questione dell’eventuale esistenza
di obblighi di assistenza dell’insorgente verso la moglie nell’adempimento del
dovere di mantenimento del figliastro, come pure della cessazione di quello nei
confronti del proprio figlio, è disciplinata dal diritto italiano (sopra
consid. 3.1). Siccome la lite verte su pretese patrimoniali, spettava al
ricorrente dimostrare il contenuto di tale diritto in merito al suo preteso
obbligo di assistenza verso il figliastro (art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP), e ciò anche senza esservi invitato dall’autorità
di vigilanza, poiché si poteva ragionevolmente pretendere che adempisse
spontaneamente tale incombenza, dal momento che è patrocinato da un praticante
legale. Non avendo egli dato seguito al proprio obbligo, la Camera non deve
applicare il diritto svizzero, bensì respingere il ricorso in assenza di prova
del carattere indispensabile, nel senso dell’art. 93 LEF, di un obbligo di
assistenza del ricorrente più esteso di quello (dimezzato) riconosciuto dall’UE
(per analogia con quanto ammesso nella procedura di rigetto dell’opposizione:
DTF 145 III 217 consid. 6.1; sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022
consid. 6.1).
3.3
Per
abbondanza, va rilevato che l’esito del giudizio odierno non muterebbe neppure
se l’obbligo d’assistenza fatto valere dal ricorrente fosse retto dal diritto
svizzero. Infatti, il dovere di assistenza del patrigno è solo
sussidiario rispetto all’obbligo di mantenimento dei genitori verso i propri
figli (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004
del 14 luglio 2004, consid. 3.2.1; DTF 120 II 285 consid. 2b) e vi si può fare
capo soltanto nella misura in cui le risorse dei genitori
siano insufficienti, il fabbisogno minimo del patrigno e dei suoi figli sia
coperto e l’importo del contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato
senza il nuovo matrimonio (sentenze del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29
ottobre 2010, consid. 6.2.2, e della CEF 15.2015.8 dell’11 maggio 2015, consid.
6.1). Ora, nel caso in esame il ricorrente non ha comprovato che il padre di PI
4.
non sia in grado, in base alla sua situazione personale ed economica, di
assumere (almeno) la metà dei costi di mantenimento del figlio, oltre alle “spese sportive” e alla partecipazione alle
“spese mediche straordinarie”, ch’egli
ha dichiarato di assumere secondo gli accordi bonari pattuiti con la madre (doc. E accluso al ricorso), accordi che sono
però inopponibili al ricorrente, il quale non può, a scapito dei suoi creditori
(in particolare del proprio figlio per gli alimenti posti in esecuzione, v.
sentenza SO.__________ del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, dell’8 marzo 2024, pag. 2), assumersi un obbligo di cui non è tenuto per
legge. Anche sotto questo profilo il ricorso andrebbe dunque respinto.
4.
Con le osservazioni al ricorso e gli eventuali atti successivi (replica,
duplica ecc.), le parti interessate
possono chiedere unicamente di accoglierlo, respingerlo o dichiararlo
irricevibile, nient’altro (sentenza della CEF 15.2022.51 del 7 ottobre 2022,
consid. 7 e i rinvii). Le richieste di PI 1 relative all’accertamento dei
redditi del ricorrente e dell’attuale moglie, e a voci del minimo esistenziale
diverse da quella contestata nel ricorso, sono pertanto irricevibili nella
misura in cui dovessero tendere a ottenere il pignoramento di altri redditi di
quelli accertati dall’UE o a ridurre il minimo esistenziale da esso stabilito,
richieste che l’escutente avrebbe dovuto semmai far valere con un ricorso
tempestivo entro dieci giorni dalla ricezione della decisione di pignoramento
(art. 17 cpv. 2 LEF). Nelle sue osservazioni, l’UE ha del resto rettamente
rilevato che il pignoramento non può vertere su altri beni di quello
sequestrato, ovvero il salario che RI 1 percepisce dalla PI 2, visto ch’egli è
domiciliato all’estero e che l’esecuzione è stata promossa al foro del
sequestro (art. 52 LEF; cfr. DTF 115 III 36; sentenza della CEF 15.2012.109 dell’8 ottobre
2012).
Anche
la domanda di risarcimento per torto morale o di compensazione di un “anno perso
inutilmente e per unica colpa del sig. RI 1, che si è ostinato a dilungare la
fase di riscossione” esulano dall’oggetto della
procedura di ricorso e, comunque sia, dovrebbe essere proposta davanti al giudice
civile e non all’autorità di vigilanza.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Non
si giustifica d’altronde, come invece richiesto dall’escutente, infliggere al
ricorrente una multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, perché in
astratto la tesi del ricorrente non era insostenibile, anche se poi non è
riuscito a dimostrarne i presupposti.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– MLAw PA
1 c/o RA 1,
__________,
__________;
– PI 1, __________,
IT – __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.