15.2024.6
Minimo di esistenza. Spese di trasferta per recarsi al lavoro. Spese per l’esercizio del diritto di visita del figlio del debitore (accudimento e trasferte)
4 luglio 2024Italiano22 min
ch’egli percepisce dalla sua datrice di lavoro, la PI 5, con sede a M__________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.6
Lugano
4 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 gennaio
2024 di
RI 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 12 gennaio 2024 nella
procedura promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
domanda di RI 1, l’11 gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro (n. __________) del salario
ch’egli percepisce dalla sua datrice di lavoro, la PI 5, con sede a M__________,
sino a concorrenza di fr. 15'691.90 oltre ad accessori.
B. Preso
atto del decreto di sequestro, il 12
gennaio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la
quota sequestrabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
2'700.00
Totale
fr.
2'700.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Pasto consumato fuori domicilio
fr.
120.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
47.00
77 km/mese a 0.610 fr./km = fr. 47.– (v.
Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023)
Spese mediche e dentali
fr.
138.00
Altri
fr.
300.00
15 giorni al mese visita figlio
Altri
fr.
60.00
lavori faticosi
Altri
fr.
402.00
1'080 km/mese a 0.372 fr./km = fr. 402.– (v.
Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023). Spese per figlio
Totale
fr.
2'267.00
L’UE
ha quindi sequestrato presso la PI 5 la quota del salario eccedente fr. 2'267.–
(indicativamente fr. 433.–) dal 12 gennaio 2024. Lo stesso giorno ha notificato
alle parti il verbale di sequestro.
C. Con
ricorso del 25 gennaio 2024 RI 1 si è aggravata contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma, nel senso
di considerare, in via principale, il minimo d’esistenza del debitore pari a fr. 1'518.–
e, in subordine, pari a fr. 1'590.31.
D. Con
osservazioni del 12 febbraio 2024 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la
reiezione e domandando altresì di riformare il verbale di sequestro, nel senso
di riconoscergli un minimo esistenziale di almeno fr. 3'000.–. Nelle sue
del 19 febbraio 2024 l’Ufficio si è invece riconfermato nel provvedimento
impugnato.
E. Tramite
replica spontanea del 29 febbraio 2024 l’insorgente ha ribadito la sua domanda
in via principale, ma modificato quella in via subordinata, chiedendo che il
minimo d’esistenza del debitore sia pari al massimo a fr. 1'605.19.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto im-pugnato avvenuta il 15 gennaio 2024, il ricorso presentato
il 25 gennaio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
La
ricorrente contesta anzitutto le spese di trasferta di fr. 47.–,
sostenendo che il debitore vive a meno di 2 km dal luogo di lavoro e l’autovettura
non gli è necessaria per l’esercizio della sua professione. A suo parere, la
spesa in questione non può essere computata, giacché il debitore non ha
giustificato eventuali ulteriori e diverse spese di trasporto, come mezzi
pubblici o la bicicletta.
Da
parte sua, il resistente fa valere di utilizzare il veicolo privato per
esercitare la sua attività di pittore, siccome non sempre dispone del furgone
aziendale per recarsi nei cantieri. Specifica in proposito che se il furgone è
utilizzato da un’altra squadra di colleghi, egli deve usare la sua autovettura
per eseguire il lavoro, ciò che capita spesso. Egli spiega inoltre di essere
inabile al lavoro per malattia già da qualche mese e a inizio gennaio si è
dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a B__________ alla schiena e allo
stomaco, sicché ha dovuto usare il suo veicolo per recarsi dal medico.
Aggiunge infine che ha bisogno dell’auto pure per andare a trovare la figlia PI
2, che abita con la madre in Italia a I__________, nonché il figlio PI 3 di 12
anni, che vive con la sua ex compagna, PI 4, a F__________.
Nella
replica spontanea, l’insorgente ribadisce che la spesa non può essere
riconosciuta neppure alla luce delle nuove motivazioni addotte dal resistente
con le osservazioni, non avendo egli offerto alcuna prova al riguardo, ragione
per cui – a suo dire – sono da considerarsi mere affermazioni di parte.
3.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22
consid. 2), per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del
21.
settembre 2004, consid. 5) o quando l’escusso lo utilizzi per ragioni d’ordine
familiare, come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF
15.2021.19
del 31 marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si
può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere
computate solo le relative spese effettive,
ove non siano rimborsate da terzi, come il datore di lavoro, l’assicurazione,
ecc. (sentenza della CEF 15.2022. 41 del 20 settembre 2022, consid. 4.1.1).
3.2
Nel
caso in rassegna, l’UE ha riconosciuto nel minimo esistenziale del debitore le
spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato dal suo luogo di domicilio (in
Via __________ a M__________) a quello di lavoro (in Via __________ a C__________),
considerando una distanza tra essi di 2 km. Ora, nelle loro osservazioni sia l’UE
che l’escusso sembrano ritenere che il motivo del supplemento sia invero la
necessità di usare il veicolo per recarsi (“talvolta” per uno, “spesso” per l’altro)
nei cantieri quando il furgone aziendale non è disponibile, nonché, a dire del
secondo, per andare dal medico e per visitare i figli PI 3 ed PI 2. Ora, sta di
fatto che la trasferta tra il suo domicilio e la sede della datrice di lavoro,
distanti solo 1.7 km, non necessita l’uso di un mezzo di trasporto, siccome è percorribile a piedi, secondo le indicazioni di “Google Maps”, in meno di 25 minuti, due volte per giorno
lavorativo (l’UE avendogli riconosciuto il supplemento per i pasti fuori
domicilio). PI 1 non ha allegato motivi per
cui non si potrebbe esigere da lui di effettuare tali spostamenti a piedi.
D’altronde, egli non ha dimostrato, come
gli spettava (sopra consid. 2 i.f.), di essere obbligato secondo
il contratto di lavoro (non agli atti) a essere automunito né specificato e
provato (ad esempio con una dichiarazione della datrice di lavoro) quanti
chilometri in media mensile sarebbe te-nuto a effettuare per recarsi sui
cantieri. Non indica nemmeno per approssimazione il numero medio di chilometri
al mese percorsi per recarsi dal medico. Per quanto attiene all’uso del veicolo
per esercitare il diritto di visita al figlio minore PI 3 l’UE ha già computato a parte fr. 402.–, oggetto di un esame
particolare (sotto consid. 5), mentre regolari visite alla figlia, che
ha 23 anni, non sono documentate. Non giustificata, la posta in discussione, di
fr. 47.–, va pertanto stralciata come richiesta dalla ricorrente.
4.
L’insorgente
chiede altresì di stralciare la spesa di fr. 300.– per l’esercizio del
diritto di visita al figlio del debitore, sostenendo che tale importo non è
suffragato da alcun giustificativo. Fa notare in proposito che l’escusso ha prodotto all’Ufficio unicamente una sentenza
del Tribunale di V__________ che riguarda la regolamentazione dei diritti di
visita della figlia PI 2, la quale ora ha 23 anni.
Nelle
osservazioni, il resistente reputa invece che il costo considerato sia
corretto, dal momento ch’egli si occupa per metà mese del figlio minore PI 3, recandosi ogni settimana a F__________
per prenderlo e trascorrere con lui pressoché metà settimana e in ogni caso
tutti i weekend e tutte le festività. Al riguardo ha allegato alle osservazioni
al ricorso la dichiarazione scritta rilasciata il 12 febbraio 2024 da PI 4, madre
di PI 3, secondo cui PI 1 “provvede
al mantenimento diretto del figlio, con cui trascorre tutti i fine settimana,
nonché le festività comandate secondo il criterio dell’alternanza”, e “interviene, nella
misura del 50%, nel pagamento delle spese straordinarie” (doc. E).
Nella
replica spontanea, la ricorrente contesta l’ammissibilità della predetta dichiarazione, facendo valere che si
tratta di un documento acquisito successivamente al ricorso. Anche
volendolo considerare ricevibile, ne contesta l’attendibilità, rilevando che PI
4.
è debitrice solidale del credito per cui ha ottenuto il sequestro, sicché – a
suo dire – ha tutto l’interesse a sostenere le ragioni di PI 1. Rimarca pure
che agli atti non vi è alcun provvedimento giudiziale che regolamenti le
relazioni personali tra padre e figlio o la ripartizione delle spese, che
neppure sono state quantificate.
4.1
Secondo la giurisprudenza attuale della Camera, se il debitore, spesso e
per un lasso di tempo superiore alla media (di un weekend su due, citata
15.2021.19, consid. 4.2), alloggia e mantiene presso di sé un
figlio, di cui non ha la custodia, se ne
deve tenere conto nel computo del minimo esistenziale (sentenze della CEF
15.2008.95
del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n. 55c, consid. 7,
15.2021.129
del 3 maggio 2022, consid. 9.1 e dell’autorità di vigilanza di
Basilea-Città dell’8 gennaio 2001, BlSchK 2001, 174; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF). Il
supplemento è però computabile nel minimo esistenziale solo se il diritto di
visita più esteso di quello abituale è stabilito nel contratto di mantenimento
firmato dai genitori e omologato dall’autorità di protezione dei minori, posto
che l’escusso non ha diritto a un supplemento per accudimenti fatti per
scelta e non per obbligo (sentenza 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I
749.
n. 57c, consid. 4.3/d, in merito alle spese di trasferta).
4.2
Nel caso di specie, l’UE ha considerato
che il figlio dodicenne (nato nel 2011) PI
3.
trascorre 15 giorni al mese dal padre e ha computato pertanto nel
minimo esistenziale la metà (15⁄30) della base mensile di fr. 600.– per i figli di oltre 10 anni,
ossia fr. 300.–. Sennonché da quanto dichiarato dalla madre di PI 3 risulta
che il figlio trascorre con il padre “tutti i fine settimana”, ovvero in media
soltanto 8 giorni al mese, e “le
festività comandate secondo il criterio dell’alternanza” (doc. E), vale a dire
altri 5/6 giorni all’anno, siccome i giorni festivi riconosciuti in Italia sono
11.
(v. presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/giornate.html), sempre che non coincidano con i
weekend. Si può dunque considerare che l’escusso ospita effettivamente
suo figlio in media per un totale di circa 8.5 giorni al mese.
4.2.1
Tuttavia,
l’escusso non ha prodotto alcun accordo di mantenimento omologato
da un’autorità competente che gl’imponga di accudire il figlio con tale estensione temporale. Non si può pertanto ritenere
ch’egli sia tenuto a ospitare il figlio per un periodo superiore a quello del
diritto di visita usuale (due fine settimana per mese). Di conseguenza, secondo
la giurisprudenza attuale della Camera egli non avrebbe diritto a un
supplemento per l’accudimento del figlio duranti i periodi in cui l’ha presso
di sé (sopra consid. 4.1).
4.2.2
In
una sentenza (7B.145/2005) dell’11 ottobre 2005 non pubblicata nella
raccolta ufficiale (bensì in: BlSchK 2006, pagg. 133 segg. e ZZZ 2006, pagg. 264,
consid. 3.3-3.4), il Tribunale federale ha considerato inaccettabile considerare
gli esborsi per i fine settimana di visita come rientranti nell’importo
forfettario di base da riconoscere all’escusso per le sue esigenze personali,
ritenendo che il contatto personale dell’escusso con il figlio non dev’essere
paragonato all’invito di un altro parente o conoscente a un pasto, per il quale
dovrebbero essere utilizzati i fondi dell’indennità di base (in senso lato
sotto la voce “cultura” di cui al punto I della Tabella). Il diritto del
genitore non affidatario e del figlio di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze garantito dall’art. 273 cpv. 1 CC è infatti reciproco.
Si tratta quindi non solo di un diritto del genitore non affidatario escusso,
bensì anche di un obbligo, di cui si deve in linea di massima tenere conto nel
minimo vitale. Secondo il Tribunale federale sarebbe troppo gravoso richiedere all’escusso
d’indicare dettagliatamente le spese che sono state o saranno sostenute durante i giorni di visita (v. anche Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 24b ad art. 93 LEF). È corretto computare una
frazione del minimo vitale di base per i figli stabilito dalla Tabella, in
linea di principio in proporzione al numero di giorni che il figlio trascorre
con il genitore escusso senza riduzione per gli esborsi per l’abbigliamento, la
lavanderia, l’assistenza personale e
sanitaria o le attività culturali, i quali non possono reputarsi solo a carico
del genitore affidatario.
4.2.3
Alla
luce della decisione appena esposta, la cui motivazione è pienamente condivisibile, si giustifica un
cambiamento della giurisprudenza di questa Camera, che tra l’altro non
considerava come l’accudimento del figlio in età scolastica, in
caso di diritto di visita usuale, non
si limiti a due weekend al mese, ma si estenda a cinque settimane e mezza di
vacanza – tre durante le ferie estive, una durante il periodo
natalizio, una alternativamente a Carnevale o a Pasqua e una ogni biennio
durante le vacanze di Ognissanti (RtiD 2005 I 778 n. 58c). Sommate ai 42 giorni
per i fine settimana (4 al mese salvo durante le 5½ settimane di vacanze), l’accudimento
si estende a 11½ settimane all’anno, pari circa al 22% (11.5÷52). Prese in
conto le necessità pratiche degli uffici d’esecuzione, è ragionevole stabilire
un importo forfettario del 22% del minimo base per i figli (di fr. 400.–
per quelli di meno di dieci anni e di fr. 600.– per quelli di più di dieci
anni, Tabella ad n. I/4), pari a supplementi mensili arrotondati di fr. 90.–
per i primi e di fr. 130.– per gli altri, che l’ufficio computerà del
minimo esistenziale dell’escusso qualora egli dimostrerà di esercitare
effettivamente il diritto di visita usuale stabilito od omologato dall’autorità.
In assenza di regolamentazione ufficiale, i suddetti supplementi potranno essere
riconosciuti se l’escusso dimostra inoltre i presupposti di legge per la
concessione del diritto di visita (nesso di filiazione e separazione effettiva;
per analogia: sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, massimata in
RtiD 2012 II 905 n. 65c, c. 5.2).
È
fatta salva la facoltà per l’escusso di chiedere il riconoscimento di un
supplemento più elevato provando che il suo diritto-obbligo di visita è più
esteso di quello abituale. Il forfait va invece ridotto nella debita
proporzione se l’escusso non lo esercita integralmente. Egli non ha diritto di
farsi riconoscere le spese per il tempo in cui prende il figlio con sé in deroga
alla regolamentazione ufficiale (DTF 120
III 16 consid. 2), se non quando il genitore
affidatario vi acconsenta (Aufsichtsbehörde
San Gallo, decisione del 3 marzo 1009,
BlSchK 1999, pag. 14; vonder Mühll,
op. cit., loc. cit.) e l’escusso ne giustifichi la necessità giusta l’art. 93
LEF; egli non ha infatti diritto a un supplemento per accudimenti
fatti per scelta e non per obbligo (sopra consid. 4.1).
4.3
Applicando
al caso in esame i principi nuovi appena esposti, si ha che l’escusso ha
diritto al supplemento di fr. 130.– mensili per l’accudimento di un
figlio di più di dieci anni (PI 3 ne ha dodici, doc. E1
annesso alle osservazioni al ricorso), poiché non ha dimostrato di dover
accudire il figlio in una misura superiore a quella abitualmente stabilita
dalle autorità ticinesi. A prescindere dall’accordo apparente dei genitori in
merito a un diritto di visita più esteso, sulla cui estensione essi del resto non
concordano, nessuno dei due ne ha giustificato la necessità nel senso dell’art.
93.
LEF.
4.4
Non
vi sono d’altronde motivi per dubitare del fatto che PI 1 eserciti
effettivamente il diritto di visita almeno nella sua estensione abituale. Le
contestazioni della ricorrente in merito all’ammissibilità
e all’attendibilità della dichiarazione scritta della madre di PI 3 (doc.
E) non portano a diversa conclusione. È vero che il documento in questione è
stato prodotto dopo il ricorso, ma ciò è avvenuto giustamente in risposta alla
censura dell’insorgente, l’Ufficio essendosi attenuto per il calcolo alle
sole dichiarazioni del debitore, senza esigere alcun giustificativo. La Camera
deve tenerne conto d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Riguardo alla
sua attendibilità, l’argomento della ricorrente è inconsistente. Se è debitrice
solidale della pretesa per cui è stato ottenuto il sequestro, PI 4 avrebbe
avuto in teoria tutto l’interesse a minimizzare le spese di accudimento e di
trasporto del figlio sopportate da PI 1, così che il minimo esistenziale di lui
sia il più contenuto possibile, poiché tanto più incassa l’escutente tanto più
si riduce il debito di PI 4 nei confronti della ricorrente. In mancanza di
(altre) indicazioni contrarie, che la ricorrente non ha allegato né comprovato,
non v’è dunque ragione di dubitare della veridicità della dichiarazione
prodotta con le osservazioni. Il ricorso va pertanto accolto su questo punto
limitatamente alla riduzione del supplemento per accudimento del figlio da fr. 300.–
a fr. 130.–.
5.
La
ricorrente si duole anche del supplemento di fr. 402.– computato per le
trasferte dal domicilio dell’escusso a quello del figlio al fine di esercitare il
diritto di visita, rilevando che PI 1 ha una propria abitazione principale a O__________,
in cui abita con la sorella, mentre la figlia PI 2, di 23 anni, vive con la
madre al suo domicilio d’I__________, motivo per cui, tenuto conto della
distanza di 16.2 km tra i due domicili, il costo effettivo delle spese di
trasferta con l’automobile è di fr. 72.31 (194.4 km x fr. 0.372/km).
Il
resistente fa invece notare che la spesa contestata è stata fraintesa, nel senso che non si riferisce alla figlia PI
2, ma al figlio PI 3. In proposito, sostiene che i chilometri
considerati per i tragitti dal suo domicilio di M__________ al domicilio del
figlio sono corretti e avvengono tutte le settimane, sicché la spesa stabilita
dall’UE è conforme alla legge.
Nella
replica, l’insorgente prende atto che le spese di trasferta fanno in realtà
riferimento al figlio PI 3. Ribadisce però che la dichiarazione rilasciata
dalla madre è inattendibile e, in ogni caso, comproverebbe al massimo 8
tragitti al mese anziché i 15 indicati nel verbale di sequestro.
5.1
La Camera ha già avuto modo di precisare che le spese di trasferta dal
domicilio dell’escusso a quello del figlio sono computabili nel minimo
esistenziale al massimo per le visite stabilite nel contratto di mantenimento
firmato dai genitori e omologato dall’autorità di protezione dei minori (citata
15.2015.16, consid. 4.3/d). I nuovi principi stabiliti per le spese di
accudimento devono però applicarsi anche alla determinazione del numero di
spostamenti da tenere in considerazione. Salvo circostanze particolari, la
frequenza usuale è quindi sì di un fine settimana ogni due, riservata però la
possibilità per l’escusso di provare che il suo diritto-obbligo di visita è più
esteso di quello abituale (sopra consid. 4.2.3).
5.2
Secondo
il principio giurisprudenziale appena citato, l’escusso ha diritto al computo
delle spese di trasferta per l’esercizio delle relazioni personali con il
figlio per due spostamenti andata e ritorno al mese dal suo domicilio di M__________ a quello del figlio in Via __________
a F__________), di 46 km ciascuno secondo le indicazioni
di “Google Maps”, ovvero nel complesso 184 km al mese (4 x 46), che danno un costo
mensile di fr. 110.– (184 km alla tariffa chilometrica ponderata di fr. 0.60/km
secondo la Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2024). La critica della
ricorrente risulta pertanto parzialmente fondata, sicché tale spesa va diminuita
da fr. 402.– a fr. 110.–.
6.
Con le osservazioni il resistente non solo ha chiesto di respingere il
ricorso, ma anche di riformare il verbale di sequestro impugnato, nel senso di
riconoscergli un minimo vitale di almeno fr. 3'000.–, computando in aggiunta
un contributo alimentare per la figlia PI 2 di fr. 600.–, una compartecipazione
per la spesa dei veicolo di quest’ultima di € 200.– e un contributo alimentare
ulteriore di fr. 200.– per le spese ordinarie e straordinarie a favore del
figlio PI 3 (v. osservazioni, pag. 3, ad 9).
6.1
Con le osservazioni al ricorso la parte può solo
chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione. Non può invece
esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorrente
senza inoltrare, entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in
concreto non è avvenuto (sentenza della CEF 15.2021.141 del 14 febbraio 2022,
consid. 4 e rinvio). Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF l’escusso può in
ogni tempo contestare i provvedimenti che manifestamente ledono il minimo di
esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno
2012.
consid. 1), giacché simili decisioni sono nulle (sentenza della CEF 15.2021.89
del 19 ottobre 2021, consid. 1). È potenzialmente il caso delle poste
supplementari invocate da PI 1, che ammontano complessivamente a quasi fr. 1'000.–
mensili, sicché va verificato se il provvedimento impugnato potrebbe rivelarsi
manifestamente nullo se i supplementi in questione non venissero considerati.
6.2
Orbene,
il contributo alimentare per la figlia PI 2 di fr. 600.–
mensili non dev’essere computato nel minimo esistenziale del padre perché, come da lui stesso rilevato, viene
dedotto direttamente dal suo salario, di cui l’UE ha considerato nel suo
calcolo solo la quota netta (in media di fr. 2'700.–) dopo la deduzione
dell’affitto e del contributo per la figlia.
6.3
Non
risulta dalla convenzione di mantenimento di PI 2 agli atti, né da nessun altro
documento, che PI 1 sia tenuto a versarle € 200.– in più del contributo di fr. 600.–
mensili per l’acquisto dell’automobile intestata a nome della madre. Non è
essendo manifestamente una spesa indispensabile ai sensi dell’art. 93 LEF,
essa non può essere computata nel minimo esistenziale.
6.4
PI
1.
non specifica quali sarebbero le spese ordinarie e
straordinarie a favore di PI 3 né perché dovrebbero essere aggiunte al
supplemento già riconosciuto dall’UE, peraltro a torto (sopra consid. 4.2). Non
sussiste quindi alcuna evidenza che tali spese siano da computare nel minimo
esistenziale.
7.
Alla
luce dei motivi esposti sopra (consid. 3.2, 4.4 e 5.2), in parziale
accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo d’esistenza dev’essere
rettificato come segue:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Pasto consumato fuori domicilio
fr.
120.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
0.00
[consid. 3.2]
Spese mediche e dentali
fr.
138.00
Altri
fr.
130.00
visita figlio [consid. 4.4]
Altri
fr.
60.00
lavori faticosi
Altri
fr.
110.00
184.
km/mese a 0.60 fr./km = fr. 110.– (v.
Circolare CEF n. 39/2015, versione 2024). Spese di trasporto per il figlio [consid.
5.2]
Totale
fr.
1'758.00
Il
minimo esistenziale di PI 1 va di conseguenza ridotto da fr. 2'267.– a fr. 1'758.–
mensili (e di riflesso l’eccedenza mensile aumentata a fr. 942.–).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo
esistenziale mensile di PI 1 è stabilito in fr. 1'758.–.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.