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Decisione

15.2024.6

Minimo di esistenza. Spese di trasferta per recarsi al lavoro. Spese per l’esercizio del diritto di visita del figlio del debitore (accudimento e trasferte)

4 luglio 2024Italiano22 min

ch’egli percepisce dalla sua datrice di lavoro, la PI 5, con sede a M__________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.6

Lugano

4 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 25 gennaio

2024 di

RI 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 12 gennaio 2024 nella

procedura promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

domanda di RI 1, l’11 gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro (n. __________) del salario

ch’egli percepisce dalla sua datrice di lavoro, la PI 5, con sede a M__________,

sino a concorrenza di fr. 15'691.90 oltre ad accessori.

B. Preso

atto del decreto di sequestro, il 12

gennaio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la

quota sequestrabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

2'700.00

Totale

fr.

2'700.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

120.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

47.00

77 km/mese a 0.610 fr./km = fr. 47.– (v.

Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023)

Spese mediche e dentali

fr.

138.00

Altri

fr.

300.00

15 giorni al mese visita figlio

Altri

fr.

60.00

lavori faticosi

Altri

fr.

402.00

1'080 km/mese a 0.372 fr./km = fr. 402.– (v.

Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023). Spese per figlio

Totale

fr.

2'267.00

L’UE

ha quindi sequestrato presso la PI 5 la quota del salario eccedente fr. 2'267.–

(indicativamente fr. 433.–) dal 12 gennaio 2024. Lo stesso giorno ha notificato

alle parti il verbale di sequestro.

C. Con

ricorso del 25 gennaio 2024 RI 1 si è aggrava­ta contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma, nel sen­so

di considerare, in via principale, il minimo d’esistenza del debitore pari a fr. 1'518.–

e, in subordine, pari a fr. 1'590.31.

D. Con

osservazioni del 12 febbraio 2024 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la

reiezione e domandando altresì di riformare il verbale di sequestro, nel senso

di riconoscergli un minimo esistenziale di almeno fr. 3'000.–. Nelle sue

del 19 febbraio 2024 l’Ufficio si è invece riconfermato nel provvedimento

impugnato.

E. Tramite

replica spontanea del 29 febbraio 2024 l’insorgente ha ribadito la sua domanda

in via principale, ma modificato quella in via subordinata, chiedendo che il

minimo d’esistenza del debitore sia pari al massimo a fr. 1'605.19.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto im-pugnato avvenuta il 15 gennaio 2024, il ricorso presentato

il 25 gennaio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

La

ricorrente contesta anzitutto le spese di trasferta di fr. 47.–,

sostenendo che il debitore vive a meno di 2 km dal luogo di lavoro e l’autovettura

non gli è necessaria per l’esercizio della sua professione. A suo parere, la

spesa in questione non può essere computata, giacché il debitore non ha

giustificato eventuali ulteriori e diverse spese di trasporto, come mezzi

pubblici o la bicicletta.

Da

parte sua, il resistente fa valere di utilizzare il veicolo privato per

esercitare la sua attività di pittore, siccome non sempre dispo­ne del furgone

aziendale per recarsi nei cantieri. Specifica in proposito che se il furgone è

utilizzato da un’altra squadra di colleghi, egli deve usare la sua autovettura

per eseguire il lavoro, ciò che capita spesso. Egli spiega inoltre di essere

inabile al lavoro per malattia già da qualche mese e a inizio gennaio si è

dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a B__________ alla schiena e allo

stomaco, sicché ha dovuto usare il suo veicolo per recarsi dal medi­co.

Aggiunge infine che ha bisogno dell’auto pure per andare a trovare la figlia PI

2, che abita con la madre in Italia a I__________, nonché il figlio PI 3 di 12

anni, che vive con la sua ex compagna, PI 4, a F__________.

Nella

replica spontanea, l’insorgente ribadisce che la spesa non può essere

riconosciuta neppure alla luce delle nuove motivazioni addotte dal resistente

con le osservazioni, non avendo egli offerto alcuna prova al riguardo, ragione

per cui – a suo dire – sono da considerarsi mere affermazioni di parte.

3.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il

suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22

consid. 2), per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del

21.

settembre 2004, consid. 5) o quando l’escusso lo utilizzi per ragioni d’ordine

familiare, come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF

15.2021.19

del 31 marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si

può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere

computate solo le relative spese effettive,

ove non siano rimborsate da terzi, come il da­tore di lavoro, l’assicurazione,

ecc. (sentenza della CEF 15.2022. 41 del 20 settembre 2022, consid. 4.1.1).

3.2

Nel

caso in rassegna, l’UE ha riconosciuto nel minimo esistenziale del debitore le

spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato dal suo luogo di domicilio (in

Via __________ a M__________) a quello di lavoro (in Via __________ a C__________),

considerando una distan­za tra essi di 2 km. Ora, nelle loro osservazioni sia l’UE

che l’e­­scusso sembrano ritenere che il motivo del supplemento sia inve­ro la

necessità di usare il veicolo per recarsi (“talvolta” per uno, “spesso” per l’altro)

nei cantieri quando il furgone aziendale non è disponibile, nonché, a dire del

secondo, per andare dal medico e per visitare i figli PI 3 ed PI 2. Ora, sta di

fatto che la trasferta tra il suo domicilio e la sede della datrice di lavoro,

distanti solo 1.7 km, non necessita l’uso di un mezzo di trasporto, siccome è percorribile a piedi, secondo le indicazioni di “Google Maps”, in me­no di 25 minuti, due volte per giorno

lavorativo (l’UE avendogli riconosciuto il supplemento per i pasti fuori

domicilio). PI 1 non ha allegato motivi per

cui non si potrebbe esigere da lui di effettuare tali spostamenti a piedi.

D’altronde, egli non ha dimostrato, come

gli spettava (sopra consid. 2 i.f.), di essere obbligato secondo

il contratto di lavoro (non agli atti) a essere automunito né specificato e

provato (ad esempio con una dichiarazione della datrice di lavoro) quanti

chilometri in media mensile sarebbe te-nuto a effettuare per recarsi sui

cantieri. Non indica nemmeno per approssimazione il numero medio di chilometri

al mese percorsi per recarsi dal medico. Per quanto attiene all’uso del veicolo

per esercitare il diritto di visita al figlio minore PI 3 l’UE ha già computato a parte fr. 402.–, oggetto di un esame

particolare (sotto con­sid. 5), mentre regolari visite alla figlia, che

ha 23 anni, non sono documentate. Non giustificata, la posta in discussione, di

fr. 47.–, va pertanto stralciata come richiesta dalla ricorrente.

4.

L’insorgente

chiede altresì di stralciare la spesa di fr. 300.– per l’esercizio del

diritto di visita al figlio del debitore, sostenendo che tale importo non è

suffragato da alcun giustificativo. Fa notare in proposito che l’escusso ha prodotto all’Ufficio unicamente una sen­tenza

del Tribunale di V__________ che riguarda la regolamentazione dei diritti di

visita della figlia PI 2, la quale ora ha 23 anni.

Nelle

osservazioni, il resistente reputa invece che il costo considerato sia

corretto, dal momento ch’egli si occupa per metà mese del figlio minore PI 3, recandosi ogni settimana a F__________

per prenderlo e trascorrere con lui pressoché metà settimana e in ogni caso

tutti i weekend e tutte le festività. Al riguardo ha allegato alle osservazioni

al ricorso la dichiarazione scritta rilasciata il 12 febbraio 2024 da PI 4, madre

di PI 3, secondo cui PI 1 “provvede

al mantenimento diretto del figlio, con cui trascorre tutti i fine settimana,

nonché le festività comandate secondo il criterio dell’alternanza”, e “interviene, nella

misura del 50%, nel pagamento delle spese straordinarie” (doc. E).

Nella

replica spontanea, la ricorrente contesta l’ammissibilità della predetta dichiarazione, facendo valere che si

tratta di un documen­to acquisito successivamente al ricorso. Anche

volendolo considerare ricevibile, ne contesta l’attendibilità, rilevando che PI

4.

è debitrice solidale del credito per cui ha ottenuto il sequestro, sicché – a

suo dire – ha tutto l’interesse a sostenere le ragioni di PI 1. Rimarca pure

che agli atti non vi è alcun provvedimento giudiziale che regolamenti le

relazioni personali tra padre e figlio o la ripartizione delle spese, che

neppure sono state quantificate.

4.1

Secondo la giurisprudenza attuale della Camera, se il debitore, spesso e

per un lasso di tempo superiore alla media (di un week­end su due, citata

15.2021.19, consid. 4.2), alloggia e mantiene presso di sé un

figlio, di cui non ha la custodia, se ne

deve tenere conto nel computo del minimo esistenziale (sentenze della CEF

15.2008.95

del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n. 55c, consid. 7,

15.2021.129

del 3 maggio 2022, consid. 9.1 e dell’autorità di vigilanza di

Basilea-Città dell’8 gennaio 2001, BlSchK 2001, 174; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF). Il

supplemento è però computabile nel minimo esistenziale solo se il diritto di

visita più esteso di quello abituale è stabilito nel contratto di mantenimento

firmato dai genitori e omologato dall’autorità di protezione dei minori, posto

che l’escus­­so non ha diritto a un supplemento per accudimenti fatti per

scelta e non per obbligo (sentenza 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I

749.

n. 57c, consid. 4.3/d, in merito alle spese di trasferta).

4.2

Nel caso di specie, l’UE ha considerato

che il figlio dodicenne (na­to nel 2011) PI

3.

trascorre 15 giorni al mese dal padre e ha com­putato pertanto nel

minimo esistenziale la metà (15⁄30) della base mensile di fr. 600.– per i figli di oltre 10 anni,

ossia fr. 300.–. Sennonché da quanto dichiarato dalla madre di PI 3 risulta

che il figlio trascorre con il padre “tutti i fine settimana”, ovvero in media

soltanto 8 giorni al mese, e “le

festività comandate secondo il criterio dell’alternanza” (doc. E), vale a dire

altri 5/6 giorni all’anno, sicco­me i giorni festivi riconosciuti in Italia sono

11.

(v. presidenza.gover­no.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/giornate.html), sempre che non coincidano con i

weekend. Si può dunque considerare che l’escus­­so ospita effettivamente

suo figlio in media per un totale di circa 8.5 giorni al mese.

4.2.1

Tuttavia,

l’escusso non ha prodotto alcun accordo di mantenimen­to omologato

da un’autorità competente che gl’imponga di accudire il figlio con tale estensione temporale. Non si può pertanto ri­tenere

ch’egli sia tenuto a ospitare il figlio per un periodo superiore a quello del

diritto di visita usuale (due fine settimana per mese). Di conseguenza, secondo

la giurisprudenza attuale della Camera egli non avrebbe diritto a un

supplemento per l’accudimento del figlio duranti i periodi in cui l’ha presso

di sé (sopra consid. 4.1).

4.2.2

In

una sentenza (7B.145/2005) dell’11 ottobre 2005 non pubblica­ta nella

raccolta ufficiale (bensì in: BlSchK 2006, pagg. 133 segg. e ZZZ 2006, pagg. 264,

consid. 3.3-3.4), il Tribunale federale ha considerato inaccettabile considerare

gli esborsi per i fine settima­na di visita come rientranti nell’importo

forfettario di base da riconoscere all’escusso per le sue esigenze personali,

ritenendo che il contatto personale dell’escusso con il figlio non dev’essere

paragonato all’invito di un altro parente o conoscente a un pasto, per il quale

dovrebbero essere utilizzati i fondi dell’indennità di base (in senso lato

sotto la voce “cultura” di cui al punto I della Tabella). Il diritto del

genitore non affidatario e del figlio di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze garantito dall’art. 273 cpv. 1 CC è infatti reciproco.

Si tratta quindi non solo di un diritto del genitore non affidatario escusso,

bensì anche di un obbligo, di cui si deve in linea di massima tenere conto nel

minimo vitale. Secondo il Tribunale federale sarebbe troppo gravoso richiedere all’escusso

d’indicare dettagliatamente le spese che sono state o saranno sostenute durante i giorni di visita (v. anche Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 24b ad art. 93 LEF). È corretto computare una

frazione del minimo vitale di base per i figli stabilito dalla Tabella, in

linea di principio in proporzione al numero di giorni che il figlio trascorre

con il genitore escusso senza riduzione per gli esborsi per l’abbigliamento, la

lavanderia, l’assistenza personale e

sanitaria o le attività culturali, i quali non possono reputarsi solo a carico

del genitore affidatario.

4.2.3

Alla

luce della decisione appena esposta, la cui motivazione è pienamente condivisibile, si giustifica un

cambiamento della giurispru­denza di questa Camera, che tra l’altro non

considerava come l’accudimento del figlio in età scolastica, in

caso di diritto di visita usuale, non

si limiti a due weekend al mese, ma si estenda a cinque settimane e mezza di

vacanza – tre durante le ferie estive, una durante il periodo

natalizio, una alternativamente a Carnevale o a Pasqua e una ogni biennio

durante le vacanze di Ognissanti (RtiD 2005 I 778 n. 58c). Sommate ai 42 giorni

per i fine settimana (4 al mese salvo durante le 5½ settimane di vacanze), l’accudi­mento

si estende a 11½ settimane all’anno, pari circa al 22% (11.5÷52). Prese in

conto le necessità pratiche degli uffici d’ese­cuzione, è ragionevole stabilire

un importo forfettario del 22% del minimo base per i figli (di fr. 400.–

per quelli di meno di dieci anni e di fr. 600.– per quelli di più di dieci

anni, Tabella ad n. I/4), pari a supplementi mensili arrotondati di fr. 90.–

per i primi e di fr. 130.– per gli altri, che l’ufficio computerà del

minimo esistenziale dell’e­scusso qualora egli dimostrerà di esercitare

effettivamente il diritto di visita usuale stabilito od omologato dall’autorità.

In assenza di regolamentazione ufficiale, i suddetti supplementi potranno esse­re

riconosciuti se l’escusso dimostra inoltre i presupposti di legge per la

concessione del diritto di visita (nesso di filiazione e separazione effettiva;

per analogia: sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, massimata in

RtiD 2012 II 905 n. 65c, c. 5.2).

È

fatta salva la facoltà per l’escusso di chiedere il riconoscimento di un

supplemento più elevato provando che il suo diritto-obbligo di visita è più

esteso di quello abituale. Il forfait va invece ridotto nella debita

proporzione se l’escusso non lo esercita integralmen­te. Egli non ha diritto di

farsi riconoscere le spese per il tempo in cui prende il figlio con sé in deroga

alla regolamentazione ufficiale (DTF 120

III 16 consid. 2), se non quando il genitore

affidatario vi acconsenta (Aufsichtsbehörde

San Gallo, decisione del 3 marzo 1009,

BlSchK 1999, pag. 14; vonder Mühll,

op. cit., loc. cit.) e l’escusso ne giustifichi la necessità giusta l’art. 93

LEF; egli non ha infatti diritto a un supplemento per accudimenti

fatti per scelta e non per obbligo (sopra consid. 4.1).

4.3

Applicando

al caso in esame i principi nuovi appena esposti, si ha che l’escusso ha

diritto al supplemento di fr. 130.– mensili per l’ac­cudimento di un

figlio di più di dieci anni (PI 3 ne ha dodici, doc. E1

annesso alle osservazioni al ricorso), poiché non ha dimostrato di dover

accudire il figlio in una misura superiore a quella abitualmente stabilita

dalle autorità ticinesi. A prescindere dall’ac­cordo apparente dei genitori in

merito a un diritto di visita più este­so, sulla cui estensione essi del resto non

concordano, nessu­no dei due ne ha giustificato la necessità nel senso dell’art.

93.

LEF.

4.4

Non

vi sono d’altronde motivi per dubitare del fatto che PI 1 eserciti

effettivamente il diritto di visita almeno nella sua estensione abituale. Le

contestazioni della ricorrente in merito al­l’ammissibilità

e all’attendibilità della dichiarazione scritta della ma­dre di PI 3 (doc.

E) non portano a diversa conclusione. È vero che il documento in questione è

stato prodotto dopo il ricorso, ma ciò è avvenuto giustamente in risposta alla

censura dell’insorgen­­te, l’Ufficio essendosi attenuto per il calcolo alle

sole dichiarazioni del debitore, senza esigere alcun giustificativo. La Camera

deve tenerne conto d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Riguardo alla

sua attendibilità, l’argomento della ricorrente è inconsistente. Se è debitrice

solidale della pretesa per cui è stato ottenuto il sequestro, PI 4 avrebbe

avuto in teoria tutto l’interesse a minimizzare le spese di accudimento e di

trasporto del figlio sopportate da PI 1, così che il minimo esistenziale di lui

sia il più contenuto possibile, poiché tanto più incassa l’escutente tan­to più

si riduce il debito di PI 4 nei confronti della ricorrente. In mancanza di

(altre) indicazioni contrarie, che la ricorrente non ha allegato né comprovato,

non v’è dunque ragione di dubitare della veridicità della dichiarazione

prodotta con le osservazioni. Il ricorso va pertanto accolto su questo punto

limitatamen­te alla riduzione del supplemento per accudimento del figlio da fr. 300.–

a fr. 130.–.

5.

La

ricorrente si duole anche del supplemento di fr. 402.– computato per le

trasferte dal domicilio dell’escusso a quello del figlio al fine di esercitare il

diritto di visita, rilevando che PI 1 ha una propria abitazione principale a O__________,

in cui abita con la sorella, mentre la figlia PI 2, di 23 anni, vive con la

madre al suo domicilio d’I__________, motivo per cui, tenuto conto della

distanza di 16.2 km tra i due domicili, il costo effettivo delle spese di

trasferta con l’automobile è di fr. 72.31 (194.4 km x fr. 0.372/km).

Il

resistente fa invece notare che la spesa contestata è stata fraintesa, nel senso che non si riferisce alla figlia PI

2, ma al figlio PI 3. In proposito, sostiene che i chilometri

considerati per i tragitti dal suo domicilio di M__________ al domicilio del

figlio sono corretti e avvengono tutte le settimane, sicché la spesa stabilita

dall’UE è conforme alla legge.

Nella

replica, l’insorgente prende atto che le spese di trasferta fan­no in realtà

riferimento al figlio PI 3. Ribadisce però che la dichiarazione rilasciata

dalla madre è inattendibile e, in ogni caso, comproverebbe al massimo 8

tragitti al mese anziché i 15 indicati nel verbale di sequestro.

5.1

La Camera ha già avuto modo di precisare che le spese di trasferta dal

domicilio dell’escusso a quello del figlio sono computabili nel minimo

esistenziale al massimo per le visite stabilite nel contratto di mantenimento

firmato dai genitori e omologato dall’au­­torità di protezione dei minori (citata

15.2015.16, consid. 4.3/d). I nuovi principi stabiliti per le spese di

accudimento devono però applicarsi anche alla determinazione del numero di

spostamenti da tenere in considerazione. Salvo circostanze particolari, la

frequenza usuale è quindi sì di un fine settimana ogni due, riservata però la

possibilità per l’escusso di provare che il suo diritto-obbligo di visita è più

esteso di quello abituale (sopra consid. 4.2.3).

5.2

Secondo

il principio giurisprudenziale appena citato, l’escusso ha diritto al computo

delle spese di trasferta per l’esercizio delle relazioni personali con il

figlio per due spostamenti andata e ritorno al mese dal suo domicilio di M__________ a quello del figlio in Via __________

a F__________), di 46 km ciascuno secondo le indicazioni

di “Google Maps”, ovvero nel complesso 184 km al mese (4 x 46), che danno un costo

mensile di fr. 110.– (184 km alla tariffa chilometrica ponderata di fr. 0.60/km

secondo la Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2024). La critica della

ricorrente risulta pertanto parzialmente fondata, sicché tale spesa va diminuita

da fr. 402.– a fr. 110.–.

6.

Con le osservazioni il resistente non solo ha chiesto di respingere il

ricorso, ma anche di riformare il verbale di sequestro impugnato, nel senso di

riconoscergli un minimo vitale di almeno fr. 3'000.–, computando in aggiunta

un contributo alimentare per la figlia PI 2 di fr. 600.–, una compartecipazione

per la spesa dei veicolo di quest’ultima di € 200.– e un contributo alimentare

ulteriore di fr. 200.– per le spese ordinarie e straordinarie a favore del

figlio PI 3 (v. osservazioni, pag. 3, ad 9).

6.1

Con le osservazioni al ricorso la parte può solo

chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione. Non può invece

esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorren­te

senza inoltrare, entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in

concreto non è avvenuto (sentenza della CEF 15.2021.141 del 14 febbraio 2022,

consid. 4 e rinvio). Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF l’escusso può in

ogni tempo contestare i provvedimenti che manifestamente ledono il minimo di

esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno

2012.

consid. 1), giacché simili decisioni sono nulle (sentenza della CEF 15.2021.89

del 19 ottobre 2021, consid. 1). È potenzialmente il caso delle poste

supplementari invocate da PI 1, che ammontano complessivamente a quasi fr. 1'000.–

mensili, sicché va verificato se il provvedimento impugnato potrebbe rivelarsi

manifestamente nullo se i supplementi in questione non venissero considerati.

6.2

Orbene,

il contributo alimentare per la figlia PI 2 di fr. 600.–

mensili non dev’essere computato nel minimo esistenziale del padre perché, come da lui stesso rilevato, viene

dedotto direttamente dal suo salario, di cui l’UE ha considerato nel suo

calcolo solo la quota netta (in media di fr. 2'700.–) dopo la deduzione

dell’affitto e del contributo per la figlia.

6.3

Non

risulta dalla convenzione di mantenimento di PI 2 agli atti, né da nessun altro

documento, che PI 1 sia tenuto a versarle € 200.– in più del contributo di fr. 600.–

mensili per l’ac­quisto dell’automobile intestata a nome della madre. Non è

essen­do manifestamente una spesa indispensabile ai sensi dell’art. 93 LEF,

essa non può essere computata nel minimo esistenziale.

6.4

PI

1.

non specifica quali sarebbero le spese ordinarie e

straordinarie a favore di PI 3 né perché dovrebbero essere aggiunte al

supplemento già riconosciuto dall’UE, peraltro a torto (sopra consid. 4.2). Non

sussiste quindi alcuna evidenza che tali spese siano da computare nel minimo

esistenziale.

7.

Alla

luce dei motivi esposti sopra (consid. 3.2, 4.4 e 5.2), in parziale

accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo d’esistenza dev’essere

rettificato come segue:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

120.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

0.00

[consid. 3.2]

Spese mediche e dentali

fr.

138.00

Altri

fr.

130.00

visita figlio [consid. 4.4]

Altri

fr.

60.00

lavori faticosi

Altri

fr.

110.00

184.

km/mese a 0.60 fr./km = fr. 110.– (v.

Circolare CEF n. 39/2015, versione 2024). Spese di trasporto per il figlio [consid.

5.2]

Totale

fr.

1'758.00

Il

minimo esistenziale di PI 1 va di conseguenza ridotto da fr. 2'267.– a fr. 1'758.–

mensili (e di riflesso l’eccedenza mensile aumentata a fr. 942.–).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo

esistenziale mensile di PI 1 è stabilito in fr. 1'758.–.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.