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Decisione

15.2024.60

Minimo di esistenza. Spesa per l’alloggio

4 settembre 2024Italiano9 min

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per procedere al pignoramento del suo salario. In quell’occa­­sione, l’UE ha invitato l’escusso, che

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.60

Lugano

4 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 4 giugno

2024 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ che formano il

gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 2, __________

Comune di PI 3, __________

(rappresentato dalla Cassa comunale, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni appena citate il 25 marzo 2024 RI 1 si è presentato presso la sede

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per procedere al pignoramento del suo salario. In quell’occa­­sione, l’UE ha invitato l’escusso, che

aveva dichiarato di vivere presso un

amico, a produrre una “dichiarazione partecipazione affitto CHF 500.–”, avvertendolo che in caso d’inadempimento la spe­sa

non sarebbe stata presa in considerazione. Malgrado un sollecito del 2 aprile

2024, l’escusso ha dato seguito all’invito.

B. Il

19 aprile 2024 l’UE ha determinato la quota pignorabile del salario di RI 1

sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

1'933.55

100%

Totale

fr.

1'933.55

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Spesa per il pasto consumato fuori casa

fr.

210.00

Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con i

mezzi pubblici

fr.

49.00

Totale

fr.

1'460.00

100%

L’Ufficio

ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la datrice di lavoro dell’escusso,

l’__________ (di cui egli è direttore), la differenza tra il suo salario (fr. 1'933.55)

e il suo minimo d’esi­stenza (fr. 1'460.–), pari a di fr. 470.–

mensili.

C. Il

4 giugno 2024, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento

D. Con

ricorso del 12 giugno 2024, indirizzato direttamente a questa Camera, RI 1 si

aggrava contro il verbale, chiedendo di sospendere il pignoramento e

restituirgli quanto pignorato finora, di rideterminare il suo minimo

esistenziale, tenendo conto della spe­sa per l’alloggio “che sost[iene] regolarmente, considerando l’affitto come una

spesa indispensabile e inevitabile”, e di convocarlo a

“un incontro in cui discutere

e valutare insieme le [sue]

effettive capacità di pagamento”.

E. Con

ordinanza del 17 giugno 2024, la Camera ha trasmesso il ricorso all’Ufficio,

affinché procedesse alle incombenze di sua competenza, di cui all’art. 9 Legge

sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), e ha ricordato a RI 1, che della spesa per l’alloggio si sarebbe potuto

tener con­to nel suo minimo esistenziale soltanto se egli avesse fornito

al­l’UE una copia del contratto di locazione e le ricevute del pagamento delle

ultime tre pigioni mensili.

F. Nelle

sue osservazioni del 19 giugno 2024, l’UE chiede di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori

atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, e fa presente che, per tale motivo,

non ha notificato il ricorso agli escutenti per osservazioni.

G. RI

1 non ha fatto pervenire alcunché né all’Ufficio, né alla

Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Interposto all’autorità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3

LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato emesso il 4 giugno 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

3.

Nel

ricorso, RI 1 scrive che “sebbene

non abbia fornito la documentazione relativa all’affitto del mio alloggio al

momento del pignoramento, ritengo che l’Ufficio di esecuzione debba comunque

tener conto di questa spesa. Il pagamento dell’affitto rappresenta un bisogno

vitale e una spesa reale che sostengo mensilmente per garantirmi un alloggio

anche se pur ridotto ai minimi termini. Fr. 500.– è quello che spende uno

studente per una camera, è quello che costa un monolocale in valle”.

Aggiunge che ignorare la spesa per l’alloggio “compromette gravemente il mio equilibrio

economico e mette a rischio la mia sopravvivenza quotidiana, guadagno meno di fr. 2'000.–

netti mensili”. Chiede pertanto

di tenere conto della spe­sa per l’alloggio e di

convocarlo per discutere delle sue capacità di pagamento.

Nelle

sue osservazioni, l’UE ricorda i reiterati inviti all’escusso a documentare le

sue spese abitative, come pure la conseguenza dell’inadempimento, poi

realizzatasi. Precisa che rivedrà il minimo esistenziale dell’escusso soltanto

se egli produrrà quanto richiestogli.

4.

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

4.1

Al

contrario di quanto sostiene RI 1, la spesa per l’alloggio, come tutte le altre

spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF che non sono contenute nel

minimo di base (di fr. 1'200.– per una persona

sola), non possono essere computate nel minimo esisten­ziale dell’escusso

se egli non le ha documentate. In effetti, non tutti gli escussi sostengono

costi abitativi, basti pensare a chi vive da

parenti o amici, o in casa propria senza oneri ipotecari né altri costi

di rilievo, oppure il cui alloggio è messo a disposizione gratuitamente o in

cambio di controprestazioni in natura da

parenti, amici, società sua, datori di lavoro o clienti. D’altronde, il

costo del­l’alloggio non è identico per tutti i debitori e solo quello

effettivo, se non è eccessivo a riguardo dell’art. 93 LEF, può essere computato

nel minimo vitale. Infine, non tutti gli escussi pagano effettivamente le spese

del loro alloggio; ora, contravverrebbe al senso dell’art. 93 LEF riconoscere

una somma a (libera) disposizione dell’escusso, da lui usata per scopi non

esistenziali. È di conseguenza

escluso considerare in astratto “l’affitto come una spesa in­dispensabile e inevitabile”, che

il ricorrente “sost[iene] mensilmente per garantir[s]i

un alloggio”, neppure per un importo mensile non

dimostrato di fr. 500.–.

4.2

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito

l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di

circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro

situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale) (DTF 123 III

328.

consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con

rinvii). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di

vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF

123.

III 328 consid. 3; sentenza del Tribuna­le federale 5A_187/2011 del 13

maggio 2011, consid. 2.1).

4.2.1

Nella fattispecie, malgrado ben tre solleciti, RI 1 non ha prodotto i

giustificativi delle sue spese abitative, siano esse una partecipazione alle

spese dell’alloggio che condivide con un ami­co, come dichiarato al momento del

pignoramento, oppure una pigione come pare risultare dal ricorso. È quindi

lecito pensare ch’egli si trova in uno dei casi menzionati sopra, ovvero non ha

spese di alloggio o non le paga regolarmente. Il ricorso si avvera di

conseguenza infondato.

4.2.2

Stante

quanto precede, è inutile convocare il ricorrente per “valutare insieme le [sue] effettive capacità di pagamento”. Il problema non è il suo reddito, bensì la prova delle sue pretese

spese abitative.

Come rilevato

dall’UE nelle sue osservazioni, a RI 1 resta la possibilità di chiedere all’Ufficio

una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), sempreché dimostri

l’esistenza e l’entità della spesa per l’alloggio

(per esempio presentando il con­tratto di locazione o una dichiarazione

di chi lo ospita) e produca la prova del

pagamento delle spese o della conclusione di un ordi­ne di pagamento

permanente, oppure convenga con l’UE un ver­samento diretto al locatore

od ospite facendo capo alle trattenute di salario (nello stesso senso: sentenze della CEF 15.2022.42 del 16 agosto 2022,

consid. 3.2, e 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, __________,

__________;

– PI 2, __________,

__________;

– Comune

di PI 3, __________, __________, __________;

– Ufficio

esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.