15.2024.60
Minimo di esistenza. Spesa per l’alloggio
4 settembre 2024Italiano9 min
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per procedere al pignoramento del suo salario. In quell’occasione, l’UE ha invitato l’escusso, che
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Incarto n.
15.2024.60
Lugano
4 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 4 giugno
2024 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ che formano il
gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 2, __________
Comune di PI 3, __________
(rappresentato dalla Cassa comunale, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni appena citate il 25 marzo 2024 RI 1 si è presentato presso la sede
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per procedere al pignoramento del suo salario. In quell’occasione, l’UE ha invitato l’escusso, che
aveva dichiarato di vivere presso un
amico, a produrre una “dichiarazione partecipazione affitto CHF 500.–”, avvertendolo che in caso d’inadempimento la spesa
non sarebbe stata presa in considerazione. Malgrado un sollecito del 2 aprile
2024, l’escusso ha dato seguito all’invito.
B. Il
19 aprile 2024 l’UE ha determinato la quota pignorabile del salario di RI 1
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
1'933.55
100%
Totale
fr.
1'933.55
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Spesa per il pasto consumato fuori casa
fr.
210.00
Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con i
mezzi pubblici
fr.
49.00
Totale
fr.
1'460.00
100%
L’Ufficio
ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la datrice di lavoro dell’escusso,
l’__________ (di cui egli è direttore), la differenza tra il suo salario (fr. 1'933.55)
e il suo minimo d’esistenza (fr. 1'460.–), pari a di fr. 470.–
mensili.
C. Il
4 giugno 2024, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento
D. Con
ricorso del 12 giugno 2024, indirizzato direttamente a questa Camera, RI 1 si
aggrava contro il verbale, chiedendo di sospendere il pignoramento e
restituirgli quanto pignorato finora, di rideterminare il suo minimo
esistenziale, tenendo conto della spesa per l’alloggio “che sost[iene] regolarmente, considerando l’affitto come una
spesa indispensabile e inevitabile”, e di convocarlo a
“un incontro in cui discutere
e valutare insieme le [sue]
effettive capacità di pagamento”.
E. Con
ordinanza del 17 giugno 2024, la Camera ha trasmesso il ricorso all’Ufficio,
affinché procedesse alle incombenze di sua competenza, di cui all’art. 9 Legge
sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), e ha ricordato a RI 1, che della spesa per l’alloggio si sarebbe potuto
tener conto nel suo minimo esistenziale soltanto se egli avesse fornito
all’UE una copia del contratto di locazione e le ricevute del pagamento delle
ultime tre pigioni mensili.
F. Nelle
sue osservazioni del 19 giugno 2024, l’UE chiede di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, e fa presente che, per tale motivo,
non ha notificato il ricorso agli escutenti per osservazioni.
G. RI
1 non ha fatto pervenire alcunché né all’Ufficio, né alla
Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Interposto all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato emesso il 4 giugno 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
3.
Nel
ricorso, RI 1 scrive che “sebbene
non abbia fornito la documentazione relativa all’affitto del mio alloggio al
momento del pignoramento, ritengo che l’Ufficio di esecuzione debba comunque
tener conto di questa spesa. Il pagamento dell’affitto rappresenta un bisogno
vitale e una spesa reale che sostengo mensilmente per garantirmi un alloggio
anche se pur ridotto ai minimi termini. Fr. 500.– è quello che spende uno
studente per una camera, è quello che costa un monolocale in valle”.
Aggiunge che ignorare la spesa per l’alloggio “compromette gravemente il mio equilibrio
economico e mette a rischio la mia sopravvivenza quotidiana, guadagno meno di fr. 2'000.–
netti mensili”. Chiede pertanto
di tenere conto della spesa per l’alloggio e di
convocarlo per discutere delle sue capacità di pagamento.
Nelle
sue osservazioni, l’UE ricorda i reiterati inviti all’escusso a documentare le
sue spese abitative, come pure la conseguenza dell’inadempimento, poi
realizzatasi. Precisa che rivedrà il minimo esistenziale dell’escusso soltanto
se egli produrrà quanto richiestogli.
4.
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
4.1
Al
contrario di quanto sostiene RI 1, la spesa per l’alloggio, come tutte le altre
spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF che non sono contenute nel
minimo di base (di fr. 1'200.– per una persona
sola), non possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso
se egli non le ha documentate. In effetti, non tutti gli escussi sostengono
costi abitativi, basti pensare a chi vive da
parenti o amici, o in casa propria senza oneri ipotecari né altri costi
di rilievo, oppure il cui alloggio è messo a disposizione gratuitamente o in
cambio di controprestazioni in natura da
parenti, amici, società sua, datori di lavoro o clienti. D’altronde, il
costo dell’alloggio non è identico per tutti i debitori e solo quello
effettivo, se non è eccessivo a riguardo dell’art. 93 LEF, può essere computato
nel minimo vitale. Infine, non tutti gli escussi pagano effettivamente le spese
del loro alloggio; ora, contravverrebbe al senso dell’art. 93 LEF riconoscere
una somma a (libera) disposizione dell’escusso, da lui usata per scopi non
esistenziali. È di conseguenza
escluso considerare in astratto “l’affitto come una spesa indispensabile e inevitabile”, che
il ricorrente “sost[iene] mensilmente per garantir[s]i
un alloggio”, neppure per un importo mensile non
dimostrato di fr. 500.–.
4.2
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito
l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di
circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro
situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale) (DTF 123 III
328.
consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con
rinvii). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di
vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF
123.
III 328 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13
maggio 2011, consid. 2.1).
4.2.1
Nella fattispecie, malgrado ben tre solleciti, RI 1 non ha prodotto i
giustificativi delle sue spese abitative, siano esse una partecipazione alle
spese dell’alloggio che condivide con un amico, come dichiarato al momento del
pignoramento, oppure una pigione come pare risultare dal ricorso. È quindi
lecito pensare ch’egli si trova in uno dei casi menzionati sopra, ovvero non ha
spese di alloggio o non le paga regolarmente. Il ricorso si avvera di
conseguenza infondato.
4.2.2
Stante
quanto precede, è inutile convocare il ricorrente per “valutare insieme le [sue] effettive capacità di pagamento”. Il problema non è il suo reddito, bensì la prova delle sue pretese
spese abitative.
Come rilevato
dall’UE nelle sue osservazioni, a RI 1 resta la possibilità di chiedere all’Ufficio
una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), sempreché dimostri
l’esistenza e l’entità della spesa per l’alloggio
(per esempio presentando il contratto di locazione o una dichiarazione
di chi lo ospita) e produca la prova del
pagamento delle spese o della conclusione di un ordine di pagamento
permanente, oppure convenga con l’UE un versamento diretto al locatore
od ospite facendo capo alle trattenute di salario (nello stesso senso: sentenze della CEF 15.2022.42 del 16 agosto 2022,
consid. 3.2, e 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, __________,
__________;
– PI 2, __________,
__________;
– Comune
di PI 3, __________, __________, __________;
– Ufficio
esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.