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Decisione

15.2024.66

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Nullità dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli stessi posteriori al decesso del debitore

22 luglio 2024Italiano6 min

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’“interessenza derivante dai diritti ereditari

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.66

Lugano

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 18 giugno 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede

di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

dell’interessenza spettante a

fu PI 1, nata __________ († 2018), DE - __________

e ora, per quanto noto alla Camera, alle

figlie

PI 21, nata __________, DE- __________

PI 22, nata __________, DE - __________

(anche in rappresentanza della sorella PI 21)

nella comunione ereditaria della sorella, fu

PI 2 († 2010), composta, oltreché delle figlie dell’escussa,

anche di

PI 6, DE - __________

PI 5, DE - __________

(rappresentati da PI 22)

PI 7 (†

2023), DE

- __________

nelle quattro esecuzioni formanti i gruppi n.

1 e 2 promosse nei confronti di PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI 1, cittadina

tedesca, è deceduta il 23 novembre 2018; le sono succeduti in comunione

ereditaria (CE), per quanto nota alla Camera, le figlie PI 21 e PI 22, nate

entrambe __________.

B. Con

istanze del 28 maggio 2020 e del 2 luglio 2021 dirette contro PI 1, la

Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto alla

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’“interessenza derivante dai diritti ereditari

della debitrice nella successione fu PI 2 […], nonché il prodotto derivante dalla

liquidazione della Comunione ereditaria a lei spettante. In particolare i

diritti o le spettanze sui mappali n. __________ PPP __________, PPP __________

e PPP __________ siti nel comune di __________”, il

tutto sino a concorrenza di varie pretese fiscali (imposte, interesse, multe fiscali).

C. Il

Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha integralmente accolto le istanze con

decreti del 2 e 8 giugno 2020 (per quanto riguarda le due prime istanze) e del

12 luglio 2021(per le ultime due), che la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha eseguito il 6 luglio 2020 (i primi due) e il 13 luglio

2021 (gli ultimi due).

D. Con

due precetti esecutivi emessi il 9 luglio 2020 e due emessi il 20 luglio 2021

dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________ e __________) e lo Stato del

Cantone Ticino (n. __________ e __________) hanno convalidato i quattro

sequestri. Non sono state interposte opposizioni ai precetti esecutivi. Il 2

settembre 2020 e il 2 settembre 2021 gli escutenti hanno chiesto la

continuazione delle esecuzioni, sicché il 6 aprile 2021 e il 28 ottobre 2022

l’Ufficio ha pignorato la quota ereditaria sequestrata.

E. Avendo

lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera chiesto la

realizzazione dell’interessenza pignorata, così come quella spettante a PI 3 nella

stessa CE fu PI 2, il 1° settembre

2023 l’Ufficio ha convocato gli escutenti e parte dei membri della CE fu PI 2 a

un tentativo di conciliazione, tenutosi il 7 novembre 2023 a norma dell’art. 9

dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione

del quale nessun accordo ha potuto essere raggiunto, giacché erano

assenti, prima di tutto, gli escutenti. Si è presentata PI 22, che ha informato

l’UE del decesso della madre PI 1 (già nel 2018) e si è notificata come erede

di lei e rappresentante, in particolare, della sorella PI 21.

F. L’8

maggio 2024 l’Ufficio ha assegnato alle stesse persone citate al tentativo di

conciliazione, oltre a PI 1 per il tramite della figlia PI 4, un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione

della quota ereditaria. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.

G. Il

18 giugno 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione

dell’interessenza pignorata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un sequestro pronunciato nei confronti di una persona fisica

o giuridica inesistente – per esempio perché deceduta – è nullo (DTF 149 III 34

consid. 3.5.5); lo stesso vale per l’esecuzione avviata o continuata da, oppure

nei confronti di, un soggetto inesistente (DTF 140 III 175 consid. 4.1).

L’ufficio d’esecuzione deve rilevare d’ufficio

un simile vizio e pertanto rifiutarsi di eseguire un sequestro

pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente (DTF 120 III 39 consid.

1/a).

2.

Nella

fattispecie, poiché PI 1 è deceduta nel 2018 (atto di morte dell’Ufficio

statale di __________, del 27 novembre 2018), ovvero anteriormente – persino – al primo decreto di sequestro pro­nunciato

nei suoi confronti, nel 2020, tutti i sequestri decretati a suo carico sono

nulli e l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto rifiutarsi di eseguirli; per lo

stesso motivo, sono nulle anche le successive esecuzioni

a convalida dei sequestri. La Camera non può che pren­dere atto della

situazione e invitare l’UE a radiare le esecuzioni dal relativo registro.

3.

Stante

la nullità degli atti esecutivi pregressi, che va rilevata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF), è inutile determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata, sicché l’istanza risulta senza og­getto e

deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b

cpv. 1 LPR).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore

deve dirigere contro gli eredi l’istanza di sequestro degli attivi della comunione

ereditaria e l’esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III

34.

consid. 3.5.5).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Sono nulli i sequestri n. __________, __________, __________ e __________,

come pure le esecuzioni n. __________, __________,

__________ e __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.

2.

L’istanza

è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dai ruoli.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Comunicazione all'Ufficio d’esecuzione, Lugano, e, per il suo

tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.