15.2024.66
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Nullità dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli stessi posteriori al decesso del debitore
22 luglio 2024Italiano6 min
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’“interessenza derivante dai diritti ereditari
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.66
Lugano
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 18 giugno 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede
di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante a
fu PI 1, nata __________ († 2018), DE - __________
e ora, per quanto noto alla Camera, alle
figlie
PI 21, nata __________, DE- __________
PI 22, nata __________, DE - __________
(anche in rappresentanza della sorella PI 21)
nella comunione ereditaria della sorella, fu
PI 2 († 2010), composta, oltreché delle figlie dell’escussa,
anche di
PI 6, DE - __________
PI 5, DE - __________
(rappresentati da PI 22)
PI 7 (†
2023), DE
- __________
nelle quattro esecuzioni formanti i gruppi n.
1 e 2 promosse nei confronti di PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI 1, cittadina
tedesca, è deceduta il 23 novembre 2018; le sono succeduti in comunione
ereditaria (CE), per quanto nota alla Camera, le figlie PI 21 e PI 22, nate
entrambe __________.
B. Con
istanze del 28 maggio 2020 e del 2 luglio 2021 dirette contro PI 1, la
Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto alla
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’“interessenza derivante dai diritti ereditari
della debitrice nella successione fu PI 2 […], nonché il prodotto derivante dalla
liquidazione della Comunione ereditaria a lei spettante. In particolare i
diritti o le spettanze sui mappali n. __________ PPP __________, PPP __________
e PPP __________ siti nel comune di __________”, il
tutto sino a concorrenza di varie pretese fiscali (imposte, interesse, multe fiscali).
C. Il
Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha integralmente accolto le istanze con
decreti del 2 e 8 giugno 2020 (per quanto riguarda le due prime istanze) e del
12 luglio 2021(per le ultime due), che la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha eseguito il 6 luglio 2020 (i primi due) e il 13 luglio
2021 (gli ultimi due).
D. Con
due precetti esecutivi emessi il 9 luglio 2020 e due emessi il 20 luglio 2021
dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________ e __________) e lo Stato del
Cantone Ticino (n. __________ e __________) hanno convalidato i quattro
sequestri. Non sono state interposte opposizioni ai precetti esecutivi. Il 2
settembre 2020 e il 2 settembre 2021 gli escutenti hanno chiesto la
continuazione delle esecuzioni, sicché il 6 aprile 2021 e il 28 ottobre 2022
l’Ufficio ha pignorato la quota ereditaria sequestrata.
E. Avendo
lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera chiesto la
realizzazione dell’interessenza pignorata, così come quella spettante a PI 3 nella
stessa CE fu PI 2, il 1° settembre
2023 l’Ufficio ha convocato gli escutenti e parte dei membri della CE fu PI 2 a
un tentativo di conciliazione, tenutosi il 7 novembre 2023 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione
del quale nessun accordo ha potuto essere raggiunto, giacché erano
assenti, prima di tutto, gli escutenti. Si è presentata PI 22, che ha informato
l’UE del decesso della madre PI 1 (già nel 2018) e si è notificata come erede
di lei e rappresentante, in particolare, della sorella PI 21.
F. L’8
maggio 2024 l’Ufficio ha assegnato alle stesse persone citate al tentativo di
conciliazione, oltre a PI 1 per il tramite della figlia PI 4, un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione
della quota ereditaria. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.
G. Il
18 giugno 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza pignorata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un sequestro pronunciato nei confronti di una persona fisica
o giuridica inesistente – per esempio perché deceduta – è nullo (DTF 149 III 34
consid. 3.5.5); lo stesso vale per l’esecuzione avviata o continuata da, oppure
nei confronti di, un soggetto inesistente (DTF 140 III 175 consid. 4.1).
L’ufficio d’esecuzione deve rilevare d’ufficio
un simile vizio e pertanto rifiutarsi di eseguire un sequestro
pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente (DTF 120 III 39 consid.
1/a).
2.
Nella
fattispecie, poiché PI 1 è deceduta nel 2018 (atto di morte dell’Ufficio
statale di __________, del 27 novembre 2018), ovvero anteriormente – persino – al primo decreto di sequestro pronunciato
nei suoi confronti, nel 2020, tutti i sequestri decretati a suo carico sono
nulli e l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto rifiutarsi di eseguirli; per lo
stesso motivo, sono nulle anche le successive esecuzioni
a convalida dei sequestri. La Camera non può che prendere atto della
situazione e invitare l’UE a radiare le esecuzioni dal relativo registro.
3.
Stante
la nullità degli atti esecutivi pregressi, che va rilevata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF), è inutile determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata, sicché l’istanza risulta senza oggetto e
deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b
cpv. 1 LPR).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore
deve dirigere contro gli eredi l’istanza di sequestro degli attivi della comunione
ereditaria e l’esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III
34.
consid. 3.5.5).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Sono nulli i sequestri n. __________, __________, __________ e __________,
come pure le esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.
2.
L’istanza
è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dai ruoli.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Comunicazione all'Ufficio d’esecuzione, Lugano, e, per il suo
tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.