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Decisione

15.2024.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2024Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 29 maggio 2024, PI 4 ha comunicato al­l’UE che avrebbe voluto

evitare la vendita agl’incanti dell’interes­senza spettante a PI 3 nella CE della

madre e gli ha proposto di tacitare i creditori mediante il pignoramento degli

averi sul conto presso l’PI 36. L’Ufficio ha risposto che non si poteva far

capo a tali (ipotetici) averi giacché la banca si rifiutava di comunicargli se

il pignoramento era risultato fruttuoso. PI 4 ha replicato che avrebbe cercato un’altra

solu-zione con gli altri comunisti, ma ha poi scritto all’UE di non essere

riuscita a trovarne alcuna.

L. Il 18 giugno 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a PI 3 nella comunione ereditaria fu PI 2. Ha ribadito di aver attribuito all’asse ereditario un valore netto di fr. 544'000.– e

alla quota dell’escusso un valore di fr. 15'000.–.

M. Con commissione rogatoria del 22 luglio 2024,

il Presidente della Camera ha chiesto al Tribunale delle successioni di __________

chi fossero gli eredi di PI 3. Il 6

agosto, esso ha risposto che PI 32 aveva efficacemente rinunciato alla di lui eredità, sia per sé, sia per la

figlia PI 33, e che non gli erano stati comunicati altri eredi, sicché il procedimento era stato archiviato (“Wei­tere Erben […] sind dem Nachlassgericht

nicht bekannt geworden. Das Verfahren wurde eingestellt”).

N. In

parziale adempimento dell’ordinanza emessa dal presidente il 9 ottobre 2024,

trasmessa anche in lingua tedesca agli eredi, il 21 novembre 2024 l’PI 36 ha

trasmesso l’estratto del conto intestato ora a nome degli eredi fu PI 2 dal 1°

gennaio 2023 al 21 novembre 2024, il cui saldo è aumentato da fr. 8'767.13

a fr. 14'418.39.

Considerandi

in diritto: 1. Un sequestro pronunciato nei confronti di una persona fisica

o giuridica inesistente – per esempio perché deceduta – è nullo (DTF 149 III 34

consid. 3.5.5); lo stesso vale per l’esecuzione avviata o continuata da, oppure

nei confronti di, un soggetto inesistente (DTF 140 III 175 consid. 4.1). L’ufficio

d’esecuzione deve rilevare d’ufficio un

simile vizio e pertanto rifiutarsi di eseguire un sequestro pronunciato

nei confronti di un soggetto inesistente (DTF 120 III 39 consid. 1/a).

1.1

Nella fattispecie, poiché PI 3 è deceduto tra il

23.

e il 26 gen­naio 2023 (lettera dell’avv. PI 38 del 29 agosto 2023), ovvero anteriormente agli ultimi due decreti di

sequestro (__________ e __________), pronunciati nei suoi confronti il 9

febbraio 2023, tali sequestri sono nulli; per lo stesso motivo, sono nulle

anche le relative esecuzioni a convalida dei sequestri (n. __________ e __________). La Camera non può che prenderne atto d’ufficio

(art. 22 cpv. 1 LEF) e ordinare all’UE di radiare le

esecuzioni dal suo registro.

1.2

Stante

la nullità degli atti esecutivi pregressi, è inutile

determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

sequestrata con i due predetti decreti, sicché, in tale misura, l’istanza risulta senza og­getto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile

ipotesi il creditore deve dirigere contro gli eredi sia l’istanza di sequestro

degli attivi della comunione ereditaria sia l’esecuzio­­ne a convalida del

sequestro (citata DTF 149 III 34 consid. 3.5.5).

2.

Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione

dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la

messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96.

III 10, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9

febbraio 2024, consid. 1).

3.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) anche gli

altri comunisti o, meglio, gli altri partecipanti alla comunione, di cui l’escusso

è membro. Non vanno invece invitati i partecipanti ad eventuali altre comunioni

all’interno delle quali è “annidata” la comunione di cui l’escusso è membro,

ovvero membri di comunioni ereditarie cui il defunto partecipava (sostituito al

suo decesso dai propri eredi, tra cui l’escusso), poiché tali altri membri non

hanno alcun diritto contro il defunto.

3.1

Nel

caso in esame, i discendenti di primo e secondo grado di PI 23 non partecipano

alla comunione fu PI 2 (sua nuora) e non avrebbero quindi dovuto essere

invitati all’udienza. Gli unici membri della comunione di lei sono infatti attualmente PI 6, PI 5, PI 21

e PI 4. Ad ogni modo, la partecipazione dei discendenti di primo e secondo

grado di PI 23 è in definitiva ininfluente, siccome una conciliazione non è

stata raggiunta.

3.2

PI

32.

e PI 33 hanno validamente rinunciato all’eredità del padre e nonno, PI 3

(risposta 6 agosto 2024 del Tribunale delle successioni di __________),

e non partecipano pertanto alla CE fu PI 2. Di conseguenza non era necessario

coinvolgerle nella procedura in esame.

3.3

Dalla

risposta appena menzionata, si evince che al Tribunale

delle successioni di __________ non sono noti altri eredi di PI 3. Dai suoi

atti si evince in particolare che la madre, PI 37, ha pure lei rinunciato alla successione (scritto 29 agosto 2023 dell’avv. PI 38)

e non risulta avere altri

discendenti, oltre all’escusso, da considerare eredi legali di secondo grado giusta

il § 1925 cpv. 3 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]),

cui rinviano i combinati art. 30a

LEF, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LDIP, 3 n. 1 lett. e della Legge d’introduzione

del BGB e 1 § 1, 1° periodo, 3 § 1 lett. a,

3.

n. 1 lett. e cum 1 e 21 § 1 del Regolamento del Parlamento

europeo n. 650/2012), tenuto conto che PI 3 aveva sia il domicilio sia la

residenza abituale in Germania, a __________, al momento del suo decesso.

3.4

Per lo stesso motivo si può

presumere che anche altri potenziali eredi vi hanno rinunciato, in particolare

gli eredi legali di terzo

grado (§ 1953 cpv. 2, 1° periodo cum 1926

cpv. 1 BGB), nel caso concreto i discendenti di PI 2, sorella del defunto padre

di PI 3 (PI 31), ovvero PI 6, PI 5, PI 21 e PI 4 (§ 1926 cpv. 4 cum 1924 cpv. 2 BGB). Dal profilo del diritto di

essere sentiti, nulla cambierebbe anche se i discendenti appena nominati non

avessero rinunciato all’eredità di PI 3, poiché sono stati comunque coinvolti

nella procedura di realizzazione co­me membri della CE fu PI 2.

3.5

Come

in Svizzera (cfr. art. 466 CC), anche in Germania l’erede di ultimo grado

è lo Stato, ossia il Land,

se accertabile, del suo ultimo domicilio, altrimenti, della sua dimora abituale,

sussidiariamente il Bund (§ 1936 BGB). Dal momento che lo Stato tedesco è

già stato informato della procedura in esame tramite la commissione rogatoria

trasmessa al Tribunale delle successioni di __________, non si ritiene necessario assegnargli formalmente un termine per

formulare un’e­­ventuale proposta di

realizzazione. Non risulta d’altronde sussiste­re in Germania alcuna procedura

d’insolvenza dell’eredità, men che meno fatta riconoscere in Svizzera, e non

appaiono dati i presupposti per una sua liquidazione in via di fallimento nel

senso del­l’art. 193 LEF, giacché sia il domicilio sia la residenza

abituale di PI 3 era in Germania al momento

del suo decesso (sopra consid. 3.3). Le esecuzioni iniziate contro di lui in

Svizzera prima della morte possono pertanto essere quivi proseguite contro la

sua eredità (art. 59 cpv. 2 LEF).

3.6

L’UE ha correttamente fissato il termine per determinarsi sul

modo di realizzazione dell’interessenza (giusta l’art. 10 cpv. 1 ODiC) anche

alla Confederazione nel quadro dell’ultima esecuzione, in

cui il diritto di chiedere la realizzazione era sorto dopo l’udienza (citata

15.2023

, consid. 2). In realtà, siccome tale esecuzione è nulla (sopra

consid. 1.1) e la creditrice era già stata coinvolta per altre precedenti esecuzioni,

la questione è irrilevante.

4.

Accertata la regolarità della procedura, occorre anzitutto determinare

se il valore della quota successoria dell’escusso è sufficientemente

determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i

quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 2).

4.1

“Sulla scorta degli eredi conosciuti”, l’UE, ha stabilito che l’interes­­senza di PI 3 è di 1⁄17 della CE fu PI 2.

4.1.1

Giusta

l’art. 90 LDIP, se al momento della morte il de cuius era domiciliato in

Svizzera, la sua successione è disciplinata dal diritto svizzero (cpv. 1), a

prescindere dalla sua nazionalità. Tuttavia, se non è cittadino svizzero, il de cuius può

stabilire, per testamento o contratto successorio, che la sua successione sia

regolata dal diritto di uno Stato di cui è cittadino (cpv. 2, 1° periodo).

4.1.2

Nel

caso in esame, le PPP __________, __________ e __________ RFD __________, su

cui PI 3 vantava il diritto ereditario pignorato, in origine appartenevano in

proprietà individuale a PI 22 (istanza del­l’avv. PI 39 dell’8 giugno 2011,

intesa a modificare la titolarità del­le PPP nel Registro fondiario). Per

quanto noto alla Camera, que­-st’ultimo non ha lasciato un testamento o un

contratto successorio e, ad ogni modo, era

cittadino svizzero. Ora, visto che al momento della morte egli era

pacificamente domiciliato in Svizzera, a __________ (secondo una consultazione

della banca

dati sui movimenti della popolazione [MovPop]), alla sua successione si applica

il diritto svizzero. Visto, poi, che il defunto non aveva discendenti e che gli

sono succeduti la vedova PI 2, vari fratelli e sorelle, nonché vari nipoti, in

luogo di altri fratelli e sorelle premorti (certificato ereditario del 5 marzo

2007), la quota ereditaria della vedova ammonta ai ¾ degli attivi del marito (art.

462.

n. 2 CC), dedotta la parte di lei della liquidazione del regime

matrimoniale.

4.1.3

Ciò

detto, per quanto noto alla Camera, neppure PI 2 ha lasciato un testamento o un

contratto successorio e, ad ogni modo, pure

lei era cittadina svizzera e al momento della morte era domiciliata a __________

(MovPop), sicché anche alla sua successione si applica il diritto svizzero. Ricordato

un’altra volta che le sono succeduti la sorella PI 1 (poi sostituita al suo

decesso dalle figlie PI 21 e PI 4), nonché i nipoti PI 6, PI 5 e PI

3, in luogo di altri fratelli e sorelle premorti (certificato ereditario del 18

giugno 2013), la quota ereditaria dell’escusso ammonta a ¼ dell’eredità della

zia (art. 457 cpv. 1 e 3 cum 2

CC), che come precisato si estende almeno ai ¾ degli attivi che appartenevano

allo zio PI 22 (sopra consid. 4.1.2). Per approssimazione si può considerare

che la quota spettante all’escusso è almeno dei 7⁄32 ([¼ x

½] + [¼ x ¾ x ½]) del valore intero delle PPP (quote “B”della defunta e “A” del

marito, di metà ciascuna).

4.2

L’UE ha determinato che l’asse

ereditario è composto delle tre PPP, cui ha assegnato un valore netto di fr. 544'000.–.

Nessuno ha contestato tali accertamenti. Il valore di stima della quota del­l’escusso

risulta pertanto essere di fr. 119'000.– (pari ai 7⁄32 di fr. 544'000.–). Giacché tale valore supera ampiamente la somma dei

debiti posti in esecuzione (sotto consid. 4.3.1), non è necessario accertare

precisamente a quanto ammontano, con gl’inte­ressi di mora, le due ipoteche

legali iscritte collettivamente sui fondi il 13 ottobre 2022 e il 14 agosto

2023.

a garanzia di crediti di fr. 6'824.81 e fr. 22'624.60.

4.3

Poiché

il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della

relativa quota ereditaria dell’escusso.

4.3.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta della

quota ereditaria – va escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’interessen­­za a favore dei gruppi n. da 1

a 3 (le esecuzioni del gruppo n. 4 sono

invece nulle: sopra consid. 1.1), pari a fr. 9'074.20 (al 28 ago­sto

2024), è nettamente inferiore al valore

della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 2,

non inferiore a fr. 119'000.– (sopra

consid. 4.2), e persino al saldo del conto presso l’PI 36, sicché, con la

licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra

consid. 2).

4.3.2

La

soluzione più semplice, e quindi anche più indicata dal profilo dell’art. 95

LEF, sarebbe il pignoramento diretto del conto presso l’PI 36, il cui saldo

copre i crediti dei gruppi n. da 1 a 3. Sennonché pure i crediti collettivi

devono essere pignorati secondo le norme dell’ODiC, sicché può essere pignorata

solo la quota spettante al­l’escusso (come avvenuto nella fattispecie) e non il

conto separatamente dagli altri beni comuni, fatto salvo il consenso degli

eredi o di quelli di loro eventualmente abilitati secondo gli accordi con la

banca a disporne singolarmente o collettivamente con determinati altri eredi (cfr. sentenza

della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 941 n. 42c, consid. 4.2.2,

4.3.1

e 4.3.3).

4.3.3

Nel

caso in esame, il conto presso l’PI 36 risulta intestato agli eredi di PI 2,

ovvero, per quanto noto, a PI 6, PI 5 e alle figlie di PI 1, PI 21 e PI 4, mentre gli eredi di PI 3

hanno rinunciato ai diritti di lui in particolare sul conto. Poiché gli altri

ere­di (di PI 2) hanno verosimilmente interesse a evitare lo

scioglimento (integrale) dell’eredità cui partecipano e la vendita dei fondi

che ne costituiscono l’asse, quale altro provvedimento giusta l’art. 132 cpv. 3 LEF occorre dapprima ordinare all’UE d’interpellarli affinché acconsentano al

pagamento dei crediti posti in esecuzione contro PI 3 attingendo al conto aperto presso l’PI 36, anche per la quota (almeno dei 25⁄32) che globalmente non gli spetta, con l’avvertenza che in caso di rifiuto

o di silenzio la Camera ordinerà all’autorità preposta ai

sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv.

2.

LAC) – d’intervenire, in rappresentanza

degli eredi di PI 3 e nel loro interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie

di PI 22 e PI 2 e la divisione del patrimonio comune, chiedendo, qualora i coeredi dovessero

opporvisi, la divisione delle successioni alla competente autorità giudiziaria

(art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC; sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 set-tembre

2024.

consid. 3.3, 4.1.2 e 4.3.1) in Svizzera (art. 86 cpv. 1 LDIP per il rinvio

degli art. 1 lett. a e 2 CPC), poiché PI 2 era quivi domiciliata al momento del

suo decesso ed era di nazionalità svizzera, come risulta dal MovPop.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Sono nulli i sequestri n. __________ e __________, come pure le esecuzioni n. __________ e __________ della

sede di Lugano dell’Ufficio d’e­­secuzione.

2.

L’istanza

è accolta nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecu­zione di procedere come indicato nel soprastante considerando 4.3.3.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Comunicazione all’Ufficio

d’esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, agli eredi dell’escusso

e agli escutenti.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.