Lexipedia

Decisione

15.2024.68

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione del credito posto in esecuzione ivi indicato. Nuovi fatti e prove sollevati con la replica spontanea. Onere della prova dell’opposizione al precetto esecutivo

4 ottobre 2024Italiano7 min

n. __________ promossa da PI 1 e PI 2 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'339.25

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.68

Lugano

4 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 giugno 2024 di

RI 1 c/o PI 3, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26 febbraio 2024

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

PI 2,

(patrocinati dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa da PI 1 e PI 2 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'339.25

oltre agl’interessi del 5% dal 13 giugno 2023 a convalida del sequestro n. __________

decretato il 12 luglio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

contro lo stesso escusso, il 3 ottobre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha chiesto all’Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) presso

il Tribunale italiano di __________ (ME) di notificare in via rogatoria a RI 1,

presso PI 3 all’indirizzo “__________”, il decreto di sequestro, il verbale di

sequestro e il precetto esecutivo.

B. Tramite

attestazione giusta l’art. 6 della Convenzione relativa alla notificazione e

alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in

materia civile o commerciale, l’UNEP ha comunicato all’UE di aver notificato

gli atti a RI 1 il 17 gennaio 2024.

C. In

mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 26 febbraio 2024 l’Ufficio ha

proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1 e PI 2, emettendo l’avviso di

pignoramento per il 5 marzo 2024 e spedendolo all’escusso per posta semplice.

D. Dopo

aver eseguito il pignoramento d’ufficio in assenza del­l’escusso, l’UE ha

emesso il verbale di pignoramento il 22 aprile 2024 e lo stesso giorno ha

domandato nuovamente all’UNEP di procedere in via rogatoria alla notificazione sia

dell’avviso che del verbale di pignoramento.

E. Con

ricorso del 13 giugno 2024 RI 1 si aggrava contro l’avviso di pignoramento,

dichiarando di non accettarlo e d’interporvi opposizione.

F. Mediante

osservazioni del 21 giugno 2024 l’UE postula la reiezio­ne del ricorso e

precisa di non aver ritenuto necessario notificare il ricorso alla controparte.

G. Tramite

replica spontanea del 16 luglio 2024 il ricorrente ribadisce sostanzialmente le

sue conclusioni, prendendo posizione sulle osservazioni dell’Ufficio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Per quanto attiene alla tempestività del ricorso, l’insorgente

sostiene di aver ricevuto l’avviso di pignoramento il 7 giugno 2024. Nelle sue

osservazioni, l’UE afferma invece di aver notificato in via rogatoria l’atto

impugnato già il 7 maggio 2024. Ora, dagli atti si evince in realtà che la data

citata dall’Ufficio è quella in cui l’UNEP ha ricevuto la rogatoria

dell’Ufficio (avviso di ricevimento __________), non quella di notificazione

dell’avviso di pignoramento a RI 1. Nell’incarto non è però presente alcuna attestazione

di notificazione dell’UNEP, sicché, in mancanza di prove, bisogna attenersi

alle allegazioni del debitore, secondo cui l’atto impugnato gli è pervenuto il

7.

giugno 2024.

Ciò

premesso, il gravame è datato 13 giugno 2024 e l’UE l’ha ricevuto il 21 giugno

(timbro dell’organo esecutivo posto sul ricor-so). La busta che lo conteneva

non reca però il timbro postale con la data

di spedizione, ragione per cui non è possibile stabilire quan­do il

ricorrente ha esattamente consegnato il gravame all’ufficio postale. Sia come

sia, non è necessario soffermarsi ulteriormente su tale questione, il ricorso

rivelandosi irricevibile per altri motivi (consid. 2.2). Per le stesse ragioni,

neppure occorre assegnare al ricorrente un termine perentorio nel senso dell’art.

7.

cpv. 5 LPR per redigere in lingua italiana il ricorso e la replica spontanea che

ha presentato in tedesco.

2.

Il

ricorrente si duole dell’avviso di pignoramento, siccome – a suo dire – da esso non risulta come sia stato

calcolato l’importo del cre­dito posto in esecuzione. Nella replica,

egli sostiene pure di aver interposto opposizione al precetto esecutivo

mediante scritto del 24 gennaio 2024, circostanza che, secondo lui, l’UE ha

deliberatamente ignorato.

2.1

Va

rilevato anzitutto che con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi

fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3). Ciò vale

sostanzialmente anche nella procedura di ricorso alle autorità di vigilanza

cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio

2018.

consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza

di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati

allegati già davanti all’or­gano esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del

Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF

15.2018.19

del 17 aprile 2019, consid. 2.3/a).

2.1.1

Nel

caso in rassegna, RI 1 ha allegato per la prima volta con la replica spontanea

di aver interposto opposizione al precetto esecutivo con lettera del 24 gennaio

2024, di cui produce una copia. Dal momento però che non sono stati fatti

valere già davanti all’UE né risultano dagli atti, la nuova circostanza di

fatto e il nuovo mezzo di prova sono in principio inammissibili in questa sede e

non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.

2.1.2

Ad

ogni modo, anche volendo tener conto di quanto fatto valere con la replica

spontanea, il ricorrente non ha comprovato l’invio della sua opposizione all’UE,

ma si è limitato a produrre la copia della lettera in questione, tra l’altro

nemmeno firmata, e ad affermare di averla spedita per posta A+, nonché di poter

produrre la relativa ricevuta in occasione della sua prossima visita in

Svizzera prevista per ottobre 2024, senza spiegare perché non gli sarebbe

possibile trasmetterla o farla trasmettere già al momento dell’inoltro del

ricorso. Stando così le cose, ricordato che l’onere della prova dell’opposizione

incombe all’escusso (sentenza della CEF 15.2021.102 del 5 gennaio

2022, pag. 3 e rinvio citato) e che deve far valere i suoi motivi

d’impugnazione entro il termine di ricorso dell’art. 17 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b; sentenza della CEF

15.2024.44

del 23 agosto 2024 consid. 3), sotto questo

profilo il ricorso sarebbe destinato all’insuccesso anche nel merito.

2.2

Per

quanto attiene infine all’importo posto in esecuzione, indicato nell’avviso di

pignoramento in “CHF 53'132.50,

spese e interessi compresi”, basti dire che si tratta

dello stesso importo menzionato nel precetto esecutivo dell’8 agosto 2023 (fr. 50'339.35

oltre a interessi del 5% dal 13 giugno 2023), maggiorato degli interessi e

delle spese sino al giorno dell’emissione dell’atto impugnato. Ciò posto, la

contestazione del ricorrente andava fatta valere median­te opposizione al

precetto esecutivo entro il termine prorogato di venti giorni concesso dall’UE

(art. 74 cpv. 1 e 33 cpv. 2 LEF) a decorrere dalla notificazione del precetto

esecutivo avvenuta il 17 gennaio 2024 (attestazione

dell’UNEP di stessa data), ciò che RI 1 non ha dimostrato di aver fatto

(consid. 2.1.2). Anche sotto questa prospettiva il ricorso s’avvera dunque irricevibile.

3.

Stante

il suo esito, non è necessario notificare agli escutenti né il giudizio odierno

né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a c/o PI 3, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.