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Decisione

15.2024.69

Fallimento. Convocazione all’interrogatorio. Richiesta di sospensione in attesa dell’esito di un’istanza di revisione della decisione di fallimento

25 settembre 2024Italiano5 min

nella misura in cui è diretto contro la convocazione disposta dal Konkursamt del Bezirk Höfe (SZ), il ricorso in esame è pertanto

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.69

Lugano

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 giugno 2024 di

RI 1 (SZ)

contro

l’operato della sede di Locarno dell’Ufficio

fallimenti nella procedura di fallimento aperta nei confronti del ricorrente

dal 22 settembre 2022, o meglio contro l’avviso provvisorio di apertura del

fallimento e contro l’invito a presentarsi al Konkursamt __________ (__________,

sede del suo studio legale) per essere sentito in via rogatoria il 21 giugno

2024 nel quadro della procedura di fallimento;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che

a domanda di PI 1, il Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città ha pronunciato il fallimento di RI 1 con decisione

del 21 settembre 2022 (inc. SO.2022.464);

che

mediante sentenza del 2 dicembre 2022, la scrivente Camera ha dichiarato

irricevibile il reclamo interposto da quest’ultimo contro la decisione

pretorile, siccome egli non aveva anticipato le spe­se processuali presumibili

nel termine suppletorio impartitogli;

che

la sede di Locarno dell’Ufficio fallimenti (UF) ha pubblicato l’avviso

provvisorio di apertura del fallimento di RI 1 sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale dell’8

settembre 2023;

che

richiamata la richiesta rogatoria dell’UF del 17 maggio 2024, con e-mail del 19

giugno 2024 l’Ufficiale del Konkursamt __________ ha convocato RI 1 per il 21 giugno 2024 pres­so i suoi uffici di __________,

dove questi ha una delle sedi del suo studio legale, al fine di procedere al

suo interrogatorio prescritto dal diritto del fallimento (art. 222 LEF e 37

RUF);

che

Fatti

il 14 giugno 2024 RI 1 ha presentato a questa Camera un’istanza di revisione

della decisione di fallimento e della sentenza del 2 dicembre 2022 con cui il

suo reclamo è stato dichiarato irricevibile;

che

con il ricorso in esame, anch’esso del 14 giugno 2024, RI 1 chiede, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, di

sospendere la sua citazione all’interrogatorio fino alla conclusione

della procedura di revisione della decisione di

fallimento e/o della procedura penale diretta contro PI 1;

che

il 27 giugno 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla

concessione dell’effetto sospensivo;

che

la competenza di decidere su un ricorso diretto contro la

decisione di un ufficio (di esecuzione o dei fallimenti) che ordina un atto

ufficiale da eseguire in via rogatoria in un altro circondario (art. 4 cpv. 1

LEF) – in particolare l’interrogatorio del fallito giusta l’art. 222 LEF (DTF

141 III 580 consid. 3.3.1 i.f.) – spetta all’auto­rità di vigilanza del Cantone

in cui si trova il circondario dell’ufficio richiedente, mentre quella di

decidere su un ricorso diretto contro l’esecuzione dell’atto

richiesto incombe all’autorità del Cantone in cui si trova

il circondario dell’ufficio richiesto (cfr. DTF 145 III 487 consid. 3.4.2

e i riferimenti; sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023, consid.

4.3);

che

nella misura in cui è diretto contro la convocazione disposta dal Konkursamt del Bezirk Höfe (SZ), il ricorso in esame è pertanto

Considerandi

irricevibile, poiché l’autorità di vigilanza competente sarebbe quel­la del

Cantone Svitto;

che il ricorso è pure irricevibile per quanto

riguarda la decisione del­l’UF di delegare l’interrogatorio del ricorrente al Konkursamt del Be­zirk Höfe, siccome è stato inoltrato tardivamente

(giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF) più di dieci giorni dopo la sua emissione, il 17

maggio 2024;

che

ad ogni modo la contestazione della decisione di fallimento e dell’avviso

provvisorio di apertura del fallimento è manifestamente tardiva, sicché non sarebbe

necessario entrare nel merito delle censure del ricorrente, in particolare

sulla pretesa inosservanza dell’art. 333 LEF, ch’egli avrebbe dovuto sollevare

con un reclamo contro la decisione di fallimento, né sulle doglianze fondate

sugli art. 60 cpv. 1bis LCA e 181 CP o sulla pretesa carente notifica della decisione

austriaca del 15 novembre 2019 all’origine del fallimento, che la Camera ha del

resto già avuto modo di respingere (sentenza 15.2022.72-74 del 17 agosto 2022,

consid. 2.3 e 3);

che

la decisione di fallimento e l’avviso provvisorio di apertura del fallimento non

possono neppure essere considerati nulli, come sostenuto dal ricorrente, poiché

egli ha avuto modo d’impugnarli in precedenza e del resto ha effettivamente

inoltrato un reclamo contro la decisione di fallimento, salvo vederselo dichiarato

irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali presumibili;

che

l’istanza di revisione non ha effetto sospensivo automatico (art. 331 cpv. 1

CPC);

che

sia come sia, la Camera l’ha dichiarata irricevibile con decisione odierna (inc. 14.2024.84), di nuovo per mancato anticipo del­le spese

processuali presumibili;

che

il ricorso si rivela in definitiva integralmente irricevibile;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.