15.2024.69
Fallimento. Convocazione all’interrogatorio. Richiesta di sospensione in attesa dell’esito di un’istanza di revisione della decisione di fallimento
25 settembre 2024Italiano5 min
nella misura in cui è diretto contro la convocazione disposta dal Konkursamt del Bezirk Höfe (SZ), il ricorso in esame è pertanto
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Incarto n.
15.2024.69
Lugano
25 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 giugno 2024 di
RI 1 (SZ)
contro
l’operato della sede di Locarno dell’Ufficio
fallimenti nella procedura di fallimento aperta nei confronti del ricorrente
dal 22 settembre 2022, o meglio contro l’avviso provvisorio di apertura del
fallimento e contro l’invito a presentarsi al Konkursamt __________ (__________,
sede del suo studio legale) per essere sentito in via rogatoria il 21 giugno
2024 nel quadro della procedura di fallimento;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
a domanda di PI 1, il Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città ha pronunciato il fallimento di RI 1 con decisione
del 21 settembre 2022 (inc. SO.2022.464);
che
mediante sentenza del 2 dicembre 2022, la scrivente Camera ha dichiarato
irricevibile il reclamo interposto da quest’ultimo contro la decisione
pretorile, siccome egli non aveva anticipato le spese processuali presumibili
nel termine suppletorio impartitogli;
che
la sede di Locarno dell’Ufficio fallimenti (UF) ha pubblicato l’avviso
provvisorio di apertura del fallimento di RI 1 sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale dell’8
settembre 2023;
che
richiamata la richiesta rogatoria dell’UF del 17 maggio 2024, con e-mail del 19
giugno 2024 l’Ufficiale del Konkursamt __________ ha convocato RI 1 per il 21 giugno 2024 presso i suoi uffici di __________,
dove questi ha una delle sedi del suo studio legale, al fine di procedere al
suo interrogatorio prescritto dal diritto del fallimento (art. 222 LEF e 37
RUF);
che
Fatti
il 14 giugno 2024 RI 1 ha presentato a questa Camera un’istanza di revisione
della decisione di fallimento e della sentenza del 2 dicembre 2022 con cui il
suo reclamo è stato dichiarato irricevibile;
che
con il ricorso in esame, anch’esso del 14 giugno 2024, RI 1 chiede, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, di
sospendere la sua citazione all’interrogatorio fino alla conclusione
della procedura di revisione della decisione di
fallimento e/o della procedura penale diretta contro PI 1;
che
il 27 giugno 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla
concessione dell’effetto sospensivo;
che
la competenza di decidere su un ricorso diretto contro la
decisione di un ufficio (di esecuzione o dei fallimenti) che ordina un atto
ufficiale da eseguire in via rogatoria in un altro circondario (art. 4 cpv. 1
LEF) – in particolare l’interrogatorio del fallito giusta l’art. 222 LEF (DTF
141 III 580 consid. 3.3.1 i.f.) – spetta all’autorità di vigilanza del Cantone
in cui si trova il circondario dell’ufficio richiedente, mentre quella di
decidere su un ricorso diretto contro l’esecuzione dell’atto
richiesto incombe all’autorità del Cantone in cui si trova
il circondario dell’ufficio richiesto (cfr. DTF 145 III 487 consid. 3.4.2
e i riferimenti; sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023, consid.
4.3);
che
nella misura in cui è diretto contro la convocazione disposta dal Konkursamt del Bezirk Höfe (SZ), il ricorso in esame è pertanto
Considerandi
irricevibile, poiché l’autorità di vigilanza competente sarebbe quella del
Cantone Svitto;
che il ricorso è pure irricevibile per quanto
riguarda la decisione dell’UF di delegare l’interrogatorio del ricorrente al Konkursamt del Bezirk Höfe, siccome è stato inoltrato tardivamente
(giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF) più di dieci giorni dopo la sua emissione, il 17
maggio 2024;
che
ad ogni modo la contestazione della decisione di fallimento e dell’avviso
provvisorio di apertura del fallimento è manifestamente tardiva, sicché non sarebbe
necessario entrare nel merito delle censure del ricorrente, in particolare
sulla pretesa inosservanza dell’art. 333 LEF, ch’egli avrebbe dovuto sollevare
con un reclamo contro la decisione di fallimento, né sulle doglianze fondate
sugli art. 60 cpv. 1bis LCA e 181 CP o sulla pretesa carente notifica della decisione
austriaca del 15 novembre 2019 all’origine del fallimento, che la Camera ha del
resto già avuto modo di respingere (sentenza 15.2022.72-74 del 17 agosto 2022,
consid. 2.3 e 3);
che
la decisione di fallimento e l’avviso provvisorio di apertura del fallimento non
possono neppure essere considerati nulli, come sostenuto dal ricorrente, poiché
egli ha avuto modo d’impugnarli in precedenza e del resto ha effettivamente
inoltrato un reclamo contro la decisione di fallimento, salvo vederselo dichiarato
irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali presumibili;
che
l’istanza di revisione non ha effetto sospensivo automatico (art. 331 cpv. 1
CPC);
che
sia come sia, la Camera l’ha dichiarata irricevibile con decisione odierna (inc. 14.2024.84), di nuovo per mancato anticipo delle spese
processuali presumibili;
che
il ricorso si rivela in definitiva integralmente irricevibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.