15.2024.7
Verbale di pignoramento. Nuovi fatti e domande in replica spontanea. Accertamenti dei mezzi di sussistenza dell’escusso e della moglie, di un credito per la vendita di una società e dei movimenti di conti bancari durante il “periodo sospetto”
15 maggio 2024Italiano17 min
oltre ad accessori, il 15 novembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.7
Lugano
15 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 gennaio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 gennaio
2024 nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 5, tra cui l’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 5 promosse nei confronti di PI 1, tra
cui l’esecuzione n. __________ di RI 1 per l’incasso di fr. 45'000.–
oltre ad accessori, il 15 novembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha pignorato la quota “A” di comproprietà dell’escusso di ½ della
particella n. __________ RFD __________.
B. Preso
atto del verbale di pignoramento emesso dall’Ufficio il 10 gennaio 2024, RI 1
vi si è aggravato con ricorso del 16 gennaio 2024. Con ordinanza del 17 gennaio
2024 il presidente di questa Camera ha invitato il ricorrente a formulare in
modo preciso le sue domande entro dieci giorni.
C. Mediante
complemento del 25 gennaio 2024 RI 1 ha chiesto
che il pignoramento venga esteso all’intera particella n. __________ RFD __________.
D. Tramite
osservazioni del 15 febbraio 2024 l’UE si riconferma nel provvedimento
impugnato, dopo aver precisato di aver provveduto a un complemento d’informazioni
in presenza del debitore il 6 febbraio 2024 (recte: 31 gennaio 2024). Il resistente è invece rimasto silente.
E. Il
22 febbraio 2024 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, ove ha posto
all’Ufficio una serie di domande sull’esecuzione del pignoramento.
F. Con
ordinanza del 28 febbraio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la
notificazione della replica a PI 1 e all’Ufficio e assegnato loro un termine
di dieci giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.
G. Mediante
duplica del 7 marzo 2024 l’organo esecutivo ha sostanzialmente ribadito le
proprie conclusioni, precisando alcuni punti. Lo stesso giorno l’ PA 1 si è
legittimata come patrocinatrice di PI 1 e ha chiesto una proroga del termine
per presentare la duplica, richiesta che, in mancanza di motivazione, il
presidente della Camera ha dichiarato irricevibile con ordinanza dell’11 marzo
2024. Infine, con nuove osservazioni del 21 marzo 2024 il ricorrente ha
contestato le ultime argomentazioni dell’Ufficio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 gennaio 2024 dall’UE, il
ricorso inoltrato il 16 gennaio è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF), come lo è pure il complemento presentato il 25 gennaio 2024, ovvero entro
il termine di dieci giorni assegnato con ordinanza del 17 gennaio.
2.
La
replica spontanea è fondata su diversi fatti e documenti nuovi (rispetto al
ricorso) e contiene richieste istruttorie nuove, intese all’assunzione di
ulteriori informazioni dall’escusso ed eventualmente da terzi (v. osservazioni
1, 2, 3 e 5 della replica). Ora, sebbene con la replica spontanea non sia
consentito in principio allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF
144.
III 119 consid. 2.3), ciò che vale anche nella procedura di ricorso davanti
alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid.
7.1
con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio
i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n.
2.
LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo
esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017
del 14 novembre 2017), questa Camera ha avuto già modo di stabilire che la
situazione è diversa se l’ufficio d’esecuzione attua nuovi atti istruttori
durante la procedura di ricorso, come nella fattispecie con l’interrogatorio
dell’escusso del 31 gennaio 2024. Certo, se il loro esito non induce l’ufficio
a modificare il provvedimento impugnato, un nuovo ricorso non è possibile. Dei
fatti nuovi così accertati e
dei nuovi documenti assunti dall’ufficio l’autorità di
vigilanza deve però tenere conto d’ufficio. D’altronde, siccome il pignoramento
non può considerarsi terminato prima della decisione sul ricorso, l’ufficio
rimane tenuto, se del caso a richiesta dell’autorità di vigilanza, a verificare
le (nuove) affermazioni dell’escusso qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano
fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (sotto, consid. 4.2). In
questo senso sono ammissibili nuove richieste d’accertamento formulate dal
ricorrente sulla scorta del complemento istruttorio attuato dall’ufficio, purché siano idonee a identificare
beni dell’escusso non ancora accertati o informazioni su atti potenzialmente
revocabili (sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid.
2.3/b).
2.1
Va
però ricordato che un pignoramento complementare in sede di
ricorso contro il pignoramento di base è possibile solo per beni che già erano
del debitore alla scadenza del termine di partecipazione, mentre beni entrati
nel suo patrimonio successivamente possono essere oggetto soltanto di un
pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF. Se il
pignoramento di base (o complementare) è tempestivamente contestato con un
ricorso, come nella fattispecie, il pignoramento dovrà essere esteso, nella
misura necessaria e a prescindere dal tempo trascorso, a tutti i beni del
debitore che già esistevano prima della scadenza del termine di partecipazione.
Per contro se il pignoramento di base (o complementare) non è contestato, o lo
è tardivamente, ai creditori rimane unicamente la via del pignoramento
successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF (citata 15.2018.19, consid.
2.4/b e 2.4/c).
2.2
Nel caso concreto, le nuove misure istruttorie richieste dal ricorrente
con la duplica spontanea sono, di principio, ammissibili nella misura in cui si
riferiscono a documenti o informazioni assunti dall’UE dopo l’inoltro del
ricorso. La loro pertinenza andrà però valutata singolarmente nei rispettivi
considerandi (sotto, consid. 4.3 e segg.).
3.
Nel
ricorso l’insorgente rimprovera anzitutto all’Ufficio di aver pignorato
soltanto la quota “A” di comproprietà di ½ della particella n. __________ RFD __________
anziché l’intero fondo, sostenendo che occorre “rendere giustizia al sistema giudiziario Svizzero” e mettere “un freno
all’operato del debitore”. Nella replica, egli chiede
inoltre di annullare “la comunione dei beni riguardante l’immobile” in questione.
3.1
L’ufficio
di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti
i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso
pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del
patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono
solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è
proprietario, così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra
fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve
pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del
patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia
andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF).
Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando questi è
proprietario del fondo di cui il procedente chiede il pignoramento, la
richiesta di quest’ultimo dev’essere motivata e suffragata da indizi (DTF 132
III 281, consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid.
7.1
e rinvio).
3.2
Nel
caso in rassegna, emerge dal registro fondiario che la particella n. __________ RFD __________ appartiene per metà a PI 1 (quota di comproprietà “A”)
e per l’altra metà alla moglie PI 2 (quota di comproprietà “B”) e che entrambi
hanno acquistato la rispettiva quota mediante atto di compravendita del 6
maggio 2009. Ora, il ricorrente non motiva né rende verosimile che la quota di
comproprietà “B” del fondo in questione, benché sia formalmente intestata ad PI
2, appartenga in realtà all’escusso o che la rivendicazione di proprietà della
prima sia fondata su un atto revocabile o sembri abusiva. Stando così le cose,
in mancanza d’indicazioni contrarie dell’escutente suffragate da indizi, nella
fattispecie l’Ufficio ha agito conformemente alla legge laddove si è attenuto
all’iscrizione del registro fondiario per determinare il bene da pignorare, sicché
la censura s’avvera infondata.
3.3
È
inoltre irricevibile la domanda ricorsuale contenuta nella replica e volta all’annullamento
della “comunione dei beni
riguardante l’im-mobile”. A prescindere dal fatto che
il ricorrente pare probabilmente intendere chiedere lo scioglimento della
comproprietà del fondo, va ricordato che sono inammissibili senza eccezioni le
nuove richieste formulate con la replica, poiché sono per definizione tardive
sotto il profilo dell’art. 17 cpv. 2 LEF (citata 15.2018.19, consid. 2.3/a i.f.), fermo restando
che la domanda riguarda in realtà una questione di merito che esula dal potere
cognitivo di questa Camera, competente a verificare unicamente la conformità
dell’operato degli organi d’esecuzione o di fallimento alla legge.
4.
Il
ricorrente contesta altresì all’UE di non aver proceduto a tutti gli
accertamenti necessari a pignorare i beni appartenenti all’escusso, facendo
valere che quest’ultimo non è stato interrogato sui suoi beni pignorabili,
compresi i suoi redditi, né sul regime matrimoniale adottato da lui e sua moglie.
Da
parte sua, l’Ufficio spiega nelle osservazioni che, dopo ulteriore
convocazione, ha finalmente potuto interrogare l’escusso il 31 gennaio 2024 e che in quell’occasione PI 1 ha
dichiarato di non percepire alcun introito e di essere aiutato finanziariamente
da parenti. L’escusso ha altresì precisato che sua moglie possiede la patente
di esercente, grazie alla quale consegue un guadagno di circa fr. 1'000.–
al mese, appena sufficiente al loro sostentamento, che il saldo dei suoi due
conti bancari presso il PI 5 ammonta rispettivamente a fr. 8.25 ed €
-28.55, che non vanta crediti verso terzi, che non è più azionista della
società PI 4 con sede a __________, siccome ha venduto le sue azioni all’attuale
membro del consiglio di amministrazione della stessa, PI 3, che non è
proprietario di altri beni immobili in Svizzera, ma unicamente di una quota di
comproprietà di ½ di un fondo sito in C__________ (Italia), il quale non
produce alcun reddito. L’organo esecutivo rileva infine di aver pure accertato
che con istrumento notarile del 9 novembre 2021 i coniugi PI 1 hanno adottato
il regime matrimoniale della separazione dei beni.
Nella
replica, l’insorgente mette in dubbio le dichiarazioni del debitore, ponendo
ulteriori quesiti all’UE. Domanda in particolare se sono stati chiesti all’escusso
i documenti relativi alle sue spese indispensabili e gli estratti dei movimenti
bancari del 2023 dei suoi conti, se è stato prodotto il contratto di lavoro di
sua moglie e se è stato consegnato l’atto notarile relativo al regime della
separazione dei beni. Egli rileva inoltre che, malgrado le sue indicazioni, il
debitore non ha fatto menzione della sua casa famigliare con terreno annesso a
P__________ (Italia) né di essere titolare della società PI 6 e, infine, che la
moglie è socia dal 23 novembre 2023 della PI 7.
In
duplica, l’Ufficio fa notare di aver già svolto gli accertamenti richiesti da RI
1.
in occasione della precedente procedura esecutiva n. __________, conclusasi
con il versamento a suo favore di fr. 120'258.70. In quell’ambito, l’UE
specifica di aver verificato in particolare che la società PI 6 appartiene alla
moglie dell’escusso e che quest’ultimo non percepisce alcun reddito dalla
medesima.
Nelle
osservazioni del 21 marzo 2024 il ricorrente rileva che PI 1 era proprietario
dell’PI 6 e che la moglie ha ottenuto delle quote azionarie verso la fine del
2023.
Egli chiede infine nuovamente se l’Ufficio ha preteso la produzione degli
estratti dei conti dell’escusso relativi movimenti bancari 2023 e 2024.
4.1
Al
riguardo va rilevato anzitutto che nonostante nel complemento del ricorso si
sia limitato a domandare l’estensione del pignoramento all’intero fondo n. __________ RFD __________, si comprende che il
ricorrente intende chiedere che vengano svolte anche ulteriori indagini al fine
di pignorare altri beni del debitore, prova ne è ch’egli ha indicato di effettuare
verifiche su altri beni che apparterrebbero a lui. Il ricorso può dunque essere
esaminato pure alla luce di tale conclusione implicita.
4.2
In
sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio
d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non
siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento
(art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61,
consid. 2; Sievi in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli
uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve
sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di
regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a
effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi,
op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso
risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del
suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può
limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente
indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le
sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente
emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80;
sentenza della CEF 15.2016.53 del 7 luglio 2017, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 19 ad art. 91). In vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’ufficio può
finanche invitare il debitore a fornire informa-zioni sul periodo antecedente
il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” giusta gli
art. da 286 a 288 LEF (DTF 135 III 663
consid. 3.2.2; 129 III 239 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale federale
7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2 e 7B. 131/2001; citata 15.2018.19,
consid. 9).
4.2.1
Riguardo
in concreto alla richiesta dell’atto notarile di adozione del regime
matrimoniale della separazione dei beni, basti dire che agli atti ve n’è una
copia, che l’insorgente potrà all’occorrenza visionare nell’incarto dell’UE. La
relativa domanda s’avvera pertanto senza oggetto.
4.2.2
Per
quanto attiene invece agli immobili in Italia, compreso quello di P__________, che RI 1 sostiene essere di
proprietà del debitore, occorre rammentare che i fondi dell’escusso
situati all’estero non possono essere pignorati in Svizzera per il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sentenza
della CEF 15.2021.28 del 15 ottobre 2021, consid. 2.5 e riferimenti citati). L’Ufficio
potrebbe tutt’al più pignorare eventuali crediti per pigioni (citata
15.2018.19, consid. 18.4), ma il ricorrente non ha fornito indizi concreti sull’esistenza
di pigioni incassate da PI 1, ragione per cui non si giustifica che l’UE
proceda ad altri approfondimenti in proposito.
4.2.3
Relativamente
alle allegazioni sull’PI 6, a prescindere dal
fatto che l’insorgente non ha contestato l’osservazione dell’UE, secondo
cui nella procedura esecutiva n. __________, promossa dallo stesso RI 1, era emerso
che PI 1 non percepiva redditi dalla società in questione, si evince dagli atti
che dopo il ricorso l’Ufficio ha svolto altre indagini in merito, ponendo
domande puntuali all’escusso con e-mail del 9 febbraio 2024. In risposta,
mediante e-mail del 19 febbraio 2024 PI 1 ha dichiarato di aver venduto a PI 3 le
azioni della società in questione al prezzo di fr. 55'000.–, che l’acquirente
ne ha parzialmente pagato il prezzo mediante compensazione di un suo credito di
fr. 33'000.– e versamento di fr. 10'000.–, mentre “avrebbe dovuto versare il saldo CHF 12'000.–
entro 15 giorni”.
Ora,
di fronte a tale dichiarazione, appare lecito chiedersi perché l’Ufficio non ha posto all’escusso domande sul
credito di fr. 12'000.– ch’egli vanterebbe nei confronti d’PI 3 né proceduto
al suo pignoramento. Per tali ragioni, il ricorso è fondato su tale punto e
impone all’organo esecutivo di verificare la possibilità di pignorare il
credito in questione, come meglio verrà indicato nel prosieguo (sotto, consid.
5.).
4.2.4
Relativamente
alla domanda di sapere se l’UE ha chiesto i documenti giustificativi delle
spese indispensabili dell’escusso e il contratto di lavoro di sua moglie,
emerge dagli atti che l’organo esecutivo non ha rinvenuto eccedenze salariali
pignorabili del debitore, motivo per cui non ha preteso da costui la
produzione dei documenti in questione. Tuttavia, l’Ufficio è pure rimasto passivo
di fronte alle affermazioni del debitore, secondo cui egli non percepisce alcun
introito, è aiutato finanziariamente da parenti e sua moglie consegue un
salario di fr. 1'000.– al mese, appena sufficiente al loro sostentamento.
Ora, davanti a tali dichiarazioni, la cui attendibilità e completezza appaiono
perlomeno dubbie, volendo anche considerare solo il minimo d’esistenza di base della
coppia di fr. 1'700.–, le spese di
riscaldamento, illuminazione e manutenzione della loro “prestigiosa villa” “__________”
in cui vivono a __________ nonché i costi di spostamento,
l’UE non poteva attenersi acriticamente a farne menzione nel verbale,
senza porre ulteriori quesiti all’escusso. Non è invero dato di sapere quali
siano i “parenti” dai quali egli riceve aiuti, quale ne sia l’ammontare né per quale
motivo (donazione, prestito, remunerazione di servizi, ecc.) li vengono elargiti
e sotto quale forma. Anche per questo motivo, l’incarto va retrocesso all’organo
esecutivo affinché completi l’istruttoria. Solo qualora dalle risposte dell’escusso
dovesse evincersi ch’egli percepisce redditi finora non identificati, l’UE
dovrà accertare il minimo esistenziale della coppia e approfondire la questione
dei redditi della moglie in vista della determinazione di un’eventuale quota
pignorabile nel senso dell’art. 93 LEF.
4.2.5
Dalle
risposte fornite da PI 1 si fatica a capire come faccia la coppia a mantenersi.
Se tale interrogativo dovesse persistere al termine dei nuovi accertamenti, l’UE
dovrà assumere dall’escusso o dalla banca gli estratti dettagliati dei
movimenti dei suoi conti durante il “periodo sospetto” ai fini dell’azione
revocatoria per dolo, che inizia cinque anni prima dell’avvio dell’esecuzione (art.
288.
cpv. 1 e 288a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio
2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 12 gennaio 2023.
5.
Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto va
rinviato all’UE affinché proceda a ulteriori complementi e accertamenti atti a
determinare l’eventuale pignoramento del credito di fr. 12'000.– vantato
dall’escusso nei confronti d’PI 3 (sopra, consid. 4.2.3) e a stabilire chi sono
i “parenti” dai quali egli riceve aiuti, quale ne sia l’ammontare, il motivo e la forma (sopra, consid. 4.2.4). A tal uopo, l’organo
esecutivo interrogherà nuovamente l’escusso e lo inviterà a fornire i documenti
concernenti la vendita delle azioni dell’PI 6 (con-tratto, estratti
conto giustificanti il pagamento del prezzo o ricevute di pagamento,
corrispondenza intrattenuta con l’acquirente, ecc.) e procederà al pignoramento
del credito di fr. 12'000.– che PI 1 dovesse tuttora vantare nei confronti
dell’acquirente oppure della somma (residua) già incassata. Qualora dovesse
risultare dai nuovi accertamenti ch’egli percepisce redditi finora non
identificati, l’UE dovrà inoltre accertare il minimo esistenziale della coppia e
approfondire la questione dei redditi della moglie (sopra, consid. 4.2.4).
Infine, se la nuova indagine non dovesse permettere di chiarire come faccia la
coppia a mantenersi, l’UE assumerà dall’escusso o dalla banca gli estratti
dettagliati dei movimenti dei suoi conti dal gennaio del 2018 (sopra, consid.
4.2.5). Svolte siffatte verifiche, l’Ufficio ne darà atto nel verbale e si
determinerà nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non è senza oggetto, il ricorso
è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’Ufficio
d’esecuzione, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini
nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.