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Decisione

15.2024.70

Ricorso contro il rifiuto dell’ufficio d’esecuzione di compilare l’allegato V della CLug relativamente al verbale di pignoramento

21 gennaio 2025Italiano21 min

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 14'792.36 oltre ad

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.70

Lugano

21 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26 giugno 2024 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2023 dalla sede

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 14'792.36 oltre ad

accessori. Al precetto esecutivo notificatole il 31 agosto 2023, l’escussa non

ha interposto opposizione.

B. Con domanda del 18 settembre 2023 l’escutente ha

chiesto la con­tinuazione dell’esecuzione.

C. Il

21 settembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 ottobre,

allorquando ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escussa limitatamente

a fr. 500.– mensili a partire da quel giorno stesso. Il 1° dicembre 2023 l’Ufficio

ha quindi emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso alle parti.

D. Con

e-mail del 14 giugno 2024 la RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo se è

competente a compilare l’allegato V della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimen­to e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (Convenzione di Lugano o CLug, RS 0.275.12) al fine di far

riconoscere ed eseguire in Italia il verbale di pignoramento e ottenere così misure pignoratizie sui beni immobili ivi

ubicati di proprietà del­l’escussa.

E. Tramite

e-mail del 17 giugno 2024 l’UE ha risposto di non essere autorizzato a compilare

l’allegato, invitando l’escutente a rivolgersi al Servizio di autentica

documenti della Cancelleria dello Stato del Canton Ticino. Quest’ultimo,

interpellato in seguito dalla RI 1, ha spiegato mediante e-mail del 18 giugno

2024 di essere competente unicamente ad apporre la postilla sui documenti del­l’amministrazione

cantonale che devono essere notificati all’este­­ro.

F. Con

ricorso del 26 giugno 2024 la RI 1 ai aggrava contro l’e-mail 17 giugno 2024,

chiedendo di ordinare all’UE di compilare l’allegato V della CLug, da allegare

al verbale di pignoramento. In subordine, postula che la Camera compili direttamente

l’allegato al posto dell’Ufficio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 giugno 2024, il ricorso presentato

il 26 giugno 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), sotto

questo profilo.

1.1

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il

ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

non ottenibile in altro modo. È dunque ammissibile unicamente per

contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti

materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di

esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del

Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III

400.

consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2019.88 del 21

ottobre 2019, pag. 2 e rinvii).

1.2

Nella

fattispecie, è dubbio che l’atto impugnato

sia un provvedimen­to di tale natura, l’UE essendosi limitato a

dichiarare di non essere autorizzato a compilare l’allegato V della Convenzione

di Lugano, circostanza che non ha nessun influsso sulla continuazione o la fine

della procedura esecutiva promossa dall’escutente in Svizze­ra. La questione

può comunque rimanere irrisolta, giacché il ricorso si rivela infondato nel

merito (sotto consid. 3.3).

2.

La

ricorrente si duole del rifiuto dell’Ufficio di compilare il noto allegato relativamente

al verbale di pignoramento emesso il 1° dicembre 2023. In proposito, sostiene

che in virtù degli art. 32 e 62 CLug, l’UE è un’autorità statale competente a

trattare la materia civile e commerciale nel senso della Convenzione di Lugano

ed emana provvedimenti suscettibili di un contraddittorio e di un controllo

giurisdizionale nella procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF, sicché è

tenuto a compilare l’allegato in questione per quanto attiene ai provvedimenti ch’esso emette. Fa altresì

notare che l’escus­­sa non ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e che, come stabilito da questa Camera nella sentenza 15.2016.18 del

15.

giugno 2016, la Convenzione stessa non vieta l’esecuzione forzata di pretese

che non sono state preventivamente accertate con decisione. Rileva inoltre che

nel Messaggio del 18 febbraio (recte 31 marzo) 2009 relativo al decreto federale che approva e attua la Convenzione di Lugano, il Consiglio

federale ventilava l’ipo­tesi che “anche un precetto esecutivo potrebbe rientrare nel

campo di applicazione delle disposizioni della nuova CLug, a condizione che sia

stato emesso in riferimento a un credito connesso a una questio­ne civile o

commerciale” (FF 2009 1459, ad 2.3.5). Rimarca infine

che nel testo tedesco dell’art. 32 CLug è menzionato proprio il precetto

esecutivo (“Zahlungsbefehl”) tra le decisioni valide ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione.

2.1

Questa

Camera ha già avuto modo di stabilire che l’art. 62 CLug estende la

nozione di “giudice” (o meglio di “giurisdizione”) ad ogni autorità, anche

amministrativa, solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione)

giurisdizionale in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così

come lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a

statuire autoritativamente su controversie

in tali materie. Non è però il caso degli uffici d’ese­­cuzione svizzeri,

che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene all’emissione

del precetto esecutivo né in merito all’opposizione

interposta dall’escusso. A differenza del giudice del rigetto dell’opposizione,

infatti, essi nemmeno sono abilitati a verificare la legittimità dell’esecuzione,

ovvero l’esistenza dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF

(decisione o riconoscimento di debito). D’altronde, il precetto esecutivo, pur

divenuto definitivo in seguito alla mancata formulazione di un’opposizione, al

rigetto o al ritiro della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito

posto in esecuzione (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii),

sicché non passa in giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio

del “Mahnbescheid” del diritto

tedesco o del “decreto ingiuntivo”

del diritto italiano, di natura unicamente esecutiva e perciò limitati all’esecuzione

in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3; sentenze della CEF 14.2021.62

del 15 ottobre 2021 consid. 7, 15.2015.31

del 7 agosto 2015, consid. 4.2 e 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD

2014.

I 814n. 44c, consid. 7 e i rinvii; sotto consid. 2.3.7.3).

2.2

Il

precetto esecutivo svizzero non potrebbe del resto essere riconosciuto o

eseguito all’estero, giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può

conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal

diritto interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005,

consid. 4.2c, con i rimandi; Schu­ler/Rohn/Marugg in: Basler

Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed. 2024, n. 12 ad art. 32 CLug; Walther

in: Dasser/Oberhammer (a cura di),

Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 27 e 36 ad art. 32 CLug; contra: Domej in: Dasser/Oberhammer [a cura di],

Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 12 ad art. 62 CLug, che misconosce l’esigenza

di eseguibilità transfrontaliera [“grenzüberschreitend

vollstreckbar”] da lei stessa rilevata [ad n. 5]).

Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo (un’ingiunzione di

pagare) cui non si applica neppure l’art. 22 n. 5 CLug. Non è d’al­­tronde un

atto introduttivo d’istanza, siccome anche un’eventuale opposizione – una

semplice dichiarazione di volontà informale che può essere rilasciata direttamente all’agente notificatore (art. 74 e

75.

LEF) – non determina automaticamente l’apertura di una procedura

giudiziaria o amministrativa (l’azione ordinaria di accertamento o di rigetto dell’opposizione dev’essere

promossa dall’escu­­tente), ma si limita a sospendere l’esecuzione (art.

78.

cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea inoltre alcuna litispendenza (citate

15.2015.31, ibidem e 15.2013.34, ibidem).

2.3

Le

argomentazioni invocate dalla ricorrente non sono idonee né sufficienti a cambiare

tale giurisprudenza.

2.3.1

L’ipotesi

avanzata dal Consiglio federale nel Messaggio relativo all’approvazione della

nuova CLug (del 2007), secondo cui anche un precetto esecutivo “potrebbe” rientrare nel campo di

applicazio­ne della CLug, è fondata sul motivo per cui l’unica differenza con

la procedura d’ingiunzione tedesca (“Mahnbescheid”)

o italiana (“decreto ingiuntivo”)

consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il precetto esecutivo nel quadro

della procedura svizzera viene emesso da un’autorità amministrativa e non

giudiziaria, differenza da considerare irrilevante in virtù del nuovo art. 62

CLug. Vengono però misconosciute altre differenze fondamentali: anche se non sono

oggetto di opposizione, le decisioni germaniche e italiane esplicano effetti

sia di diritto sostanziale, sia esecutivi suscettibili di essere fatti valere

in qualsiasi procedura, anche all’estero, mentre

il precetto esecutivo svizzero ha effetti, appunto, esclusivamen­te

esecutivi nella singola esecuzione in cui è stato emesso (sopra consid. 2.1 i.f.); in caso di opposizione (art. 74

LEF), non sfocia automaticamente in una procedura giudiziaria e neppure

sostanziale, giacché incombe all’escutente avviare una procedura di

eliminazione dell’opposizione (art. 79 segg. LEF); l’ufficio d’esecu­­zione

svizzero non ha funzioni giudiziarie secondo l’art. 62 CLug (Walther, op. cit., n. 25 ad art. 32; Staehelin in: Dasser/Ober­hammer (a cura di),

Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 97 ad art. 47 CLug; Domej, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 62),

giacché non ha alcun potere di esame del

credito posto in esecuzione (Schuler/ Rohn/Marugg, op. cit. loc. cit.; Walther, op. cit., n. 27 ad art. 32), neppure in caso di opposizione, e la

procedura esecutiva stessa non garantisce il diritto di essere sentito

dell’escusso (su

tale esigenza di contraddittorio: Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a

ed. 2011, n. 9 ad art. 32 vEUGVO), se non in una procedura

separata (di eliminazione dell’opposizione giusta gli art. 79 segg. LEF)

davanti a un’altra autorità di tipo giudiziario (ciò che sfugge a Domej, op. cit., n. 8 ad art. 62).

Andrebbe semmai considerata una “decisione” giusta

l’art. 32 CLug la decisione del giudice del rigetto dell’opposizione,

ciò che il Tribunale federale ha però indirettamente escluso, giudicando che

anche la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione è una causa “in

materia di esecuzione delle decisioni” nel senso

(oggi) dell’art. 22 n. 5 CLug (DTF 136 III 566 consid. 3.3, confermata nella

sentenza 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3). Vale a

maiore minus per il precetto esecutivo (Walther, op. cit., n. 27 ad art. 32; Staehelin, op. cit., n. 98 ad art. 47).

2.3.2

Contrariamente

a quanto crede il ricorrente, nulla può essere dedotto a favore della sua tesi

dall’esistenza di un ricorso all’autorità (giudiziaria) di vigilanza contro il

provvedimento dell’ufficio di esecuzione

(art. 17 LEF), siccome neppure all’autorità di vigilanza spet­ta alcun dovere

né potere di esame del credito.

2.3.3

Vero

è, come rileva il ricorrente, che per essere riconosciuta o dichiarata

esecutiva in un altro Stato parte alla CLug nel senso del­l’art. 32, non è

necessario che la “decisione” sia passata in giudicato, ma deve perlomeno essere esecutiva (DTF 135 III 670 con­sid.

3.1.3), ossia essere suscettibile di essere posta in esecuzione anche più volte

e all’estero, ciò che non è il caso del precetto esecutivo (sopra consid. 2.1 e

2.1.2).

2.3.4

La menzione del precetto esecutivo (“Zahlungsbefehl”) nella versio­ne in lingua tedesca dell’art. 32

CLug (“ordonnance

d’exécution” in francese,

“ordinanza d’esecuzione” in italiano, “decision of execu­tion” in inglese) non è in sé determinante, perché

nulla nei lavori preparatori lascia pensare (Walther,

op. cit., n. 26 ad art. 32) né nessuno sostiene – perlomeno il ricorrente non

indica riferimenti in merito – che

tale menzione sia stata adottata con riferimento al pre­cetto esecutivo del diritto svizzero. Riguarda

piuttosto il “Zahlungs­befehl”

del diritto tedesco (oggi “Mahnbecheid”:

Markus in: Dasser/Oberhammer (a cura di),

Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 172 ad

art. 22 CLug) o

austriaco (Geimer/Schütze, Europäisches

Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n. 30 ad art. 32

vEUGVOO).

2.3.5

Neppure

il riferimento alla sentenza 15.2016.18 giova all’insor­­gente. In quella

fattispecie la Camera si era invero limitata a stabilire che la Convenzione di

Lugano non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono state

preventivamente accertate con decisione, siccome nella procedura

esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica del titolo esecutivo o

dell’esistenza del credito invocato dal creditore avviene soltanto se l’escusso

interpone opposizione all’esecuzione (citata 15.2016.18, consid. 3.2), sicché,

in mancanza di opposizione, il creditore può chiedere il proseguimento dell’esecuzione

senza la necessità di far preventivamente accertare la sua pretesa mediante

decisione (art. 88 cpv. 1 LEF). Ciò non significa però che il precetto

esecutivo non colpito da opposizione costituisca una “decisione” e

nemmeno un’“ordi­­nanza o un mandato di esecuzione” nel senso dell’art. 32 CLug.

2.3.6

Non

va neppure perso di vista che il precetto esecutivo è un atto puramente esecutivo,

che in quanto tale non rientra nella nozione di decisione secondo l’art. 32

CLug (Walther, op. cit., n. 4 ad

art. 32 e i rinvii). Non si disconosce che la Convenzione di Lugano distingue

la procedura di produzione di titoli esecutivi (ai fori stabiliti negli art. 2

segg.) e quella di “esecuzione delle decisioni” secondo l’art. 22 n. 5. Sebbene

la Convenzione non preveda un ter­zo tipo di procedura, non se ne può dedurre

che escluda l’esecu­­zione forzata di crediti pecuniari nonostante l’assenza di

preventiva produzione di un titolo esecutivo emessa da un’autorità con funzione

giurisdizionale in materia civile o commerciale (apparentemente contra: Markus,

op. cit., n. 169 ad art. 22). La Convenzione non disciplina infatti l’esecuzione

forzata in generale, ma la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle

decisioni emesse da autorità con funzione giurisdizionale, come risulta dal suo

titolo stesso e dall’art. 1 n. 1 (sopra consid. 2.1). Orbene, è noto che il

diritto esecutivo svizzero fondato sulla LEF ha la caratteristica uni­ca in Europa

di permettere l’esecuzione anche senza preventiva produzione di un titolo

esecutivo emesso da un’autorità giudiziaria o amministrativa dotata di

competenza decisionale (FF 1991 III 4 n. 111). A differenza dell’ingiunzione di

diritto tedesco (“Mahnbescheid”) o

italiano (“decreto ingiuntivo”),

che in caso di mancata oppo­sizione è assimilata a un giudizio contumaciale (§

700.

cpv. 1 D-ZPO), rispettivamente a un decreto esecutivo (art. 647 CPCit.), il precetto esecutivo svizzero, seppure non

colpito da opposizione, non può mai, in sé, diventare una “decisione” nel senso degli art. 22 n. 5 e

32.

CLug, neppure quale “Entscheidsurrogat”

(sotto consid. 2.3.7.3; contra: Markus, op. cit., n. 174 ad art. 22).

2.3.7

Contrariamente

a quanto sostiene Markus (op.

cit., n. 172 ad art. 22), non si giunge a un’altra conclusione in base alle

decisioni del­la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGCE) in re

Michel

c/ Klomps (n. 166/80 del 16 giugno 1981) e Hengst Import (C-474/93 del 13 luglio 1995).

2.3.7.1

La

prima decisione (ai consid. 9 e 10, e nei dispositivi n. 1 e 2) qualifica il “Zahlungsbefehl” (oggi “Mahnbescheid” giusta il § 692 D-ZPO) del

diritto tedesco come una “domanda giudiziale”

nel senso dell’art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento

e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che

corrisponde sostanzialmente all’art. 34 n. 2

CLug) e l’autorizzazione dell’esecuzione (“Voll­streckungsbefehl”, oggi “Vollstreckungsbescheid” secondo il § 699) un

provvedimento esecutivo suscettibile di exequatur

secondo la procedura del Titolo 2 (corrispondente agli art. 32 segg. CLug).

Sotto questo profilo, il precetto esecutivo svizzero potrebbe costituire tutt’al

più una “domanda giudiziale”, non

una “decisione”. D’al­­tronde,

occorrerebbe che il precetto sia organicamente legato a una procedura volta all’emanazione

di una decisione esecutiva. In una decisione del 30 marzo 2023 (C-343/22 del 30

marzo 2023), la CGCE ha stabilito che è da considerare come domanda giudiziale

nel senso dell’art. 34 n. 2 CLug l’atto di citazione relativo ad un’azione per

riscossione di somme di denaro ai sensi del diritto svizzero e non il precetto

esecutivo svizzero emesso in preceden­za, ove non sia stata presentata una

domanda di eliminazione del­l’opposizione interposta contro il precetto, stante

l’assenza di unità funzionale tra il procedimento esecutivo e l’azione. A contrario, sembrerebbe che il precetto

esecutivo svizzero sia parificabile a una

domanda giudiziale nella procedura volta al rigetto dell’oppo­­sizione

interposta dall’escusso. Non è dato di capire se vale solo nell’ipotesi

di una causa ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF (in tal senso: Alexander R. Markus,

in ZZZ 2023, 424 ad D) o anche in una procedura sommaria a norma dell’art.

82.

LEF. La procedura sommaria non è però una procedura di accertamento del credito (“Erkenntnisverfahren”,

“processo di cognizione”), bensì di accertamento del titolo di

rigetto (DTF

148.

III 30 consid. 2.2). Si distingue pertanto dalle procedure

ordinarie previste nei procedimenti d’in­­giunzione (o monitori) del diritto

tedesco (§ 690 cpv. 1 n. 5 e 700 cpv. 3) o italiano (art. 645 cpv. 2 CPCit.) in

caso di opposizione all’ingiunzione. La

questione può tuttavia rimanere indecisa in que­sta sede, poiché anche

nell’ipotesi in cui il precetto esecutivo svizzero fosse da considerare come

una domanda giudiziale secondo l’art. 34 n. 2 CLug, non potrebbe allo stesso

tempo costituire pure una decisione esecutiva o un suo surrogato.

2.3.7.2

Nella decisione Hengst Import (sopra consid. 2.3.7), la CGCE ha invero ritenuto che il decreto

ingiuntivo del diritto italiano, unitamen­te al ricorso introduttivo, dev’essere

considerato come una “doman­da giudiziale o un atto equivalente” ai

sensi dell’art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Il decreto

costituisce però anche allo stesso tempo

una “decisione” nel senso degli art. 22 n. 5 e 32 CLug, ma solo dopo che

l’ingiunto ha avuto modo di far valere senza restrizioni i suoi motivi di

opposizione (ciò che non è il caso se il

decreto, in virtù dell’art. 642 CPCit.,

è dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua

emanazione senza previo contraddittorio: sentenza della CEF 14.2021.62 del 15

ottobre 2021) e che il giudice lo ha formalmente dichiarato esecuti­vo, che sia

in caso di mancata esecuzione o mancata costituzione in giudizio (art. 647 cpv.

1), in pendenza dell’opposizione a determinate condizioni (art. 648 cpv. 1),

oppure dopo conciliazione (art. 652), estinzione del processo o reiezione dell’opposizione (art. 653 e 654 CPCit). Il

precetto esecutivo svizzero non sospeso da opposizione non è per contro

oggetto di verifica.

2.3.7.3

A

prescindere dalle singolarità delle procedure appena menziona­te, la differenza

decisiva tra il precetto esecutivo svizzero e le ingiunzioni del diritto

tedesco e italiano è, ancora una volta, la limitazione del carattere esecutivo

in senso stretto del primo all’ese­­cuzione in corso e al territorio nazionale,

mentre le ultime due han­no una portata materiale generale nel senso che anche

l’ingiun­­zione cui non è stata validamente fatta opposizione (“Einspruch”, “opposizione”) ha valenza di

una decisione giudiziaria che non può più essere rimessa in discussione. Secondo

il § 700 cpv. 1 D-ZPO, il “Vollstreckungsbescheid” equivale a una sentenza contumaciale dichiarata

provvisoriamente esecutiva, che diventa definitiva se la parte contumace non vi

si oppone entro i termini di legge (§§ 338 e

339.

D-ZPO); pure il decreto ingiuntivo italiano cui non è stata fatta tempestiva opposizione vale sentenza di condanna

passata in giu­dicato che, secondo l’art. 2909 CCit., non può più essere

rimessa in questione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o

aventi causa (cfr. art. 647 CPCit.; tra altre: decisioni della Corte di

Cassazione civile, Sez. I, n. 25317 del 25 ottobre 2017, e Sez. III, n. 4799

del 17 maggio 1999). Al precetto esecutivo svizzero non è invece riconosciuta

né riconoscibile la qualità di decisione esecutiva, giacché l’escusso può far sospendere o annullare l’esecu­­zione

in ogni tempo mediante l’apposita

azione degli art. 85 o 85a LEF. Ciò vale anche se il precetto

esecutivo è fondato su un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF (contra: Markus,

n. 182 ad art. 22). A parte il fatto che l’ufficio d’esecuzione non è in grado

di determinare qual è il titolo fatto valere dall’escusso (la cui doman­da d’esecuzione

può limitarsi a indicare la causa del credito posto in esecuzione: art. 67 cpv.

1.

n. 4 LEF), la “decisione” ai sensi del­l’art. 22 CLug può solo essere, per l’appunto, il titolo di rigetto definitivo dell’art. 80

LEF, ossia la “decisione giudiziaria esecutiva” (cpv. 1) o l’atto

parificato (cpv. 2) che accerta l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del

credito posto in esecuzione.

2.3.8

Ne

segue che il precetto esecutivo svizzero non può essere riconosciuto o

dichiarato esecutivo in un altro Stato parte alla CLug (giusta gli art. 32

segg.), motivo per cui per quell’atto non avrebbe senso compilare

l’allegato V della CLug.

2.4

Altrettanto

vale per il verbale di pignoramento, trattandosi di un atto puramente

esecutivo, allestito per di più in una fase dell’ese­­cuzione che, a differenza

di quanto da alcuni sostenuto per il precetto esecutivo (v. Markus, op. cit., n. 180 ad art. 22),

non ha carattere preparatorio dell’esecuzione propriamente detta, ossia non

contiene alcun elemento di accertamento del credito posto in esecuzione. Il

verbale di pignoramento è infatti emesso da un’autorità amministrativa – l’ufficio

d’esecuzione – sulla scorta del modulo n. 7 edito dall’Ufficio federale di

giustizia, quale Alta vigilanza in materia

di LEF, che si limita ad attestare l’esecuzione del pignoramento,

elencando gli eventuali beni pignorati e il loro valore di sti­ma, nonché i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare

del cre­dito, il giorno e l’ora del pignoramento, come pure, quando ne

sia il caso, le pretese dei terzi, ed è sottoscritto dall’ufficiale o il

funzionario che vi ha proceduto (art. 112 cpv. 1 LEF). Tutti i dati

relativi al credito posto in esecuzione (tranne alcune spese esecutive) sono

ripresi tali e quali dal precetto esecutivo o dall’eventuale decisione di

rigetto parziale dell’opposizione. Gli effetti del verbale di

pignoramento, come quelli del precetto esecutivo, sono limitati al­l’esecuzione

in cui il pignoramento è stato eseguito e a quelle dei creditori che vi

partecipano giusta gli art. 110 e 111 LEF, e non si estendono aldilà dei

confini elvetici in virtù del principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sentenza della CEF 15.2024.7 del

15.

maggio 2024, consid. 4.2.1). Come per il precetto esecutivo, il verbale di

pignoramento non potrebbe pertanto in ogni caso essere riconosciuto o

eseguito all’estero, la procedura degli art. 32 segg. CLug non potendo conferire

a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto

interno (sopra consid. 2.2). Alla luce di tali considerazioni, nemmeno

il verbale di pignoramento può considerarsi una “decisione” o un’“ordinanza

o un mandato di esecuzione” o ai sensi dell’art. 32 CLug.

2.5

Ancorché

per altre ragioni, non legate alla competenza materiale o funzionale come pare intendere la motivazione dell’atto impugna­to,

l’UE ha dunque agito conformemente alla legge laddove si è rifiutato di

compilare l’allegato V della Convenzione di Lugano relativamente al verbale di

pignoramento, sicché la domanda in via principale si rivela infondata. La

natura del verbale di pignoramen­to esclude d’altronde che questa Camera possa

sostituirsi all’Uffi­­cio e compilare

direttamente tale documento, a prescindere dal fat­to che spetterebbe

comunque al giudice o all’autorità competente che ha emesso la decisione

rilasciare l’attestazione giusta l’alle­­gato V (art. 54 CLug), non all’autorità

di ricorso. Anche la doman­da in via subordinata s’avvera così priva di

fondamento e il destino del gravame è dunque segnato.

3.

Stante il suo esito, non è necessario notificare all’escussa né il

giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’avv. PA 1

, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.