15.2024.70
Ricorso contro il rifiuto dell’ufficio d’esecuzione di compilare l’allegato V della CLug relativamente al verbale di pignoramento
21 gennaio 2025Italiano21 min
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 14'792.36 oltre ad
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.70
Lugano
21 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 giugno 2024 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2023 dalla sede
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 14'792.36 oltre ad
accessori. Al precetto esecutivo notificatole il 31 agosto 2023, l’escussa non
ha interposto opposizione.
B. Con domanda del 18 settembre 2023 l’escutente ha
chiesto la continuazione dell’esecuzione.
C. Il
21 settembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 ottobre,
allorquando ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escussa limitatamente
a fr. 500.– mensili a partire da quel giorno stesso. Il 1° dicembre 2023 l’Ufficio
ha quindi emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso alle parti.
D. Con
e-mail del 14 giugno 2024 la RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo se è
competente a compilare l’allegato V della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Convenzione di Lugano o CLug, RS 0.275.12) al fine di far
riconoscere ed eseguire in Italia il verbale di pignoramento e ottenere così misure pignoratizie sui beni immobili ivi
ubicati di proprietà dell’escussa.
E. Tramite
e-mail del 17 giugno 2024 l’UE ha risposto di non essere autorizzato a compilare
l’allegato, invitando l’escutente a rivolgersi al Servizio di autentica
documenti della Cancelleria dello Stato del Canton Ticino. Quest’ultimo,
interpellato in seguito dalla RI 1, ha spiegato mediante e-mail del 18 giugno
2024 di essere competente unicamente ad apporre la postilla sui documenti dell’amministrazione
cantonale che devono essere notificati all’estero.
F. Con
ricorso del 26 giugno 2024 la RI 1 ai aggrava contro l’e-mail 17 giugno 2024,
chiedendo di ordinare all’UE di compilare l’allegato V della CLug, da allegare
al verbale di pignoramento. In subordine, postula che la Camera compili direttamente
l’allegato al posto dell’Ufficio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 giugno 2024, il ricorso presentato
il 26 giugno 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), sotto
questo profilo.
1.1
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il
ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva
non ottenibile in altro modo. È dunque ammissibile unicamente per
contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti
materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di
esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del
Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III
400.
consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2019.88 del 21
ottobre 2019, pag. 2 e rinvii).
1.2
Nella
fattispecie, è dubbio che l’atto impugnato
sia un provvedimento di tale natura, l’UE essendosi limitato a
dichiarare di non essere autorizzato a compilare l’allegato V della Convenzione
di Lugano, circostanza che non ha nessun influsso sulla continuazione o la fine
della procedura esecutiva promossa dall’escutente in Svizzera. La questione
può comunque rimanere irrisolta, giacché il ricorso si rivela infondato nel
merito (sotto consid. 3.3).
2.
La
ricorrente si duole del rifiuto dell’Ufficio di compilare il noto allegato relativamente
al verbale di pignoramento emesso il 1° dicembre 2023. In proposito, sostiene
che in virtù degli art. 32 e 62 CLug, l’UE è un’autorità statale competente a
trattare la materia civile e commerciale nel senso della Convenzione di Lugano
ed emana provvedimenti suscettibili di un contraddittorio e di un controllo
giurisdizionale nella procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF, sicché è
tenuto a compilare l’allegato in questione per quanto attiene ai provvedimenti ch’esso emette. Fa altresì
notare che l’escussa non ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e che, come stabilito da questa Camera nella sentenza 15.2016.18 del
15.
giugno 2016, la Convenzione stessa non vieta l’esecuzione forzata di pretese
che non sono state preventivamente accertate con decisione. Rileva inoltre che
nel Messaggio del 18 febbraio (recte 31 marzo) 2009 relativo al decreto federale che approva e attua la Convenzione di Lugano, il Consiglio
federale ventilava l’ipotesi che “anche un precetto esecutivo potrebbe rientrare nel
campo di applicazione delle disposizioni della nuova CLug, a condizione che sia
stato emesso in riferimento a un credito connesso a una questione civile o
commerciale” (FF 2009 1459, ad 2.3.5). Rimarca infine
che nel testo tedesco dell’art. 32 CLug è menzionato proprio il precetto
esecutivo (“Zahlungsbefehl”) tra le decisioni valide ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione.
2.1
Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che l’art. 62 CLug estende la
nozione di “giudice” (o meglio di “giurisdizione”) ad ogni autorità, anche
amministrativa, solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione)
giurisdizionale in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così
come lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a
statuire autoritativamente su controversie
in tali materie. Non è però il caso degli uffici d’esecuzione svizzeri,
che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene all’emissione
del precetto esecutivo né in merito all’opposizione
interposta dall’escusso. A differenza del giudice del rigetto dell’opposizione,
infatti, essi nemmeno sono abilitati a verificare la legittimità dell’esecuzione,
ovvero l’esistenza dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF
(decisione o riconoscimento di debito). D’altronde, il precetto esecutivo, pur
divenuto definitivo in seguito alla mancata formulazione di un’opposizione, al
rigetto o al ritiro della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito
posto in esecuzione (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii),
sicché non passa in giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio
del “Mahnbescheid” del diritto
tedesco o del “decreto ingiuntivo”
del diritto italiano, di natura unicamente esecutiva e perciò limitati all’esecuzione
in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3; sentenze della CEF 14.2021.62
del 15 ottobre 2021 consid. 7, 15.2015.31
del 7 agosto 2015, consid. 4.2 e 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD
2014.
I 814n. 44c, consid. 7 e i rinvii; sotto consid. 2.3.7.3).
2.2
Il
precetto esecutivo svizzero non potrebbe del resto essere riconosciuto o
eseguito all’estero, giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può
conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal
diritto interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005,
consid. 4.2c, con i rimandi; Schuler/Rohn/Marugg in: Basler
Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed. 2024, n. 12 ad art. 32 CLug; Walther
in: Dasser/Oberhammer (a cura di),
Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 27 e 36 ad art. 32 CLug; contra: Domej in: Dasser/Oberhammer [a cura di],
Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 12 ad art. 62 CLug, che misconosce l’esigenza
di eseguibilità transfrontaliera [“grenzüberschreitend
vollstreckbar”] da lei stessa rilevata [ad n. 5]).
Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo (un’ingiunzione di
pagare) cui non si applica neppure l’art. 22 n. 5 CLug. Non è d’altronde un
atto introduttivo d’istanza, siccome anche un’eventuale opposizione – una
semplice dichiarazione di volontà informale che può essere rilasciata direttamente all’agente notificatore (art. 74 e
75.
LEF) – non determina automaticamente l’apertura di una procedura
giudiziaria o amministrativa (l’azione ordinaria di accertamento o di rigetto dell’opposizione dev’essere
promossa dall’escutente), ma si limita a sospendere l’esecuzione (art.
78.
cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea inoltre alcuna litispendenza (citate
15.2015.31, ibidem e 15.2013.34, ibidem).
2.3
Le
argomentazioni invocate dalla ricorrente non sono idonee né sufficienti a cambiare
tale giurisprudenza.
2.3.1
L’ipotesi
avanzata dal Consiglio federale nel Messaggio relativo all’approvazione della
nuova CLug (del 2007), secondo cui anche un precetto esecutivo “potrebbe” rientrare nel campo di
applicazione della CLug, è fondata sul motivo per cui l’unica differenza con
la procedura d’ingiunzione tedesca (“Mahnbescheid”)
o italiana (“decreto ingiuntivo”)
consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il precetto esecutivo nel quadro
della procedura svizzera viene emesso da un’autorità amministrativa e non
giudiziaria, differenza da considerare irrilevante in virtù del nuovo art. 62
CLug. Vengono però misconosciute altre differenze fondamentali: anche se non sono
oggetto di opposizione, le decisioni germaniche e italiane esplicano effetti
sia di diritto sostanziale, sia esecutivi suscettibili di essere fatti valere
in qualsiasi procedura, anche all’estero, mentre
il precetto esecutivo svizzero ha effetti, appunto, esclusivamente
esecutivi nella singola esecuzione in cui è stato emesso (sopra consid. 2.1 i.f.); in caso di opposizione (art. 74
LEF), non sfocia automaticamente in una procedura giudiziaria e neppure
sostanziale, giacché incombe all’escutente avviare una procedura di
eliminazione dell’opposizione (art. 79 segg. LEF); l’ufficio d’esecuzione
svizzero non ha funzioni giudiziarie secondo l’art. 62 CLug (Walther, op. cit., n. 25 ad art. 32; Staehelin in: Dasser/Oberhammer (a cura di),
Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 97 ad art. 47 CLug; Domej, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 62),
giacché non ha alcun potere di esame del
credito posto in esecuzione (Schuler/ Rohn/Marugg, op. cit. loc. cit.; Walther, op. cit., n. 27 ad art. 32), neppure in caso di opposizione, e la
procedura esecutiva stessa non garantisce il diritto di essere sentito
dell’escusso (su
tale esigenza di contraddittorio: Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a
ed. 2011, n. 9 ad art. 32 vEUGVO), se non in una procedura
separata (di eliminazione dell’opposizione giusta gli art. 79 segg. LEF)
davanti a un’altra autorità di tipo giudiziario (ciò che sfugge a Domej, op. cit., n. 8 ad art. 62).
Andrebbe semmai considerata una “decisione” giusta
l’art. 32 CLug la decisione del giudice del rigetto dell’opposizione,
ciò che il Tribunale federale ha però indirettamente escluso, giudicando che
anche la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione è una causa “in
materia di esecuzione delle decisioni” nel senso
(oggi) dell’art. 22 n. 5 CLug (DTF 136 III 566 consid. 3.3, confermata nella
sentenza 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3). Vale a
maiore minus per il precetto esecutivo (Walther, op. cit., n. 27 ad art. 32; Staehelin, op. cit., n. 98 ad art. 47).
2.3.2
Contrariamente
a quanto crede il ricorrente, nulla può essere dedotto a favore della sua tesi
dall’esistenza di un ricorso all’autorità (giudiziaria) di vigilanza contro il
provvedimento dell’ufficio di esecuzione
(art. 17 LEF), siccome neppure all’autorità di vigilanza spetta alcun dovere
né potere di esame del credito.
2.3.3
Vero
è, come rileva il ricorrente, che per essere riconosciuta o dichiarata
esecutiva in un altro Stato parte alla CLug nel senso dell’art. 32, non è
necessario che la “decisione” sia passata in giudicato, ma deve perlomeno essere esecutiva (DTF 135 III 670 consid.
3.1.3), ossia essere suscettibile di essere posta in esecuzione anche più volte
e all’estero, ciò che non è il caso del precetto esecutivo (sopra consid. 2.1 e
2.1.2).
2.3.4
La menzione del precetto esecutivo (“Zahlungsbefehl”) nella versione in lingua tedesca dell’art. 32
CLug (“ordonnance
d’exécution” in francese,
“ordinanza d’esecuzione” in italiano, “decision of execution” in inglese) non è in sé determinante, perché
nulla nei lavori preparatori lascia pensare (Walther,
op. cit., n. 26 ad art. 32) né nessuno sostiene – perlomeno il ricorrente non
indica riferimenti in merito – che
tale menzione sia stata adottata con riferimento al precetto esecutivo del diritto svizzero. Riguarda
piuttosto il “Zahlungsbefehl”
del diritto tedesco (oggi “Mahnbecheid”:
Markus in: Dasser/Oberhammer (a cura di),
Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 172 ad
art. 22 CLug) o
austriaco (Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n. 30 ad art. 32
vEUGVOO).
2.3.5
Neppure
il riferimento alla sentenza 15.2016.18 giova all’insorgente. In quella
fattispecie la Camera si era invero limitata a stabilire che la Convenzione di
Lugano non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono state
preventivamente accertate con decisione, siccome nella procedura
esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica del titolo esecutivo o
dell’esistenza del credito invocato dal creditore avviene soltanto se l’escusso
interpone opposizione all’esecuzione (citata 15.2016.18, consid. 3.2), sicché,
in mancanza di opposizione, il creditore può chiedere il proseguimento dell’esecuzione
senza la necessità di far preventivamente accertare la sua pretesa mediante
decisione (art. 88 cpv. 1 LEF). Ciò non significa però che il precetto
esecutivo non colpito da opposizione costituisca una “decisione” e
nemmeno un’“ordinanza o un mandato di esecuzione” nel senso dell’art. 32 CLug.
2.3.6
Non
va neppure perso di vista che il precetto esecutivo è un atto puramente esecutivo,
che in quanto tale non rientra nella nozione di decisione secondo l’art. 32
CLug (Walther, op. cit., n. 4 ad
art. 32 e i rinvii). Non si disconosce che la Convenzione di Lugano distingue
la procedura di produzione di titoli esecutivi (ai fori stabiliti negli art. 2
segg.) e quella di “esecuzione delle decisioni” secondo l’art. 22 n. 5. Sebbene
la Convenzione non preveda un terzo tipo di procedura, non se ne può dedurre
che escluda l’esecuzione forzata di crediti pecuniari nonostante l’assenza di
preventiva produzione di un titolo esecutivo emessa da un’autorità con funzione
giurisdizionale in materia civile o commerciale (apparentemente contra: Markus,
op. cit., n. 169 ad art. 22). La Convenzione non disciplina infatti l’esecuzione
forzata in generale, ma la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni emesse da autorità con funzione giurisdizionale, come risulta dal suo
titolo stesso e dall’art. 1 n. 1 (sopra consid. 2.1). Orbene, è noto che il
diritto esecutivo svizzero fondato sulla LEF ha la caratteristica unica in Europa
di permettere l’esecuzione anche senza preventiva produzione di un titolo
esecutivo emesso da un’autorità giudiziaria o amministrativa dotata di
competenza decisionale (FF 1991 III 4 n. 111). A differenza dell’ingiunzione di
diritto tedesco (“Mahnbescheid”) o
italiano (“decreto ingiuntivo”),
che in caso di mancata opposizione è assimilata a un giudizio contumaciale (§
700.
cpv. 1 D-ZPO), rispettivamente a un decreto esecutivo (art. 647 CPCit.), il precetto esecutivo svizzero, seppure non
colpito da opposizione, non può mai, in sé, diventare una “decisione” nel senso degli art. 22 n. 5 e
32.
CLug, neppure quale “Entscheidsurrogat”
(sotto consid. 2.3.7.3; contra: Markus, op. cit., n. 174 ad art. 22).
2.3.7
Contrariamente
a quanto sostiene Markus (op.
cit., n. 172 ad art. 22), non si giunge a un’altra conclusione in base alle
decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGCE) in re
Michel
c/ Klomps (n. 166/80 del 16 giugno 1981) e Hengst Import (C-474/93 del 13 luglio 1995).
2.3.7.1
La
prima decisione (ai consid. 9 e 10, e nei dispositivi n. 1 e 2) qualifica il “Zahlungsbefehl” (oggi “Mahnbescheid” giusta il § 692 D-ZPO) del
diritto tedesco come una “domanda giudiziale”
nel senso dell’art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che
corrisponde sostanzialmente all’art. 34 n. 2
CLug) e l’autorizzazione dell’esecuzione (“Vollstreckungsbefehl”, oggi “Vollstreckungsbescheid” secondo il § 699) un
provvedimento esecutivo suscettibile di exequatur
secondo la procedura del Titolo 2 (corrispondente agli art. 32 segg. CLug).
Sotto questo profilo, il precetto esecutivo svizzero potrebbe costituire tutt’al
più una “domanda giudiziale”, non
una “decisione”. D’altronde,
occorrerebbe che il precetto sia organicamente legato a una procedura volta all’emanazione
di una decisione esecutiva. In una decisione del 30 marzo 2023 (C-343/22 del 30
marzo 2023), la CGCE ha stabilito che è da considerare come domanda giudiziale
nel senso dell’art. 34 n. 2 CLug l’atto di citazione relativo ad un’azione per
riscossione di somme di denaro ai sensi del diritto svizzero e non il precetto
esecutivo svizzero emesso in precedenza, ove non sia stata presentata una
domanda di eliminazione dell’opposizione interposta contro il precetto, stante
l’assenza di unità funzionale tra il procedimento esecutivo e l’azione. A contrario, sembrerebbe che il precetto
esecutivo svizzero sia parificabile a una
domanda giudiziale nella procedura volta al rigetto dell’opposizione
interposta dall’escusso. Non è dato di capire se vale solo nell’ipotesi
di una causa ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF (in tal senso: Alexander R. Markus,
in ZZZ 2023, 424 ad D) o anche in una procedura sommaria a norma dell’art.
82.
LEF. La procedura sommaria non è però una procedura di accertamento del credito (“Erkenntnisverfahren”,
“processo di cognizione”), bensì di accertamento del titolo di
rigetto (DTF
148.
III 30 consid. 2.2). Si distingue pertanto dalle procedure
ordinarie previste nei procedimenti d’ingiunzione (o monitori) del diritto
tedesco (§ 690 cpv. 1 n. 5 e 700 cpv. 3) o italiano (art. 645 cpv. 2 CPCit.) in
caso di opposizione all’ingiunzione. La
questione può tuttavia rimanere indecisa in questa sede, poiché anche
nell’ipotesi in cui il precetto esecutivo svizzero fosse da considerare come
una domanda giudiziale secondo l’art. 34 n. 2 CLug, non potrebbe allo stesso
tempo costituire pure una decisione esecutiva o un suo surrogato.
2.3.7.2
Nella decisione Hengst Import (sopra consid. 2.3.7), la CGCE ha invero ritenuto che il decreto
ingiuntivo del diritto italiano, unitamente al ricorso introduttivo, dev’essere
considerato come una “domanda giudiziale o un atto equivalente” ai
sensi dell’art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Il decreto
costituisce però anche allo stesso tempo
una “decisione” nel senso degli art. 22 n. 5 e 32 CLug, ma solo dopo che
l’ingiunto ha avuto modo di far valere senza restrizioni i suoi motivi di
opposizione (ciò che non è il caso se il
decreto, in virtù dell’art. 642 CPCit.,
è dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua
emanazione senza previo contraddittorio: sentenza della CEF 14.2021.62 del 15
ottobre 2021) e che il giudice lo ha formalmente dichiarato esecutivo, che sia
in caso di mancata esecuzione o mancata costituzione in giudizio (art. 647 cpv.
1), in pendenza dell’opposizione a determinate condizioni (art. 648 cpv. 1),
oppure dopo conciliazione (art. 652), estinzione del processo o reiezione dell’opposizione (art. 653 e 654 CPCit). Il
precetto esecutivo svizzero non sospeso da opposizione non è per contro
oggetto di verifica.
2.3.7.3
A
prescindere dalle singolarità delle procedure appena menzionate, la differenza
decisiva tra il precetto esecutivo svizzero e le ingiunzioni del diritto
tedesco e italiano è, ancora una volta, la limitazione del carattere esecutivo
in senso stretto del primo all’esecuzione in corso e al territorio nazionale,
mentre le ultime due hanno una portata materiale generale nel senso che anche
l’ingiunzione cui non è stata validamente fatta opposizione (“Einspruch”, “opposizione”) ha valenza di
una decisione giudiziaria che non può più essere rimessa in discussione. Secondo
il § 700 cpv. 1 D-ZPO, il “Vollstreckungsbescheid” equivale a una sentenza contumaciale dichiarata
provvisoriamente esecutiva, che diventa definitiva se la parte contumace non vi
si oppone entro i termini di legge (§§ 338 e
339.
D-ZPO); pure il decreto ingiuntivo italiano cui non è stata fatta tempestiva opposizione vale sentenza di condanna
passata in giudicato che, secondo l’art. 2909 CCit., non può più essere
rimessa in questione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o
aventi causa (cfr. art. 647 CPCit.; tra altre: decisioni della Corte di
Cassazione civile, Sez. I, n. 25317 del 25 ottobre 2017, e Sez. III, n. 4799
del 17 maggio 1999). Al precetto esecutivo svizzero non è invece riconosciuta
né riconoscibile la qualità di decisione esecutiva, giacché l’escusso può far sospendere o annullare l’esecuzione
in ogni tempo mediante l’apposita
azione degli art. 85 o 85a LEF. Ciò vale anche se il precetto
esecutivo è fondato su un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF (contra: Markus,
n. 182 ad art. 22). A parte il fatto che l’ufficio d’esecuzione non è in grado
di determinare qual è il titolo fatto valere dall’escusso (la cui domanda d’esecuzione
può limitarsi a indicare la causa del credito posto in esecuzione: art. 67 cpv.
1.
n. 4 LEF), la “decisione” ai sensi dell’art. 22 CLug può solo essere, per l’appunto, il titolo di rigetto definitivo dell’art. 80
LEF, ossia la “decisione giudiziaria esecutiva” (cpv. 1) o l’atto
parificato (cpv. 2) che accerta l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
credito posto in esecuzione.
2.3.8
Ne
segue che il precetto esecutivo svizzero non può essere riconosciuto o
dichiarato esecutivo in un altro Stato parte alla CLug (giusta gli art. 32
segg.), motivo per cui per quell’atto non avrebbe senso compilare
l’allegato V della CLug.
2.4
Altrettanto
vale per il verbale di pignoramento, trattandosi di un atto puramente
esecutivo, allestito per di più in una fase dell’esecuzione che, a differenza
di quanto da alcuni sostenuto per il precetto esecutivo (v. Markus, op. cit., n. 180 ad art. 22),
non ha carattere preparatorio dell’esecuzione propriamente detta, ossia non
contiene alcun elemento di accertamento del credito posto in esecuzione. Il
verbale di pignoramento è infatti emesso da un’autorità amministrativa – l’ufficio
d’esecuzione – sulla scorta del modulo n. 7 edito dall’Ufficio federale di
giustizia, quale Alta vigilanza in materia
di LEF, che si limita ad attestare l’esecuzione del pignoramento,
elencando gli eventuali beni pignorati e il loro valore di stima, nonché i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare
del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, come pure, quando ne
sia il caso, le pretese dei terzi, ed è sottoscritto dall’ufficiale o il
funzionario che vi ha proceduto (art. 112 cpv. 1 LEF). Tutti i dati
relativi al credito posto in esecuzione (tranne alcune spese esecutive) sono
ripresi tali e quali dal precetto esecutivo o dall’eventuale decisione di
rigetto parziale dell’opposizione. Gli effetti del verbale di
pignoramento, come quelli del precetto esecutivo, sono limitati all’esecuzione
in cui il pignoramento è stato eseguito e a quelle dei creditori che vi
partecipano giusta gli art. 110 e 111 LEF, e non si estendono aldilà dei
confini elvetici in virtù del principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sentenza della CEF 15.2024.7 del
15.
maggio 2024, consid. 4.2.1). Come per il precetto esecutivo, il verbale di
pignoramento non potrebbe pertanto in ogni caso essere riconosciuto o
eseguito all’estero, la procedura degli art. 32 segg. CLug non potendo conferire
a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto
interno (sopra consid. 2.2). Alla luce di tali considerazioni, nemmeno
il verbale di pignoramento può considerarsi una “decisione” o un’“ordinanza
o un mandato di esecuzione” o ai sensi dell’art. 32 CLug.
2.5
Ancorché
per altre ragioni, non legate alla competenza materiale o funzionale come pare intendere la motivazione dell’atto impugnato,
l’UE ha dunque agito conformemente alla legge laddove si è rifiutato di
compilare l’allegato V della Convenzione di Lugano relativamente al verbale di
pignoramento, sicché la domanda in via principale si rivela infondata. La
natura del verbale di pignoramento esclude d’altronde che questa Camera possa
sostituirsi all’Ufficio e compilare
direttamente tale documento, a prescindere dal fatto che spetterebbe
comunque al giudice o all’autorità competente che ha emesso la decisione
rilasciare l’attestazione giusta l’allegato V (art. 54 CLug), non all’autorità
di ricorso. Anche la domanda in via subordinata s’avvera così priva di
fondamento e il destino del gravame è dunque segnato.
3.
Stante il suo esito, non è necessario notificare all’escussa né il
giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’avv. PA 1
, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.