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Decisione

15.2024.71

Minimo di esistenza. Sostentamento della moglie separata. Spese di alloggio dell’escusso che vive in casa propria. Assicurazione stabili. Spese per l’auto¬-mobile usata per recarsi dal medico

30 settembre 2024Italiano15 min

giugno 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato un fondo dell’escusso RI 1 e ha determinato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.71

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 28 giugno 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la decisione di pignoramento del suo salario

emessa il 19 giugno 2024 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 3 promosse nei

confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________ (es. n. __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni formanti il gruppo n. 3 indicate sopra, il 19

giugno 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato un fondo dell’escusso RI 1 e ha determinato

la quo­ta pignorabile dei suoi redditi

sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (cassa pensione)

fr.

6'488.00

PI 4

Debitore (AVS)

fr.

2'390.00

AVS

Totale

fr.

8'878.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

413.80

Interessi ipotecari

Assicurazione malattia

fr.

575.45

Spese mediche e dentali

fr.

84.00

Franchigia e partecipazioni

Totale

fr.

2'273.25

L’UE

ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la PI 4, l’intera pensione di fr. 6'488.–

con effetto immediato, l’AVS (di fr. 2'390.–) bastando a coprire il suo

minimo esistenziale di fr. 2'273.25.

B. Con ricorso del 28 giugno 2024, RI 1 chiede di

aggiun­gere al suo minimo esistenziale diverse spese (contributo di

mantenimento per la moglie separata, premi LAMal di lei; spese di riscaldamento

e dell’assicurazione stabile; tassa di circolazione e il premio di

assicurazione automobile), concludendo al suo aumen­to da fr. 2'273.25 a fr. 5'645.70 complessivi.

C. Con

ordinanza del 10 luglio 2024, il presidente della Camera ha impartito al

ricorrente un termine fino al 6 agosto 2024 per produrre i documenti

giustificativi relativi a) al pagamento degli ultimi tre contributi di sostentamento

mensili (e se sono stati versati a contanti gli estratti dettagliati dei

movimenti di tutti i suoi conti postali e bancari nel 2024), b) al salario attuale

della moglie (ultimi tre conteggi di salario), c) al pagamento delle spese

indispensabili della moglie (giusta l’art. 93 LEF), in particolare la pigione

della sua abitazione e i premi della cassa malati (con copia del relativo

contratto) per gli ultimi tre mesi, d) al pagamento delle spese di

riscaldamento (ultime tre fatture con la ricevuta di pagamento), e) al

pagamento delle spese d’assicurazione dello stabile (ultime tre fatture con la

ricevuta di pagamento), f) alle cure mediche prestate al ricorrente e al

luogo in cui lo sono state nel 2024 (attestazione medica) e g) agli affitti e

ai dividendi incassati dal ricorrente nel 2024.

Il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta il 2 ago­sto 2024.

D. Con

ordinanza del 21 agosto 2024, il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, stabilendo che

durante la procedura di ricorso il mini­mo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 3'730.–

mensili. Ha d’altronde impartito agli escutenti e all’UE un termine fino al 2

settembre 2024 per presentare eventuali osservazioni. Nessuno ha fatto uso di

tale facoltà entro il termine assegnato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 giugno 2024 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità

di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

3.

Il

ricorrente chiede anzitutto di aggiungere al proprio minimo

esistenziale il contributo di mantenimento di fr. 2'000.– mensili che afferma

di versare alla moglie separata PI 5, la quale lavora a tempo parziale alla

Manor e paga una pigione di fr. 1'500.– mensili. Postula anche l’aggiunta dei

premi dell’assicu­­razione malattia di lei,

di fr. 461.55 mensili. Al suo scritto del 2 ago­sto 2024, il ricorrente ha allegato

la prova del versamento del contributo di fr. 2'000.– (estratti UBS), del

salario netto della moglie separata (di fr. 1'725.70 in

media secondo i conteggi salariali dei mesi da marzo a maggio del 2024) e del

canone locatizio di lei (fr. 1'550.– mensili, compresi un acconto di fr. 150.–

per le spese accessorie). Egli ha inoltre precisato che la moglie

partecipa per un quarto alla pigione lorda annua di fr. 9'600.–, che la

comunione ereditaria PI 6 incassa per la locazione di un’abitazione sita nel

Comune di __________.

3.1

Gli alimenti del diritto di famiglia a

carico dell’escusso devono essere presi in considerazione

nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano

indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che

siano (e saranno) effettivamente pagati

dall’escusso durante l’intero periodo del pigno­ramento (DTF 121 III 22

consid. 3/a; 111 III 19 consid. 6; 107 III 76 consid. 1; Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128

ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 25 e 29

ad art. 93 LEF). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere

presunto qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in

una sentenza giudiziaria (DTF 111 III 19 consid. 6/a) – riservata comunque la

facoltà dell’Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (DTF

130.

III 45 segg.; sentenze del Tribunale federale 5A_649/2014 del 25 gennaio

20215.

consid. 2.2 e della CEF 15.2002.70 del 3 luglio 2002, consid. 2.4) –, l’ufficio

d’esecuzione deve tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza degli

obblighi alimentari dell’escusso nei confronti del coniuge e dei figli solo se

egli dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo

matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) giusta gli art.

163.

CC, rispettivamente 276 segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a

chi sono dovuti a norma dell’art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente

pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (sentenze della CEF

15.2012.39

del 23 marzo 2012 consid. 5.2, massimata in RtiD 2012 II 905 n. 65c

e 15.2008.42 del 30 giugno 2008 consid. 2 e 2.1, massimata in RtiD 2009 I 731

n. 65c). Per la parte non indispensabile

della sua pretesa, il creditore di alimenti non dev’essere avvantaggiato

rispetto agli altri creditori (fatto salvo il privilegio dell’art. 219 cpv. 4,

1a classe lett. c LEF) (sentenza

della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018 consid. 4.2).

3.2

Nella

fattispecie il ricorrente ha dimostrato l’effettivo e regolare pagamento degli

alimenti e la separazione dei coniugi è evidente. Rimane da verificare se

quanto versato dal ricorrente è davvero assolutamente necessario alla moglie

separata per sovvenire al proprio sostentamento nel senso dell’art. 93 LEF. Dai

dati forniti da RI 1 si evince la seguente situazione:

Redditi

Salario

fr.

1'725.70

media mensile marzo-maggio 2024

Pigione __________

fr.

160.00

¼ pigione lorda annua di fr. 9'600.– ./. 20%

(secondo decisione di tassazione 2022 [doc. C] pt. 5.5)

Totale

fr.

1'885.70

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'550.00

compresi fr. 150.– spese

accessorie

Assicurazione malattia

fr.

461.55

Premio base Helsana 2024

Totale

fr.

3'211.55

Secondo

la giurisprudenza appena ricordata, il ricorrente può pretendere il computo nel

proprio minimo esistenziale solo di quanto necessario ad PI 5 per garantire il

suo, dedotti i propri redditi, ossia fr. 1'325.85 (fr. 3'211.55 ./.1'885.70).

Il ricorso va pertanto accolto su questo punto limitatamente a tale importo

(anziché per fr. 2'000.–).

4.

RI

1.

chiede inoltre di aggiungere al suo minimo vitale le sue spese di

riscaldamento, di fr. 520.– mensili in media, e il costo dell’assicurazione

stabile, di fr. 136.70. Al suo scritto del 2 agosto 2024 egli ha

annesso cinque fatture dell’AGE di Chiasso relative alle spese di elettricità e

di riscaldamento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024 e tre

fatture dell’AXA Assicurazione riferite ai premi dell’assicurazione

stabile 2022-2024, con i giustificativi bancari attestanti il pagamento

di quelle spese.

4.1

Se

il debitore, come nel caso in esame, abita in casa propria, in luogo del canone

locatizio vanno computate nel suo minimo

vitale le spese indispensabili connesse all’immobile. Esse consistono negli

interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calcolate

sulla media men­sile (Tabella, ad II/1). Trattandosi di spese inevitabili connesse al­l’immobile devono essere

considerate nel minimo vitale dell’escus­­so anche le spese di

riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad

II/2; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti

citati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina,

perché sono già considerate nell’importo base, pari a fr. 1'200.– mensile

per una persona sola (Tabella, ad II/1), destinato a coprire le spese per i

bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 4.2).

4.2

In

concreto, il ricorrente ha dimostrato di aver pagato costi di elettricità di fr. 3'243.25

(fr. 1'238.– + 564.30 + 401.60 + 1'039.35) per l’anno 2023, ossia fr. 270.30

mensili (non si tiene conto nella media della fattura per il primo trimestre

del 2024, poiché riguarda i mesi più freddi dell’anno), ai quali occorre

dedurre la parte per la luce e la cucina già compresa nel minimo di base

di fr. 1'200.– per fr. 60.– (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3

maggio 2022 consid. 4.2.1). In riforma del

provvedimento impugnato, vanno pertan­to computate spese di

riscaldamento di fr. 210.30 nel minimo vitale del ricorrente.

4.3

Questa Camera non si è finora determinata sulla

questione di sapere se i premi dell’assicurazione stabili relativa all’abitazione

principale dell’escusso debbano fare parte del suo minimo esistenziale. In un

caso in cui l’escusso aveva omesso di produrre il contratto d’assicurazione,

sicché non era dato di sapere quali rischi fossero coperti

dalla specifica assicurazione, si è limitata a ricordare che le assicurazioni

private usuali, quali l’assicurazione economia

domestica o di responsabilità civile, sono comprese nel minimo di ba­se (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023 consid. 4.5.1).

Secondo la giurisprudenza vodese della Cour

des poursuites et faillites, l’assicurazione incendio è da

considerare compresa nel minimo di base (decisione del 4 dicembre 2020

[FA19.055542-20066435], consid. II/c/bb; contra:

Thierry Declercq, Introduction à

la procédure de poursuite pour dettes, 2023, n. 912 con un riferimento a Vonder Mühll, op. cit, n. 26 ad art. 93, ma il

commentatore cita solo gl’interessi ipotecari, i contributi di diritto pubblico

e le spese medie di manutenzione). Per il calcolo degli alimenti

del diritto di famiglia, invece, la spesa in questione è trattata come un

supplemento al minimo di base (VD, decisione del 25 novembre 2019

[TD17.015785-190500] della Cour d’appel

civile, consid. 4/c; VS, decisione del 15 giugno 2022 [C1 20 138] del

Tribunale cantonale, consid. 13.2.2.2, con rinvio a Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du

droit de la famille, RFJ 2005, 317 nota 20). Non è tuttavia determinante

sotto il profilo dell’art. 93 LEF.

L’assicurazione

stabili non è obbligatoria in Ticino e di conseguen­za i relativi premi non

possono essere considerati come contributi

di diritto pubblico che andrebbero

computati nelle spese abitative indispensabili dell’escusso secondo il

punto II/1 della Tabella (sopra consid.

4.1). A ben vedere, del resto, l’assicurazione stabili è un’as­sicurazione

di patrimonio, i cui premi non possono essere assimilati a spese ricorrenti

destinate a garantire il sostentamento dell’e­scusso e della sua famiglia, per

lo stesso motivo per cui gli ammortamenti dei debiti ipotecari assunti dall’escusso

per comprare la casa d’abitazione non sono computati nel suo minimo vitale

(sopra consid. 4.1). Al riguardo, il ricorso va pertanto respinto.

5.

L’UE

ha correttamente computato solo il premio dell’assicurazione malattia di base,

di fr. 537.45 nel 2024 (panoramica dei premi del­l’ottobre 2023),

conformemente alla giurisprudenza (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.59 consid. 6.1 e 6.2; cfr. Tabella,

n. II/3).

6.

Il ricorrente fa infine valere

esborsi di fr. 182.20 per la tassa di circolazione e il premio di

assicurazione automobile, a suo dire indispensabili per i suoi spostamenti

legati alle cure mediche cui è sottoposto. A sostegno di tale allegazione, egli

ha prodotto il 2 agosto

2024.

un’attestazione del dott. med. PI 7 in merito alle cure mediche cui egli è

stato sottoposto nel 2024.

Ora,

da tale attestazione, che non precisa il numero di consultazioni o la loro

frequenza, si evince che la maggior parte delle cure sono state prestate dallo stesso dott. PI 7, il cui studio è distan­te

un chilometro dal domicilio dell’escusso, e, fatta eccezione di un intervento

presso il Luzerner

Kantonspital di Lucerna, le

altre terapie sono state fornite da medici dell’EOC a Mendrisio, ospedale

raggiungibile senza eccessive difficoltà con i mezzi pubblici. L’at­testazione non dimostra pertanto la necessità per l’escusso,

nel sen­so dell’art. 93 LEF, di disporre di un veicolo e di vedersene

riconosciuti le relative spese nel minimo esistenziale. La richiesta del

ricorrente non può così essere accolta come formulata, ma, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze, va limitata al costo di un abbonamento Arcobaleno per una

zona (la n. 150, che comprende __________ e __________), di fr. 485.–

annui, ossia di fr. 40.40 mensili.

7.

Come

richiesto nell’ordinanza del 10 luglio 2024, RI 1 ha prodotto le attestazioni

relative ai dividendi maturati nel 2023 sulle sue azioni nelle società PI 8 (fr. 2'708.33)

e PI 9 (fr. 2'730.–) indicate nella tassazione fiscale del 2022. Tali

redditi vanno aggiunti a quelli già computati

dall’UE, ricordato che il divieto della reformatio in peius si ap­plica solo all’esito finale e non

alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF

15.2022.41

del 20 set­tembre 2022, consid. 4.3 e 8).

8.

Tutto

ciò considerato, i redditi del ricorrente e il suo minimo esistenziale sono

determinati secondo il seguente calcolo:

Redditi

Debitore (cassa pensione)

fr.

6'488.00

Pensionskasse für di AXA Schweiz

Debitore (AVS)

fr.

2'390.00

AVS

Dividendi della PI 8

fr.

225.00

Fr. 2'708.33 nel 2023 (c. 7)

Dividendi della PI 9

fr.

225.00

Fr. 2'730.– nel 2023 (c. 7)

Totale

fr.

9'328.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Contributo per la moglie

1'325.85

Quota del suo minimo vitale non coperto (c. 3)

Costi dell’alloggio­

fr.

413.80

Interessi ipotecari

Spese di riscaldamento

fr.

210.30

Costi d’elettricità senza la quota (di fr. 60.–)

per luce e cucina (c. 4.2)

Assicurazione stabili

fr.

0.00

Non sono spese vitali (c. 4.3)

Assicurazione malattia

fr.

537.45

Premio base Helsana 2024 (c. 5)

Spese di trasporto

fr.

40.40

Abbo. Arcobaleno 1 zona (c. 6)

Spese mediche e dentali

fr.

84.00

Franchigia e partecipazioni

Totale

fr.

3'811.80

Di

conseguenza, in riforma del provvedimento impugnato, è ordinato il pignoramento

del reddito che il ricorrente percepisce dalla cassa pensione limitatamente

alla quota che eccede la parte del suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'811.80,

non coperta dal­l’AVS e dai dividendi, pari a fr. 971.80 (fr. 3'811.80

./. 2'390.– ./. 450.–), ossia, indicativamente, fr. 5'516.20.

9.

PI

5.

ha compiuto 64 anni il 29 luglio 2024, ossia l’età pensionabile (Disposizioni

transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 [AVS 21] della Legge federale

sull’assicurazio­­ne per la vecchiaia e per i superstiti [RS 831.10]).

Trattandosi di un fatto successivo al ricorso, spetta all’UE esaminare d’ufficio

se occorrerà procedere a una revisione del minimo esistenziale del­l’escusso

(art. 93 cpv. 3 LEF).

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo

esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 3'811.80 ed è

ordinato il pignoramento della parte di quanto versato dalla sua cassa pensione

eccedente fr. 971.80.

2.

L’ufficio

d’esecuzione esaminerà se procedere a una revisione del pignoramento tenuto

conto di quanto indicato al considerando 9.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.