15.2024.71
Minimo di esistenza. Sostentamento della moglie separata. Spese di alloggio dell’escusso che vive in casa propria. Assicurazione stabili. Spese per l’auto¬-mobile usata per recarsi dal medico
30 settembre 2024Italiano15 min
giugno 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato un fondo dell’escusso RI 1 e ha determinato
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.71
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 28 giugno 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro la decisione di pignoramento del suo salario
emessa il 19 giugno 2024 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 3 promosse nei
confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 3, __________ (es. n. __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni formanti il gruppo n. 3 indicate sopra, il 19
giugno 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato un fondo dell’escusso RI 1 e ha determinato
la quota pignorabile dei suoi redditi
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore (cassa pensione)
fr.
6'488.00
PI 4
Debitore (AVS)
fr.
2'390.00
AVS
Totale
fr.
8'878.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
413.80
Interessi ipotecari
Assicurazione malattia
fr.
575.45
Spese mediche e dentali
fr.
84.00
Franchigia e partecipazioni
Totale
fr.
2'273.25
L’UE
ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la PI 4, l’intera pensione di fr. 6'488.–
con effetto immediato, l’AVS (di fr. 2'390.–) bastando a coprire il suo
minimo esistenziale di fr. 2'273.25.
B. Con ricorso del 28 giugno 2024, RI 1 chiede di
aggiungere al suo minimo esistenziale diverse spese (contributo di
mantenimento per la moglie separata, premi LAMal di lei; spese di riscaldamento
e dell’assicurazione stabile; tassa di circolazione e il premio di
assicurazione automobile), concludendo al suo aumento da fr. 2'273.25 a fr. 5'645.70 complessivi.
C. Con
ordinanza del 10 luglio 2024, il presidente della Camera ha impartito al
ricorrente un termine fino al 6 agosto 2024 per produrre i documenti
giustificativi relativi a) al pagamento degli ultimi tre contributi di sostentamento
mensili (e se sono stati versati a contanti gli estratti dettagliati dei
movimenti di tutti i suoi conti postali e bancari nel 2024), b) al salario attuale
della moglie (ultimi tre conteggi di salario), c) al pagamento delle spese
indispensabili della moglie (giusta l’art. 93 LEF), in particolare la pigione
della sua abitazione e i premi della cassa malati (con copia del relativo
contratto) per gli ultimi tre mesi, d) al pagamento delle spese di
riscaldamento (ultime tre fatture con la ricevuta di pagamento), e) al
pagamento delle spese d’assicurazione dello stabile (ultime tre fatture con la
ricevuta di pagamento), f) alle cure mediche prestate al ricorrente e al
luogo in cui lo sono state nel 2024 (attestazione medica) e g) agli affitti e
ai dividendi incassati dal ricorrente nel 2024.
Il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta il 2 agosto 2024.
D. Con
ordinanza del 21 agosto 2024, il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, stabilendo che
durante la procedura di ricorso il minimo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 3'730.–
mensili. Ha d’altronde impartito agli escutenti e all’UE un termine fino al 2
settembre 2024 per presentare eventuali osservazioni. Nessuno ha fatto uso di
tale facoltà entro il termine assegnato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 giugno 2024 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
3.
Il
ricorrente chiede anzitutto di aggiungere al proprio minimo
esistenziale il contributo di mantenimento di fr. 2'000.– mensili che afferma
di versare alla moglie separata PI 5, la quale lavora a tempo parziale alla
Manor e paga una pigione di fr. 1'500.– mensili. Postula anche l’aggiunta dei
premi dell’assicurazione malattia di lei,
di fr. 461.55 mensili. Al suo scritto del 2 agosto 2024, il ricorrente ha allegato
la prova del versamento del contributo di fr. 2'000.– (estratti UBS), del
salario netto della moglie separata (di fr. 1'725.70 in
media secondo i conteggi salariali dei mesi da marzo a maggio del 2024) e del
canone locatizio di lei (fr. 1'550.– mensili, compresi un acconto di fr. 150.–
per le spese accessorie). Egli ha inoltre precisato che la moglie
partecipa per un quarto alla pigione lorda annua di fr. 9'600.–, che la
comunione ereditaria PI 6 incassa per la locazione di un’abitazione sita nel
Comune di __________.
3.1
Gli alimenti del diritto di famiglia a
carico dell’escusso devono essere presi in considerazione
nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano
indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che
siano (e saranno) effettivamente pagati
dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22
consid. 3/a; 111 III 19 consid. 6; 107 III 76 consid. 1; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128
ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 25 e 29
ad art. 93 LEF). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere
presunto qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in
una sentenza giudiziaria (DTF 111 III 19 consid. 6/a) – riservata comunque la
facoltà dell’Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (DTF
130.
III 45 segg.; sentenze del Tribunale federale 5A_649/2014 del 25 gennaio
20215.
consid. 2.2 e della CEF 15.2002.70 del 3 luglio 2002, consid. 2.4) –, l’ufficio
d’esecuzione deve tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza degli
obblighi alimentari dell’escusso nei confronti del coniuge e dei figli solo se
egli dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo
matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) giusta gli art.
163.
CC, rispettivamente 276 segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a
chi sono dovuti a norma dell’art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente
pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (sentenze della CEF
15.2012.39
del 23 marzo 2012 consid. 5.2, massimata in RtiD 2012 II 905 n. 65c
e 15.2008.42 del 30 giugno 2008 consid. 2 e 2.1, massimata in RtiD 2009 I 731
n. 65c). Per la parte non indispensabile
della sua pretesa, il creditore di alimenti non dev’essere avvantaggiato
rispetto agli altri creditori (fatto salvo il privilegio dell’art. 219 cpv. 4,
1a classe lett. c LEF) (sentenza
della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018 consid. 4.2).
3.2
Nella
fattispecie il ricorrente ha dimostrato l’effettivo e regolare pagamento degli
alimenti e la separazione dei coniugi è evidente. Rimane da verificare se
quanto versato dal ricorrente è davvero assolutamente necessario alla moglie
separata per sovvenire al proprio sostentamento nel senso dell’art. 93 LEF. Dai
dati forniti da RI 1 si evince la seguente situazione:
Redditi
Salario
fr.
1'725.70
media mensile marzo-maggio 2024
Pigione __________
fr.
160.00
¼ pigione lorda annua di fr. 9'600.– ./. 20%
(secondo decisione di tassazione 2022 [doc. C] pt. 5.5)
Totale
fr.
1'885.70
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'550.00
compresi fr. 150.– spese
accessorie
Assicurazione malattia
fr.
461.55
Premio base Helsana 2024
Totale
fr.
3'211.55
Secondo
la giurisprudenza appena ricordata, il ricorrente può pretendere il computo nel
proprio minimo esistenziale solo di quanto necessario ad PI 5 per garantire il
suo, dedotti i propri redditi, ossia fr. 1'325.85 (fr. 3'211.55 ./.1'885.70).
Il ricorso va pertanto accolto su questo punto limitatamente a tale importo
(anziché per fr. 2'000.–).
4.
RI
1.
chiede inoltre di aggiungere al suo minimo vitale le sue spese di
riscaldamento, di fr. 520.– mensili in media, e il costo dell’assicurazione
stabile, di fr. 136.70. Al suo scritto del 2 agosto 2024 egli ha
annesso cinque fatture dell’AGE di Chiasso relative alle spese di elettricità e
di riscaldamento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024 e tre
fatture dell’AXA Assicurazione riferite ai premi dell’assicurazione
stabile 2022-2024, con i giustificativi bancari attestanti il pagamento
di quelle spese.
4.1
Se
il debitore, come nel caso in esame, abita in casa propria, in luogo del canone
locatizio vanno computate nel suo minimo
vitale le spese indispensabili connesse all’immobile. Esse consistono negli
interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calcolate
sulla media mensile (Tabella, ad II/1). Trattandosi di spese inevitabili connesse all’immobile devono essere
considerate nel minimo vitale dell’escusso anche le spese di
riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad
II/2; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti
citati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina,
perché sono già considerate nell’importo base, pari a fr. 1'200.– mensile
per una persona sola (Tabella, ad II/1), destinato a coprire le spese per i
bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 4.2).
4.2
In
concreto, il ricorrente ha dimostrato di aver pagato costi di elettricità di fr. 3'243.25
(fr. 1'238.– + 564.30 + 401.60 + 1'039.35) per l’anno 2023, ossia fr. 270.30
mensili (non si tiene conto nella media della fattura per il primo trimestre
del 2024, poiché riguarda i mesi più freddi dell’anno), ai quali occorre
dedurre la parte per la luce e la cucina già compresa nel minimo di base
di fr. 1'200.– per fr. 60.– (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3
maggio 2022 consid. 4.2.1). In riforma del
provvedimento impugnato, vanno pertanto computate spese di
riscaldamento di fr. 210.30 nel minimo vitale del ricorrente.
4.3
Questa Camera non si è finora determinata sulla
questione di sapere se i premi dell’assicurazione stabili relativa all’abitazione
principale dell’escusso debbano fare parte del suo minimo esistenziale. In un
caso in cui l’escusso aveva omesso di produrre il contratto d’assicurazione,
sicché non era dato di sapere quali rischi fossero coperti
dalla specifica assicurazione, si è limitata a ricordare che le assicurazioni
private usuali, quali l’assicurazione economia
domestica o di responsabilità civile, sono comprese nel minimo di base (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023 consid. 4.5.1).
Secondo la giurisprudenza vodese della Cour
des poursuites et faillites, l’assicurazione incendio è da
considerare compresa nel minimo di base (decisione del 4 dicembre 2020
[FA19.055542-20066435], consid. II/c/bb; contra:
Thierry Declercq, Introduction à
la procédure de poursuite pour dettes, 2023, n. 912 con un riferimento a Vonder Mühll, op. cit, n. 26 ad art. 93, ma il
commentatore cita solo gl’interessi ipotecari, i contributi di diritto pubblico
e le spese medie di manutenzione). Per il calcolo degli alimenti
del diritto di famiglia, invece, la spesa in questione è trattata come un
supplemento al minimo di base (VD, decisione del 25 novembre 2019
[TD17.015785-190500] della Cour d’appel
civile, consid. 4/c; VS, decisione del 15 giugno 2022 [C1 20 138] del
Tribunale cantonale, consid. 13.2.2.2, con rinvio a Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du
droit de la famille, RFJ 2005, 317 nota 20). Non è tuttavia determinante
sotto il profilo dell’art. 93 LEF.
L’assicurazione
stabili non è obbligatoria in Ticino e di conseguenza i relativi premi non
possono essere considerati come contributi
di diritto pubblico che andrebbero
computati nelle spese abitative indispensabili dell’escusso secondo il
punto II/1 della Tabella (sopra consid.
4.1). A ben vedere, del resto, l’assicurazione stabili è un’assicurazione
di patrimonio, i cui premi non possono essere assimilati a spese ricorrenti
destinate a garantire il sostentamento dell’escusso e della sua famiglia, per
lo stesso motivo per cui gli ammortamenti dei debiti ipotecari assunti dall’escusso
per comprare la casa d’abitazione non sono computati nel suo minimo vitale
(sopra consid. 4.1). Al riguardo, il ricorso va pertanto respinto.
5.
L’UE
ha correttamente computato solo il premio dell’assicurazione malattia di base,
di fr. 537.45 nel 2024 (panoramica dei premi dell’ottobre 2023),
conformemente alla giurisprudenza (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.59 consid. 6.1 e 6.2; cfr. Tabella,
n. II/3).
6.
Il ricorrente fa infine valere
esborsi di fr. 182.20 per la tassa di circolazione e il premio di
assicurazione automobile, a suo dire indispensabili per i suoi spostamenti
legati alle cure mediche cui è sottoposto. A sostegno di tale allegazione, egli
ha prodotto il 2 agosto
2024.
un’attestazione del dott. med. PI 7 in merito alle cure mediche cui egli è
stato sottoposto nel 2024.
Ora,
da tale attestazione, che non precisa il numero di consultazioni o la loro
frequenza, si evince che la maggior parte delle cure sono state prestate dallo stesso dott. PI 7, il cui studio è distante
un chilometro dal domicilio dell’escusso, e, fatta eccezione di un intervento
presso il Luzerner
Kantonspital di Lucerna, le
altre terapie sono state fornite da medici dell’EOC a Mendrisio, ospedale
raggiungibile senza eccessive difficoltà con i mezzi pubblici. L’attestazione non dimostra pertanto la necessità per l’escusso,
nel senso dell’art. 93 LEF, di disporre di un veicolo e di vedersene
riconosciuti le relative spese nel minimo esistenziale. La richiesta del
ricorrente non può così essere accolta come formulata, ma, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze, va limitata al costo di un abbonamento Arcobaleno per una
zona (la n. 150, che comprende __________ e __________), di fr. 485.–
annui, ossia di fr. 40.40 mensili.
7.
Come
richiesto nell’ordinanza del 10 luglio 2024, RI 1 ha prodotto le attestazioni
relative ai dividendi maturati nel 2023 sulle sue azioni nelle società PI 8 (fr. 2'708.33)
e PI 9 (fr. 2'730.–) indicate nella tassazione fiscale del 2022. Tali
redditi vanno aggiunti a quelli già computati
dall’UE, ricordato che il divieto della reformatio in peius si applica solo all’esito finale e non
alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF
15.2022.41
del 20 settembre 2022, consid. 4.3 e 8).
8.
Tutto
ciò considerato, i redditi del ricorrente e il suo minimo esistenziale sono
determinati secondo il seguente calcolo:
Redditi
Debitore (cassa pensione)
fr.
6'488.00
Pensionskasse für di AXA Schweiz
Debitore (AVS)
fr.
2'390.00
AVS
Dividendi della PI 8
fr.
225.00
Fr. 2'708.33 nel 2023 (c. 7)
Dividendi della PI 9
fr.
225.00
Fr. 2'730.– nel 2023 (c. 7)
Totale
fr.
9'328.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Contributo per la moglie
1'325.85
Quota del suo minimo vitale non coperto (c. 3)
Costi dell’alloggio
fr.
413.80
Interessi ipotecari
Spese di riscaldamento
fr.
210.30
Costi d’elettricità senza la quota (di fr. 60.–)
per luce e cucina (c. 4.2)
Assicurazione stabili
fr.
0.00
Non sono spese vitali (c. 4.3)
Assicurazione malattia
fr.
537.45
Premio base Helsana 2024 (c. 5)
Spese di trasporto
fr.
40.40
Abbo. Arcobaleno 1 zona (c. 6)
Spese mediche e dentali
fr.
84.00
Franchigia e partecipazioni
Totale
fr.
3'811.80
Di
conseguenza, in riforma del provvedimento impugnato, è ordinato il pignoramento
del reddito che il ricorrente percepisce dalla cassa pensione limitatamente
alla quota che eccede la parte del suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'811.80,
non coperta dall’AVS e dai dividendi, pari a fr. 971.80 (fr. 3'811.80
./. 2'390.– ./. 450.–), ossia, indicativamente, fr. 5'516.20.
9.
PI
5.
ha compiuto 64 anni il 29 luglio 2024, ossia l’età pensionabile (Disposizioni
transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 [AVS 21] della Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [RS 831.10]).
Trattandosi di un fatto successivo al ricorso, spetta all’UE esaminare d’ufficio
se occorrerà procedere a una revisione del minimo esistenziale dell’escusso
(art. 93 cpv. 3 LEF).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo
esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 3'811.80 ed è
ordinato il pignoramento della parte di quanto versato dalla sua cassa pensione
eccedente fr. 971.80.
2.
L’ufficio
d’esecuzione esaminerà se procedere a una revisione del pignoramento tenuto
conto di quanto indicato al considerando 9.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.