15.2024.73
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escusso in una società semplice. Scelta del modo dello scioglimento e liquidazione della società
10 dicembre 2024Italiano10 min
dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota di un mezzo del fondo n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.73
Lugano
10 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sull’istanza 9 luglio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione,
sede di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante a
PI 1, __________
nella società semplice di cui è socio con
PI 2, __________ (AG)
nelle 31 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 3
promosse nei confronti di PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 5, __________
PI 6,
__________
Helsana Assicurazioni SA, __________
(rappresentata dal suo Servizio d’incasso, __________)
Comune di PI 7, __________
Confederazione Svizzera, __________
(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Canton Argovia, Argovia
Comune di __________, __________
(rappresentato dalla sua amministrazione
delle finanze, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
31 esecuzioni formanti i gruppi n. 1 (dieci esecuzioni), 2 (cinque) e 3 (sedici
più una ritirata), promosse tra il 2020 e il 2023 contro PI 1 per
rispettivamente fr. 13'310.40, fr. 8'058.– e fr. 29'239.55 al 30
agosto 2024, il 2 agosto 2021, 25 aprile e 2 dicembre 2022 la sede di Biasca
dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota di un mezzo del fondo n. __________
RF __________ intestata all’escusso. Nei tre verbali di pignoramento, l’UE ha
precisato che il fondo è gravato da tre cartelle ipotecarie a garanzia di fr. 650'000.–
oltre agl’interessi del 9%, di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 10% e
di fr. 180'000.– oltre agli interessi del 10%.
B. Avendo
i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio
li ha convocati a un’udienza tenutasi il 17 aprile 2024 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché si
era presentato soltanto l’escusso. Il verbale riporta il “valore di stima ufficiale globale” lordo
del fondo n. 2200, di fr. 1'026'600.–, e quello dei relativi aggravi
ipotecari, di fr. 880'000.–, onde il
valore di stima netto del fondo di fr. 146'600.– e quello della quota di ½
spettante a PI 1 di fr. 73'300.–.
C. Poiché la conciliazione era fallita, il 5 giugno
2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per
presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione dell’interessenza. Nel termine assegnato non è
pervenuta alcuna proposta.
D. Il 9 luglio 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione della quota spettante a PI 1, precisando di aver attribuito un valore di stima netto di fr. 146'600.–
all’intera “sostanza ereditaria” e uno di fr. 33'883.50 all’interessenza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di
diritti in comunione si applica soltanto se entra in considerazione il
pignoramento (e la realizzazione), per l’appunto, di diritti in una comunione
(detti anche “interessenze”: art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC). Fra le varie comunioni, l’Ordinanza
menziona la successione indivisa, le società in nome collettivo e in
accomandita (art. 1 cpv. 1), come pure la società semplice, sempreché il
contratto di società non preveda espressamente che i soci sono
comproprietari dei beni sociali (art. 1 cpv. 2; DTF 144 III 74 consid. 4.1).
Nella
fattispecie, si evince dal Registro fondiario del Comune di __________ che il
fondo n. __________ appartiene in comune (“Gesamteigentum”) a PI 1 e PI
2.
come soci di una società semplice (“einfache Gesellschaft”) (estratto, pag. 3,
rubrica “Eigentum”). Nessun interessato ha del resto contestato il pignoramento dei diritti dell’escusso sul fondo quale quota di
proprietà comune nel senso dell’art. 1 cpv. 2 ODiC.
2.
Ricevuta
la domanda di vendita di una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione
dei diritti dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta
oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF
96.
III 10, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un
simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare
un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116
del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).
2.1
Di
regola, l’autorità di vigilanza deve dapprima accertare se il
valore dell’interessenza dell’escusso è sufficientemente determinato e in che
rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev’essere
realizzata, poi, a seconda dell’esito, ordinare all’ufficio d’esecuzione (o in
Ticino direttamente all’autorità preposta secondo l’art. 609 CC) di procedere in
modo da ottenere lo scioglimento della comu-nione oppure ordinargli di
vendere la quota all’asta. La società semplice si scioglie però
di diritto quando l’interessenza dell’escusso nella società viene realizzata
in seguito a un pignoramento (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO, in particolare la
versione tedesca) – e non già al momento del pignoramento (Staehelin in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, 6ª ed. 2024, n. 14 ad art. 545/546 CO e i rinvii; Chaix in: Commentaire romand, Code des
obligations II, 2ª ed. 2017, n. 13 ad art. 545-547 CO). In tale ipotesi, la
scelta da parte dell’autorità di vigilanza del modo di realizzazione della
quota mediante scioglimento e liquidazione della comunione dei soci (art. 10
cpv. 2 ODiC) ne determina, per legge (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO),
lo scioglimento (cfr. DTF 134
III 133 consid. 1.5), che dev’essere preceduto dalla procedura di conciliazione
stabilita dagli art. 9 e 10 cpv. 1 ODiC (Staehelin,
op. cit. loc. cit.). Può qui essere lasciata aperta la questione di sapere se
anche la scelta del modo di realizzazione della messa all’asta della quota innesca
già lo scioglimento della comunione oppure invece solo la sua successiva
aggiudicazione effettiva.
2.2
In
concreto, nei verbali di pignoramento e del tentativo di conciliazione, come
pure nell’istanza, quale bene appartenente alla società semplice, l’UE ha indicato
il solo fondo n. __________ RF __________ e ne ha quantificato il valore in fr. 146'600.–
netti (cioè dopo deduzione degli aggravi ipotecari di complessivi fr. 880'000.–).
Poiché tali dati non sono stati contestati, non c’è motivo di discostarsene.
2.3
Nel
verbale del tentativo di conciliazione, l’Ufficio ha stabilito che l’interessenza
di PI 1 vale fr. 73'300.–, ossia la metà del valore di stima
del fondo (su fr. 146'600.– netti), mentre nell’istanza, ha indicato il
valore della quota in fr. 33'883.50, pari circa a ¼. La prima stima risulta quella corretta. In effetti, per quanto
noto alla Camera, PI 1 e PI 2 sono gli unici due soci della società semplice, cui
hanno conferito la proprietà del solo fondo n. __________, sicché le loro
quote vanno reputate uguali, non risultando essi aver concluso un patto
contrario nel senso dell’art. 533 cpv. 2 CO. Di conseguenza, nell’ambito della
liquidazione della società, ciascuno di essi ha diritto alla restituzione
(art. 549 cpv. 1 CO) non del fondo (art. 548 cpv. 1 CO), bensì di un
corrispettivo pari al valore della rispettiva quota (art. 548 cpv. 2 CO), di ½,
oltre alla stessa quota di un eventuale guadagno (art. 533 cpv. 1 CO). Ciascuno
socio ha pertanto diritto alla metà del valore del fondo, pari a fr. 73'300.–.
2.4
Poiché
il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di rea-lizzazione entrano in
considerazione sia lo scioglimento e la liquidazione della società semplice,
sia la vendita all’asta della relativa quota dell’escusso.
2.4.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della
quota sociale – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di complessivi fr. 50'607.95
(fr. 13'310.40 + fr. 8'058.– + fr. 29'239.55), è nettamente inferiore al valore della
quota spettante all’escusso nella società semplice, di fr. 73'300.– (sopra
consid. 2.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una
vendita a vil prezzo (sopra consid. 2).
2.4.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento e la
liquidazione della società semplice. Dato che i comunisti non possono
opporvisi, trattandosi di uno scioglimento per legge, non entra poi in
considerazione un’assegnazione della quota sociale ai creditori giusta gli art.
13.
cpv. 1 ODiC e 131 cpv. 2 LEF.
2.5
Se
l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della
comunione, può affidare la liquidazione a un amministratore, anziché all’ufficio
d’esecuzione (art. 132 cpv. 3 LEF e 12, 1° periodo ODiC). Nel
caso in rassegna, non si può escludere a priori che l’UE, in rappresentanza dell’escusso
(cfr. art. 6 cpv. 1, 3° periodo ODiC), riesca a trovare un accordo con PI
2.
per l’acquisto da parte sua della quota di proprietà comune dell’altro socio
o per la vendita del fondo e la ripartizione del provento metà ciascuno. Se l’UE
non riuscirà a trovare un accordo, chiederà alla Camera di nominare un
amministratore (della quota da realizzare) e di statuire sulla questione dell’anticipo
delle spese e delle conseguenze in caso di mancato anticipo (cfr. sentenza
della CEF 15.2024.25 del 30 settembre 2024, consid. 4.4).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che sono ordinati lo scioglimento e la
liquidazione della società semplice composta di PI 1 e PI 2. All’Ufficio
d’esecuzione è ordinato di tentare di realizzare l’interessenza di PI 1 in
conformità di quanto indicato nel soprastante considerando 2.5.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Bellinzona,
e, per il suo tramite, all’escusso, alla consocia e a tutti i creditori.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.