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Decisione

15.2024.73

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escusso in una società semplice. Scelta del modo dello scioglimento e liquidazione della società

10 dicembre 2024Italiano10 min

dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota di un mezzo del fondo n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.73

Lugano

10 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sull’istanza 9 luglio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione,

sede di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

dell’interessenza spettante a

PI 1, __________

nella società semplice di cui è socio con

PI 2, __________ (AG)

nelle 31 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 3

promosse nei confronti di PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 5, __________

PI 6,

__________

Helsana Assicurazioni SA, __________

(rappresentata dal suo Servizio d’incasso, __________)

Comune di PI 7, __________

Confederazione Svizzera, __________

(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

Canton Argovia, Argovia

Comune di __________, __________

(rappresentato dalla sua amministrazione

delle finanze, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

31 esecuzioni formanti i gruppi n. 1 (dieci esecuzioni), 2 (cinque) e 3 (sedici

più una ritirata), promosse tra il 2020 e il 2023 contro PI 1 per

rispettivamente fr. 13'310.40, fr. 8'058.– e fr. 29'239.55 al 30

agosto 2024, il 2 agosto 2021, 25 aprile e 2 dicembre 2022 la sede di Biasca

dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota di un mezzo del fondo n. __________

RF __________ intestata all’escusso. Nei tre verbali di pignoramento, l’UE ha

precisato che il fondo è gravato da tre cartelle ipotecarie a garanzia di fr. 650'000.–

oltre agl’interessi del 9%, di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 10% e

di fr. 180'000.– oltre agli interessi del 10%.

B. Avendo

i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione dell’inte­ressenza pignorata, l’Ufficio

li ha convocati a un’udienza tenutasi il 17 aprile 2024 a norma dell’art. 9

dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione

della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché si

era presentato soltanto l’e­­scusso. Il verbale riporta il “valore di stima ufficiale globale” lordo

del fondo n. 2200, di fr. 1'026'600.–, e quello dei relativi aggravi

ipotecari, di fr. 880'000.–, onde il

valore di stima netto del fondo di fr. 146'600.– e quello della quota di ½

spettante a PI 1 di fr. 73'300.–.

C. Poiché la conciliazione era fallita, il 5 giugno

2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per

presentare even­tuali proposte concrete per la realizzazione dell’interessenza. Nel termine assegnato non è

pervenuta alcuna proposta.

D. Il 9 luglio 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione della quota spettante a PI 1, precisando di aver attribuito un valore di stima netto di fr. 146'600.–

all’intera “sostanza ereditaria” e uno di fr. 33'883.50 all’interessenza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di

diritti in comunione si applica soltanto se entra in considerazione il

pignoramento (e la realizzazione), per l’appunto, di diritti in una comunione

(detti anche “interessenze”: art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC). Fra le varie comunioni, l’Ordinanza

menziona la successione indivisa, le società in nome collettivo e in

accomandita (art. 1 cpv. 1), come pure la società semplice, sempreché il

contratto di società non preveda espressamente che i soci sono

comproprietari dei beni sociali (art. 1 cpv. 2; DTF 144 III 74 consid. 4.1).

Nella

fattispecie, si evince dal Registro fondiario del Comune di __________ che il

fondo n. __________ appartiene in comune (“Gesamteigentum”) a PI 1 e PI

2.

come soci di una società semplice (“einfache Gesellschaft”) (estratto, pag. 3,

rubrica “Eigentum”). Nessun interessato ha del resto contestato il pignoramento dei diritti dell’escusso sul fondo quale quota di

proprietà comune nel sen­so dell’art. 1 cpv. 2 ODiC.

2.

Ricevuta

la domanda di vendita di una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione

dei diritti dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta

oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunio­ne sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemen­te determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96.

III 10, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116

del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

2.1

Di

regola, l’autorità di vigilanza deve dapprima accertare se il

valore dell’interessenza dell’escusso è sufficientemente determinato e in che

rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev’essere

realizzata, poi, a seconda dell’esito, ordinare all’ufficio d’esecuzione (o in

Ticino direttamente all’autorità preposta secondo l’art. 609 CC) di procedere in

modo da ottenere lo scioglimento della comu-nione oppure ordinargli di

vendere la quota all’asta. La società semplice si scioglie però

di diritto quando l’interessenza dell’e­scusso nella società viene realizzata

in seguito a un pignoramento (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO, in particolare la

versione tedesca) – e non già al momento del pignoramento (Staehelin in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht II, 6ª ed. 2024, n. 14 ad art. 545/546 CO e i rinvii; Chaix in: Commentaire romand, Code des

obligations II, 2ª ed. 2017, n. 13 ad art. 545-547 CO). In tale ipotesi, la

scelta da parte dell’autorità di vigilanza del modo di realizzazione della

quota mediante scioglimento e liquidazione della comunione dei soci (art. 10

cpv. 2 ODiC) ne determina, per legge (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO),

lo scioglimento (cfr. DTF 134

III 133 consid. 1.5), che dev’essere preceduto dalla procedura di conciliazione

stabilita dagli art. 9 e 10 cpv. 1 ODiC (Staehelin,

op. cit. loc. cit.). Può qui essere lasciata aperta la questione di sapere se

anche la scelta del modo di realizzazione della messa all’asta della quota innesca

già lo scioglimento della comunione oppure invece solo la sua successiva

aggiudicazione effettiva.

2.2

In

concreto, nei verbali di pignoramento e del tentativo di conciliazione, come

pure nell’istanza, quale bene appartenente alla società semplice, l’UE ha indicato

il solo fondo n. __________ RF __________ e ne ha quantificato il valore in fr. 146'600.–

netti (cioè dopo deduzione degli aggravi ipotecari di complessivi fr. 880'000.–).

Poiché tali dati non sono stati contestati, non c’è motivo di discostarsene.

2.3

Nel

verbale del tentativo di conciliazione, l’Ufficio ha stabilito che l’interessenza

di PI 1 vale fr. 73'300.–, ossia la metà del valore di stima

del fondo (su fr. 146'600.– netti), mentre nell’istan­za, ha indicato il

valore della quota in fr. 33'883.50, pari circa a ¼. La prima stima risulta quella corretta. In effetti, per quanto

noto alla Camera, PI 1 e PI 2 sono gli unici due soci della società semplice, cui

hanno conferito la proprietà del solo fondo n. __________, sicché le loro

quote vanno reputate uguali, non risultando essi aver concluso un patto

contrario nel senso dell’art. 533 cpv. 2 CO. Di conseguenza, nell’ambito della

liquidazione della socie­tà, ciascuno di essi ha diritto alla restituzione

(art. 549 cpv. 1 CO) non del fondo (art. 548 cpv. 1 CO), bensì di un

corrispettivo pari al valore della rispettiva quota (art. 548 cpv. 2 CO), di ½,

oltre alla stessa quota di un eventuale guadagno (art. 533 cpv. 1 CO). Ciascuno

socio ha pertanto diritto alla metà del valore del fondo, pari a fr. 73'300.–.

2.4

Poiché

il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di rea-lizzazione entrano in

considerazione sia lo scioglimento e la liquidazione della società semplice,

sia la vendita all’asta della relativa quota dell’escusso.

2.4.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta della

quota sociale – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’interes­senza, di complessivi fr. 50'607.95

(fr. 13'310.40 + fr. 8'058.– + fr. 29'239.55), è nettamente inferiore al valore della

quota spettante all’escusso nella società semplice, di fr. 73'300.– (sopra

consid. 2.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una

vendita a vil prezzo (sopra consid. 2).

2.4.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimen­to e la

liquidazione della società semplice. Dato che i comunisti non possono

opporvisi, trattandosi di uno scioglimento per legge, non entra poi in

considerazione un’assegnazione della quota sociale ai creditori giusta gli art.

13.

cpv. 1 ODiC e 131 cpv. 2 LEF.

2.5

Se

l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della

comunione, può affidare la liquidazione a un amministratore, anziché all’ufficio

d’esecuzione (art. 132 cpv. 3 LEF e 12, 1° periodo ODiC). Nel

caso in rassegna, non si può escludere a priori che l’UE, in rappresentanza dell’escusso

(cfr. art. 6 cpv. 1, 3° periodo ODiC), riesca a trovare un accordo con PI

2.

per l’acquisto da parte sua della quota di proprietà comune dell’altro socio

o per la vendita del fondo e la ripartizione del provento metà ciascuno. Se l’UE

non riuscirà a trovare un accordo, chiederà alla Camera di nominare un

amministratore (della quota da realizzare) e di statuire sulla questione dell’anticipo

delle spese e delle conseguenze in caso di mancato anticipo (cfr. sentenza

della CEF 15.2024.25 del 30 settembre 2024, consid. 4.4).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che sono ordinati lo scioglimento e la

liquidazione della società semplice composta di PI 1 e PI 2. All’Ufficio

d’esecuzione è ordinato di tentare di realizzare l’interessenza di PI 1 in

conformità di quanto indicato nel soprastante considerando 2.5.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Bellinzona,

e, per il suo tramite, all’escusso, alla consocia e a tutti i creditori.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.

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