15.2024.76
Ricorso contro la notificazione del precetto esecutivo nelle mani di una persona che non rappresenta la società escussa estera. Foro dell’azienda giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF. Procura postale speciale
21 marzo 2025Italiano24 min
domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.76
Lugano
21 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso e sull’istanza di restituzione
del termine 12 luglio 2024 della
IS 1 -
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo e l’avviso
di pignoramento emessi rispettivamente il 14 maggio e il 2 luglio 2024 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti della “IS 1, __________, succursale di P__________”, all’indirizzo del suo patrocinatore “Avv. PA 1, __________, __________, __________”, per l’incasso di complessivi fr. 74'020.– oltre ad accessori per
pigioni e acconti spese dal febbraio al luglio 2024, nonché a spese di
sollecito.
B. Facendo
seguito a una telefonata del centro di competenza can-tonale dei precetti esecutivi (CCPE) di Faido, con e-mail del 7 maggio
2024 il rappresentante legale di PI 1 ha confermato in sostanza che per
procedere in via esecutiva nei confronti della IS 1 era dato nel caso di specie
il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 1 LEF, o meglio “una sua succursale o stabilimento” a P__________, ciò che – a suo dire – è dimostrato dai documenti
allegati alla sua mail. Per tali motivi, il legale ha invitato l’Ufficio a dare
seguito alla domanda d’esecuzione, notificando il precetto esecutivo all’avv. PA
1.
C. Sulla scorta delle nuove indicazioni fornite dall’escutente,
il 14 maggio 2024 l’UE, per il tramite del CCPE, ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso tramite __________) alla “IS 1, succursale di P__________”, all’indirizzo di “ P”.
D. Il
17 maggio 2024 il precetto esecutivo è stato notificato allo sportello dell’Ufficio
postale di M__________ a tale PI 4, indicata quale “Procuratore” sul retro del
precetto.
E. In
mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 luglio 2024 l’Ufficio ha
proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento
per l’8 agosto 2024 e spedendolo all’escussa per posta semplice.
F. Con
il ricorso in esame, del 12 luglio 2024, la IS 1 chiede alla Camera di dichiarare
nullo o di annullare il precetto esecutivo, come pure l’avviso di pignoramento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Lo stesso giorno essa
ha presentato anche un’istanza di restituzione del termine per interporre
opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.
G. Tramite
ordinanza del 18 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo al gravame, ha congiunto le procedure di ricorso e restituzione del
termine d’opposizione e impartito un termine alla ricorrente per precisare in
quale qualità PI 2 ha firmato la procura del 12 luglio 2024 a favore dell’avv. PA
1.
H. Mediante
osservazioni del 9 agosto 2024 PI 1 si è opposta al ricorso e all’istanza di
restituzione del termine, postulandone la reiezione. Nelle sue del 13 agosto
2024 l’UE si è invece rimesso al giudizio
della Camera, producendo altresì una serie di documenti fornita dalla
Posta in seguito alla sua richiesta di chiarimenti in merito alla notificazione
del precetto esecutivo.
I. Il
19 agosto 2024 l’insorgente ha comunicato a questa Camera che PI 2 ricopre “la carica di Vicepresidente, Segretario e
Chief financial officer di IS 1, abilitato ad esercitare i diritti conferiti
dallo statuto e dalla legge dello stato della C__________ e come tale autorizzato a gestire l’insieme degli
affari e dell’attività della società”. A giustificazione
della sua dichiarazione ha prodotto diversi documenti autenticati dal
Segretario di Stato della C__________. Nello scritto la IS 1 ha pure domandato
di non condividere né rendere accessibili alla controparte le informazioni
contenute nei documenti trasmessi “in considerazione dell’evidente confidenzialità” delle stesse.
L. Su
richiesta del 22 agosto 2024 della IS 1, con ordinanza del 23 agosto 2024 il
presidente della Camera le ha trasmesso la documentazione della Posta assunta
dall’UE, impartendole un termine di dieci giorni dalla ricezione per presentare
un’eventuale replica.
M. Con
replica del 9 settembre 2024 la ricorrente ha preso posizione sulle
osservazioni della resistente e dell’UE, confermandosi sostanzialmente nelle
sue domande ricorsuali e di restituzione del termine per interporre
opposizione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha trasmesso la
replica alla resistente, assegnandole un termine di dieci giorni per presentare
un eventuale allegato di duplica.
N. Il
12 settembre 2024 PI 1 ha chiesto alla Camera di verificare se la ricorrente
avesse dato seguito all’ordinanza del 18 luglio 2024 e di trasmetterle, all’occorrenza,
una copia della relativa risposta. Mediante ordinanza del 13 settembre 2024 il
presidente della Camera ha quindi impartito all’insorgente un termine di dieci
giorni per indicare il motivo per cui le informazioni contenute nei documenti
acclusi al suo scritto del 19 agosto 2024 sono da ritenere confidenziali.
O. Con
duplica del 20 settembre 2024 la resistente si è opposta alla replica,
ribadendo sostanzialmente la propria posizione.
P. Preso
atto della risposta 27 settembre 2024 della ricorrente all’ordinanza 13
settembre 2024 e delle osservazioni 27 settembre 2024 della resistente con cui
ha confermato la sua domanda di poter visionare la documentazione prodotta dall’insorgente
riguardo alla legittimazione di PI 2 a rappresentare la IS 1, tramite ordinanza
del 18 ottobre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto l’istanza
di PI 1, nel senso che copia del “Certificate of amendment of
articles of incorporation” e il certificato del Segretario dello Stato della
C__________ le sarebbero stati trasmessi dopo la scadenza del termine di ricorso al Tribunale federale, tranne che prima
la ricorrente avesse rinunciato a ricorrere o comunicato di aver
inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale munito di una
domanda di effetto sospensivo.
Q. Tramite
ordinanza del 13 novembre 2025 il presidente della Camera ha trasmesso i predetti
documenti alla resistente, la quale non ha formulato ulteriori osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La ricorrente premette di essere una società di diritto statunitense
che ha preso in locazione da PI 1 “alcuni locali siti al piano -1 nell’immobile in Via __________ a P__________” (ricorso, pag. 3, ad 12). Ciò posto, essa reputa anzitutto
che nella fattispecie non sia dato il foro esecutivo del debitore domiciliato
all’estero giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF, siccome la sottoscrizione di un
contratto di locazione in Svizzera non è sufficiente a far ritenere l’esistenza
di una succursale nel senso della norma in questione e pertanto l’esecuzione dev’essere
annullata.
Da
parte sua, la resistente rileva che, indipendentemente dall’iscrizione a
registro di commercio, nel caso concreto sussiste una succursale o uno
stabilimento della IS 1 secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF, giacché essa ha preso in
locazione degli spazi a P__________, ha depositato una garanzia per le pigioni
presso la banca PI 3, ha apposto una targhetta con il suo nome sulla cassetta
delle lettere nel noto immobile di P__________ e ha rilasciato una procura a
favore del suo patrocinatore, ove si è firmata come “IS 1, P__________”.
Nella
replica, l’insorgente fa valere altresì che il momento determinante per
stabilire l’esistenza di un foro esecutivo è quello del singolo atto, ovvero
nel caso in esame della notifica del precetto esecutivo. In proposito, rileva
che la notificazione dello stesso è incontestabilmente successiva al momento in
cui gli spazi locati presso l’escutente sono stati liberati, come si evince – a
sua detta – dal rapporto del perito comunale degli immobili prodotto con la
replica, ove è indicato che gli inquilini sono usciti a fine gennaio. È
pertanto del parere che da quel momento non si poteva più ragionevolmente sostenere
l’esistenza di una succursale in Ticino.
In
sede di duplica, PI 1 si duole che la IS 1 ha prodotto soltanto con la replica
il documento di cui si avvale per sostenere l’inesistenza di un foro esecutivo
al momento della notificazione del precetto esecutivo, prova di cui però disponeva
manifestamente già al momento dell’inoltro del ricorso, ragione per cui ritiene
ch’essa sia irricevibile e debba essere estromessa dagli atti di causa. Ella ribadisce
infine che è stata la stessa ricorrente a manifestare l’esistenza di una
succursale in Ticino, sottoscrivendo la procura a favore del suo patrocinatore
e inviandone una copia all’avvocato della resistente.
1.1
Con
la replica spontanea non è consentito in principio allegare nuovi fatti o
produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che vale anche
nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità
di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione
delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi
siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti
(sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza
della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid. 2). Il Tribunale federale ha
però pure avuto modo di precisare che in un secondo scambio di scritti ordinato
nella procedura sommaria di prima sede i nova sono ammissibili senza
alcuna limitazione (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159
del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2). Nella procedura di reclamo i nova sono però
vietati (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.1.1
Per
quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 17 LEF), secondo la
giurisprudenza di questa Camera anche quando viene ordinato un secondo scambio
di allegati in virtù dell’art. 12 LPR, non è possibile, con la replica, addurre
nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del
ricorso (sentenza della CEF 15.2001.317 del 14 marzo 2002 consid. 1) né, con
la duplica, nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento
della presentazione delle osservazioni al ricorso (come esplicitamente
ricordato nell’ordinanza del 9 settembre 2024 e, per svista, dimenticato in
quella del 18 luglio 2024). Vale anche per il secondo scambio di allegati la
riserva degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR
entro gli stessi limiti già ricordati.
1.1.2
Nel
caso in rassegna l’allegazione, solo con la replica, secondo cui al momento della notificazione del precetto esecutivo gli spazi locati presso l’escutente
erano già stati liberati, come la relativa prova (rapporto del perito comunale
del 14 giugno 2024, doc. H), sono ovviamente tardivi e pertanto inammissibili. Ad
ogni modo non sono rilevanti per l’esito del giudizio odierno. In effetti, a parte il fatto che la restituzione dei locali locati non
significa di per sé che l’escussa abbia
cessato la propria attività, un’esecuzione al foro speciale dell’art. 50 cpv. 1
LEF resta possibile anche dopo la cessazione dell’attività dell’azienda,
fintanto ch’essa non è stata liquidata (DTF 114 III 6 consid. 1/e; sentenza del
Tribunale federale 5A_674/2024 del 6 dicembre 2024, consid. 3.1.2),
fermo restando che ai fini d’applicazione della norma l’azienda dev’esistere al
momento in cui il creditore presenta la domanda d’esecuzione (art. 67 LEF;
citata 5A_674/2024, ibidem), non per contro al momento della notificazione del precetto
esecutivo.
1.2
Giusta
l’art. 50 cpv. 1 LEF, per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda
nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla
sede della medesima. Solo la questione di sapere se è data un’azienda in
Svizzera è di competenza dell’autorità di vigilanza adita con un ricorso
giusta l’art. 17 LEF, non invece quella inerente all’esistenza di un’obbligazione
assunta da quella azienda, che va invece decisa nella procedura di rigetto dell’opposizione
(sentenze della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2010, RtiD 2011 II 778 n. 48c,
consid. 5, e 15.2007.42 del 9 ottobre 2007, massimata in RtiD 2008 I 1075 n.
53c, consid. 3). La nozione di azienda, di cui all’art. 50 cpv. 1 LEF, è più
ampia della nozione di succursale, di cui al diritto societario. Costituisce un’azienda
l’attività economica che, a prescindere dalla sua forma, viene esercitata (in Svizzera) in modo non transitorio, con mezzi
umani e beni o servizi; l’azienda può essere per esempio un’impresa individuale (sentenza del Tribunale
federale 5A_876/2022 del 4 luglio 2023, consid. 4.1). Ciò che fa stato è
l’esistenza di un’unità operativa privata che produce in Svizzera beni o
servizi per terzi, che ha una propria direzione gestionale e gode di una certa
autonomia, sebbene non corrisponda a una succursale nel senso dell’art. 952
cpv. 2 CO. Un’iscrizione nel registro di commercio è invece irrilevante per la
qualificazione di azienda (sentenza dell’Obergericht del Canton Zugo BA
2023.
29 del 19 luglio 2023, pubblicata in BlSchK 2024, 41).
1.3
Nel
caso in esame, gl’indizi menzionati dalla resistente a sostegno dell’esistenza
di un foro esecutivo secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF non sono di per sé elementi
sufficienti per poter ritenere che la IS 1 gestisca in quel luogo un’unità
produttiva che fornisce a terzi e contro pagamento beni o servizi (cfr. sentenza
della CEF 15. 2008.69 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 724 n. 44c, consid. 3).
Nel contratto di locazione la conduttrice è indicata come “IS 1 – __________ LA, CA __________” (doc. D) e non vi sono accenni al fatto ch’essa eserciterebbe un’attività
economica in Svizzera autonoma rispetto a quel-la della sede principale
statunitense, anzi i locali sono messi a disposizione per “personal use”. Anche
nella garanzia per le pigioni costituita presso l’UBS la conduttrice è indicata
come “IS 1” con sede in California (CP __________) senz’alcuna allusione a un’attività
economica autonoma (doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso). D’altronde la
targhetta con il nome della IS 1 apposta sulla cassetta delle lettere dell’ente
locato (doc. 4) non indica la IS 1 come un’azienda
o una succursale svizzera. Infine, la menzione di “P__________” sulla procura
che l’escussa ha conferito al suo patrocinatore (doc. 5) non si riferisce
necessariamente a una sede autonoma in Svizzera, ma potrebbe anche
semplicemente indicare un indirizzo postale.
Dagli
elementi da lei citati l’escutente non poteva ritenere in buona fede che la sua
controparte fosse un’azienda nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF né si è
premurata di prevedere nel contratto di locazione un’elezione di foro esecutivo
in Svizzera secondo l’art. 50 cpv. 2 LEF. Incombeva però a lei l’onere di provare
l’esistenza del foro esecutivo speciale, dal momento che se n’è avvalsa. Non ha invero fornito indizi concreti (p.es. carta
intestata, corrispondenza con i clienti, fatture, fotografie di beni con il
logo aziendale, ecc.) neppure riguardo all’effettiva attività svolta
dall’escussa a P__________ e segnatamente in merito alla fornitura in modo
indipendente di beni o servizi a terzi a scopo di lucro. Per tali ragioni, non
risulta dato nella fattispecie il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 1
LEF.
1.4
Stabilito
ciò, bisogna tuttavia ricordare che un precetto esecutivo emesso da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci non è nullo, ma solo annullabile
(DTF 136
III 373 consid. 2.1, 112 III 9 consid. 2 e 88 III 11 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019,
consid. 4,) mediante ricorso presentato
entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe conoscenza del provvedimento
impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). In assenza di ricorso tempestivo, il foro dell’esecuzione
non può più essere rimesso in discussione, anche in assenza di un’azienda ai
sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF
14.2024.62
del 25 settembre 2024, consid. 3.2, e
15.2021.79
del 29 marzo 2022, consid. 1.1). Per tale ragione, s’impone di
verificare nel caso presente il momento esatto in cui la IS 1 è venuta a
conoscenza dell’esecuzione, ovvero quello in cui ha ricevuto l’avviso di
pignoramento, com’essa sostiene, o in cui ha avuto luogo la notificazione del
precetto esecutivo, ch’essa reputa invece viziata. A tal uopo, è dunque necessario
esaminare anche la censura che l’insorgente solleva circa la validità della
notificazione del precetto esecutivo.
2.
Al
riguardo la ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non sia
stata effettuata all’indirizzo di P__________ indicato su tale atto, ovvero presso
l’immobile locato, bensì a quello dell’abitazione di PI 2 a M__________. Rileva
inoltre che PI 4, “che si
occupa dell’immobile di PI 2 a M__________”, nulla ha
a che fare con la IS 1 e non può quindi in alcun modo essere considerata come
rappresentante della società escussa, motivo per cui la notificazione nelle sue
mani non poteva essere validamente fatta sulla base dell’art. 65 cpv. 1 e 2
LEF.
Nelle
sue osservazioni, l’UE spiega che la Posta, da esso interpellata, ha riferito
con e-mail del 5 agosto 2024 che PI 4 ha ricevuto “direttamente dal destinatario (telefonicamente od
online)” una “procura singola”, con la quale ha potuto
ritirare l’atto allo sportello postale, esibendo il codice a barre, ricevuto in
seguito al rilascio della procura, e un documento. L’Ufficio fa pure notare che
tale circostanza è chiaramente indicata nel tracciamento dell’invio
raccomandato fornito dalla Posta, ove alla data del 17 maggio 2024, alle ore
11:18, figura che l’ordine riguardante la “procura singola” è stato
creato dal “destinatario”.
In
merito al motivo per cui il precetto esecutivo non è stato notificato dall’Ufficio
postale di P__________ all’indirizzo dell’escussa, ma da quello di M__________
al domicilio di PI 2, la resistente osserva che ciò è dovuto evidentemente a
disposizioni della stessa ricorrente, la quale ha impartito l’ordine di
rispedizione di tutta la posta da P__________ a M__________, come si evince da
un precedente scritto del suo patrocinatore rivolto alla IS 1 al recapito di P__________,
che è pure stato deviato a M__________, in Via __________. A sua detta, il
precetto esecutivo è pertanto stato validamente notificato a M__________, l’escussa
dovendo lasciarsi opporre le proprie istruzioni di rispedizione.
Nella
replica, l’insorgente reputa che la documentazione complementare prodotta dall’UE
non dimostri il conferimento di una procura a PI 4 da parte di validi
rappresentanti della IS 1, la Posta non essendo stata in grado di fornire
alcuna copia del documento in questione. Aggiunge altresì che PI 2, che dispone
dei poteri di rappresentanza della IS 1, era assente al momento del tentativo
di notificazione del precetto, in quanto era partito con la moglie da Parigi a
Los Angeles la sera del 12 maggio 2024 ed è rientrato in Svizzera soltanto il
10.
agosto 2024, come risulta – a suo dire – dalle copie dei biglietti aerei
prodotte con la replica.
Con
la duplica la resistente postula l’estromissione dagli atti anche dei documenti
riferiti ai biglietti aerei, siccome la ricorrente ne disponeva già al momento
del ricorso.
2.1
Giusta
gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto
esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016
del 31 gennaio 2017, consid. 4.1) – si notificano in linea di principio nelle
mani del debitore, di un suo rappresentante o di una persona abilitata a tale
fine (sentenza del Tribunale federale
5A_305/2021 del 4 ottobre 2021, consid. 4.4. 2.1). Occorre infatti
ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il
debitore sia effettivamente informato (citata 5A_843/2016, consid. 4.1 e
sentenza del Tribunale federale 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016, consid. 2.1). Se
il debitore è stato invitato a presentarsi all’ufficio o allo sportello della
posta per ricevere l’atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica; l’escusso non è inoltre obbligato a
presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25
consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale
5A_84/2022 del 6 maggio 2022, consid. 2.1.1).
2.1.1
Se
l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante delle medesime e cioè per una società
anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia
limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di
commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure
a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la
notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2
LEF).
2.1.2
Gli
atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della
società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si
trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del
rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua
attività nelle mani di persona adulta della
sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; DTF
134.
III 112, consid. 3.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_167/2013 del 29 agosto 2013, consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7
novembre 2018, consid. 3.1; Angst/ Rodriguez in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). È pure valida la notificazione del precetto
esecutivo fatta sin dall’inizio al domicilio privato del rappresentante della
società giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (DTF 134 III 112, consid. 3.1; citata
5A_167/2013, ibidem).
2.2
Nel
caso in esame, dal tracciamento dell’invio del precetto esecutivo, fornito dalla
Posta su richiesta dell’UE, emerge che non vi è stato alcun tentativo di
notificazione all’indirizzo di P__________ della IS 1, ma l’atto è giunto allo
sportello dell’Ufficio postale di M__________ in base a un ordine di
rispedizione dato dalla società escussa all’indirizzo, in Via __________ a M__________,
dell’abitazione di PI 2, come dimostrato dalla resistente in sede di
osservazioni, senza essere smentita dalla ricorrente, con la produzione di un
suo precedente scritto indirizzato alla IS 1 a P__________ ma consegnato al
domicilio privato di PI 2 a M__________ (doc. 7). Come accertato d’ufficio da
questa Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), per il tramite dell’UE, tale
circostanza è del resto stata confermata dalla Posta, la quale con e-mail del
18.
febbraio 2025 ha specificato che “la ditta IS 1 Los Angeles aveva una rispedizione fino al 8.2.2025 da
via __________ P__________ a Via __________ __________ M__________”, che “l’invio è stato
avvisato il 16.05.2024 dalla base di distribuzione di Grancia che serve via __________
M__________” e che “infine è stato recapitato allo sportello alla filiale
di M__________ in data 17.05.2024”. Ricordato che PI 2
è “Vicepresidente, Segretario
e Chief financial officer di IS 1” (secondo la
documentazione prodotta dalla ricorrente il 19 agosto 2024), quindi
rappresentante dell’escussa nel senso dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, l’assenza
di un tentativo di notificazione a Porza non è criticabile (sopra consid. 2.1.2
i.f.).
2.3
La
ricorrente, in replica, eccepisce invano che la documentazione complementare
prodotta dall’UE non dimostrerebbe il conferimento di una procura a PI 4 da parte
di validi rappresentanti della IS 1. Nell’e-mail del 5 agosto 2024 la Posta ha
infatti spiegato che “è stata
fatta una richiesta per procura singola direttamente dal destinatario
(telefonicamente o online)”, come appare dal
tracciamento dell’invio, “alla
data di venerdì 17.05.2014, ore 11:18”, motivo per cui
non è possibile fornire un documento cartaceo. Il responsabile della Posta interpellato
ha anche indicato che “queste
richieste vengono elaborate direttamente dal servizio clienti della Posta”, che “al momento del
ritiro, chi si presenta allo sportello, ci mostra un codice a barre (ricevuto a
seguito della richiesta) e un documento” e che “noi allo sportello s[c]an[s]ioniamo il
codice, il sistema ci mostra il nome […] di chi ha diritto di ritiro, noi
verifichiamo che sia la persona menzionata e consegniamo l’invio”. La prova che il destinatario della raccomandata – PI 2 – ha conferito
una procura singola a PI 4 – che secondo la ricorrente “si occupa dell’immobile del Sig. PI 2 a M__________” (v. ricorso, pag. 5, ad 22) – per ritirare il precetto esecutivo
destinato alla società di cui egli risulta l’unico rappresentante in Ticino
risulta proprio dalle dichiarazioni della Posta appena menzionate. Del resto,
il fatto che PI 4 si sia presentata allo sportello dell’Ufficio postale di M__________
il 17 maggio 2024 per ritirare il
precetto esecutivo può spiegarsi ragionevolmente solo perché ella ha ottenuto
la nota “procura singola” (telefonicamente od online) dalla IS 1, o
meglio dal suo unico rappresentante PI 2, nella cui cassetta delle lettere
della sua abitazione di M__________ la Posta aveva depositato l’avviso di
ritiro del precetto (cfr. sentenza della CEF 15.2025.6 del 19 febbraio
2025, consid. 2).
2.4
In
linea di massima la notificazione a un membro adulto dell’economia domestica
del rappresentante della società escussa (giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2
LEF) o un suo impiegato è possibile solo al domicilio del
rappresentante della società escussa o al luogo di lavoro (sopra, consid.
2.1.2). Una notifica fuori da quei luoghi è però valida qualora il membro
adulto dell’economia domestica, l’impiegato o persino un terzo (Jaques, De la notification
des actes de poursuite, BlSchK 2011, pag. 179 ad 3) sia in
possesso di una procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzione,
che lo abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (sentenza della
CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 652 n. 34c, consid. 2.1 e
rinvii) o del rappresentante della società escussa. Nel caso in esame, il fatto
che la procura speciale sia stata comunicata alla Posta e non all’UE non vizia
la notificazione, poiché la Posta è un ausiliario dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 142 III 425 consid. 3.4; 119 III 8 consid. 2/b; Ruedin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 72 LEF).
2.5
Che PI 2 fosse all’estero al momento
della notificazione del precetto esecutivo è un’allegazione che
la
ricorrente avrebbe senz’altro potuto e dovuto formulare già con il ricorso, al
quale avrebbe potuto e dovuto accludere le prove documentali già esistenti od
ottenibili a quel momento, ma trasmesse poi solo con la replica. Non possono
pertanto essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid.
1.1.1). Ad ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe quand’anche
i documenti in questione fossero considerati ricevibili. Anche dall’estero PI 2
avrebbe senz’altro potuto comunicare alla posta telefonicamente od online la
procura speciale a favore di PI 4. D’altronde, la copia dell’acquisto, il 20
marzo 2024, di due biglietti aerei a nome di PI 3 e della moglie __________ per
un volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. J) ancora
non dimostra ch’egli fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che la
ricorrente avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d’imbarco
o un’autorizzazione di viaggio ESTA in formato elettronico.
2.6
In
definitiva, la notifica del precetto esecutivo nelle mani di PI 4 risulta
valida, sicché il ricorso si avvera irricevibile, in quanto tardivo, per quanto
attiene alla contestazione del precetto esecutivo, e infondato in merito all’avviso
di pignoramento, censurato con l’unico motivo della carente notificazione del
precetto esecutivo.
3.
Va respinta pure l’istanza di restituzione del termine per interporre
opposizione al precetto esecutivo, l’istante fondando il suo preteso
impedimento ad agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a
conoscenza dell’esecuzione con la ricezione dell’avviso di pignoramento il 4
luglio 2024 (v. istanza, pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne era
stata informata, tramite PI 2, già al momento della notificazione del precetto
avvenuta il 17 maggio 2024 (sopra, consid. 2.3).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
L’istanza
di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n.
__________ è respinta.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.