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Decisione

15.2024.76

Ricorso contro la notificazione del precetto esecutivo nelle mani di una persona che non rappresenta la società escussa estera. Foro dell’azienda giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF. Procura postale speciale

21 marzo 2025Italiano24 min

domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.76

Lugano

21 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso e sull’istanza di restituzione

del termine 12 luglio 2024 della

IS 1 -

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo e l’avviso

di pignoramento emessi rispettivamente il 14 maggio e il 2 luglio 2024 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti della “IS 1, __________, succursale di P__________”, all’indirizzo del suo patrocinatore “Avv. PA 1, __________, __________, __________”, per l’incasso di complessivi fr. 74'020.– oltre ad accessori per

pigioni e acconti spese dal febbraio al luglio 2024, nonché a spese di

sollecito.

B. Facendo

seguito a una telefonata del centro di competenza can-tonale dei precetti esecutivi (CCPE) di Faido, con e-mail del 7 mag­gio

2024 il rappresentante legale di PI 1 ha confermato in sostanza che per

procedere in via esecutiva nei confronti della IS 1 era dato nel caso di specie

il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 1 LEF, o meglio “una sua succursale o stabilimento” a P__________, ciò che – a suo dire – è dimostrato dai documenti

allegati alla sua mail. Per tali motivi, il legale ha invitato l’Ufficio a dare

seguito alla domanda d’esecuzione, notificando il precetto esecutivo all’avv. PA

1.

C. Sulla scorta delle nuove indicazioni fornite dall’escutente,

il 14 mag­gio 2024 l’UE, per il tramite del CCPE, ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso tramite __________) alla “IS 1, suc­cursale di P__________”, all’indirizzo di “ P”.

D. Il

17 maggio 2024 il precetto esecutivo è stato notificato allo sportello dell’Ufficio

postale di M__________ a tale PI 4, indicata quale “Procuratore” sul retro del

precetto.

E. In

mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 luglio 2024 l’Ufficio ha

proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento

per l’8 agosto 2024 e spedendolo all’escussa per posta semplice.

F. Con

il ricorso in esame, del 12 luglio 2024, la IS 1 chiede alla Camera di dichiarare

nullo o di annullare il precetto esecutivo, come pure l’avviso di pignoramento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Lo stesso giorno essa

ha presentato anche un’istanza di restituzione del termine per interporre

opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

G. Tramite

ordinanza del 18 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha concesso effetto

sospensivo al gravame, ha congiunto le procedure di ricorso e restituzione del

termine d’opposizione e impartito un termine alla ricorrente per precisare in

quale qualità PI 2 ha firmato la procura del 12 luglio 2024 a favore dell’avv. PA

1.

H. Mediante

osservazioni del 9 agosto 2024 PI 1 si è opposta al ricorso e all’istanza di

restituzione del termine, postulandone la reiezione. Nelle sue del 13 agosto

2024 l’UE si è invece rimesso al giudizio

della Camera, producendo altresì una serie di documen­ti fornita dalla

Posta in seguito alla sua richiesta di chiarimenti in merito alla notificazione

del precetto esecutivo.

I. Il

19 agosto 2024 l’insorgente ha comunicato a questa Camera che PI 2 ricopre “la carica di Vicepresidente, Segretario e

Chief financial officer di IS 1, abilitato ad esercitare i diritti conferiti

dallo statuto e dalla legge dello stato della C__________ e come tale autorizzato a gestire l’insieme degli

affari e dell’attività della società”. A giustificazione

della sua dichiarazione ha prodotto diversi documenti autenticati dal

Segretario di Stato della C__________. Nello scritto la IS 1 ha pure domandato

di non condividere né rendere accessibili alla controparte le informazioni

contenute nei documenti trasmessi “in considerazione dell’evidente confidenzialità” delle stesse.

L. Su

richiesta del 22 agosto 2024 della IS 1, con ordinanza del 23 agosto 2024 il

presidente della Camera le ha trasmesso la documentazione della Posta assunta

dall’UE, impartendole un termine di dieci giorni dalla ricezione per presentare

un’eventuale replica.

M. Con

replica del 9 settembre 2024 la ricorrente ha preso posizione sulle

osservazioni della resistente e dell’UE, confermandosi sostanzialmente nelle

sue domande ricorsuali e di restituzione del termine per interporre

opposizione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha trasmesso la

replica alla resistente, assegnandole un termine di dieci giorni per presentare

un eventuale allegato di duplica.

N. Il

12 settembre 2024 PI 1 ha chiesto alla Camera di verificare se la ricorrente

avesse dato seguito all’ordinanza del 18 luglio 2024 e di trasmetterle, all’occorrenza,

una copia della relativa risposta. Mediante ordinanza del 13 settembre 2024 il

presidente della Camera ha quindi impartito all’insorgente un termine di dieci

giorni per indicare il motivo per cui le informazioni contenute nei documenti

acclusi al suo scritto del 19 agosto 2024 sono da ritenere confidenziali.

O. Con

duplica del 20 settembre 2024 la resistente si è opposta alla replica,

ribadendo sostanzialmente la propria posizione.

P. Preso

atto della risposta 27 settembre 2024 della ricorrente all’or­­dinanza 13

settembre 2024 e delle osservazioni 27 settembre 2024 della resistente con cui

ha confermato la sua domanda di poter visionare la documentazione prodotta dall’insorgente

riguar­do alla legittimazione di PI 2 a rappresentare la IS 1, tramite ordinanza

del 18 ottobre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto l’istanza

di PI 1, nel senso che copia del “Certificate of amendment of

articles of incorporation” e il certificato del Segretario dello Stato della

C__________ le sarebbero stati trasmessi dopo la scadenza del termine di ricorso al Tribunale federale, tranne che prima

la ricorrente aves­se rinunciato a ricorrere o comunicato di aver

inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale munito di una

domanda di effetto sospensivo.

Q. Tramite

ordinanza del 13 novembre 2025 il presidente della Camera ha trasmesso i predetti

documenti alla resistente, la quale non ha formulato ulteriori osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La ricorrente premette di essere una società di diritto statunitense

che ha preso in locazione da PI 1 “alcuni locali siti al piano -1 nell’immobile in Via __________ a P__________” (ricorso, pag. 3, ad 12). Ciò posto, essa reputa anzitutto

che nella fattispecie non sia dato il foro esecutivo del debitore domiciliato

all’estero giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF, siccome la sottoscrizione di un

contratto di locazio­ne in Svizzera non è sufficiente a far ritenere l’esistenza

di una succursale nel senso della norma in questione e pertanto l’esecu­­zione dev’essere

annullata.

Da

parte sua, la resistente rileva che, indipendentemente dall’i­­scrizione a

registro di commercio, nel caso concreto sussiste una succursale o uno

stabilimento della IS 1 secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF, giacché essa ha preso in

locazione degli spazi a P__________, ha depositato una garanzia per le pigioni

presso la banca PI 3, ha apposto una targhetta con il suo nome sulla cassetta

delle lettere nel noto immobile di P__________ e ha rilasciato una procura a

favore del suo patrocinatore, ove si è firmata come “IS 1, P__________”.

Nella

replica, l’insorgente fa valere altresì che il momento determinante per

stabilire l’esistenza di un foro esecutivo è quello del singolo atto, ovvero

nel caso in esame della notifica del precetto esecutivo. In proposito, rileva

che la notificazione dello stesso è incontestabilmente successiva al momento in

cui gli spazi locati presso l’escutente sono stati liberati, come si evince – a

sua detta – dal rapporto del perito comunale degli immobili prodotto con la

replica, ove è indicato che gli inquilini sono usciti a fine gennaio. È

pertanto del parere che da quel momento non si poteva più ragionevolmente sostenere

l’esistenza di una succursale in Ticino.

In

sede di duplica, PI 1 si duole che la IS 1 ha prodotto soltanto con la replica

il documento di cui si avvale per sostenere l’inesistenza di un foro esecutivo

al momento della notificazione del precetto esecutivo, prova di cui però disponeva

manifestamente già al momento dell’inoltro del ricorso, ragione per cui ritiene

ch’essa sia irricevibile e debba essere estromessa dagli atti di causa. Ella ribadisce

infine che è stata la stessa ricorrente a manifestare l’esistenza di una

succursale in Ticino, sottoscrivendo la procura a favore del suo patrocinatore

e inviandone una copia all’avvocato della resistente.

1.1

Con

la replica spontanea non è consentito in principio allegare nuovi fatti o

produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che vale anche

nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’auto­­rità

di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione

delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi

siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti

(sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza

della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid. 2). Il Tribunale federale ha

però pure avuto modo di precisare che in un secondo scambio di scritti ordinato

nella procedura sommaria di prima sede i nova sono ammissibili senza

alcuna limitazione (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159

del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2). Nella procedura di reclamo i nova sono però

vietati (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.1.1

Per

quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 17 LEF), secondo la

giurisprudenza di questa Camera anche quando viene ordinato un secondo scambio

di allegati in virtù dell’art. 12 LPR, non è possibile, con la replica, addurre

nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del

ricorso (sentenza del­la CEF 15.2001.317 del 14 marzo 2002 consid. 1) né, con

la duplica, nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento

della presentazione delle osservazioni al ricorso (come esplicitamente

ricordato nell’ordinanza del 9 settembre 2024 e, per svista, dimenticato in

quella del 18 luglio 2024). Vale anche per il secondo scambio di allegati la

riserva degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR

entro gli stessi limiti già ricordati.

1.1.2

Nel

caso in rassegna l’allegazione, solo con la replica, secondo cui al momento della notificazione del precetto esecutivo gli spazi locati presso l’escutente

erano già stati liberati, come la relativa prova (rapporto del perito comunale

del 14 giugno 2024, doc. H), sono ovviamente tardivi e pertanto inammissibili. Ad

ogni modo non sono rilevanti per l’esito del giudizio odierno. In effetti, a parte il fatto che la restituzione dei locali locati non

significa di per sé che l’escussa abbia

cessato la propria attività, un’esecuzione al foro speciale dell’art. 50 cpv. 1

LEF resta possibile anche dopo la cessazione dell’attività dell’azienda,

fintanto ch’essa non è stata liquidata (DTF 114 III 6 consid. 1/e; sentenza del

Tribunale federale 5A_674/2024 del 6 dicembre 2024, consid. 3.1.2),

fermo restando che ai fini d’applicazione della norma l’azienda dev’esistere al

momento in cui il creditore presenta la domanda d’esecuzione (art. 67 LEF;

citata 5A_674/2024, ibidem), non per contro al momento della notificazione del precetto

esecutivo.

1.2

Giusta

l’art. 50 cpv. 1 LEF, per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda

nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla

sede della medesima. Solo la questione di sapere se è data un’azienda in

Svizzera è di competenza del­l’autorità di vigilanza adita con un ricorso

giusta l’art. 17 LEF, non invece quella inerente all’esistenza di un’obbligazione

assunta da quella azienda, che va invece decisa nella procedura di rigetto dell’opposizione

(sentenze della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2010, RtiD 2011 II 778 n. 48c,

consid. 5, e 15.2007.42 del 9 ottobre 2007, massimata in RtiD 2008 I 1075 n.

53c, consid. 3). La nozione di azienda, di cui all’art. 50 cpv. 1 LEF, è più

ampia della nozione di succursale, di cui al diritto societario. Costituisce un’azienda

l’attività economica che, a prescindere dalla sua for­ma, viene esercitata (in Svizzera) in modo non transitorio, con mez­zi

umani e beni o servizi; l’azienda può essere per esempio un’im­­presa individuale (sentenza del Tribunale

federale 5A_876/2022 del 4 luglio 2023, consid. 4.1). Ciò che fa stato è

l’esistenza di un’unità operativa privata che produce in Svizzera beni o

servizi per terzi, che ha una propria direzione gestionale e gode di una certa

autonomia, sebbene non corrisponda a una succursale nel senso dell’art. 952

cpv. 2 CO. Un’iscrizione nel registro di commercio è invece irrilevante per la

qualificazione di azienda (sentenza dell’Obergericht del Canton Zugo BA

2023.

29 del 19 luglio 2023, pubblicata in BlSchK 2024, 41).

1.3

Nel

caso in esame, gl’indizi menzionati dalla resistente a sostegno dell’esistenza

di un foro esecutivo secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF non sono di per sé elementi

sufficienti per poter ritenere che la IS 1 gestisca in quel luogo un’unità

produttiva che fornisce a terzi e contro pagamento beni o servizi (cfr. sentenza

della CEF 15. 2008.69 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 724 n. 44c, consid. 3).

Nel contratto di locazione la conduttrice è indicata co­me “IS 1 – __________ LA, CA __________” (doc. D) e non vi sono accenni al fatto ch’essa eserciterebbe un’at­­tività

economica in Svizzera autonoma rispetto a quel­-la della sede principale

statunitense, anzi i locali sono messi a disposizione per “personal use”. Anche

nella garanzia per le pigioni costituita presso l’UBS la conduttrice è indicata

come “IS 1” con sede in California (CP __________) senz’alcuna allusione a un’atti­­vità

economica autonoma (doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso). D’altronde la

targhetta con il nome della IS 1 apposta sulla cassetta delle lettere dell’ente

locato (doc. 4) non indica la IS 1 come un’azienda

o una succursale svizzera. Infine, la menzione di “P__________” sulla procura

che l’escussa ha conferito al suo patrocinatore (doc. 5) non si riferisce

necessariamente a una sede autonoma in Svizzera, ma potrebbe anche

semplicemente indicare un indirizzo postale.

Dagli

elementi da lei citati l’escutente non poteva ritenere in buona fede che la sua

controparte fosse un’azienda nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF né si è

premurata di prevedere nel contratto di locazione un’elezione di foro esecutivo

in Svizzera secondo l’art. 50 cpv. 2 LEF. Incombeva però a lei l’onere di provare

l’esistenza del foro esecutivo speciale, dal momento che se n’è avvalsa. Non ha invero fornito indizi concreti (p.es. carta

intestata, corrispondenza con i clienti, fatture, fotografie di beni con il

logo aziendale, ecc.) neppure riguardo all’effettiva attività svolta

dall’escussa a P__________ e segnatamente in merito alla fornitura in modo

indipendente di beni o servizi a terzi a scopo di lucro. Per tali ragioni, non

risulta dato nella fattispecie il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 1

LEF.

1.4

Stabilito

ciò, bisogna tuttavia ricordare che un precetto esecutivo emesso da un ufficio

d’esecuzione incompetente ratione loci non è nullo, ma solo annullabile

(DTF 136

III 373 consid. 2.1, 112 III 9 consid. 2 e 88 III 11 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019,

consid. 4,) mediante ricorso presentato

entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe conoscenza del provvedimento

impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). In assenza di ricorso tempestivo, il foro dell’esecuzione

non può più essere rimesso in discussione, anche in assenza di un’azienda ai

sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF

14.2024.62

del 25 settembre 2024, consid. 3.2, e

15.2021.79

del 29 marzo 2022, consid. 1.1). Per tale ragione, s’impone di

verificare nel caso presente il momento esatto in cui la IS 1 è venuta a

conoscenza dell’esecuzione, ovvero quello in cui ha ricevuto l’avviso di

pignoramento, com’essa sostiene, o in cui ha avuto luogo la notificazione del

precetto esecutivo, ch’essa reputa invece viziata. A tal uopo, è dunque necessario

esaminare anche la censura che l’insorgente solleva circa la validità della

notificazione del precetto esecutivo.

2.

Al

riguardo la ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non sia

stata effettuata all’indirizzo di P__________ indicato su tale atto, ovvero presso

l’immobile locato, bensì a quello dell’abitazio­­ne di PI 2 a M__________. Rileva

inoltre che PI 4, “che si

occupa dell’immobile di PI 2 a M__________”, nulla ha

a che fare con la IS 1 e non può quin­di in alcun modo essere considerata come

rappresentante della società escussa, motivo per cui la notificazione nelle sue

mani non poteva essere validamente fatta sulla base dell’art. 65 cpv. 1 e 2

LEF.

Nelle

sue osservazioni, l’UE spiega che la Posta, da esso interpellata, ha riferito

con e-mail del 5 agosto 2024 che PI 4 ha ricevuto “direttamente dal destinatario (telefonicamente od

online)” una “procura singola”, con la quale ha potuto

ritirare l’atto allo sportello postale, esibendo il codice a barre, ricevuto in

segui­to al rilascio della procura, e un documento. L’Ufficio fa pure notare che

tale circostanza è chiaramente indicata nel tracciamento dell’invio

raccomandato fornito dalla Posta, ove alla data del 17 maggio 2024, alle ore

11:18, figura che l’ordine riguardante la “procura singola” è stato

creato dal “destinatario”.

In

merito al motivo per cui il precetto esecutivo non è stato notificato dall’Ufficio

postale di P__________ all’indirizzo dell’escussa, ma da quello di M__________

al domicilio di PI 2, la resistente osserva che ciò è dovuto evidentemente a

disposizioni della stes­sa ricorrente, la quale ha impartito l’ordine di

rispedizione di tutta la posta da P__________ a M__________, come si evince da

un precedente scritto del suo patrocinatore rivolto alla IS 1 al recapito di P__________,

che è pure stato deviato a M__________, in Via __________. A sua detta, il

precetto esecutivo è pertanto stato validamente notificato a M__________, l’escussa

dovendo lasciarsi opporre le proprie istruzioni di rispedizione.

Nella

replica, l’insorgente reputa che la documentazione complementare prodotta dall’UE

non dimostri il conferimento di una procura a PI 4 da parte di validi

rappresentanti della IS 1, la Posta non essendo stata in grado di fornire

alcuna copia del documento in questione. Aggiunge altresì che PI 2, che dispone

dei poteri di rappresentanza della IS 1, era assente al momento del tentativo

di notificazione del precetto, in quanto era partito con la moglie da Parigi a

Los Angeles la sera del 12 maggio 2024 ed è rientrato in Svizzera soltanto il

10.

agosto 2024, come risulta – a suo dire – dalle copie dei biglietti aerei

prodotte con la replica.

Con

la duplica la resistente postula l’estromissione dagli atti anche dei documenti

riferiti ai biglietti aerei, siccome la ricorrente ne disponeva già al momento

del ricorso.

2.1

Giusta

gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto

esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016

del 31 gennaio 2017, consid. 4.1) – si notificano in linea di principio nelle

mani del debitore, di un suo rappresentante o di una persona abilitata a tale

fine (sentenza del Tribunale federale

5A_305/2021 del 4 ottobre 2021, consid. 4.4. 2.1). Occorre infatti

ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il

debitore sia effettivamente informato (citata 5A_843/2016, consid. 4.1 e

sentenza del Tribunale federale 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016, consid. 2.1). Se

il debitore è stato invitato a presentarsi all’ufficio o allo sportello della

posta per ricevere l’atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica; l’e­­scusso non è inoltre obbligato a

presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25

consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale

5A_84/2022 del 6 maggio 2022, consid. 2.1.1).

2.1.1

Se

l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante delle medesime e cioè per una società

anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia

limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di

commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure

a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quan­do queste persone non si trovano in ufficio, la

notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2

LEF).

2.1.2

Gli

atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della

società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si

trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del

rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua

attività nelle mani di persona adulta della

sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; DTF

134.

III 112, consid. 3.2; sentenza

del Tribunale federale 5A_167/2013 del 29 agosto 2013, consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7

novembre 2018, consid. 3.1; Angst/ Rodriguez in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). È pure valida la notificazione del precetto

esecutivo fatta sin dall’inizio al domicilio privato del rappresentan­te della

società giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (DTF 134 III 112, consid. 3.1; citata

5A_167/2013, ibidem).

2.2

Nel

caso in esame, dal tracciamento dell’invio del precetto esecutivo, fornito dalla

Posta su richiesta dell’UE, emerge che non vi è stato alcun tentativo di

notificazione all’indirizzo di P__________ della IS 1, ma l’atto è giunto allo

sportello dell’Ufficio postale di M__________ in base a un ordine di

rispedizione dato dalla società escussa all’indirizzo, in Via __________ a M__________,

dell’abitazio­­ne di PI 2, come dimostrato dalla resistente in sede di

osservazioni, senza essere smentita dalla ricorrente, con la produzione di un

suo precedente scritto indirizzato alla IS 1 a P__________ ma consegnato al

domicilio privato di PI 2 a M__________ (doc. 7). Come accertato d’ufficio da

questa Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), per il tramite dell’UE, tale

circostanza è del resto stata confermata dalla Posta, la quale con e-mail del

18.

febbraio 2025 ha specificato che “la ditta IS 1 Los Angeles aveva una rispedizione fino al 8.2.2025 da

via __________ P__________ a Via __________ __________ M__________”, che “l’invio è stato

avvisato il 16.05.2024 dalla base di distribuzione di Grancia che serve via __________

M__________” e che “infine è stato recapitato allo sportello alla filiale

di M__________ in data 17.05.2024”. Ricordato che PI 2

è “Vicepresidente, Segretario

e Chief financial officer di IS 1” (secondo la

documentazione prodotta dal­la ricorrente il 19 agosto 2024), quindi

rappresentante dell’escus­­sa nel senso dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, l’assenza

di un tentativo di notificazione a Porza non è criticabile (sopra consid. 2.1.2

i.f.).

2.3

La

ricorrente, in replica, eccepisce invano che la documentazione complementare

prodotta dall’UE non dimostrerebbe il conferimen­to di una procura a PI 4 da parte

di validi rappresentanti della IS 1. Nell’e-mail del 5 agosto 2024 la Posta ha

infatti spiegato che “è stata

fatta una richiesta per procura singola direttamente dal destinatario

(telefonicamente o online)”, come appa­re dal

tracciamento dell’invio, “alla

data di venerdì 17.05.2014, ore 11:18”, motivo per cui

non è possibile fornire un documento cartaceo. Il responsabile della Posta interpellato

ha anche indicato che “queste

richieste vengono elaborate direttamente dal servizio clienti della Posta”, che “al momento del

ritiro, chi si presenta allo sportello, ci mostra un codice a barre (ricevuto a

seguito della richiesta) e un documento” e che “noi allo sportello s[c]an[s]ioniamo il

codice, il sistema ci mostra il nome […] di chi ha diritto di ritiro, noi

verifichiamo che sia la persona menzionata e consegniamo l’invio”. La prova che il destinatario della raccomandata – PI 2 – ha conferito

una procura singola a PI 4 – che secondo la ricorrente “si occupa dell’immobile del Sig. PI 2 a M__________” (v. ricorso, pag. 5, ad 22) – per ritirare il precetto esecutivo

destinato alla società di cui egli risulta l’unico rappresentante in Ticino

risulta proprio dalle dichiarazioni della Posta appena menzionate. Del resto,

il fatto che PI 4 si sia presentata allo sportello dell’Ufficio postale di M__________

il 17 maggio 2024 per ritirare il

precetto esecutivo può spiegarsi ragionevolmente solo perché ella ha ottenuto

la nota “procura singola” (telefonicamente od online) dalla IS 1, o

meglio dal suo unico rappresentante PI 2, nella cui cassetta delle lettere

della sua abitazione di M__________ la Posta aveva depositato l’avviso di

ritiro del precetto (cfr. sentenza della CEF 15.2025.6 del 19 febbraio

2025, consid. 2).

2.4

In

linea di massima la notificazione a un membro adulto dell’eco­­nomia domestica

del rappresentante della società escussa (giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2

LEF) o un suo impiegato è possibile solo al domicilio del

rappresentante della società escussa o al luogo di lavoro (sopra, consid.

2.1.2). Una notifica fuori da quei luoghi è però valida qualora il membro

adulto dell’economia domestica, l’impiegato o persino un terzo (Jaques, De la notification

des actes de poursuite, BlSchK 2011, pag. 179 ad 3) sia in

possesso di una procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzio­­ne,

che lo abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (sentenza della

CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 652 n. 34c, consid. 2.1 e

rinvii) o del rappresentante della società escussa. Nel caso in esame, il fatto

che la procura speciale sia stata comunicata alla Posta e non all’UE non vizia

la notificazione, poiché la Posta è un ausiliario dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 142 III 425 consid. 3.4; 119 III 8 consid. 2/b; Ruedin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 72 LEF).

2.5

Che PI 2 fosse all’estero al momento

della notificazione del precetto esecutivo è un’allegazione che

la

ricorrente avrebbe senz’altro potuto e dovuto formulare già con il ricorso, al

quale avrebbe potuto e dovuto accludere le prove documentali già esistenti od

ottenibili a quel momento, ma trasmesse poi solo con la replica. Non possono

pertanto essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid.

1.1.1). Ad ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe quand’anche

i documenti in questione fossero considerati ricevibili. Anche dall’estero PI 2

avrebbe senz’altro potuto comunicare alla posta telefonicamente od online la

procura speciale a favore di PI 4. D’altronde, la copia dell’acquisto, il 20

marzo 2024, di due biglietti aerei a nome di PI 3 e della moglie __________ per

un volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. J) ancora

non dimostra ch’egli fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che la

ricorrente avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d’imbarco

o un’auto­­rizzazione di viaggio ESTA in formato elettronico.

2.6

In

definitiva, la notifica del precetto esecutivo nelle mani di PI 4 risulta

valida, sicché il ricorso si avvera irricevibile, in quanto tardivo, per quanto

attiene alla contestazione del precetto esecutivo, e infondato in merito all’avviso

di pignoramento, censurato con l’unico motivo della carente notificazione del

precetto esecutivo.

3.

Va respinta pure l’istanza di restituzione del termine per interporre

opposizione al precetto esecutivo, l’istante fondando il suo preteso

impedimento ad agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a

conoscenza dell’esecuzione con la ricezione del­l’avviso di pignoramento il 4

luglio 2024 (v. istanza, pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne era

stata informata, tramite PI 2, già al momento della notificazione del precetto

avvenuta il 17 maggio 2024 (sopra, consid. 2.3).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

L’istanza

di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n.

__________ è respinta.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.