15.2024.77
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della notificazione del precetto esecutivo. Presunzione della veridicità dei fatti attestati nel precetto esecutivo. Assenza di prova contraria. Restituzione del termine di opposizione
21 marzo 2025Italiano11 min
domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.77
Lugano
21 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso e sull’istanza di restituzione
del termine 12 luglio 2024 di
RI1,
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo e l’avviso
di pignoramento emessi rispettivamente il 14 maggio e il 2 luglio 2024 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti di IS 1 per l’incasso di
complessivi fr. 62'020.– oltre ad accessori per pigioni e acconti spese
dal febbraio al luglio 2024, nonché spese di sollecito.
B. Il
7 maggio 2024 l’UE, per il tramite del centro di competenza cantonale dei
precetti esecutivi (CCPE) di Faido, ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso mediante invio racco-mandato (n. __________) a IS 1,
all’indirizzo di “Via __________”.
C. Il
15 maggio 2024 il precetto esecutivo è stato notificato allo sportello dell’Ufficio
postale di __________ “al destinatario”, come indicato sul retro del precetto.
D. In
mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 luglio 2024 l’Ufficio ha
proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento
per l’8 agosto 2024 e spedendolo all’escussa per posta semplice.
E. Con
ricorso del 12 luglio 2024 IS 1 chiede alla Camera di dichiarare nullo o di
annullare il precetto esecutivo, come pure l’avviso di pignoramento, previo
conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Lo stesso giorno essa ha
presentato anche un’istanza di restituzione del termine per interporre
opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.
F. Tramite
ordinanza del 18 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo al gravame e ha congiunto le procedure di ricorso e di restituzione
del termine d’opposizione.
G. Mediante
osservazioni del 9 agosto 2024 PI 1 si è opposta al ricorso e all’istanza di
restituzione del termine, postulandone la reiezione.
Nelle
sue del 13 agosto 2024 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti. Esso ha
pure prodotto un’e-mail inviata dalla Posta in seguito alla sua richiesta di
chiarimenti in merito alla notificazione del precetto esecutivo.
H. Su
domanda del 22 agosto 2024 di IS 1, con ordinanza del 23 agosto 2024 il
presidente della Camera le ha trasmesso l’e-mail della Posta prodotta dall’UE,
impartendole un termine per presentare un’eventuale replica.
I. Con
replica del 6 settembre 2024 la ricorrente ha preso posizione sulle
osservazioni della resistente e dell’UE, confermandosi sostanzialmente nelle
sue domande ricorsuali e di restituzione del termine per interporre
opposizione.
L. Tramite
duplica del 20 settembre 2024 presentata entro il termine impartitole, la
resistente si è opposta alle argomentazioni della replica, ribadendo in
sostanza la propria posizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’insorgente si duole che, contrariamente a quanto indicato a tergo
del precetto esecutivo, ove figura che la consegna è avvenuta “al destinatario”, l’atto
non è stato notificato a lei, siccome “era assente all’estero” (v. ricorso, pag. 4,
ad 16). Rileva altresì che il precetto neppure riporta indicazioni che
permettono d’identificare a chi sarebbe stato notificato e in che veste. Per
tali ragioni, reputa che l’esecuzione debba essere annullata, essendo venuto
meno lo scopo delle disposizioni procedurali volte ad assicurare la comunicazione
effettiva dell’atto al destinatario menzionato.
Da
parte sua, la resistente sostiene che per la validità della notifica del
precetto esecutivo non è necessaria la sua sottoscrizione da parte dell’escusso,
essendo invece necessaria e sufficiente l’attestazione dell’agente
notificatore, ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a tergo del precetto
e firmare. Ciò premesso, fa valere che nella fattispecie l’impiegato dell’Ufficio
postale di __________ ha attestato con la sua firma di aver consegnato il
precetto alla destinataria escussa il 15 maggio 2024 e che, come pubblico
documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, l’esemplare del precetto esecutivo
costituisce prova piena dei fatti che attesta (vale a dire che la consegna è
avvenuta nelle mani della destinataria IS 1), finché non sia dimostrata l’inesattezza
del suo contenuto. In proposito, reputa che l’escussa non abbia comprovato l’erroneità
dell’attestazione figurante sul precetto e tantomeno di essere stata assente
all’estero il giorno della notifica, circostanza che comunque contesta.
Nelle sue osservazioni, l’UE rileva che secondo le informazioni assunte
e contenute nell’e-mail del 23 luglio 2024 della Posta, il collaboratore dell’Ufficio
postale competente, che controlla sempre e scrupolosamente i documenti d’identità,
è sicuro di avere consegnato il precetto esecutivo al destinatario che si era
presentato personalmente allo sportello.
Nella
replica, l’insorgente ribadisce di non aver mai ritirato l’atto esecutivo in
questione, siccome al momento della notifica si trovava all’estero. Sulla
scorta di nuovi documenti prodotti soltanto con la replica, essa sostiene più
precisamente di essere stata a Parigi per un concerto con suo marito e di
essere partita alla volta di Los Angeles il 12 maggio 2024. Oltre alla copia
del biglietto aereo, a ulteriore comprova della sua permanenza all’estero, ella
ha prodotto le copie delle prenotazioni in quel periodo di due appuntamenti
presso uno studio dentistico e un centro estetico a Los Angeles.
Mediante
la duplica, PI 1 postula che le nuove allegazioni e prove prodotte dalla
ricorrente soltanto in sede di replica siano dichiarate irricevibili ed
estromesse dagli atti della procedura di ricorso, siccome IS 1 le avrebbe
potuto far valere già in sede di ricorso. A parere suo l’insorgente non è
riuscita a ribaltare la presunzione risultante dal precetto esecutivo, sicché
la notificazione avvenuta il 15 maggio 2024 resta valida.
1.1
Con la replica spontanea non è consentito in principio allegare nuovi
fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che
vale anche nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza
cantonali (sentenza della CEF
15.2017.70
del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii),
fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i
fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2
LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo
esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017
del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid.
2). Il Tribunale federale ha però pure avuto modo di precisare che in un
secondo scambio di scritti ordinato nella procedura sommaria di prima sede i nova sono ammissibili
senza alcuna limitazione (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF
14.2023.159
del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2). Nella procedura di reclamo i nova sono però
vietati (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.1.1
Per
quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 17 LEF), secondo la
giurisprudenza di questa Camera anche quando viene ordinato un secondo scambio
di allegati in virtù dell’art. 12 LPR, non è possibile, con la replica, addurre
nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del
ricorso (sentenza della CEF 15.2001.317 del 14 marzo 2002 consid. 1) né, con
la duplica, nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della
presentazione delle osservazioni al ricorso (come esplicitamente ricordato
nell’ordinanza del 9 settembre 2024 e, per svista, dimenticato in quella del 18
luglio 2024). Vale anche per il secondo scambio di allegati la riserva degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR entro gli stessi limiti
già ricordati.
1.1.2
Nel
caso in rassegna, IS 1 avrebbe senz’altro potuto e dovuto produrre già con il
ricorso, a sostegno della sua pretesa assenza all’estero al momento della
consegna del precetto esecutivo (ricorso, n. 16), i documenti (G-I) già
esistenti od ottenibili a quel momento, ma trasmessi poi solo con la replica.
Non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini del giudizio.
1.2
Ad
ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe anche se i
documenti in questione fossero considerati ricevibili.
1.2.1
In
effetti, la validità della notifica del precetto esecutivo non è subordinata
alla sua sottoscrizione dall’escusso, ma all’attestazione dell’agente
notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli
deve apporre nell’apposita rubrica a tergo del precetto e firmare. Tale
attestazione basta per ritenere provata la valida notifica del precetto
esecutivo all’escusso, se egli non ne ha comprovato l’inesattezza né allegato e
reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del
documento (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 117 consid. 2; sentenza
della CEF 15.2022.120 del 28 novembre 2022, pag. 2 e rinvii).
1.2.2
Nel
caso in esame, l’impiegata dell’Ufficio postale di __________ (PI 2, secondo le
indicazioni dell’e-mail 23 luglio 2024 della Posta) ha attestato, con la sua
firma, di aver consegnato il precetto alla destinataria escussa il 15 maggio
2024.
(doc. C, pag. 2). Ora, i documenti prodotti da IS 1 a sostegno della sua
allegata assenza all’estero al momento della notificazione non bastano a
rovesciare la presunzione secondo cui il precetto esecutivo, quale pubblico
documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, fa piena prova dei fatti che
attesta. Come sostiene a ragione la resistente, la copia dell’acquisto, il 20
marzo 2024, di due biglietti aerei a nome di IS 1 e di suo marito PI 3 per un
volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. G) ancora non
dimostra che la ricorrente fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che
avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d’imbarco o un’autorizzazione
di viaggio ESTA in formato elettronico. D’altronde, la fattura concernente “la prenotazione di un appuntamento presso uno
studio dentistico di Los Angeles” (v. replica, pag. 2,
e doc. H) fa riferimento espressamente solo a una visita del 23 maggio 2024 (v.
in proposito la dicitura “Office
Visit for Observation”), mentre non è dato di sapere a
che cosa allude la voce inerente al 15 maggio 2024 soprattutto a causa delle
parti del documento oscurate dalla stessa ricorrente. Infine, la dichiarazione
relativa a un appuntamento del 16 maggio 2024 presso un centro estetico di Los
Angeles (doc. I) non dimostra, ancora una volta, che IS 1 si sia effettivamente
recata in quel luogo alla data convenuta. Desta inoltre una certa perplessità
che il prezzo indicato di $ 50.– per la prestazione richiesta (ivi indicata
come “Whole Body Red Light
Therapy”) corrisponda proprio alla penale di $ 50.–
prevista per l’evenienza in cui l’appuntamento venga cancellato dal cliente nelle
12.
ore prima che abbia luogo (v. doc. I, in calce). In assenza di verosimili
fondati motivi di dubitare dell’attestazione contenuta nell’apposita rubrica del precetto esecutivo, la validità della
notificazione di quell’atto nelle mani della destinataria il 15 maggio
2024.
va confermata e di conseguenza il ricorso si avvera irricevibile, in
quanto tar-divo, per quanto attiene alla contestazione del precetto esecutivo,
e infondato in merito all’avviso di pignoramento, censurato con l’unico motivo
della carente notificazione del precetto esecutivo.
2.
Lo
stesso esito tocca all’istanza di restituzione del termine per interporre
opposizione al precetto esecutivo, l’istante fondando il suo impedimento ad
agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione
con la ricezione dell’avviso di pignoramento il 4 luglio 2024 (v. istanza,
pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne è stata informata già al
momento della notificazione del precetto avvenuta il 15 maggio 2024 (sopra,
consid. 1.2.2).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
L’istanza
di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n.
__________ è respinta.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.