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Decisione

15.2024.77

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della notificazione del precetto esecutivo. Presunzione della veridicità dei fatti attestati nel precetto esecutivo. Assenza di prova contraria. Restituzione del termine di opposizione

21 marzo 2025Italiano11 min

domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.77

Lugano

21 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso e sull’istanza di restituzione

del termine 12 luglio 2024 di

RI1,

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo e l’avviso

di pignoramento emessi rispettivamente il 14 maggio e il 2 luglio 2024 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti di IS 1 per l’incasso di

complessivi fr. 62'020.– oltre ad accessori per pigioni e acconti spese

dal febbraio al luglio 2024, nonché spese di sollecito.

B. Il

7 maggio 2024 l’UE, per il tramite del centro di competenza cantonale dei

precetti esecutivi (CCPE) di Faido, ha emesso il precet­to esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso mediante invio racco-mandato (n. __________) a IS 1,

al­l’indirizzo di “Via __________”.

C. Il

15 maggio 2024 il precetto esecutivo è stato notificato allo sportello dell’Ufficio

postale di __________ “al destinatario”, come indicato sul retro del precetto.

D. In

mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 luglio 2024 l’Ufficio ha

proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento

per l’8 agosto 2024 e spedendolo all’escussa per posta semplice.

E. Con

ricorso del 12 luglio 2024 IS 1 chiede alla Camera di dichiarare nullo o di

annullare il precetto esecutivo, come pure l’avviso di pignoramento, previo

conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Lo stesso giorno essa ha

presentato anche un’i­stanza di restituzione del termine per interporre

opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

F. Tramite

ordinanza del 18 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha concesso effetto

sospensivo al gravame e ha congiunto le procedure di ricorso e di restituzione

del termine d’opposizione.

G. Mediante

osservazioni del 9 agosto 2024 PI 1 si è opposta al ricorso e all’istanza di

restituzione del termine, postulandone la reiezione.

Nelle

sue del 13 agosto 2024 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti. Esso ha

pure prodotto un’e-mail inviata dalla Posta in seguito alla sua richiesta di

chiarimenti in merito alla notificazione del precetto esecutivo.

H. Su

domanda del 22 agosto 2024 di IS 1, con ordinanza del 23 agosto 2024 il

presidente della Camera le ha trasmesso l’e-mail della Posta prodotta dall’UE,

impartendole un termine per presentare un’eventuale replica.

I. Con

replica del 6 settembre 2024 la ricorrente ha preso posizione sulle

osservazioni della resistente e dell’UE, confermandosi sostanzialmente nelle

sue domande ricorsuali e di restituzione del termine per interporre

opposizione.

L. Tramite

duplica del 20 settembre 2024 presentata entro il termine impartitole, la

resistente si è opposta alle argomentazioni della replica, ribadendo in

sostanza la propria posizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’insorgente si duole che, contrariamente a quanto indicato a ter­go

del precetto esecutivo, ove figura che la consegna è avvenuta “al destinatario”, l’atto

non è stato notificato a lei, siccome “era assente all’estero” (v. ricorso, pag. 4,

ad 16). Rileva altresì che il precetto neppure riporta indicazioni che

permettono d’identificare a chi sarebbe stato notificato e in che veste. Per

tali ragioni, reputa che l’esecuzione debba essere annullata, essendo venuto

meno lo scopo delle disposizioni procedurali volte ad assicurare la comunicazione

effettiva dell’atto al destinatario menzionato.

Da

parte sua, la resistente sostiene che per la validità della notifica del

precetto esecutivo non è necessaria la sua sottoscrizione da parte dell’escusso,

essendo invece necessaria e sufficiente l’attestazione dell’agente

notificatore, ch’egli deve apporre nell’ap­posita rubrica a tergo del precetto

e firmare. Ciò premesso, fa valere che nella fattispecie l’impiegato dell’Ufficio

postale di __________ ha attestato con la sua firma di aver consegnato il

precetto alla destinataria escussa il 15 maggio 2024 e che, come pubblico

documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, l’esemplare del precetto esecutivo

costituisce prova piena dei fatti che attesta (vale a dire che la consegna è

avvenuta nelle mani della destinataria IS 1), finché non sia dimostrata l’inesattezza

del suo contenuto. In proposito, reputa che l’escussa non abbia comprovato l’erroneità

dell’attestazione figurante sul precetto e tantomeno di essere stata assente

all’estero il giorno della notifica, circostanza che comunque contesta.

Nelle sue osservazioni, l’UE rileva che secondo le informazioni assunte

e contenute nell’e-mail del 23 luglio 2024 della Posta, il collaboratore dell’Ufficio

postale competente, che controlla sempre e scrupolosamente i documenti d’identità,

è sicuro di avere consegnato il precetto esecutivo al destinatario che si era

presentato personalmente allo sportello.

Nella

replica, l’insorgente ribadisce di non aver mai ritirato l’atto esecutivo in

questione, siccome al momento della notifica si trovava all’estero. Sulla

scorta di nuovi documenti prodotti soltanto con la replica, essa sostiene più

precisamente di essere stata a Parigi per un concerto con suo marito e di

essere partita alla volta di Los Angeles il 12 maggio 2024. Oltre alla copia

del biglietto aereo, a ulteriore comprova della sua permanenza all’estero, ella

ha prodotto le copie delle prenotazioni in quel periodo di due appuntamenti

presso uno studio dentistico e un centro estetico a Los Angeles.

Mediante

la duplica, PI 1 postula che le nuove allegazioni e prove prodotte dalla

ricorrente soltanto in sede di replica siano dichiarate irricevibili ed

estromesse dagli atti della procedu­ra di ricorso, siccome IS 1 le avrebbe

potuto far valere già in sede di ricorso. A parere suo l’insorgente non è

riuscita a ribaltare la presunzione risultante dal precetto esecutivo, sicché

la notificazione avvenuta il 15 maggio 2024 resta valida.

1.1

Con la replica spontanea non è consentito in principio allegare nuovi

fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che

vale anche nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza

cantonali (sentenza della CEF

15.2017.70

del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii),

fatto salvo il dovere dell’auto­rità di vigilanza di accertare d’ufficio i

fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2

LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo

esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017

del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid.

2). Il Tribunale federale ha però pure avuto modo di precisare che in un

secondo scambio di scritti ordinato nella procedura sommaria di prima sede i nova sono ammissibili

senza alcuna limitazione (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF

14.2023.159

del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2). Nella procedura di reclamo i nova sono però

vietati (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.1.1

Per

quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 17 LEF), secondo la

giurisprudenza di questa Camera anche quando viene ordinato un secondo scambio

di allegati in virtù dell’art. 12 LPR, non è possibile, con la replica, addurre

nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del

ricorso (sentenza del­la CEF 15.2001.317 del 14 marzo 2002 consid. 1) né, con

la duplica, nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della

presentazione delle osservazioni al ricorso (come esplicitamente ricordato

nell’ordinanza del 9 settembre 2024 e, per svista, dimenticato in quella del 18

luglio 2024). Vale anche per il secondo scambio di allegati la riserva degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR entro gli stessi limiti

già ricordati.

1.1.2

Nel

caso in rassegna, IS 1 avrebbe senz’altro potuto e dovuto produrre già con il

ricorso, a sostegno della sua pretesa assenza all’estero al momento della

consegna del precetto esecutivo (ricorso, n. 16), i documenti (G-I) già

esistenti od ottenibili a quel momento, ma trasmessi poi solo con la replica.

Non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini del giudizio.

1.2

Ad

ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe anche se i

documenti in questione fossero considerati ricevibili.

1.2.1

In

effetti, la validità della notifica del precetto esecutivo non è subordinata

alla sua sottoscrizione dall’escusso, ma all’attestazione dell’agente

notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli

deve apporre nell’apposita rubrica a tergo del precetto e firmare. Tale

attestazione basta per ritenere provata la valida notifica del precetto

esecutivo all’escusso, se egli non ne ha comprovato l’inesattezza né allegato e

reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del

documento (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 117 consid. 2; sentenza

della CEF 15.2022.120 del 28 novembre 2022, pag. 2 e rinvii).

1.2.2

Nel

caso in esame, l’impiegata dell’Ufficio postale di __________ (PI 2, secondo le

indicazioni dell’e-mail 23 luglio 2024 della Posta) ha attestato, con la sua

firma, di aver consegnato il precetto alla destinataria escussa il 15 maggio

2024.

(doc. C, pag. 2). Ora, i documenti prodotti da IS 1 a sostegno della sua

allegata assenza all’estero al momento della notificazione non bastano a

rovesciare la presunzione secondo cui il precetto esecutivo, quale pubblico

documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, fa piena prova dei fatti che

attesta. Come sostiene a ragione la resistente, la copia dell’acquisto, il 20

marzo 2024, di due biglietti aerei a nome di IS 1 e di suo marito PI 3 per un

volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. G) ancora non

dimostra che la ricorrente fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che

avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d’imbarco o un’autorizzazione

di viaggio ESTA in formato elettronico. D’altronde, la fattura concernente “la prenotazione di un appuntamento presso uno

studio dentistico di Los Angeles” (v. replica, pag. 2,

e doc. H) fa riferimento espressamente solo a una visita del 23 maggio 2024 (v.

in proposito la dicitura “Office

Visit for Observation”), mentre non è dato di sapere a

che cosa allude la voce inerente al 15 maggio 2024 soprattutto a causa delle

parti del documento oscurate dalla stessa ricorrente. Infine, la dichiarazione

relativa a un appuntamento del 16 maggio 2024 presso un centro estetico di Los

Angeles (doc. I) non dimostra, ancora una volta, che IS 1 si sia effettivamente

recata in quel luogo alla data convenuta. Desta inoltre una certa perplessità

che il prezzo indicato di $ 50.– per la prestazione richiesta (ivi indicata

come “Whole Body Red Light

Therapy”) corrisponda proprio alla penale di $ 50.–

prevista per l’evenienza in cui l’appuntamento venga cancellato dal cliente nelle

12.

ore prima che abbia luogo (v. doc. I, in calce). In assenza di verosimili

fondati motivi di dubitare dell’attestazione contenuta nell’apposita rubrica del precetto esecutivo, la validità della

notificazione di quel­l’atto nelle mani della destinataria il 15 maggio

2024.

va conferma­ta e di conseguenza il ricorso si avvera irricevibile, in

quanto tar-divo, per quanto attiene alla contestazione del precetto esecutivo,

e infondato in merito all’avviso di pignoramento, censurato con l’u­nico motivo

della carente notificazione del precetto esecutivo.

2.

Lo

stesso esito tocca all’istanza di restituzione del termine per interporre

opposizione al precetto esecutivo, l’istante fondando il suo impedimento ad

agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione

con la ricezione del­l’avviso di pignoramento il 4 luglio 2024 (v. istanza,

pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne è stata informata già al

momento della notificazione del precetto avvenuta il 15 maggio 2024 (sopra,

consid. 1.2.2).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

L’istanza

di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n.

__________ è respinta.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.