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Decisione

15.2024.78

Minimo d’esistenza. Redditi della concubina dell’escusso variabili. Rimborso di prestazioni sociali. Mantenimento del figliastro che vive con l’escusso, la concubina e un figlio comune loro. Spese ortodontiche. Inflazione

16 ottobre 2024Italiano15 min

summenzionata esecuzione, l’11 luglio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.78

Lugano

16 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 18 luglio 2024 di

RI 1, __________ (__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11

luglio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente

dall’

PI 1, __________

(rappresentata dall’RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nella

summenzionata esecuzione, l’11 luglio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota

pignorabile del reddito di RI 1 sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

Indennità di disoccupazione

fr.

2'646.30

43.59%

Concubina

(PI 2)

Salario

fr.

2'671.40

44.01%

Concubina

Assegno familiare integrativo

fr.

753.00

12.40%

Totale

fr.

6'070.70

100%

Minimo

d’esistenza

Comune

Importo di base

fr.

1'700.00

PI 3

Supplemento per figlio minorenne di meno di 10 anni

fr.

400.00

PI 4

Supplemento per figlio minorenne di oltre 10 anni

fr.

600.00

Comune

Spesa per l’alloggio­

fr.

2'000.00

Debitore

Spesa per l’assicurazione malattia

fr.

56.70

sussidiata

Debitore

Spesa per la ricerca d’im­­piego

fr.

100.00

Concubina

Spesa per il pasto consumato fuori domicilio

fr.

211.00

Concubina

Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con

il traspor­to pubblico

fr.

51.00

Concubina

Altra spesa

fr.

105.00

lavoro a turni/fine settimana

PI 4

Spesa per l’assicurazione malattia

fr.

29.20

sussidiata

Totale

fr.

5'252.90

100%

L’UE

ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la cassa disoccupazione dell’__________, la parte dell’indennità percepita dall’escusso

che eccede fr. 2'290.– (indicativamente fr. 356.30), pari alla sua

quota (del 43.59%) del minimo d’esistenza familiare (fr. 5'252.90).

B. Con

ricorso del 18 luglio 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo che “sia confermata

la caren­za di beni”.

C. Mediante

osservazioni del 25 luglio 2024, l’UE chiede di respingere il ricorso senza compiere

ulteriori atti istruttori, motivo per cui precisa di non averlo notificato all’escutente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 luglio 2024 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità

di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (indicata in seguito

come “Tabella”) allegata alla circolare CEF

n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009

del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano

redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di

tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente

della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 10 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Nel

ricorso, RI 1 fa innanzitutto valere che negli ultimi tre mesi la sua concubina,

PI 2, ha percepito un salario superiore al normale, ma che ciò non è la regola.

Al riguardo, produce il contratto di lavoro di lei.

3.1

Nei

casi in cui, come nella fattispecie, il reddito dell’escusso è pignorato a

concorrenza della parte che eccede la quota del minimo esistenziale della famiglia a suo carico, se il reddito degli altri mem­bri

(in casu della concubina) varia in corso di pignoramento, cambia anche la quota

del minimo vitale a carico dell’escusso siccome la stessa è pari alla

percentuale del suo reddito rispetto al totale dei redditi della famiglia

(sopra consid. 2). Ne segue che se la media dei tre mesi di salario della

concubina presa in considerazione dall’UE dovesse essere superiore alla media

(abituale) dei dodici mesi di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), la quota del

minimo vitale a carico dell’escusso sarebbe

superiore, in media mensile calcolata su dodici mesi, a quella computata

dall’UE e di riflesso la quota pignorabile del suo reddito sarebbe inferiore a

quella risultante dalla decisione impugnata.

3.2

Ciò

posto, stando al contratto di lavoro accluso al ricorso, PI 2 percepisce uno stipendio

mensile fisso di fr. 1'833.– per

un impiego di circa 21 ore settimanali, ciò che trova del resto conferma nelle

tre buste paga di aprile, maggio e giugno 2024 già agli atti. Tuttavia, da

queste ultime si evince che nei mesi citati ella ha percepito ulteriori fr. 1'208.40,

604.20

e 1'208.40 per aver effettuato rispettivamente 60, 30 e 60 ore

lavorative supplementari a fr. 20.14 l’una, a dire del ricorrente per

assumere il turno di colleghe che si erano licenziate. Ancorché egli non abbia

corroborato le sue allegazioni producendo le buste paga dei mesi precedenti,

non si può invero escludere che in futuro il salario mensile medio della

concubina sarà inferiore ai fr. 2'671.40 computati dall’Ufficio, ma

neppure ch’ella avrà ancora l’occasione di effettuare ore supplementari tali da

confermare o persino superare tale somma.

3.3

Tale

incertezza osta a una modifica a priori della decisione impugnata. La soluzione

consiste per RI 1 nel produrre, se del caso, le buste paga di PI 2 dei mesi trascorsi

nel frattempo dal pignoramento e, mese per

mese, di quelli succes­sivi fino al termine del pignoramento, e chiedere

all’UE, che per tale evenienza continuerà a tenere in deposito sul suo conto le

eccedenze incassate come finora fatto, una corrispondente restituzione di

quanto pignorato di troppo ove il salario della concubina dovesse risultare

inferiore a fr. 2'671.40. Non si giustifica pertanto alcun intervento di

questa Camera nella presente procedura.

4.

RI

1.

rileva di essere disoccupato e si duole che il pignoramento del suo reddito “darebbe di [lui] una presentazione po­co ottimale” a un potenziale datore di lavoro.

Si

tratta certo di una conseguenza spiacevole del pignoramento (anche per gli

escussi che lavorano), ma non è un motivo che giustifica l’annullamento o la

modifica del provvedimento impugnato, la legge riconoscendo all’escusso

unicamente il diritto, in sostan­za, alla deduzione, dal suo reddito, delle

spese di cui dimostra sia il carattere

indispensabile, sia l’effettivo e regolare pagamento (so­pra consid. 2).

Del resto, seguendo la tesi del ricorrente, l’istituto del pignoramento di

reddito verrebbe svuotato di senso per tutti gli escussi disoccupati. Sul punto

il ricorso è infondato.

5.

Il

ricorrente afferma che aveva chiesto alla sua Cassa disoccupazione di

condonargli l’obbligo di restituire fr. 7'459.25 e ch’essa gli ha concesso

il condono, “vist[a] soprattutto […] la [sua]

situazione finanziaria non idilliaca”; alla luce di

ciò, si domanda come sia possibile che ora l’Ufficio gli “sottra[gga] la bellezza di fr. 356.30”.

A

parte il fatto che la decisione di condono non è allegata al ricor­so, in ogni

caso egli dimentica che sono spese esistenziali nel senso dell’art. 93 LEF solo

le spese (ri)correnti assolutamente necessarie a garantire il mantenimento suo e della

famiglia, ad esclusione quindi delle spese di rimborso di debiti non connessi

a una prestazione vitale nel senso dell’art. 93 LEF e per cui il creditore, alla

stregua della Cassa disoccupazione, non beneficia di un privilegio legale

rispetto ad altri creditori (sentenze della CEF 15.2017.16 del 21 aprile 2017, consid. 5, massimata in RtiD

2017.

II 899 n. 61c, e 15.2002.37/61 del 27 febbraio 2003 consid. 5.3). Anche

su questo punto, il ricorso è infondato.

6.

RI

1.

asserisce di aver dovuto sottoporsi a esami di controllo e di dover pagare entro

la fine di luglio 2024 una fattura di fr. 400.– per esami del sangue e

delle urine. Chiede come potrà pagarla e, qualora vi non riuscisse a causa del

pignoramento, se dovrà essere escusso anche per quella.

6.1

Ancora

una volta, il ricorrente non produce i documenti da lui citati. Ad ogni modo, visto

che il pignoramento è avvenuto l’11 luglio 2024 e che la fattura, menzionata

nel ricorso del 18 luglio, dev’es­sere pagata entro la fine del mese (31

luglio), è verosimile ch’essa sia anteriore al provvedimento, sicché non se ne può tenere conto, dal momento che

la protezione del minimo esistenziale dell’escus­so vale solo durante il

pignoramento. Secondo le previsioni della legge, spese indispensabili maturate

prima del pignoramento dovrebbero essere pagate con i redditi conseguiti in

precedenza (per ipotesi non pignorati). Se l’escusso non vi riesce, non può

escludere la promozione di altre esecuzioni. In merito, il ricorso è privo di

pregio.

6.2

Qualora,

tuttavia, la fattura si riferisse a prestazioni effettuate o da effettuare dopo

il provvedimento impugnato, l’escusso potrà chiedere all’UE una revisione dello

stesso (art. 93 cpv. 3 LEF) e, delle due l’una, farsi rimborsare l’esborso già effettuato

oppure far pagare la fattura direttamente dall’Ufficio (art. 93 cpv. 4 LEF per

analogia).

7.

RI

1.

fa notare che la figlia della sua concubina, PI 4, deve mettere un

apparecchio ortodontico che costa fr. 12'000.– “circa”.

7.1

Affinché

le spese per il mantenimento dei figli possano entrare in linea di conto nel computo del minimo di esistenza,

è di regola ne­cessario che in capo al debitore sussista effettivamente

un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento (DTF 106

III 11 consid. 3/a; sentenze della CEF 15.2023.117 del 13 marzo

2024, consid. 6.1, 15.2015.8 dell’11 maggio 2015,

RtiD 2016 I 744 n. 55c, consid. 6.1, e 15.2013.67 del 14 ottobre 2013, consid.

2.1

e riferimenti citati). Stante l’obbligo di assistenza

reciproca degli sposi (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC), nel

suo minimo esistenziale rientrano pertanto le spese di mantenimento dei figli

del coniuge (DTF 120 II 285, consid. 2/b; sentenze del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre

2010, consid. 6.2.2, e già citata 15.2015.8,

consid. 6.1). Tra concubini non esiste invece un simile obbligo. Essi

sono invero parificati a coniugi, per quanto attiene alla determinazione del

minimo vitale, se formano una comunione

familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli (DTF 130 III

765.

consid. 2.2 e citata 106 III 11 consid. 3/c). Non lo sono per contro se non

hanno figli comuni. D’altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più a

riconoscere una spesa come indispensabile (sentenze della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid.

4.1, 15.2022.41 del 20 set­tembre 2022, RtiD 2023 I 673 n.

42c, consid. 4.1.2; vonder Mühll,

op. cit., n. 29a ad art. 93, che rileva come la Tabella [ad n. II/5] ora non lo

menzioni più).

7.2

Nel

caso in esame, PI 3 è figlio di RI 1 e di PI 2, sicché l’UE ha correttamente

calcolato il minimo esistenziale della famiglia come se i conviventi fossero

coniugati (minimo di base di fr. 1'700.–, ripartizione del minimo vitale

comune tra i concubini in proporzione dei rispettivi redditi). Per contro PI 4

non è figlia del ricorrente. Stante l’approccio

economico della questione riguardante i conviventi adot­tato dalla

giurisprudenza, l’UE ha però giustamente trattato la figlia di PI 2 come se

fosse figlia comune della coppia e sorella di PI 3 (aggiunta del supplemento

per figli e della par­te non sussidiata dei suoi premi della cassa malati

obbligatoria, computo integrale degli

assegni famigliari integrativi). Anche altre spese per la figlia

andrebbero dunque computate se fossero da ritenere assolutamente indispensabili

giusta l’art. 93 LEF.

7.3

Premesso ciò, secondo la giurisprudenza in materia di diritto di

famiglia le spese ortodontiche (come quelle oftalmologiche) per i figli sono

spese straordinarie giusta l’art. 286 cpv. 3 CC a carico dei genitori in

ragione di metà ciascuno (sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020 del 14

giugno 2021, consid. 8.2.2 con un rinvio alla FF 1996 I 165). Tuttavia, non

tutte le spese che l’escus­so è legalmente

tenuto a pagare costituiscono costi da considerarsi assolutamente

indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, basti pensare alle imposte. È in

particolare escluso computare nel minimo

vitale interventi di correzione dei denti con uno scopo essenzialmente

estetico (in merito a spese di chirurgia

estetica: Michel Ochsner,

le Minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 142; di un parere apparentemente contrario: Thierry Declerq,

Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2a ed.

2023, n. 929).

7.4

Al riguardo il ricorrente non ha prodotto alcun documento (attestazione

medica, preventivo, fattura ecc.) a sostegno del carattere assolutamente necessario dell’esborso, sul suo

ammontare né sul­la data di esigibilità. Non è pertanto possibile

tenerne conto. Dal momento che si tratta a prima vista di un intervento

realizzato o da realizzare dopo l’esecuzione del pignoramento, giacché il

ricorrente non ne ha fatto cenno al momento

del suo interrogatorio (verbale dell’11 luglio 2024), non è necessario

indagare oltre sulla questione. Occorrendo, RI 1 potrà chiedere una revisione

del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) fornendo all’UE tutta la documentazione

necessaria a giustificare la spesa da aggiungere al minimo esistenziale.

7.5

A

scanso di equivoci, va osservato che l’Ufficio ha invero erroneamente tenuto

conto degli assegni famigliari integrativi per la ripartizione tra i concubini del minimo vitale comune (computandoli per

il 12.40%), mentre andavano

correttamente dedotti dal quel mini­mo (v. sentenze della CEF

15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 4.1, e 15.2005.120 del 7 dicembre

2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c, consid. 6 e riferimenti citati). La parte a

carico dell’escusso avrebbe così dovuto essere stabilita in fr. 2'239.35

(= 2'646.30 ÷ [2'646.30 + 2'671.40] x

[5'252.90 ./. 753]) anziché in fr. 2'290.–. Tenuto conto dell’esito del

giudizio odierno e del divieto di reformatio in peius (art. 22 LPR), non si

giustifica una modifica del provvedimento impugnato a detrimento del

ricorrente. L’UE ne terrà però conto nel caso di un’eventuale revisione del

pignoramento.

8.

Per

il resto, RI 1 afferma, in sostanza, che in Ticino i redditi non hanno tenuto

il passo con il costo della vita, che la conferma del provvedimento impugnato

costituirebbe un grosso problema per lui e per la sua famiglia, e ch’egli non

va fiero della sua situazione debitoria, tanto che sarebbe ben disposto a paga­re,

se ne avesse i mezzi, e che ricomincerà a farlo, non appena li avrà.

8.1

La

Tabella tiene invero già conto degli aumenti dell’indice dei prez­zi al consumo

– ossia dell’inflazione – fino a un indice di 110 punti e prevede un

adeguamento dei criteri numerici al superamento dell’indice di 115 punti o ad

una riduzione dell’indice sotto 95 punti. La Camera ha verificato che tale

condizione non è ancora realizzata (sentenza 15.2023.1 del 29 marzo 2023,

massimata in RtiD 2023 II 732 n. 48c). Secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di sta­tistica

(https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32767560/master) l’in­-dice totale di luglio 2024 era di

110.

punti (base dicembre 2005 = 100 punti) ed è leggermente sceso nei mesi

successivi. Non si giustifica pertanto alcun adeguamento dei minimi di base. I

sup-plementi (come la pigione) sono computati in base al valore delle spese

effettive, sicché il problema dell’adeguamento non si pone.

8.2

Per

il resto, il fatto che il pignoramento determini seri problemi al­l’escusso e

ai suoi famigliari è connaturato a quello stesso istituto. A meno che il

provvedimento non sia conforme all’art. 93 LEF, è impensabile modificarlo o

rinviarlo per attenuarne gli effetti, pe­na lo svuotamento di senso di gran

parte delle esecuzioni forzate. Anche su questa questione, il provvedimento

impugnato merita conferma.

9.

In

definitiva il ricorso va respinto. Stante tale esito, non è necessario

notificare agli escutenti né il ricorso, né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2

LPR).

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

L’Ufficio

d’esecuzione è reso attento in particolare al consideran­do 7.5.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a RI 1, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.