15.2024.78
Minimo d’esistenza. Redditi della concubina dell’escusso variabili. Rimborso di prestazioni sociali. Mantenimento del figliastro che vive con l’escusso, la concubina e un figlio comune loro. Spese ortodontiche. Inflazione
16 ottobre 2024Italiano15 min
summenzionata esecuzione, l’11 luglio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.78
Lugano
16 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 18 luglio 2024 di
RI 1, __________ (__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11
luglio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
dall’
PI 1, __________
(rappresentata dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nella
summenzionata esecuzione, l’11 luglio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota
pignorabile del reddito di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Indennità di disoccupazione
fr.
2'646.30
43.59%
Concubina
(PI 2)
Salario
fr.
2'671.40
44.01%
Concubina
Assegno familiare integrativo
fr.
753.00
12.40%
Totale
fr.
6'070.70
100%
Minimo
d’esistenza
Comune
Importo di base
fr.
1'700.00
PI 3
Supplemento per figlio minorenne di meno di 10 anni
fr.
400.00
PI 4
Supplemento per figlio minorenne di oltre 10 anni
fr.
600.00
Comune
Spesa per l’alloggio
fr.
2'000.00
Debitore
Spesa per l’assicurazione malattia
fr.
56.70
sussidiata
Debitore
Spesa per la ricerca d’impiego
fr.
100.00
Concubina
Spesa per il pasto consumato fuori domicilio
fr.
211.00
Concubina
Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con
il trasporto pubblico
fr.
51.00
Concubina
Altra spesa
fr.
105.00
lavoro a turni/fine settimana
PI 4
Spesa per l’assicurazione malattia
fr.
29.20
sussidiata
Totale
fr.
5'252.90
100%
L’UE
ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la cassa disoccupazione dell’__________, la parte dell’indennità percepita dall’escusso
che eccede fr. 2'290.– (indicativamente fr. 356.30), pari alla sua
quota (del 43.59%) del minimo d’esistenza familiare (fr. 5'252.90).
B. Con
ricorso del 18 luglio 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo che “sia confermata
la carenza di beni”.
C. Mediante
osservazioni del 25 luglio 2024, l’UE chiede di respingere il ricorso senza compiere
ulteriori atti istruttori, motivo per cui precisa di non averlo notificato all’escutente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 luglio 2024 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (indicata in seguito
come “Tabella”) allegata alla circolare CEF
n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009
del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano
redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di
tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente
della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Nel
ricorso, RI 1 fa innanzitutto valere che negli ultimi tre mesi la sua concubina,
PI 2, ha percepito un salario superiore al normale, ma che ciò non è la regola.
Al riguardo, produce il contratto di lavoro di lei.
3.1
Nei
casi in cui, come nella fattispecie, il reddito dell’escusso è pignorato a
concorrenza della parte che eccede la quota del minimo esistenziale della famiglia a suo carico, se il reddito degli altri membri
(in casu della concubina) varia in corso di pignoramento, cambia anche la quota
del minimo vitale a carico dell’escusso siccome la stessa è pari alla
percentuale del suo reddito rispetto al totale dei redditi della famiglia
(sopra consid. 2). Ne segue che se la media dei tre mesi di salario della
concubina presa in considerazione dall’UE dovesse essere superiore alla media
(abituale) dei dodici mesi di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), la quota del
minimo vitale a carico dell’escusso sarebbe
superiore, in media mensile calcolata su dodici mesi, a quella computata
dall’UE e di riflesso la quota pignorabile del suo reddito sarebbe inferiore a
quella risultante dalla decisione impugnata.
3.2
Ciò
posto, stando al contratto di lavoro accluso al ricorso, PI 2 percepisce uno stipendio
mensile fisso di fr. 1'833.– per
un impiego di circa 21 ore settimanali, ciò che trova del resto conferma nelle
tre buste paga di aprile, maggio e giugno 2024 già agli atti. Tuttavia, da
queste ultime si evince che nei mesi citati ella ha percepito ulteriori fr. 1'208.40,
604.20
e 1'208.40 per aver effettuato rispettivamente 60, 30 e 60 ore
lavorative supplementari a fr. 20.14 l’una, a dire del ricorrente per
assumere il turno di colleghe che si erano licenziate. Ancorché egli non abbia
corroborato le sue allegazioni producendo le buste paga dei mesi precedenti,
non si può invero escludere che in futuro il salario mensile medio della
concubina sarà inferiore ai fr. 2'671.40 computati dall’Ufficio, ma
neppure ch’ella avrà ancora l’occasione di effettuare ore supplementari tali da
confermare o persino superare tale somma.
3.3
Tale
incertezza osta a una modifica a priori della decisione impugnata. La soluzione
consiste per RI 1 nel produrre, se del caso, le buste paga di PI 2 dei mesi trascorsi
nel frattempo dal pignoramento e, mese per
mese, di quelli successivi fino al termine del pignoramento, e chiedere
all’UE, che per tale evenienza continuerà a tenere in deposito sul suo conto le
eccedenze incassate come finora fatto, una corrispondente restituzione di
quanto pignorato di troppo ove il salario della concubina dovesse risultare
inferiore a fr. 2'671.40. Non si giustifica pertanto alcun intervento di
questa Camera nella presente procedura.
4.
RI
1.
rileva di essere disoccupato e si duole che il pignoramento del suo reddito “darebbe di [lui] una presentazione poco ottimale” a un potenziale datore di lavoro.
Si
tratta certo di una conseguenza spiacevole del pignoramento (anche per gli
escussi che lavorano), ma non è un motivo che giustifica l’annullamento o la
modifica del provvedimento impugnato, la legge riconoscendo all’escusso
unicamente il diritto, in sostanza, alla deduzione, dal suo reddito, delle
spese di cui dimostra sia il carattere
indispensabile, sia l’effettivo e regolare pagamento (sopra consid. 2).
Del resto, seguendo la tesi del ricorrente, l’istituto del pignoramento di
reddito verrebbe svuotato di senso per tutti gli escussi disoccupati. Sul punto
il ricorso è infondato.
5.
Il
ricorrente afferma che aveva chiesto alla sua Cassa disoccupazione di
condonargli l’obbligo di restituire fr. 7'459.25 e ch’essa gli ha concesso
il condono, “vist[a] soprattutto […] la [sua]
situazione finanziaria non idilliaca”; alla luce di
ciò, si domanda come sia possibile che ora l’Ufficio gli “sottra[gga] la bellezza di fr. 356.30”.
A
parte il fatto che la decisione di condono non è allegata al ricorso, in ogni
caso egli dimentica che sono spese esistenziali nel senso dell’art. 93 LEF solo
le spese (ri)correnti assolutamente necessarie a garantire il mantenimento suo e della
famiglia, ad esclusione quindi delle spese di rimborso di debiti non connessi
a una prestazione vitale nel senso dell’art. 93 LEF e per cui il creditore, alla
stregua della Cassa disoccupazione, non beneficia di un privilegio legale
rispetto ad altri creditori (sentenze della CEF 15.2017.16 del 21 aprile 2017, consid. 5, massimata in RtiD
2017.
II 899 n. 61c, e 15.2002.37/61 del 27 febbraio 2003 consid. 5.3). Anche
su questo punto, il ricorso è infondato.
6.
RI
1.
asserisce di aver dovuto sottoporsi a esami di controllo e di dover pagare entro
la fine di luglio 2024 una fattura di fr. 400.– per esami del sangue e
delle urine. Chiede come potrà pagarla e, qualora vi non riuscisse a causa del
pignoramento, se dovrà essere escusso anche per quella.
6.1
Ancora
una volta, il ricorrente non produce i documenti da lui citati. Ad ogni modo, visto
che il pignoramento è avvenuto l’11 luglio 2024 e che la fattura, menzionata
nel ricorso del 18 luglio, dev’essere pagata entro la fine del mese (31
luglio), è verosimile ch’essa sia anteriore al provvedimento, sicché non se ne può tenere conto, dal momento che
la protezione del minimo esistenziale dell’escusso vale solo durante il
pignoramento. Secondo le previsioni della legge, spese indispensabili maturate
prima del pignoramento dovrebbero essere pagate con i redditi conseguiti in
precedenza (per ipotesi non pignorati). Se l’escusso non vi riesce, non può
escludere la promozione di altre esecuzioni. In merito, il ricorso è privo di
pregio.
6.2
Qualora,
tuttavia, la fattura si riferisse a prestazioni effettuate o da effettuare dopo
il provvedimento impugnato, l’escusso potrà chiedere all’UE una revisione dello
stesso (art. 93 cpv. 3 LEF) e, delle due l’una, farsi rimborsare l’esborso già effettuato
oppure far pagare la fattura direttamente dall’Ufficio (art. 93 cpv. 4 LEF per
analogia).
7.
RI
1.
fa notare che la figlia della sua concubina, PI 4, deve mettere un
apparecchio ortodontico che costa fr. 12'000.– “circa”.
7.1
Affinché
le spese per il mantenimento dei figli possano entrare in linea di conto nel computo del minimo di esistenza,
è di regola necessario che in capo al debitore sussista effettivamente
un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento (DTF 106
III 11 consid. 3/a; sentenze della CEF 15.2023.117 del 13 marzo
2024, consid. 6.1, 15.2015.8 dell’11 maggio 2015,
RtiD 2016 I 744 n. 55c, consid. 6.1, e 15.2013.67 del 14 ottobre 2013, consid.
2.1
e riferimenti citati). Stante l’obbligo di assistenza
reciproca degli sposi (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC), nel
suo minimo esistenziale rientrano pertanto le spese di mantenimento dei figli
del coniuge (DTF 120 II 285, consid. 2/b; sentenze del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre
2010, consid. 6.2.2, e già citata 15.2015.8,
consid. 6.1). Tra concubini non esiste invece un simile obbligo. Essi
sono invero parificati a coniugi, per quanto attiene alla determinazione del
minimo vitale, se formano una comunione
familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli (DTF 130 III
765.
consid. 2.2 e citata 106 III 11 consid. 3/c). Non lo sono per contro se non
hanno figli comuni. D’altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più a
riconoscere una spesa come indispensabile (sentenze della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid.
4.1, 15.2022.41 del 20 settembre 2022, RtiD 2023 I 673 n.
42c, consid. 4.1.2; vonder Mühll,
op. cit., n. 29a ad art. 93, che rileva come la Tabella [ad n. II/5] ora non lo
menzioni più).
7.2
Nel
caso in esame, PI 3 è figlio di RI 1 e di PI 2, sicché l’UE ha correttamente
calcolato il minimo esistenziale della famiglia come se i conviventi fossero
coniugati (minimo di base di fr. 1'700.–, ripartizione del minimo vitale
comune tra i concubini in proporzione dei rispettivi redditi). Per contro PI 4
non è figlia del ricorrente. Stante l’approccio
economico della questione riguardante i conviventi adottato dalla
giurisprudenza, l’UE ha però giustamente trattato la figlia di PI 2 come se
fosse figlia comune della coppia e sorella di PI 3 (aggiunta del supplemento
per figli e della parte non sussidiata dei suoi premi della cassa malati
obbligatoria, computo integrale degli
assegni famigliari integrativi). Anche altre spese per la figlia
andrebbero dunque computate se fossero da ritenere assolutamente indispensabili
giusta l’art. 93 LEF.
7.3
Premesso ciò, secondo la giurisprudenza in materia di diritto di
famiglia le spese ortodontiche (come quelle oftalmologiche) per i figli sono
spese straordinarie giusta l’art. 286 cpv. 3 CC a carico dei genitori in
ragione di metà ciascuno (sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020 del 14
giugno 2021, consid. 8.2.2 con un rinvio alla FF 1996 I 165). Tuttavia, non
tutte le spese che l’escusso è legalmente
tenuto a pagare costituiscono costi da considerarsi assolutamente
indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, basti pensare alle imposte. È in
particolare escluso computare nel minimo
vitale interventi di correzione dei denti con uno scopo essenzialmente
estetico (in merito a spese di chirurgia
estetica: Michel Ochsner,
le Minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 142; di un parere apparentemente contrario: Thierry Declerq,
Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2a ed.
2023, n. 929).
7.4
Al riguardo il ricorrente non ha prodotto alcun documento (attestazione
medica, preventivo, fattura ecc.) a sostegno del carattere assolutamente necessario dell’esborso, sul suo
ammontare né sulla data di esigibilità. Non è pertanto possibile
tenerne conto. Dal momento che si tratta a prima vista di un intervento
realizzato o da realizzare dopo l’esecuzione del pignoramento, giacché il
ricorrente non ne ha fatto cenno al momento
del suo interrogatorio (verbale dell’11 luglio 2024), non è necessario
indagare oltre sulla questione. Occorrendo, RI 1 potrà chiedere una revisione
del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) fornendo all’UE tutta la documentazione
necessaria a giustificare la spesa da aggiungere al minimo esistenziale.
7.5
A
scanso di equivoci, va osservato che l’Ufficio ha invero erroneamente tenuto
conto degli assegni famigliari integrativi per la ripartizione tra i concubini del minimo vitale comune (computandoli per
il 12.40%), mentre andavano
correttamente dedotti dal quel minimo (v. sentenze della CEF
15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 4.1, e 15.2005.120 del 7 dicembre
2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c, consid. 6 e riferimenti citati). La parte a
carico dell’escusso avrebbe così dovuto essere stabilita in fr. 2'239.35
(= 2'646.30 ÷ [2'646.30 + 2'671.40] x
[5'252.90 ./. 753]) anziché in fr. 2'290.–. Tenuto conto dell’esito del
giudizio odierno e del divieto di reformatio in peius (art. 22 LPR), non si
giustifica una modifica del provvedimento impugnato a detrimento del
ricorrente. L’UE ne terrà però conto nel caso di un’eventuale revisione del
pignoramento.
8.
Per
il resto, RI 1 afferma, in sostanza, che in Ticino i redditi non hanno tenuto
il passo con il costo della vita, che la conferma del provvedimento impugnato
costituirebbe un grosso problema per lui e per la sua famiglia, e ch’egli non
va fiero della sua situazione debitoria, tanto che sarebbe ben disposto a pagare,
se ne avesse i mezzi, e che ricomincerà a farlo, non appena li avrà.
8.1
La
Tabella tiene invero già conto degli aumenti dell’indice dei prezzi al consumo
– ossia dell’inflazione – fino a un indice di 110 punti e prevede un
adeguamento dei criteri numerici al superamento dell’indice di 115 punti o ad
una riduzione dell’indice sotto 95 punti. La Camera ha verificato che tale
condizione non è ancora realizzata (sentenza 15.2023.1 del 29 marzo 2023,
massimata in RtiD 2023 II 732 n. 48c). Secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica
(https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32767560/master) l’in-dice totale di luglio 2024 era di
110.
punti (base dicembre 2005 = 100 punti) ed è leggermente sceso nei mesi
successivi. Non si giustifica pertanto alcun adeguamento dei minimi di base. I
sup-plementi (come la pigione) sono computati in base al valore delle spese
effettive, sicché il problema dell’adeguamento non si pone.
8.2
Per
il resto, il fatto che il pignoramento determini seri problemi all’escusso e
ai suoi famigliari è connaturato a quello stesso istituto. A meno che il
provvedimento non sia conforme all’art. 93 LEF, è impensabile modificarlo o
rinviarlo per attenuarne gli effetti, pena lo svuotamento di senso di gran
parte delle esecuzioni forzate. Anche su questa questione, il provvedimento
impugnato merita conferma.
9.
In
definitiva il ricorso va respinto. Stante tale esito, non è necessario
notificare agli escutenti né il ricorso, né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2
LPR).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
L’Ufficio
d’esecuzione è reso attento in particolare al considerando 7.5.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a RI 1, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.