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Decisione

15.2024.8

Minimo di esistenza. Salario percepito da una Sagl di cui l’escusso e socio e gerente. Alimenti per un figlio maggiorenne

21 maggio 2024Italiano10 min

favore dei tre escutenti appena menzionati, il 23 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.8

Lugano

21 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 gennaio 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 23

gennaio 2024 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 1, Winterthur (es. n. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 2, __________ (es. n. __________)

(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

favore dei tre escutenti appena menzionati, il 23 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

ha determinato la quota pignorabile del salario di RI 1 quale amministratore della

PI 3 (in seguito “PI 3”) sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

6'155.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Supplemento figlio

fr.

400.00

__________

Affitto

fr.

1'750.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Altri

fr.

50.00

Vestiario

Totale

fr.

4'111.00

L’UE

ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso l’importo

eccedente fr. 4'111.– (indicativamente fr. 2'044.–) con effetto

immediato.

B. Con

ricorso del 23 gennaio 2024, RI 1 contesta il reddito imputatogli, si duole del

mancato computo di diverse spese e fa valere di non essere stato retribuito per

sei mesi nel 2022 in seguito a un incidente della circolazione e di trovarsi

ora in convalescenza dopo un infarto miocardico, sicché non riceverà lo

stipendio neppure in gennaio.

C. Con

osservazioni 4 aprile 2024 la PI 2 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di non aver commesso alcun

errore.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 gennaio 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Il

ricorrente afferma anzitutto che il suo salario netto sarebbe di fr. 4'357.–

e non di fr. 6'155.– come indicato nel provvedimento impugnato. L’UE non

avrebbe tenuto conto ch’egli paga tutte le spese della “sua società __________ di Zugo” né del

pagamento di una “parte di AVS” di

fr. 3'200.–.

3.1

Ora,

risulta sì dal verbale delle operazioni di pignoramento del 21 novembre 2023 ch’egli

aveva dichiarato uno stipendio mensile di fr. 4'357.10. Non ha però poi

prodotto, come indicato nella richiesta di documenti consegnatagli quello

stesso giorno, le buste pa­ga degli ultimi tre mesi, l’estratto bancario degli

ultimi sei mesi, il contratto di locazione con le prove di pagamento delle

ultime tre pigioni, il contratto di assicurazione malati con le prove di

pagamento dei premi per tutta la famiglia né la sentenza relativa agli alimenti

dovuti al figlio maggiorenne __________ (del 2000), che vive fuori dalla sua

economia domestica, con le prove del loro versamento. Il 5 gennaio 2024, il

cursore ha pertanto assunto direttamente dalla PostFinance gli estratti dei

movimenti dei due conti privati intestati a nome dell’escusso presso tale

istituto durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 4 gennaio 2024.

3.2

Dall’estratto

del conto __________-6 risultano due accrediti della PI 3, uno del 30 ottobre

2023.

di fr. 1'100.– per “spese

forfettarie” e un altro del 4 dicembre 2023 di fr. 7'450.– per “stipendio novembre”, mentre sull’altro

conto (__________-3) la PI 3 ha bonificato tre “accont[i]

stipendi arretrati” di fr. 10'000.– il 20 settembre 2023, di fr. 5'000.–

il 26 settembre 2023 e di fr. 10'000.– l’11 ottobre 2023, una somma di fr. 8'000.–

il 17 ottobre 2023 per “pagamento fatture di

assemblaggio” e una di fr. 7'137.50 l’8 novembre 2023 per “pagamento fattura euro della __________” e

un “acconto stipen-dio” di fr. 4'480.–

il 15 novembre 2023. Tenuto conto solo degli accrediti per stipendi (ad

esclusione quindi di quelli di fr. 1'100.–, fr. 8'000.– e fr. 7'137.50,

ancorché l’incasso di fr. 8'000.– potrebbe riferirsi alla remunerazione di

una prestazione di assemblaggio da lui effettuata a favore della società) l’UE

ha quindi determinato in modo corretto lo stipendio medio dell’escusso durante

il secondo semestre del 2023 in fr. 6'155.– (pari a fr. 36'930.– ÷12).

3.2.1

Si

tratta di tutta evidenza d’importi netti. Il ricorrente allega invero di pagare

tutte le spese della “sua” società

PI 3 di Zugo (materia­le, spostamenti con l’auto privata, AVS), ma non fornisce

alcuna contabilità né giustificativi dei costi professionali da lui assunti,

nemmeno del preteso pagamento di fr. 3'200.– per AVS, che non si evince

dagli estratti conto agli atti. Ha del resto lui stesso affermato di essere

stipendiato e la causale dei bonifici addebitati al conto della PI 3 sono

designati come stipendi. L’estratto indica d’altronde almeno un rimborso spese

(v. sopra consid. 3.2). Al riguardo il ricorso risulta di conseguenza

infondato.

3.2.2

Solo

con il ricorso RI 1 ha prodotto un (unico) conteggio salariale per settembre

2023, con la precisazione a mano “per tutti i

mesi”. Tale documento non è però idoneo a rimettere in questio­ne il

fatto ch’egli ha percepito dalla PI 3 altri salari per importi ben superiori

(sopra consid. 3.2). Semmai, l’importo di fr. 4'357.10, apparentemente

versato “a contanti”, andrebbe

aggiunto a quelli accertati in base agli estratti conto, ciò che aumenterebbe

ulteriormente il suo salario. Non è tuttavia necessario indagare oltre a questo

stadio della procedura, dal momento che il pignoramento verte comunque sia su

tutto quanto ecceda il minimo esistenziale dell’escusso.

4.

Il

ricorrente allega di non essere stato retribuito per circa sei mei nel 2022 in

seguito a un infortunio e di trovarsi ora in convalescen­za dopo un infarto miocardico, sicché non riceverà

lo stipendio nep­pure in gennaio (2024).

4.1

Ancora

una volta egli non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni. Comunque

sia, l’eventuale carenza di salario nel 2022 è priva di rilievo in questa sede,

poiché riguarda un periodo anteriore al pignoramento. Non è neppure un motivo

di annullamento della decisione di pignoramento il fatto che la PI 3 potrebbe non versare il salario durante

la convalescenza del ricorrente. A parte il fatto che la relazione alla

dimissione prodotta dal ricorrente non menziona un’incapacità di lavoro e che,

comunque sia, il datore di lavoro è tenuto per legge a pagare per un tempo

determinato il salario al lavoratore impedito di lavorare senza sua colpa (art.

324a CO), nel caso in cui la PI 3 dovesse rifiutare od omettere di

versare la parte pignorata del salario del ricorrente, l’UE potrà assegnare

agli escutenti i crediti salariali pignorati in pagamento o autorizzarli a

farli valere a proprio nome, conto e rischio, se necessario in via esecutiva

(art. 131 LEF).

4.2

I

salari dovuti dalla PI 3 non sembrano d’altronde gli unici redditi del

ricorrente. È fatto notorio ch’egli è anche unico socio e gerente dell’PI 4 di __________

ed è stato fino al 29 aprile 2024 gerente della PI 5, pure con sede a __________,

per la qua­le ha ricevuto il 27 luglio 2023

un rimborso d’imposta di fr. 4'935.90 (estratto conto __________-6).

Visto che il pignoramento in atto non copre i crediti del primo gruppo (di

oltre fr. 90'000.– complessivi), l’UE verificherà se pignorare eventuali

redditi di altre società, o perlomeno le sue quote, e se segnalare il

ricorrente al procuratore pubblico per i reati d’inosservanza

dell’art. 91 LEF (art. 323 n. 2 CP) o se del caso di frode nel pignoramento o diminuzione

dell’at­tivo in danno dei creditori (art. 163 o 164 CP).

5.

Il ricorrente chiede di aggiungere al minimo

esistenziale gli alimenti di € 500.– per il figlio __________ e produce

a sostegno una dichiarazione dell’11 luglio 2023, con cui la figlia __________

ne attesta il versamento a contanti per “la forma di Handicap” del

fratello. Contrariamente a quanto gli era stato chiesto (sopra consid. 3.1), RI

1.

non ha prodotto la sentenza – pare di divorzio – che lo obbliga a versare alimenti al figlio

maggiorenne (è del 2000). Non ha pertanto comprovato il carattere

indispensabile della spe­sa ai sensi dell’art. 93 LEF, sicché non può essere

computata nel suo minimo esistenziale (cfr. sopra consid. 2).

6.

Il

ricorrente non produce neppure alcuna prova del carattere indispensabile né del

pagamento effettivo e regolare dei contributi AVS (che ad ogni modo dovrebbero

essere trattenuti e pagati dal­la PI 3), dei “precetti [della] moglie di Camorino” e degli “AGE”. Non possono pertanto essere aggiunti al minimo vitale. Il ricorso si

avvera di conseguenza integralmente infondato e come tale va respinto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– avv. RA

1, __________, __________, CP __________,

Lugano;

– PI 1, __________,

__________;

– Ufficio esazione

e condoni, Viale Stefano Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.