15.2024.8
Minimo di esistenza. Salario percepito da una Sagl di cui l’escusso e socio e gerente. Alimenti per un figlio maggiorenne
21 maggio 2024Italiano10 min
favore dei tre escutenti appena menzionati, il 23 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.8
Lugano
21 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 gennaio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 23
gennaio 2024 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 1, Winterthur (es. n. __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 2, __________ (es. n. __________)
(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
favore dei tre escutenti appena menzionati, il 23 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
ha determinato la quota pignorabile del salario di RI 1 quale amministratore della
PI 3 (in seguito “PI 3”) sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
6'155.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento figlio
fr.
400.00
__________
Affitto
fr.
1'750.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Altri
fr.
50.00
Vestiario
Totale
fr.
4'111.00
L’UE
ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso l’importo
eccedente fr. 4'111.– (indicativamente fr. 2'044.–) con effetto
immediato.
B. Con
ricorso del 23 gennaio 2024, RI 1 contesta il reddito imputatogli, si duole del
mancato computo di diverse spese e fa valere di non essere stato retribuito per
sei mesi nel 2022 in seguito a un incidente della circolazione e di trovarsi
ora in convalescenza dopo un infarto miocardico, sicché non riceverà lo
stipendio neppure in gennaio.
C. Con
osservazioni 4 aprile 2024 la PI 2 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di non aver commesso alcun
errore.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 gennaio 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Il
ricorrente afferma anzitutto che il suo salario netto sarebbe di fr. 4'357.–
e non di fr. 6'155.– come indicato nel provvedimento impugnato. L’UE non
avrebbe tenuto conto ch’egli paga tutte le spese della “sua società __________ di Zugo” né del
pagamento di una “parte di AVS” di
fr. 3'200.–.
3.1
Ora,
risulta sì dal verbale delle operazioni di pignoramento del 21 novembre 2023 ch’egli
aveva dichiarato uno stipendio mensile di fr. 4'357.10. Non ha però poi
prodotto, come indicato nella richiesta di documenti consegnatagli quello
stesso giorno, le buste paga degli ultimi tre mesi, l’estratto bancario degli
ultimi sei mesi, il contratto di locazione con le prove di pagamento delle
ultime tre pigioni, il contratto di assicurazione malati con le prove di
pagamento dei premi per tutta la famiglia né la sentenza relativa agli alimenti
dovuti al figlio maggiorenne __________ (del 2000), che vive fuori dalla sua
economia domestica, con le prove del loro versamento. Il 5 gennaio 2024, il
cursore ha pertanto assunto direttamente dalla PostFinance gli estratti dei
movimenti dei due conti privati intestati a nome dell’escusso presso tale
istituto durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 4 gennaio 2024.
3.2
Dall’estratto
del conto __________-6 risultano due accrediti della PI 3, uno del 30 ottobre
2023.
di fr. 1'100.– per “spese
forfettarie” e un altro del 4 dicembre 2023 di fr. 7'450.– per “stipendio novembre”, mentre sull’altro
conto (__________-3) la PI 3 ha bonificato tre “accont[i]
stipendi arretrati” di fr. 10'000.– il 20 settembre 2023, di fr. 5'000.–
il 26 settembre 2023 e di fr. 10'000.– l’11 ottobre 2023, una somma di fr. 8'000.–
il 17 ottobre 2023 per “pagamento fatture di
assemblaggio” e una di fr. 7'137.50 l’8 novembre 2023 per “pagamento fattura euro della __________” e
un “acconto stipen-dio” di fr. 4'480.–
il 15 novembre 2023. Tenuto conto solo degli accrediti per stipendi (ad
esclusione quindi di quelli di fr. 1'100.–, fr. 8'000.– e fr. 7'137.50,
ancorché l’incasso di fr. 8'000.– potrebbe riferirsi alla remunerazione di
una prestazione di assemblaggio da lui effettuata a favore della società) l’UE
ha quindi determinato in modo corretto lo stipendio medio dell’escusso durante
il secondo semestre del 2023 in fr. 6'155.– (pari a fr. 36'930.– ÷12).
3.2.1
Si
tratta di tutta evidenza d’importi netti. Il ricorrente allega invero di pagare
tutte le spese della “sua” società
PI 3 di Zugo (materiale, spostamenti con l’auto privata, AVS), ma non fornisce
alcuna contabilità né giustificativi dei costi professionali da lui assunti,
nemmeno del preteso pagamento di fr. 3'200.– per AVS, che non si evince
dagli estratti conto agli atti. Ha del resto lui stesso affermato di essere
stipendiato e la causale dei bonifici addebitati al conto della PI 3 sono
designati come stipendi. L’estratto indica d’altronde almeno un rimborso spese
(v. sopra consid. 3.2). Al riguardo il ricorso risulta di conseguenza
infondato.
3.2.2
Solo
con il ricorso RI 1 ha prodotto un (unico) conteggio salariale per settembre
2023, con la precisazione a mano “per tutti i
mesi”. Tale documento non è però idoneo a rimettere in questione il
fatto ch’egli ha percepito dalla PI 3 altri salari per importi ben superiori
(sopra consid. 3.2). Semmai, l’importo di fr. 4'357.10, apparentemente
versato “a contanti”, andrebbe
aggiunto a quelli accertati in base agli estratti conto, ciò che aumenterebbe
ulteriormente il suo salario. Non è tuttavia necessario indagare oltre a questo
stadio della procedura, dal momento che il pignoramento verte comunque sia su
tutto quanto ecceda il minimo esistenziale dell’escusso.
4.
Il
ricorrente allega di non essere stato retribuito per circa sei mei nel 2022 in
seguito a un infortunio e di trovarsi ora in convalescenza dopo un infarto miocardico, sicché non riceverà
lo stipendio neppure in gennaio (2024).
4.1
Ancora
una volta egli non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni. Comunque
sia, l’eventuale carenza di salario nel 2022 è priva di rilievo in questa sede,
poiché riguarda un periodo anteriore al pignoramento. Non è neppure un motivo
di annullamento della decisione di pignoramento il fatto che la PI 3 potrebbe non versare il salario durante
la convalescenza del ricorrente. A parte il fatto che la relazione alla
dimissione prodotta dal ricorrente non menziona un’incapacità di lavoro e che,
comunque sia, il datore di lavoro è tenuto per legge a pagare per un tempo
determinato il salario al lavoratore impedito di lavorare senza sua colpa (art.
324a CO), nel caso in cui la PI 3 dovesse rifiutare od omettere di
versare la parte pignorata del salario del ricorrente, l’UE potrà assegnare
agli escutenti i crediti salariali pignorati in pagamento o autorizzarli a
farli valere a proprio nome, conto e rischio, se necessario in via esecutiva
(art. 131 LEF).
4.2
I
salari dovuti dalla PI 3 non sembrano d’altronde gli unici redditi del
ricorrente. È fatto notorio ch’egli è anche unico socio e gerente dell’PI 4 di __________
ed è stato fino al 29 aprile 2024 gerente della PI 5, pure con sede a __________,
per la quale ha ricevuto il 27 luglio 2023
un rimborso d’imposta di fr. 4'935.90 (estratto conto __________-6).
Visto che il pignoramento in atto non copre i crediti del primo gruppo (di
oltre fr. 90'000.– complessivi), l’UE verificherà se pignorare eventuali
redditi di altre società, o perlomeno le sue quote, e se segnalare il
ricorrente al procuratore pubblico per i reati d’inosservanza
dell’art. 91 LEF (art. 323 n. 2 CP) o se del caso di frode nel pignoramento o diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori (art. 163 o 164 CP).
5.
Il ricorrente chiede di aggiungere al minimo
esistenziale gli alimenti di € 500.– per il figlio __________ e produce
a sostegno una dichiarazione dell’11 luglio 2023, con cui la figlia __________
ne attesta il versamento a contanti per “la forma di Handicap” del
fratello. Contrariamente a quanto gli era stato chiesto (sopra consid. 3.1), RI
1.
non ha prodotto la sentenza – pare di divorzio – che lo obbliga a versare alimenti al figlio
maggiorenne (è del 2000). Non ha pertanto comprovato il carattere
indispensabile della spesa ai sensi dell’art. 93 LEF, sicché non può essere
computata nel suo minimo esistenziale (cfr. sopra consid. 2).
6.
Il
ricorrente non produce neppure alcuna prova del carattere indispensabile né del
pagamento effettivo e regolare dei contributi AVS (che ad ogni modo dovrebbero
essere trattenuti e pagati dalla PI 3), dei “precetti [della] moglie di Camorino” e degli “AGE”. Non possono pertanto essere aggiunti al minimo vitale. Il ricorso si
avvera di conseguenza integralmente infondato e come tale va respinto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– avv. RA
1, __________, __________, CP __________,
Lugano;
– PI 1, __________,
__________;
– Ufficio esazione
e condoni, Viale Stefano Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.