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Decisione

15.2024.80

Minimo d’esistenza. Determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente in mancanza di documenti contabili e giustificativi, non prodotti dall’escusso. Conseguenze della mancata collaborazione del debitore

18 ottobre 2024Italiano13 min

chiedendone la modifica, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.80

Lugano

18 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 19 luglio 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dal

Comune di Chiasso, Chiasso

procedura

che interessa anche la procedente

PI 5,

(rappresentata dall’RA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa dal Comune di Chiasso nei confronti

di RI 1 per l’incasso di fr. 3'701.50 oltre ad accessori, l’11 luglio 2024

la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’e­­secuzione (UE) ha determinato la quota

pignorabile dei redditi del­l’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

4'000.00

consulente in logistica indipendente

Totale

fr.

4'000.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

910.00

Totale

fr.

2'110.00

Appurata

la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo

fisso di fr. 1'890.– al mese, ingiungendo al debitore di versare tale

somma a partire dall’11 luglio 2024.

B. Con

ricorso del 18 luglio 2024 RI 1 s’aggrava contro siffatto provvedimento,

chiedendone la modifica, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–

computato dall’Uffi­­cio all’entrata di fr. 2'400.– da lui dichiarata, in

modo che la quota pignorata corrisponda a fr. 290.–. Egli chiede altresì

la concessione dell’effetto sospensivo.

C. Il

19 luglio 2024 l’Ufficio ha chiesto all’escusso di produrre entro il 31 luglio

2024 in particolare “le

fatture ed estratti conto comprovanti le entrate derivanti dalla sua attività

lucrativa da indipendente”.

D. Mediante

ordinanza del 24 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha conferito

effetto sospensivo al ricorso, limitando il pignoramento alla quota di reddito

dell’escusso di fr. 290.– al mese sino a decisione sul ricorso.

E. Tramite

osservazioni del 29 agosto 2024 l’Ufficio si è riconfermato nel proprio

provvedimento, reputando di aver agito correttamente. Il Comune di Chiasso è

invece rimasto silente. Per quanto attiene alla PI 5, l’UE ha spiegato di non

averle assegnato il termine per presentare osservazioni, siccome ha ricevuto

unicamente l’avviso di partecipazione e avrà l’opportunità di eventualmente

determinarsi mediante ricorso quando riceverà il verbale di pignoramento.

F. Il

31 agosto 2024 il ricorrente ha presentato una replica spontanea, ove sostanzialmente

ribadisce le proprie conclusioni, prendendo posizione sulle osservazioni dell’organo

esecutivo.

G. Con

ordinanza del 5 settembre 2024, il presidente della Camera ha impartito ad RI 1

un termine di 20 giorni per produrre la sua contabilità o perlomeno il conto

delle entrate e uscite per il 2024, le conferme scritte dei suoi clienti (con

la loro firma e l’indicazione del nome e indirizzo) sulle somme a lui versate

per prestazioni fornite nei mesi da giugno ad agosto 2024, la sua ultima

dichiarazione fiscale, l’ultima decisione fiscale e gli estratti dei suoi conti

bancari e postali o, in mancanza di essi, la relativa autodichiarazione.

H. Il

24 settembre 2024 il ricorrente ha risposto che l’unica documentazione in suo

possesso è quella che ha già consegnato all’UE nel 2023 e in base alla quale è

stata accertata un’entrata mensile di fr. 2'400.– e pignorata una quota di

fr. 290.–.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 luglio 2024 dall’UE, il ricorso

presentato il 18 luglio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente contesta di percepire fr. 4'000.– al mese dalla sua attività

lucrativa, sostenendo di non comprendere la significativa differenza accertata

dall’Ufficio rispetto al pignoramento del 2023, allorquando il suo reddito era

stato stabilito in fr. 2'400.–. Rileva inoltre di non possedere alcuna

formazione specifica e di svolgere “semplici attività di accompagnamento e assistenza per persone che [lo] conoscono, ricevendo compensi non

formalizzati da ricevute” (ricorso, pag. 1). Fa pure

notare di essere reduce di un ictus, che ha significativamente

limitato la sua capacità lavorativa. Ciononostan­te, spiega di aver

sempre provveduto al suo sostentamento senza gravare sulla società. Posto che

raggiungerà l’età pensionabile fra meno di tre anni, chiede in conclusione di

rivedere il provvedimen­to adottato dall’Ufficio, permettendogli di mantenere

una vita dignitosa con un reddito mensile netto di fr. 2'400.–. Specifica infine

di voler continuare a versare all’UE fr. 290.– al mese, come fatto

regolarmente negli ultimi 12 mesi.

Da parte sua, l’organo esecutivo osserva di aver

stimato il reddito mensile dell’escusso in fr. 4'000.– fondandosi sulla

media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica indicata nel sito www.jobs.ch, siccome alla sua

richiesta di giustificativi, RI 1 non ha prodotto documentazione contabile, ma

unicamente il contratto di locazione e la prova del pagamento delle pigioni. Osserva

anche che dopo l’ulteriore sollecito del 19 luglio 2024, il debitore non ha fornito

alcun documento sui proventi della sua attività lucrativa indipendente. Considerata

la scarsa collaborazione mostrata dall’escusso e l’impossibilità di procedere a

ulteriori verifiche ad esempio su suoi eventuali conti correnti, l’UE reputa di

aver determinato correttamente il suo minimo esistenziale.

Nella replica spontanea, l’insorgente sostiene di

non essere un con­sulente di logistica e ribadisce che la sua attività

lucrativa si limita all’accompagnamento di persone che lo conoscono,

assistendole nelle loro faccende personali.

2.1

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 10 consid. 4).

2.1.1

Per

provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto

all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa

dipendente o indipendente (DTF

85.

III 38 consid. 1, 86 III 16). In caso

di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere

conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito

lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre

2022, consid. 2.1.1).

2.1.2

L’ufficio

di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o

di altre registrazioni. Incombe all’escusso

collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli

deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in

linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità

di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1;

sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso

rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente

attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre

2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre

stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF

112.

III 19 consid. 2/c; sentenza del

Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF

15.2017.16

citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a,

15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima

(sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF

126.

III 89 consid. 3/a; citata 15.2022. 56, consid. 2.1.2 e rinvii).

Fermo

restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.

2.

n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza

dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC

per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello

stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_253/2015 consid. 4.1; sentenza della

CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f.; Cometta/ Möckli in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF;

Erard in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art.

20a LEF; Gilliéron,

Commentai­re de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF).

2.2

Nel

caso in rassegna, RI 1 ha dichiarato di lavorare come accompagnatore di

conoscenti, che assiste nelle loro mansioni quotidiane dietro una rimunerazione

di fr. 2'400.– mensili percepita “a contanti e senza l’emissione di

ricevute” (ricorso, pag. 1). Chiamato a comprovare le sue entrate a ben due

riprese, il 19 luglio 2024 dall’UE e il 5 settembre 2024 dal presidente di

questa Camera, che l’ha pure reso attento al suo obbligo di collaborare all’accertamento

dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e d’indi­­care tutti i suoi beni,

compresi i crediti verso terzi, necessari a un sufficiente pignoramento (art.

91.

cpv. 1 n. 2 LEF), sotto comminatoria delle pene previste dagli art. 163 n. 1

e 323 n. 2 CP (v. ordinanza 5 settembre 2024, pag. 1), egli non vi ha dato

seguito, limitandosi a sostenere, in ultima battuta, che l’unica documentazione

in suo possesso è quella già recapitata all’UE (v. scritto 24 settembre 2024

del ricorrente). Ora, pure in caso di mancata collaborazione dell’escusso,

l’ufficio d’esecuzione non può stabilire arbitrariamente il suo reddito, ma

secondo la giurisprudenza appena citata (sopra, consid. 2.1.2), deve stimarlo

tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore o, se ciò non

fosse possibile, mediante valutazione per stima. Su ricorso, l’autorità di

vigilanza è tenuta a verificare che l’ufficio d’esecuzione abbia adempiuto a

tale obbligo (citata 15.2022.56, consid. 2.2).

2.3

Dagli

atti emerge che l’UE ha stabilito in fr. 4'000.– il reddito netto dell’escusso,

basandosi sulla media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica

pubblicata sul sito www.jobs.ch, che all’11 luglio 2024 (data del pignoramento) si attestava a fr. 60'827.–

annui lordi. Per quanto attiene alla professione di RI 1, nel verbale interno

delle operazioni di pignoramento dell’11 luglio 2024 l’Ufficio ha

sostanzialmente riportato quanto già stabilito nel precedente verbale di

pignoramento emesso il 29 agosto 2023 per le

esecuzioni formanti il gruppo n. 3 (n. __________53, __________06, __________62 e __________63), ove è indicato che il

debitore svolge l’attività di “consulente in logistica

indipendente”,

circostanza ch’egli non ave­va contestato. È invero solo

con la replica spontanea ch’egli si è lamentato di tale indicazione, sostenendo

di non essere “un consulente

di logistica” e di occuparsi “unicamente

di accompagnare conoscenti nelle loro mansioni quotidiane, per le quali vengo

remunerato in contanti e senza l’emissione di ricevute”.

Ora,

anche volendo seguire le allegazioni dell’insorgente, che non spiega

chiaramente né comprova quale attività lucrativa esercita, secondo le rilevazioni

dell’Ufficio federale di statistica (UFAS) sul reddito professionale lordo all’anno

degli occupati in Svizzera nel 2023 (v. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten.assetdetail.32227574.html), i lavoratori indipendenti non

qualificati che svolgono la loro attività a tempo pieno e parziale hanno

percepito in media in quell’anno un reddito di fr. 57'200.–, risultato che

non si discosta molto da quello cui è giunto l’Ufficio. Anzi, tenuto conto della

deduzione degli oneri sociali, che per un indipendente corrisponde al massimo

al 10% del­le sue entrate (v. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-socia­li/ueberblick/beitraege.html), l’organo esecutivo ha addirittura considerato

a favore dell’escusso un provento netto (di fr. 48'000.–) inferiore a quello che avrebbe potuto in realtà computare (ovvero di ca.

fr. 54'740.–, pari al 90% di fr. 60'827.– in

base alle indicazioni del sito www.jobs.ch, o di fr. 51'480.–, pari al 90% di fr. 57'200.– secondo le

statistiche dell’UFAS). Stante il divieto della reformatio in peius

(art. 22 LPR), l’importo in questione non può tuttavia ora essere modificato a

discapito del ricorrente.

2.4

Ciò

posto, in mancanza di documentazione contabile, che RI 1 non ha prodotto in fase

di pignoramento, l’Ufficio ha giustamente stimato il reddito di quest’ultimo

tramite comparazione con attività analoghe alla sua, conformemente a quanto

prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 2.1.2). Nel risultato, il reddito di fr. 4'000.–

stabilito dall’UE s’avvera adeguato anche confrontandolo con le statistiche

dell’UFAS per i lavoratori indipendenti non qualificati (sopra, consid. 2.3).

In sede di ricorso, l’e­-scusso ha avuto ancora l’occasione di dimostrare

mediante documenti giustificativi di conseguire un reddito inferiore, vale a

dire fr. 2'400.– come dichiarato nel gravame, ma non ha fornito alcuna

prova. In tali circostanze, egli deve quindi sopportare le conseguenze dell’omissione

(sopra, consid. 2.1.2 i.f.),

sicché il provvedimento dell’UE va confermato. Non porta a diversa conclusione

neppure l’argomentazione secondo cui in occasione del pignoramento del 2023 l’Ufficio

aveva determinato in fr. 2'400.– le entrate del debitore, giacché in quel

caso l’organo esecutivo si era attenuto

alle mere dichiarazioni dell’escusso, senza procedere agli ac­certamenti

imposti dalla giurisprudenza, come invece ha giustamente fatto in occasione del

nuovo pignoramento. Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.

3.

Stante

il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso all’escutente

PI 5 (art. 9 cpv. 2 LPR), cui non è stato assegnato il termine per presentare

osservazioni (v. osservazioni dell’UE, pag. 2).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.