15.2024.80
Minimo d’esistenza. Determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente in mancanza di documenti contabili e giustificativi, non prodotti dall’escusso. Conseguenze della mancata collaborazione del debitore
18 ottobre 2024Italiano13 min
chiedendone la modifica, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.80
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 19 luglio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dal
Comune di Chiasso, Chiasso
procedura
che interessa anche la procedente
PI 5,
(rappresentata dall’RA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa dal Comune di Chiasso nei confronti
di RI 1 per l’incasso di fr. 3'701.50 oltre ad accessori, l’11 luglio 2024
la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
4'000.00
consulente in logistica indipendente
Totale
fr.
4'000.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
910.00
Totale
fr.
2'110.00
Appurata
la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo
fisso di fr. 1'890.– al mese, ingiungendo al debitore di versare tale
somma a partire dall’11 luglio 2024.
B. Con
ricorso del 18 luglio 2024 RI 1 s’aggrava contro siffatto provvedimento,
chiedendone la modifica, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–
computato dall’Ufficio all’entrata di fr. 2'400.– da lui dichiarata, in
modo che la quota pignorata corrisponda a fr. 290.–. Egli chiede altresì
la concessione dell’effetto sospensivo.
C. Il
19 luglio 2024 l’Ufficio ha chiesto all’escusso di produrre entro il 31 luglio
2024 in particolare “le
fatture ed estratti conto comprovanti le entrate derivanti dalla sua attività
lucrativa da indipendente”.
D. Mediante
ordinanza del 24 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo al ricorso, limitando il pignoramento alla quota di reddito
dell’escusso di fr. 290.– al mese sino a decisione sul ricorso.
E. Tramite
osservazioni del 29 agosto 2024 l’Ufficio si è riconfermato nel proprio
provvedimento, reputando di aver agito correttamente. Il Comune di Chiasso è
invece rimasto silente. Per quanto attiene alla PI 5, l’UE ha spiegato di non
averle assegnato il termine per presentare osservazioni, siccome ha ricevuto
unicamente l’avviso di partecipazione e avrà l’opportunità di eventualmente
determinarsi mediante ricorso quando riceverà il verbale di pignoramento.
F. Il
31 agosto 2024 il ricorrente ha presentato una replica spontanea, ove sostanzialmente
ribadisce le proprie conclusioni, prendendo posizione sulle osservazioni dell’organo
esecutivo.
G. Con
ordinanza del 5 settembre 2024, il presidente della Camera ha impartito ad RI 1
un termine di 20 giorni per produrre la sua contabilità o perlomeno il conto
delle entrate e uscite per il 2024, le conferme scritte dei suoi clienti (con
la loro firma e l’indicazione del nome e indirizzo) sulle somme a lui versate
per prestazioni fornite nei mesi da giugno ad agosto 2024, la sua ultima
dichiarazione fiscale, l’ultima decisione fiscale e gli estratti dei suoi conti
bancari e postali o, in mancanza di essi, la relativa autodichiarazione.
H. Il
24 settembre 2024 il ricorrente ha risposto che l’unica documentazione in suo
possesso è quella che ha già consegnato all’UE nel 2023 e in base alla quale è
stata accertata un’entrata mensile di fr. 2'400.– e pignorata una quota di
fr. 290.–.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 luglio 2024 dall’UE, il ricorso
presentato il 18 luglio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente contesta di percepire fr. 4'000.– al mese dalla sua attività
lucrativa, sostenendo di non comprendere la significativa differenza accertata
dall’Ufficio rispetto al pignoramento del 2023, allorquando il suo reddito era
stato stabilito in fr. 2'400.–. Rileva inoltre di non possedere alcuna
formazione specifica e di svolgere “semplici attività di accompagnamento e assistenza per persone che [lo] conoscono, ricevendo compensi non
formalizzati da ricevute” (ricorso, pag. 1). Fa pure
notare di essere reduce di un ictus, che ha significativamente
limitato la sua capacità lavorativa. Ciononostante, spiega di aver
sempre provveduto al suo sostentamento senza gravare sulla società. Posto che
raggiungerà l’età pensionabile fra meno di tre anni, chiede in conclusione di
rivedere il provvedimento adottato dall’Ufficio, permettendogli di mantenere
una vita dignitosa con un reddito mensile netto di fr. 2'400.–. Specifica infine
di voler continuare a versare all’UE fr. 290.– al mese, come fatto
regolarmente negli ultimi 12 mesi.
Da parte sua, l’organo esecutivo osserva di aver
stimato il reddito mensile dell’escusso in fr. 4'000.– fondandosi sulla
media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica indicata nel sito www.jobs.ch, siccome alla sua
richiesta di giustificativi, RI 1 non ha prodotto documentazione contabile, ma
unicamente il contratto di locazione e la prova del pagamento delle pigioni. Osserva
anche che dopo l’ulteriore sollecito del 19 luglio 2024, il debitore non ha fornito
alcun documento sui proventi della sua attività lucrativa indipendente. Considerata
la scarsa collaborazione mostrata dall’escusso e l’impossibilità di procedere a
ulteriori verifiche ad esempio su suoi eventuali conti correnti, l’UE reputa di
aver determinato correttamente il suo minimo esistenziale.
Nella replica spontanea, l’insorgente sostiene di
non essere un consulente di logistica e ribadisce che la sua attività
lucrativa si limita all’accompagnamento di persone che lo conoscono,
assistendole nelle loro faccende personali.
2.1
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 10 consid. 4).
2.1.1
Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa
dipendente o indipendente (DTF
85.
III 38 consid. 1, 86 III 16). In caso
di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere
conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito
lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre
2022, consid. 2.1.1).
2.1.2
L’ufficio
di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o
di altre registrazioni. Incombe all’escusso
collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli
deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in
linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità
di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1;
sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso
rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente
attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre
2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre
stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF
112.
III 19 consid. 2/c; sentenza del
Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF
15.2017.16
citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a,
15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima
(sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF
126.
III 89 consid. 3/a; citata 15.2022. 56, consid. 2.1.2 e rinvii).
Fermo
restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.
2.
n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza
dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC
per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello
stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_253/2015 consid. 4.1; sentenza della
CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f.; Cometta/ Möckli in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF;
Erard in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art.
20a LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF).
2.2
Nel
caso in rassegna, RI 1 ha dichiarato di lavorare come accompagnatore di
conoscenti, che assiste nelle loro mansioni quotidiane dietro una rimunerazione
di fr. 2'400.– mensili percepita “a contanti e senza l’emissione di
ricevute” (ricorso, pag. 1). Chiamato a comprovare le sue entrate a ben due
riprese, il 19 luglio 2024 dall’UE e il 5 settembre 2024 dal presidente di
questa Camera, che l’ha pure reso attento al suo obbligo di collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e d’indicare tutti i suoi beni,
compresi i crediti verso terzi, necessari a un sufficiente pignoramento (art.
91.
cpv. 1 n. 2 LEF), sotto comminatoria delle pene previste dagli art. 163 n. 1
e 323 n. 2 CP (v. ordinanza 5 settembre 2024, pag. 1), egli non vi ha dato
seguito, limitandosi a sostenere, in ultima battuta, che l’unica documentazione
in suo possesso è quella già recapitata all’UE (v. scritto 24 settembre 2024
del ricorrente). Ora, pure in caso di mancata collaborazione dell’escusso,
l’ufficio d’esecuzione non può stabilire arbitrariamente il suo reddito, ma
secondo la giurisprudenza appena citata (sopra, consid. 2.1.2), deve stimarlo
tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore o, se ciò non
fosse possibile, mediante valutazione per stima. Su ricorso, l’autorità di
vigilanza è tenuta a verificare che l’ufficio d’esecuzione abbia adempiuto a
tale obbligo (citata 15.2022.56, consid. 2.2).
2.3
Dagli
atti emerge che l’UE ha stabilito in fr. 4'000.– il reddito netto dell’escusso,
basandosi sulla media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica
pubblicata sul sito www.jobs.ch, che all’11 luglio 2024 (data del pignoramento) si attestava a fr. 60'827.–
annui lordi. Per quanto attiene alla professione di RI 1, nel verbale interno
delle operazioni di pignoramento dell’11 luglio 2024 l’Ufficio ha
sostanzialmente riportato quanto già stabilito nel precedente verbale di
pignoramento emesso il 29 agosto 2023 per le
esecuzioni formanti il gruppo n. 3 (n. __________53, __________06, __________62 e __________63), ove è indicato che il
debitore svolge l’attività di “consulente in logistica
indipendente”,
circostanza ch’egli non aveva contestato. È invero solo
con la replica spontanea ch’egli si è lamentato di tale indicazione, sostenendo
di non essere “un consulente
di logistica” e di occuparsi “unicamente
di accompagnare conoscenti nelle loro mansioni quotidiane, per le quali vengo
remunerato in contanti e senza l’emissione di ricevute”.
Ora,
anche volendo seguire le allegazioni dell’insorgente, che non spiega
chiaramente né comprova quale attività lucrativa esercita, secondo le rilevazioni
dell’Ufficio federale di statistica (UFAS) sul reddito professionale lordo all’anno
degli occupati in Svizzera nel 2023 (v. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten.assetdetail.32227574.html), i lavoratori indipendenti non
qualificati che svolgono la loro attività a tempo pieno e parziale hanno
percepito in media in quell’anno un reddito di fr. 57'200.–, risultato che
non si discosta molto da quello cui è giunto l’Ufficio. Anzi, tenuto conto della
deduzione degli oneri sociali, che per un indipendente corrisponde al massimo
al 10% delle sue entrate (v. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/beitraege.html), l’organo esecutivo ha addirittura considerato
a favore dell’escusso un provento netto (di fr. 48'000.–) inferiore a quello che avrebbe potuto in realtà computare (ovvero di ca.
fr. 54'740.–, pari al 90% di fr. 60'827.– in
base alle indicazioni del sito www.jobs.ch, o di fr. 51'480.–, pari al 90% di fr. 57'200.– secondo le
statistiche dell’UFAS). Stante il divieto della reformatio in peius
(art. 22 LPR), l’importo in questione non può tuttavia ora essere modificato a
discapito del ricorrente.
2.4
Ciò
posto, in mancanza di documentazione contabile, che RI 1 non ha prodotto in fase
di pignoramento, l’Ufficio ha giustamente stimato il reddito di quest’ultimo
tramite comparazione con attività analoghe alla sua, conformemente a quanto
prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 2.1.2). Nel risultato, il reddito di fr. 4'000.–
stabilito dall’UE s’avvera adeguato anche confrontandolo con le statistiche
dell’UFAS per i lavoratori indipendenti non qualificati (sopra, consid. 2.3).
In sede di ricorso, l’e-scusso ha avuto ancora l’occasione di dimostrare
mediante documenti giustificativi di conseguire un reddito inferiore, vale a
dire fr. 2'400.– come dichiarato nel gravame, ma non ha fornito alcuna
prova. In tali circostanze, egli deve quindi sopportare le conseguenze dell’omissione
(sopra, consid. 2.1.2 i.f.),
sicché il provvedimento dell’UE va confermato. Non porta a diversa conclusione
neppure l’argomentazione secondo cui in occasione del pignoramento del 2023 l’Ufficio
aveva determinato in fr. 2'400.– le entrate del debitore, giacché in quel
caso l’organo esecutivo si era attenuto
alle mere dichiarazioni dell’escusso, senza procedere agli accertamenti
imposti dalla giurisprudenza, come invece ha giustamente fatto in occasione del
nuovo pignoramento. Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.
3.
Stante
il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso all’escutente
PI 5 (art. 9 cpv. 2 LPR), cui non è stato assegnato il termine per presentare
osservazioni (v. osservazioni dell’UE, pag. 2).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.