15.2024.82
Ricorso contro condizioni d’asta nel fallimento. Vendita in blocco di un fondo con abitazione e di un fondo adibito a posteggio
2 settembre 2024Italiano5 min
pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti. Di conseguenza, è ordinato all’Ufficio
Source ti.ch
Incarti n.
15.2024.82
15.2024.83
Lugano
2 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi inoltrati rispettivamente il 29
luglio e il 5 agosto 2024 da
RI 1 GB-
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
RI 2, BS-__________
RI 3, __________
(patrocinati dall’avv. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei
fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro le condizioni d’asta
depositate il 25 luglio 2024 nella procedura di fallimento n. __________ aperta
nei confronti dell’
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nel fallimento aperto il 9 settembre 2021 nei confronti dell’PI
1, il 25 luglio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha
pubblicato l’asta e depositato le relative condizioni in merito ai fondi n. __________3
(di mq 249, di cui 154 ad “abitazione” e 95 a “giardino”), __________0 (di mq 36 a “piazzale-posteggio”) e __________9 (di mq 377
a “ronco” [ma edificabile]) RFD __________ di proprietà della fallita;
che
l’UE ha assegnato ai fondi n. __________3 e __________0 un valore di stima
peritale complessivo di fr. 310'000.– e ne ha disposto la realizzazione in
blocco, mentre la stima peritale del fondo n. __________9 è stata stabilita in fr. 290'000.–;
che
con ricorsi rispettivamente del 29 luglio e 5 agosto 2024, l’RI 1 da una parte,
e RI 2 e RI 3 dall’altra chiedono la modifica delle condizioni d’incanto in
modo da prescrivere la vendita dei tre fondi in tre “lotti distinti e separati”;
che
la prima ricorrente sostiene che la vendita separata dei fondi n. __________3
e __________0 garantirebbe un ricavo maggiore rispetto a quello ottenibile con una
vendita in blocco, specie perché il mappale n. __________0 consentirebbe di
posteggiare comodamente tre vetture, che l’affitto di posti auto nella zona
costa non meno di fr. 150.– mensili, che vi sarebbero state manifestazioni
d’interesse, anche recentemente, per fr. 80'000.– e che la superficie non
edificata del fondo n. __________3, di mq 95, è idonea a permettere la
sosta di più veicoli ed è già recintato, a
differenza del fondo n. __________0, sicché la vendita separata di
quest’ultimo non determinerebbe alcuna diminuzione di valore o d’interesse al
mappale n. __________3;
che
RI 2 e RI 3 si oppongono pure alla vendita in blocco dei fondi n. __________3
e __________0 facendo valere che comporterebbe
rischi maggiori di asta deserta in ragione del costo complessivo dell’operazione
immobiliare, attrarrebbe un minor numero d’interessati rispetto a
incanti separati e consentirebbe di conseguire fr. 80'000.– a fr. 90'000.–
in più, come risulterebbe dalla perizia (senza però riferimenti precisi);
che
nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024, la PI 2 si oppone ai ricorsi
rilevando in particolare che il perito ha scritto che "per logica conseguenza di parcheggio" il fondo (n. __________3) e il posteggio (n. __________0) dovrebbero
essere venduti insieme, diversamente il fondo senza posteggio avrebbe un valore
minore, da lui non calcolato;
che
né la perizia di stima, incompleta in quanto non fornisce indicazioni sulla
minusvalenza del fondo n. __________3 in caso di vendita senza il mappale n. 0
e neppure sul valore di quest’ultimo in caso di asta separata, né le generiche
considerazioni dei ricorrenti, non corroborate da indizi oggettivi e concreti,
permettono di valutare se si giustifica la vendita in blocco o separata di quei
fondi;
che
in simili circostanze, l’interesse di tutti i creditori e della fallita (nel
senso dei combinati art. 134 cpv. 1 e 259 LEF) è di prevedere un doppio turno d’asta dei fondi, prima
separatamente poi congiuntamente (in blocco) (cfr. per analogia
art. 57 RFF, con riferimento agli art. 45 cpv. 1 lett. b e 130 cpv. 1 RFF);
che
Fatti
i ricorsi vanno pertanto parzialmente accolti nel senso appena indicato;
che
l’UF dovrà depositare di nuovo le condizioni d’asta rettificate, sicché, stante
l’esigenza di un lasso di tempo minimo di dieci giorni tra la pubblicazione e
l’asta (art. 134 cpv. 2, per il rinvio dell’art. 259 LEF), l’incanto previsto
per il 4 settembre 2024 dovrà essere annullato e nuovamente fissato;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti. Di conseguenza, è ordinato all’Ufficio
dei fallimenti di modificare le condizioni d’asta relative ai fondi n. __________3
e __________0 RFD __________ predisponendone un doppio turno d’asta, prima separatamente poi congiuntamente (in blocco),
di nuovamente depositarle e fissare la data dell’asta.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Considerandi
3.
Notificazione a:
–
;
– avv. __________,
__________,
__________,
__________;
– PI 2, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.